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Roma, 29 marzo 2013
Circolare n. 75/2013
Oggetto: Previdenza – Contributo
di licenziamento - Chiarimenti - Circolare INPS n. 44 del 22.03.2013.
L’INPS ha fornito chiarimenti
in merito al contributo di licenziamento
introdotto da quest’anno dalla Riforma
Fornero (legge n. 92/2012) a carico delle aziende per finanziare l’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Come
è noto, il contributo in questione è dovuto per ogni lavoratore a tempo
indeterminato che venga licenziato ed è pari al 41% dell’indennità mensile ASPI
(1.180,00 euro per il 2013) per ogni anno di anzianità aziendale maturata dal
lavoratore negli ultimi tre anni. Limitatamente al periodo 2013-2015, il
contributo non sarà dovuto per i licenziamenti effettuati in conseguenza di
cambio di appalti a cui siano seguite assunzioni presso altri datori di lavoro;
fino al 31 dicembre 2016 (data di cessazione dell’istituto della mobilità) la
contribuzione in questione non sarà inoltre dovuta nei casi in cui è dovuto il
contributo di ingresso per la mobilità.
In merito ai criteri
di determinazione del contributo e alle relative modalità di versamento l’INPS
ha precisato che:
· il contributo è dovuto per intero a
prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (a tempo pieno o part-time); pertanto, per i lavoratori
con 3 anni di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà pari
a 1.451,00 euro (1.180,00 x 41% x 3);
· per i rapporti di lavoro inferiori
a 12 mesi il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di
durata del rapporto di lavoro;
· sono computati nell’anzianità aziendale
tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato;
· il contributo deve essere versato
in un’unica soluzione non essendo prevista la possibilità di pagamento rateizzato;
· il contributo è dovuto anche per le
interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal
recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine
del contratto;
· il versamento del contributo dovrà
essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in
cui si è verificato il licenziamento (ad esempio, per un licenziamento avvenuto
il 4 maggio 2013, il contributo dovrà essere versato entro il 16 luglio 2013);
in sede di prima applicazione, per i licenziamenti effettuati nel periodo tra
gennaio e marzo 2013, il termine ultimo per il versamento del contributo sarà
in ogni caso il 16 giugno 2013.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2013 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 22/03/2013
Circolare n. 44
Destinatari omessi
OGGETTO: Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31. Contribuzione dovuta sulle
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1°
gennaio 2013.
Criteri
impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione
ordinaria e aggiuntiva ASpI.
SOMMARIO: Illustrazione dei criteri impositivi e della misura del nuovo contributo
sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla
legge di riforma del mercato del lavoro. Chiarimenti e precisazioni su alcuni
aspetti particolari della contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.
Premessa.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge
di stabilità 2013)[1], tra i vari ambiti di intervento, ha apportato –
tra l’altro – significative modifiche alla legge n. 92/2012, di riforma del
mercato del lavoro.
Le principali variazioni hanno riguardato
l’avvio (procrastinato) del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali per i
settori sprovvisti di tutele e alcuni aspetti dell’Assicurazione sociale per
l’impiego (ASpI).
Con riguardo a tale ultimo istituto – i
cui profili contributivi sono stati illustrati nella circolare n. 140/2012 – la
legge di stabilità
Di seguito – a scioglimento della riserva
contenuta al punto 5 della citata circolare n. 140/2012 - si forniscono i
criteri di determinazione del contributo e le istruzioni cui i datori di lavoro
dovranno attenersi per il versamento della contribuzione in argomento.
1) Contributo dovuto nei casi di interruzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il comma 250 dell’unico articolo di cui si
compone la legge n. 228/2012, alla lettera f), riformula il comma 31
dell’articolo 2 della legge 92/2012, che reca la relativa disciplina.
Il nuovo testo così recita: « Nei casi
di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali
che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è
dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del
massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale
sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato,
se il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione di cui al comma 30».
La nuova articolazione del comma 31 è
volta a chiarire e semplificare il dettato normativo.
La legge, infatti, introduce un nesso tra
il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte
del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente,
i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in
tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il
teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione
della stessa.
Restano, quindi, escluse dall’obbligo
contributivo in argomento le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
·
dimissioni (ad
eccezione di quelle per giusta causa[2] o intervenute durante il periodo
tutelato di maternità[3]);
·
risoluzioni
consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione
presso
·
decesso del
lavoratore.
Per una più completa identificazione delle
situazioni che danno luogo al riconoscimento dell’indennità, si rinvia a quanto
già illustrato nella circolare n. 142/2012.
2) Misura del contributo.
Al fine di rendere più semplice e snello
il meccanismo di versamento del contributo, la norma ha sostituito, inoltre, il
precedente parametro del 50% del trattamento ASpI
spettante al lavoratore cessato con il 41% del massimale mensile.
Il riferimento legislativo va inteso come
un richiamo alla somma limite di cui all’articolo 2, c. 7 della legge n.92/2012
che, per l’anno 2013, è stabilita in € 1.180,00.
Detto valore – utilizzato dal legislatore
come soglia per determinare l’importo della prestazione mensile spettante al
lavoratore - è, peraltro, annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Ne consegue che, per le interruzioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel
Per i soggetti che possono vantare 36 mesi
di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, €
1.451,00 (€483,80 X 3).
Stante il nuovo impianto della norma, si
precisa che:
·
il contributo è
scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo
stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto
di lavoro cessato (full time o part time);
·
per i rapporti di
lavoro inferiori ai dodici mesi [5], il contributo va rideterminato in
proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si
considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta
per almeno 15 giorni di calendario. Per un rapporto di 10 mesi, ad esempio,
l’importo da versare nel 2013 sarà pari a € 403,16 [6];
·
nell’anzianità
aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato
senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione
del contributo dell’1,40% [7]. Nel computo dell’anzianità aziendale non si
tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001;
·
la contribuzione
va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione
rateizzata.
Si ricorda, poi, che ai sensi dell’art. 2,
co. 32, il contributo è dovuto anche per le interruzioni
dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore,
ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione
di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs.
n.167/2011.
Come già precisato al precedente punto 1),
il contributo di cui all’art. 2, co. 31, è comunque
dovuto nei casi di dimissioni dell’apprendista per giusta causa o intervenute
durante il periodo tutelato di maternità.
Inoltre, come anticipato, la contribuzione
deve essere versata nei casi di procedura di conciliazione da tenersi presso
L’articolo 2, c. 35 stabilisce – infine –
che, a far tempo da 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo
in cui la dichiarazione di eccedenza del personale ex art. 4, c.9, della legge
n. 223/1991, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di
cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
3) Casi di esclusione dall’obbligo
di versamento del contributo.
L’art. 2, co.
33, della più volte richiamata legge n. 92/2012, dispone l’esclusione dal
versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di
lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di
mobilità ex art. 5, co. 4, legge n. 223/91.
Inoltre, si richiama la disposizione di
cui al successivo co. 34, secondo cui il contributo
in argomento non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:
·
licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali
che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL;
·
interruzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Infine, in forza della previsione
contenuta all'art. 34, comma 54, lettera b) della legge n. 221/2012 [8],
restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute
a seguito di accordi sindacali nell'ambito
di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di
processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato
da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della
categoria.
Si precisa che tale ultima esenzione opera
con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei
provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4
della legge n. 92/2012.
4) Modalità operative.
La legge non si sofferma sulle modalità di
assolvimento della contribuzione di cui trattasi. Ai fini della individuazione
del momento impositivo, l’Istituto – d’intesa con il Ministero del Lavoro – ha
ritenuto che l’obbligo contributivo debba essere assolto entro e non oltre
il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si
verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento
avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge
92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013,
i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al
16 e al 31 luglio 2013).
Stante la valenza “contributiva” assegnata
alle somme dovute in relazione alle interruzioni dei rapporti di lavoro, il relativo
versamento soggiace all’ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia
di contribuzione previdenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato,
nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>,
il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo
dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai
sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
In sede di prima applicazione della norma,
in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nei periodo di paga da “gennaio a marzo
Per il versamento di dette somme a titolo
di arretrati, dovrà essere valorizzata, nell’elemento <CausaleADebito>
di <AltrePartiteADebito>di <DenunciaAziendale>, la nuova causale “M401” avente
il significato di” Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31
della legge 92/2012, nell’elemento <NumDip>
il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo e nell’elemento<SommaADebito> l’importo da pagare.
5) Contribuzione ASpI.
Ulteriori precisazioni.
Come già illustrato nella circolare n.
140/2012, l’assicurazione ASpI è caratterizzata da un
sistema di finanziamento alimentato da un contributo ordinario nonché da
maggiorazioni contributive.
Riguardo al contributo ordinario, si
ribadisce che lo stesso è dovuto in misura piena (1,31%+0,30%) per gli
apprendisti, compresi quelli per cui opera – secondo i criteri illustrati nella
circolare n. 128/2012- lo sgravio contributivo introdotto dalla legge n.
183/2011.
La medesima contribuzione (1,61%) risulta
dovuta, da “gennaio
Per i rapporti di apprendistato instaurati
con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, stante il combinato
disposto di cui agli articoli 7, c. 4, del Dlgs.
167/2011 e 2, c. 37, della legge 92/2012, il carico contributivo datoriale
rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di
assunzione.
Per i dipendenti somministrati, il
contributo ordinario ASpI resta determinato in misura
pari a 1,31% e non comprende l’ulteriore percentuale (0,30%) di cui
all’articolo 25 della legge n. 845/1978.
Con riferimento al contributo addizionale
(1,40%) - introdotto dall’art. 2, co. 28, della legge
n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato – si fa presente che sullo stesso potranno, ovviamente, operare
le riduzioni contributive previste dall’ordinamento per tutte le tipologie di
assunzioni a tempo determinato agevolate (es. contratti di inserimento ex D.Lgs. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012;
assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici
mesi o di donne, introdotte dall’articolo 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).
Stante il già richiamato disposto di cui
all’articolo 2, c. 37 della legge di riforma del mercato del lavoro, il
medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo
determinato, ex articolo 8, c. 2 della legge n. 223/1991, di lavoratori in
mobilità.
Il Direttore Generale
Nori
[1] La legge di stabilità 2013 è stata
pubblicata sulla GU n.302 del 29/12/2012 – S.O. n. 212.
[2] Cfr. circolare n. 163 del 20 ottobre
2003.
[3] Vedi l’art.55 D.lgs. n.151/2001. Il
periodo in questione è quello che va da 300 giorni prima della data presunta
del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
[4] Cfr. circolare n. 142/2012 – punto 2.2.
[5] Lo stesso dicasi in tutti i casi in cui
il riferimento temporale sia inferiore a 24 o a 36 mesi (es. 18 ovvero 30
mesi).
[6] L’importo annuo di € 483,80 va diviso per
12 e il risultato va moltiplicato per il numero dei mesi del rapporto che,
nell’esempio, sono 10.
[7] Cfr. circolare n. 140/2012 - punti da
[8] La legge n. 221/2012 ha convertito, con
modificazioni, il DL 18 ottobre 2012, n. 179
(cosiddetto Decreto sviluppo bis).
[9] Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5
del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.