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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 4 gennaio 2013
Circolare n. 3/2013
Oggetto: Notizie in breve.
Divieti di circolazione – E’ stato pubblicato sulla G.U. n.300 del
27.12.2012 il decreto ministeriale 6.12.2012 con il calendario 2013 dei divieti
di circolazione per i mezzi pesanti (massa complessiva superiore a 7,5 ton) – D.M. 6.12.2012 su G.U. n.300 del 27.12.2012.
Cariche e nomine – Mauro Peruzzi Squarcia č stato
eletto Presidente di Confartigianato Trasporti.
Prezzo
gasolio auto al 17 dicembre 2012 (fonte Ministero Sviluppo Economico) Euro/litro
Prezzo al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo al consumo |
Variazione da |
Variazione da |
0,785 |
0,617 |
0,295 |
1,697 |
-0,002 |
+0,044 |
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.296/2012 |
Responsabile di Area |
Allegati due |
|
D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale č
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 300 del 27.12.2012 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
6 dicembre 2012
Direttive
e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori
dai centri abitati per l'anno 2013.
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione,
fuori dai centri abitati,
ai
veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose,
di
massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei
giorni
festivi
e negli altri particolari giorni dell'anno
2013 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile,
maggio,
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte
le domeniche dei
mesi di giugno,
luglio, agosto e
settembre,
dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°
gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29
marzo;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30
marzo;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1
aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2
aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25
aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°
maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6
luglio;
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13
luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20
luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27
luglio;
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore
23,00 del 3 agosto;
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9
agosto;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10
agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15
agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17
agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24
agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31
agosto;
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1°
novembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20
dicembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21
dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25
dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26
dicembre.
2. Per i complessi di veicoli costituiti
da un trattore
ed un
semirimorchio,
nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite
di massa di cui al comma
precedente deve essere
riferito
unicamente
al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso
in
cui
quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso,
come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione
non si
applica se il
trattore circola isolato
e sia stato
precedentemente
sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per
la
prosecuzione del trasporto della
merce attraverso il
sistema
intermodale, purche' munito
di idonea documentazione attestante
l'avvenuta
riconsegna.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall'estero e
dalla Sardegna, muniti
di
idonea documentazione attestante
l'origine del viaggio
e di
destinazione del
carico, l'orario di
inizio del divieto
e'
posticipato
di ore quattro. Limitatamente
ai veicoli provenienti
dall'estero
con un solo conducente e' consentito, qualora il periodo
di
riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE
n.
561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di
cui al presente
comma,
di usufruire - con decorrenza dal
termine del periodo
di
riposo
- di un posticipo di ore quattro.
2.
Per i veicoli
diretti all'estero, muniti
di idonea
documentazione
attestante la destinazione del carico,
l'orario di
termine
del divieto e' anticipato di ore due; per i
veicoli diretti
in Sardegna
muniti di idonea
documentazione attestante la
destinazione del
viaggio, l'orario di
termine del divieto
e'
anticipato
di ore quattro.
3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro
anche per i veicoli
diretti
agli interporti di rilevanza nazionale o
comunque collocati
in
posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi
alpini
(Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta
Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals
intermodali
di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano
smistamento,
agli
aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo,
e
che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione
si
applica anche nel caso di veicoli che trasportano unita'
di carico
vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli
stessi
interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all'estero,
nonche' ai complessi
veicolari scarichi, che
siano diretti agli
interporti
e ai terminals intermodali per essere caricati
sul treno.
Detti
veicoli devono essere muniti di idonea
documentazione (ordine
di spedizione)
attestante la destinazione
delle merci. Analoga
anticipazione e'
accordata ai veicoli
impiegati in trasporti
combinati strada-rotaia, (combinato
ferroviario) o strada-mare
(combinato marittimo),
purche'
muniti di idonea
documentazione
attestante
la destinazione del viaggio e di lettera
di prenotazione
(prenotazione)
o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco,
e che
rientrino
nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del
decreto
del Ministro dei trasporti e della
navigazione 15 febbraio
2001.
4. Per i veicoli che
circolano in Sardegna,
provenienti dalla
rimanente
parte del territorio nazionale, purche' muniti
di idonea
documentazione
attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio
del
divieto e' posticipato di ore
quattro. Al fine
di favorire
l'intermodalita' del trasporto, la stessa deroga oraria
e' accordata
ai
veicoli che circolano in Sicilia,
provenienti dalla rimanente
parte
del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad
eccezione
di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di
Reggio
Calabria e Villa San
Giovanni, purche' muniti
di idonea
documentazione
attestante l'origine del viaggio.
5. Per i veicoli che
circolano in Sardegna,
diretti ai porti
dell'isola
per imbarcarsi sui traghetti diretti
verso la rimanente
parte
del territorio nazionale, per
i veicoli che
circolano in
Sicilia,
diretti verso la rimanente parte
del territorio nazionale
che
si avvalgono di traghettamento, ad eccezione
di quelli diretti
alla
Calabria attraverso i porti di Reggio
Calabria e Villa
San
Giovanni, e
per i veicoli
impiegati in trasporti
combinati
strada-mare,
diretti ai porti per utilizzare le tratte
marittime di
cui
all'art. 1 del decreto del Ministro dei
trasporti 31 gennaio
2007,
e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo
di
applicazione del decreto del
Ministro dei trasporti
e della
navigazione
15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purche'
muniti di
idonea
documentazione attestante la destinazione
del viaggio e di
lettera di
prenotazione (prenotazione) o
titolo di viaggio
(biglietto)
per l'imbarco, il divieto di cui
all'art. 1 non
trova
applicazione.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5,
per tenere conto delle
difficolta' di circolazione in
presenza dei cantieri
per
l'ammodernamento
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle
connesse con le operazioni di
traghettamento, da e
per la
Calabria
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,
per
i veicoli provenienti o diretti in
Sicilia, purche' muniti
di
idonea
documentazione attestante l'origine e
la destinazione del
viaggio,
l'orario di inizio del divieto e' posticipato
di ore 2 e
l'orario
di termine del divieto e' anticipato di 2 ore.
7. Ai
fini dell'applicazione dei
precedenti commi, i
veicoli
provenienti
dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta'
del
Vaticano, o
diretti negli stessi,
sono assimilati ai
veicoli
provenienti
o diretti all'interno del territorio nazionale.
8. Le disposizioni riportate nei
precedenti commi si
applicano
anche
per i veicoli eccezionali e per i trasporti
in condizione di
eccezionalita', salvo diverse
prescrizioni eventualmente imposte
nelle
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del
decreto legislativo
30 aprile 1992,
n. 285, e
successive
modificazioni.
Art. 3
1. Il divieto di cui all'art.
1 non trova
applicazione per i
veicoli
e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche
se
circolano
scarichi:
a)
adibiti a pubblico
servizio per interventi
urgenti e di
emergenza,
o che
trasportano materiali ed
attrezzi a tal
fine
occorrenti
(Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce rossa
italiana), per comprovate
necessita' di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per
motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la
dicitura
«Servizio
nettezza urbana» nonche' quelli
che, per conto
delle
amministrazioni comunali,
effettuano il servizio
«smaltimento
rifiuti», purche' muniti
di apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le
comunicazioni del Ministero
dello
sviluppo economico o
alle Poste Italiane
S.p.a.,
purche'
contrassegnati
con l'emblema «PT» o con l'emblema
«Poste Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita documentazione
rilasciata dall'amministrazione delle
poste e telecomunicazioni,
anche estera,
nonche'
quelli adibiti esclusivamente ai
servizi
postali,
ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
possesso di
licenze e autorizzazioni rilasciate
dal medesimo
Dipartimento;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e
comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o
combustibili, liquidi o
gassosi,
destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al
trasporto esclusivamente di
animali destinati a
gareggiare
in manifestazioni agonistiche autorizzate, da
effettuarsi
od
effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di
ristoro a bordo
degli
aeromobili o
che trasportano motori
e parti di
ricambio di
aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di
viveri o di altri servizi
indispensabili
destinati alla marina mercantile, purche' muniti di
idonea
documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m1) giornali, quotidiani e periodici;
m2) prodotti per uso medico;
m3) latte, escluso quello a
lunga conservazione, o
di liquidi
alimentari,
purche', in quest'ultimo caso,
gli stessi trasportino
latte
o siano diretti al caricamento dello
stesso. Detti veicoli
devono
essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde
delle
dimensioni
di
nero
la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20
m, fissati in
modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi
dell'art. 57 del decreto
legislativo
30 aprile 1992,
n. 285 e
successive modificazioni,
adibite
al trasporto di cose, che circolano su
strade non comprese
nella rete
stradale di interesse
nazionale di cui
al decreto
legislativo
29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al
trasporto di acqua per uso
domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o
condotti fognari;
q) per il trasporto esclusivo di derrate
alimentari deperibili in
regime
ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili,
quali frutta e ortaggi
freschi,
carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati
alla
macellazione o provenienti dall'estero, nonche'
i sottoprodotti
derivati dalla
macellazione degli stessi,
pulcini destinati
all'allevamento,
latticini freschi, derivati del latte freschi e semi
vitali.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di
colore
verde delle dimensioni di
con
impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20
m
fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul
retro.
2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova
applicazione altresi':
a)
per i veicoli
prenotati per ottemperare
all'obbligo di
revisione,
limitatamente alle giornate di sabato, purche'
il veicolo
sia
munito del foglio di prenotazione e solo
per il percorso
piu'
breve
tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento
delle operazioni di revisione,
escludendo dal percorso
tratti
autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso
per il
rientro alla sede
dell'impresa
intestataria degli stessi, purche' tali veicoli non si
trovino
ad una distanza superiore a 50 km dalla
sede a decorrere
dall'orario di
inizio del divieto
e non percorrano
tratti
autostradali;
c) per i trattori isolati per il
solo percorso per
il rientro
presso
la sede dell'impresa intestataria del
veicolo, limitatamente
ai
trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art.
2,
comma
3, ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono
esclusi, purche' muniti
di
autorizzazione
prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti
diversi da quelli di
cui
all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per
fattori climatici
e stagionali, sono
soggetti ad un
rapido
deperimento
e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai
luoghi di produzione a quelli di deposito o
vendita, nonche' i
veicoli
ed i complessi di veicoli adibiti al
trasporto di prodotti
destinati
all'alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i
complessi di veicoli,
classificati macchine
agricole,
destinati al trasporto di cose, che circolano
su strade
comprese
nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo
29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose,
per casi di assoluta e
comprovata
necessita' ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati
per
esigenze legate
a cicli continui
di produzione industriale,
a
condizione che
tali esigenze siano
riferibili a situazioni
eccezionali debitamente
documentate, temporalmente limitate
e
quantitativamente
definite.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del
comma 1 autorizzati alla
circolazione
in deroga, devono altresi' essere
muniti di cartelli
indicatori
di colore verde, delle dimensioni di
m di
altezza, con impressa in nero
la lettera «a»
minuscola di
altezza
pari a
fiancate
e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del
comma 1, dell'art. 4, le
richieste
di autorizzazione a circolare
in deroga devono
essere
inoltrate,
almeno dieci giorni prima della data in cui si
chiede di
poter
circolare, di norma alla
prefettura-ufficio
territoriale del
Governo della
provincia di partenza,
che, accertata la
reale
rispondenza
di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del
comma
1, dell'art. 4, ove
non sussistano motivazioni
contrarie,
rilascia
il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato:
a) l'arco temporale di validita',
non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo
autorizzato alla circolazione;
possono
essere
indicate le targhe di piu' veicoli se
connessi alla stessa
necessita';
c) le localita' di
partenza e di
arrivo, nonche' i
percorsi
consentiti
in base alle situazioni di traffico.
Se l'autorizzazione
investe
solo l'ambito di una provincia puo' essere
indicata l'area
territoriale
ove e'
consentita la circolazione,
specificando le
eventuali
strade sulle quali permanga il divieto;
d) il
prodotto o i
prodotti per il
trasporto dei quali
e'
consentita
la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e'
valido solo
per
il trasporto dei prodotti indicati
nella richiesta e
che sul
veicolo devono
essere fissati cartelli
indicatori con le
caratteristiche
e modalita' gia'
specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di
cui al
punto b), del
comma
1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare
in
deroga
devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in cui
si chiede di
poter circolare, alla
prefettura-ufficio
territoriale
del Governo della provincia interessata che rilascia il
provvedimento
autorizzativo sul quale sara'
indicato:
a) l'arco temporale di validita',
corrispondente alla durata della
campagna
di produzione agricola che in casi particolari
puo'
essere
esteso
all'intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che
costituiscono complessi di
veicoli,
con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo
portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c)
l'area territoriale ove
e' consentita la
circolazione
specificando
le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a),
del comma 1, dell'art.
4,
nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza
di
effettuare,
da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in
regime di
deroga
e la costanza della tipologia dei prodotti
trasportati, e'
ammessa
la facolta', da parte della prefettura-ufficio territoriale
del
Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta
ed in
ogni caso
non
oltre il termine dell'anno solare,
l'autorizzazione concessa,
mediante
l'apposizione di un
visto di convalida,
a seguito di
richiesta
inoltrata da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del
comma 1, dell'art. 4, le
richieste
di autorizzazione a circolare
in deroga devono
essere
inoltrate, in tempo utile,
di norma alla
prefettura-ufficio
territoriale
del Governo della provincia di partenza,
che, valutate
le necessita' e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni
locali e
generali della circolazione, puo' rilasciare
il
provvedimento
autorizzativo sul quale sara'
indicato:
a) il giorno di validita';
l'estensione a piu'
giorni e' ammessa
solo
in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato;
l'estensione a piu' targhe e'
ammessa
solo in relazione alla necessita' di suddividere il
trasporto
in piu' parti;
c) le localita'
di partenza e
di arrivo, nonche' il
percorso
consentito
in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e'
valido solo
per
il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati
cartelli indicatori, con le caratteristiche
e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4,
comma 1, punto
c),
relative
ai veicoli da
impiegarsi per esigenze
legate a cicli
continui di
produzione, la prefettura-ufficio territoriale
del
Governo
competente, dovra' esaminare e valutare
l'indispensabilita'
della
richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi
la necessita', da parte
dell'azienda di produzione,
per motivi
contingenti,
di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei
giorni
festivi. Per le medesime
autorizzazioni,
limitatamente ai
veicoli
utilizzati per lo svolgimento di
fiere e mercati
ed ai
veicoli
adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso
in
cui sussista, da parte
dello stesso soggetto,
l'esigenza di
effettuare
piu' viaggi in regime di deroga per la
stessa tipologia
dei prodotti
trasportati, le prefetture-uffici territoriali
del
Governo, ove
non sussistono motivazioni
contrarie, rilasciano
un'unica autorizzazione di validita'
temporale non superiore
a
quattro
mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni
giornata
in cui e' ammessa la circolazione in deroga,
la targa dei
veicoli autorizzati, il
percorso consentito, le
eventuali
prescrizioni. Nel
caso di veicoli
adibiti al trasporto
di
attrezzature
per spettacoli dal vivo l'autorizzazione puo' essere
rilasciata
anche dalla prefettura-ufficio
territoriale del Governo
nel
cui territorio di competenza si svolge
lo spettacolo, previo
benestare
della prefettura-ufficio territoriale del Governo nel
cui
territorio
di competenza ha inizio il viaggio.
Art. 7
puo' essere rilasciata anche dalla
prefettura-ufficio territoriale
del
Governo nel cui territorio di competenza ha
sede l'impresa che
esegue
il trasporto o che e' comunque interessata all'esecuzione del
trasporto.
In tal caso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
nel
cui territorio di competenza ha inizio
il viaggio che
viene
effettuato
in regime di deroga deve fornire il
proprio preventivo
benestare.
2.
Per i veicoli
provenienti dall'estero, la
domanda di
autorizzazione alla
circolazione puo' essere
presentata alla
prefettura-ufficio territoriale
del Governo della
provincia di
confine,
dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal
committente
o dal destinatario delle merci
o da una
agenzia di
servizi
a cio' delegata dagli
interessati. In tali
casi, per la
concessione
delle autorizzazioni i signori prefetti
dovranno tenere
conto,
in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza
e
indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita'
di
arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso
le localita' di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o
diretti in Sicilia, i
signori prefetti
dovranno tener conto,
nel rilascio delle
autorizzazioni
di cui all'art. 4, comma 1, lettere
a) e c),
anche
delle
difficolta'
derivanti dalla specifica
posizione geografica
della
Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di
traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto
i prefetti nel
cui territorio
ricadano
posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli
provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta
o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
Art. 8
1. Il calendario di cui all'art. 1 non
si applica per
i veicoli
eccezionali
e per i complessi di veicoli eccezionali:
a)
adibiti a pubblico
servizio per interventi
urgenti e di
emergenza,
o che
trasportano materiali ed
attrezzi a tal
fine
occorrenti
(Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e
delle forze
di
polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o
concessionari di strade per
motivi
urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali
contrassegnati con la
dicitura
«Servizio nettezza
urbana» nonche' quelli
che per conto
delle
amministrazioni
comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti»
purche' muniti di
apposita documentazione rilasciata
dall'amministrazione
comunale;
e) appartenenti al Dipartimento per le
comunicazioni del Ministero
dello
sviluppo economico o
alle Poste Italiane
S.p.a.,
purche'
contrassegnati
con l'emblema «PT» o con l'emblema
«Poste Italiane»,
nonche' quelli di supporto, purche'
muniti di apposita documentazione
rilasciata dall'amministrazione delle
poste e telecomunicazioni,
anche estera;
nonche'
quelli adibiti esclusivamente ai
servizi
postali,
ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in
possesso di
licenze e autorizzazioni rilasciate
dal medesimo
Dipartimento;
f) del
servizio radiotelevisivo, esclusivamente per
urgenti e
comprovate
ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti
o combustibili liquidi
o
gassosi
destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi
dell'art. 104, comma 8,
del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285,
e successive
modificazioni,
che circolano su
strade non comprese
nella rete
stradale
di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29
ottobre
1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose
comprese nella classe
1
della classifica
di cui all'art.
168, comma 1,
del decreto
legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e'
vietato
comunque, indipendentemente dalla massa
complessiva massima
del
veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati
all'art. 1,
dal
31 maggio al 15 settembre compresi, dalle
ore 18.00 di
ogni
venerdi' alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla
circolazione ad eccezione del trasporto
di fuochi artificiali
rientranti
nella IV e V
categoria, previste nell'allegato
A al
regolamento
per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,
delle
leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio
decreto 6
maggio
1940, n.
di
tutte le normative vigenti, lungo
gli itinerari e
nei periodi
temporali richiesti,
previa verifica di compatibilita'
con le
esigenze
della sicurezza della circolazione stradale.
rilasciate
autorizzazioni prefettizie per
motivi di necessita' ed
urgenza,
per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali
siano previsti tempi di esecuzione
estremamente contenuti in
modo tale
da rendere indispensabile, sulla
base di specifica
documentazione
rilasciata dal soggetto appaltante, la
lavorazione a
ciclo continuo
anche nei giorni
festivi. Dette autorizzazioni
potranno essere
rilasciate limitatamente a
tratti stradali
interessati
da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni
limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che possano
costituire potenziale pericolo
in dipendenza della
circolazione dei veicoli.
Nelle stesse autorizzazioni saranno
indicati
gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli
stessi
Prefetti riterranno
necessari ed opportuni
nel rispetto delle
esigenze
di massima sicurezza del trasporto
e della circolazione
stradale.
Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene prevedibile
la massima affluenza
di traffico veicolare
turistico
nella zona interessata dalla deroga.
Art. 10
1.
Le autorizzazioni prefettizie
alla circolazione sono
estendibili:
ai veicoli che circolano scarichi, unicamente
nel caso
in cui
tale circostanza si
verifichi nell'ambito di
un ciclo
lavorativo
che comprenda la fase del trasporto e che
deve ripetersi
nel
corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le prefetture-uffici territoriali del
Governo attueranno, ai
sensi
dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato
con decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285,
e successive
modificazioni, le
direttive contenute nel
presente decreto e
provvederanno
a darne
conoscenza alle amministrazioni regionali,
provinciali
e comunali, nonche' ad ogni altro ente
od associazione
interessati.
2.
Ai fini statistici
e per lo
studio del fenomeno,
le
prefetture-uffici
territoriali del Governo
comunicano, con cadenza
semestrale,
ai Ministeri dell'interno e delle
infrastrutture e dei
trasporti,
i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente
decreto.
3. Entro quattro mesi
dalla data di
entrata in vigore
delle
disposizioni
del presente decreto, sara' verificata, la possibilita'
di
apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare
il
raggiungimento di
maggiori livelli di
sicurezza stradale con
l'esigenza di
garantire la circolazione
di veicoli adibiti
a
specifici trasporti
o per fronteggiare
eventuali situazioni di
emergenza.
Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 6 dicembre 2012
Il
Vice Ministro: Ciaccia
Registrato
alla Corte dei conti il 13 dicembre 2012
Ufficio
controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e
del Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio
e del
mare,
registro n. 15, foglio n. 47
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