Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail:
|
Roma,
17 maggio 2013
Circolare n. 113/2013
Oggetto: Lavoro
– Sicurezza – Formazione per l’utilizzo di particolari attrezzature – Circolare
Min. Lavoro n. 12 dell’11.3.2013.
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti
sull’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 entrato in vigore lo
scorso 12 marzo che, come è noto, da una parte ha individuato le attrezzature
di lavoro (quali ad esempio piattaforme mobili elevabili, gru a torre, gru
mobile e gru per autocarro e carrelli elevatori con conducente a bordo) per il
cui utilizzo è necessaria una specifica abilitazione in capo al lavoratore e,
dall’altra parte, ha definito i contenuti della formazione che deve essere
erogata dalle aziende per il conseguimento della predetta abilitazione.
Al riguardo si fa osservare in particolare che:
· i contenuti e la durata dei corsi di
formazione variano in base all’attrezzatura di lavoro e si distinguono in
moduli teorici (di carattere normativo e tecnico) e moduli pratici;
·
· i corsi possono essere realizzati dalle
aziende utilizzatrici delle attrezzature purché accreditate dalle regioni
nonché da altri soggetti formatori
tra cui regioni, Ministero del Lavoro, INAIL, associazioni di categoria e enti
bilaterali;
·
· i docenti devono avere un’esperienza di insegnamento
almeno triennale in materia di sicurezza sul lavoro ed un’esperienza
professionale pratica, sempre di tre anni, nell’utilizzo delle relative
attrezzature;
·
· al termine dei corsi
è prevista una verifica dell’apprendimento per il rilascio dell’attestato di abilitazione che dovrà essere rinnovato dopo 5 anni previa frequenza
di uno specifico corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore;
·
· il conseguimento
dell’abilitazione è necessario anche per l’utilizzo saltuario o occasionale
delle attrezzature, mentre non è necessario nel caso in cui non si configuri
alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle stesse (ad esempio per
le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura o in caso di
una sua manutenzione ordinaria o straordinaria);
·
· sono esonerati dalla
formazione i lavoratori che dimostrino di avere già frequentato corsi di
formazione di durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’Accordo Stato-Regioni;
i lavoratori che abbiano frequentato corsi di formazione di durata inferiore dovranno
invece frequentare entro il 12 marzo 2015 appositi corsi di aggiornamento;
·
· i datori di lavoro che occupano
lavoratori che prima del 12 marzo 2013 già
utilizzavano le attrezzature in questione dovranno erogare la relativa
formazione entro il 12 marzo 2015.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 93/2008 |
Responsabile di
Area |
Allegati due |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O.
alla G.U. n. 60 del 12.3.2012 (fonte Guritel)
CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 22 febbraio 2012
Accordo ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per
le quali e'
richiesta una specifica abilitazione
degli operatori,
nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione,
i
soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di
validita' della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma
5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e
successive modifiche e
integrazioni. (Repertorio atti n.
53/CSR).
PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del
22 febbraio 2012:
Visto l'art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
quale dispone che
Governo, Regioni e Province autonome
di Trento e
Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento
di obiettivi
di funzionalita', economicita' ed
efficacia dell'azione
amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 73 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in
particolare, il comma 5,
il quale prevede che in sede di Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni
e le province
autonome di Trento e
Bolzano sono individuate
le attrezzature di
lavoro per le quali e' richiesta
una specifica abilitazione
degli
operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli
indirizzi e i
requisiti minimi di validita' della formazione;
Vista la nota del 9
novembre 2011 con la
quale il Ministero
del
lavoro e delle
politiche sociali ha trasmesso una proposta di accordo
in attuazione del
citato art. 73, comma 5, che e' stata diramata alle
Regioni e Province autonome con lettera in data 14 novembre
2011;
Considerato che, per
l'esame del
provvedimento in argomento,
e'
stata convocata una
riunione tecnica per il giorno 11 gennaio
2012
nel corso della
quale sono state esaminate alcune proposte emendative
delle Regioni e
Province autonome e, in particolare,
le richieste
avanzate dalla
Provincia autonoma di Bolzano, gia' formalizzate
con
lettera del 9 gennaio
2012 e diramate alle Amministrazioni statali
competenti con nota del
10 gennaio 2012;
Vista la nota del 18
gennaio 2012 con la quale e' stata trasmessa
al Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali la lettera
pervenuta in data 10
gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano
concernente, in
particolare, la proposta di clausola di
salvaguardia
e di non
regresso da inserire nel provvedimento in parola;
Vista la nota del 18 gennaio
2012 con la quale il Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali ha inviato la versione
definitiva
del documento di
cui trattasi, con i relativi allegati,
che tiene
conto delle
richieste emendative formulate dalle Regioni
e Province
autonome;
Vista la lettera in data
25 gennaio 2012
con la quale
tale
definitiva
versione, corredata
dei relativi allegati,
e'
stata
diramata, con richiesta
di assenso tecnico,
alle Regioni e alle
Province autonome;
Vista nota del 16 febbraio 2012 con
la quale il Coordinamento
tecnico della
Commissione istruzione, lavoro, innovazione
e ricerca
della Regione
Toscana ha espresso avviso tecnico
favorevole sulla
predetta definitiva
versione del piu' volte menzionato documento;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta
l'assenso del Governo,
delle Regioni e
delle Province autonome;
Sancisce accordo
tra il Governo,
le Regioni e
le Province autonome
di Trento e
Bolzano, sul documento, allegato A), parte integrante del
presente
atto, concernente
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per
le quali e' richiesta una
specifica abilitazione degli
operatori,
nonche' le modalita' per il riconoscimento
di tale
abilitazione, i
soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validita' della formazione, in
attuazione dell'art. 73, comma 5, del
decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive
modifiche e
integrazioni.
Roma, 22 febbraio 2012
Il
Presidente: Gnudi
Il Segretario: Siniscalchi
ALLEGATO A
Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5
del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni
e Province
autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per
te quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
ivi
compresi i soggetti di
cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n.
81/2008, e delle modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione
nonche' la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli
indirizzi e dei
requisiti minimi di validita' della formazione.
La
partecipazione ai
suddetti corsi, secondo
quanto disposto
dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in
orario di
lavoro e non puo' comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non
e' sostitutiva della formazione obbligatoria
spettante comunque a
tutti i lavoratori e
realizzata ai sensi dall'articolo 37 del
D.Lgs.
n. 81/2008.
La durata ed
i contenuti della
formazione sono da considerarsi
minimi.
A) Attrezzature
di lavoro per le quali e' richiesta
una specifica abilitazione degli operatori
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008)
1.
Individuazione delle attrezzature di lavoro
1.1. Ferme restando le
abilitazioni gia' previste
dalle vigenti
disposizioni legislative,
le attrezzature di lavoro per le
quali e'
richiesta una
specifica abilitazione degli
operatori (di seguito
denominate attrezzature)
sono:
a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata
a spostare persone
alle posizioni di
lavoro, poste ad
altezza
superiore a
mansioni dalla
piattaforma di lavoro,
con l'intendimento che le
persone accedano ed
escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una
posizione di accesso
definita e che sia costituita
almeno da una
piattaforma di lavoro con
comandi, da una struttura estensibile e
da
un telaio.
b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con
il braccio montato
sulla parte superiore
di una torre che sta
approssimativamente in
verticale nella
posizione di lavoro.
c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o
senza carico senza
bisogno di vie di
corsa fisse e' che
rimane
stabile per effetto
della gravita'.
d) Gru per autocarro: gru a motore
comprendente una colonna,
che
ruota intorno ad una
base ed un gruppo bracci che e' applicato
alla
sommita' della colonna. La gru e' montata di regola
su un veicolo
(eventualmente su un rimorchio, su una
trattrice o su una base fissa)
ed e' progettata per caricare e scaricare il veicolo.
e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli
elevatori a
contrappeso dotati di uno
o piu' bracci snodati, telescopici o meno,
non girevoli,
utilizzati per impilare carichi.
Il dispositivo di
sollevamento non deve
essere girevole o comunque non deve
presentare
un movimento di rotazione
maggiore di 5°
rispetto all'asse
longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote
(eccetto quelli circolanti su
rotaie) concepito per trasportare,
trainare, spingere,
sollevare, impilare o disporre su
scaffalature
qualsiasi tipo di carico
ed azionato da un
operatore a bordo
su
sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici
rotativi:
attrezzature
semoventi dotate
di uno o piu' bracci snodati,
telescopici o meno,
girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed
azionate da un
operatore a bordo su sedile.
f) Trattori agricoli o
forestali: qualsiasi trattore
agricolo o
forestale a ruote o
cingoli, a motore, avente almeno due assi ed
una
velocita' massima per costruzione non
inferiore a 6
km/h, la cui
funzione e' costituita
essenzialmente dalla potenza
di trazione,
progettato appositamente
per tirare, spingere, portare
o azionare
determinate attrezzature
intercambiabili destinate ad usi agricoli
o
forestali, oppure per
trainare rimorchi agricoli o forestali.
Esso
puo' essere equipaggiato per
trasportare carichi in contesto agricolo
o forestale ed
essere munito di sedili per accompagnatori.
g) Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad
appoggi articolati,
provvista di una strutturai superiore
(torretta)
normalmente in grado di
ruotare di 360° e che supporta
un braccio
escavatore
azionato da
un sistema idraulico
e progettata
principalmente per scavare
con una cucchiaia o una benna
rimanendo
ferma, con massa
operativa maggiore di
2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote,
a cingoli o ad
appoggi articolati,
provvista di una torretta normalmente in grado di
ruotare di 360° e che
supporta una struttura
superiore azionata
mediante un sistema a
funi progettata principalmente per scavare
con
una benna per
il dragaggio, una
cucchiaia frontale o
una benna
mordente,
usata per
compattare il materiale
con una piastra
compattatrice, per lavori di
demolizione mediante gancio o sfera
e
per
movimentare materiale
con equipaggiamenti o attrezzature
speciali.
3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a
cingoli,
provvista di una
parte anteriore che
funge da sostegno
ad un
dispositivo di carico,
progettata principalmente per il carico
o lo
scavo per mezzo di
una benna tramite il movimento in avanti della
macchina, con massa
operativa maggiore di
4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una
struttura di base
progettata per il montaggio sia di un
caricatore
anteriore che di un
escavatore posteriore.
5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli,
dotata di
cassone aperto,
impiegata per trasportare e
scaricare o spargere
materiale, con massa
operativa maggiore di
h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da
una o piu'
parti estensibili,
montato su un telaio
di automezzo, autocarro,
rimorchio o veicolo per
uso speciale, capace
di scaricare un
calcestruzzo
omogeneo, attraverso
il pompaggio del calcestruzzo
stesso.
B) Soggetti
formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi
dei
corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori
incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilita'
particolari
di cui all'articolo 71, comma 7
(articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n.
81/2008)
1. Individuazione dei soggetti formatori
e
sistema di accreditamento
1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di
aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
anche
mediante le proprie
strutture tecniche operanti nel
settore della
prevenzione (Aziende Sanitarie
Locali, ecc.) e della
formazione
professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
mediante il
personale tecnico
impegnato in attivita' del settore della sicurezza
sul lavoro;
c) l'INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori
nel settore di
impiego delle attrezzature di cui ai presente
accordo
oggetto della
formazione, anche tramite le loro societa' di
servizi
prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di
cui al comma 1
dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonche' le
associazioni di
professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai
rispettivi ordini o collegi
professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici
/ distributrici /
noleggiatrici /
utilizzatrici (queste ultime
limitatamente ai loro
lavoratori) di
attrezzature di cui al
presente accordo oggetto
della formazione,
organizzate per la
formazione e accreditate in conformita' al modello
di accreditamento
definito in ogni Regione e
Provincia autonoma ai
sensi dell'intesa
sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su
GURI
del 23 gennaio
2009 e in deroga alla esclusione dall'accreditamento
prevista dalla medesima
intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale
alla data di
entrata in vigore del presente accordo, nella formazione
per le specifiche attrezzature
oggetto del presente
accordo
accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito
in
ogni Regione e
Provincia autonoma ai sensi dell'intesa
sancita in
data 20 marzo 2008
e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei
anni nella
formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro,
accreditati in conformita' al modello di accreditamento definito
in
ogni Regione e
Provincia autonoma ai sensi dell'intesa
sancita in
data 20 marzo 2008
e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i) gli enti bilaterali, quali
definiti all'articolo 2,
comma 1,
lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, e
successive
modifiche e
integrazioni, e gli organismi paritetici
quali definiti
all'articolo 2, comma 1,
lettera ee), del D.Lgs. n.
81/2008 e per lo
svolgimento delle funzioni
di cui
all'articolo 51 del D.Lgs. n.
81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature
oggetto della
formazione;
l) le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici
di cui alla
lettera i).
1.2. I soggetti formatori di cui alla Sezione B
punto 1.1 devono
comunque essere in
possesso dei requisiti minimi previsti in allegato
I.
1.3. Qualora i soggetti indicati alla Sezione B punto 1.1 intendano
avvalersi di soggetti
formatori esterni alla
propria struttura,
questi ultimi
dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel
modello di accreditamento definito
in ogni Regione
e Provincia
autonoma ai sensi dell'intesa
sancita in data
20 marzo 2008 e
pubblicata su GURI del 23
gennaio 2009.
2. Individuazione e requisiti dei
docenti
2.1. Le docenze verranno effettuate,
con riferimento ai
diversi
argomenti, da personale
con esperienza documentata, almeno triennale,
sia nel settore
della formazione sia nel settore
della prevenzione,
sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro e da personale con esperienza
professionale pratica,
documentata, almeno triennale, nelle
tecniche
dell'utilizzazione delle attrezzature di
che trattasi. Le docenze
possono essere
effettuate anche da personale interno
alle aziende
utilizzatrici di cui al punto
1.1, lettera f), in possesso
dei
requisiti sopra
richiamati.
3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
3.1. Organizzazione
3.1.1. In ordine all'organizzazione dei
corsi di formazione,
si
conviene sui seguenti
requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che puo'
essere anche il
docente;
b) tenuta del registro di presenza dei
partecipanti da parte
del
soggetto che realizza
il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unita';
d) per le attivita' pratiche il
rapporto istruttore/allievi non deve
essere superiore al
rapporto di 1 a 6
(almeno 1 docente
ogni 6
allievi);
e) le attivita' pratiche dovranno
essere effettuate in
area idonea,
come previsto in
allegato I, al
fine di movimentare/utilizzare
l'attrezzatura di che
trattasi in modo adeguato;
f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.
3.2.
Articolazione del percorso formativo
3.2.1. Il percorso formativo e' finalizzato
all'apprendimento di
tecniche operative
adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza
le attrezzature
di che trattasi, li percorso formativo e' strutturato
in moduli teorici
e pratici con contenuti e durata, nonche' verifiche
intermedie e finali,
individuati negli allegati in riferimento alla
tipologia di attrezzatura.
3.3.
Metodologia didattica
3.3.1. Per quanto
concerne la metodologia di
insegnamento/apprendimento si
concorda nel privilegiare Se
metodologie
"attive", che comportano la centralita'
dell'allievo nel
percorso di
apprendimento. A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali,
valorizzazione e
confronto delle
esperienze in aula, nonche' lavori
di gruppo, nel
rispetto del monte
ore complessivo e
di ciascun modulo,
laddove
possibile con il
supporto di materiali anche multimediali;
b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione
autonoma da
parte dell'allievo dell'attrezzatura nelle
condizioni di utilizzo
normali e anormali prevedibili
(guasto, ad
es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;
c) favorire,
nei limiti specificati
al successivo punto
3.3.2,
metodologie
di apprendimento innovative,
anche in modalita'
e-Learning e con
ricorso a linguaggi multimediali, che
consentano,
ove possibile,
l'impiego degli strumenti informatici quali canali di
divulgazione dei contenuti
formativi, anche ai fini di una migliore
conciliazione tra esigenze
professionali e esigenze di vita personale
dei discenti e dei
docenti.
3.3.2. Ai fini dell'abilitazione degli operatori, di cui al presente
accordo, e' riconosciuta la
formazione in modalita' e-learning
esclusivamente
per la
parte di formazione
generale concernente
rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di
cui agli
allegati III e seguenti
e sempre che ricorrano le condizioni
di cui
all'allegato II.
4. Programma dei corsi
4.1. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la
loro valutazione
sono quelli previsti negli allegati III e seguenti.
4.2. Il modulo giuridico - normativo di cui ai singoli allegati del
presente accordo deve
essere effettuato una sola volta a fronte
di
attrezzature simili. Esso e' riconosciuto come credito formativo per
i corsi di
specifica abilitazione di altre attrezzature
di lavoro
simili.
5. Attestazione
5.1. Al termine dei moduli, secondo le modalita'
stabilite al punto 4
degli allegati da
III e seguenti, devono
essere effettuate prove
finalizzate a verificare le
conoscenze relative alla
normativa
vigente e le
competenze tecnico-professionali. L'elaborazione di ogni
singola prova e' competenza
del relativo docente,
eventualmente
supportato dal
responsabile del progetto formativo.
L'accertamento
dell'apprendimento,
tramite le
varie tipologie di
verifiche
intermedie e finali,
viene effettuato dal responsabile
del progetto
formativo o da un
docente da lui delegato che
formula il proprio
giudizio in termini
di valutazione globale
e redige il
relativo
verbale da trasmettere
alle Regioni e Province Autonome
competenti
per
territorio, al
fine di costituire
uno specifico registro
informatizzato.
5.2. Gli attestati dj abilitazione vengono rilasciati, sulla
base dei
verbali di cui al
punto 5.1, dai soggetti individuati alla Sezione B
punto 1.1, che provvedono
alla custodia/archiviazione della
documentazione relativamente
a ciascun corso.
5.3. Gli
attestati di abilitazione
devono prevedere i
seguenti
elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con
indicazione del
presente accordo e
relativo monte ore frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine puo' incaricare anche
il docente.
5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione dei
sistema nazionale di
certificazione delle competenze e riconoscimento
dei crediti, si
impegnano a riconoscere reciprocamente gli
attestati
rilasciati.
6. Durata della validita'
dell'abilitazione ed aggiornamento
6.1. L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di
rilascio dell'attestato
di abilitazione di cui al punto
5.2, previa
verifica della
partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2. Il corso di aggiornamento di cui al punto
di 4 ore, di cui
almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli
pratici, di cui agli
allegati Ili e seguenti.
7. Registrazione sul libretto formativo
del cittadino
7.1. Le
competenze acquisite a
seguito dello svolgimento
delle
attivita' di formazione di cui al
presente accordo sono
registrate
nel libretto
formativo del cittadino di cui all'articolo 2., comma 1,
lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e
successive
modificazioni, se concretamente
disponibile in quanto
attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni. Il contenuto del
libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della
formazione e di esso gli organi
di vigilanza
tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al D.Lgs.
n. 81/2008.
8. Documentazione
8.1. Presso il soggetto formatore deve essere conservato per
almeno
10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:
a) dati anagrafici del partecipante,
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con
firme),
nominativo e firma del
docente o, se piu' di uno,
dei docenti,
contenuti, ora di inizio
e fine, modelli di valutazione complessiva
finale di ogni
partecipante.
9. Riconoscimento della formazione
pregressa
9.1. Alla data
di entrata in
vigore del presente
accordo sono
riconosciuti i corsi gia' effettuati che, per ciascuna tipologia
di
attrezzatura, soddisfino i
seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della
durata complessiva non inferiore a
quella prevista dagli
allegati, composti di modulo teorico,
modulo
pratico e verifica
finale dell'apprendimento;
b) corsi, composti di modulo
teorico, modulo pratico
e verifica
finale
dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a
quella
prevista dagli allegati
a condizione che gli stessi siano integrati
tramite il modulo di
aggiornamento di cui al punto 6, entro
24 mesi
dalla data di
entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da
verifica finale di
apprendimento a condizione
che entro 24 mesi dalla data di entrata in
vigore del presente
accordo siano integrati tramite
il modulo di
aggiornamento di cui al
punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.
9.2. Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di
cui al
punto 9.1 hanno validita' di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla
data di attestazione di
superamento della verifica
finale di
apprendimento per quelli
di cui
alla lettera a),
dalia data di
aggiornamento per quelli di
cui alla lettera b)
e dalla data
di
attestazione di superamento
della verifica finale di apprendimento
per quelli di cui
alla lettera c).
9.3. Al fine
del riconoscimento del
corso effettuato prima
dell'entrata in vigore del
presente accordo, questo
deve essere
documentato
tramite registro
del corso recante:
elenco dei
partecipanti (con firme),
nominativi e firme dei docenti,
contenuti,
ora di inizio e
fine, esiti della
valutazione teorica e
dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata
per almeno 10 anni
dalla data di
conclusione del corso,
il
partecipante al corso
deve essere in
possesso di attestato
di
partecipazione.
9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata
in
vigore del presente accordo
sono in possesso
di esperienza
documentata
almeno pari
a 2 anni
sono soggetti ai
corso di
aggiornamento di cui al
punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla
data di
pubblicazione del medesimo accordo.
10. Buone prassi
10.1. Sono fatte salve le buone prassi di cui all'articolo 2,
lettera
v), del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad
oggetto progetti formativi.
11. Monitoraggio attivita' formative e
aggiornamento dell'accordo
11.1. Ferme restando !e specifiche
attribuzioni delle Regioni e delle
Provincie Autonome in materia di formazione, allo scopo di
monitorare
la corretta
applicazione del presente accordo e di elaborare proposte
migliorative della sua
efficacia, e' costituita,
senza nuovi o
maggiori oneri per il
bilancio dello stato, una Commissione
composta
da:
a) un rappresentate effettivo ed uno
supplente dei Ministero
dei
lavoro e delle
politiche sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno
supplente del Coordinamento
tecnico delle Regioni.
11.2.
a) effettua attivita' di monitoraggio sull'attuazione del
presente
accordo;
b) formula pareri
relativi a quesiti
di carattere generale
sull'applicazione dei presente accordo;
c) elabora documenti sulla base dei
pareri formulati che
possono
costituire utili elementi
per l'elaborazione di linee
guida cosi'
come definite
all'articolo 2, comma 1, lettera z),
del D.Lgs. n.
81/2008;
d) elabora eventuali proposte di adeguamento del
presente accordo,
tenendo conto di
quanto emerso nell'attivita' di monitoraggio
e di
quanto espresso
nei pareri, da esaminare
in sede di
Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni
e le Province
autonome di Trento e
Bolzano;
e) propone eventuali integrazioni dell'elenco delle attrezzature di
lavoro per le quali e' richiesta
una specifica abilitazione
degli
operatori da esaminare
in sede di
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento
e
Bolzano.
11.3. Per le finalita' di cui al punto
11.2, alla Commissione
sono
messi a disposizione
i dati del registro informatizzato di
cui al
punto 5.1.
11.4. Ogni
componente della Commissione
puo'
essere coadiuvato,
previa comunicazione,
da esperti rimanendo in
capo al componente
della Commissione
l'espressione del parere.
11.5. Le sedute della Commissione di cui al punto 11.1 sono
valide se
risultano presenti
entrambe le istituzioni.
12. Norma transitoria
12.1. I lavoratori che alla data di entrata in vigore
del presente
accordo sono incaricati dell'uso
delle attrezzature di cui al
presente accordo,
devono effettuare i corsi di che trattasi entro
24
mesi dall'entrata
in vigore del presente accordo.
13. Clausola di salvaguardia e di
non regresso
13.1. Il presente accordo individua le attrezzature di lavoro per le
quali e' richiesta una
specifica abilitazione degli
operatori su
tutto il territorio
nazionale e fissa i requisiti minimi di validita'
della relativa
formazione, ferma restando la facolta' per le Regioni
e Province
autonome di introdurre
o mantenere disposizioni
piu'
favorevoli in materia di
salute e sicurezza sui lavoro.
L'attuazione
del presente
accordo non puo' comportare una diminuzione del livello
di tutela
della salute e
della sicurezza nei
luoghi di lavoro
preesistente in ciascuna
Regione o Provincia autonoma.
13.2. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle
Regioni a
statuto speciale e
delle Province autonome ai sensi dei
rispettivi
statuti speciali e
delle relative norme di attuazione. In sede
di
prima applicazione
dei presente accordo, nelle
Regioni a statuto
speciale e nelle
Province autonome di
Trento e di Bolzano, che
abbiano
disciplinato prima
dell'entrata in vigore
del presente
accordo un sistema di
abilitazione alla conduzione dette attrezzature
di lavoro corrispondente ai
contenuti minimi dei
corsi di
abilitazione previsti da!
presente accordo, i corsi,
le verifiche
finali dell'apprendimento e
i sistemi di
documentazione
amministrativa rimangono
validi fino alla scadenza della validita'
dell'abilitazione di cui al punto 6.1 e fino al termine del
periodo
di conservazione
degli atti amministrativi di cui al punto 9.3.
Il presente accordo entra in vigore
dopo 12 mesi
dalia data di
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
ALLEGATI OMISSIS