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Roma, 7 giugno 2013
Circolare n. 130/2013
Oggetto: Lavoro
– Sicurezza – Valutazione dei rischi – Procedure
standardizzate – Chiarimenti ministeriali.
Il
Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito internet (www.lavoro.gov.it) le risposte alle domande
più frequenti (cosiddette FAQ) sull’utilizzo
da parte delle aziende fino a 10 lavoratori delle procedure standardizzate per la redazione del documento
di valutazione dei rischi aziendali
(art. 29 del d.lgvo 81/2008).
Come
è noto, dall’1 giugno scorso le aziende in questione non possono più avvalersi
dell’autocertificazione dei rischi aziendali ma devono redigere il documento di
valutazione come le aziende di maggiori dimensioni.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 32/2013
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
FAQ SULLE PROCEDURE
STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(DM 30.11.2012)
N.domanda |
Parte della procedura |
Domanda |
Risposta |
1 |
Modulo 2 |
Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell’azienda? (infatti
sul sito del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sono
disponibili anche i formati doc.
modificabili) |
Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o
no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando
il pericolo) e 3 della riga
“ALTRO”
qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti
più pericoli non esplicitati
aggiungere più righe “ALTRO”. |
2 |
Modulo 2 |
I
riferimenti legislativi riportati
nella colonna 5 sono esaustivi? |
No
ma sono i principali |
3 |
Modulo 2 |
L’elenco pericoli è esaustivo? |
Sì,
se si considera anche la
riga “ALTRO” |
4 |
Modulo 2 |
Perché il modulo richiede di
indicare per
ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente
(colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere
solo se il pericolo è presente? |
È richiesta l’indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri
nessuno. |
N.domanda |
Parte della procedura |
Domanda |
Risposta |
5 |
Modulo 2 |
In colonna 3 si devono
contrassegnare come pericoli
presenti solo quelli principali? |
No,
vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo
3) si indicheranno le misure
attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei
lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla
base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori
sia già garantita. |
6 |
Modulo 2 |
La
colonna 6 è esaustiva? |
No,
si tratta solo di esempi di incidenti e criticità. |
7 |
Modulo 3 |
In
colonna 4 del modulo 3 si può indicare
qualunque strumento
di supporto? |
Qualunque strumento adottato dal datore
di lavoro sotto propria responsabilità per valutare il rischio ed individuare misure preventive e protettive; è consigliabile, però, che lo strumento
abbia una certa referenza/autorevolezza: es. norma tecnica, buona prassi,
linea guida (ente pubblico), linea guida (soggetto
privato es. istituto di ricerca con esperienza nel
settore) |
8 |
Modulo 3 |
E’ necessario indicare misure di miglioramento per
ogni rischio? |
No. Per ogni pericolo riportato, però, devono essere
indicate tutte le misure
attuate (colonna
5) per poter ritenere la stessa correttamente compilata. In ogni caso, le misure di miglioramento, ove individuate, vanno indicate rappresentando un aspetto importante della gestione
della prevenzione. |
9 |
Modulo 1.1 |
Come
va interpretata
la dicitura “Servizio di Pronto Soccorso” |
Si
tratta di un refuso. La dicitura corretta
è “Servizio di Primo Soccorso”. |
10 |
Data
certa |
Sul documento di valutazione dei rischi
redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la
data certa? |
Si. Il documento di valutazione
dei rischi redatto secondo
le procedure
standardizzate “deve essere munito
di data certa”
o attestata
dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte
del RSPP, RLS o RLST, e del
medico competente, ove nominato”. |
N.domanda |
Parte della procedura |
Domanda |
Risposta |
11 |
Data
certa |
Quali sono le altre forme previste
dalla legge per l’attestazione della
data certa? |
Secondo quanto
specificato anche dal Garante per protezione dei dati personali, con il
Provvedimento 5 dicembre 2000, il requisito della data certa si collega con
la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare,
con quanto previsto dagli articoli 2702 - 2704 del codice civile, i quali
recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa
ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni
"fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della
formazione del documento" (articolo 2704, comma 3, del codice civile). Tale provvedimento
richiama, altresì, l’attenzione dei soggetti obbligati sulle possibilità che
appaiono utilmente utilizzabili: a) prevista dall'articolo 8
del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione
del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché
sull'involucro che lo contiene; b) in particolare per
le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa
la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione
dell'atto; c) apposizione della c.d. marca
temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997,
n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio
1999); d)apposizione di autentica, deposito
del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
formazione di un atto pubblico; e) registrazione o produzione
del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico. |
12 |
Data
certa |
E’ sanzionata la mancanza
della data certa sul documento di valutazione del rischio? |
La
mancanza di data certa o attestazione della stessa con le
modalità
previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un’omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste
dal D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. |
13 |
Data certa |
A chi deve
essere inviato il documento di valutazione dei rischi? |
Il documento
di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’unità
produttiva alla quale si riferisce la valutazione
dei rischi a disposizione
degli organi di vigilanza. |