|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
14 giugno 2013
Circolare n. 134/2013
Oggetto: Finanziamenti –
Agevolazioni per le nuove PMI – D.M. 6.3.2013, su G.U. n. 134 del 10.6.2013.
Da settembre prossimo (la data esatta
sarà indicata con apposita circolare ministeriale) sarà possibile presentare le
domande per accedere ai finanziamenti per l’apertura di nuove PMI nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Soggetti beneficiari
– Sono
ammesse alle agevolazioni le PMI di qualsiasi settore già costituite in forma
societaria da non più di sei mesi dalla presentazione della domanda, con sede
legale e operativa nelle suddette regioni del sud, nonché le persone fisiche
che intendono costituire una nuova impresa purché entro 30 giorni dall’ammissione
all’agevolazione.
Misura delle
agevolazioni
– Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (pari a 100 milioni di euro)
è previsto per ciascuna impresa un contributo massimo di 200 mila euro (50 mila
euro annui per il periodo massimo di 4 anni) a parziale copertura dei costi
sostenuti dalla stessa; nella fase di start up, la misura dell’agevolazione
varia in base alla regione interessata e all’anno di inizio attività (dal 25%
fino al 35% per i primi tre anni e dal 15% fino al 25% per il quarto anno).
Costi ammissibili – Sono ammessi
all’agevolazione i costi riferiti agli interessi sui finanziamenti esterni
concessi all’impresa, alle spese di affitto o di leasing per gli impianti,
macchinari e attrezzature tecnologici necessari all’attività d’impresa, nonché
i costi salariali relativi al nuovo personale assunto.
Presentazione delle
domande – La
richiesta di accesso alle agevolazioni, corredata dal relativo piano di
impresa, dovrà essere presentata a partire dalla data e secondo le modalità che
saranno indicate a breve nella circolare ministeriale. Le domande saranno
valutate, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, in base a
specifici criteri e saranno accettate nei limiti delle risorse
disponibili.
Daniela
Dringoli |
Allegato uno
|
Responsabile di Area |
Lc/lc |
|
|
©
CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U, n.134 del 10.6.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2013
Istituzione di un regime di
aiuto finalizzato a promuovere la nascita
di nuove
imprese nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia.
(13A05022)
Titolo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai
fini del presente
decreto, sono adottate
le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il
Ministero dello sviluppo economico;
b) «Regolamento GBER»:
il Regolamento (CE)
n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214
del 9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato
CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e
successive
modifiche e integrazioni;
c) «Regolamento de minimis»: il
Regolamento (CE) n.
1998/2006
della Commissione del
15 dicembre 2006
relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza
minore
(«de minimis»), pubblicato nella
G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006
e successive modifiche e integrazioni;
d) «Decreto-legge n.
179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) «Start-up
innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,
del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione
speciale del
Registro delle imprese di cui all'art. 25,
comma 8, del
medesimo
decreto-legge n. 179/2012;
f) «TFUE»: Trattato
sul funzionamento dell'Unione
europea, gia'
Trattato che istituisce la Comunita'
europea;
g) «Carta degli aiuti
di Stato a finalita' regionale», la
Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013 (n. 117/2010
Italia), approvata
dalla Commissione europea
il 6 luglio
2010,
pubblicata nella G.U.U.E. C 215
del 18 agosto
2010 e successive
modifiche e integrazioni;
l) «Regioni
dell'Obiettivo Convergenza»: le
regioni Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia;
m) «Soggetto gestore»:
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;
n) «Riserva PON
Ricerca e Competitivita'»: la riserva
speciale,
istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole
e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera
a), della legge
23
dicembre 1996, n. 662, finanziata con risorse del Programma
Operativo
Nazionale «Ricerca e Competitivita'»
FESR 2007-2013» e destinata al
rilascio di garanzie in favore di piccole e medie imprese
localizzate
nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.
Art. 2
Ambito di applicazione
e finalita'
dell'intervento
1. Al fine di
creare le condizioni
per la nascita
di nuova
imprenditorialita', di rafforzare
la competitivita' dei
sistemi
produttivi, di sostenere le politiche di trasferimento
tecnologico e
di valorizzazione economica dei risultati del sistema della
ricerca
pubblica e privata,
con il presente
decreto e' istituito,
ad
integrazione delle disposizioni di cui al decreto del
Ministro dello
sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse e ai
sensi di
quanto previsto all'art. 1, comma 845, della legge 27
dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un
apposito regime
di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese
nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia.
Art. 3
Risorse finanziarie
disponibili
1. In
fase di prima
applicazione, le risorse
finanziarie
disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente
decreto
ammontano a:
a) euro 100.000.000,00 (centomilioni) a
valere sulle risorse
rivenienti dai «progetti
coerenti», cosi' come
individuati nella
relazione finale di
esecuzione del Programma
Operativo Nazionale
«Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006,
per il finanziamento
della misura di cui al Titolo II;
b) euro 90.000.000,00
(novantamilioni) a valere sulle risorse del
Programma Operativo Nazionale
«Ricerca e Competitivita'» FESR
2007-2013 e sulle risorse
del Piano di
Azione Coesione, per il
finanziamento della misura di cui al Titolo III.
Art. 4
Soggetto gestore
1. Gli
adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti
l'istruttoria delle domande,
la concessione, l'erogazione
delle
agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di
monitoraggi, di
ispezioni e controlli di cui al presente decreto, sono
affidati al
Soggetto gestore.
2. Con apposita
convenzione tra Ministero e
Soggetto gestore, da
stipularsi entro sessanta giorni
dalla data di
pubblicazione del
presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e le modalita'
di trasferimento al
Soggetto gestore delle
risorse finanziarie
disponibili di cui all'art. 3 e definiti gli oneri
necessari per lo
svolgimento delle attivita', che
sono posti a
carico,
rispettivamente:
a) delle risorse
di cui all'art.
3, comma 1,
lettera a),
relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II;
b) delle risorse
dell'Asse III «Assistenza tecnica e attivita' di
accompagnamento» del Programma
Operativo Nazionale «Ricerca
e
Competitivita'» FESR
2007-2013, relativamente alle agevolazioni
di
cui al Titolo III;
c) delle risorse di
cui all'art. 3, lettera b), relativamente
al
costo dei servizi di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).
Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di
cui al presente
decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, le
imprese,
ivi incluse le start-up innovative:
a) costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
b) di
piccola dimensione, ai
sensi di quanto
previsto
all'allegato 1 del Regolamento GBER;
c) con sede legale
e operativa ubicata
nei territori delle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia,
nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e 107.3.c)
del TFUE,
cosi' come
individuate nella Carta degli aiuti di Stato
a finalita'
regionale, relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo
II del
presente decreto, ovvero con sede legale
e operativa ubicata
nei
territori delle
regioni dell'Obiettivo Convergenza,
relativamente
alle agevolazioni di cui al Titolo III;
d) costituite in
forma societaria, ivi
incluse le societa'
cooperative, i cui soci siano rappresentati esclusivamente da
persone
fisiche, fermo restando quanto specificamente previsto
all'art. 25
del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative;
e) in cui la compagine
societaria sia composta, in
maggioranza
assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche.
2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni di cui al
presente
decreto le persone
fisiche che intendono
costituire una nuova
impresa, purche' l'impresa sia
formalmente costituita entro
e non
oltre trenta giorni
dalla data della
comunicazione inviata ai
soggetti richiedenti dal Soggetto gestore
di ammissione alle
agevolazioni.
3. Ai fini dell'accesso
alle agevolazioni di
cui al presente
decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:
a) essere regolarmente
costituite e iscritte nel Registro delle
imprese;
b) essere nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti,
non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a
procedure
concorsuali;
c) non
rientrare tra le
imprese che hanno
ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato,
gli aiuti individuati
quali illegali o
incompatibili dalla
Commissione Europea.
4. Il possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e
3 deve essere
dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
nel caso di imprese gia' costituite
alla predetta data, ovvero entro
trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, nel
caso
dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 2.
5. Non sono ammissibili
agli aiuti di cui al presente decreto
le
imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art.
2359 del
codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attivita' nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.
6. Non sono ammesse alle
agevolazioni di cui al presente decreto,
fatte salve le ulteriori specifiche previsioni riportate nei
Titoli
II e III, le imprese operanti nei settori:
a) della pesca e
dell'acquacoltura che rientrano nel
campo di
applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) della
produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui
all'allegato I del TFUE;
c) carboniero,
limitatamente alle attivita' economiche, indicate
nella circolare esplicativa di cui al comma 9, per le
quali vigono
specifici divieti o limitazioni previsti dalla normativa
comunitaria.
7. Le agevolazioni di
cui al presente decreto non possono
essere
altresi' concesse
per il sostegno
ad attivita' connesse
all'esportazione
verso paesi terzi
o Stati membri,
ossia per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi
esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o
ad altre
spese correnti connesse con
l'attivita'
d'esportazione e per
gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di
prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione.
8. Ai fini della
determinazione dei requisiti di cui
al comma 1,
lettere d) ed e), non sono considerate le partecipazioni di
minoranza
inferiori al 50%
(cinquanta percento) del
capitale sociale
dell'impresa detenute da
investitori istituzionali, Universita' e
Centri di ricerca.
9. Il Ministero,
con propria circolare
esplicativa, provvede a
definire specifiche condizioni di ammissibilita'
alle agevolazioni in
relazione ai
requisiti soggettivi ed
oggettivi e ai
settori e
attivita' economiche di
cui al comma 6.
Titolo II
AIUTI IN FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE DI
NUOVA COSTITUZIONE
Art. 6
Aiuto per l'avvio di nuove
imprese
1. Ai soggetti
beneficiari di cui all'art. 5 con
sede legale e
operativa ubicata nei territori delle regioni Basilicata,
Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nelle
aree ammesse a
norma
dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, cosi'
come individuate nella
Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale, fatto salvo quanto
previsto al comma 2, e' concesso un
contributo in relazione ai costi
sostenuti nei primi
quattro anni a
decorrere dalla data
di
presentazione della domanda. Sono ammissibili
alle agevolazioni i
piani di impresa che
prevedono l'introduzione di
nuove soluzioni
organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi
mercati.
2. Ferme restando le
esclusioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e
7,
nella circolare di
cui all'art. 5,
comma 9, sono
riportate le
attivita' economiche per
le quali, relativamente ai
settori della
siderurgia, della costruzione navale e
della produzione di
fibre
sintetiche, sono previste
dalla vigente normativa
comunitaria
specifiche esclusioni o limitazioni per l'accesso alle
agevolazioni.
3. L'importo annuo
massimo del contributo concedibile in favore
di
ciascuna impresa beneficiaria,
come eventualmente rideterminato
a
seguito della valutazione di congruita'
di cui all'art. 9, comma 2,
e' pari a
euro 50.000,00 (cinquantamila), per
un ammontare di
agevolazione
complessivamente concedibile in
favore di ciascuna
impresa pari a euro 200.000,00 (duecentomila) nell'arco
di quattro
anni dalla data di presentazione della domanda, fatto
salvo quanto
previsto al comma 4.
4. Relativamente
alle domande di
agevolazioni presentate da
start-up innovative, nel caso in cui l'impresa beneficiaria,
all'atto
della richiesta di
erogazione di ciascuna
quota annuale di
contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui
all'art. 25,
comma 2, lettera h), punto 1),
del decreto-legge n.
179/2012 in
misura superiore alla soglia
minima ivi prevista,
per un valore
comunque uguale o superiore al
30% (trenta percento)
del maggior
valore tra costo e valore
della produzione dell'impresa
stessa,
ovvero abbia impiegato,
nell'anno di riferimento,
dipendenti o
collaboratori di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), punto
2), del
decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia
minima ivi
prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40% (quaranta
percento) della forza
lavoro complessiva dell'impresa
medesima,
l'importo annuo massimo del contributo concedibile di cui al
comma 3
e' elevato, fermo
restando quanto previsto al comma 7, a:
a) euro 60.000,00
(sessantamila), relativamente al
primo anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) euro 70.000,00
(settantamila), relativamente al
secondo anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
c) euro 80.000,00 (ottantamila), relativamente
al terzo anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
d) euro 90.000,00
(novantamila), relativamente al
quarto anno
dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
5. Nel rispetto dei limiti
massimi del contributo concedibile
di
cui ai commi 3 e 4, l'intensita' dell'aiuto
concesso a ciascuna
impresa beneficiaria e' pari:
a) per i primi
tre anni dalla
data di presentazione
della
domanda:
1) 35% (trentacinque
percento) dei costi ammissibili
di cui
all'art. 7, per le imprese
ubicate nelle aree
ammesse a norma
dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi'
come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale,
ovvero pari al
2) 25% (venticinque
percento) dei costi
ammissibili di cui
all'art. 7, per le imprese
ubicate nelle aree
ammesse a norma
dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi'
come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale;
b) per il successivo anno:
1) 25% (venticinque
percento) dei costi
ammissibili di cui
all'art. 7, per le imprese
ubicate nelle aree
ammesse a norma
dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi'
come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale,
ovvero pari al
2) 15%
(quindici percento) dei
costi ammissibili di cui
all'art. 7, per le imprese
ubicate nelle aree
ammesse a norma
dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi'
come individuate nella Carta degli
aiuti di Stato a finalita' regionale.
6. Le intensita' dell'aiuto di cui al comma 5
sono applicate ai
costi ammissibili di cui
all'art. 7 effettivamente sostenuti
e
regolarmente rendicontati dal soggetto beneficiario.
7. L'importo annuo
del contributo erogato
a ciascuna impresa
beneficiaria non puo' comunque
eccedere il 33% (trentatre percento)
del contributo massimo
complessivamente concesso al
medesimo
soggetto, cosi' come riportato nel
provvedimento di concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 11.
Art. 7
Costi ammissibili
1. Sono ammissibili
all'aiuto di cui al presente Titolo i
seguenti
costi, sostenuti dall'impresa a decorrere dalla data di
presentazione
della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data:
a) interessi sui
finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali
interessi sono ammissibili
in misura non
superiore al tasso
di
riferimento vigente alla
data di concessione
dell'agevolazione,
fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione
europea e
pubblicato
sul sito Internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html;
b) spese di
affitto di impianti,
macchinari e attrezzature
tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare riferimento
a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, necessari all'attivita'
di impresa;
c) ammortamento e canoni
di leasing relativi
agli impianti,
macchinari e attrezzature di cui
alla precedente lettera
b). Gli
interessi relativi ai predetti canoni di
leasing sono ammissibili
nella misura massima di cui alla precedente lettera a);
d) costi salariali relativi
al personale dipendente.
2. Il Ministero, con la
circolare di cui
all'art. 5, comma
9,
fornisce indicazioni e specificazioni in merito
alle condizioni e
limiti di ammissibilita' dei costi di
cui al comma 1.
Art. 8
Presentazione delle domande e dei
piani di impresa
1. L'agevolazione di cui
al presente Titolo e' concessa sulla base
di procedura valutativa con procedimento a sportello,
secondo quanto
stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Le domande di
agevolazione, corredate dai
piani di impresa,
possono essere presentate
a decorrere dalla
data indicata nella
circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, con le modalita',
le forme e i termini indicati nella medesima circolare.
3. Le domande presentate
antecedentemente al termine
iniziale o
successivamente al termine finale indicato nella
circolare di cui
all'art. 5, comma 9, non saranno prese in considerazione.
4. Ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del citato decreto legislativo n.
123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie.
L'eventuale esaurimento delle risorse nazionali
disponibili, prima
del termine finale indicato nella circolare di cui all'art.
5, comma
9, comportera' la chiusura anticipata
dello «sportello». Il Ministero
comunichera', mediante
avviso a firma del Direttore generale
della
Direzione generale per
l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana, l'avvenuto
esaurimento delle risorse
e
restituira' agli istanti che
ne facciano richiesta,
e le cui
richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale
documentazione da
essi inviata a loro spese.
5. In caso di
insufficienza delle risorse disponibili,
le domande
presentate nell'ultimo giorno utile e istruite
con esito positivo
sono ammesse alle agevolazioni in misura
parziale, commisurata ai
rispettivi costi ritenuti agevolabili.
Art. 9
Istruttoria delle domande
e criteri di valutazione
1. Le domande di
agevolazione sono presentate al
Soggetto gestore
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione,
all'istruttoria delle stesse, sulla base
dei seguenti criteri
di
valutazione:
a) adeguatezza e
coerenza delle competenze possedute dai
soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa,
rispetto
alla specifica attivita' svolta
dall'impresa e al piano di impresa;
b) capacita' dell'impresa
di introdurre nuove
soluzioni
organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come previsto
nel piano di impresa;
c) potenzialita'
del mercato di riferimento e relative
strategie
di marketing;
d) sostenibilita'
economica e finanziaria dell'iniziativa.
2. In sede di
istruttoria, il Soggetto gestore valuta altresi' la
congruita' dei costi,
anche rispetto alle previsioni
indicate dal
soggetto
richiedente nel piano
di business, provvedendo,
eventualmente, a ridurne
l'ammontare e, conseguentemente, a
ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.
3. Le domande di agevolazione,
complete dei dati
previsti dal
modulo di richiesta,
sono istruite, nel
rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione
o di completamento, in
tempo utile
perche' possano
essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta o di completamento della stessa.
4. Nella convenzione di
cui all'art. 4, comma 2, e' previsto e
disciplinato un apposito comitato tecnico
che, relativamente alle
domande di agevolazione presentate da start-up innovative,
fornisce
indicazioni e specificazioni
al Soggetto gestore
in merito allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria
e delibera sull'ammissione
delle predette imprese alle agevolazioni di cui al presente decreto.
Tale comitato, istituito presso il Soggetto gestore, e' nominato dal
Ministero
assicurando una adeguata
rappresentanza a esperti
di
comprovata competenza in materia di venture capital e di
start-up di
impresa, indicati dalle principali associazioni di categoria
attive
nelle predette materie.
5. Con la circolare
di cui
all'art. 5, comma
9, il Ministero
fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e
all'iter
di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di
soglie
e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.
Art. 10
Concessione ed erogazione delle
agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente Titolo
sono concesse dal
Soggetto gestore ed erogate
sulla base di
un provvedimento di
concessione che ne regolamenta i tempi e le modalita'
di erogazione,
in coerenza con
quanto previsto dal
presente decreto e
dalle
successive indicazioni al
riguardo fornite dal
Ministero con la
circolare di cui all'art. 5, comma 9.
2. Il Soggetto
gestore, prima dell'erogazione delle
quote di
contributo, effettua controlli,
eventualmente seguiti anche
da
ispezioni in loco,
finalizzati ad accertare
che l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni
sia effettivamente operativa.
Nel
caso in cui tali verifiche
abbiano esito negativo,
il Soggetto
gestore puo' disporre la sospensione
dell'erogazione per un periodo
massimo di sei
mesi. Ove, a
seguito di successive
verifiche,
l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la
revoca totale delle agevolazioni.
3. La sospensione dell'erogazione
delle agevolazioni e' altresi'
disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli
o ispezioni in
loco, rilevi un
significativo scostamento
nell'attuazione del piano di business presentato dall'impresa in
sede
di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilita'
del piano. In
tal caso, il
Soggetto gestore puo' disporre
la sospensione
dell'erogazione per un periodo massimo di dodici mesi, entro il
quale
l'impresa beneficiaria puo' dimostrare
il sostanziale riallineamento
dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel
piano di
impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato
all'impresa
beneficiaria, venga rilevata
la permanenza di
un significativo
scostamento nell'attuazione del piano di business,
e'
disposta la
revoca parziale delle agevolazioni.
4. Ulteriori
specificazioni e indicazioni relative alle
modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero
con
la circolare di cui all'art. 5, comma 9.
Art. 11
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente Titolo non sono
cumulabili
con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de minimis», al medesimo
soggetto beneficiario, laddove
riferiti agli stessi
costi
ammissibili, fatta salva,
nel rispetto dei
limiti imposti dalla
vigente normativa comunitaria
in materia di
aiuti di Stato,
la
garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.
Art. 12
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente Titolo
sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) l'impresa
beneficiaria perda i requisiti di cui
ai commi 1,
lettera c), e 5 dell'art. 5 prima di quattro
anni dalla data
del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
b) nel caso di
start-up innovative ammesse al
maggior importo
dell'agevolazione ai sensi di quanto previsto all'art. 6,
comma 4,
l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art.
25 del
decreto-legge n. 179/2012
per la qualificazione di
start-up
innovativa;
c) ricorrano le
condizioni di cui al comma 2 dell'art. 10, ovvero
di cui al comma 3 del medesimo art. 10;
d) l'attivita'
di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata
in tutto o in parte, o
concessa in locazione,
o trasferita in
territori non coperti dall'agevolazione di cui
al presente Titolo
prima che siano trascorsi quattro anni dalla data del
provvedimento
di concessione delle agevolazioni;
e) l'impresa
beneficiaria venga sottoposta
a procedure
concorsuali prima che siano trascorsi quattro anni
dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
f) l'impresa
beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in
qualunque altra fase
del procedimento, dichiarazioni
mendaci o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
g) l'impresa beneficiaria
non adempia gli
obblighi di
monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e
h) negli ulteriori
casi previsti nella circolare ministeriale
di
cui all'art. 5, comma 9, nonche' nel
provvedimento di concessione
delle agevolazioni.
Titolo III
SOSTEGNO AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
EFFETTUATI DA NUOVE IMPRESE
DIGITALI E/O A CONTENUTO
TECNOLOGICO
Art. 13
Soggetti beneficiari e programmi ammissibili
1. Ai soggetti che
presentano i requisiti di cui all'art. 5, aventi
sede legale e
operativa nelle sole
regioni dell'Obiettivo
Convergenza, che operano
nell'economia digitale e' riconosciuta
un'agevolazione a fronte
della realizzazione dei
programmi di
investimento
direttamente connessi all'avvio
dell'attivita' di
impresa. Analoga agevolazione e' altresi' riconosciuta
ai soggetti,
in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e aventi sede
legale e
operativa nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza,
che realizzano
programmi di investimento
a contenuto tecnologico,
finalizzati a
valorizzare economicamente i
risultati del sistema
della ricerca
pubblica e privata.
2. Nel rispetto di quanto
previsto all'art. 19, i soggetti di cui
all'art. 6, comma 1, che abbiano richiesto le
agevolazioni di cui
Titolo II e che siano in possesso dei requisiti di cui al
comma 1,
possono altresi' accedere
alle agevolazioni di cui al
presente
Titolo.
3. I programmi di
investimento di cui al comma
1 devono essere
realizzati nei tempi, non superiori a diciotto
mesi, indicati nel
provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la revoca
delle
agevolazioni concesse.
4. Ulteriori
specificazioni relative ai
requisiti richiesti ai
soggetti di cui al comma 1 e ai programmi di investimento
ammissibili
ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente
Titolo sono
fissate dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma
9.
Art. 14
Forma e intensita'
dell'agevolazione
1. Ai soggetti di cui
all'art. 13 sono riconosciute, ai sensi e nei
limiti di quanto previsto dal Regolamento de minimis, le seguenti
agevolazioni:
a) contributo
in conto impianti
per la realizzazione dei
programmi di investimento di cui all'art. 13, comma 1;
b) servizi di tutoring
tecnico-gestionale a sostegno della fase
di avvio dell'impresa.
2. Ai sensi di quanto
previsto all'art. 2, comma 2, del Regolamento
de minimis, ciascun soggetto puo' beneficiare delle
agevolazioni di
cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni
gia'
ottenute dal medesimo soggetto a titolo di de minimis
nell'esercizio
finanziario in corso alla data
di presentazione della
domanda di
agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al
limite
massimo di euro 200.000,00 (duecentomila), ovvero di euro 100.000,00
(centomila) nel caso di imprese attive nel settore del trasporto
su
strada.
3. Le agevolazioni di
cui al comma 1, lettera a),
sono concesse
nella misura del
65% (sessantacinque percento)
delle spese
ammissibili di cui all'art. 15. Nel caso di societa'
beneficiarie la
cui compagine, alla
data di presentazione della
domanda di
concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da
giovani
di eta' non superiore ai trentacinque
anni o da donne, il contributo
e' pari al 75%
(settantacinque percento) delle spese ammissibili.
4. I
servizi di cui
al comma 1,
lettera b), sono
erogati
direttamente dal
Soggetto gestore alle
imprese beneficiarie. Il
valore di tale servizio, posto a carico delle risorse di cui
all'art.
3, comma 1, lettera b), e' pari a un massimo
di euro 5.000,00
(cinquemila) per
singola impresa beneficiaria.
Nel caso in cui
l'importo delle agevolazioni di cui al comma
1 superi l'ammontare
massimo dell'aiuto concedibile ai sensi del Regolamento de minimis,
il Soggetto gestore provvede
a ridurre conseguentemente l'importo
dell'agevolazione di cui al comma 1, lettera a).
5. Il Ministero, con la
circolare esplicativa di cui all'art.
5,
comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito ai
contenuti
di cui ai commi 1, 2 e 3.
Art. 15
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le
seguenti spese:
a) impianti,
macchinari e attrezzature
tecnologici, ovvero
tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del programma
di
investimento;
b) componenti
hardware e software
funzionali al progetto
di
investimento;
c) brevetti e licenze;
d) certificazioni,
know-how e conoscenze
tecniche, anche non
brevettate, purche' direttamente
correlate alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa;
e) progettazione, sviluppo,
personalizzazione, collaudo di
soluzioni
architetturali informatiche e
di impianti tecnologici
produttivi,
consulenze specialistiche tecnologiche
funzionali al
progetto di investimento, nonche'
relativi interventi correttivi
e
adeguativi.
2. Il Ministero, con la
circolare esplicativa di cui all'art.
5,
comma 9, fornisce ulteriori indicazioni e specificazioni in
merito
alle condizioni e ai limiti di ammissibilita'
delle spese di cui al
comma 1.
Art. 16
Presentazione della domanda e piano
di impresa
1. La presentazione
della domanda di agevolazione, corredata
dal
piano di impresa, e' disciplinata
secondo quanto previsto al Titolo
II, art. 8, del presente decreto.
2. I soggetti di cui
all'art. 13 che intendono richiedere anche
le
agevolazioni di cui al Titolo
II del presente
decreto presentano
un'unica domanda di agevolazione.
Art. 17
Istruttoria delle domande
e criteri di valutazione
1. Le domande di
agevolazione sono presentate al
Soggetto gestore
che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di
presentazione e
in aderenza ai
«Criteri di selezione
delle operazioni» del
PON
Ricerca e Competitivita' 2007-2013,
approvati dal Comitato
di
Sorveglianza in relazione all'Obiettivo operativo
«4.2.1.3: Azioni
integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della societa'
dell'informazione - Azioni
integrate per la
societa'
dell'informazione,
all'istruttoria delle stesse,
sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
a) adeguatezza e
coerenza delle competenze possedute dai
soci,
per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa,
rispetto
al progetto imprenditoriale;
b) carattere
fortemente innovativo dell'idea
di business, in
riferimento alla introduzione di
un nuovo prodotto
e/o servizio,
ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
c) potenzialita'
del mercato di riferimento, del posizionamento
strategico del relativo business, delle strategie di marketing;
d) fattibilita' tecnologica
ed operativa del
programma di
investimento;
e) sostenibilita'
economica e finanziaria.
2. Nel caso in
cui il soggetto
proponente richieda anche
le
agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, la
valutazione
sara' effettuata dal
Soggetto gestore sulla base dei criteri
di cui
al comma 1.
3. Le domande di agevolazione,
complete dei dati
previsti dal
modulo di richiesta,
sono istruite, nel
rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione
o di completamento, in
tempo utile
perche' possano
essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta o di completamento della stessa.
4. Per la valutazione
delle domande di agevolazione
presentate da
start-up innovative si applica quanto previsto all'art. 9, comma
4.
5. Con la circolare
di cui
all'art. 5, comma
9, il Ministero
fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e
all'iter
di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di
soglie
e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.
Art. 18
Modalita'
di concessione
ed erogazione
dell'agevolazione
1. Le agevolazioni sono
concesse dal Soggetto gestore ed
erogate
sulla base di un provvedimento di concessione che ne
regolamenta i
tempi e le modalita' di erogazione.
2. L'erogazione del
contributo avviene su richiesta del
soggetto
beneficiario in due stati di avanzamento lavori, di cui il primo
di
importo non inferiore
al 40% (quaranta
percento) della spesa
complessiva. E' fatta
salva la possibilita' per
il soggetto
beneficiario di richiedere al
Soggetto gestore l'erogazione
della
prima quota di agevolazione
a titolo di
anticipazione, con le
modalita' e condizioni
indicate nella circolare di cui all'art.
5,
comma 9 e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Ulteriori
specificazioni e indicazioni relative alle
modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal Ministero
con
la circolare di cui all'art. 5, comma 9.
Art. 19
Cumulo delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente Titolo non sono
cumulabili
con altre agevolazioni, ivi incluse quelle
di cui all'art.
6 se
relative alle spese di cui all'art. 7, comma 1,
lettere a) e c),
concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse
spese
ammissibili, fatta salva,
nel rispetto dei limiti imposti
dalla
vigente normativa comunitaria
in materia di
aiuti di Stato,
la
garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.
Art. 20
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente Titolo
sono revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) l'impresa
beneficiaria perda i requisiti di cui
ai commi 1,
lettera c), e 5 dell'art. 5 e all'art. 14, comma 3, prima che
siano
trascorsi tre anni dalla
data di ultimazione
del programma di
investimento;
b) l'impresa
beneficiaria non abbia rispettato i
tempi previsti
per la realizzazione del programma di investimenti di
cui all'art.
13, comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe
autorizzate
dal Soggetto gestore;
c) l'impresa
beneficiaria trasferisca altrove, alieni
o destini
ad usi diversi da quelli
previsti nel programma
di investimenti,
senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i
diritti
aziendali ammessi alle agevolazioni prima che
siano trascorsi tre
anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
d) l'attivita'
di impresa agevolata venga a cessare,
sia alienata
in tutto o in parte, o
concessa in locazione,
o trasferita in
territori non coperti dall'agevolazione di cui
al presente Titolo
prima che siano trascorsi tre anni dalla
data di ultimazione
del
programma di investimento;
e) l'impresa
beneficiaria venga sottoposta
a procedure
concorsuali prima che
siano trascorsi tre
anni dalla data
di
ultimazione del programma di investimento;
f) l'impresa
beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e in
qualunque altra fase
del procedimento, dichiarazioni
mendaci o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
g) l'impresa
beneficiaria non adempia
gli obblighi di
monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e
h) negli ulteriori
casi previsti nella circolare ministeriale
di
cui all'art. 5, comma 9, nonche' nel
provvedimento di concessione
delle agevolazioni.
Titolo IV
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI
INTERVENTI
Art. 21
Monitoraggio, ispezioni e
controlli
1. In ogni fase del
procedimento il Soggetto gestore e il Ministero
possono effettuare controlli e ispezioni, anche
a campione, sulle
iniziative agevolate, al fine di
verificare le condizioni
per la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione
degli interventi finanziati.
2. Le
imprese beneficiarie delle
agevolazioni trasmettono al
Soggetto gestore la
documentazione utile al
monitoraggio delle
iniziative, con le forme e modalita'
definite con la circolare
del
Ministero di cui all'art. 5, comma 9.
3. Il Ministero presenta
alla Commissione europea relazioni annuali
relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto,
comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i
relativi
settori di attivita' economica, gli
importi concessi per
ciascun
beneficiario e le relative intensita'.
4. Le imprese
beneficiarie sono tenute a corrispondere a
tutte le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici
disposti
dal Soggetto gestore
e dal Ministero,
in ottemperanza a
quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11
luglio 2006, recante
disposizioni generali sul
Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione
e che abroga il
regolamento (CE) n.1260/1999,
pubblicato nella
G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 e successive rettifiche, allo
scopo
di effettuare il monitoraggio delle iniziative agevolate.
Gli stessi
soggetti sono, inoltre,
tenuti ad acconsentire
e a favorire
lo
svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da
competenti organismi statali, dalla Commissione europea e
da altri
organi dell'Unione europea
competenti in materia,
anche mediante
ispezioni e sopralluoghi,
al fine di
verificare lo stato
di
avanzamento delle iniziative e
le condizioni per
il mantenimento
delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in
particolare,
dagli articoli 60, 61 e 62 del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006,
nonche' dagli
articoli 13 e 16 del Regolamento
(CE) n. 1828/2006
della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita' di
applicazione del regolamento
(CE) n.1083/2006. Indicazioni
riguardanti le modalita', i
tempi e gli
obblighi delle imprese
beneficiarie in merito alle suddette attivita' di
verifica saranno
contenute nel provvedimento di
concessione delle agevolazioni.
Le
imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad
aderire a tutte
le
forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso
e'
realizzato con il concorso
di risorse del
FESR, in applicazione
dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento
(CE)
n. 1828/2006.
5. Allo scopo di
vigilare sul corretto utilizzo delle
agevolazioni
di cui al presente decreto, il Ministero puo'
avvalersi del «Nucleo
speciale spesa pubblica
e repressioni frodi
comunitarie» della
Guardia di Finanza,
secondo quanto previsto
all'art. 25 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
6. I dati relativi
all'attuazione degli interventi
previsti dal
presente decreto sono
trasmessi al «sistema
permanente di
monitoraggio e valutazione», istituito dall'art. 32 del
decreto-legge
n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle
misure
volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up
innovative e
di valutarne l'impatto sulla crescita.
Il presente
decreto sara' trasmesso
ai competenti organi
di
controllo e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
Roma, 6 marzo 2013
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio
n. 351