Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 3 aprile 2013

 

Circolare n. 79/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise del I trimestre 2013 – Nota Agenzia Dogane e Monopoli n.36996 del 26.3.2013.

 

Entro il 30 aprile 2013 le imprese di autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel 1° trimestre di quest’anno al fine di fruire del relativo credito d’imposta.

 

Sul sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è già disponibile l’apposito software per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it in un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione I trimestre 2013).

 

Si rammenta che la misura del beneficio è pari a 214,18609 euro per ogni mille litri di gasolio acquistato. Come per il passato l’agevolazione spetta solo per i veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate.

 

Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali.

 

I consumi di gasolio devono essere comprovati mediante le fatture d’acquisto gasolio pervenute alla data del 31 maggio 2013.

 

Crediti maturati nei periodi precedenti - Com’è noto, i crediti maturati negli anni precedenti possono essere portati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza della presentazione delle relative dichiarazioni dei consumi (articolo 4 D.P.R. n.277/2000). In particolare il credito del IV trimestre 2012, potrà essere compensato entro il 31 dicembre 2014. Successivamente alla scadenza della compensazione, l’eventuale credito residuo deve essere chiesto a rimborso entro i successivi sei mesi (es. l’eventuale credito residuo del IV trimestre 2012 deve essere chiesto a rimborso entro il 30 giugno 2015).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.223/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.