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Roma, 22 novembre 2012
Circolare n. 269/2012
Oggetto: Autotrasporto
- Controlli antimafia – Istituita la white list presso le Prefetture – Commi 52/57
articolo 1 Legge 6.11.2012 n.190 su G.U. n.265 del 13.11.2012.
La recente legge anticorruzione
indicata in oggetto ha individuato una serie di attività a maggior rischio di
infiltrazione mafiosa, tra cui rientra anche l’autotrasporto in conto terzi.
In base alla nuova normativa,
relativamente alle suddette attività a rischio, dovrà essere istituito presso
ogni Prefettura l’elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione
mafiosa. L’iscrizione nella white list terrà
luogo dell’attuale certificato antimafia.
Le imprese interessate dovranno
tenere costantemente aggiornate le Prefetture circa l’assetto societario e gli
organi amministrativi.
Le modalità per l’istituzione,
l’aggiornamento e la verifica degli elenchi saranno stabilite con successivo
decreto del Presidente della Repubblica. Fino al sessantesimo giorno successivo
all’entrata in vigore del suddetto provvedimento resteranno in vigore le
attuali disposizioni sulla certificazione antimafia.
Di seguito si riporta l’elenco
completo delle attività definite maggiormente a rischio di infiltrazione
mafiosa:
a) trasporto di materiali a discarica
per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero,
e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto
di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e
trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo
h) autotrasporti per conto di terzi;
i)
guardiania dei cantieri.
Daniela
Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile
di Area |
D/d |
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G.U. n. 265 del 13.11.2012 (fonte Guritel)
LEGGE
6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della
corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione
*****OMISSIS*****
52. Per
l'efficacia dei controlli
antimafia nelle attivita'
imprenditoriali
di cui
al comma 53,
presso ogni prefettura
e'
istituito
l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti
nei
medesimi settori. L'iscrizione
negli elenchi della
prefettura
della
provincia in cui l'impresa ha sede
soddisfa i requisiti
per
l'informazione
antimafia per l'esercizio della relativa attivita'.
La
prefettura effettua
verifiche periodiche circa
la perdurante
insussistenza
dei suddetti rischi e, in
caso di esito
negativo,
dispone
la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
53.
Sono definite come
maggiormente esposte a
rischio di
infiltrazione
mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per
conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero,
e smaltimento di
rifiuti
per
conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di
terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto
di calcestruzzo e di
bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei
cantieri.
aggiornata,
entro il 31 dicembre di ogni anno, con
apposito decreto
del
Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della
giustizia,
delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'economia
e
delle finanze,
previo parere delle
Commissioni parlamentari
competenti,
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione
del
relativo schema alle Camere.
Qualora le Commissioni
non si
pronuncino entro
il termine, il
decreto puo' essere
comunque
adottato.
prefettura
competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e
dei
propri organi sociali, entro trenta
giorni dalla data
della
modifica.
Le societa' di capitali quotate in
mercati regolamentati
comunicano
le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo
unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. La
mancata
comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei
ministri, su
proposta dei
Ministri per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione,
dell'interno, della giustizia, delle
infrastrutture
e
dei trasporti e
dello sviluppo economico,
da adottare entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono
definite le modalita' per l'istituzione e
l'aggiornamento, senza
nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al
comma
52, nonche' per l'attivita'
di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo
alla data di entrata in
vigore
del decreto di cui al comma 56
continua ad applicarsi
la
normativa
vigente alla data di entrata
in vigore della
presente
legge.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO