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Roma, 1 febbraio 2013
Circolare n. 31/2013
Oggetto: Notizie in breve.
Previdenza – Massimale dei trattamenti di cassa
integrazione, mobilità e ASPI - L’INPS ha fissato in euro 1.152,90 (in precedenza euro 1.119,32) l’importo massimo mensile per il
2013 dei trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di indennità di
disoccupazione ASPI (Assicurazione
Sociale per l’Impiego). Mentre per i primi due trattamenti il predetto
importo è da considerarsi al lordo dei contributi a carico del datore di lavoro
per l’ASPI invece si tratta di un importo netto - Circolare INPS n. 14 del
30.1.2013.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione industriale - Nel mese di dicembre 2012 l’indice
dei prezzi alla produzione industriale ha registrato una diminuzione del -0,2
per cento rispetto al precedente mese di novembre. Su base annua (dicembre 2012
rispetto a dicembre 2011) l’indice è aumentato del +1,8 per cento.
Istat - Tasso di disoccupazione - Nel mese di dicembre 2012 il tasso
di disoccupazione è stato pari all’11,2 per cento, in aumento di +0,1 punti
percentuali rispetto al precedente mese di novembre e in aumento di +1,8 punti
percentuali rispetto a dicembre 2011.
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese - A gennaio l’indice del clima di fiducia
delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat
Economic Sentiment Indicator) è stato pari a 79,9 (base 2005=100); a
dicembre l’indice era stato pari a 75,6.
Prezzo
gasolio auto al 28 gennaio 2013(fonte Ministero Sviluppo Economico)
Euro/litro
Prezzo al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo al consumo |
Variazione da |
Variazione da |
0,780 |
0,617 |
0,293 |
1,691 |
+ 0,008 |
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2013 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc-G/lc-g |
© |
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 30/01/2013
Circolare n. 14
Indirizzi
omessi
OGGETTO: Importi massimi dei trattamenti di
integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per
attività socialmente utili relativi all’anno 2013.
SOMMARIO: Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2013, degli importi massimi
dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di
disoccupazione ASpI e Mini ASpI
– al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art.
1. Premessa
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede
che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo
periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di
integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini
Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla
retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da
prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto –
siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla
variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati.
2. Trattamenti di integrazione salariale.
Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione
salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art.
1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dall’articolo 1, comma 27,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di
riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della
riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che
attualmente è pari al 5,84 per cento:
Trattamenti
di integrazione salariale |
|||
Retribuzione
(euro) |
Tetto |
Importo
lordo (euro) |
Importo
netto (euro) |
Inferiore
o uguale a 2.075,21 |
Basso |
959,22 |
903,20 |
Superiore
a 2.075,21 |
Alto |
1.152,90 |
1.085,57 |
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto
disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella
misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale
concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.
Trattamenti
di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione
(euro) |
Tetto |
Importo
lordo (euro) |
Importo
netto (euro) |
Inferiore
o uguale a 2.075,21 |
Basso |
1.151,06 |
1.083,84 |
Superiore
a 2075,21 |
Alto |
1.383,48 |
1.302,68 |
3. Indennità di mobilità
Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale
dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in
relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il
massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della
riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità
di mobilità |
|||
Retribuzione
(euro) |
Tetto |
Importo
lordo (euro) |
Importo
netto (euro) |
Inferiore
o uguale a 2.075,21 |
Basso |
959,22 |
903,20 |
Superiore
a 2.075,21 |
Alto |
1.152,90 |
1.085,57 |
4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge
23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,
della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati
nel precedente paragrafo 3.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427,
l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co.
150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17
che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.
5. Indennità di disoccupazione ASpI
e mini-ASpI e mini-ASpI 2012
L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di
cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in
argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per
il 2013, ad euro 1.180,00.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI
6. Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con
requisiti normali, da liquidare con riferimento ai periodi di attività
svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi
stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’ 8/2/2012
(pari ad euro 931,28 ed euro 1.119,32).
7. Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono
attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche
a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge
n. 41/86.
Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non
operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma
9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto
fissato in euro 413,16 mensili.
Il Direttore Generale
Nori