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Roma, 28 marzo 2013

 

Circolare n. 73/2013

 

Oggetto: Lavoro – Linee guida in materia di tirocini – Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24.1.2013.

 

In attuazione della Riforma Fornero (art. 4, commi da 34 a 36 della legge n. 92/2012) il Governo e le Regioni hanno adottato le “Linee guida in materia di tirocini” (o stages aziendali) sulla base dei criteri previsti dalla stessa legge 92 tra cui l’individuazione degli elementi qualificanti il tirocinio, il contrasto all’uso distorto  dell’istituto ed il riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante in relazione alla prestazione svolta.

 

Le Linee guida fissano gli standard minimi dei tirocini da valere su tutto il territorio nazionale sulla base dei quali le singole Regioni dovranno adeguare le rispettive discipline in materia entro la fine di luglio. Nelle more delle nuove discipline regionali i tirocini continueranno ad essere regolati dalle leggi regionali esistenti e, in via residuale, dall’art. 18 della legge 196/97 e dal DM 142/1998 di attuazione.

 

Si evidenziano di seguito i principali aspetti delle Linee guida facendo osservare come la disciplina dei tirocini, pur consentendo l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, continui ad essere caratterizzata da obblighi e limitazioni in capo all’impresa interessata tra cui la preventiva stipula di un’apposita convenzione con i cosiddetti soggetti promotori (tra cui università, scuole nonché associazioni di categoria e enti bilaterali purché entrambi autorizzati a svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro), l’elaborazione di un progetto formativo ad hoc per ciascun tirocinante e la designazione di un tutor da affiancare al tirocinante.

 

Tipologie e durata - I tirocini si distinguono in tre tipologie, ognuna delle quali con una durata massima diversa:

 

·  tirocini formativi e di orientamento con durata non superiore a 6 mesi, destinati a coloro che hanno conseguito un titolo di studio al massimo nei 12 mesi precedenti;

 

·  tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro con durata non superiore a 12 mesi, rivolti a disoccupati, lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;

 

·  tirocini formativi e di orientamento in favore di disabili con durata non superiore a 24 mesi.

 

I tirocini, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte dell’impresa al Centro per l’Impiego competente (legge n.608/1996).

 

Limiti numerici – Ferma restando la possibilità per le Regioni di stabilire limiti diversi, i tirocini attivabili contemporaneamente presso la stessa impresa non possono essere superiori a:

 

·  1 per le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;

 

·  2 per le imprese tra 6 e 20 dipendenti a tempo indeterminato;

 

·  10% dei dipendenti per le imprese con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato.

 

Obblighi – Oltre alla stipula della predetta convenzione e alla designazione del tutor in possesso di competenze adeguate da affiancare al tirocinante, l’impresa deve assicurare la realizzazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo e valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio da parte del soggetto promotore dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite. 

 

Divieti – Le imprese non possono attivare più di un tirocinio con lo stesso soggetto, utilizzare tirocinanti per sostituire dipendenti in malattia, maternità o ferie, né attivare tirocini qualora nei 12 mesi precedenti siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o qualora siano in corso nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.

 

Indennità di partecipazione - E’ fatto obbligo alle imprese ospitanti di corrispondere al tirocinante un’indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili, fatta comunque salva la possibilità per le regioni di prevedere importi minimi più elevati. Al riguardo si fa osservare che la regione Toscana, anticipando le Linee guida, ha già introdotto un’indennità obbligatoria minima più alta pari a 500 euro mensili. Si fa presente che l’indennità non è dovuta in caso di tirocini in favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali mentre dal punto di vista fiscale l’indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR 917/1986).

 

Garanzie assicurative - Sono interamente a carico dei soggetti promotori gli oneri per assicurare i tirocinanti ai fini INAIL e ai fini della responsabilità civile verso terzi.

 

Regime sanzionatorio – I tirocini non conformi alle discipline regionali saranno riqualificati come rapporto di lavoro subordinato con conseguente obbligo di versamento da parte dell’impresa dei contributi previdenziali e assicurativi e applicazione delle sanzioni amministrative. La mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione sarà invece punita con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 ed un massimo di 6.000 euro.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 187/2012 e 113/1998

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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