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Roma, 18 febbraio 2013

 

Circolare n. 52/2013

 

Oggetto: Finanziamenti – Incentivi per l’acquisto di veicoli BEC (basse emissioni complessive) – D.M. 11.1.2013 su G.N. n.36 del 12.2.2013.

 

Dal 14 marzo saranno operativi gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive - veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno che producano meno di 120 grammi di anidride carbonica a chilometro - a fronte della rottamazione di un veicolo obsoleto.

 

La misura, prevista dal Decreto Sviluppo del 2012 (art. 17-decies D.L. n.83/2012 convertito dalla Legge n.134/2012), è stata disciplinata col decreto interministeriale indicato in oggetto che ha stabilito tempi e modalità per usufruire dell’agevolazione.

 

Veicoli agevolabili: sono ammessi alle agevolazioni i veicoli acquistati a partire dal 14 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2015, immatricolati per uso di terzi (es. trasporto di merci in conto terzi) o utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e professioni (es. flotte aziendali). In misura ridotta sono ammessi ai benefici anche i veicoli acquistati da privati. Tutte le categorie di veicoli sono incentivabili (automobili, veicoli commerciali, ciclomotori, motoveicoli, quadri cicli).

 

Misura dei contributi: lo stanziamento complessivo a favore della misura è di 40 milioni di euro per il 2013, 35 milioni di euro per il 2014 e 45 milioni di euro per il 2015.

Per i veicoli acquistati nel 2013 e nel 2014 il contributo è pari al 20 per cento del costo (al netto delle imposte), con un tetto massimo di:

- 5.000 € per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km

- 4.000 € per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km

- 2.000 € per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km

 

Per i veicoli acquistati nel 2015 il contributo scende al 15 per cento del costo (sempre al netto delle imposte), con un tetto massimo di:

- 3.500 € per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km

- 3.000 € per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km

- 1.800 € per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km

 

Obbligo di rottamazione: i veicoli ammessi al beneficio devono essere nuovi di fabbrica (prima immatricolazione); contestualmente all’acquisto deve essere rottamato un veicolo della stessa tipologia di quello acquistato (per esempio ciclomotore con ciclomotore, veicolo commerciale con veicolo commerciale). Il veicolo rottamato deve essere vecchio di oltre dieci anni e deve essere già di proprietà, da almeno 12 mesi, del soggetto acquirente o di un suo familiare convivente. Il contributo, ripartito in parti uguali tra uno sconto del venditore e il contributo statale, viene corrisposto direttamente dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

 

Gli incentivi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse, secondo l’ordine di prenotazione rivenditori.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.199/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.36 del 12.2.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2013

Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2  di  cui

all'articolo  17-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.

 

                  IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                          di concerto con

                IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                              Decreta:

                               Art. 1

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono:

    a) per veicoli, i veicoli come  definiti  al  comma  2  dell'art.

17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per

la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge  7

agosto 2012,  n.  134  e  dettagliati  nell'allegato  1  al  presente

decreto;

    b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al

precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano,  a

biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di

anidride carbonica (CO2) allo  scarico  non  superiori  a  120g/km  e

ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

    c)  per  veicoli  a  trazione  elettrica,  i  veicoli  dotati  di

motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico,  con

energia  per  la  trazione  esclusivamente  di   tipo   elettrico   e

completamente immagazzinata a bordo;

    d) per veicoli a trazione ibrida:

      1) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica

finalizzata  alla  trazione  con  la   presenza   a   bordo   di   un

motogeneratore  termico  volto  alla  sola  generazione  di   energia

elettrica, che integra una fonte di energia elettrica  disponibile  a

bordo (funzionamento ibrido);

      2) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica

finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una

motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione,  con

possibilita' di garantire il  normale  esercizio  del  veicolo  anche

mediante il funzionamento autonomo di una sola  delle  motorizzazioni

esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

      3) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica

finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una

motorizzazione di tipo termico  volta  sia  alla  trazione  sia  alla

produzione di energia elettrica, con  possibilita'  di  garantire  il

normale  esercizio  del  veicolo  sia   mediante   il   funzionamento

contemporaneo delle  due  motorizzazioni  presenti  sia  mediante  il

funzionamento autonomo di una sola di  queste  (funzionamento  ibrido

multimodale).

 

                               Art. 2

                         Veicoli agevolabili

  1. Sono ammessi alle  agevolazioni  i  veicoli  a  basse  emissioni

complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al  comma

2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure

urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  pubblici  o  privati,  destinati

all'uso di terzi come definito dall'art. 82, commi 4 e 5, del  codice

della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e

successive  modificazioni,  allorquando  un  veicolo e'   utilizzato,

dietro   corrispettivo,    nell'interesse    di    persone    diverse

dall'intestatario  della  carta  di  circolazione.  L'uso  di   terzi

comprende:

    a) locazione senza conducente;

    b) servizio di noleggio  con  conducente  e  servizio  di  piazza

(taxi) per trasporto di persone;

    c) servizio di linea per trasporto di persone;

    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

    e) servizio di linea per trasporto di cose;

    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

  2. Sono altresi'  ammessi  alle  agevolazioni  i  veicoli  a  basse

emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato

al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.

83 «Misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,   utilizzati

nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad  essere

utilizzati  esclusivamente  come  beni   strumentali   nell'attivita'

propria dell'impresa come previsto all'art. 164  del  citato  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive

modificazioni.

  3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art.  5,  sono

ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che

producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di

tutte le categorie di acquirenti.

 

                               Art. 3

                       Entita' dei contributi

  1.  A  coloro  che  acquistano  in  Italia,  anche   in   locazione

finanziaria,  un  veicolo  nuovo  di  fabbrica  a   basse   emissioni

complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:

    a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:

      1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un  massimo  di

5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive  che  producono

emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

      2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un  massimo  di

4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive  che  producono

emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

      3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad  un  massimo  di

2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive  che  producono

emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

    b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015:

      1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un  massimo  di

3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive  che  producono

emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

      2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un  massimo  di

3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive  che  producono

emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

      3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad  un  massimo  di

1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive  che  producono

emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

 

                               Art. 4

                         Risorse disponibili

  1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3,  si

provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell'

art. 17-undecies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83  «Misure

urgenti per la crescita  del  Paese»  convertito,  con  modificazioni

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato  di  previsione  della

spesa del Ministero dello sviluppo economico.

 

                               Art. 5

                       Utilizzo delle risorse

  1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 17-undecies commi 2 e 4  del

decreto-legge n. 83  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134, le risorse di cui  al  precedente  art.  4  sono

cosi' utilizzate:

    a) una quota pari a 3,5 milioni di euro e' riservata all'acquisto

di  veicoli  a  basse  emissioni  complessive  pubblici  o   privati,

destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio  di  imprese,

arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente

come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui  al

precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni  di  CO2  non

superiori a 50 g/km;

    b) una quota pari a 7 milioni di euro e'  riservata  all'acquisto

di  veicoli  a  basse  emissioni  complessive,  pubblici  o  privati,

destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio  di  imprese,

arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente

come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa, di cui  al

precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni  di  CO2  non

superiori a 95 g/km;

    c)  una  quota  pari  a  4,5  milioni  di   euro   e'   riservata

all'acquisto, da parte  di  tutte  le  categorie  di  acquirenti,  di

veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di  CO2

non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di  euro

e' riservata all'acquisto di veicoli a  basse  emissioni  complessive

che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

    d) le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli  a

basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di

terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,  e

destinati ad essere utilizzati esclusivamente come  beni  strumentali

nell'attivita' propria dell'impresa, di cui  al  precedente  art.  2,

commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

  2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo  economico,

con proprio decreto  di  natura  non  regolamentare,  ridetermina  le

ripartizioni delle risorse di cui al presente  articolo,  sulla  base

della dotazione del fondo di cui all'art. 4 e del monitoraggio  delle

agevolazioni relativo all'anno precedente.

 

                               Art. 6

                      Fruizione dei contributi

  1. I contributi spettano per i veicoli acquistati  e  immatricolati

nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-decies del decreto-legge

22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese»,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  a

condizione che:

    a) i contributi di cui al precedente art. 3  siano  ripartiti  in

parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle  risorse  di

cui ai precedenti  articoli  4  e  5,  e  uno  sconto  praticato  dal

venditore;

    b) nell'atto di acquisto siano indicate le  misure  dello  sconto

praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a);

    c) il veicolo acquistato non  sia  stato  gia'  immatricolato  in

precedenza.

  2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste  dal

precedente art.  5,  comma  1,  lettera  c),  per  la  fruizione  dei

contributi devono essere rispettate, oltre alle  condizioni  previste

al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni:

    a)  contestualmente  all'acquisto   del   veicolo   nuovo   venga

consegnato  al  venditore  un  veicolo   appartenente   alla   stessa

categoria, di cui  all'allegato  al  presente  decreto,  del  veicolo

acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni  prima  della

data di immatricolazione del veicolo nuovo;

    b) il veicolo consegnato per la rottamazione  sia  intestato,  da

almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo  nuovo,

allo stesso soggetto  intestatario  di  quest'ultimo  o  ad  uno  dei

familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso  di  locazione

finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato,  da  almeno  dodici

mesi, al soggetto utilizzatore del  suddetto  veicolo  o  a  uno  dei

predetti familiari;

    c) nell'atto di acquisto  sia  espressamente  dichiarato  che  il

veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione.

  3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto

del venditore, come indicato al precedente comma 1,  lettera  a),  e'

corrisposto dal venditore mediante compensazione  con  il  prezzo  di

acquisto,  come  risultante  dall'atto  d'acquisto,  al  netto  delle

imposte.

 

                               Art. 7

                  Condizioni e modalita' di accesso

  1. Per la gestione  dei  contributi  il  Ministero  dello  sviluppo

economico si  avvale  di  un  apposito  sistema  informatico  la  cui

realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 17-undecies, comma 5 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per  la  crescita

del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,

n. 134, e' affidata,  sulla  base  di  apposita  convenzione  ad  una

societa' in house ovvero sulla base di un'apposita gara,  secondo  le

modalita' e le procedure previste dal codice dei  contratti  pubblici

di lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, a societa' o  enti  in  possesso  dei  necessari

requisiti tecnici, organizzativi e di  terzieta'.  I  relativi  costi

graveranno sulle risorse di cui  all'art.  4  del  presente  decreto,

nella misura massima dell'1 per cento.

  2. I venditori dei  veicoli  agevolati,  per  la  prenotazione  dei

contributi, devono provvedere a registrarsi  al  sistema  informatico

secondo la  procedura  resa  disponibile  sul  sito  www.mise.gov.it,

ottenendo, secondo la disponibilita'  di  risorse,  una  ricevuta  di

registrazione  della  prenotazione.  Entro   novanta   giorni   dalla

prenotazione i  venditori  confermano  l'operazione,  comunicando  il

numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

  3. I venditori, entro quindici giorni dalla data  di  consegna  del

veicolo nuovo, pena il non  riconoscimento  del  contributo  statale,

hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti  al

precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in  carico,  e  di

provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per  demolizione

allo sportello telematico dell'automobilista, di cui  al  regolamento

adottato con decreto del Presidente  della  Repubblica  19  settembre

2000, n. 358.

  4. I veicoli usati non possono essere  rimessi  in  circolazione  e

devono  essere  avviati  o  alle  case  costruttrici  o   ai   centri

appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine

della  messa  in  sicurezza,  della  demolizione,  del  recupero   di

materiali e della rottamazione.

  5.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo

rimborsano al venditore l'importo  del  contributo,  ricevendo  dallo

stesso la seguente documentazione, che dovra' essere conservata  fino

al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in  cui  e'  stata

emessa la fattura di vendita:

    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

    b) copia  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato  di

proprieta' del veicolo nuovo.

  6. In tutti i casi in  cui  sia  prevista  la  rottamazione  di  un

veicolo usato, al fine di consentire la  verifica  della  regolarita'

della  fruizione  del   contributo,   le   imprese   costruttrici   o

importatrici ricevono dal  venditore  oltre  a  quanto  previsto  dal

precedente comma 5, anche  la  seguente  documentazione,  che  dovra'

essere conservata fino al 31 dicembre del quinto  anno  successivo  a

quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita:

    a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o

del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in  caso  di  loro

mancanza, copia dell'estratto cronologico;

    b)  originale  del  certificato  di  proprieta'   relativo   alla

radiazione per demolizione,  rilasciato  dallo  sportello  telematico

dell'automobilista;

    c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del

veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di  acquisto

del veicolo nuovo;

    d) documento di presa in carico del veicolo usato  da  parte  del

demolitore.

  7. Le imprese costruttrici o importatrici  del  veicolo  nuovo,  ai

sensi dell'art. 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita  del  Paese»  convertito,

con modificazioni dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  recuperano

l'importo del contributo quale credito d'imposta  per  il  versamento

delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate

in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro  dipendente,

dell'imposta sul reddito delle societa'  e  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, dovute, anche in acconto,  per  l'esercizio  in  cui  viene

richiesto  al  pubblico  registro  automobilistico  l'originale   del

certificato di proprieta' e per i successivi.

  8. Le operazioni effettuate dal  venditore  di  cui  ai  precedenti

commi 2, 3, e 4  vengono  sottoposte  dal  Ministero  dello  sviluppo

economico  ad  un  controllo  di  completezza  e  regolarita'   della

documentazione.

  9. Per ognuna delle operazioni ammissibili  viene  riconosciuto  il

contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.

 

                               Art. 8

                   Apertura e chiusura dei termini

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul

sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio  delle  operazioni

di prenotazione dei  contributi,  ed  il  termine  delle  stesse  per

esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul medesimo  sito

informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento

al tempestivo monitoraggio delle  disponibilita'  del  fondo  di  cui

all'art. 4.

 

                               Art. 9

                    Revoca del credito d'imposta

  1. In caso di accertata indebita fruizione totale  o  parziale  del

contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni

previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta  concesso  e

si procede, contestualmente, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  6,  del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  fatte  salve  le  eventuali

responsabilita' di ordine civile, penale ed amministrativo.

 

                               Art. 10

                         Disposizioni finali

  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  decreto,

le pubbliche amministrazioni interessate  operano  nell'ambito  delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente. Il presente decreto e'  sottoposto  al  visto  degli  organi

competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dello  sviluppo

economico: www.mise.gov.it

    Roma, 11 gennaio 2013

 

                                  Il Ministro dello sviluppo economico

                                                 Passera        

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

               Grilli           

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 392

 

 

 

 

 

                              Allegato 1            

                 ( articolo 1, comma 1, lettera a) )

 

  Si riportano di seguito le categorie di veicoli  agevolabili,  come

risultanti dall'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g)  e  n),  del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 e successive modificazioni (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli

e veicoli con caratteristiche atipiche):

 

---------------------------------------------------------------------

Categoria    Definizione

---------------------------------------------------------------------

L1           Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore

             (se si tratta di motore termico) non supera i 50

             cc e la cui velocita' massima di costruzione,(qualunque

             sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h

---------------------------------------------------------------------

L2           Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore

             (se si tratta di motoretermico) non supera i 50 cc

             e la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia

             il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

---------------------------------------------------------------------

L3           Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore

             (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o

             la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia

             il sistema di propulsione) supera i 50 km/h

---------------------------------------------------------------------

L4           Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto

             all'asse longitudinale mediano la cilindrata del cui

             motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc

             o la cui velocita' massima di costruzione (qualunque sia

             il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli

             con carrozzetta laterale)

---------------------------------------------------------------------

L5           Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse

             longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore

             (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui

             velocita' massima di costruzione (qualunque sia

             il sistema di propulsione) supera i 50 km/h

---------------------------------------------------------------------

M1           Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al

             massimo otto posti a sedere oltre al sedile

             del conducente

---------------------------------------------------------------------

N1           Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa

             massima non superiore a 3,5 t

---------------------------------------------------------------------

 

  Sono inoltre considerati veicoli  agevolabili  quelli  appartenenti

alle categorie L6e e L7e di cui  all'articolo  1  paragrafo  3  della

direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18

marzo 2002:

 

 

 

   

---------------------------------------------------------------------

Categoria    Definizione

---------------------------------------------------------------------

L6e          Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore

             o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per

             i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per

             costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui

             cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i

             motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima

             netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori,

             a combustione interna; o la cui potenza nominale

             continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i

             motori elettrici

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L7e          Quadricicli diversi da quelli di cui al punto

             precedente, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari

             a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto

             di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli

             elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e'

             inferiore o uguale a 15 kW

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