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Roma, 18 febbraio 2013
Circolare n. 52/2013
Oggetto: Finanziamenti – Incentivi
per l’acquisto di veicoli BEC (basse emissioni
complessive) – D.M. 11.1.2013 su G.N. n.36 del 12.2.2013.
Dal 14 marzo saranno operativi gli
incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive - veicoli a
trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano,
a biocombustibili e a idrogeno che producano meno di 120 grammi di anidride
carbonica a chilometro - a fronte della rottamazione di un veicolo obsoleto.
La misura, prevista dal Decreto
Sviluppo del 2012 (art. 17-decies D.L. n.83/2012 convertito dalla Legge
n.134/2012), è stata disciplinata col decreto interministeriale indicato in
oggetto che ha stabilito tempi e modalità per usufruire dell’agevolazione.
Veicoli agevolabili: sono ammessi alle agevolazioni i veicoli acquistati
a partire dal 14 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2015, immatricolati per uso
di terzi (es. trasporto di merci in conto terzi) o utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni (es. flotte
aziendali). In misura ridotta sono ammessi ai benefici anche i veicoli acquistati
da privati. Tutte le categorie di veicoli sono incentivabili (automobili,
veicoli commerciali, ciclomotori, motoveicoli, quadri cicli).
Misura dei contributi: lo stanziamento complessivo a favore della misura è
di 40 milioni di euro per il 2013, 35 milioni di euro per il 2014 e 45 milioni
di euro per il 2015.
Per i veicoli
acquistati nel 2013 e nel 2014 il contributo è pari al 20 per cento del costo (al
netto delle imposte), con un tetto massimo di:
- 5.000 € per i
veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- 4.000 € per i
veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
- 2.000 € per i
veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km
Per i veicoli
acquistati nel 2015 il contributo scende al 15 per cento del costo (sempre al
netto delle imposte), con un tetto massimo di:
- 3.500 € per i
veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km
- 3.000 € per i
veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km
- 1.800 € per i
veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km
Obbligo di rottamazione: i veicoli ammessi al beneficio devono essere nuovi
di fabbrica (prima immatricolazione); contestualmente all’acquisto deve essere
rottamato un veicolo della stessa tipologia di quello acquistato (per esempio
ciclomotore con ciclomotore, veicolo commerciale con veicolo commerciale). Il
veicolo rottamato deve essere vecchio di oltre dieci anni e deve essere già di
proprietà, da almeno 12 mesi, del soggetto acquirente o di un suo familiare
convivente. Il contributo, ripartito in parti uguali tra uno sconto del
venditore e il contributo statale, viene corrisposto direttamente dal venditore
all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Gli incentivi sono
erogabili fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine di prenotazione
rivenditori.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.199/2012 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.36 del 12.2.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 gennaio 2013
Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di
CO2 di
cui
all'articolo 17-bis del
decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
IL
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intendono:
a) per veicoli, i
veicoli come definiti al
comma 2 dell'art.
17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure
urgenti per
la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 134
e dettagliati nell'allegato
1 al presente
decreto;
b) per veicoli a basse
emissioni complessive, i veicoli di cui al
precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a
metano, a
biometano, a
biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di
anidride carbonica (CO2) allo
scarico non superiori
a 120g/km e
ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c)
per veicoli a
trazione elettrica, i
veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo
elettrico, con
energia per la
trazione esclusivamente di
tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
d) per veicoli a
trazione ibrida:
1) i veicoli
dotati di almeno
una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione
con la presenza
a bordo di
un
motogeneratore
termico volto alla
sola generazione di
energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile
a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli
dotati di almeno
una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione
con la presenza
a bordo di
una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla
trazione, con
possibilita' di garantire
il normale esercizio
del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di
almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione
con la presenza
a bordo di
una
motorizzazione di tipo termico
volta sia alla
trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di
garantire il
normale esercizio del
veicolo sia mediante
il funzionamento
contemporaneo delle
due motorizzazioni presenti
sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste
(funzionamento ibrido
multimodale).
Art. 2
Veicoli agevolabili
1. Sono ammessi
alle agevolazioni i
veicoli a basse
emissioni
complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato
al comma
2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
«Misure
urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, pubblici o
privati, destinati
all'uso di terzi come definito dall'art. 82, commi 4 e 5,
del codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e
successive
modificazioni, allorquando un
veicolo e' utilizzato,
dietro
corrispettivo,
nell'interesse di persone
diverse
dall'intestatario
della carta di
circolazione. L'uso di
terzi
comprende:
a) locazione senza
conducente;
b) servizio di
noleggio con conducente
e servizio di
piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea
per trasporto di persone;
d) servizio di
trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea
per trasporto di cose;
f) servizio di piazza
per trasporto di cose per conto terzi.
2. Sono altresi'
ammessi alle agevolazioni
i veicoli a
basse
emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo
indicato
al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n.
83 «Misure urgenti
per la crescita
del Paese», convertito,
con
modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012,
n. 134, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati
ad essere
utilizzati
esclusivamente come beni
strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa come previsto all'art. 164 del
citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive
modificazioni.
3. Nei limiti delle
risorse, previsti dal successivo art.
5, sono
ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni
complessive che
producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da
parte di
tutte le categorie di acquirenti.
Art. 3
Entita'
dei contributi
1. A
coloro che acquistano
in Italia, anche
in locazione
finanziaria, un veicolo
nuovo di fabbrica
a basse emissioni
complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:
a. Per gli acquisti
effettuati negli anni 2013 e 2014:
1) 20 per cento del
prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di
5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono
emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 20 per cento del
prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di
4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono
emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 20 per cento del
prezzo di acquisto fino ad un massimo
di
2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
b. Per gli acquisti
effettuati nell'anno 2015:
1) 15 per cento del
prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di
3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono
emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
2) 15 per cento del
prezzo di acquisto, fino ad un
massimo di
3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono
emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
3) 15 per cento del
prezzo di acquisto fino ad un massimo
di
1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che
producono
emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Art. 4
Risorse disponibili
1. Per l'erogazione dei
contributi di cui al precedente art. 3,
si
provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi
dell'
art. 17-undecies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 «Misure
urgenti per la crescita
del Paese» convertito,
con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di
previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 5
Utilizzo delle risorse
1. Per l'anno 2013, ai
sensi dell'art. 17-undecies commi 2 e 4
del
decreto-legge n. 83
convertito, con modificazioni
dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, le risorse di cui al
precedente art. 4 sono
cosi' utilizzate:
a) una quota pari a 3,5 milioni di euro e'
riservata all'acquisto
di veicoli a
basse emissioni complessive
pubblici o privati,
destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di
imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati
esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa, di cui al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di
CO2 non
superiori a 50 g/km;
b) una quota pari a 7
milioni di euro e' riservata all'acquisto
di veicoli a
basse emissioni complessive,
pubblici o privati,
destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di
imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati
esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa, di cui al
precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di
CO2 non
superiori a 95 g/km;
c) una
quota pari a
4,5 milioni di
euro e' riservata
all'acquisto, da parte di tutte
le categorie di
acquirenti, di
veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni
di CO2
non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni
di euro
e' riservata all'acquisto di veicoli a basse
emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
d) le rimanenti
risorse sono destinate all'acquisto di veicoli
a
basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati
all'uso di
terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e
destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni
strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa,
di cui al precedente
art. 2,
commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120
g/km.
2. Per gli anni 2014 e
2015 il Ministero dello sviluppo
economico,
con proprio decreto
di natura non
regolamentare, ridetermina le
ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo,
sulla base
della dotazione del fondo di cui all'art. 4 e del
monitoraggio delle
agevolazioni relativo all'anno precedente.
Art. 6
Fruizione dei contributi
1. I contributi spettano
per i veicoli acquistati e immatricolati
nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del
decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la
crescita del Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134,
a
condizione che:
a) i contributi di cui
al precedente art. 3 siano ripartiti
in
parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse
di
cui ai precedenti
articoli 4 e
5, e uno
sconto praticato dal
venditore;
b) nell'atto di
acquisto siano indicate le misure dello
sconto
praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto
a);
c) il veicolo
acquistato non sia stato gia'
immatricolato in
precedenza.
2. Con l'eccezione dei
contributi di cui alle risorse previste
dal
precedente art. 5, comma
1, lettera c),
per la fruizione
dei
contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni
previste
al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni:
a) contestualmente all'acquisto
del veicolo nuovo
venga
consegnato al venditore
un veicolo appartenente alla
stessa
categoria, di cui
all'allegato al presente
decreto, del veicolo
acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima
della
data di immatricolazione del veicolo nuovo;
b) il veicolo consegnato per la
rottamazione sia intestato,
da
almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del
veicolo nuovo,
allo stesso soggetto
intestatario di quest'ultimo
o ad uno
dei
familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di
locazione
finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da
almeno dodici
mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto
veicolo o a uno dei
predetti familiari;
c) nell'atto di
acquisto sia espressamente
dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione.
3. Il contributo,
comprensivo del contributo statale e dello sconto
del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera
a), e'
corrisposto dal venditore mediante compensazione con
il prezzo di
acquisto, come risultante
dall'atto d'acquisto, al
netto delle
imposte.
Art. 7
Condizioni e modalita' di accesso
1. Per la gestione dei
contributi il Ministero
dello sviluppo
economico si avvale di
un apposito sistema
informatico la cui
realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 17-undecies, comma
5 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la
crescita
del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012,
n. 134, e' affidata,
sulla base di
apposita convenzione ad una
societa' in house
ovvero sulla base di un'apposita gara,
secondo le
modalita' e le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture
di cui al
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, a societa' o enti
in possesso dei
necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta'. I
relativi costi
graveranno sulle risorse di cui
all'art. 4 del
presente decreto,
nella misura massima dell'1 per cento.
2. I venditori dei veicoli
agevolati, per la
prenotazione dei
contributi, devono provvedere a registrarsi al
sistema informatico
secondo la procedura resa
disponibile sul sito
www.mise.gov.it,
ottenendo, secondo la disponibilita' di
risorse, una ricevuta
di
registrazione della prenotazione.
Entro novanta giorni
dalla
prenotazione i
venditori confermano l'operazione,
comunicando il
numero di targa del veicolo nuovo consegnato.
3. I venditori, entro
quindici giorni dalla data di consegna
del
veicolo nuovo, pena il non
riconoscimento del contributo
statale,
hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi
previsti al
precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in carico,
e di
provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione
allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al
regolamento
adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.
4. I veicoli usati non
possono essere rimessi in
circolazione e
devono essere avviati
o alle case
costruttrici o ai
centri
appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al
fine
della messa in
sicurezza, della demolizione,
del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Le
imprese costruttrici o
importatrici del veicolo
nuovo
rimborsano al venditore l'importo del
contributo, ricevendo dallo
stesso la seguente documentazione, che dovra'
essere conservata fino
al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata
emessa la fattura di vendita:
a) copia della fattura
di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia della
carta di circolazione
e del certificato
di
proprieta' del veicolo
nuovo.
6. In tutti i casi
in cui
sia prevista la
rottamazione di un
veicolo usato, al fine di consentire la verifica
della regolarita'
della fruizione del
contributo, le imprese
costruttrici o
importatrici ricevono dal
venditore oltre a
quanto previsto dal
precedente comma 5, anche
la seguente documentazione, che dovra'
essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita:
a) copia della carta
di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprieta' del
veicolo usato o, in caso di
loro
mancanza, copia dell'estratto cronologico;
b) originale
del certificato di proprieta'
relativo alla
radiazione per demolizione,
rilasciato dallo sportello
telematico
dell'automobilista;
c) certificato dello
stato di famiglia qualora l'intestatario del
veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto
del veicolo nuovo;
d) documento di presa
in carico del veicolo usato da parte
del
demolitore.
7. Le imprese
costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo, ai
sensi dell'art. 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22
giugno
2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del
Paese» convertito,
con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012,
n. 134, recuperano
l'importo del contributo quale credito d'imposta per
il versamento
delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
operate
in qualita' di sostituto d'imposta sui
redditi da lavoro dipendente,
dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta sul valore
aggiunto, dovute, anche in acconto, per
l'esercizio in cui viene
richiesto al pubblico
registro automobilistico l'originale
del
certificato di proprieta' e per i
successivi.
8. Le operazioni
effettuate dal venditore di
cui ai precedenti
commi 2, 3, e 4
vengono sottoposte dal
Ministero dello sviluppo
economico ad un
controllo di completezza
e regolarita' della
documentazione.
9. Per ognuna delle
operazioni ammissibili viene riconosciuto
il
contributo statale spettante, nei limiti delle risorse
disponibili.
Art. 8
Apertura e chiusura dei
termini
1. Il Ministero dello
sviluppo economico, con avviso pubblicato sul
sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle
operazioni
di prenotazione dei
contributi, ed il
termine delle stesse
per
esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul
medesimo sito
informazioni sull'andamento della misura, con particolare
riferimento
al tempestivo monitoraggio delle
disponibilita'
del fondo di cui
all'art. 4.
Art. 9
Revoca del credito
d'imposta
1. In caso di accertata
indebita fruizione totale o parziale
del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle
condizioni
previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso
e
si procede, contestualmente, ai
sensi dell'art. 1,
comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 22
maggio 2010, n.
73, fatte salve
le eventuali
responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente
decreto,
le pubbliche amministrazioni interessate operano
nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente. Il presente decreto e'
sottoposto al visto
degli organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana e sul sito
istituzionale del Ministero
dello sviluppo
economico: www.mise.gov.it
Roma, 11 gennaio 2013
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n.
392
Allegato 1
( articolo 1, comma 1, lettera
a) )
Si riportano di seguito
le categorie di veicoli
agevolabili, come
risultanti dall'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e
n), del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n.
285 e successive modificazioni (ciclomotori, motoveicoli,
autoveicoli
e veicoli con caratteristiche atipiche):
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Categoria Definizione
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L1 Veicoli a due
ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta
di motore termico) non supera i 50
cc e la cui velocita' massima di costruzione,(qualunque
sia il
sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
---------------------------------------------------------------------
L2 Veicoli a tre
ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta
di motoretermico) non supera i 50 cc
e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
---------------------------------------------------------------------
L3 Veicoli a due
ruote la cilindrata del cui motore
(se si tratta
di motore termico) supera i 50 cc o
la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h
---------------------------------------------------------------------
L4 Veicoli a tre
ruote asimmetriche rispetto
all'asse
longitudinale mediano la cilindrata del cui
motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc
o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli
con carrozzetta laterale)
---------------------------------------------------------------------
L5 Veicoli a tre
ruote simmetriche rispetto all'asse
longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore
(se si tratta
di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocita' massima di costruzione (qualunque sia
il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h
---------------------------------------------------------------------
M1 Veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al
massimo otto posti a sedere oltre al
sedile
del
conducente
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N1 Veicoli
destinati al trasporto di merci, aventi massa
massima non
superiore a 3,5 t
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Sono inoltre considerati
veicoli agevolabili quelli
appartenenti
alle categorie L6e e L7e di cui
all'articolo 1 paragrafo
3 della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18
marzo 2002:
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Categoria Definizione
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L6e Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore
o pari a 350
kg, esclusa la massa delle batterie per
i veicoli
elettrici, la cui velocita' massima per
costruzione
e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui
cilindrata del
motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i
motori ad
accensione comandata; o la cui potenza massima
netta e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,
a combustione
interna; o la cui potenza nominale
continua massima e' inferiore o uguale a 4
kW per i
motori
elettrici
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L7e Quadricicli diversi da quelli di cui al punto
precedente,
la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto
di merci),
esclusa la massa delle batterie per i veicoli
elettrici, e
la cui potenza massima netta del motore e'
inferiore o uguale
a 15 kW
---------------------------------------------------------------------