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Roma, 11 febbraio 2013
Circolare n. 40/2013
Oggetto: Dogane – Depositi Iva – Ultime disposizioni – Art.34 c.44 D.L.
n.179/2012 convertito nella L. n.221/2012.
L’utilizzo dei depositi Iva è stato
semplificato, rendendolo maggiormente aderente alle esigenze degli operatori.
La normativa di fine 2012 indicata
in oggetto ha infatti rafforzato l’interpretazione autentica secondo cui il
deposito Iva s’intende eseguito anche quando la merce è consegnata al
depositario negli spazi limitrofi al magazzino, senza necessità di scaricare
l’automezzo né di far sostare la merce per un tempo minimo (art.16 c.5bis DL n.185/2008 convertito nella L.n.2/2009).
In particolare, è stato stabilito
che anche quando il deposito avviene negli spazi limitrofi si devono ritenere
assolte le funzioni di stoccaggio e custodia, nonché la sussistenza delle
condizioni del contratto di deposito.
E’ stato inoltre sancito che una
volta poste correttamente in essere le disposizioni sull’estrazione dal
deposito (es. annotazioni sui registri, emissione dell’autofattura, ecc.),
l’IVA deve ritenersi definitivamente assolta.
Le modifiche normative intervenute
dovrebbero essere determinanti per risolvere in senso favorevole ai depositari
il contenzioso in essere con l’Agenzia delle Dogane.
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.281/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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S.O. alla G.U. 294 del 18.12.2012 (fonte Guritel)
LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012,
n. 179, recante ulteriori misure urgenti per
la crescita del
Paese.
Testo del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 ,
coordinato
Con la legge di
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante:
«Ulteriori misure
urgenti per la
crescita del Paese.».
*** omissis ***
Art. 34
Misure urgenti per le attivita'
produttive, le infrastrutture e i
trasporti locali, la valorizzazione dei beni
culturali ed i comuni
*** omissis ***
44. All'articolo 16,
comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: «ne' obbligo di
scarico del mezzo
di
trasporto» sono
aggiunti i seguenti
periodi: «L'introduzione si
intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA,
senza
che sia necessaria
la preventiva introduzione
della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di
stoccaggio e di
custodia, e la condizione posta agli articoli 1766
e seguenti del
codice civile che
disciplinano il contratto
di deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua
immissione in
consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino
correttamente
poste in essere le norme dettate
al comma 6
del citato articolo
50-bis(( del decreto-legge n. 331 del
1993, l'imposta sul valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta».
*** omissis ***
Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in
legge.
FINE TESTO