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Roma, 9 ottobre 2012
Circolare n. 226/2012
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro – Aggiornamenti
– Circ. Min. Lavoro n. 23 del 13.8.2012 – Decreto
Dirigenziale del 19.9.2012.
Come è noto, in attuazione
del Testo Unico sulla sicurezza sul
lavoro (art. 71 del D.lgvo 81/2008) dallo scorso
mese di maggio è in vigore il DM 11.4.2011 che ha disciplinato le modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche che il datore di lavoro è tenuto a
richiedere all’INAIL (in caso di prima verifica) e alle ASL (in caso di
verifiche successive) al fine di valutare lo stato di conservazione e
l’efficienza di alcune attrezzature espressamente indicate dallo stesso Testo
Unico (tra cui apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a
200Kg, scale aeree, ponti mobili, carrelli semoventi a braccio telescopico). Le
verifiche devono essere effettuate secondo una tempistica fissata dal Testo
Unico in relazione alle diverse attrezzature; la prima verifica deve essere
richiesta dalle aziende interessate all’INAIL almeno 60 giorni prima della
relativa scadenza, mentre le verifiche successive devono essere richieste
all’ASL almeno 30 giorni prima.
Con la circolare in
oggetto il Ministero del Lavoro ha ora fornito alcuni chiarimenti in merito
alla nuova disciplina delle verifiche periodiche. In particolare è stato
precisato che:
·
al
fine di semplificare le modalità di richiesta delle verifiche periodiche
successive alla prima i datori di lavoro possono presentare all’ASL un’unica
richiesta cumulativa relativa a più attrezzature precisando, per ognuna di esse,
la data effettiva di richiesta della verifica; in tal caso il termine di 30
giorni entro cui l’ASL dovrà effettuare la verifica scatterà dalla data
espressamente indicata per ciascuna attrezzatura; in caso contrario il predetto
termine scatterà per tutte le attrezzature interessate dalla data di
comunicazione della richiesta cumulativa;
·
sono
escluse dall’applicazione della disciplina delle verifiche periodiche una serie
di apparecchiature tra cui i carrelli commissionatori (carrelli
con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito
manuale di merce da scaffalature) in
quanto la loro funzione non è quella di sollevare operatori in quota per
svolgervi un lavoro ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali
in quota accompagnati dall’operatore;
·
l’eventuale
periodo di inattività di un’attrezzatura di lavoro non interrompe i termini
previsti per le relative verifiche periodiche; di conseguenza, qualora all’atto
della riattivazione dell’attrezzatura tali termini fossero già trascorsi, il
datore di lavoro dovrà richiedere la verifica della stessa prima del suo
utilizzo.
Si rammenta che il datore di lavoro deve comunicare, nella richiesta
di verifica periodica all’INAIL o alle ASL, il nominativo del soggetto
abilitato (tra quelli indicati in appositi elenchi predisposti dall’INAIL,
dalle ASL o dalle regioni) del quale intende avvalersi qualora gli stessi
Istituti non siano in grado di eseguire la verifica direttamente entro i
termini previsti (rispettivamente 60 o 30 giorni a seconda che si tratti della
prima verifica o di quelle successive). Trascorsi i predetti termini senza che sia
stata effettuata la verifica né da parte degli Istituti né da parte del
soggetto abilitato, il datore di lavoro può richiedere che la verifica sia
effettuata da qualsiasi soggetto abilitato presente in un apposito elenco
predisposto dal Ministero del Lavoro che è stato recentemente aggiornato con il
decreto dirigenziale del 19 settembre scorso.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 29/2012 e 91/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
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