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Roma, 22 ottobre 2012
Circolare n. 235/2012
Oggetto: Trasporti internazionali – Ratificato il
Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.
Il Parlamento ha approvato in via
definitiva la legge
per la ratifica del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi.
Nonostante la Confetra e altre
associazioni di categoria abbiano ribadito la dannosità del Protocollo, il
Parlamento è stato inamovibile nella decisione di ratifica.
Com’è noto, nel marzo scorso, dopo
un iter lungo circa un decennio, era stato approvato il pacchetto di protocolli
della Convenzione ad eccezione del Protocollo Trasporti che era stato
stralciato.
Le istanze ambientaliste hanno
peraltro prevalso, ed è stato successivamente presentata per ratificare il
Protocollo Trasporti una nuova proposta di legge che al Senato e alla Camera ha
trovato la condivisione di tutti i gruppi politici, con l’eccezione della Lega,
di esponenti del Pdl e di Coesione Nazionale.
Il Protocollo Trasporti è
fortemente penalizzante per l’Italia, perché vieta la costruzione di grandi vie
di comunicazione attraverso l’arco alpino tra Paesi confinanti e pone pesanti
vincoli per realizzare nuove autostrade che tocchino il territorio alpino anche
se tutte interne all’Italia. Divieti così drastici non sono stati previsti
neanche nel Protocollo sull’Energia, che ad esempio non ha vietato la costruzione
di centrali a carbone o nucleari nel territorio alpino.
Con l’approvazione del Protocollo
Trasporti l’Italia rinuncia a pretendere una posizione di privilegio sul
territorio alpino, imponendo agli altri Stati di riconoscere per il nostro
Paese le necessarie deroghe. Sarà ora difficile difendere i nostri interessi
quando gli altri Stati impongono la riduzione dei transiti alpini stradali e
l’innalzamento dei relativi pedaggi, pur in assenza di valide alternative
ferroviarie.
A nulla sembra valere a questi fini
l’ordine del giorno che la Camera dei Deputati ha approvato insieme alla legge
di ratifica per impegnare il Governo a chiedere in sede di deposito
un’interpretazione meno restrittiva del Protocollo.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.79/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegati
due |
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D/d |
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ATTO CAMERA
ORDINE DEL GIORNO
IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05465/001
ACCOLTO IL 17/10/2012
PARERE GOVERNO IL 17/10/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/10/2012
CONCLUSO IL 17/10/2012
presentato da STEFANI Stefano
testo di mercoledì 17 ottobre 2012, seduta n. 705
La Camera,
segnalato che l'autorizzazione alla ratifica del
Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi in materia di trasporti,
recata dalle proposte di legge n. 5465 ed abb.,
assume particolare rilievo per l'Italia, in quanto unico Paese aderente che
abbraccia tutto l'arco alpino;
sottolineato il necessario inquadramento dell'applicazione
del predetto Protocollo nell'ambito della politica europea dei trasporti e del
relativo diritto comunitario;
ribadito l'obiettivo di una gestione razionale e sicura
dei trasporti europei tramite una rete integrata, coordinata e
transfrontaliera, a cui l'Italia è chiamata a contribuire anche garantendo la
realizzazione delle necessarie opere di collegamento alle reti transnazionali,
nel rispetto delle politiche di sostenibilità ambientale e del coinvolgimento
dei territori interessati;
considerato il bisogno dell'Italia di infrastrutture
stradali, portuali, ferroviarie e logistiche adeguate a sostenerne lo sviluppo
e la competitività, tenendo conto delle peculiari caratteristiche geomorfologiche
e della particolare collocazione geografica del nostro Paese,
impegna il Governo:
ad assumere tutte le iniziative necessarie, sia normative
che amministrative, affinché le misure introdotte dal predetto Protocollo siano
vagliate, in fase applicativa, in modo da tener conto delle peculiarità citate
in premessa e delle esigenze manifestate dai settori produttivi del Paese;
a chiarire, all'atto del deposito dello strumento di
ratifica del Protocollo in oggetto, eventualmente anche attraverso la
formulazione di una dichiarazione interpretativa, che le disposizioni
dell'articolo 11 non pregiudicano la possibilità di realizzare progetti
stradali di grande comunicazione sul territorio italiano, comprese le
infrastrutture necessarie per lo sviluppo degli scambi con i Paesi situati a
nord dell'arco alpino, e che le disposizioni relative all'internalizzazione
dei costi esterni, di cui agli articoli 3, comma 1, 7, comma 1, e 14 sono da
riferirsi all’acquis comunitario.