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Roma, 6 febbraio 2013

 

Circolare n. 33/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Equipaggiamento invernale – Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.1.2013, su G.U. n. 25 del 30.1.2013.

 

Al fine di uniformare a livello nazionale le disposizioni in materia di circolazione stradale con pneumatici invernali e catene da neve il Ministero dei Trasporti ha invitato gli enti proprietari delle strade a seguire le seguenti indicazioni generali:

 

·        fuori dai centri abitati gli enti proprietari di strade possono prescrivere che, tra il 15 novembre e il 15 aprile di ciascun anno, i veicoli a motore siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo catene da neve; tale obbligo deve essere indicato con appositi segnali stradali;

 

·        per la circolazione sulle strade di montagna o con particolari problematicità gli enti proprietari possono stabilire che il predetto obbligo sia applicato per un periodo di tempo più lungo;

 

·        gli pneumatici invernali devono essere conformi alla direttiva 92/23/CEE e appositamente muniti di marchio di omologazione mentre le catene da neve devono rispettare i requisiti del DM 10 maggio 2011;

 

·        deve essere raccomandata ai conducenti di veicoli per il trasporto merci l’installazione degli pneumatici invernali su tutte le ruote mentre le catene da neve devono essere montate almeno sulle ruote degli assi motori;

 

·        in caso di precipitazioni nevose particolarmente intense i Prefetti possono adottare provvedimenti di limitazione o totale interdizione della circolazione stradale.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n. 25 del 30.1.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 16 gennaio 2013

 

Circolazione stradale in periodo invernale e  in  caso  di  emergenza

neve.

 

                                                    Destinatari omessi

 

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni  nevose

ed i fenomeni di pioggia ghiacciata  (freezing  rain)  possono  avere

durata ed intensita' tali da creare situazioni di  pericolo  per  gli

utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

  Considerato  che  detti  fenomeni  possono,  in  base   alla   loro

intensita', determinare situazioni di ridotte condizioni di  aderenza

degli pneumatici dei veicoli;

  Considerato che in tali circostanze occorre evitare che  i  veicoli

in difficolta' possano produrre blocchi della  circolazione  rendendo

di  conseguenza   difficoltoso,   se   non   impossibile,   garantire

l'espletamento del servizio di sgombero neve;

  Considerato che  con  legge  29  luglio  2010,  n.  120,  e'  stato

modificato l'articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada,  che  nell'attuale

formulazione  prevede  che  l'ente  proprietario  della  strada,  con

ordinanza, puo'  "prescrivere  che  i  veicoli  siano  muniti  ovvero

abbiano a  bordo  mezzi  antisdrucciolevoli  o  pneumatici  invernali

idonei alla marcia su neve e su ghiaccio";

  Considerato che nelle stagioni invernali  2010/11  e  2011/12  sono

stati attuati da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti

in esecuzione dell'articolo 6,  comma  4,  lettera  e),  del  decreto

legislativo n. 285/1992, che non sempre sono risultati coordinati  ed

uniformi, di modo che si sono verificate situazioni  di  disagio  per

gli utenti delle strade che si sono trovati a  dover  ottemperare  ad

obblighi diversi a seconda dell'ambito territoriale attraversato;

  Considerato  che  al  fine  di  garantire  migliori  condizioni  di

sicurezza  della  circolazione  nei  periodi   invernali   si   rende

necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari

delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai  Sindaci  dei

comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalita' di

attuazione dei provvedimenti;

  Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Centro di Coordinamento

nazionale per fronteggiare le  situazioni  di  crisi  in  materia  di

viabilita', di seguito denominato Viabilita'  Italia,  istituito  con

decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, di concerto con il

Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pubblicato  sulla

Gazzetta Ufficiale n. 26  del  2  febbraio  2005,  e  modificato  con

decreto del Ministro dell'interno 15 novembre 2011, di  concerto  con

il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  pubblicato  sulla

Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011,  quale  struttura  di

coordinamento tecnico-amministrativo con  il  compito  di  promuovere

interventi operativi, anche di carattere preventivo, per far fronte a

crisi derivanti da avversita' atmosferiche  od  altri  eventi,  anche

connessi alle attivita' umane, che interessino la viabilita' stradale

e siano suscettibili di avere riflessi  sul  regolare  andamento  dei

servizi e della mobilita' generale del Paese;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011,  a  mezzo  del

quale sono state delegate al  Sottosegretario  di  Stato  le  materie

relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  allegato

al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19  dicembre  2011  e

pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,  serie

generale,  n.  301  del  28  dicembre   2011,   con   il   quale   al

Sottosegretario di Stato  e'  stato  attribuito  il  titolo  di  Vice

Ministro;

  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992;

 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

                               Emana:

 

  la seguente direttiva agli enti proprietari e  concessionari  delle

strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni

  Fuori  dai  centri  abitati,   lungo   le   strade   frequentemente

interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata

(freezing  rain)  nel  periodo  invernale,  gli  enti  proprietari  o

Concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6,  comma  4,

lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992,  prescrivere  che  i

veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote  e  i  motocicli,

siano muniti di pneumatici invernali ovvero  abbiano  a  bordo  mezzi

antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

  Ai fini della necessaria uniformita'  si  dispone  che  il  periodo

interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre  e  il  15

aprile  e  che  il  provvedimento  sia   redatto   utilizzando   come

riferimento  il  modello  in  allegato  A.  Gli  enti  proprietari  o

concessionari  che  avessero  gia'  adottato  provvedimenti  con   un

intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data  del

termine di fine periodo secondo l'indicazione che precede.

  Per rendere noto l'obbligo si invita ad impiegare segnali  stradali

compositi del tipo di quelli riportati in allegato B.

  Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote  e  i

motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla

strada e di fenomeni nevosi in atto.

  Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni  possono  adottare

gli stessi provvedimenti anche  all'interno  dei  centri  abitati  ai

sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

  Resta impregiudicata la possibilita' per gli  enti  proprietari  di

strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una  estesa

temporale  diversa  per  strade  o  tratti  di  esse  in   condizioni

particolari  quali  ad   esempio   strade   di   montagna   a   quote

particolarmente alte.

  Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati  sono  quelli

omologati  secondo  la  Direttiva  92/23/CEE  del   Consiglio   delle

Comunita'  Europee,  e  successive  modifiche,  ovvero   secondo   il

corrispondente regolamento UNECE,  muniti  del  previsto  marchio  di

omologazione.

  I  mezzi  antisdrucciolevoli  impiegabili   in   alternativa   agli

pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme  concernenti  i

dispositivi  supplementari  di  aderenza  per  gli  pneumatici  degli

autoveicoli di categoria M1, N1,  O1  e  O2.  Sono  altresi'  ammessi

quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie  M,

N e O superiori, cosi' come e' fatto salvo l'impiego dei  dispositivi

gia' in dotazione, purche' rispondenti a quanto previsto dal  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  13  marzo  2002  -

Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su  veicoli

della categoria M1.

  I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a  bordo  devono  essere

compatibili con gli pneumatici  del  veicolo  su  cui  devono  essere

installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni

di  installazione  fornite  dai  costruttori  del   veicolo   e   del

dispositivo.

  Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa  l'impiego

dei mezzi antisdrucciolevoli, si  chiarisce  che  i  medesimi  devono

essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

  Nel caso di impiego  di  pneumatici  invernali  sui  veicoli  delle

categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote

al fine di conseguire  condizioni  uniformi  di  aderenza  sul  fondo

stradale.

  Nel caso di impiego  di  pneumatici  chiodati,  limitatamente  alla

marcia  su  ghiaccio,  sui  veicoli  di  categoria  M1,  N1   e   O1,

l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con

la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D  del  22.10.1971,  emanata

dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

  Lungo le autostrade e le altre strade a carreggiate  separate,  per

le  necessita'  di  ottimizzazione  delle  attivita'  finalizzate  ad

affrontare situazioni  di  emergenza,  e'  consentita  l'apertura  di

varchi nello spartitraffico.

  Lungo i tratti piu' esposti al rischio di precipitazioni nevose e/o

interessati  dai  relativi   provvedimenti   di   regolazione   della

circolazione  (es.  fermo  temporaneo  dei   mezzi   pesanti),   dove

risulterebbe critica  l'apertura  tempestiva  di  varchi  nel  numero

necessario, questa potra' essere attuata  anche  in  via  preventiva.

Ovviamente tale apertura dovra' essere limitata al periodo  di  tempo

strettamente necessario.

  La scelta operata dai  gestori  dovra'  risultare  coerente  con  i

criteri per l'individuazione delle aperture di  lungo  periodo  sulle

barriere  centrali  spartitraffico  funzionali  alla  gestione  delle

operazioni invernali, indicati da Viabilita' Italia.

  Per ognuno dei varchi cosi individuati sara' predisposta sul posto,

e nei  tratti  in  avvicinamento,  alle  distanze  regolamentari,  la

collocazione di idonea segnaletica temporanea di pericolo.

  Le  situazioni   di   emergenza   correlate   al   verificarsi   di

precipitazioni  nevose  particolarmente  intense  possono  richiedere

l'adozione di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione

della circolazione  sulle  strade  che,  fuori  dei  centri  abitati,

ricadono nella competenza dei Prefetti,  ai  sensi  dell'articolo  6,

comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

  Anche in questo caso, fermo restando il potere di  disciplinare  in

modo autonomo e discrezionale le situazioni che hanno  una  rilevanza

soltanto provinciale, nel  caso  in  cui  le  intense  precipitazioni

nevose sono ragionevolmente attese o sono in atto nel  territorio  di

piu' province, e' opportuno che siano definiti provvedimenti uniformi

e coordinati, che possono interessare  anche  territori  limitrofi  a

quelli di stretta competenza.

  Infatti, operazioni di limitazione o  blocco  totale  del  traffico

veicolare  sono  veramente  efficaci,  anche  nella  misura  in   cui

consentano di evitare che, da  zone  adiacenti  o  prossime,  possano

affluire nell'area interessata flussi veicolari che, una volta  nella

zona, non potrebbero essere piu' fermati o ricoverati  in  condizioni

di sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative

alla circolazione gia' resa critica dalle precipitazioni nevose.

  In  occasione  del  verificarsi  di  eventi  di  questo   tipo,   i

provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,  del  decreto

legislativo  n.  285/1992,  possono  essere  adottati  dai  Prefetti,

percio',  possono  riguardare  non  solo  le   strade   in   cui   le

precipitazioni sono in atto, ma  anche  quelle  che  vi  affluiscono,

anche se su queste ultime le  precipitazioni  non  sono  segnalate  o

previste.  Una  siffatta   articolazione   dell'ambito   territoriale

interessato da operazioni di regolazione della circolazione impone di

considerare in modo ampio e coordinato i fenomeni previsti, quelli in

atto e la loro ragionevole evoluzione.

  Tale valutazione puo' essere compiuta attraverso il  contributo  di

Viabilita' Italia, operante presso il Ministero dell'interno.

  Nel contesto emergenziale  che  le  precipitazioni  nevose  possono

assumere in ragione  della  estensione  e  della  durata,  oltre  che

dell'intensita', Viabilita' Italia,  avvalendosi  pure  dei  Comitati

Operativi per la Viabilita' (COV),  istituiti  dal  medesimo  decreto

interministeriale presso ciascuna Prefettura -  Ufficio  Territoriale

del Governo (UTG), puo'  monitorare  meglio  il  fenomeno  e  la  sua

portata.

  Per  la  necessaria  uniformita'  dell'azione  di  regolazione  del

traffico, le ordinanze  che  dispongono  limitazioni  o  chiusure  di

strade o autostrade, saranno adottate dai Prefetti, in  coordinamento

tra di loro.

  Si richiama  l'attenzione  anche  sulla  necessita'  di  provvedere

all'adozione dei provvedimenti di revoca delle  richiamate  ordinanze

con la necessaria tempestivita', ed in modo coordinato rispetto  alle

aree limitrofe, soprattutto  quando  riguardano  autostrade  o  altre

arterie stradali interessate da importanti volumi di traffico.

  I provvedimenti in situazioni di emergenza  di  cui  sopra,  quando

riguardano  i  centri  abitati,  appartengono  alla  competenza   dei

Sindaci, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del  decreto  legislativo

n. 285/1992.

  Sebbene le esigenze di regolazione del traffico  in  ambito  urbano

rispondano a logiche piu' complesse ed  articolate,  appare  comunque

auspicabile che i Sindaci, nell'adozione dei predetti  provvedimenti,

tengano in opportuna  considerazione  i  provvedimenti  adottati  dai

Prefetti  e  le  indicazioni  fornite  da   Viabilita'   Italia,   o,

localmente, dal COV presso la Prefettura - UTG. Cio'  allo  scopo  di

evitare  situazioni  di  disarmonica  regolazione  del  traffico  che

possono avere effetti negativi sulla circolazione, soprattutto  sulle

arterie di grande comunicazione che attraversano i centri abitati.

  Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le emergenze  sara'  data

ampia e tempestiva diffusione attraverso  i  mezzi  di  comunicazione

disponibili a livello nazionale e locale e attraverso  il  Centro  di

Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS).

  Gli enti proprietari e concessionari delle strade, i Prefetti ed  i

Sindaci dei Comuni, cui la presente direttiva  e'  indirizzata,  sono

invitati a darne puntuale attuazione per le strade che ricadono sotto

la loro competenza.

  La presente direttiva sara'  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica Italiana.

    Roma, 16 gennaio 2013

 

                                            Il vice Ministro: Ciaccia

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 1, foglio n. 135