Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail:
|
Roma,
13 maggio 2013
Circolare n. 109/2013
Oggetto: Lavoro –
Apprendistato – Chiarimenti - Circ. Min. Lavoro n. 5 del 21.1.2013.
Il Ministero del Lavoro è tornato sulla materia
dell’apprendistato per fornire chiarimenti in particolare sul regime
sanzionatorio.
Obblighi
formativi – Come è noto, il Testo Unico sull’apprendistato
(art. 7 del d.lgvo n. 167/2011) prevede che, qualora
nel corso del contratto sia accertato un grave inadempimento da parte del
datore di lavoro nell’erogazione della formazione, la sanzione sarà preceduta
da un provvedimento di disposizione per
consentire allo stesso, sempreché la residua durata del contratto di
apprendistato lo consenta, di recuperare la formazione non svolta.
Con riferimento alla tipologia di apprendistato di più
largo utilizzo da parte delle aziende (cosiddetto apprendistato professionalizzante), il Ministero del Lavoro ha precisato
che l’inadempimento del datore di lavoro è ravvisabile qualora non effettui la
formazione in termini di quantità, contenuti e modalità previsti dalla contrattazione
collettiva o qualora non consenta all’apprendista di partecipare ai corsi di
formazione regionali laddove previsti.
Al fine di uniformare il comportamento degli organi
ispettivi il Ministero del Lavoro ha elaborato due tabelle con la casistica
delle situazioni recuperabili, a seconda della durata del contratto di apprendistato
professionalizzante (3 o 5 anni). In base a tali tabelle la possibilità di emanazione
del provvedimento di disposizione sarà
più ridotta a mano a mano che ci si avvicina alla scadenza del contratto; qualora
la formazione non possa essere recuperata, il contratto di apprendistato sarà
qualificato come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato dando così
luogo alle azioni di recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro e
facendo venire meno in capo allo stesso anche i benefici di carattere normativo
ed economico connessi all’apprendistato (tra cui la non computabilità del
lavoratore nell’organico aziendale, la percentualizzazione della retribuzione ed
il diritto di recesso al termine del periodo di formazione).
Tutor – Riguardo
al tutor, la cui disciplina e le funzioni sono rimesse esclusivamente alla
contrattazione collettiva, il Ministero del Lavoro ha precisato che la violazione
delle relative disposizioni sarà sanzionata solo qualora determini un
inadempimento rilevante della
formazione dell’apprendista; si rammenta che la sanzione applicabile va da
Pregresse
esperienze lavorative – La circolare ministeriale ha
confermato la possibilità di assumere come apprendista un lavoratore con
pregresse esperienze lavorative, anche con contratto di apprendistato, purché
lo stesso lavoratore non risulti già in possesso delle stesse competenze verso
cui è finalizzato l’apprendistato. Per valutare la regolarità dell’assunzione
dell’apprendista in questi casi, il Ministero del Lavoro ha individuato quale
parametro di riferimento la durata dell’attività precedentemente svolta che
deve essere inferiore alla metà di quella del nuovo contratto di apprendistato.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 187/2012 e 101/2012
|
Responsabile
di Area |
|
|
Lc/lc |
© |