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Roma, 14 giugno 2013

 

Circolare n. 134/2013

 

Oggetto: Finanziamenti – Agevolazioni per le nuove PMI – D.M. 6.3.2013, su G.U. n. 134 del 10.6.2013.

 

Da settembre prossimo (la data esatta sarà indicata con apposita circolare ministeriale) sarà possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti per l’apertura di nuove PMI nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Soggetti beneficiari – Sono ammesse alle agevolazioni le PMI di qualsiasi settore già costituite in forma societaria da non più di sei mesi dalla presentazione della domanda, con sede legale e operativa nelle suddette regioni del sud, nonché le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché entro 30 giorni dall’ammissione all’agevolazione.

 

Misura delle agevolazioni – Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (pari a 100 milioni di euro) è previsto per ciascuna impresa un contributo massimo di 200 mila euro (50 mila euro annui per il periodo massimo di 4 anni) a parziale copertura dei costi sostenuti dalla stessa; nella fase di start up, la misura dell’agevolazione varia in base alla regione interessata e all’anno di inizio attività (dal 25% fino al 35% per i primi tre anni e dal 15% fino al 25% per il quarto anno).

 

Costi ammissibili – Sono ammessi all’agevolazione i costi riferiti agli interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa, alle spese di affitto o di leasing per gli impianti, macchinari e attrezzature tecnologici necessari all’attività d’impresa, nonché i costi salariali relativi al nuovo personale assunto.

 

Presentazione delle domande – La richiesta di accesso alle agevolazioni, corredata dal relativo piano di impresa, dovrà essere presentata a partire dalla data e secondo le modalità che saranno indicate a breve nella circolare ministeriale. Le domande saranno valutate, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, in base a specifici criteri e saranno accettate nei limiti delle risorse disponibili.   

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U, n.134 del 10.6.2013 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2013

Istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita

di  nuove  imprese  nelle  regioni  Basilicata,  Calabria,  Campania,

Puglia, Sardegna e Sicilia. (13A05022)

 

                              Titolo I
                       DISPOSIZIONI GENERALI

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    b) «Regolamento GBER»: il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9

agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato

CE (regolamento generale di esenzione  per  categoria)  e  successive

modifiche e integrazioni;

    c) «Regolamento de minimis»: il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006

della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione

degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore

(«de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre  2006

e successive modifiche e integrazioni;

    d) «Decreto-legge n. 179/2012»: il decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,  della

legge 17 dicembre 2012, n. 221;

    e) «Start-up innovative»: le imprese di cui all'art. 25, comma 2,

del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella  sezione  speciale  del

Registro delle imprese di cui all'art.  25,  comma  8,  del  medesimo

decreto-legge n. 179/2012;

    f) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'

Trattato che istituisce la Comunita' europea;

    g) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»,  la  Carta

degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2007-2013  (n.  117/2010

Italia), approvata  dalla  Commissione  europea  il  6  luglio  2010,

pubblicata nella G.U.U.E. C 215  del  18  agosto  2010  e  successive

modifiche e integrazioni;

    l) «Regioni dell'Obiettivo  Convergenza»:  le  regioni  Calabria,

Campania, Puglia e Sicilia;

    m) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

    n) «Riserva PON Ricerca e Competitivita'»: la  riserva  speciale,

istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie

imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, finanziata con risorse del Programma Operativo

Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013» e  destinata  al

rilascio di garanzie in favore di piccole e medie imprese localizzate

nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

 

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

                     e finalita' dell'intervento

  1. Al fine  di  creare  le  condizioni  per  la  nascita  di  nuova

imprenditorialita',  di  rafforzare  la  competitivita'  dei  sistemi

produttivi, di sostenere le politiche di trasferimento tecnologico  e

di valorizzazione economica dei risultati del sistema  della  ricerca

pubblica  e  privata,  con  il  presente  decreto  e'  istituito,  ad

integrazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro  dello

sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse e ai sensi di

quanto previsto all'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre  2006,

n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, un apposito  regime

di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove  imprese  nelle

regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

                               Art. 3

                   Risorse finanziarie disponibili

  1.  In  fase  di  prima  applicazione,   le   risorse   finanziarie

disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto

ammontano a:

    a) euro 100.000.000,00  (centomilioni)  a  valere  sulle  risorse

rivenienti dai «progetti  coerenti»,  cosi'  come  individuati  nella

relazione finale di  esecuzione  del  Programma  Operativo  Nazionale

«Sviluppo Imprenditoriale Locale»  2000-2006,  per  il  finanziamento

della misura di cui al Titolo II;

    b) euro 90.000.000,00 (novantamilioni) a valere sulle risorse del

Programma  Operativo  Nazionale  «Ricerca  e   Competitivita'»   FESR

2007-2013 e sulle risorse  del  Piano  di  Azione  Coesione,  per  il

finanziamento della misura di cui al Titolo III.

 

                               Art. 4

                          Soggetto gestore

  1.   Gli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi   riguardanti

l'istruttoria  delle  domande,  la  concessione,  l'erogazione  delle

agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi,  di

ispezioni e controlli di cui al presente decreto,  sono  affidati  al

Soggetto gestore.

  2. Con apposita convenzione tra Ministero e  Soggetto  gestore,  da

stipularsi entro sessanta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti e  le  modalita'

di  trasferimento  al  Soggetto  gestore  delle  risorse  finanziarie

disponibili di cui all'art. 3 e definiti gli oneri necessari  per  lo

svolgimento   delle   attivita',   che   sono   posti    a    carico,

rispettivamente:

    a) delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),

relativamente alle agevolazioni di cui al Titolo II;

    b) delle risorse dell'Asse III «Assistenza tecnica e attivita' di

accompagnamento»  del  Programma  Operativo  Nazionale   «Ricerca   e

Competitivita'» FESR 2007-2013, relativamente  alle  agevolazioni  di

cui al Titolo III;

    c) delle risorse di cui all'art. 3, lettera b), relativamente  al

costo dei servizi di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).

 

                               Art. 5

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7,  le  imprese,

ivi incluse le start-up innovative:

    a) costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione

della domanda di agevolazione;

    b)  di  piccola  dimensione,  ai   sensi   di   quanto   previsto

all'allegato 1 del Regolamento GBER;

    c) con sede  legale  e  operativa  ubicata  nei  territori  delle

regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,

nelle aree ammesse a norma dell'art. 107.3.a) e  107.3.c)  del  TFUE,

cosi' come individuate nella Carta degli aiuti di Stato  a  finalita'

regionale, relativamente alle agevolazioni di cui al  Titolo  II  del

presente decreto, ovvero con sede  legale  e  operativa  ubicata  nei

territori delle  regioni  dell'Obiettivo  Convergenza,  relativamente

alle agevolazioni di cui al Titolo III;

    d) costituite  in  forma  societaria,  ivi  incluse  le  societa'

cooperative, i cui soci siano rappresentati esclusivamente da persone

fisiche, fermo restando quanto specificamente  previsto  all'art.  25

del decreto-legge n. 179/2012 per le start-up innovative;

    e) in cui la compagine societaria sia  composta,  in  maggioranza

assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche.

  2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni di cui  al  presente

decreto  le  persone  fisiche  che  intendono  costituire  una  nuova

impresa, purche' l'impresa sia formalmente  costituita  entro  e  non

oltre  trenta  giorni  dalla  data  della  comunicazione  inviata  ai

soggetti  richiedenti  dal  Soggetto  gestore  di   ammissione   alle

agevolazioni.

  3. Ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto, le imprese di cui al comma 1 devono:

    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle

imprese;

    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure

concorsuali;

    c)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione Europea.

  4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi  1  e  3  deve  essere

dimostrato alla data di presentazione della domanda di  agevolazione,

nel caso di imprese gia' costituite alla predetta data, ovvero  entro

trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 2, nel caso

dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 2.

  5. Non sono ammissibili agli aiuti di cui al  presente  decreto  le

imprese controllate, ai sensi di quanto previsto  all'art.  2359  del

codice civile, da soci di imprese che abbiano cessato l'attivita' nei

dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.

  6. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al  presente  decreto,

fatte salve le ulteriori specifiche previsioni riportate  nei  Titoli

II e III, le imprese operanti nei settori:

    a) della pesca e dell'acquacoltura che  rientrano  nel  campo  di

applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

    b)  della  produzione  primaria  dei  prodotti  agricoli  di  cui

all'allegato I del TFUE;

    c) carboniero, limitatamente alle attivita' economiche,  indicate

nella circolare esplicativa di cui al comma 9, per  le  quali  vigono

specifici divieti o limitazioni previsti dalla normativa comunitaria.

  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere

altresi'   concesse   per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse

all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per

programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,

alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre

spese correnti connesse con  l'attivita'  d'esportazione  e  per  gli

interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni

rispetto ai prodotti di importazione.

  8. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui  al  comma  1,

lettere d) ed e), non sono considerate le partecipazioni di minoranza

inferiori  al  50%  (cinquanta   percento)   del   capitale   sociale

dell'impresa detenute da  investitori  istituzionali,  Universita'  e

Centri di ricerca.

  9. Il Ministero, con  propria  circolare  esplicativa,  provvede  a

definire specifiche condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni in

relazione ai  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  e  ai  settori  e

attivita' economiche di cui al comma 6.

 

                              Titolo II

   AIUTI IN FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

 

                               Art. 6

                 Aiuto per l'avvio di nuove imprese

  1. Ai soggetti beneficiari di cui all'art.  5  con  sede  legale  e

operativa ubicata nei territori delle regioni  Basilicata,  Calabria,

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia,  nelle  aree  ammesse  a  norma

dell'art. 107.3.a) e 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate  nella

Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, fatto salvo  quanto

previsto al comma 2, e' concesso un contributo in relazione ai  costi

sostenuti  nei  primi  quattro  anni  a  decorrere  dalla   data   di

presentazione della domanda. Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i

piani di impresa che  prevedono  l'introduzione  di  nuove  soluzioni

organizzative o produttive e/o che sono orientati a nuovi mercati.

  2. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 5, commi 5, 6 e  7,

nella circolare di  cui  all'art.  5,  comma  9,  sono  riportate  le

attivita' economiche per le quali,  relativamente  ai  settori  della

siderurgia, della costruzione navale  e  della  produzione  di  fibre

sintetiche,  sono  previste  dalla  vigente   normativa   comunitaria

specifiche esclusioni o limitazioni per l'accesso alle agevolazioni.

  3. L'importo annuo massimo del contributo concedibile in favore  di

ciascuna impresa beneficiaria,  come  eventualmente  rideterminato  a

seguito della valutazione di congruita' di cui all'art. 9,  comma  2,

e' pari  a  euro  50.000,00  (cinquantamila),  per  un  ammontare  di

agevolazione  complessivamente  concedibile  in  favore  di  ciascuna

impresa pari a euro 200.000,00 (duecentomila)  nell'arco  di  quattro

anni dalla data di presentazione della domanda,  fatto  salvo  quanto

previsto al comma 4.

  4.  Relativamente  alle  domande  di  agevolazioni  presentate   da

start-up innovative, nel caso in cui l'impresa beneficiaria, all'atto

della  richiesta  di  erogazione  di  ciascuna   quota   annuale   di

contributo, presenti spese in ricerca e sviluppo di cui all'art.  25,

comma 2, lettera h), punto  1),  del  decreto-legge  n.  179/2012  in

misura superiore alla soglia  minima  ivi  prevista,  per  un  valore

comunque uguale o superiore al  30%  (trenta  percento)  del  maggior

valore tra costo  e  valore  della  produzione  dell'impresa  stessa,

ovvero  abbia  impiegato,  nell'anno  di  riferimento,  dipendenti  o

collaboratori di cui all'art. 25, comma 2, lettera h), punto 2),  del

decreto-legge n. 179/2012 in misura superiore alla soglia minima  ivi

prevista, per un valore comunque uguale o superiore al 40%  (quaranta

percento)  della  forza  lavoro  complessiva  dell'impresa  medesima,

l'importo annuo massimo del contributo concedibile di cui al comma  3

e' elevato, fermo restando quanto previsto al comma 7, a:

    a) euro 60.000,00 (sessantamila),  relativamente  al  primo  anno

dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

    b) euro 70.000,00 (settantamila), relativamente al  secondo  anno

dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

    c) euro 80.000,00  (ottantamila),  relativamente  al  terzo  anno

dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;

    d) euro 90.000,00 (novantamila),  relativamente  al  quarto  anno

dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

  5. Nel rispetto dei limiti massimi del  contributo  concedibile  di

cui ai commi 3 e  4,  l'intensita'  dell'aiuto  concesso  a  ciascuna

impresa beneficiaria e' pari:

    a) per i  primi  tre  anni  dalla  data  di  presentazione  della

domanda:

      1) 35% (trentacinque percento) dei  costi  ammissibili  di  cui

all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma

dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli

aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al

      2) 25% (venticinque percento)  dei  costi  ammissibili  di  cui

all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma

dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli

aiuti di Stato a finalita' regionale;

    b) per il successivo anno:

      1) 25% (venticinque percento)  dei  costi  ammissibili  di  cui

all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma

dell'art. 107.3.a) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli

aiuti di Stato a finalita' regionale, ovvero pari al

      2)  15%  (quindici  percento)  dei  costi  ammissibili  di  cui

all'art. 7, per  le  imprese  ubicate  nelle  aree  ammesse  a  norma

dell'art. 107.3.c) del TFUE, cosi' come individuate nella Carta degli

aiuti di Stato a finalita' regionale.

  6. Le intensita' dell'aiuto di cui al comma  5  sono  applicate  ai

costi ammissibili  di  cui  all'art.  7  effettivamente  sostenuti  e

regolarmente rendicontati dal soggetto beneficiario.

  7. L'importo  annuo  del  contributo  erogato  a  ciascuna  impresa

beneficiaria non puo' comunque eccedere il 33%  (trentatre  percento)

del  contributo  massimo  complessivamente   concesso   al   medesimo

soggetto, cosi' come riportato nel provvedimento di concessione delle

agevolazioni di cui all'art. 11.

 

                               Art. 7

                          Costi ammissibili

  1. Sono ammissibili all'aiuto di cui al presente Titolo i  seguenti

costi, sostenuti dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione

della domanda e non oltre quattro anni dalla stessa data:

    a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all'impresa. Tali

interessi sono ammissibili  in  misura  non  superiore  al  tasso  di

riferimento  vigente  alla  data  di  concessione  dell'agevolazione,

fissato sulla base di quello stabilito dalla  Commissione  europea  e

pubblicato              sul               sito               Internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html;

    b) spese  di  affitto  di  impianti,  macchinari  e  attrezzature

tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con particolare  riferimento

a quelli connessi all'utilizzo delle tecnologie  dell'informazione  e

della comunicazione, necessari all'attivita' di impresa;

    c) ammortamento e  canoni  di  leasing  relativi  agli  impianti,

macchinari e attrezzature di cui  alla  precedente  lettera  b).  Gli

interessi relativi ai predetti canoni  di  leasing  sono  ammissibili

nella misura massima di cui alla precedente lettera a);

    d) costi salariali relativi al personale dipendente.

  2. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  5,  comma  9,

fornisce indicazioni e specificazioni in  merito  alle  condizioni  e

limiti di ammissibilita' dei costi di cui al comma 1.

 

                               Art. 8

         Presentazione delle domande e dei piani di impresa

  1. L'agevolazione di cui al presente Titolo e' concessa sulla  base

di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo  quanto

stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e

successive modificazioni e integrazioni.

  2. Le domande di agevolazione,  corredate  dai  piani  di  impresa,

possono essere presentate  a  decorrere  dalla  data  indicata  nella

circolare esplicativa di cui all'art. 5, comma 9, con  le  modalita',

le forme e i termini indicati nella medesima circolare.

  3. Le domande presentate antecedentemente  al  termine  iniziale  o

successivamente al termine finale indicato  nella  circolare  di  cui

all'art. 5, comma 9, non saranno prese in considerazione.

  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.

123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni

esclusivamente   nei   limiti   delle   disponibilita'   finanziarie.

L'eventuale esaurimento delle risorse  nazionali  disponibili,  prima

del termine finale indicato nella circolare di cui all'art. 5,  comma

9, comportera' la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero

comunichera', mediante avviso a firma del  Direttore  generale  della

Direzione   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'

imprenditoriali  da  pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica  italiana,  l'avvenuto   esaurimento   delle   risorse   e

restituira'  agli  istanti  che  ne  facciano  richiesta,  e  le  cui

richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione  da

essi inviata a loro spese.

  5. In caso di insufficienza delle risorse disponibili,  le  domande

presentate nell'ultimo giorno utile e  istruite  con  esito  positivo

sono ammesse alle agevolazioni in  misura  parziale,  commisurata  ai

rispettivi costi ritenuti agevolabili.

 

                               Art. 9

                      Istruttoria delle domande

                      e criteri di valutazione

  1. Le domande di agevolazione sono presentate al  Soggetto  gestore

che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico  di  presentazione,

all'istruttoria delle stesse, sulla  base  dei  seguenti  criteri  di

valutazione:

    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,

per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto

alla specifica attivita' svolta dall'impresa e al piano di impresa;

    b)  capacita'  dell'impresa   di   introdurre   nuove   soluzioni

organizzative e produttive nel mercato di riferimento, come  previsto

nel piano di impresa;

    c) potenzialita' del mercato di riferimento e relative  strategie

di marketing;

    d) sostenibilita' economica e finanziaria dell'iniziativa.

  2. In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta  altresi'  la

congruita' dei costi, anche rispetto  alle  previsioni  indicate  dal

soggetto   richiedente   nel   piano   di   business,    provvedendo,

eventualmente,  a  ridurne   l'ammontare   e,   conseguentemente,   a

ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile.

  3. Le domande di  agevolazione,  complete  dei  dati  previsti  dal

modulo  di  richiesta,  sono  istruite,  nel   rispetto   dell'ordine

cronologico di presentazione  o  di  completamento,  in  tempo  utile

perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di

presentazione della richiesta o di completamento della stessa.

  4. Nella convenzione di cui all'art. 4,  comma  2,  e'  previsto  e

disciplinato un apposito comitato  tecnico  che,  relativamente  alle

domande di agevolazione presentate da start-up  innovative,  fornisce

indicazioni e specificazioni  al  Soggetto  gestore  in  merito  allo

svolgimento dell'attivita'  istruttoria  e  delibera  sull'ammissione

delle predette imprese alle agevolazioni di cui al presente  decreto.

Tale comitato, istituito presso il Soggetto gestore, e' nominato  dal

Ministero  assicurando  una  adeguata  rappresentanza  a  esperti  di

comprovata competenza in materia di venture capital e di start-up  di

impresa, indicati dalle principali associazioni di  categoria  attive

nelle predette materie.

  5. Con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  9,  il  Ministero

fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter

di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di soglie

e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.

 

                               Art. 10

            Concessione ed erogazione delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Titolo  sono  concesse  dal

Soggetto gestore  ed  erogate  sulla  base  di  un  provvedimento  di

concessione che ne regolamenta i tempi e le modalita' di  erogazione,

in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  presente  decreto  e  dalle

successive indicazioni al  riguardo  fornite  dal  Ministero  con  la

circolare di cui all'art. 5, comma 9.

  2. Il  Soggetto  gestore,  prima  dell'erogazione  delle  quote  di

contributo,  effettua  controlli,  eventualmente  seguiti  anche   da

ispezioni  in  loco,   finalizzati   ad   accertare   che   l'impresa

beneficiaria delle agevolazioni  sia  effettivamente  operativa.  Nel

caso in cui  tali  verifiche  abbiano  esito  negativo,  il  Soggetto

gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per  un  periodo

massimo  di  sei  mesi.  Ove,  a  seguito  di  successive  verifiche,

l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e'  disposta  la

revoca totale delle agevolazioni.

  3. La sospensione dell'erogazione delle  agevolazioni  e'  altresi'

disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di  controlli

o  ispezioni   in   loco,   rilevi   un   significativo   scostamento

nell'attuazione del piano di business presentato dall'impresa in sede

di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilita' del  piano.  In

tal  caso,  il  Soggetto  gestore  puo'   disporre   la   sospensione

dell'erogazione per un periodo massimo di dodici mesi, entro il quale

l'impresa beneficiaria puo' dimostrare il sostanziale  riallineamento

dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di

impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa

beneficiaria,  venga  rilevata  la  permanenza  di  un  significativo

scostamento nell'attuazione del piano di  business,  e'  disposta  la

revoca parziale delle agevolazioni.

  4. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle  modalita',

tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal  Ministero  con

la circolare di cui all'art. 5, comma 9.

 

                               Art. 11

                      Cumulo delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo  non  sono  cumulabili

con altri aiuti concessi, anche a titolo di «de minimis», al medesimo

soggetto   beneficiario,   laddove   riferiti   agli   stessi   costi

ammissibili, fatta salva,  nel  rispetto  dei  limiti  imposti  dalla

vigente normativa comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  la

garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.

 

                               Art. 12

                      Revoca delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Titolo  sono  revocate,  in

misura totale o parziale, nei seguenti casi:

    a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui  ai  commi  1,

lettera c), e 5 dell'art. 5 prima di  quattro  anni  dalla  data  del

provvedimento di concessione delle agevolazioni;

    b) nel caso di start-up innovative  ammesse  al  maggior  importo

dell'agevolazione ai sensi di quanto previsto all'art.  6,  comma  4,

l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti  dall'art.  25  del

decreto-legge  n.  179/2012  per  la   qualificazione   di   start-up

innovativa;

    c) ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 10, ovvero

di cui al comma 3 del medesimo art. 10;

    d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata

in tutto o in  parte,  o  concessa  in  locazione,  o  trasferita  in

territori non coperti dall'agevolazione di  cui  al  presente  Titolo

prima che siano trascorsi quattro anni dalla data  del  provvedimento

di concessione delle agevolazioni;

    e)  l'impresa   beneficiaria   venga   sottoposta   a   procedure

concorsuali prima che siano trascorsi quattro  anni  dalla  data  del

provvedimento di concessione delle agevolazioni;

    f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in

qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o

esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';

    g)  l'impresa  beneficiaria   non   adempia   gli   obblighi   di

monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e

    h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale  di

cui all'art. 5, comma 9, nonche'  nel  provvedimento  di  concessione

delle agevolazioni.

 

                             Titolo III

  SOSTEGNO AI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO EFFETTUATI DA NUOVE IMPRESE

               DIGITALI E/O A CONTENUTO TECNOLOGICO

 

                               Art. 13

            Soggetti beneficiari e programmi ammissibili

  1. Ai soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 5, aventi

sede  legale  e   operativa   nelle   sole   regioni   dell'Obiettivo

Convergenza,  che  operano  nell'economia  digitale  e'  riconosciuta

un'agevolazione  a  fronte  della  realizzazione  dei  programmi   di

investimento  direttamente  connessi  all'avvio   dell'attivita'   di

impresa. Analoga agevolazione e' altresi' riconosciuta  ai  soggetti,

in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e aventi  sede  legale  e

operativa nelle regioni dell'Obiettivo  Convergenza,  che  realizzano

programmi di investimento  a  contenuto  tecnologico,  finalizzati  a

valorizzare economicamente i  risultati  del  sistema  della  ricerca

pubblica e privata.

  2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, i soggetti  di  cui

all'art. 6, comma 1, che abbiano richiesto  le  agevolazioni  di  cui

Titolo II e che siano in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,

possono altresi'  accedere  alle  agevolazioni  di  cui  al  presente

Titolo.

  3. I programmi di investimento di cui  al  comma  1  devono  essere

realizzati nei tempi, non superiori a  diciotto  mesi,  indicati  nel

provvedimento di concessione delle agevolazioni, pena la revoca delle

agevolazioni concesse.

  4. Ulteriori specificazioni  relative  ai  requisiti  richiesti  ai

soggetti di cui al comma 1 e ai programmi di investimento ammissibili

ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente Titolo  sono

fissate dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 9.

 

                               Art. 14

                Forma e intensita' dell'agevolazione

  1. Ai soggetti di cui all'art. 13 sono riconosciute, ai sensi e nei

limiti di quanto previsto dal Regolamento  de  minimis,  le  seguenti

agevolazioni:

    a)  contributo  in  conto  impianti  per  la  realizzazione   dei

programmi di investimento di cui all'art. 13, comma 1;

    b) servizi di tutoring tecnico-gestionale a sostegno  della  fase

di avvio dell'impresa.

  2. Ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del Regolamento

de minimis, ciascun soggetto puo' beneficiare delle  agevolazioni  di

cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia'

ottenute dal medesimo soggetto a titolo di de minimis  nell'esercizio

finanziario in corso alla data  di  presentazione  della  domanda  di

agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite

massimo di euro 200.000,00 (duecentomila), ovvero di euro  100.000,00

(centomila) nel caso di imprese attive nel settore del  trasporto  su

strada.

  3. Le agevolazioni di cui al comma 1,  lettera  a),  sono  concesse

nella  misura  del  65%   (sessantacinque   percento)   delle   spese

ammissibili di cui all'art. 15. Nel caso di societa' beneficiarie  la

cui  compagine,  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di

concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani

di eta' non superiore ai trentacinque anni o da donne, il  contributo

e' pari al 75% (settantacinque percento) delle spese ammissibili.

  4.  I  servizi  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  sono  erogati

direttamente dal  Soggetto  gestore  alle  imprese  beneficiarie.  Il

valore di tale servizio, posto a carico delle risorse di cui all'art.

3, comma 1, lettera b),  e'  pari  a  un  massimo  di  euro  5.000,00

(cinquemila) per  singola  impresa  beneficiaria.  Nel  caso  in  cui

l'importo delle agevolazioni di cui al  comma  1  superi  l'ammontare

massimo dell'aiuto concedibile ai sensi del Regolamento  de  minimis,

il Soggetto gestore provvede  a  ridurre  conseguentemente  l'importo

dell'agevolazione di cui al comma 1, lettera a).

  5. Il Ministero, con la circolare esplicativa di  cui  all'art.  5,

comma 9, fornisce indicazioni e specificazioni in merito ai contenuti

di cui ai commi 1, 2 e 3.

 

                               Art. 15

                          Spese ammissibili

  1. Sono ammissibili le seguenti spese:

    a)  impianti,  macchinari  e  attrezzature  tecnologici,   ovvero

tecnico-scientifici, funzionali alla realizzazione del  programma  di

investimento;

    b) componenti hardware  e  software  funzionali  al  progetto  di

investimento;

    c) brevetti e licenze;

    d) certificazioni, know-how  e  conoscenze  tecniche,  anche  non

brevettate, purche' direttamente correlate alle esigenze produttive e

gestionali dell'impresa;

    e)  progettazione,  sviluppo,  personalizzazione,   collaudo   di

soluzioni  architetturali  informatiche  e  di  impianti  tecnologici

produttivi,  consulenze  specialistiche  tecnologiche  funzionali  al

progetto di investimento, nonche' relativi  interventi  correttivi  e

adeguativi.

  2. Il Ministero, con la circolare esplicativa di  cui  all'art.  5,

comma 9, fornisce ulteriori indicazioni e  specificazioni  in  merito

alle condizioni e ai limiti di ammissibilita' delle spese di  cui  al

comma 1.

 

                               Art. 16

           Presentazione della domanda e piano di impresa

  1. La presentazione della domanda di  agevolazione,  corredata  dal

piano di impresa, e' disciplinata secondo quanto previsto  al  Titolo

II, art. 8, del presente decreto.

  2. I soggetti di cui all'art. 13 che intendono richiedere anche  le

agevolazioni di cui al Titolo  II  del  presente  decreto  presentano

un'unica domanda di agevolazione.

 

                               Art. 17

                      Istruttoria delle domande

                      e criteri di valutazione

  1. Le domande di agevolazione sono presentate al  Soggetto  gestore

che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione  e

in aderenza ai  «Criteri  di  selezione  delle  operazioni»  del  PON

Ricerca  e  Competitivita'  2007-2013,  approvati  dal  Comitato   di

Sorveglianza in relazione all'Obiettivo  operativo  «4.2.1.3:  Azioni

integrate per lo sviluppo sostenibile e la diffusione della  societa'

dell'informazione   -    Azioni    integrate    per    la    societa'

dell'informazione,  all'istruttoria  delle  stesse,  sulla  base  dei

seguenti criteri di valutazione:

    a) adeguatezza e coerenza delle competenze  possedute  dai  soci,

per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto

al progetto imprenditoriale;

    b) carattere fortemente  innovativo  dell'idea  di  business,  in

riferimento alla introduzione di  un  nuovo  prodotto  e/o  servizio,

ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

    c) potenzialita' del mercato di riferimento,  del  posizionamento

strategico del relativo business, delle strategie di marketing;

    d)  fattibilita'  tecnologica  ed  operativa  del  programma   di

investimento;

    e) sostenibilita' economica e finanziaria.

  2. Nel caso  in  cui  il  soggetto  proponente  richieda  anche  le

agevolazioni di cui al Titolo II del presente decreto, la valutazione

sara' effettuata dal Soggetto gestore sulla base dei criteri  di  cui

al comma 1.

  3. Le domande di  agevolazione,  complete  dei  dati  previsti  dal

modulo  di  richiesta,  sono  istruite,  nel   rispetto   dell'ordine

cronologico di presentazione  o  di  completamento,  in  tempo  utile

perche' possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di

presentazione della richiesta o di completamento della stessa.

  4. Per la valutazione delle domande di agevolazione  presentate  da

start-up innovative si applica quanto previsto all'art. 9, comma 4.

  5. Con la circolare di  cui  all'art.  5,  comma  9,  il  Ministero

fornisce ulteriori specificazioni relativamente ai criteri e all'iter

di valutazione di cui al comma 1, ivi inclusa l'indicazione di soglie

e punteggi minimi ai fini dell'accesso all'agevolazione.

 

                               Art. 18

                      Modalita' di concessione

                   ed erogazione dell'agevolazione

  1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate

sulla base di un provvedimento di concessione che  ne  regolamenta  i

tempi e le modalita' di erogazione.

  2. L'erogazione del contributo avviene su  richiesta  del  soggetto

beneficiario in due stati di avanzamento lavori, di cui il  primo  di

importo  non  inferiore  al  40%  (quaranta  percento)  della   spesa

complessiva.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  per   il   soggetto

beneficiario di richiedere al  Soggetto  gestore  l'erogazione  della

prima quota  di  agevolazione  a  titolo  di  anticipazione,  con  le

modalita' e condizioni indicate nella circolare di  cui  all'art.  5,

comma 9 e nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

  3. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative alle  modalita',

tempi e condizioni per le erogazioni sono fornite dal  Ministero  con

la circolare di cui all'art. 5, comma 9.

 

                               Art. 19

                      Cumulo delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al presente Titolo  non  sono  cumulabili

con altre agevolazioni, ivi incluse  quelle  di  cui  all'art.  6  se

relative alle spese di cui all'art. 7, comma  1,  lettere  a)  e  c),

concesse al soggetto beneficiario, laddove riferite alle stesse spese

ammissibili, fatta salva,  nel  rispetto  dei  limiti  imposti  dalla

vigente normativa comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  la

garanzia della Riserva PON Ricerca e Competitivita'.

 

                               Art. 20

                      Revoca delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al  presente  Titolo  sono  revocate,  in

misura totale o parziale, nei seguenti casi:

    a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti di cui  ai  commi  1,

lettera c), e 5 dell'art. 5 e all'art. 14, comma 3, prima  che  siano

trascorsi tre  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di

investimento;

    b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i  tempi  previsti

per la realizzazione del programma di investimenti  di  cui  all'art.

13, comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate

dal Soggetto gestore;

    c) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni  o  destini

ad usi diversi da quelli  previsti  nel  programma  di  investimenti,

senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti

aziendali ammessi alle agevolazioni prima  che  siano  trascorsi  tre

anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;

  d) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare,  sia  alienata

in tutto o in  parte,  o  concessa  in  locazione,  o  trasferita  in

territori non coperti dall'agevolazione di  cui  al  presente  Titolo

prima che siano trascorsi tre anni  dalla  data  di  ultimazione  del

programma di investimento;

    e)  l'impresa   beneficiaria   venga   sottoposta   a   procedure

concorsuali  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla  data  di

ultimazione del programma di investimento;

    f) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in

qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o

esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';

    g)  l'impresa  beneficiaria   non   adempia   gli   obblighi   di

monitoraggio e controllo di cui all'art. 21 e

    h) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale  di

cui all'art. 5, comma 9, nonche'  nel  provvedimento  di  concessione

delle agevolazioni.

 

                               Titolo IV

               MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI

 

                               Art. 21

                 Monitoraggio, ispezioni e controlli

  1. In ogni fase del procedimento il Soggetto gestore e il Ministero

possono effettuare controlli e ispezioni,  anche  a  campione,  sulle

iniziative agevolate, al fine di  verificare  le  condizioni  per  la

fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche'  l'attuazione

degli interventi finanziati.

  2.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  trasmettono  al

Soggetto  gestore  la  documentazione  utile  al  monitoraggio  delle

iniziative, con le forme e modalita' definite con  la  circolare  del

Ministero di cui all'art. 5, comma 9.

  3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali

relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente  decreto,

comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi

settori di attivita' economica,  gli  importi  concessi  per  ciascun

beneficiario e le relative intensita'.

  4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a  tutte  le

richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti

dal Soggetto gestore  e  dal  Ministero,  in  ottemperanza  a  quanto

stabilito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006  del  Consiglio,  dell'11

luglio 2006, recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione

e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.1260/1999,  pubblicato  nella

G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 e successive rettifiche, allo scopo

di effettuare il monitoraggio delle iniziative agevolate. Gli  stessi

soggetti sono, inoltre,  tenuti  ad  acconsentire  e  a  favorire  lo

svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero,  nonche'  da

competenti organismi statali, dalla Commissione europea  e  da  altri

organi dell'Unione europea  competenti  in  materia,  anche  mediante

ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di

avanzamento delle iniziative e  le  condizioni  per  il  mantenimento

delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito,  in  particolare,

dagli articoli 60, 61 e 62 del citato Regolamento (CE) n.  1083/2006,

nonche' dagli articoli 13 e 16  del  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006

della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalita'  di

applicazione   del   regolamento   (CE)   n.1083/2006.    Indicazioni

riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli  obblighi  delle  imprese

beneficiarie in merito alle suddette attivita'  di  verifica  saranno

contenute nel provvedimento di  concessione  delle  agevolazioni.  Le

imprese beneficiarie sono tenute, inoltre,  ad  aderire  a  tutte  le

forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con  le  modalita'

allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo  stesso  e'

realizzato con il concorso  di  risorse  del  FESR,  in  applicazione

dell'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE)

n. 1828/2006.

  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni

di cui al presente decreto, il Ministero puo' avvalersi  del  «Nucleo

speciale  spesa  pubblica  e  repressioni  frodi  comunitarie»  della

Guardia  di  Finanza,  secondo  quanto  previsto  all'art.   25   del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  6. I dati relativi all'attuazione  degli  interventi  previsti  dal

presente  decreto  sono   trasmessi   al   «sistema   permanente   di

monitoraggio e valutazione», istituito dall'art. 32 del decreto-legge

n. 179/2012 al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure

volte a favorire la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative e

di valutarne l'impatto sulla crescita.

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

    Roma, 6 marzo 2013

                                                 Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 351