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Roma, 19 dicembre 2012
Circolare n. 296/2012
Oggetto: Autotrasporto – Divieti di circolazione anno 2013
– Decreto Ministro dei Trasporti n.448 del 6 dicembre 2012.
Con il decreto
indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è
stato approvato il calendario 2013 dei divieti di circolazione dei mezzi
pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) fuori dai centri abitati che
ricalca nella sostanza quello dell’anno in corso.
In particolare la
circolazione sarà vietata:
·
tutte
le domeniche e i giorni festivi dalle 8,00 alle 22,00 (dalle 7,00 alle 24,00
nel periodo da giugno a settembre);
·
i
sabati dei mesi estivi dalle 7,00 alle 23,00 (dal 6 luglio al 31 agosto) mentre
il 3 agosto dalle 0,00 alle 23,00;
·
i
ponti festivi e di esodo (Pasqua, primo week-end di agosto, Natale).
E’ stato confermato l’anticipo di 4 ore del termine dei
divieti per i veicoli:
·
diretti
agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto all’estero a mezzo cargo aereo;
·
utilizzati
nei servizi intermodali con l’estero attraverso gli interporti e i terminal di Bologna,
Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Trento, Rivalta
Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento e
Domodossola;
·
viaggianti con
unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate –
tramite gli stessi interporti, terminal intermodali e aeroporti – all’estero;
·
viaggianti a vuoto
verso gli interporti e i terminal intermodali per essere caricati sul treno;
·
impiegati
nel trasporto combinato ferroviario e nel trasporto combinato strada-mare tra porti
nazionali.
Restano esclusi dai divieti i
veicoli che circolano nelle tratte nazionali dei trasporti combinati
strada-mare diretti ai porti, i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente
ai divieti cadenti di sabato), nonché i veicoli che all’inizio del divieto si
trovino ad una distanza non superiore a
Sono
inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:
·
i
veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte freschi,
liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero,
sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati
all’allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle
fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera “d” minuscola);
·
i
veicoli ATP;
·
i
veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze
e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
·
i
veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi,
destinati alla distribuzione e al consumo.
Per
i veicoli provenienti dall’estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre
per i veicoli diretti all’estero i divieti terminano due ore prima.
Per i veicoli che
circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all’imbarco verso le altre regioni
italiane i divieti non trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti
dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole iniziano quattro
ore dopo. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di
Reggio Calabria e Villa S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono
più limitate (l’orario dei divieti è ridotto di 4 ore).
Possono essere
esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano
prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali
sono soggetti ad un rapido deperimento (l’autorizzazione non può avere una
validità temporale superiore a 6 mesi), i veicoli che eseguono trasporti di
assoluta e comprovata necessità ed urgenza (l’autorizzazione generalmente è
giornaliera), nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui
di produzione industriale (l’autorizzazione prefettizia per consentire la
circolazione può essere rilasciata anche nel caso gli stabilimenti si trovino
in regioni non contigue).
I veicoli adibiti al
trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva,
dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre
nel periodo dall’1 giugno al 15 settembre non potranno circolare dalle ore
18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica successiva. Per questi
trasporti le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga sono
ammesse esclusivamente per il trasporto di fuochi d’artificio.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.145/2012
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Responsabile di Area |
Allegati due |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
CONFETRA |
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DIVIETI DI CIRCOLAZIONE ANNO 2013 |
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NOV |
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DIC |
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LEGENDA |
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00
- 23 |
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07
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16
- 22 |
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Ministero
delle Infrastrutture
e
dei Trasporti
DECRETO n. 0000448 del
06/12/2012
Direttive e calendario per le limitazioni alla
circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2013
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO l’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’art. 7 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modificazioni, che disciplina le limitazioni alla circolazione
sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari
veicoli;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni
di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità
della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri
abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose,
aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;
CONSIDERATO che, per le stesse
motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che
trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo
codice della strada;
D E C R E T A
Art. 1
1.
Si
dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni
dell’anno 2013 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi
di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre,
novembre e dicembre, dalle ore
08,00 alle ore 22,00; b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre, dalle ore 07,00 alle
ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore
22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore
22,00 del 29 marzo;
e) dalle ore 08,00 alle ore
16,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 08,00 alle ore
22,00 del 1 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore
14,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore
22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore
22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
k) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 13 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 20 luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 27 luglio;
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto
alle ore 23,00 del 3 agosto;
o) dalle ore 14,00 alle ore
23,00 del 9 agosto;
p) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 10 agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 15 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 17 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 24 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore
23,00 del 31 agosto;
u) dalle ore 16,00 alle ore
22,00 del 31 ottobre;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore
22,00 del 20 dicembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore
14,00 del 21 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre; z) dalle ore 08,00
alle ore 22,00 del 26 dicembre.
2.
Per i
complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma
precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del
trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la
tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale
limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione
del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di
idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti
dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio e di destinazione del carico, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti
dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo
giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada
in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con
decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di
idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l’orario di
termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro
anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque
collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia,
Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di
Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per
l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci
destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di
veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile,
semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali
ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano
diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul
treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di
spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è
accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia,
(combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché
muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di
lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per
l’imbarco, e che rientrino nella definizione e nell’ambito applicativo
dell’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15
febbraio 2001.
4. Per i veicoli che
circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio
nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro. Al
fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è
accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente
parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e
Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine
del viaggio.
5. Per i veicoli che
circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti
diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che
circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio
nazionale che si avvalgono di traghettamento,
ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati
strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui
all’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive
modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto
del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 ( trasporto
combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto)
per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai
commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei
cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché
di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso
i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine
e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione
dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di
San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai
veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
8. Le disposizioni riportate
nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i
trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente
imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 3
1.
Il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i
complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione
civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate
necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
“Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni
comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di
apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello
sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto,
purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle
poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti esclusivamente
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare
in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle
quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m 1) giornali, quotidiani e
periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, escluso quello a lunga
conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli
stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti
veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su
ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine
agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che
circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi
freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla
macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla
macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del
latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli
indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di
altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2.
Il
divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente
alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di
prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa
intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di
revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad
una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del
divieto e non percorrano tratti autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la
sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati
per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1.
Dal
divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui
all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori
climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto
necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di
deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al
trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete
stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e
comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze
legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali
esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate,
temporalmente limitate e quantitativamente definite.
2.
I
veicoli di cui ai punti a) e c) del
comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere
muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di
base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate
e sul retro.
Art. 5
1.
Per i
veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione
a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della
data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale
rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1,
dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere
indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in
base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di
una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la
circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la
circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il
trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere
fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate
all’art.4, comma 2.
2.
Per i
veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le
richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate,
almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che
rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della
campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso
all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo
portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3.
Per le
autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui
sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso
soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei
prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso
non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante
l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da
parte del soggetto interessato.
Art. 6
1.
Per i
veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione
a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le
necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali
della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale
sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in
relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa
solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in
base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il
trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli
indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4,
comma 2.
2.
Per le
autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), relative ai veicoli da impiegarsi
per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare
l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che
comprovi la necessità, da parte dell’azienda di produzione, per motivi
contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni
festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati
per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso
soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa
tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo,
ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di
validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la
targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali
prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli
dal vivo l’autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo
spettacolo, previo benestare della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo
nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
1
L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art.
4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il
trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal
caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di
competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve
fornire il proprio preventivo benestare.
2
Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di
autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio
in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o
da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per
la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto,
in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità
del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di
percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3
Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia,
i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di
cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti
dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi
necessari per le operazioni di traghettamento.
4
Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio
ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli
provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti,
siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1.
Il
calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per
complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o
che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco,
Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
“Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni
comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello
sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di
supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti esclusivamente
ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi
destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole,
eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella
rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 461.
Art. 9
1
Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1
della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque,
indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei
giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 31 maggio al 15 settembre compresi,
dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2
Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni
prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per
l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso
avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
3
In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere
rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per
la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti
tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere
indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto
appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette
autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni
limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano
costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le
modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto
delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene
prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona
interessata dalla deroga.
Art. 10
1.
Le
autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che
circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi
nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che
deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive
contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od
associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del
fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza
semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, la possibilità
di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di
garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare
eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 06.12.2012
IL VICE MINISTRO
CIACCIA
FTO
Registrato il 13.12.2012
Reg. 15 Foglio 47