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Roma, 8 aprile 2013
Circolare n. 86/2013
Oggetto: Trasporti eccezionali – Nuove disposizioni – DPR
12.2.2013 n.31 su G.U. n.79 del 4.4.2013.
E’ stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento sui trasporti eccezionali che attua le
semplificazioni contenute nella delega di cui all’articolo 14 comma 16 della
legge n.183/2011.
Il Regolamento che
modifica il DPR n.495/92 entrerà in vigore dal 4 giugno (60 giorni dalla data
di pubblicazione sulla G.U.).
Gli aspetti
essenziali del provvedimento, che prima dell’emanazione è stato oggetto di ampio
confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le associazioni
del settore, sono:
-
estensione
ad un anno (in precedenza sei mesi) della validità delle autorizzazioni
periodiche;
-
estensione
a sei mesi (in precedenza tre mesi) della validità delle autorizzazione multiple;
-
estensione
a tre mesi (in precedenza un mese) delle autorizzazioni singole;
-
rilascio
delle autorizzazioni periodiche per sagoma (nuovo art.13 c.2 punto A DPR 495) senza
più il vincolo dell’invariabilità della natura e della tipologia delle merci
trasportate;
-
rilascio
delle autorizzazioni periodiche anche ai veicoli adibiti al trasporto di elementi
prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per
l’edilizia, purché rientranti entro determinati limiti dimensionali (nuova
lett. f) art. 13 c.2 punto B);
-
obbligo
di rilascio delle autorizzazioni entro 15 giorni dalla richiesta;
-
snellimento
della procedura di rinnovo e di proroga della validità delle autorizzazioni;
-
estensione
della validità di ciascuna autorizzazione singola o multipla per tutti i
complessi ottenibili, anche incrociati, tra i veicoli di riserva indicati nella
richiesta (col limite di cinque veicoli di riserva sia per il veicolo trainante
che per quello trainato).
Scorte – Per i trasporti eccezionali effettuati con la scorta tecnica viene
prescritto l’obbligo per il capo scorta di dare preavviso del viaggio agli
organi di polizia. Il preavviso deve essere effettuato 24 ore prima, nel caso
il transito avvenga su autostrade e altre strade a doppia corsia per ogni senso
di marcia, ovvero 3 giorni prima quando il transito avviene sulle altre strade.
Nel caso il trasporto eccezionale comporti la chiusura della strada, il
preavviso deve essere effettuato 5 giorni prima. Le modalità per
l’effettuazione del preavviso saranno stabilite con apposite direttive del
Ministero dell’Interno.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 77/2011 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 79 del 4.4.2013 (fonte Guritel)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31
Regolamento recante
modifiche al decreto
del Presidente della
Repubblica 16
dicembre 1992, n.
495, in materia
di veicoli
eccezionali e
trasporti in condizioni
di eccezionalita', di
segnaletica
verticale, di sagoma, masse limiti e
attrezzature delle
macchine
agricole.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1.
All'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: "Ministero dei
trasporti e della
navigazione
- Direzione generale della Motorizzazione
Civile e dei
Trasporti
in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite
dalle seguenti:
"Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per
la motorizzazione";
b) dopo il comma 3, e' inserito il
seguente:
"3-bis. Salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma
2,
lettera
b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni
di eccezionalita' e' consentito quando anche
una sola delle
cose
trasportate,
indivisibile ai sensi dell'articolo
10, comma 4, del
codice,
determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di
massa
fissati
dagli articoli 61 e 62 del codice, o
entrambi, e non e'
possibile
eseguirlo in condizioni ordinarie.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 10, comma 2,
del decreto del
Presidente della
Repubblica
16 dicembre 1992, n.
495, le parole:
"Ministero dei
trasporti e
della navigazione -
Direzione generale della
Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)"
sono
sostituite
dalle seguenti: "Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti
- Direzione generale per la motorizzazione".
Art. 3
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le
parole: "Ministero dei
trasporti e della
navigazione
- Direzione generale della Motorizzazione
Civile e dei
Trasporti
in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite
dalle seguenti:
"Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per
la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della
navigazione" sono
sostituite dalle seguenti:
"Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti";
b) al comma 6, le
parole: "Ministero dei
trasporti e della
navigazione
- Direzione generale della Motorizzazione
Civile e dei
Trasporti
in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite
dalle seguenti:
"Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per
la motorizzazione".
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 12, comma 3,
del decreto del
Presidente della
Repubblica
16 dicembre 1992, n.
495, le parole:
"Ministero dei
trasporti e
della navigazione -
Direzione generale della
Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)"
sono
sostituite
dalle seguenti: "Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti
- Direzione generale per la motorizzazione".
Art. 5
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "in
un determinato periodo
di
tempo"
sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data
di
rilascio";
2) alla lettera b), le parole: "in
date prestabilite, o in date
libere
ma entro un determinato periodo di
tempo" sono sostituite
dalle
seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio";
3) la lettera c) e' sostituita dalla
seguente: "c) singole,
valide
per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data
di
rilascio.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
"1-bis. In relazione al tipo di
autorizzazione richiesta, e
alle
esigenze del trasporto, per viaggio si
intende sia la
sola
andata,
sia l'andata ed il ritorno, con
veicolo, o complesso
di
veicoli,
a carico o a vuoto. Per percorso si
intende un itinerario
collegante
sempre la stessa origine e la
stessa destinazione, come
individuato
dai richiedenti, e che puo' essere modificato
dagli enti
proprietari
secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si
intende
ripetitivo
quando mantiene fisse le tratte
stradali comprese tra
origine
e destinazione.";
c) al comma 2:
1)
al punto A):
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) i veicoli o
i
trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del
codice,
e la massa complessiva a pieno carico
del veicolo o del
complesso
di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non
superi
i limiti di cui all'articolo 62;";
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: "b) il
carico
del
trasporto eccezionale non sporga
anteriormente e l'eventuale
sporgenza
posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del
veicolo
con il quale il trasporto stesso viene effettuato;";
1.3) alla lettera c), le parole:
"siano costituite sempre
da
materiale
della stessa natura e siano
riconducibili sempre ad una
stessa
tipologia" sono sostituite dalle
seguenti: "rispettino le
condizioni
di cui al comma 9";
1.4) la lettera e) e' soppressa;
1.5) alla lettera f), le parole: "i
veicoli e i trasporti" sono
sostituite
dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al punto
2),
le parole:
"larghezza 2,50 m"
sono sostituite dalle
seguenti:
"larghezza
2)
il punto B) e' sostituito dal seguente:
"B) E' altresi'
rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e
di
trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita'
e
purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale
individuati agli articoli
203,
comma
2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma
2,
lettere
a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui
all'articolo
203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo
di
attrezzature ad essi complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio
o semirimorchio
destinato
al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere,
anche
se superano le dimensioni
prescritte dall'articolo 61 del
codice,
ma sono comunque compresi entro i
limiti fissati dall'ente
che
rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della
rete
stradale interessata, di massa complessiva a
pieno carico non
superiore
a 72 t, ovvero 56 t se formati con
motrice classificata
mezzo
d'opera o dichiarata idonea a
formare autoarticolati mezzi
d'opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari;
d)
veicoli che trasportano,
in quanto adeguatamente e
permanentemente
allestiti, pali per linee elettriche,
telefoniche e
di
pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con
il carico le
dimensioni
in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice,
ed
aventi lunghezza massima di
efficacemente
segnalate ai fini della sicurezza
della circolazione;
la
parte a sbalzo anteriore non deve eccedere
2,50 m misurati
dal
centro
dell'asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di
blocchi di pietra naturale a
condizione
che il trasporto venga effettuato
senza sovrapporre i
blocchi
gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti
al trasporto di
elementi prefabbricati
compositi
e di apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia,
per
i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei
percorsi
richiesti, rientri nei
limiti dimensionali e
ponderali
seguenti:
altezza
complessiva
108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
h) veicoli adibiti al trasporto di
attrezzature per spettacoli
viaggianti,
che non eccedano i limiti di massa fissati
dall'articolo
62
del codice e i seguenti limiti
dimensionali: altezza 4,30
m,
larghezza
L'autorizzazione periodica e' rilasciata su
percorsi anche diversi
o su
elenchi di strade; non e' consentita per i veicoli di cui
alle
lettere
e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo
A,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.";
d) al comma 3, le parole: "i
percorsi" sono sostituite
dalle
seguenti:
"il percorso";
e) al comma 5:
1) dopo le parole: "di
tipo periodico" sono
inserite le
seguenti:
"di cui al comma 2, punto A),";
2) l'inciso: ", fatta salva
la invariabilita' della
natura
del
materiale e della tipologia degli elementi," e' soppresso;
3)
le parole: "Direzione generale
della M.C.T.C." sono
sostituite dalle
seguenti: "Direzione generale
per la
motorizzazione";
4) dopo le parole: "fissati
dall'articolo 62 del codice" sono
inserite
le seguenti: "; in tal caso viene meno
l'obbligo della
scorta,
qualora imposta";
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per le autorizzazioni di tipo
singolo o multiplo, e per i
trasporti
eccezionali di cui al comma 2,
punto B), e'
ammessa la
facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni
o la
massa
degli
elementi oggetto del trasporto o il loro
posizionamento o il
loro
numero, a condizione che:
a) permangano le condizioni che
impongono la scorta, ove la
stessa
e' prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque
condizione di
carico,
delle prescrizioni di cui all'articolo 16;
c)
siano rispettati i
limiti di massa
fissati
dall'autorizzazione
o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice;
d)
rimanga inalterata la
natura del materiale
e la
tipologia
degli elementi.
Resta fermo l'indennizzo gia'
corrisposto ai sensi
dell'articolo
18,
ove dovuto.
Per i
trasporti eccezionali solamente
in lunghezza, ai
sensi
dell'articolo
61 del codice, e per i
quali nel provvedimento
di
autorizzazione
non e' prescritta la scorta,
e' ammessa anche
la
facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del
trasporto, anche
con eventuale
riduzione di massa,
fino al limite
fissato
dall'articolo
61 del codice, potendo rientrare anche entro il
limite
stesso.";
g) al
comma 9, aggiungere,
in fine, i
seguenti periodi:
"L'impiego
di specifiche attrezzature non deve determinare
eccedenze
superiori
a 4,20 m
in altezza. Nel
caso di autotreni,
non si
configura
l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora
l'eccedenza
in lunghezza si verifichi posteriormente per
il solo
rimorchio.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
dicembre
1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Art. 10 Codice della
strada)
1. Le domande per ottenere l'autorizzazione
alla circolazione per i
veicoli
eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita'
devono
essere presentate su carta resa legale, ai sensi del
decreto
del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982,
n. 955, all'ente
proprietario
o concessionario per le autostrade, strade
statali e
militari
ed alle regioni per la rimanente
rete viaria. Le
regioni
possono delegare
alle province le
competenze relative
all'autorizzazione
alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6,
del codice.
In tale caso
ciascuna provincia ha
competenza a
rilasciare
l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo
nulla osta
delle altre province.
Ai fini della
massima
semplificazione
e della gestione in tempo reale
delle domande, gli
enti
proprietari di strade o i loro concessionari
adottano apposite
procedure
telematiche, con imposta di bollo
corrisposta in modo
virtuale; gli
stessi possono costituire
consorzi o stipulare
convenzioni
tra loro
al fine di
istituire sportelli unici
per
l'accettazione,
la gestione delle
domande ed il
rilascio delle
relative
autorizzazioni; a fini di
coordinamento e di
scambio di
informazioni,
possono, inoltre, richiedere l'interconnessione
con i
rispettivi
sistemi informativi e con quelli della Direzione generale
per
la motorizzazione.
2. La domanda deve essere presentata almeno
quindici giorni prima
della
data fissata per il viaggio o della data
di decorrenza del
periodo
di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve
essere
rilasciata
entro quindici giorni dalla presentazione
della domanda.
Il
divieto di autorizzazione o la necessita' di
procrastinare il
rilascio
a date successive a quelle
richieste nella domanda,
deve
essere
espressamente motivato. I termini
di rilascio e
quelli di
presentazione possono
essere ridotti per
ragioni di pubblico
interesse
dichiarate dalle competenti autorita', ovvero
per esigenze
di
esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza;
possono
essere, altresi', ridotti, per veicoli gia' in possesso
di
autorizzazione, in
caso di trasferimento presso
officine di
riparazione
su percorsi diversi da quelli gia' autorizzati,
ovvero in
caso
di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La
richiesta
di riduzione dei termini deve
essere motivata; se, su
istanza,
la domanda e' evasa nel
termine massimo di
tre giorni
lavorativi,
l'ente rilasciante ha facolta' di richiedere
i diritti
d'urgenza.
3. Nelle domande relative alle
autorizzazioni di tipo
singolo o
multiplo,
possono essere indicati, con annotazione a parte, sia
per
il
veicolo trainante che per quello
trainato, ammettendo tutte
le
loro
possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di
cinque veicoli,
costituenti riserva di
quelli scelti per
il
trasporto,
a condizione che:
a) sia documentata l'abbinabilita'
di ciascuno dei complessi di
veicoli
eccezionali scelti per il trasporto, ai
sensi dell'articolo
219,
comma 3;
b) nel
caso di veicoli
o trasporti eccezionali
per massa,
rimangano
invariati i carichi massimi trasmessi a
terra da ciascun
asse,
in relazione alle condizioni
di carico autorizzate
e gli
interassi
varino entro una tolleranza del 20%
e che, comunque,
si
determini
una differenza non superiore a
c) la massa complessiva a pieno
carico di ciascun
veicolo o
complesso
di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo
veicolo
o complesso di veicoli.
4. Nelle domande relative alle
autorizzazioni di tipo
periodico,
deve
essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi
ed i
semirimorchi possono essere
indicati fino ad
un massimo di
cinque
veicoli di riserva, purche' di documentata abbinabilita', ai
sensi
dell'articolo 219, comma 3, e
tali da rispettare
in ogni
combinazione
tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati
dall'autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale con
altezza superiore a 4,30
m,
che debba attraversare passaggi a
livello su linee
ferroviarie
elettrificate,
deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della
rete ferroviaria,
cui deve essere
inoltrata istanza. Detta
autorizzazione
contiene le prescrizioni a garanzia della
continuita'
del
servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
6.
Fermo restando l'obbligo
di verifica da
parte dell'ente
rilasciante
l'autorizzazione, per i veicoli o i
trasporti eccedenti
in altezza
i richiedenti devono,
altresi',
dichiarare di aver
verificato
che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che
determinano
un franco inferiore a
inferiore
a
condizioni, l'ente
proprietario ha la facolta' di rilasciare
l'autorizzazione,
previa adozione di specifiche misure prescrittive e
di
controllo.
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a
tutti i dati necessari
ad
identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli
e
la
dotazione dei mezzi tecnici di
supporto eventualmente necessari
per
effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:
A)
per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico, compresa la
natura del materiale in
cui
e' realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono,
nonche' dell'eventuale imballaggio, per i trasporti
eccezionali di
cui
all'articolo 13, comma 2, punto B);
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale
e planimetrico,
riportante: il
veicolo o complesso
di veicoli compresi
quelli
eventuali
di riserva, con carico nella configurazione prevista
di
massimo
ingombro; i limiti dimensionali
massimi per i
quali si
richiede l'autorizzazione, rientranti
comunque entro i
limiti
consentiti
dall'ente proprietario o concessionario della
strada; la
massa
totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico
nella
configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i
limiti di
massa
complessiva e per asse ammissibili ai
sensi dell'articolo 62
del
codice;
c) i percorsi o gli elenchi di strade
interessate al transito;
d) il periodo di tempo per il quale si
richiede l'autorizzazione;
B)
per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a)
una precisa descrizione
del carico e
del suo eventuale
imballaggio;
b) lo schema
grafico longitudinale, trasversale
e planimetrico
riportante:
la configurazione del veicolo o complesso
di veicoli,
compresi
quelli eventuali di riserva, con il suo
carico; il limite
superiore
delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del
carico
sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione
corrispondente
al limite superiore di dimensioni e di massa.
Qualora
ci
sia eccedenza rispetto a quanto previsto
dall'articolo 62 del
codice, devono
essere indicati la
pressione di gonfiaggio dei
pneumatici e
il baricentro del
carico complessivo, allegando
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta
dal
committente
ai sensi delle vigenti norme in
materia, attestante la
massa
del carico;
c) il percorso interessato al transito;
d) la data del viaggio
o dei viaggi
con cui si
realizza il
trasporto
o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o
i
viaggi.
8. La domanda di autorizzazione deve essere
corredata da copia del
documento
di circolazione o del
documento sostitutivo rilasciato
dalla
Direzione generale per la motorizzazione, dal
quale risultino
le
dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso
di
complessi, l'abbinabilita' della
motrice con il
rimorchio o
semirimorchio
ove prevista. Qualora
non risultino dai
documenti
citati
i carichi massimi per asse, questi devono
essere certificati
da
un documento della casa costruttrice o
della Direzione generale
per
la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la
ricevuta
attestante il
pagamento, ove previsto,
dell'indennizzo di cui
all'articolo
18 e delle spese di cui all'articolo
19, ad eccezione
delle
voci di spesa che possono essere contabilizzate
ed addebitate
soltanto
a consuntivo. Tale ricevuta
deve essere consegnata,
in
originale
o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del
ritiro
dell'autorizzazione, salvo che l'ente
stesso non acquisisca
altrimenti l'informazione dell'avvenuto
pagamento, purche' tale
modalita' sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente
rilasciante
ovvero
degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai
sensi
del comma 1. Alla domanda di autorizzazione
devono, altresi',
essere
allegati: copia dell'autorizzazione di cui
al comma 5, ove
prevista;
la dichiarazione sulla verifica delle linee
elettriche di
cui
al comma 6, ove prevista; la dichiarazione
di cui all'articolo
13,
comma 6, ove prevista; una dichiarazione
sulla percorribilita',
da
parte del veicolo o complesso, dei percorsi o
elenchi di strade
richiesti,
a firma del titolare o legale rappresentante della ditta,
con
particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva,
in caso di
eccedenza
rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. E'
ammessa
la facolta' di formulare le dichiarazioni
previste in calce
alla
domanda di autorizzazione.
9.
La domanda di
autorizzazione presentata dalle
imprese
concessionarie del
servizio di trasporto
su strada di
carri
ferroviari
e' corredata dalla copia della carta di
circolazione del
trattore
e dei rimorchi autorizzati da parte del
competente ufficio
della
Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati
al
medesimo, fino ad un massimo di dieci
rimorchi; l'autorizzazione
e'
rilasciata per i complessi che possono cosi'
formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e
99 del codice, possono
essere rilasciate,
secondo i casi,
le autorizzazioni di
cui
all'articolo 13,
comma 1, lettere
b) o c);
le domande di
autorizzazione,
in luogo della documentazione
relativa al veicolo,
possono
essere corredate da
una dichiarazione, sottoscritta
dal
legale rappresentante della
ditta costruttrice, contenente
le
medesime
specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed
un
disegno di insieme del veicolo. Tale
documentazione deve essere
completata
dalla copia del certificato della targa
di prova o del
foglio
di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo
255.
Per la circolazione ai sensi
dell'articolo 98 del
codice le
domande
di autorizzazione possono essere presentate
da parte dei
soggetti
e per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per
i
soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a),
e'
consentito il rilascio delle autorizzazioni
di cui all'articolo
13,
comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare
il
numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i
quali
il
veicolo e' ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta
per
volta, dalla copia della carta di circolazione,
se trattasi di
veicolo eccezionale
gia'
immatricolato, del certificato
di
approvazione
o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6,
del codice,
se trattasi di
veicolo eccezionale non
ancora
immatricolato,
o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se
trattasi
di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno
d'insieme del
veicolo
nella sua effettiva configurazione di marcia.
11. Le domande di autorizzazione devono
essere sottoscritte, ai
sensi
delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di
atto
di notorieta', dal
legale rappresentante della societa' o
impresa
di trasporto o da altro soggetto munito
di delega o dal
proprietario
del veicolo o dal suo locatario ai
sensi dell'articolo
91
del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche
dichiarare
di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di
cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per
i
soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non e' necessaria.
Nei
casi di trasferimento per riparazione, soccorso
o rimozione la
domanda
puo' essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina
di
riparazione,
in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del
codice
e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della
Repubblica 24
novembre 2001, n.
474, ovvero dall'esercente
l'attivita' di soccorso
o di rimozione,
oppure corredata da
dichiarazione
di questi attestante lo stato di necessita'.
12.
I vettori esteri
che intendono circolare
sul territorio
nazionale con
veicoli o complessi
eccezionali, immatricolati
all'estero,
oppure effettuare trasporti eccezionali
devono produrre
copia
dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato
dalla
Direzione generale
per la motorizzazione, a
richiesta
dell'interessato,
secondo un modello fissato
dal Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti. L'abbinabilita' dei
complessi deve
essere
documentata ai sensi dell'articolo 219, comma
3, ovvero con
analoga
attestazione dello stato d'origine, ovvero
producendo copia
di
un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validita'.
13.
La copia del
documento di circolazione
o del documento
sostitutivo
di cui ai commi 8, 9 e 12, deve
essere relativa ad un
documento
valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito,
contestualmente,
l'originale del documento stesso,
ovvero la copia
deve
essere dichiarata dall'interessato
conforme all'originale, ai
sensi
delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di
atto
di notorieta'. L'ente rilasciante l'autorizzazione
attesta sulla
copia,
se del caso, la presa visione
del documento originale.
I
soggetti
che presentano piu'
domande di autorizzazione presso
lo
stesso
ente e per lo stesso veicolo possono
fornire, per tutte
le
domande
successive alla prima, nell'arco temporale di
un anno, gli
estremi
della medesima e dichiarando che, dalla
data della prima
presentazione, il
documento di circolazione o
il documento
sostitutivo
non hanno subito modifiche ed hanno
mantenuto validita'
per
la circolazione.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
dicembre
1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"Art.15
(Art.10 Codice della
strada)
1. Le autorizzazioni in scadenza o
scadute sono rinnovabili
su
domanda,
per non piu' di tre
volte, per un
periodo di validita'
complessiva
dell'autorizzazione non superiore a
tre anni, quando
tutti
i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al
suo
carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle
autorizzazioni, da presentarsi
in
carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla
scadenza,
deve essere sottoscritta
da uno dei
soggetti di cui
all'articolo
14, commi 10 e 11, e corredata da:
a) estremi identificativi del
provvedimento di autorizzazione
rilasciato
e da rinnovare;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme
di legge, dal legale
rappresentante
della ditta che esegue il trasporto,
attestante il
permanere
di tutti i requisiti che hanno
determinato il rilascio
dell'autorizzazione;
c) ricevuta, in originale o in copia
secondo i casi, salvo
che
non sia
altrimenti acquisita dall'ente
stesso, attestante il
pagamento
dell'indennizzo di cui all'articolo
18, ove previsto,
e
delle
spese di cui all'articolo
19, aggiornati all'anno
in cui
avviene
il rinnovo;
d)
copia del documento
di circolazione o del
documento
sostitutivo,
presentata con le modalita' previste
all'articolo 14,
comma
13.
3. Le
autorizzazioni di tipo
singolo o multiplo,
non ancora
scadute,
possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola
volta per
un periodo di validita' non superiore
a quello
originariamente
concesso. La domanda di proroga, da presentarsi
in
carta
semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni
lavorativi dalla
presentazione, deve essere
corredata da una
dichiarazione attestante
la necessita' della
proroga, dalla
dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto
o i
trasporti per i quali si
chiede la proroga
non sono stati
effettuati
e dalla dichiarazione del permanere di tutti
i requisiti
che
hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.
4. All'atto del rinnovo o della proroga
dell'autorizzazione l'ente
proprietario
o concessionario delle strade ha facolta' di
integrare o
modificare
le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.
5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni
ad autorizzazioni
gia' rilasciate ed in corso di validita'
devono essere presentate con
le modalita' previste dal comma 2, e devono essere evase
nei termini
previsti
dal comma 3.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nel provvedimento
di autorizzazione sono
stabilite le
prescrizioni
ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale
e la
sicurezza della circolazione quali, ad
esempio, gli eventuali
percorsi da
seguire o da
evitare, i limiti
di velocita' da
rispettare,
la necessita' o meno della scorta tecnica da
parte del
personale
abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice,
gli eventuali
periodi temporali, orari
e giornalieri, di
non
validita' delle autorizzazioni, le modalita'
inerenti la marcia, la
sosta
o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo
di
comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si
eccedano i
limiti previsti dall'articolo
62 del codice.
Il
provvedimento
deve, altresi', contenere la prescrizione che,
in caso
di
neve, ghiaccio, nebbia o
scarsa visibilita', sia
diurna che
notturna,
il veicolo deve essere
tempestivamente allontanato dalla
sede
stradale e condotto alla piu' vicina area disponibile.
I vari
enti
proprietari interessati dal transito, previo
coordinamento tra
loro
secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1,
qualora le
situazioni
e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche'
le
prescrizioni
siano il piu' possibile uniformi.";
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai
seguenti:
"4. Ferme restando le condizioni
di cui al
comma 3 e le
facolta' di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel
provvedimento di
autorizzazione
e' prescritta la scorta tecnica a cura
del personale
abilitato
di cui
all'articolo 12, comma
3-bis, del codice,
il
capo-scorta
dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di
cui
al
comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma
5,
dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1,
del
codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve
darne
comunicazione agli
organi di polizia
stradale competenti per
territorio
di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore,
quando il viaggio deve
essere
effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai
sensi
dell'articolo 2, comma 2, del
codice, e sulle
altre strade
extraurbane
con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o
trasporti
eccezionali di larghezza superiore a
superiore
a
b) con preavviso di tre giorni, quando
il viaggio deve essere
effettuato
sulle altre strade o tratti di strade
diverse da quelle
indicate
alla lettera a) per i veicoli o trasporti
eccezionali di
larghezza
superiore a
dell'eventuale
intervento, prima della partenza, di una pattuglia di
Polizia
stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto
da
eseguire;
c) con preavviso di
cinque giorni, quando
e' necessaria
l'adozione
di provvedimenti di chiusura completa
al transito della
strada
con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi
dell'articolo
10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del
tratto
stradale
interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con
le modalita' indicate
con
direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la
data e
l'ora d'inizio
del viaggio e le generalita' del
capo-scorta
designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti
per territorio di cui
all'articolo
12, comma 1, del codice, secondo le direttive
fornite
dal
Ministero dell'interno, e
conformemente alle disposizioni
del
disciplinare
tecnico di cui al comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal
comma 4, lettere
a) e b),
se le
circostanze
lo richiedono, imporre
all'impresa autorizzata o ai
soggetti
di cui al comma 6-bis, che
effettuano la scorta
tecnica,
ulteriori
modalita' operative ovvero fornire indicazioni sul
numero
di
ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera
c), se le circostanze
lo
consentono, autorizzare il
personale della scorta
tecnica a
coadiuvare
il personale di polizia o ad eseguire
direttamente, in
luogo
di esso, le necessarie operazioni.
6. La scorta tecnica puo'
essere svolta direttamente da una delle
imprese
interessate al trasporto con
autoveicoli di cui
abbia la
disponibilita' o puo' essere affidata a
imprese specializzate. In
entrambi
i casi le imprese devono essere munite
di autorizzazione
allo svolgimento
del servizio di
scorta tecnica e
le persone
incaricate
della scorta tecnica devono essere
munite di apposita
abilitazione.
Con disciplinare tecnico approvato
con decreto del
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il
Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica, sono
stabiliti i requisiti
e le modalita' per
l'autorizzazione
delle imprese allo svolgimento del
servizio di
scorta
tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la
scorta
tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti
i
dispositivi
supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli
adibiti
al servizio di scorta tecnica, le modalita' di svolgimento
della stessa,
nonche'
le eventuali ulteriori
comunicazioni.
L'autorizzazione
allo svolgimento del servizio di scorta
tecnica da
parte
dell'impresa e l'abilitazione del personale
incaricato sono
rilasciati
da parte del Ministero dell' interno.";
c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in
fine, i
seguenti periodi:
"Per
i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti
in condizioni di
eccezionalita' nella disponibilita' o
sotto il diretto
controllo
delle
Forze armate, la scorta tecnica puo' essere
effettuata dal
personale dell'amministrazione della
difesa. Parimenti, le
amministrazioni
assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138,
comma
11, del codice, potranno effettuare
la scorta tecnica
con
proprio
personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai
predetti
veicoli o trasporti eccezionali e'
rilasciata dal Comando
militare competente
o dall'autorita' assimilata
ai sensi
dell'articolo 138,
comma 11, del
codice. Le disposizioni
del
disciplinare tecnico
approvato con decreto
del Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti, di
concerto con il
Ministro
dell'interno
di cui al comma 6, si
applicano, limitatamente alle
modalita' di effettuazione della scorta, anche per
la circolazione
dei
veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita'
o sotto
il
diretto
controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del
codice.";
d) il comma 7 e' sostituito dal
seguente: "7. Per le scorte
assicurate
dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di
Stato,
ovvero
dai corpi di
polizia municipale o
provinciale ai sensi
dell'articolo 21,
comma 2, nel
rispetto del regolamento di
amministrazione
e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza,
ovvero della competente amministrazione, sono a carico del
richiedente
le spese e gli oneri relativi, fissati con
provvedimento
del Ministero
dell'interno, di concerto
con il Ministero
dell'economia
e delle finanze.";
e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai
seguenti:
"10. Sulle autorizzazioni singole
e multiple, qualora
sia
dovuto l'indennizzo
d'usura, devono essere
annotati, prima di
iniziare
il viaggio, l'ora e il giorno di
effettuazione di ciascun
viaggio
e l'autorizzazione, al termine
del suo uso
o alla sua
scadenza, deve
essere restituita all'ente
che ha rilasciato
l'autorizzazione
stessa. Deve, inoltre, essere allegata
copia della
dichiarazione sostitutiva
e dello schema
di carico di
cui
all'articolo
14, comma 7, punto B), lettera b).
11. Nel caso in cui nella domanda si
sia fatto riferimento
a
veicoli
di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14,
comma
3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura,
prima dell'inizio
del
viaggio devono essere comunicati
i numeri delle
targhe del
veicolo
isolato o del complesso di veicoli
da utilizzare per il
trasporto.
Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione
e
sostituiscono l'annotazione di cui al comma
10. La comunicazione
puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta
ovvero dal
capo-scorta.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10
non risulta iscritta
sul
documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma
11
non risulta effettuata, il trasporto
eccezionale deve ritenersi
non
autorizzato. Pertanto, in caso di
accertamento da parte
degli
organi
di polizia stradale,
lo stesso e'
soggetto a tutte
le
conseguenze
previste per la mancata
autorizzazione. Alla fine
del
viaggio, durante
il quale e'
stata accertata la
inadempienza,
l'autorizzazione deve
essere restituita all'ufficio
che l'ha
rilasciata.
Se la comunicazione, ancorche' effettuata,
non risulta
allegata,
il trasporto eccezionale e' invece soggetto
a tutte le
conseguenze
previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.";
f) al comma 13, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
"Le
comunicazioni possono
essere effettuate in
qualunque modalita'
purche'
suscettibile di riscontro.
Secondo le facolta' di cui
all'articolo 14,
comma 1, annotazioni,
comunicazioni e rilievi
possono
essere formulati in forma digitale.";
g) al comma 14-bis, le parole:
"all'articolo 12, commi 1 e 3-bis"
sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, comma 1, ovvero il
personale
abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis";
h) ai commi
15 e 16, le
parole:
"Direzione generale della
M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti "Direzione
generale per la
motorizzazione";
i) al comma 17, le parole
"Ministro dei lavori
pubblici" sono
sostituite dalle
parole "Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti".
Art. 9
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le autorizzazioni di tipo
singolo e multiplo non
possono
essere
rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre
ed a
mesi sei.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di tipo
periodico non possono
essere
rilasciate
per un periodo superiore a mesi dodici.";
c) il comma 3 e' soppresso.
Art. 10
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Dell'effettuato
versamento
fa fede la ricevuta riportante gli estremi
identificativi
del
veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in
originale o in
copia
secondo i casi, alla domanda
di autorizzazione, salvo
che
l'ente
stesso non acquisisca altrimenti l'informazione
dell'avvenuto
pagamento.
Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o
concessionario
della strada interessata al
transito, si effettua
tempestivo trasferimento
delle somme percepite
a favore del
competente
ente. Il riscontro del pagamento
deve essere annotato
sull'autorizzazione.
Secondo le facolta' di
cui all'articolo 14,
comma
b) il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La valutazione
convenzionale
riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva
del
veicolo, quale risulta dalla relativa carta di
circolazione, e'
effettuata
come segue:
a) veicoli e trasporti di cui
all'articolo 13, comma 2, punto
B),
lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):
1) sino a 20 t, euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi
aumentano di euro 25,31
per
ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui
all'articolo 13, comma 2, punto
B),
lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore
a
otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o
alla massa
gravante
al suolo del semirimorchio quale
risulta dalla relativa
carta
di circolazione, se mezzi d'opera:
1) sino a 20 t, euro 169,91;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;
4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi
aumentano di euro 25,31
per
ogni t in piu';
c) veicoli e trasporti di cui
all'articolo 13, comma 2, punto
B),
lettera c):
1)
euro 1,03 per
viaggio, per i
complessi adibiti al
trasporto
di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t
e
euro 6,71 per viaggio, per i
complessi adibiti al
trasporto di
carri
ferroviari a quattro assi, aventi massa
massima di 80
t. I
richiedenti
devono, all'atto della domanda,
versare a titolo
di
acconto
per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25,
rispettivamente
per i carri ferroviari a due o a quattro
assi. Tali
somme
sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre,
sulla
base della documentazione dei viaggi effettuati
nel trimestre
stesso.
Tale documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto
ferroviario.";
c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:
"Nel caso di complessi mezzi
d'opera, per il
cui veicolo
trainante
sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui
all'articolo
34,
comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata
a
quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui
all'articolo
10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di
cui
all'articolo 10, comma 2-bis, del
codice, l'indennizzo per la
maggiore
usura e' corrisposto in misura forfettaria
come indicato
nello
stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non puo' essere
superiore
al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle
diverse
condizioni di cui al comma 4,
per i medesimi
veicoli e
trasporti,
l'indennizzo e' corrisposto in
maniera convenzionale, e
gli
importi sono determinati ai sensi del comma 5.".
Art. 11
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 21, del decreto del Presidente
della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La scorta puo'
essere curata dai corpi di polizia
municipale
ovvero
provinciale, quando l'intero
itinerario del trasporto
si
sviluppa su
strade comunali ovvero
provinciali. Per i
veicoli
eccezionali
ovvero per i trasporti in condizioni
di eccezionalita',
nella
disponibilita' o sotto il diretto controllo delle
Forze armate,
il
Comando militare responsabile del
trasporto potra' richiedere
l'ausilio dell'Arma
dei Carabinieri per
l'effettuazione della
scorta.".
Art. 12
Modifiche
all'articolo 122 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 122, comma 8, del
decreto del Presidente
della
Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici da neve"
sono
sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".
Art.
13
Modifiche
all'articolo 135 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 135, comma 18, e nelle
relative tabella e nota, del
decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le
parole:
"pneumatici"e "pneumatici
da neve" sono
sostituite dalle
seguenti:
"pneumatici invernali".
Art. 14
Modifiche
all'articolo 268 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
dicembre
1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:
"Art. 268
(Art. 104 Codice della
strada)
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di
cui all'articolo
104,
comma 8, del codice, per la circolazione
di macchine agricole
eccezionali, deve
essere presentata all'ente
competente per la
localita' di inizio del viaggio dai soggetti di cui
all'articolo 110,
comma
2, del codice e deve essere corredata da:
a) copia della carta di circolazione
ovvero del certificato
di
idoneita' tecnica del veicolo;
b) indicazione dei comuni nel cui ambito
territoriale avviene la
circolazione
del veicolo;
c)
rappresentazione della macchina
nella sua massima
configurazione
dimensionale e ponderale, nel
rispetto dei limiti
imposti
dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle
strade
interessate al transito, in caso di eccezionalita' dovuta
al
montaggio
di attrezzi portati o semiportati;
d) dichiarazione sulla percorribilita' delle
strade entro gli
ambiti territoriali richiesti,
con particolare riferimento
all'inscrivibilita' in curva, nel caso di
sagome eccedenti quelle
previste
dall'articolo 61 del codice.
La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi
delle vigenti norme
in
materia di dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta', dal
proprietario
del veicolo o dal legale
rappresentante dell'impresa
agricola
per conto della quale il veicolo
e' utilizzato; per le
modalita' di presentazione si seguono le disposizioni
dell'articolo
14,
commi 1 e
alle province
le competenze relative
alla autorizzazione alla
circolazione,
di cui all'articolo 104, comma 8, del
codice. In tal
caso
ciascuna provincia ha competenza a
rilasciare l'autorizzazione
sull'intero
itinerario per il quale e' richiesta, previo
nulla osta
degli
altri enti interessati. La durata
massima dell'autorizzazione
non puo' essere superiore a due
anni, la minima
non puo' essere
inferiore
a quattro mesi.
2.
L'ente competente, entro
dieci giorni dalla
data di
presentazione
della domanda, rilascia l'autorizzazione
al transito,
prescrivendone condizioni
e cautele. Qualora
per il rilascio
dell'autorizzazione
debba essere acquisito il nulla osta da parte
di
altri
enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta
del
medesimo. Il tempo che intercorre
tra tale richiesta
ed il
rilascio del
nulla osta, costituisce
interruzione del termine
previsto
per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di
autorizzazione.
I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla
osta
possono
essere ridotti per
ragioni di pubblico
interesse
dichiarate dalle
competenti autorita', ovvero
per esigenze di
esportazione
o trasferimento; possono essere, altresi',
ridotti, per
veicoli
gia' in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento
presso
officine di riparazione su itinerari diversi
da quelli gia'
autorizzati.
3. I titolari dell'autorizzazione accertano
direttamente, sotto la
propria responsabilita', la
permanenza delle condizioni
di
percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo,
nonche'
l'esistenza di eventuali
limitazioni, anche temporanee,
presenti
lungo lo stesso.
4. Per le macchine agricole eccezionali, che
eccedono la larghezza
di
Detta
scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di
cui dispone
l'impresa
agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo
a distanza
non
inferiore a
il
dispositivo a luce
lampeggiante gialla o
arancione di tipo
approvato
dal Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti -
Direzione
generale per la motorizzazione. Il conducente
segnala con
drappo
rosso la presenza e l'ingombro della
macchina agricola agli
utenti
della strada.
5. Il conducente della macchina agricola
eccezionale deve avere con
se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli
organi preposti
alla
vigilanza stradale.
6. Le macchine agricole che eccedono i
limiti di massa
fissati
dall'articolo 104
del codice sono
tenute al pagamento
di un
indennizzo
per la maggior usura della strada, in
relazione al loro
transito.
L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18,
comma
5,
lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al
carico
e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con
le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.
7. Le norme di cui al presente articolo si
applicano anche per il
trasporto
di macchine agricole eccezionali
effettuato con rimorchi
agricoli aventi
almeno due assi,
idonea portata e
specifica
attrezzatura;
la domanda di autorizzazione e'
accompagnata anche
dallo
schema grafico longitudinale e
trasversale del veicolo,
ove
sono evidenziati
gli eventuali ingombri
a sbalzo rispetto
al
rimorchio
agricolo e la ripartizione della
massa sugli assi
dello
stesso; la
lunghezza del convoglio
comprensiva dell'eventuale
sporgenza
posteriore non deve essere superiore a
si
superi la lunghezza di
il
complesso secondo le modalita' di cui al comma 4.
8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99
del codice, la durata
massima
dell'autorizzazione non puo' essere superiore
rispettivamente
a
quattro mesi e a un mese;
se dovuto, l'indennizzo
d'usura e'
valutato
ai sensi del comma 6 e l'importo puo' essere
versato in
misura
non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello
annuale. Per la
circolazione
ai sensi dell'articolo 98 del
codice le domande
di
autorizzazione
possono essere presentate da parte dei soggetti e per
le finalita' di cui
all'articolo 1, comma
1, del decreto
del
Presidente
della Repubblica 24 novembre 2001, n.
documentazione
relativa al veicolo, esse possono essere corredate da
una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
sottoscritta dal
legale rappresentante della
ditta costruttrice, contenente
le
specifiche
tecniche ed identificative di
cui al comma
1; tale
documentazione
deve essere completata dalla copia
del certificato
della
targa di prova o del foglio di via che
accompagna la targa
provvisoria
di cui all'articolo 255. E', altresi', consentito
che
l'autorizzazione
sia relativa alla circolazione di una
determinata
tipologia
di macchina agricola eccezionale; in
tal caso la
durata
dell'autorizzazione
non puo' essere superiore a
dodici mesi, deve
riportare i
limiti dimensionali e
ponderali entro i
quali la
tipologia di
macchina e' ammessa
a circolare, e
deve essere
accompagnata, volta
per volta, dalla
copia della carta
di
circolazione,
se trattasi di
macchina agricola eccezionale
gia'
immatricolata,
dalla copia del certificato
di approvazione o di
omologazione
di cui all'articolo 76, commi 1 e
6, del codice
se
trattasi
di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o
da dichiarazione
sostitutiva del costruttore,
se trattasi di
prototipo
sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme
della macchina
nella
sua effettiva configurazione di marcia.".
Art. 15
Modifiche all'allegato del Titolo I del decreto del
Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)
1. All'allegato al Titolo
I del decreto
del Presidente della
Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) nella Tabella I.3, nella parte
relativa agli assi
tandem e
quadrupli,
tutte le misure: "1,30" sono
sostituite dalla seguente:
"1,80",
e tutte le misure: "1,00"
sono sostituite dalla
seguente:
"1,40".
Art. 16
Modifiche all'allegato del Titolo II del decreto del
Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'allegato al Titolo II
del decreto del
Presidente della
Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) nella didascalia delle figure II 87, II
181, II 330, II 332,
II
333, II 335 e II
336 le parole:
"pneumatici da neve"
sono
sostituite
dalle seguenti: "pneumatici invernali".
Art. 17
Modifiche
all'articolo 206 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 206 del decreto del
Presidente della Repubblica 16
dicembre
1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per
lo
svolgimento delle attivita' di
manutenzione e di
tutela del
territorio";
b) dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: "1-bis. Le macchine
agricole attrezzate
per lo svolgimento
delle attivita' di
manutenzione
e di tutela del territorio
rispettano le prescrizioni
dell'articolo
104, comma 7, del codice.".
Art. 18
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
1. Dall'attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o
maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
2.
Le amministrazioni competenti
provvedono agli adempimenti
previsti dal
presente decreto avvalendosi
delle risorse umane,
strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto
entrano in vigore
decorsi
sessanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi'
12 febbraio 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti
Catania, Ministro
delle politiche
agricole alimentari
e forestali
Visto,
il Guardasigilli: Severino
Registrato
alla Corte dei conti il 26 marzo 2013
Ufficio
controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti
e
del Ministero dell'ambiente, della
tutela del territorio
e del
mare,
registro n. 2, foglio n. 194