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Roma,
13 maggio 2013
Circolare n. 108/2013
Oggetto: Autotrasporto
– Carta di Qualificazione del Conducente – Nuove disposizioni in materia di
rilascio - D.D. 17.4.2013, su G.U. n. 102 del 3.5.2013.
A seguito delle recenti modifiche apportate alle
disposizioni sulla patente di guida contenute nel Codice della Strada (D.lgvo 285/1992) il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha coordinato e aggiornato la disciplina del rilascio della Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC) abrogando il precedente decreto dirigenziale
sulla materia (DD 22.10.2010).
Il decreto in esame ha confermato l’obbligo del
possesso della CQC nel trasporto merci con veicoli superiori a 3,5 tonnellate e
la possibilità per i conducenti già titolari di patente C o CE al 9 settembre
2009 di ottenere il primo rilascio della carta d’ufficio (in esenzione d’esame)
fino al 9 settembre 2014.
Per i conducenti che hanno conseguito la patente C o CE
successivamente al 9 settembre 2009 il rilascio della CQC è subordinato alla
frequenza di un corso di formazione accelerato di 140 ore (280 nel caso di
autisti minori di 21 anni adibiti alla guida di veicoli di peso superiore a 7,5
ton) e al superamento di un esame finale.
Il rinnovo della carta, che ha validità quinquennale,
avviene previa frequenza di un corso di aggiornamento anche per coloro che
l’hanno conseguita d’ufficio.
Al primo rinnovo non sarà più rilasciata
Daniela |
Per riferimenti
confronta circ.ri conf.li nn.
18/2013 e 206/2010
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Allegato uno |
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G.U. n. 102 del 3.5.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 aprile 2013
Disposizioni in materia di rilascio del
documento comprovante la
qualificazione per l'esercizio dell'attivita' professionale di
autotrasporto di
persone e cose,
denominata qualificazione CQC.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti
la navigazione
ed i
sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Obbligo di
possesso della carta di qualificazione del conducente
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale di
autotrasporto nell'ambito
dei Paesi dell'Unione
Europea e dello
Spazio Economico Europeo
e'
fatto obbligo di
possedere la
qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo
n.
286 del 2005, e
successive
modificazioni, di seguito
definita
qualificazione CQC, dal:
a) 10 settembre 2008, se trattasi di
trasporto di persone;
b) 10 settembre 2009, se trattasi di
trasporto di cose.
2. La qualificazione CQC si consegue a
seguito della
frequenza di
un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art.
18 del
decreto
legislativo n. 286 del
2005, e successive
modificazioni ed
integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all'art.
19,
comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione
ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del piu' volte citato
decreto legislativo e
dell'art. 3 del
presente decreto. La
qualificazione CQC e' rinnovata
nella validita' a seguito della
frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi
dell'art. 20
del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni
e
integrazioni.
3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validita'
della stessa e' comprovato:
a) per i titolari di patente di
guida italiana di
categoria
presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione
del codice
unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22,
commi da
decreto legislativo n. 286 del 2005 e
successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i titolari di patente di guida di categoria
presupposta
dalla qualificazione stessa, rilasciata da
uno Stato estero,
dal
documento carta di qualificazione del conducente
formato card, ai
sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo
n. 286 del
2005
e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Fermo restando il limite anagrafico di cui
all'art. 115, comma
1,
lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per
il trasporto di
persone ricomprende in
se' il certificato
di abilitazione
professionale di tipo KB e quello
di tipo KA,
limitatamente alle
categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente
posseduta.
Art. 2
Dati
riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sul documento di cui all'art. 1, comma
3, lettera b),
sono
riportati i seguenti dati, numerati come segue:
1. nome del titolare;
2. cognome del titolare
3.
data e luogo di nascita del titolare;
b) data di scadenza del documento: nel
caso in cui il
titolare
sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di
persone che
per il trasporto
di cose, tale
data deve essere
riferita
all'abilitazione che scade prima;
c) denominazione dell'autorita'
che ha rilasciato la
carta di
qualificazione del conducente;
b) numero della carta di qualificazione
del conducente,
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta dalla
qualificazione CQC;
10. in corrispondenza di
ciascuna categoria di
patente
presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito
dalla data di scadenza di validita'
della qualificazione iniziale o
della formazione periodica.
Art. 3
Rilascio
della qualificazione CQC per documentazione
1. Il documento comprovante la qualificazione CQC e' rilasciato,
per documentazione ed in esenzione da esame ai
sensi dell'art. 1,
comma 2, secondo
le modalita' di
cui al comma
3 dello stesso
articolo, ai titolari di patente di guida:
a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD,
rilasciati in Italia
non oltre la data del 9 settembre 2008;
b) di categoria C o CE, rilasciata in
Italia non oltre la
data
del 9 settembre 2009;
c) di categoria D1, D, DlE
o DE o di categoria C1, C, ClE o CE,
rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo
Spazio
economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre
2008
e del 9 settembre
residenza normale in Italia;
d) equivalente ad una delle seguenti
categorie D1, D, DlE o DE o
delle categorie C
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non
oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del
9 settembre
di autista da un'impresa avente sede in Italia.
2. La qualificazione CQC,
rilasciata ai sensi
del presente
articolo, e' valida fino al 9
settembre 2013 per
il trasporto di
persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre le
predette
date non puo' piu' essere richiesto
il documento comprovante
la
qualificazione CQC ai sensi del comma 1.
Art. 4
Rinnovo di validita'
della qualificazione CQC
1. Il rinnovo di validita'
della qualificazione CQC e' comprovato,
con le modalita' di cui
all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio
periferico
del Dipartimento
per i trasporti,
la navigazione ed i
sistemi
informativi e statistici competente territorialmente in ragione
del
luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di
formazione
periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.
periodica e' comunicato, con le modalita' che saranno definite dalla
Direzione
generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma
1,
entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso.
dell'elenco, all'emissione:
a) nel caso di titolari di patente di
guida italiana, di un
duplicato della patente posseduta sul quale,
in corrispondenza di
ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, e'
annotato il codice unionale
armonizzato 95 seguito dalla nuova data
di scadenza di validita' della
formazione periodica;
b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata
da uno
Stato
estero, di un duplicato del documento carta di
qualificazione
del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna
10 ed
in corrispondenza di ogni categoria
di patente presupposta
dalla
qualificazione CQC, e' annotato il codice
unionale
armonizzato 95
seguito dalla nuova data di scadenza di validita' della
formazione
periodica.
Art. 5
Duplicato
della documento comprovante la qualificazione CQC
1. Fermo restando quanto
disposto dall'art. 4, gli
Uffici
periferici del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i
sistemi
informativi e statistici
procedono, su richiesta
dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di cui
all'art.
1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei casi
di
deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal
fine verificano previamente la validita'
della qualificazione CQC e
della patente dalla stessa presupposta.
2. Deve procedersi inoltre
all'emissione di un duplicato del
documento carta di qualificazione del conducente formato
card ogni
volta che il numero della patente presupposta, riportato
sullo stesso
documento, sia modificato.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Nelle more della predisposizione delle procedure informatiche,
utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi degli
allievi di
cui all'art. 4, comma
formazione periodica e' esibito dal
titolare all'Ufficio periferico
del Dipartimento
per i trasporti,
la navigazione ed
i sistemi
informativi e statistici
territorialmente
competente, che lo
acquisisce agli atti,
in sede di
richiesta del duplicato
del
documento comprovante il rirmovo
di validita' della
qualificazione
CQC.
e' abrogato il Decreto del Capo del
Dipartimento per i
trasporti
terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4
novembre 2010, n. 258, recante
disposizioni in materia
di «Nuove
disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione
del
conducente».
Il presente decreto e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 17 aprile 2013
Il capo del dipartimento: Fumero