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Roma, 6 febbraio 2013
Circolare n. 33/2013
Oggetto: Autotrasporto – Equipaggiamento invernale –
Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.1.2013, su
G.U. n. 25 del 30.1.2013.
Al fine di
uniformare a livello nazionale le disposizioni in materia di circolazione
stradale con pneumatici invernali e catene da neve il Ministero dei Trasporti
ha invitato gli enti proprietari delle strade a seguire le seguenti indicazioni
generali:
·
fuori
dai centri abitati gli enti proprietari di strade possono prescrivere che, tra
il 15 novembre e il 15 aprile di ciascun anno, i veicoli a motore siano muniti
di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo catene da neve; tale obbligo
deve essere indicato con appositi segnali stradali;
·
per
la circolazione sulle strade di montagna o con particolari problematicità gli
enti proprietari possono stabilire che il predetto obbligo sia applicato per un
periodo di tempo più lungo;
·
gli
pneumatici invernali devono essere conformi alla direttiva 92/23/CEE e appositamente
muniti di marchio di omologazione mentre le catene da neve devono rispettare i
requisiti del DM 10 maggio 2011;
·
deve
essere raccomandata ai conducenti di veicoli per il trasporto merci l’installazione
degli pneumatici invernali su tutte le ruote mentre le catene da neve devono
essere montate almeno sulle ruote degli assi motori;
·
in
caso di precipitazioni nevose particolarmente intense i Prefetti possono
adottare provvedimenti di limitazione o totale interdizione della circolazione
stradale.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile
di Area |
Lc/lc |
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G.U. n. 25 del 30.1.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIRETTIVA
16 gennaio 2013
Circolazione
stradale in periodo invernale e in caso
di emergenza
neve.
Destinatari
omessi
Premesso
che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose
ed i
fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere
durata
ed intensita' tali da creare situazioni di pericolo
per gli
utenti
e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
Considerato
che detti fenomeni
possono, in base
alla loro
intensita', determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza
degli
pneumatici dei veicoli;
Considerato che in tali circostanze occorre
evitare che i veicoli
in difficolta' possano produrre blocchi della circolazione
rendendo
di conseguenza
difficoltoso, se non
impossibile, garantire
l'espletamento
del servizio di sgombero neve;
Considerato che con
legge 29 luglio
2010, n. 120,
e' stato
modificato
l'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo
30
aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada,
che nell'attuale
formulazione prevede
che l'ente proprietario
della strada, con
ordinanza,
puo'
"prescrivere che i
veicoli siano muniti
ovvero
abbiano
a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o
pneumatici invernali
idonei
alla marcia su neve e su ghiaccio";
Considerato che nelle stagioni invernali 2010/11
e 2011/12 sono
stati
attuati da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti
in
esecuzione dell'articolo 6, comma 4,
lettera e), del
decreto
legislativo
n. 285/1992, che non sempre sono risultati coordinati ed
uniformi,
di modo che si sono verificate situazioni
di disagio per
gli
utenti delle strade che si sono trovati a
dover ottemperare ad
obblighi
diversi a seconda dell'ambito territoriale attraversato;
Considerato
che al fine
di garantire migliori
condizioni di
sicurezza della
circolazione nei periodi
invernali si rende
necessario
impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari
delle
strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci
dei
comuni,
finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalita'
di
attuazione
dei provvedimenti;
Tenuto conto delle esigenze manifestate dal
Centro di Coordinamento
nazionale
per fronteggiare le situazioni di
crisi in materia
di
viabilita', di seguito denominato Viabilita' Italia,
istituito con
decreto
del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, di concerto con il
Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti, pubblicato
sulla
Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 2
febbraio 2005, e
modificato con
decreto
del Ministro dell'interno 15 novembre 2011, di
concerto con
il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, pubblicato sulla
Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011,
quale struttura di
coordinamento
tecnico-amministrativo con il compito
di promuovere
interventi
operativi, anche di carattere preventivo, per far fronte a
crisi
derivanti da avversita' atmosferiche od
altri eventi, anche
connessi
alle attivita' umane, che interessino la viabilita' stradale
e
siano suscettibili di avere riflessi sul regolare
andamento dei
servizi
e della mobilita' generale del Paese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo
economico e Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a
mezzo del
quale
sono state delegate al Sottosegretario di
Stato le materie
relative
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegato
al
decreto del Presidente
della Repubblica 19
dicembre 2011 e
pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
generale, n. 301 del
28 dicembre 2011,
con il quale
al
Sottosegretario
di Stato e' stato
attribuito il titolo
di Vice
Ministro;
Ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 285/1992;
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
Emana:
la seguente direttiva agli enti proprietari
e concessionari delle
strade,
ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni
Fuori
dai centri abitati,
lungo le strade
frequentemente
interessate
da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata
(freezing rain) nel periodo
invernale, gli enti
proprietari o
Concessionari
di strade possono, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4,
lettera
e), del decreto legislativo n. 285/1992,
prescrivere che i
veicoli
a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote
e i motocicli,
siano
muniti di pneumatici invernali ovvero
abbiano a bordo
mezzi
antisdrucciolevoli
idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Ai fini della necessaria uniformita' si
dispone che il
periodo
interessato
dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre
e il 15
aprile e
che il provvedimento
sia redatto utilizzando
come
riferimento il
modello in allegato
A. Gli enti
proprietari o
concessionari che
avessero gia' adottato
provvedimenti con un
intervallo
temporale diverso sono invitati a rettificare la data del
termine
di fine periodo secondo l'indicazione che precede.
Per rendere noto l'obbligo si invita ad
impiegare segnali stradali
compositi
del tipo di quelli riportati in allegato B.
Nel periodo di vigenza dell'obbligo i
ciclomotori a due ruote e i
motocicli,
possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla
strada
e di fenomeni nevosi in atto.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i
comuni possono adottare
gli
stessi provvedimenti anche
all'interno dei centri
abitati ai
sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Resta impregiudicata la possibilita'
per gli enti proprietari
di
strade
di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa
temporale diversa
per strade o
tratti di esse
in condizioni
particolari quali
ad esempio strade
di montagna a
quote
particolarmente
alte.
Gli pneumatici invernali che possono essere
impiegati sono quelli
omologati secondo
Comunita' Europee, e
successive modifiche, ovvero
secondo il
corrispondente
regolamento UNECE, muniti del
previsto marchio di
omologazione.
I
mezzi antisdrucciolevoli impiegabili
in alternativa agli
pneumatici
invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme
concernenti i
dispositivi supplementari
di aderenza per gli pneumatici
degli
autoveicoli
di categoria M1, N1, O1 e
O2. Sono altresi' ammessi
quelli
rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M,
N e
O superiori, cosi' come e' fatto salvo l'impiego
dei dispositivi
gia' in dotazione, purche'
rispondenti a quanto previsto dal
decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 marzo 2002 -
Norme
concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli
della
categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere
a bordo
devono essere
compatibili
con gli pneumatici del veicolo
su cui devono
essere
installati
e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni
di installazione
fornite dai costruttori
del veicolo e
del
dispositivo.
Allo scopo di evitare interpretazioni non
uniformi circa l'impiego
dei
mezzi antisdrucciolevoli, si
chiarisce che i
medesimi devono
essere
montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di
pneumatici invernali sui
veicoli delle
categorie
M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote
al
fine di conseguire condizioni uniformi
di aderenza sul
fondo
stradale.
Nel caso di impiego di
pneumatici chiodati, limitatamente
alla
marcia su
ghiaccio, sui veicoli
di categoria M1,
N1 e O1,
l'installazione
deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con
dall'allora
Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
Lungo le autostrade e le altre strade a
carreggiate separate, per
le necessita' di
ottimizzazione delle attivita' finalizzate
ad
affrontare
situazioni di emergenza,
e' consentita l'apertura
di
varchi
nello spartitraffico.
Lungo i tratti piu'
esposti al rischio di precipitazioni nevose e/o
interessati dai
relativi provvedimenti di
regolazione della
circolazione (es.
fermo temporaneo dei
mezzi pesanti), dove
risulterebbe
critica l'apertura tempestiva
di varchi nel
numero
necessario,
questa potra' essere attuata anche
in via preventiva.
Ovviamente
tale apertura dovra' essere limitata al periodo di
tempo
strettamente
necessario.
La scelta operata dai gestori
dovra'
risultare coerente con i
criteri
per l'individuazione delle aperture di
lungo periodo sulle
barriere centrali
spartitraffico funzionali alla
gestione delle
operazioni
invernali, indicati da Viabilita' Italia.
Per ognuno dei varchi cosi individuati sara' predisposta sul posto,
e
nei tratti in
avvicinamento, alle distanze
regolamentari, la
collocazione
di idonea segnaletica temporanea di pericolo.
Le
situazioni di emergenza
correlate al verificarsi
di
precipitazioni nevose
particolarmente intense possono
richiedere
l'adozione
di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione
della
circolazione sulle strade
che, fuori dei
centri abitati,
ricadono
nella competenza dei Prefetti, ai sensi
dell'articolo 6,
comma
1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Anche in questo caso, fermo restando il
potere di disciplinare in
modo
autonomo e discrezionale le situazioni che hanno una
rilevanza
soltanto
provinciale, nel caso in
cui le intense
precipitazioni
nevose
sono ragionevolmente attese o sono in atto nel
territorio di
piu' province, e' opportuno che siano definiti
provvedimenti uniformi
e
coordinati, che possono interessare
anche territori limitrofi
a
quelli
di stretta competenza.
Infatti, operazioni di limitazione o blocco
totale del traffico
veicolare sono
veramente efficaci, anche
nella misura in
cui
consentano
di evitare che, da zone adiacenti
o prossime, possano
affluire
nell'area interessata flussi veicolari che, una volta nella
zona,
non potrebbero essere piu' fermati o ricoverati in
condizioni
di
sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative
alla
circolazione gia' resa critica dalle precipitazioni
nevose.
In
occasione del verificarsi
di eventi di
questo tipo, i
provvedimenti
che, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, del
decreto
legislativo n.
285/1992, possono essere
adottati dai Prefetti,
percio', possono riguardare
non solo le
strade in cui
le
precipitazioni
sono in atto, ma anche quelle
che vi affluiscono,
anche
se su queste ultime le
precipitazioni non sono
segnalate o
previste. Una
siffatta articolazione dell'ambito
territoriale
interessato
da operazioni di regolazione della circolazione impone di
considerare
in modo ampio e coordinato i fenomeni previsti, quelli in
atto
e la loro ragionevole evoluzione.
Tale valutazione puo'
essere compiuta attraverso il
contributo di
Viabilita' Italia, operante presso il Ministero dell'interno.
Nel contesto emergenziale che
le precipitazioni nevose
possono
assumere
in ragione della estensione
e della durata,
oltre che
dell'intensita', Viabilita'
Italia, avvalendosi pure
dei Comitati
Operativi
per
interministeriale
presso ciascuna Prefettura -
Ufficio Territoriale
del
Governo (UTG), puo'
monitorare meglio il
fenomeno e la sua
portata.
Per
la necessaria uniformita' dell'azione
di regolazione del
traffico,
le ordinanze che dispongono
limitazioni o chiusure
di
strade
o autostrade, saranno adottate dai Prefetti, in
coordinamento
tra
di loro.
Si richiama
l'attenzione anche sulla necessita' di provvedere
all'adozione
dei provvedimenti di revoca delle
richiamate ordinanze
con
la necessaria tempestivita', ed in modo coordinato
rispetto alle
aree
limitrofe, soprattutto quando riguardano
autostrade o altre
arterie
stradali interessate da importanti volumi di traffico.
I provvedimenti in situazioni di
emergenza di cui
sopra, quando
riguardano i
centri abitati, appartengono
alla competenza dei
Sindaci,
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo
n.
285/1992.
Sebbene le esigenze di regolazione del
traffico in ambito
urbano
rispondano
a logiche piu' complesse ed articolate, appare
comunque
auspicabile
che i Sindaci, nell'adozione dei predetti
provvedimenti,
tengano
in opportuna considerazione i
provvedimenti adottati dai
Prefetti e
le indicazioni fornite
da Viabilita' Italia,
o,
localmente,
dal COV presso
evitare situazioni
di disarmonica regolazione
del traffico che
possono
avere effetti negativi sulla circolazione, soprattutto sulle
arterie
di grande comunicazione che attraversano i centri abitati.
Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le
emergenze sara' data
ampia
e tempestiva diffusione attraverso
i mezzi di
comunicazione
disponibili
a livello nazionale e locale e attraverso
il Centro di
Coordinamento
Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS).
Gli enti proprietari e concessionari delle
strade, i Prefetti ed i
Sindaci
dei Comuni, cui la presente direttiva
e' indirizzata, sono
invitati
a darne puntuale attuazione per le strade che ricadono sotto
la
loro competenza.
La presente direttiva sara' pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica Italiana.
Roma, 16 gennaio 2013
Il
vice Ministro: Ciaccia
Registrato
alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013
Ufficio
controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti
e
del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del
mare,
registro n. 1, foglio n. 135