Circolare n.113/2013

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 17 maggio 2013

 

Circolare n. 113/2013

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Formazione per l’utilizzo di particolari attrezzature – Circolare Min. Lavoro n. 12 dell’11.3.2013.

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sull’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore lo scorso 12 marzo che, come è noto, da una parte ha individuato le attrezzature di lavoro (quali ad esempio piattaforme mobili elevabili, gru a torre, gru mobile e gru per autocarro e carrelli elevatori con conducente a bordo) per il cui utilizzo è necessaria una specifica abilitazione in capo al lavoratore e, dall’altra parte, ha definito i contenuti della formazione che deve essere erogata dalle aziende per il conseguimento della predetta abilitazione.

 

Al riguardo si fa osservare in particolare che:

 

·  i contenuti e la durata dei corsi di formazione variano in base all’attrezzatura di lavoro e si distinguono in moduli teorici (di carattere normativo e tecnico) e moduli pratici;

·          

·  i corsi possono essere realizzati dalle aziende utilizzatrici delle attrezzature purché accreditate dalle regioni nonché da altri soggetti formatori tra cui regioni, Ministero del Lavoro, INAIL, associazioni di categoria e enti bilaterali;

·          

·  i docenti devono avere un’espe­rienza di insegnamento almeno triennale in materia di sicurezza sul lavoro ed un’esperienza professionale pratica, sempre di tre anni, nell’utilizzo delle relative attrezzature;

·          

·  al termine dei corsi è prevista una verifica dell’apprendimento per il rilascio dell’attestato di abilitazione che dovrà essere rinnovato dopo 5 anni previa frequenza di uno specifico corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore;

·          

·  il conseguimento dell’abilitazione è necessario anche per l’utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature, mentre non è necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle stesse (ad esempio per le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura o in caso di una sua manutenzione ordinaria o straordinaria);

·          

·  sono esonerati dalla formazione i lavoratori che dimostrino di avere già frequentato corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato-Regioni; i lavoratori che abbiano frequentato corsi di formazione di durata inferiore dovranno invece frequentare entro il 12 marzo 2015 appositi corsi di aggiornamento;

·          

·  i datori di lavoro che occupano lavoratori che prima del 12 marzo 2013 già utilizzavano le attrezzature in questione dovranno erogare la relativa formazione entro il 12 marzo 2015.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 93/2008

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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S.O. alla G.U. n. 60 del 12.3.2012 (fonte Guritel)

CONFERENZA  PERMANENTE  PER  I RAPPORTI TRA  LO STATO LE REGIONI  E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

ACCORDO 22 febbraio 2012

Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto  1997,

n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per

le quali e' richiesta una  specifica  abilitazione  degli  operatori,

nonche' le modalita' per il riconoscimento di  tale  abilitazione,  i

soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di

validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5,  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  e  successive  modifiche  e

integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

  Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012:

  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  il

quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome  di  Trento  e

Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione  e  nel

perseguimento  di  obiettivi  di   funzionalita',   economicita'   ed

efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di

Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di  coordinare  l'esercizio

delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

  Visto l'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e,  in

particolare, il comma 5, il quale prevede che in sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e Bolzano  sono  individuate  le  attrezzature  di

lavoro per le quali e' richiesta  una  specifica  abilitazione  degli

operatori  nonche'  le  modalita'  per  il  riconoscimento  di   tale

abilitazione, i soggetti formatori, la  durata,  gli  indirizzi  e  i

requisiti minimi di validita' della formazione;

  Vista la nota del 9 novembre 2011 con la  quale  il  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo

in attuazione del citato art. 73, comma 5, che e' stata diramata alle

Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre 2011;

  Considerato che, per l'esame del  provvedimento  in  argomento,  e'

stata convocata una riunione tecnica per il giorno  11  gennaio  2012

nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative

delle Regioni e Province autonome e,  in  particolare,  le  richieste

avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, gia'  formalizzate  con

lettera del 9 gennaio 2012 e diramate  alle  Amministrazioni  statali

competenti con nota del 10 gennaio 2012;

  Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la quale e'  stata  trasmessa

al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  lettera

pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano

concernente, in particolare, la proposta di clausola di  salvaguardia

e di non regresso da inserire nel provvedimento in parola;

  Vista la nota del 18 gennaio 2012 con la  quale  il  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali ha inviato  la  versione  definitiva

del documento di cui trattasi, con i  relativi  allegati,  che  tiene

conto delle richieste emendative formulate dalle Regioni  e  Province

autonome;

  Vista la lettera  in  data  25  gennaio  2012  con  la  quale  tale

definitiva  versione,  corredata  dei  relativi  allegati,  e'  stata

diramata, con richiesta di  assenso  tecnico,  alle  Regioni  e  alle

Province autonome;

  Vista nota del 16 febbraio  2012  con  la  quale  il  Coordinamento

tecnico della Commissione istruzione, lavoro, innovazione  e  ricerca

della Regione Toscana ha espresso  avviso  tecnico  favorevole  sulla

predetta definitiva versione del piu' volte menzionato documento;

  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,

delle Regioni e delle Province autonome;

 

                          Sancisce accordo

 

tra il Governo, le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano, sul documento, allegato A), parte  integrante  del  presente

atto, concernente l'individuazione delle attrezzature di  lavoro  per

le quali e' richiesta una  specifica  abilitazione  degli  operatori,

nonche' le modalita' per il riconoscimento di  tale  abilitazione,  i

soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di

validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5,  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  e  successive  modifiche  e

integrazioni.

  Roma, 22 febbraio 2012

                                                 Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi

                                                           ALLEGATO A

 

Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma  5

del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato,  Regioni

e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per

te quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi

compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma  1  del  D.Lgs.  n.

81/2008, e delle modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione

nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli

indirizzi e dei requisiti minimi di validita' della formazione.

La  partecipazione  ai  suddetti  corsi,  secondo   quanto   disposto

dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire  in  orario  di

lavoro e non puo' comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica,  non

e' sostitutiva della formazione  obbligatoria  spettante  comunque  a

tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del  D.Lgs.

n. 81/2008.

La durata ed  i  contenuti  della  formazione  sono  da  considerarsi

minimi.

 

         A) Attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta

             una specifica abilitazione degli operatori

            (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

 

           1. Individuazione delle attrezzature di lavoro

 

1.1. Ferme restando  le  abilitazioni  gia'  previste  dalle  vigenti

disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le  quali  e'

richiesta una specifica  abilitazione  degli  operatori  (di  seguito

denominate attrezzature) sono:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile  destinata

a spostare  persone  alle  posizioni  di  lavoro,  poste  ad  altezza

superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile,  nelle  quali  svolgono

mansioni dalla piattaforma  di  lavoro,  con  l'intendimento  che  le

persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una

posizione di accesso definita e che  sia  costituita  almeno  da  una

piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e  da

un telaio.

b) Gru a torre: gru a braccio orientabile,  con  il  braccio  montato

sulla parte superiore di una torre  che  sta  approssimativamente  in

verticale nella posizione di lavoro.

c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con  carico  o

senza carico senza bisogno di  vie  di  corsa  fisse  e'  che  rimane

stabile per effetto della gravita'.

d) Gru per autocarro: gru a  motore  comprendente  una  colonna,  che

ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che e'  applicato  alla

sommita' della colonna. La gru e' montata di  regola  su  un  veicolo

(eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa)

ed e' progettata per caricare e scaricare il veicolo.

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

1. Carrelli semoventi a braccio  telescopico:  carrelli  elevatori  a

contrappeso dotati di uno o piu' bracci snodati, telescopici o  meno,

non girevoli, utilizzati per  impilare  carichi.  Il  dispositivo  di

sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve  presentare

un  movimento  di  rotazione  maggiore  di      rispetto   all'asse

longitudinale del carrello.

2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di  ruote

(eccetto quelli circolanti  su  rotaie)  concepito  per  trasportare,

trainare, spingere, sollevare, impilare o  disporre  su  scaffalature

qualsiasi tipo di carico ed azionato  da  un  operatore  a  bordo  su

sedile.

3.  Carrelli/Sollevatori/Elevatori  semoventi  telescopici  rotativi:

attrezzature  semoventi  dotate  di  uno  o  piu'   bracci   snodati,

telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare  carichi  ed

azionate da un operatore a bordo su sedile.

f) Trattori agricoli  o  forestali:  qualsiasi  trattore  agricolo  o

forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed  una

velocita' massima per costruzione non inferiore  a  6  km/h,  la  cui

funzione e' costituita  essenzialmente  dalla  potenza  di  trazione,

progettato appositamente per tirare,  spingere,  portare  o  azionare

determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli  o

forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli  o  forestali.  Esso

puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo

o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

g) Macchine movimento terra:

1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli  o  ad

appoggi articolati, provvista di una strutturai superiore  (torretta)

normalmente in grado di ruotare di 360° e  che  supporta  un  braccio

escavatore  azionato   da   un   sistema   idraulico   e   progettata

principalmente per scavare con una cucchiaia o  una  benna  rimanendo

ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.

2. Escavatori a fune: macchina semovente a  ruote,  a  cingoli  o  ad

appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di

ruotare di 360° e  che  supporta  una  struttura  superiore  azionata

mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare  con

una benna per il  dragaggio,  una  cucchiaia  frontale  o  una  benna

mordente,  usata  per  compattare  il  materiale  con   una   piastra

compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio  o  sfera  e

per  movimentare  materiale  con   equipaggiamenti   o   attrezzature

speciali.

3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli,

provvista di  una  parte  anteriore  che  funge  da  sostegno  ad  un

dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico  o  lo

scavo per mezzo di una benna tramite il  movimento  in  avanti  della

macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli  costituita  da  una

struttura di base progettata per il montaggio sia  di  un  caricatore

anteriore che di un escavatore posteriore.

5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di

cassone aperto, impiegata per  trasportare  e  scaricare  o  spargere

materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo,  costituito  da  una  o  piu'

parti estensibili, montato su  un  telaio  di  automezzo,  autocarro,

rimorchio  o  veicolo  per  uso  speciale,  capace  di  scaricare  un

calcestruzzo  omogeneo,  attraverso  il  pompaggio  del  calcestruzzo

stesso.

 

     B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi

       dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori

        incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono

              conoscenze e responsabilita' particolari

                   di cui all'articolo 71, comma 7

            (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)

 

              1. Individuazione dei soggetti formatori

                     e sistema di accreditamento

 

1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del  corso  di

aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  anche

mediante le proprie strutture tecniche  operanti  nel  settore  della

prevenzione (Aziende  Sanitarie  Locali,  ecc.)  e  della  formazione

professionale;

b) il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  mediante  il

personale tecnico impegnato in attivita' del settore della  sicurezza

sul lavoro;

c) l'INAIL;

d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori

nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente  accordo

oggetto della formazione, anche tramite le loro societa'  di  servizi

prevalentemente o totalmente partecipate;

e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i  soggetti  di

cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs.  n.  81/2008,  nonche'  le

associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai

rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;

f)  le  aziende  produttrici  /  distributrici  /   noleggiatrici   /

utilizzatrici (queste ultime limitatamente  ai  loro  lavoratori)  di

attrezzature di cui al presente  accordo  oggetto  della  formazione,

organizzate per la formazione e accreditate in conformita' al modello

di accreditamento definito in ogni Regione e  Provincia  autonoma  ai

sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su  GURI

del 23 gennaio 2009 e in deroga alla  esclusione  dall'accreditamento

prevista dalla medesima intesa;

g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno  triennale

alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione

per  le  specifiche  attrezzature  oggetto   del   presente   accordo

accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in

ogni Regione e Provincia autonoma ai  sensi  dell'intesa  sancita  in

data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;

h) i soggetti formatori, con esperienza  documentata  di  almeno  sei

anni nella formazione in materia di salute e  sicurezza  sul  lavoro,

accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in

ogni Regione e Provincia autonoma ai  sensi  dell'intesa  sancita  in

data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;

i) gli enti bilaterali,  quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,

lettera h), del D.Lgs.  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive

modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici  quali  definiti

all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per  lo

svolgimento delle funzioni di  cui  all'articolo  51  del  D.Lgs.  n.

81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature

oggetto della formazione;

l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi  paritetici

di cui alla lettera i).

1.2. I soggetti formatori di cui alla  Sezione  B  punto  1.1  devono

comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti in allegato

I.

1.3. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto  1.1  intendano

avvalersi di  soggetti  formatori  esterni  alla  propria  struttura,

questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti  nel

modello di  accreditamento  definito  in  ogni  Regione  e  Provincia

autonoma ai sensi  dell'intesa  sancita  in  data  20  marzo  2008  e

pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.

 

              2. Individuazione e requisiti dei docenti

 

2.1. Le docenze  verranno  effettuate,  con  riferimento  ai  diversi

argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale,

sia nel settore della formazione sia nel settore  della  prevenzione,

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza

professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle  tecniche

dell'utilizzazione delle attrezzature di  che  trattasi.  Le  docenze

possono essere effettuate anche da  personale  interno  alle  aziende

utilizzatrici di cui al  punto  1.1,  lettera  f),  in  possesso  dei

requisiti sopra richiamati.

 

              3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

 

                         3.1. Organizzazione

 

3.1.1. In ordine  all'organizzazione  dei  corsi  di  formazione,  si

conviene sui seguenti requisiti:

a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che  puo'

essere anche il docente;

b) tenuta del registro di presenza  dei  partecipanti  da  parte  del

soggetto che realizza il corso;

c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unita';

d) per le attivita' pratiche il rapporto istruttore/allievi non  deve

essere superiore al rapporto di 1  a  6  (almeno  1  docente  ogni  6

allievi);

e) le attivita' pratiche dovranno essere effettuate in  area  idonea,

come previsto  in  allegato  I,  al  fine  di  movimentare/utilizzare

l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;

f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

 

              3.2. Articolazione del percorso formativo

 

3.2.1. Il percorso  formativo  e'  finalizzato  all'apprendimento  di

tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza

le attrezzature di che trattasi, li percorso formativo e' strutturato

in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonche' verifiche

intermedie e finali, individuati negli allegati in  riferimento  alla

tipologia di attrezzatura.

 

                     3.3. Metodologia didattica

 

3.3.1.     Per     quanto     concerne     la     metodologia      di

insegnamento/apprendimento   si   concorda   nel   privilegiare    Se

metodologie "attive", che comportano la centralita' dell'allievo  nel

percorso di apprendimento. A tali fini e' necessario:

a) garantire un equilibrio tra  lezioni  frontali,  valorizzazione  e

confronto delle esperienze in aula, nonche'  lavori  di  gruppo,  nel

rispetto del monte ore  complessivo  e  di  ciascun  modulo,  laddove

possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonche'  simulazione  di

gestione  autonoma  da  parte  dell'allievo  dell'attrezzatura  nelle

condizioni di utilizzo normali e  anormali  prevedibili  (guasto,  ad

es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;

c) favorire,  nei  limiti  specificati  al  successivo  punto  3.3.2,

metodologie  di  apprendimento   innovative,   anche   in   modalita'

e-Learning e con ricorso a linguaggi  multimediali,  che  consentano,

ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali  di

divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di  una  migliore

conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale

dei discenti e dei docenti.

3.3.2. Ai fini dell'abilitazione degli operatori, di cui al  presente

accordo,  e'  riconosciuta  la  formazione  in  modalita'  e-learning

esclusivamente  per  la  parte  di  formazione  generale  concernente

rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico  di  cui  agli

allegati III e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni  di  cui

all'allegato II.

 

                       4. Programma dei corsi

 

4.1. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di  formazione  e  la

loro valutazione sono quelli previsti negli allegati III e seguenti.

4.2. Il modulo giuridico - normativo di cui ai singoli  allegati  del

presente accordo deve essere effettuato una sola volta  a  fronte  di

attrezzature simili. Esso e' riconosciuto come credito formativo  per

i corsi di specifica abilitazione di  altre  attrezzature  di  lavoro

simili.

 

                           5. Attestazione

 

5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalita' stabilite al punto 4

degli allegati da III e  seguenti,  devono  essere  effettuate  prove

finalizzate  a  verificare  le  conoscenze  relative  alla  normativa

vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione di ogni

singola prova  e'  competenza  del  relativo  docente,  eventualmente

supportato dal responsabile del  progetto  formativo.  L'accertamento

dell'apprendimento,  tramite  le   varie   tipologie   di   verifiche

intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile  del  progetto

formativo o da un docente da lui  delegato  che  formula  il  proprio

giudizio in termini di  valutazione  globale  e  redige  il  relativo

verbale da trasmettere alle Regioni e  Province  Autonome  competenti

per  territorio,  al  fine  di  costituire  uno  specifico   registro

informatizzato.

5.2. Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei

verbali di cui al punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione  B

punto  1.1,  che   provvedono   alla   custodia/archiviazione   della

documentazione relativamente a ciascun corso.

5.3. Gli  attestati  di  abilitazione  devono  prevedere  i  seguenti

elementi minimi comuni:

a) denominazione del soggetto formatore;

b) dati anagrafici del partecipante al corso;

c) specifica della tipologia di corso  seguito  con  indicazione  del

presente accordo e relativo monte ore frequentato;

d) periodo di svolgimento del corso;

e) firma del soggetto formatore che a tal fine puo' incaricare  anche

il docente.

5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della  definizione  dei

sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento

dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli  attestati

rilasciati.

 

    6. Durata della validita' dell'abilitazione ed aggiornamento

 

6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data  di

rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto  5.2,  previa

verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.

6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto 6.1 ha  durata  minima

di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli

pratici, di cui agli allegati Ili e seguenti.

 

        7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino

 

7.1. Le  competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento  delle

attivita' di formazione di cui al presente  accordo  sono  registrate

nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2., comma 1,

lettera i), del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  e

successive modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in  quanto

attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.  Il  contenuto  del

libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini  della

programmazione della formazione e di esso  gli  organi  di  vigilanza

tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al  D.Lgs.

n. 81/2008.

 

                          8. Documentazione

 

8.1. Presso il soggetto formatore deve essere conservato  per  almeno

10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:

a) dati anagrafici del partecipante,

b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti  (con  firme),

nominativo e firma del docente  o,  se  piu'  di  uno,  dei  docenti,

contenuti, ora di inizio e fine, modelli di  valutazione  complessiva

finale di ogni partecipante.

 

            9. Riconoscimento della formazione pregressa

 

9.1. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo  sono

riconosciuti i corsi gia' effettuati che, per ciascuna  tipologia  di

attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

a) corsi di formazione  della  durata  complessiva  non  inferiore  a

quella prevista dagli allegati, composti di  modulo  teorico,  modulo

pratico e verifica finale dell'apprendimento;

b) corsi, composti di  modulo  teorico,  modulo  pratico  e  verifica

finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore  a  quella

prevista dagli allegati a condizione che gli stessi  siano  integrati

tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro  24  mesi

dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

c) corsi di qualsiasi durata non completati  da  verifica  finale  di

apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in

vigore del presente accordo siano  integrati  tramite  il  modulo  di

aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.

9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai  corsi  di  cui  al

punto 9.1 hanno validita' di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla

data  di  attestazione  di  superamento  della  verifica  finale   di

apprendimento per quelli di  cui  alla  lettera  a),  dalia  data  di

aggiornamento per quelli di cui alla  lettera  b)  e  dalla  data  di

attestazione di superamento della verifica  finale  di  apprendimento

per quelli di cui alla lettera c).

9.3.  Al  fine  del  riconoscimento  del   corso   effettuato   prima

dell'entrata in vigore  del  presente  accordo,  questo  deve  essere

documentato  tramite  registro  del   corso   recante:   elenco   dei

partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti,  contenuti,

ora  di  inizio  e  fine,   esiti   della   valutazione   teorica   e

dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere  conservata

per  almeno  10  anni  dalla  data  di  conclusione  del  corso,   il

partecipante al  corso  deve  essere  in  possesso  di  attestato  di

partecipazione.

9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data  di  entrata  in

vigore  del  presente  accordo  sono  in   possesso   di   esperienza

documentata  almeno  pari  a  2  anni  sono  soggetti  ai  corso   di

aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi  entro  5  anni  dalla

data di pubblicazione del medesimo accordo.

 

                          10. Buone prassi

 

10.1. Sono fatte salve le buone prassi di cui all'articolo 2, lettera

v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto progetti formativi.

 

  11. Monitoraggio attivita' formative e aggiornamento dell'accordo

 

11.1. Ferme restando !e specifiche attribuzioni delle Regioni e delle

Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di monitorare

la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte

migliorative della  sua  efficacia,  e'  costituita,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione  composta

da:

a) un rappresentate effettivo ed  uno  supplente  dei  Ministero  dei

lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;

b) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Coordinamento

tecnico delle Regioni.

11.2. La Commissione di cui al punto 11.1 svolge i seguenti compiti:

a) effettua attivita' di monitoraggio  sull'attuazione  del  presente

accordo;

b)  formula  pareri  relativi  a  quesiti   di   carattere   generale

sull'applicazione dei presente accordo;

c) elabora documenti sulla base  dei  pareri  formulati  che  possono

costituire utili elementi per l'elaborazione  di  linee  guida  cosi'

come definite all'articolo 2, comma 1,  lettera  z),  del  D.Lgs.  n.

81/2008;

d) elabora eventuali proposte di adeguamento  del  presente  accordo,

tenendo conto di quanto emerso nell'attivita' di  monitoraggio  e  di

quanto espresso nei  pareri,  da  esaminare  in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano;

e) propone eventuali integrazioni dell'elenco delle  attrezzature  di

lavoro per le quali e' richiesta  una  specifica  abilitazione  degli

operatori da  esaminare  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

Bolzano.

11.3. Per le finalita' di cui al punto 11.2,  alla  Commissione  sono

messi a disposizione i dati del registro  informatizzato  di  cui  al

punto 5.1.

11.4. Ogni  componente  della  Commissione  puo'  essere  coadiuvato,

previa comunicazione, da esperti  rimanendo  in  capo  al  componente

della Commissione l'espressione del parere.

11.5. Le sedute della Commissione di cui al punto 11.1 sono valide se

risultano presenti entrambe le istituzioni.

 

                        12. Norma transitoria

 

12.1. I lavoratori che alla data di entrata in  vigore  del  presente

accordo  sono  incaricati  dell'uso  delle  attrezzature  di  cui  al

presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro  24

mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.

 

           13. Clausola di salvaguardia e di non regresso

 

13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per  le

quali e' richiesta una  specifica  abilitazione  degli  operatori  su

tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validita'

della relativa formazione, ferma restando la facolta' per le  Regioni

e Province autonome  di  introdurre  o  mantenere  disposizioni  piu'

favorevoli in materia di salute e sicurezza sui lavoro.  L'attuazione

del presente accordo non puo' comportare una diminuzione del  livello

di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro

preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

 

13.2. In ogni caso sono fatte salve le  competenze  delle  Regioni  a

statuto speciale e delle Province autonome ai  sensi  dei  rispettivi

statuti speciali e delle relative norme di  attuazione.  In  sede  di

prima applicazione dei presente  accordo,  nelle  Regioni  a  statuto

speciale e nelle Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che

abbiano  disciplinato  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente

accordo un sistema di abilitazione alla conduzione dette attrezzature

di  lavoro  corrispondente  ai  contenuti   minimi   dei   corsi   di

abilitazione previsti da! presente accordo,  i  corsi,  le  verifiche

finali   dell'apprendimento   e   i   sistemi    di    documentazione

amministrativa rimangono validi fino alla  scadenza  della  validita'

dell'abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine  del  periodo

di conservazione degli atti amministrativi di cui al punto 9.3.

Il presente accordo entra in  vigore  dopo  12  mesi  dalia  data  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ALLEGATI OMISSIS