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Roma, 28 marzo 2013
Circolare n. 73/2013
Oggetto: Lavoro – Linee guida in materia di tirocini – Accordo
Conferenza Stato-Regioni del 24.1.2013.
In attuazione della Riforma Fornero (art. 4, commi da
Le Linee guida fissano
gli standard minimi dei tirocini da valere su tutto il territorio nazionale sulla
base dei quali le singole Regioni dovranno adeguare le rispettive discipline in
materia entro la fine di luglio. Nelle more delle nuove discipline regionali i
tirocini continueranno ad essere regolati dalle leggi regionali esistenti e, in
via residuale, dall’art. 18 della legge 196/97 e dal DM 142/1998 di attuazione.
Si evidenziano di
seguito i principali aspetti delle Linee guida facendo osservare come la disciplina
dei tirocini, pur consentendo l’ingresso di giovani nel mondo del lavoro al di
fuori di un rapporto di lavoro dipendente, continui ad essere caratterizzata da
obblighi e limitazioni in capo all’impresa interessata tra cui la preventiva
stipula di un’apposita convenzione con i cosiddetti soggetti promotori (tra cui università, scuole nonché associazioni
di categoria e enti bilaterali purché entrambi autorizzati a svolgere attività
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro), l’elaborazione di un
progetto formativo ad hoc per ciascun
tirocinante e la designazione di un tutor
da affiancare al tirocinante.
Tipologie e durata - I tirocini si distinguono in tre tipologie, ognuna
delle quali con una durata massima diversa:
· tirocini formativi e di orientamento con durata non superiore a 6 mesi, destinati a
coloro che hanno conseguito un titolo di studio al massimo nei 12 mesi precedenti;
· tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro con durata non superiore a 12
mesi, rivolti a disoccupati, lavoratori in mobilità o in cassa integrazione;
· tirocini formativi e di orientamento in favore di disabili con durata non superiore a 24
mesi.
I tirocini, pur non
costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria
da parte dell’impresa al Centro per
l’Impiego competente (legge n.608/1996).
Limiti numerici – Ferma restando
la possibilità per le Regioni di stabilire limiti diversi, i tirocini
attivabili contemporaneamente presso la stessa impresa non possono essere
superiori a:
· 1 per le imprese fino a 5
dipendenti a tempo indeterminato;
· 2 per le imprese tra 6 e 20
dipendenti a tempo indeterminato;
· 10% dei dipendenti per le imprese
con oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato.
Obblighi – Oltre alla stipula della predetta convenzione e alla
designazione del tutor in possesso di
competenze adeguate da affiancare al tirocinante, l’impresa deve assicurare la
realizzazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo e valutare
l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio da parte del soggetto
promotore dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite.
Divieti – Le imprese non possono attivare più di un tirocinio con
lo stesso soggetto, utilizzare tirocinanti per sostituire dipendenti in
malattia, maternità o ferie, né attivare tirocini qualora nei 12 mesi
precedenti siano stati effettuati licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo o qualora siano in corso nella medesima unità operativa procedure di cassa
integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del
tirocinio.
Indennità di partecipazione - E’ fatto obbligo alle imprese ospitanti
di corrispondere al tirocinante un’indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili,
fatta comunque salva la possibilità per le regioni di prevedere importi minimi
più elevati. Al riguardo si fa osservare che la regione Toscana, anticipando le
Linee guida, ha già introdotto un’indennità obbligatoria minima più alta pari a
500 euro mensili. Si fa presente che l’indennità non è dovuta in caso di tirocini
in favore di lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali mentre dal punto di
vista fiscale l’indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di
lavoro dipendente (art. 50 del TUIR 917/1986).
Garanzie assicurative - Sono interamente a carico dei soggetti promotori gli
oneri per assicurare i tirocinanti ai fini INAIL e ai fini della responsabilità
civile verso terzi.
Regime sanzionatorio – I tirocini non conformi alle discipline regionali
saranno riqualificati come rapporto di lavoro subordinato con conseguente obbligo
di versamento da parte dell’impresa dei contributi previdenziali e assicurativi
e applicazione delle sanzioni amministrative. La mancata corresponsione al
tirocinante dell’indennità di partecipazione sarà invece punita con una
sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 ed un massimo di 6.000
euro.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 187/2012 e 113/1998 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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