Circolare 109/2013

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Roma, 13 maggio 2013

 

Circolare n. 109/2013

 

Oggetto: Lavoro – Apprendistato – Chiarimenti - Circ. Min. Lavoro n. 5 del 21.1.2013.

 

Il Ministero del Lavoro è tornato sulla materia dell’apprendistato per fornire chiarimenti in particolare sul regime sanzionatorio.

 

Obblighi formativi – Come è noto, il Testo Unico sull’apprendistato (art. 7 del d.lgvo n. 167/2011) prevede che, qualora nel corso del contratto sia accertato un grave inadempimento da parte del datore di lavoro nell’erogazione della formazione, la sanzione sarà preceduta da un provvedimento di disposizione per consentire allo stesso, sempreché la residua durata del contratto di apprendistato lo consenta, di recuperare la formazione non svolta.

Con riferimento alla tipologia di apprendistato di più largo utilizzo da parte delle aziende (cosiddetto apprendistato professionalizzante), il Ministero del Lavoro ha precisato che l’inadempimento del datore di lavoro è ravvisabile qualora non effettui la formazione in termini di quantità, contenuti e modalità previsti dalla contrattazione collettiva o qualora non consenta all’apprendista di partecipare ai corsi di formazione regionali laddove previsti.

Al fine di uniformare il comportamento degli organi ispettivi il Ministero del Lavoro ha elaborato due tabelle con la casistica delle situazioni recuperabili, a seconda della durata del contratto di apprendistato professionalizzante (3 o 5 anni). In base a tali tabelle la possibilità di emanazione del provvedimento di disposizione sarà più ridotta a mano a mano che ci si avvicina alla scadenza del contratto; qualora la formazione non possa essere recuperata, il contratto di apprendistato sarà qualificato come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando così luogo alle azioni di recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro e facendo venire meno in capo allo stesso anche i benefici di carattere normativo ed economico connessi all’apprendistato (tra cui la non computabilità del lavoratore nell’organico aziendale, la percentualizzazione della retribuzione ed il diritto di recesso al termine del periodo di formazione).

 

Tutor – Riguardo al tutor, la cui disciplina e le funzioni sono rimesse esclusivamente alla contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro ha precisato che la violazione delle relative disposizioni sarà sanzionata solo qualora determini un inadempimento rilevante della formazione dell’apprendista; si rammenta che la sanzione applicabile va da 100 a 600 euro (da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva).

 

Pregresse esperienze lavorative – La circolare ministeriale ha confermato la possibilità di assumere come apprendista un lavoratore con pregresse esperienze lavorative, anche con contratto di apprendistato, purché lo stesso lavoratore non risulti già in possesso delle stesse competenze verso cui è finalizzato l’apprendi­stato. Per valutare la regolarità dell’assunzione dell’apprendista in questi casi, il Ministero del Lavoro ha individuato quale parametro di riferimento la durata dell’attività precedentemente svolta che deve essere inferiore alla metà di quella del nuovo contratto di apprendistato.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 187/2012 e 101/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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