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Roma, 14 giugno 2013

 

Circolare n. 133/2013

 

Oggetto: Tributi – Dichiarazione dei redditi di imprese e società – Nuova scadenza di versamento - Comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 94 del 13.6.2013.

 

E’ stato prorogato all’8 luglio p.v. (in precedenza 17 giugno) il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni UNICO ed IRAP 2013, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

 

Lo ha preannunciato il Ministero dell’Economia e delle Finanze col comunicato stampa indicato in oggetto, in attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento legislativo.

 

La proroga è esclusa solo per i settori residuali cui non si applicano gli studi di settore.

 

I versamenti potranno essere effettuati anche dal 9 luglio al 20 agosto p.v. con la maggiorazione dello 0,4% delle imposte dovute.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato Stampa N° 94 del 13 giugno 2013

 

 

Prorogato all’8 luglio il termine per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Unico ed Irap 2013 interessati i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore

 

Prorogato all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

 

Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

 

Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

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Roma, 13 giugno 2013