Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 8 aprile 2013

 

Circolare n. 86/2013

 

Oggetto: Trasporti eccezionali – Nuove disposizioni – DPR 12.2.2013 n.31 su G.U. n.79 del 4.4.2013.

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento sui trasporti eccezionali che attua le semplificazioni contenute nella delega di cui all’articolo 14 comma 16 della legge n.183/2011.

 

Il Regolamento che modifica il DPR n.495/92 entrerà in vigore dal 4 giugno (60 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.).

 

Gli aspetti essenziali del provvedimento, che prima dell’emanazione è stato oggetto di ampio confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le associazioni del settore, sono:

 

-         estensione ad un anno (in precedenza sei mesi) della validità delle autorizzazioni periodiche;

 

-         estensione a sei mesi (in precedenza tre mesi) della validità delle autorizzazione multiple;

 

-         estensione a tre mesi (in precedenza un mese) delle autorizzazioni singole;

 

-         rilascio delle autorizzazioni periodiche per sagoma (nuovo art.13 c.2 punto A DPR 495) senza più il vincolo dell’invariabilità della natura e della tipologia delle merci trasportate;

 

-         rilascio delle autorizzazioni periodiche anche ai veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, purché rientranti entro determinati limiti dimensionali (nuova lett. f) art. 13 c.2 punto B);

 

-         obbligo di rilascio delle autorizzazioni entro 15 giorni dalla richiesta;

 

-         snellimento della procedura di rinnovo e di proroga della validità delle autorizzazioni;

 

-         estensione della validità di ciascuna autorizzazione singola o multipla per tutti i complessi ottenibili, anche incrociati, tra i veicoli di riserva indicati nella richiesta (col limite di cinque veicoli di riserva sia per il veicolo trainante che per quello trainato).

 

Scorte – Per i trasporti eccezionali effettuati con la scorta tecnica viene prescritto l’obbligo per il capo scorta di dare preavviso del viaggio agli organi di polizia. Il preavviso deve essere effettuato 24 ore prima, nel caso il transito avvenga su autostrade e altre strade a doppia corsia per ogni senso di marcia, ovvero 3 giorni prima quando il transito avviene sulle altre strade. Nel caso il trasporto eccezionale comporti la chiusura della strada, il preavviso deve essere effettuato 5 giorni prima. Le modalità per l’effettuazione del preavviso saranno stabilite con apposite direttive del Ministero dell’Interno.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 77/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n. 79 del 4.4.2013 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31

Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  in  materia   di   veicoli

eccezionali  e  trasporti  in  condizioni   di   eccezionalita',   di

segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e  attrezzature  delle

macchine agricole.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

 

                      il seguente regolamento:

 

                               Art. 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della

navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei

Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:

"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale

per la motorizzazione";

    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

      "3-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  2,

lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in  condizioni

di eccezionalita' e' consentito quando  anche  una  sola  delle  cose

trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del

codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o  di  massa

fissati dagli articoli 61 e 62 del  codice,  o  entrambi,  e  non  e'

possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".

 

                               Art. 2

Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 10, comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  le  parole:  "Ministero  dei

trasporti  e   della   navigazione   -   Direzione   generale   della

Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono

sostituite dalle seguenti:  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".

 

                               Art. 3

Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della

navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei

Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:

"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale

per la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della

navigazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti";

    b) al comma 6,  le  parole:  "Ministero  dei  trasporti  e  della

navigazione - Direzione generale della Motorizzazione  Civile  e  dei

Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle  seguenti:

"Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  generale

per la motorizzazione".

 

                               Art. 4

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 12, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  le  parole:  "Ministero  dei

trasporti  e   della   navigazione   -   Direzione   generale   della

Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono

sostituite dalle seguenti:  "Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".

 

                               Art. 5

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1:

      1) alla lettera a), le parole: "in un  determinato  periodo  di

tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla  data

di rilascio";

      2) alla lettera b), le parole: "in date prestabilite, o in date

libere ma entro un determinato  periodo  di  tempo"  sono  sostituite

dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio";

      3) la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  "c)  singole,

valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla  data

di rilascio.";

    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

      "1-bis. In relazione al tipo  di  autorizzazione  richiesta,  e

alle esigenze del trasporto, per  viaggio  si  intende  sia  la  sola

andata, sia l'andata ed il  ritorno,  con  veicolo,  o  complesso  di

veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si  intende  un  itinerario

collegante sempre la stessa origine e la  stessa  destinazione,  come

individuato dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli  enti

proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si intende

ripetitivo quando mantiene fisse  le  tratte  stradali  comprese  tra

origine e destinazione.";

    c) al comma 2:

1) al punto A):

    1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i veicoli  o

i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del

codice, e la massa complessiva a  pieno  carico  del  veicolo  o  del

complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione,  non

superi i limiti di cui all'articolo 62;";

    1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)  il  carico

del trasporto eccezionale  non  sporga  anteriormente  e  l'eventuale

sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza  del

veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;";

    1.3) alla lettera c), le  parole:  "siano  costituite  sempre  da

materiale della stessa natura e siano  riconducibili  sempre  ad  una

stessa tipologia" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "rispettino  le

condizioni di cui al comma 9";

    1.4) la lettera e) e' soppressa;

    1.5) alla lettera f), le parole: "i veicoli e i  trasporti"  sono

sostituite dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al  punto  2),

le  parole:  "larghezza  2,50  m"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"larghezza 2,55 m";

2) il punto B) e' sostituito dal seguente:

    "B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e

di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita' e

purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:

      a) veicoli per uso  speciale  individuati  agli  articoli  203,

comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii),  204,  comma  2,

lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di  cui

all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo

di attrezzature ad essi complementari;

      b) autotreni ed autoarticolati con  rimorchio  o  semirimorchio

destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da  cantiere,

anche se superano  le  dimensioni  prescritte  dall'articolo  61  del

codice, ma sono comunque compresi entro i  limiti  fissati  dall'ente

che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della

rete stradale interessata, di massa complessiva a  pieno  carico  non

superiore a 72 t, ovvero 56 t se  formati  con  motrice  classificata

mezzo d'opera o dichiarata  idonea  a  formare  autoarticolati  mezzi

d'opera;

      c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;

      d)  veicoli  che  trasportano,  in   quanto   adeguatamente   e

permanentemente allestiti, pali per linee elettriche,  telefoniche  e

di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti  con  il  carico  le

dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice,

ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono  essere

efficacemente segnalate ai fini della sicurezza  della  circolazione;

la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere  2,50  m  misurati  dal

centro dell'asse anteriore;

      e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a

condizione che il trasporto  venga  effettuato  senza  sovrapporre  i

blocchi gli uni sugli altri;

      f) veicoli  adibiti  al  trasporto  di  elementi  prefabbricati

compositi e di apparecchiature industriali complesse per  l'edilizia,

per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche  dei

percorsi richiesti,  rientri  nei  limiti  dimensionali  e  ponderali

seguenti:

        altezza 4,30 m, larghezza  2,55  m,  lunghezza  35  m,  massa

complessiva 108 t;

      g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;

      h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per  spettacoli

viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati  dall'articolo

62 del codice e i  seguenti  limiti  dimensionali:  altezza  4,30  m,

larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.

  L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi anche  diversi

o su elenchi di strade; non e' consentita per i veicoli di  cui  alle

lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo

A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.";

      d) al comma 3, le parole: "i percorsi"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "il percorso";

      e) al comma 5:

        1) dopo le parole:  "di  tipo  periodico"  sono  inserite  le

seguenti: "di cui al comma 2, punto A),";

        2) l'inciso: ", fatta salva la  invariabilita'  della  natura

del materiale e della tipologia degli elementi," e' soppresso;

        3)  le  parole:  "Direzione  generale  della  M.C.T.C."  sono

sostituite   dalle   seguenti:    "Direzione    generale    per    la

motorizzazione";

        4) dopo le parole: "fissati dall'articolo 62 del codice" sono

inserite le seguenti: "; in  tal  caso  viene  meno  l'obbligo  della

scorta, qualora imposta";

      f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

        "7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i

trasporti eccezionali di cui al comma 2,  punto  B),  e'  ammessa  la

facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o  la  massa

degli elementi oggetto del trasporto o il loro  posizionamento  o  il

loro numero, a condizione che:

          a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la

stessa e' prescritta;

          b) sia garantito il rispetto, in  qualunque  condizione  di

carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16;

          c)   siano   rispettati   i   limiti   di   massa   fissati

dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice;

          d)  rimanga  inalterata  la  natura  del  materiale  e   la

tipologia degli elementi.

  Resta fermo l'indennizzo gia' corrisposto  ai  sensi  dell'articolo

18, ove dovuto.

  Per i  trasporti  eccezionali  solamente  in  lunghezza,  ai  sensi

dell'articolo 61 del codice, e  per  i  quali  nel  provvedimento  di

autorizzazione non e' prescritta  la  scorta,  e'  ammessa  anche  la

facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto,  anche

con  eventuale  riduzione  di   massa,   fino   al   limite   fissato

dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il  limite

stesso.";

      g) al  comma  9,  aggiungere,  in  fine,  i  seguenti  periodi:

"L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare  eccedenze

superiori a 4,20  m  in  altezza.  Nel  caso  di  autotreni,  non  si

configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora

l'eccedenza in lunghezza si  verifichi  posteriormente  per  il  solo

rimorchio.".

 

                               Art. 6

Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. L'articolo 14 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

 

                              "Art. 14

                    (Art. 10 Codice della strada)

 

  1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i

veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita'

devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982,  n.  955,  all'ente

proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e

militari ed alle regioni per la rimanente  rete  viaria.  Le  regioni

possono   delegare   alle    province    le    competenze    relative

all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6,

del  codice.  In  tale  caso  ciascuna  provincia  ha  competenza   a

rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale,  previo

nulla  osta   delle   altre   province.   Ai   fini   della   massima

semplificazione e della gestione in tempo reale  delle  domande,  gli

enti proprietari di strade o i loro concessionari  adottano  apposite

procedure telematiche, con  imposta  di  bollo  corrisposta  in  modo

virtuale;  gli  stessi  possono  costituire  consorzi   o   stipulare

convenzioni tra  loro  al  fine  di  istituire  sportelli  unici  per

l'accettazione, la  gestione  delle  domande  ed  il  rilascio  delle

relative autorizzazioni; a fini di  coordinamento  e  di  scambio  di

informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione  con  i

rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione  generale

per la motorizzazione.

  2. La domanda deve essere presentata almeno quindici  giorni  prima

della data fissata per il viaggio o  della  data  di  decorrenza  del

periodo di autorizzazione  richiesto.  L'autorizzazione  deve  essere

rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione  della  domanda.

Il divieto di autorizzazione o  la  necessita'  di  procrastinare  il

rilascio a date successive a quelle  richieste  nella  domanda,  deve

essere espressamente motivato. I termini  di  rilascio  e  quelli  di

presentazione  possono  essere  ridotti  per  ragioni   di   pubblico

interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per  esigenze

di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi  d'urgenza;

possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia'  in  possesso  di

autorizzazione,  in  caso  di  trasferimento   presso   officine   di

riparazione su percorsi diversi da quelli gia' autorizzati, ovvero in

caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La

richiesta di riduzione dei  termini  deve  essere  motivata;  se,  su

istanza, la domanda e'  evasa  nel  termine  massimo  di  tre  giorni

lavorativi, l'ente rilasciante ha facolta' di  richiedere  i  diritti

d'urgenza.

  3. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  singolo  o

multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte,  sia  per

il veicolo trainante che per quello  trainato,  ammettendo  tutte  le

loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo  di

cinque  veicoli,  costituenti  riserva  di  quelli  scelti   per   il

trasporto, a condizione che:

    a) sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno dei  complessi  di

veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai  sensi  dell'articolo

219, comma 3;

    b) nel  caso  di  veicoli  o  trasporti  eccezionali  per  massa,

rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a  terra  da  ciascun

asse, in relazione  alle  condizioni  di  carico  autorizzate  e  gli

interassi varino entro una tolleranza del 20%  e  che,  comunque,  si

determini una differenza non superiore a 0,50 m;

    c) la massa complessiva a  pieno  carico  di  ciascun  veicolo  o

complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del  primo

veicolo o complesso di veicoli.

  4. Nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  periodico,

deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi

ed i semirimorchi possono essere  indicati  fino  ad  un  massimo  di

cinque veicoli di riserva, purche' di documentata  abbinabilita',  ai

sensi dell'articolo 219, comma  3,  e  tali  da  rispettare  in  ogni

combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati

dall'autorizzazione.

  5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a  4,30

m, che debba attraversare passaggi a  livello  su  linee  ferroviarie

elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della

rete  ferroviaria,  cui  deve   essere   inoltrata   istanza.   Detta

autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della  continuita'

del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

  6.  Fermo  restando  l'obbligo  di  verifica  da  parte   dell'ente

rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i  trasporti  eccedenti

in  altezza  i  richiedenti  devono,  altresi',  dichiarare  di  aver

verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che

determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte  con  franco

inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non  sussistano  tali

condizioni,  l'ente  proprietario  ha  la  facolta'   di   rilasciare

l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e

di controllo.

  7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati  necessari

ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di  veicoli  e

la dotazione dei mezzi tecnici di  supporto  eventualmente  necessari

per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

  a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale  in

cui e' realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono,

nonche' dell'eventuale imballaggio, per i  trasporti  eccezionali  di

cui all'articolo 13, comma 2, punto B);

  b) lo schema grafico  longitudinale,  trasversale  e  planimetrico,

riportante:  il  veicolo  o  complesso  di  veicoli  compresi  quelli

eventuali di riserva, con carico  nella  configurazione  prevista  di

massimo ingombro; i  limiti  dimensionali  massimi  per  i  quali  si

richiede  l'autorizzazione,  rientranti  comunque  entro   i   limiti

consentiti dall'ente proprietario o concessionario della  strada;  la

massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno  carico

nella configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i limiti di

massa complessiva e per asse ammissibili ai  sensi  dell'articolo  62

del codice;

  c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;

  d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

  a)  una  precisa  descrizione  del  carico  e  del  suo   eventuale

imballaggio;

  b) lo schema  grafico  longitudinale,  trasversale  e  planimetrico

riportante: la configurazione del veicolo  o  complesso  di  veicoli,

compresi quelli eventuali di riserva, con il suo  carico;  il  limite

superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del

carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione

corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa.  Qualora

ci sia eccedenza rispetto a  quanto  previsto  dall'articolo  62  del

codice,  devono  essere  indicati  la  pressione  di  gonfiaggio  dei

pneumatici  e  il  baricentro  del  carico   complessivo,   allegando

dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta',  sottoscritta  dal

committente ai sensi delle vigenti norme in  materia,  attestante  la

massa del carico;

  c) il percorso interessato al transito;

  d) la data del  viaggio  o  dei  viaggi  con  cui  si  realizza  il

trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio  o

i viaggi.

  8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia  del

documento di circolazione  o  del  documento  sostitutivo  rilasciato

dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal  quale  risultino

le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso

di complessi,  l'abbinabilita'  della  motrice  con  il  rimorchio  o

semirimorchio ove  prevista.  Qualora  non  risultino  dai  documenti

citati i carichi massimi per asse, questi devono  essere  certificati

da un documento della casa costruttrice o  della  Direzione  generale

per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata  la  ricevuta

attestante  il  pagamento,  ove  previsto,  dell'indennizzo  di   cui

all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo  19,  ad  eccezione

delle voci di spesa che possono essere contabilizzate  ed  addebitate

soltanto a consuntivo.  Tale  ricevuta  deve  essere  consegnata,  in

originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima  del

ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente  stesso  non  acquisisca

altrimenti  l'informazione  dell'avvenuto  pagamento,  purche'   tale

modalita' sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante

ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione  ai

sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione  devono,  altresi',

essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui  al  comma  5,  ove

prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee  elettriche  di

cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione  di  cui  all'articolo

13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione  sulla  percorribilita',

da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o  elenchi  di  strade

richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della  ditta,

con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, in caso  di

eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice.  E'

ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste  in  calce

alla domanda di autorizzazione.

  9.  La  domanda  di   autorizzazione   presentata   dalle   imprese

concessionarie  del  servizio  di  trasporto  su  strada   di   carri

ferroviari e' corredata dalla copia della carta di  circolazione  del

trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del  competente  ufficio

della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere  agganciati

al medesimo, fino ad un massimo di dieci  rimorchi;  l'autorizzazione

e' rilasciata per i complessi che possono cosi' formarsi.

  10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice,  possono

essere  rilasciate,  secondo  i  casi,  le  autorizzazioni   di   cui

all'articolo  13,  comma  1,  lettere  b)  o  c);   le   domande   di

autorizzazione, in luogo della documentazione  relativa  al  veicolo,

possono essere  corredate  da  una  dichiarazione,  sottoscritta  dal

legale  rappresentante  della  ditta  costruttrice,   contenente   le

medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7,  ed

un disegno di insieme del veicolo. Tale  documentazione  deve  essere

completata dalla copia del certificato della targa  di  prova  o  del

foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo

255. Per la circolazione ai sensi  dell'articolo  98  del  codice  le

domande di autorizzazione possono  essere  presentate  da  parte  dei

soggetti e per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per

i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a),

e' consentito il rilascio delle autorizzazioni  di  cui  all'articolo

13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare

il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro  i  quali

il veicolo e' ammesso a circolare, e deve essere accompagnata,  volta

per volta, dalla copia della carta di circolazione,  se  trattasi  di

veicolo  eccezionale   gia'   immatricolato,   del   certificato   di

approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1  e  6,

del  codice,  se  trattasi  di   veicolo   eccezionale   non   ancora

immatricolato, o da dichiarazione  sostitutiva  del  costruttore,  se

trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme del

veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.

  11. Le domande di autorizzazione  devono  essere  sottoscritte,  ai

sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive  di

atto di  notorieta',  dal  legale  rappresentante  della  societa'  o

impresa di trasporto o da altro  soggetto  munito  di  delega  o  dal

proprietario del veicolo o dal suo locatario ai  sensi  dell'articolo

91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve  anche

dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di

cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per

i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non e'  necessaria.

Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso  o  rimozione  la

domanda puo' essere sottoscritta anche dall'esercente  l'officina  di

riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del

codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del  Presidente  della

Repubblica  24  novembre  2001,   n.   474,   ovvero   dall'esercente

l'attivita'  di  soccorso  o  di  rimozione,  oppure   corredata   da

dichiarazione di questi attestante lo stato di necessita'.

  12.  I  vettori  esteri  che  intendono  circolare  sul  territorio

nazionale  con  veicoli  o   complessi   eccezionali,   immatricolati

all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali  devono  produrre

copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato

dalla  Direzione  generale  per  la   motorizzazione,   a   richiesta

dell'interessato, secondo un  modello  fissato  dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilita'  dei  complessi  deve

essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma  3,  ovvero  con

analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero  producendo  copia

di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validita'.

  13.  La  copia  del  documento  di  circolazione  o  del  documento

sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve  essere  relativa  ad  un

documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito,

contestualmente, l'originale del documento stesso,  ovvero  la  copia

deve essere dichiarata dall'interessato  conforme  all'originale,  ai

sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive  di

atto di notorieta'. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla

copia, se del caso, la  presa  visione  del  documento  originale.  I

soggetti che presentano piu'  domande  di  autorizzazione  presso  lo

stesso ente e per lo stesso veicolo possono  fornire,  per  tutte  le

domande successive alla prima, nell'arco temporale di  un  anno,  gli

estremi della medesima e dichiarando  che,  dalla  data  della  prima

presentazione,  il  documento  di   circolazione   o   il   documento

sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno  mantenuto  validita'

per la circolazione.".

 

                               Art. 7

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. L'articolo 15 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

 

                               "Art.15

                    (Art.10 Codice della strada)

 

  1. Le autorizzazioni in scadenza  o  scadute  sono  rinnovabili  su

domanda, per non piu' di tre  volte,  per  un  periodo  di  validita'

complessiva dell'autorizzazione non  superiore  a  tre  anni,  quando

tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli  che  al

suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.

  2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni,  da  presentarsi

in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla

scadenza, deve  essere  sottoscritta  da  uno  dei  soggetti  di  cui

all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:

    a) estremi identificativi  del  provvedimento  di  autorizzazione

rilasciato e da rinnovare;

    b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge,  dal  legale

rappresentante della ditta che esegue  il  trasporto,  attestante  il

permanere di tutti i requisiti  che  hanno  determinato  il  rilascio

dell'autorizzazione;

    c) ricevuta, in originale o in copia secondo i  casi,  salvo  che

non  sia  altrimenti  acquisita  dall'ente  stesso,   attestante   il

pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo  18,  ove  previsto,  e

delle spese di  cui  all'articolo  19,  aggiornati  all'anno  in  cui

avviene il rinnovo;

    d)  copia  del  documento  di  circolazione   o   del   documento

sostitutivo, presentata con le modalita'  previste  all'articolo  14,

comma 13.

  3. Le  autorizzazioni  di  tipo  singolo  o  multiplo,  non  ancora

scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola

volta  per  un  periodo  di  validita'   non   superiore   a   quello

originariamente concesso. La domanda di proroga,  da  presentarsi  in

carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette  giorni

lavorativi  dalla  presentazione,  deve  essere  corredata   da   una

dichiarazione  attestante  la   necessita'   della   proroga,   dalla

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto

o i trasporti per i  quali  si  chiede  la  proroga  non  sono  stati

effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti  i  requisiti

che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

  4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione  l'ente

proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o

modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

  5. Le domande di modifiche ovvero  integrazioni  ad  autorizzazioni

gia' rilasciate ed in corso di validita' devono essere presentate con

le modalita' previste dal comma 2, e devono essere evase nei  termini

previsti dal comma 3.".

 

                               Art. 8

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. Nel  provvedimento  di  autorizzazione  sono  stabilite  le

prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale

e la sicurezza della circolazione quali, ad  esempio,  gli  eventuali

percorsi  da  seguire  o  da  evitare,  i  limiti  di  velocita'   da

rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica  da  parte  del

personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del  codice,

gli  eventuali  periodi  temporali,  orari  e  giornalieri,  di   non

validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la  marcia,  la

sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale  obbligo

di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si

eccedano  i  limiti  previsti  dall'articolo  62   del   codice.   Il

provvedimento deve, altresi', contenere la prescrizione che, in  caso

di neve, ghiaccio,  nebbia  o  scarsa  visibilita',  sia  diurna  che

notturna, il veicolo deve essere  tempestivamente  allontanato  dalla

sede stradale e condotto alla piu' vicina area  disponibile.  I  vari

enti proprietari interessati dal transito, previo  coordinamento  tra

loro secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, qualora  le

situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche' le

prescrizioni siano il piu' possibile uniformi.";

    b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

      "4. Ferme restando le  condizioni  di  cui  al  comma  3  e  le

facolta' di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di

autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura  del  personale

abilitato di  cui  all'articolo  12,  comma  3-bis,  del  codice,  il

capo-scorta dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui

al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del  comma

5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma  1,

del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta  deve  darne

comunicazione  agli  organi  di  polizia  stradale   competenti   per

territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:

        a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio  deve

essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e  B,  ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, del  codice,  e  sulle  altre  strade

extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli  o

trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o  di  lunghezza

superiore a 38 m;

        b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere

effettuato sulle altre strade o tratti di strade  diverse  da  quelle

indicate alla lettera a) per i veicoli  o  trasporti  eccezionali  di

larghezza superiore a 4 m o lunghezza  superiore  a  35  m,  ai  fini

dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia  di

Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul  trasporto

da eseguire;

        c) con preavviso  di  cinque  giorni,  quando  e'  necessaria

l'adozione di provvedimenti di chiusura completa  al  transito  della

strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi

dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del  tratto

stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.

  La comunicazione, che deve essere fornita con le modalita' indicate

con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare  la  data  e

l'ora  d'inizio  del  viaggio  e  le  generalita'   del   capo-scorta

designato.

  5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di  cui

all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo  le  direttive  fornite

dal Ministero dell'interno, e  conformemente  alle  disposizioni  del

disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:

    a) nei casi indicati  dal  comma  4,  lettere  a)  e  b),  se  le

circostanze lo  richiedono,  imporre  all'impresa  autorizzata  o  ai

soggetti di cui al comma 6-bis, che  effettuano  la  scorta  tecnica,

ulteriori modalita' operative ovvero fornire indicazioni  sul  numero

di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;

    b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se  le  circostanze

lo consentono,  autorizzare  il  personale  della  scorta  tecnica  a

coadiuvare il personale di polizia o  ad  eseguire  direttamente,  in

luogo di esso, le necessarie operazioni.

  6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da  una  delle

imprese interessate al trasporto con  autoveicoli  di  cui  abbia  la

disponibilita' o puo' essere affidata  a  imprese  specializzate.  In

entrambi i casi le imprese devono  essere  munite  di  autorizzazione

allo  svolgimento  del  servizio  di  scorta  tecnica  e  le  persone

incaricate della scorta tecnica  devono  essere  munite  di  apposita

abilitazione. Con disciplinare  tecnico  approvato  con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica,  sono  stabiliti  i  requisiti   e   le   modalita'   per

l'autorizzazione delle  imprese  allo  svolgimento  del  servizio  di

scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la

scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono  stabiliti  i

dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli

adibiti al servizio di scorta tecnica, le  modalita'  di  svolgimento

della  stessa,  nonche'   le   eventuali   ulteriori   comunicazioni.

L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta  tecnica  da

parte dell'impresa e l'abilitazione  del  personale  incaricato  sono

rilasciati da parte del Ministero dell' interno.";

    c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:

"Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti  in  condizioni  di

eccezionalita' nella disponibilita'  o  sotto  il  diretto  controllo

delle Forze armate, la scorta  tecnica  puo'  essere  effettuata  dal

personale   dell'amministrazione   della   difesa.   Parimenti,    le

amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138,

comma 11, del codice,  potranno  effettuare  la  scorta  tecnica  con

proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica  ai

predetti veicoli o trasporti eccezionali e'  rilasciata  dal  Comando

militare   competente   o   dall'autorita'   assimilata   ai    sensi

dell'articolo  138,  comma  11,  del  codice.  Le  disposizioni   del

disciplinare  tecnico  approvato  con  decreto  del  Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'interno di cui al comma  6,  si  applicano,  limitatamente  alle

modalita' di effettuazione della scorta, anche  per  la  circolazione

dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o  sotto  il

diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del

codice.";

    d) il comma 7 e' sostituito  dal  seguente:  "7.  Per  le  scorte

assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato,

ovvero dai  corpi  di  polizia  municipale  o  provinciale  ai  sensi

dell'articolo  21,  comma  2,  nel  rispetto   del   regolamento   di

amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica

Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del

richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con  provvedimento

del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero

dell'economia e delle finanze.";

    e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

      "10. Sulle  autorizzazioni  singole  e  multiple,  qualora  sia

dovuto  l'indennizzo  d'usura,  devono  essere  annotati,  prima   di

iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di  effettuazione  di  ciascun

viaggio e l'autorizzazione,  al  termine  del  suo  uso  o  alla  sua

scadenza,  deve  essere  restituita  all'ente   che   ha   rilasciato

l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata  copia  della

dichiarazione  sostitutiva  e  dello  schema   di   carico   di   cui

all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).

      11. Nel caso in cui nella domanda si sia  fatto  riferimento  a

veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo  14,

comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura,  prima  dell'inizio

del viaggio devono  essere  comunicati  i  numeri  delle  targhe  del

veicolo isolato o del complesso  di  veicoli  da  utilizzare  per  il

trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione

e sostituiscono l'annotazione di cui al comma  10.  La  comunicazione

puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la  scorta  ovvero  dal

capo-scorta.

      12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta

sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma

11 non risulta effettuata, il trasporto  eccezionale  deve  ritenersi

non autorizzato. Pertanto, in caso di  accertamento  da  parte  degli

organi di  polizia  stradale,  lo  stesso  e'  soggetto  a  tutte  le

conseguenze previste per la mancata  autorizzazione.  Alla  fine  del

viaggio,  durante  il  quale  e'  stata  accertata  la  inadempienza,

l'autorizzazione  deve  essere  restituita   all'ufficio   che   l'ha

rilasciata. Se la comunicazione, ancorche'  effettuata,  non  risulta

allegata, il trasporto eccezionale e'  invece  soggetto  a  tutte  le

conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.";

    f) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le

comunicazioni  possono  essere  effettuate  in  qualunque   modalita'

purche'  suscettibile  di  riscontro.  Secondo  le  facolta'  di  cui

all'articolo  14,  comma  1,  annotazioni,  comunicazioni  e  rilievi

possono essere formulati in forma digitale.";

    g) al comma 14-bis, le parole: "all'articolo 12, commi 1 e 3-bis"

sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, comma 1, ovvero  il

personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis";

    h) ai commi  15  e  16,  le  parole:  "Direzione  generale  della

M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti "Direzione generale  per  la

motorizzazione";

    i) al comma 17, le parole "Ministro  dei  lavori  pubblici"  sono

sostituite  dalle  parole  "Ministro  delle  infrastrutture   e   dei

trasporti".

 

                               Art. 9

Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      "1. Le autorizzazioni di tipo singolo e  multiplo  non  possono

essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre

ed a mesi sei.";

    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

      "2. Le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  possono  essere

rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.";

    c) il comma 3 e' soppresso.

 

                               Art. 10

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Dell'effettuato

versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi  identificativi

del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in  originale  o  in

copia secondo i casi,  alla  domanda  di  autorizzazione,  salvo  che

l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione  dell'avvenuto

pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario  o

concessionario della strada  interessata  al  transito,  si  effettua

tempestivo  trasferimento  delle  somme  percepite   a   favore   del

competente ente. Il riscontro  del  pagamento  deve  essere  annotato

sull'autorizzazione. Secondo le  facolta'  di  cui  all'articolo  14,

comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale.";

    b) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  "5.  La  valutazione

convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva

del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di  circolazione,  e'

effettuata come segue:

      a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto

B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):

        1) sino a 20 t, euro 510,26;

        2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;

        3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.

  Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro  25,31

per ogni t in piu';

      b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto

B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia  superiore

a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio  o  alla  massa

gravante al suolo del  semirimorchio  quale  risulta  dalla  relativa

carta di circolazione, se mezzi d'opera:

        1) sino a 20 t, euro 169,91;

        2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;

        3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;

        4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.

  Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro  25,31

per ogni t in piu';

      c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma  2,  punto

B), lettera c):

        1)  euro  1,03  per  viaggio,  per  i  complessi  adibiti  al

trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t

e euro 6,71 per viaggio, per i  complessi  adibiti  al  trasporto  di

carri ferroviari a quattro assi, aventi massa  massima  di  80  t.  I

richiedenti devono, all'atto  della  domanda,  versare  a  titolo  di

acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro  604,25,

rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro  assi.  Tali

somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre,

sulla base della documentazione dei viaggi effettuati  nel  trimestre

stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del  trasporto

ferroviario.";

    c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

      "Nel caso di  complessi  mezzi  d'opera,  per  il  cui  veicolo

trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui  all'articolo

34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata

a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di  cui

all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di

cui all'articolo 10, comma 2-bis, del  codice,  l'indennizzo  per  la

maggiore usura e' corrisposto in  misura  forfettaria  come  indicato

nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non  puo'  essere

superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso;  nelle

diverse condizioni di cui al  comma  4,  per  i  medesimi  veicoli  e

trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in  maniera  convenzionale,  e

gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.".

 

                               Art. 11

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica

                      16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  "2. La scorta puo' essere curata dai corpi  di  polizia  municipale

ovvero provinciale,  quando  l'intero  itinerario  del  trasporto  si

sviluppa  su  strade  comunali  ovvero  provinciali.  Per  i  veicoli

eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni  di  eccezionalita',

nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate,

il Comando militare  responsabile  del  trasporto  potra'  richiedere

l'ausilio  dell'Arma  dei  Carabinieri  per   l'effettuazione   della

scorta.".

 

                               Art. 12

Modifiche  all'articolo  122  del  decreto   del   Presidente   della

                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 122, comma 8,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici da  neve"

sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".

 

                               Art. 13

Modifiche  all'articolo  135  del  decreto   del   Presidente   della

                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  le

parole: "pneumatici"e "pneumatici  da  neve"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "pneumatici invernali".

 

                               Art. 14

Modifiche  all'articolo  268  del  decreto   del   Presidente   della

                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. L'articolo 268 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

 

                              "Art. 268

                   (Art. 104 Codice della strada)

 

  1. La domanda per ottenere  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo

104, comma 8, del codice, per la circolazione  di  macchine  agricole

eccezionali,  deve  essere  presentata  all'ente  competente  per  la

localita' di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110,

comma 2, del codice e deve essere corredata da:

    a) copia della carta di circolazione ovvero  del  certificato  di

idoneita' tecnica del veicolo;

    b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene  la

circolazione del veicolo;

    c)   rappresentazione   della   macchina   nella   sua    massima

configurazione dimensionale e  ponderale,  nel  rispetto  dei  limiti

imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari  delle

strade interessate al transito, in caso di eccezionalita'  dovuta  al

montaggio di attrezzi portati o semiportati;

    d) dichiarazione sulla percorribilita'  delle  strade  entro  gli

ambiti   territoriali   richiesti,   con   particolare    riferimento

all'inscrivibilita' in curva, nel caso  di  sagome  eccedenti  quelle

previste dall'articolo 61 del codice.

  La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle  vigenti  norme

in materia di dichiarazioni sostitutive di atto  di  notorieta',  dal

proprietario del veicolo o  dal  legale  rappresentante  dell'impresa

agricola per conto della quale  il  veicolo  e'  utilizzato;  per  le

modalita' di presentazione si seguono le  disposizioni  dell'articolo

14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono  delegare

alle  province  le  competenze  relative  alla  autorizzazione   alla

circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del  codice.  In  tal

caso ciascuna provincia ha competenza a  rilasciare  l'autorizzazione

sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo  nulla  osta

degli altri enti interessati. La durata  massima  dell'autorizzazione

non puo' essere superiore a due  anni,  la  minima  non  puo'  essere

inferiore a quattro mesi.

  2.  L'ente  competente,  entro   dieci   giorni   dalla   data   di

presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione  al  transito,

prescrivendone  condizioni  e  cautele.  Qualora  per   il   rilascio

dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte  di

altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla  richiesta

del medesimo. Il tempo  che  intercorre  tra  tale  richiesta  ed  il

rilascio  del  nulla  osta,  costituisce  interruzione  del   termine

previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di

autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla

osta  possono  essere  ridotti  per  ragioni  di  pubblico  interesse

dichiarate  dalle  competenti  autorita',  ovvero  per  esigenze   di

esportazione o trasferimento; possono essere, altresi', ridotti,  per

veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di  trasferimento

presso officine di riparazione su itinerari diversi  da  quelli  gia'

autorizzati.

  3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto  la

propria  responsabilita',   la   permanenza   delle   condizioni   di

percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo,

nonche'  l'esistenza  di  eventuali  limitazioni,  anche  temporanee,

presenti lungo lo stesso.

  4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la  larghezza

di 3,20 m, nell'autorizzazione,  e'  prescritta  la  scorta  tecnica.

Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli  di  cui  dispone

l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo  a  distanza

non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati  con

il dispositivo  a  luce  lampeggiante  gialla  o  arancione  di  tipo

approvato dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -

Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente  segnala  con

drappo rosso la presenza e l'ingombro della  macchina  agricola  agli

utenti della strada.

  5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con

se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta,  agli  organi  preposti

alla vigilanza stradale.

  6. Le macchine agricole che eccedono  i  limiti  di  massa  fissati

dall'articolo  104  del  codice  sono  tenute  al  pagamento  di   un

indennizzo per la maggior usura della strada, in  relazione  al  loro

transito. L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18, comma

5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte  al

carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare  con

le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.

  7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche  per  il

trasporto di macchine agricole eccezionali  effettuato  con  rimorchi

agricoli  aventi  almeno  due  assi,  idonea  portata   e   specifica

attrezzatura; la domanda  di  autorizzazione  e'  accompagnata  anche

dallo schema grafico longitudinale e  trasversale  del  veicolo,  ove

sono  evidenziati  gli  eventuali  ingombri  a  sbalzo  rispetto   al

rimorchio agricolo e la ripartizione della  massa  sugli  assi  dello

stesso;  la  lunghezza  del  convoglio   comprensiva   dell'eventuale

sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e,  qualora

si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e  segue

il complesso secondo le modalita' di cui al comma 4.

  8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata

massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore rispettivamente

a quattro mesi e a  un  mese;  se  dovuto,  l'indennizzo  d'usura  e'

valutato ai sensi del comma 6 e  l'importo  puo'  essere  versato  in

misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello  annuale.  Per  la

circolazione ai sensi dell'articolo  98  del  codice  le  domande  di

autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e  per

le finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo  della

documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate  da

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal

legale  rappresentante  della  ditta  costruttrice,   contenente   le

specifiche tecniche  ed  identificative  di  cui  al  comma  1;  tale

documentazione deve essere completata  dalla  copia  del  certificato

della targa di prova o del foglio di  via  che  accompagna  la  targa

provvisoria di cui all'articolo 255.  E',  altresi',  consentito  che

l'autorizzazione sia relativa alla circolazione  di  una  determinata

tipologia di macchina agricola eccezionale; in  tal  caso  la  durata

dell'autorizzazione non puo' essere superiore  a  dodici  mesi,  deve

riportare  i  limiti  dimensionali  e  ponderali  entro  i  quali  la

tipologia  di  macchina  e'  ammessa  a  circolare,  e  deve   essere

accompagnata,  volta  per  volta,  dalla   copia   della   carta   di

circolazione, se  trattasi  di  macchina  agricola  eccezionale  gia'

immatricolata, dalla copia  del  certificato  di  approvazione  o  di

omologazione di cui all'articolo 76, commi  1  e  6,  del  codice  se

trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o

da  dichiarazione  sostitutiva  del  costruttore,  se   trattasi   di

prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme della  macchina

nella sua effettiva configurazione di marcia.".

 

                               Art. 15

Modifiche all'allegato del Titolo I del decreto del Presidente  della

                 Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)

  1. All'allegato al  Titolo  I  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nella Tabella I.3, nella parte relativa  agli  assi  tandem  e

quadrupli, tutte le misure: "1,30" sono  sostituite  dalla  seguente:

"1,80", e tutte le misure: "1,00"  sono  sostituite  dalla  seguente:

"1,40".

 

                               Art. 16

Modifiche all'allegato del Titolo II del decreto del Presidente della

                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'allegato al Titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330,  II  332,

II 333, II 335  e  II  336  le  parole:  "pneumatici  da  neve"  sono

sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".

 

                               Art. 17

Modifiche  all'articolo  206  del  decreto   del   Presidente   della

                 Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

  1. All'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica  16

dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per

lo svolgimento delle  attivita'  di  manutenzione  e  di  tutela  del

territorio";

    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le  macchine

agricole  attrezzate  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di

manutenzione e di tutela del territorio  rispettano  le  prescrizioni

dell'articolo 104, comma 7, del codice.".

 

                               Art. 18

            Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli   adempimenti

previsti  dal  presente  decreto  avvalendosi  delle  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  3. Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrano  in  vigore

decorsi sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013

 

                             NAPOLITANO

 

                            Monti,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            Ministri

 

                            Passera, Ministro delle infrastrutture  e

                            dei trasporti

 

                            Catania,   Ministro    delle    politiche

                            agricole alimentari e forestali

 

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei  traporti

e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 2, foglio n. 194