|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 3 aprile 2013
Circolare n. 79/2013
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise del I trimestre
2013 – Nota Agenzia Dogane e Monopoli
n.36996 del 26.3.2013.
Entro il 30 aprile 2013
le imprese di autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la
dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel 1° trimestre di quest’anno
al fine di fruire del relativo credito d’imposta.
Sul sito internet dell’Agenzia
Dogane e Monopoli è già disponibile l’apposito software per la compilazione
e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it in un click – Accise – Benefici per il gasolio
autotrazione I trimestre 2013).
Si rammenta che la
misura del beneficio è pari a 214,18609 euro per ogni mille litri di gasolio
acquistato. Come per il passato l’agevolazione spetta solo per i veicoli di
peso pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Il credito d’imposta
spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col
modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio
doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla
presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione
non ha limiti d’importo annuali.
I consumi di gasolio
devono essere comprovati mediante le fatture d’acquisto gasolio pervenute alla
data del 31 maggio 2013.
Crediti maturati nei periodi precedenti - Com’è noto, i crediti maturati negli
anni precedenti possono essere portati in compensazione entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello di scadenza della presentazione delle relative
dichiarazioni dei consumi (articolo 4 D.P.R. n.277/2000). In particolare il
credito del IV trimestre 2012, potrà essere compensato entro il 31 dicembre
2014. Successivamente alla scadenza della compensazione, l’eventuale credito
residuo deve essere chiesto a rimborso entro i successivi sei mesi (es.
l’eventuale credito residuo del IV trimestre 2012 deve essere chiesto a
rimborso entro il 30 giugno 2015).
Daniela
Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.223/2012 |
Responsabile di Area |
|
|
D/t |
©
CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |