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Roma, 11 febbraio 2013

 

Circolare n. 40/2013

 

Oggetto: Dogane – Depositi Iva – Ultime disposizioni – Art.34 c.44 D.L. n.179/2012 convertito nella L. n.221/2012.

 

L’utilizzo dei depositi Iva è stato semplificato, rendendolo maggiormente aderente alle esigenze degli operatori.

 

La normativa di fine 2012 indicata in oggetto ha infatti rafforzato l’interpretazione autentica secondo cui il deposito Iva s’intende eseguito anche quando la merce è consegnata al depositario negli spazi limitrofi al magazzino, senza necessità di scaricare l’automezzo né di far sostare la merce per un tempo minimo (art.16 c.5bis DL n.185/2008 convertito nella L.n.2/2009).

 

In particolare, è stato stabilito che anche quando il deposito avviene negli spazi limitrofi si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia, nonché la sussistenza delle condizioni del contratto di deposito.

 

E’ stato inoltre sancito che una volta poste correttamente in essere le disposizioni sull’estrazione dal deposito (es. annotazioni sui registri, emissione dell’autofattura, ecc.), l’IVA deve ritenersi definitivamente assolta.

 

Le modifiche normative intervenute dovrebbero essere determinanti per risolvere in senso favorevole ai depositari il contenzioso in essere con l’Agenzia delle Dogane.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.281/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. 294 del 18.12.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per  la  crescita  del

Paese.

 

Testo  del  decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179  , coordinato

Con  la legge  di  conversione  17  dicembre 2012, n. 221, recante:

«Ulteriori misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese.».

 

                            *** omissis ***

 

                               Art. 34

  Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e  i

  trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

                          *** omissis ***

    44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, dopo le parole: «ne' obbligo  di  scarico  del  mezzo  di

trasporto» sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «L'introduzione  si

intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza

che  sia  necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel

deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio  e  di

custodia, e la condizione posta agli articoli  1766  e  seguenti  del

codice  civile   che   disciplinano   il   contratto   di   deposito.

All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  in

consumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamente

poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articolo

50-bis(( del decreto-legge n. 331  del  1993,  l'imposta  sul  valore

aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta».

                           *** omissis ***

 

                              Art. 39

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

FINE TESTO