Circolare n.108/2013

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Roma, 13 maggio 2013

 

Circolare n. 108/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del Conducente – Nuove disposizioni in materia di rilascio - D.D. 17.4.2013, su G.U. n. 102 del 3.5.2013.

 

A seguito delle recenti modifiche apportate alle disposizioni sulla patente di guida contenute nel Codice della Strada (D.lgvo 285/1992) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha coordinato e aggiornato la disciplina del rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) abrogando il precedente decreto dirigenziale sulla materia (DD 22.10.2010).

 

Il decreto in esame ha confermato l’obbligo del possesso della CQC nel trasporto merci con veicoli superiori a 3,5 tonnellate e la possibilità per i conducenti già titolari di patente C o CE al 9 settembre 2009 di ottenere il primo rilascio della carta d’ufficio (in esenzione d’esame) fino al 9 settembre 2014.

 

Per i conducenti che hanno conseguito la patente C o CE successivamente al 9 settembre 2009 il rilascio della CQC è subordinato alla frequenza di un corso di formazione accelerato di 140 ore (280 nel caso di autisti minori di 21 anni adibiti alla guida di veicoli di peso superiore a 7,5 ton) e al superamento di un esame finale.

 

Il rinnovo della carta, che ha validità quinquennale, avviene previa frequenza di un corso di aggiornamento anche per coloro che l’hanno conseguita d’ufficio.

 

Al primo rinnovo non sarà più rilasciata la CQC formato card ma verrà apposto sulla patente di guida il codice UE “95”. Ovviamente tale sostituzione non incide sulla disciplina della decurtazione dei punti per le infrazioni al Codice della Strada che, come è noto, prevede un punteggio di 20 punti per la CQC oltre ai 20 punti della patente di guida.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 18/2013 e 206/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 102 del 3.5.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 aprile 2013

Disposizioni in materia di  rilascio  del  documento  comprovante  la

qualificazione  per  l'esercizio  dell'attivita'   professionale   di

autotrasporto di  persone  e  cose,  denominata  qualificazione  CQC.

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                   per i trasporti la navigazione

                ed i sistemi informativi e statistici

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

  1.  Ai  fini   dell'esercizio   dell'attivita'   professionale   di

autotrasporto nell'ambito  dei  Paesi  dell'Unione  Europea  e  dello

Spazio  Economico  Europeo  e'  fatto   obbligo   di   possedere   la

qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del  decreto  legislativo

n. 286 del 2005, e  successive  modificazioni,  di  seguito  definita

qualificazione CQC, dal:

    a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;

    b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.

  2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della  frequenza  di

un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18  del  decreto

legislativo  n.  286  del  2005,  e   successive   modificazioni   ed

integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui  all'art.  19,

comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per  documentazione

ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del piu' volte citato

decreto  legislativo  e  dell'art.  3  del   presente   decreto.   La

qualificazione CQC e'  rinnovata  nella  validita'  a  seguito  della

frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art.  20

del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e

integrazioni.

  3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo  di  validita'

della stessa e' comprovato:

    a) per i titolari di  patente  di  guida  italiana  di  categoria

presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del  codice

unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del

decreto legislativo n. 286 del 2005  e  successive  modificazioni  ed

integrazioni;

    b) per i titolari di patente di guida  di  categoria  presupposta

dalla qualificazione stessa, rilasciata  da  uno  Stato  estero,  dal

documento carta di qualificazione del  conducente  formato  card,  ai

sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n.  286  del

2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

  4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art.  115,  comma

1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC  per  il  trasporto  di

persone  ricomprende  in   se'   il   certificato   di   abilitazione

professionale di tipo KB e quello  di  tipo  KA,  limitatamente  alle

categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

 

                               Art. 2

     Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

  1. Sul documento di cui all'art.  1,  comma  3,  lettera  b),  sono

riportati i seguenti dati, numerati come segue:

    1. nome del titolare;

    2. cognome del titolare

    3. data e luogo di nascita del titolare;

    4. a) data di rilascio;

      b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il  titolare

sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che

per  il  trasporto  di  cose,  tale   data   deve   essere   riferita

all'abilitazione che scade prima;

      c) denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la  carta  di

qualificazione del conducente;

    5. a) numero della patente di guida posseduta;

      b) numero della carta di qualificazione del conducente,

    6. fotografia del titolare;

    7. firma del titolare;

    9. pagina 1: categoria della patente di guida  presupposta  dalla

qualificazione CQC;

    10.  in  corrispondenza  di   ciascuna   categoria   di   patente

presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito

dalla data di scadenza di validita' della qualificazione  iniziale  o

della formazione periodica.

 

                               Art. 3

        Rilascio della qualificazione CQC per documentazione

  1. Il documento comprovante la qualificazione  CQC  e'  rilasciato,

per documentazione ed in esenzione da esame  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 2, secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  3  dello  stesso

articolo, ai titolari di patente di guida:

    a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in  Italia

non oltre la data del 9 settembre 2008;

    b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non  oltre  la  data

del 9 settembre 2009;

    c) di categoria D1, D, DlE o DE o di categoria C1, C, ClE  o  CE,

rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio

economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9  settembre

2008 e del 9 settembre 2009, a  condizione  che  i  titolari  abbiano

residenza normale in Italia;

    d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DlE o DE  o

delle categorie C 1, C,  ClE  o  CE,  rilasciata  da  uno  Stato  non

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo,  non

oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9  settembre

2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con  la  qualifica

di autista da un'impresa avente sede in Italia.

  2.  La  qualificazione  CQC,  rilasciata  ai  sensi  del   presente

articolo, e' valida fino al 9 settembre  2013  per  il  trasporto  di

persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose: oltre  le  predette

date non puo' piu'  essere  richiesto  il  documento  comprovante  la

qualificazione CQC ai sensi del comma 1.

 

 

 

                               Art. 4

            Rinnovo di validita' della qualificazione CQC

  1. Il rinnovo di validita' della qualificazione CQC e'  comprovato,

con le modalita' di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio  periferico

del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi

informativi e statistici competente territorialmente in  ragione  del

luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso  di  formazione

periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.

  2. L'elenco dei partecipanti che  hanno  conseguito  la  formazione

periodica e' comunicato, con le modalita' che saranno definite  dalla

Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma

1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso.

  3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione

dell'elenco, all'emissione:

    a) nel caso di titolari di  patente  di  guida  italiana,  di  un

duplicato della patente posseduta sul  quale,  in  corrispondenza  di

ogni categoria di patente presupposta dalla  qualificazione  CQC,  e'

annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla  nuova  data

di scadenza di validita' della formazione periodica;

    b) nel caso di titolari di patente di  guida  rilasciata  da  uno

Stato estero, di un duplicato del documento carta  di  qualificazione

del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10  ed

in corrispondenza di ogni  categoria  di  patente  presupposta  dalla

qualificazione CQC, e' annotato il  codice  unionale  armonizzato  95

seguito dalla nuova data di scadenza di  validita'  della  formazione

periodica.

 

                               Art. 5

     Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  4,   gli   Uffici

periferici del Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione  ed  i

sistemi   informativi   e   statistici   procedono,   su    richiesta

dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di  cui

all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei  casi  di

deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A  tal

fine verificano previamente la validita' della qualificazione  CQC  e

della patente dalla stessa presupposta.

  2. Deve  procedersi  inoltre  all'emissione  di  un  duplicato  del

documento carta di qualificazione del conducente  formato  card  ogni

volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso

documento, sia modificato.

 

                               Art. 6

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Nelle more della predisposizione delle  procedure  informatiche,

utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi  degli  allievi  di

cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di  frequenza  di  un  corso  di

formazione periodica e' esibito dal titolare  all'Ufficio  periferico

del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi

informativi  e  statistici  territorialmente   competente,   che   lo

acquisisce  agli  atti,  in  sede  di  richiesta  del  duplicato  del

documento comprovante il rirmovo di  validita'  della  qualificazione

CQC.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e' abrogato il Decreto del Capo  del  Dipartimento  per  i  trasporti

terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  4

novembre 2010, n. 258, recante  disposizioni  in  materia  di  «Nuove

disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del

conducente».

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

    Roma, 17 aprile 2013

 

                                     Il capo del dipartimento: Fumero