Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 14 giugno 2013

 

Circolare n. 135/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti – Incentivi per l’acquisto di veicoli, rimorchi, semirimorchi, beni mobili per l’intermodalità – Contributi per l’aggregazione aziendale – D.M. 21.3.2013 su G.U. n. 134 del 10.6.2013 – Circolare Ministeriale prot.n.14066/2013.

 

Le imprese di autotrasporto merci in conto terzi possono beneficiare di aiuti per l’acquisto di veicoli e beni mobili per l’intermodalità, nonché per progetti di aggregazione aziendale. Lo stanziamento complessivo per le suddette misure è pari a 24 milioni di Euro, reperiti nell’ambito dello stanziamento annuale a favore dell’autotrasporto di 400 milioni di Euro.

 

Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti per accedere ai benefici.

 

Imprese beneficiarie - Possono chiedere i finanziamenti (contributi a fondo perduto), le imprese di autotrasporto merci, nonché loro aggregazioni, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo Autotrasportatori.

 

Investimenti agevolabili - Sono agevolabili gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, effettuati a decorrere dall’11 giugno e fino al 31 dicembre di quest’anno di:

·         autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria Euro 6 di peso pari o superiore a 11,5 tonnellate;

·         rimorchi e semirimorchi nuovi con telai attrezzati per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 e dotati di dispositivo di frenata EBS, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età;

·         beni destinati al trasporto intermodale (strada-mare, strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili, dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci, nonché nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;

·         progetti di investimento per l’ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle imprese al fine di raggiungere maggiori livelli di sicurezza e migliori standard ambientali (es. meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo).

 

Sono inoltre agevolabili gli investimenti per la realizzazione di aggregazioni di imprese, nei limiti delle spese amministrative e notarili.

 

Intensità degli aiuti – Per l’acquisto di autoveicoli Euro 6 il contributo è pari a 7.000 euro; per gli altri investimenti la misura degli aiuti è pari al 20% dell’intero costo di acquisizione (25% per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi con dotazione di sistemi di controllo elettronico di stabilità). Per le PMI la misura degli aiuti può essere maggiorata del 10%. L’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare 360 mila euro per l’acquisto di autoveicoli Euro 6 e 600 mila euro per gli altri investimenti.

 

Ammissione ai contributi – Le imprese che aspirino a beneficiare dei contributi devono presentare apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine massimo della fine di gennaio 2014. L’ammissione ai contributi avviene secondo l’ordine di arrivo della domanda e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n.134 del 10.6.2013 (Fonte Gurite)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2013

Modalita' di ripartizione e di erogazione delle  risorse  finanziarie
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  e),  del  decreto  13  marzo
2013, n. 92. (13A04907) 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   la
ripartizione,  nonche'  le  modalita'  di  erogazione  delle  risorse
finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di  euro,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera e),  del  decreto  interministeriale  13
marzo 2013, n. 92, destinate agli  investimenti  ed  alle  iniziative
imprenditoriali come di seguito specificati: 
    a)  Acquisizione  anche  mediante   locazione   finanziaria,   di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti  al  trasporto  di  merci  di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,
che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a
favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto; 
    b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo
rimorchio  o  semirimorchio  con  telaio  attrezzato  per   trasporto
container o casse mobili, di categoria  O4  di  cui  all'allegato  II
della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione  di  un
rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta',  a  condizione
che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»; 
    c) Acquisizione, anche mediante locazione  finanziaria,  di  beni
capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare  e
strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali
Unita' di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la
compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi'  da
facilitare l'utilizzazione di differenti modalita'  di  trasporto  in
combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico,  ovvero  senza
che la merce venga  trasbordata  o  manipolata  dal  vettore,  o  dal
caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci
(da intendersi quali  dispositivi  di  sollevamento  e  trasferimento
delle U.T.I.  nei  terminal  intermodali,  su  autocarri,  su  vagoni
ferroviari o su nave), nonche' di nuovi semirimorchi per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5; 
    d) Realizzazione,  anche  in  forma  aggregata,  di  progetti  di
investimento  per  l'ammodernamento   tecnologico   delle   dotazioni
capitali   delle   imprese   di   autotrasporto,    finalizzati    al
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard
ambientali,  fra  i  quali  meccanismi  elettronici  che   registrano
l'attivita' del veicolo; 
    e) Investimenti finalizzati all'elaborazione  ed  attuazione,  in
forma  aggregata,   di   progetti   finalizzati   allo   sviluppo   e
all'incremento della competitivita' delle imprese attive nel  settore
del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti  delle  spese
amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione. 
  2. La misura d'incentivazione di cui al presente  decreto  rispetta
le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3  a  9  del
Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008. 
  3. I contributi sono erogabili fino ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di
accertata disponibilita' di risorse utilizzabili.  Il  raggiungimento
di detto limite sara' verificato con  aggiornamenti  periodici  sulle
disponibilita' residue,  avuto  riguardo  alla  somma  degli  importi
richiesti  nelle  domande  pervenute,  e  comunicato  con  avviso  da
pubblicarsi nel sito internet del  Ministero.  Non  saranno  comunque
prese in considerazione le istanze  trasmesse  oltre  quella  data  o
comunque a risorse esaurite, ne' sara'  dovuta  alcuna  comunicazione
individuale a tale riguardo. 
 
                               Art. 2 
                   Beneficiari, costi ammissibili 
                        e intensita' d'aiuto 
  1. Beneficiari  della  presente  misura  d'incentivazione  sono  le
imprese di autotrasporto di merci, di  qualsiasi  dimensione,  attive
sul territorio italiano, in regola con i requisiti di  iscrizione  al
Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori  di
cose per conto di terzi. 
  2. Relativamente agli investimenti di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le
acquisizioni, anche  mediante  locazione  finanziaria,  di  automezzi
industriali pesanti, di massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o
superiore a 11,5  tonnellate,  ad  emissioni  particolarmente  basse,
effettuati  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, fino al 31 dicembre 2013,  conformemente  alle  disposizioni
dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo  e'
subordinata alla dimostrazione che la data di prima  immatricolazione
sia avvenuta in Italia fra la  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto ed il 31 dicembre 2013.  In  nessun  caso  saranno  prese  in
considerazione le acquisizioni di veicoli  effettuate  all'estero  ed
ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia
a chilometri zero. 
  Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e'  pari
ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il  60%  del  valore  del
sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli euro 5. 
  3. Relativamente agli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere b), c) e d), del  presente  decreto,  sono  finanziabili  gli
investimenti sostenuti soltanto nella misura  in  cui  consentono  di
innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della  definizione
dei  costi  ammissibili  si  tiene  conto   che   in   uno   scenario
caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme  comunitarie  che
fissano  soglie  anti-inquinamento,  le  imprese  non  si   sarebbero
determinate  a  sostenere  tali  costi.   L'intensita'   d'aiuto   e'
determinata al 20% dell'intero costo di  acquisizione,  salvo  quanto
previsto al comma 6. Per gli interventi di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b) il contributo e' aumentato al 25% del costo  se  il  nuovo
mezzo e' dotato, in aggiunta al  dispositivo  di  frenata  «EBS»,  di
sistemi di controllo elettronico della stabilita'.  Gli  investimenti
sono  finanziabili  purche'  conclusi  a  partire   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto e comunque entro  il  31  dicembre
2013. 
  5. Relativamente agli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  e),  l'intensita'  d'aiuto  e'  pari  al   50%   dei   costi
ammissibili, costituiti dai servizi di  consulenza  esterna  connessi
con il progetto di aggregazione e con la  realizzazione  delle  nuove
strutture societarie, ivi compresa l'assistenza  legale  e  notarile,
purche' non  rientranti  nell'ordinaria  gestione  aziendale,  giusta
quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE)  n.  800/2008.  Gli
investimenti di cui  al  presente  comma  sono  finanziabili  purche'
conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto  e  il  31
dicembre 2013. 
  6.  Le  intensita'  d'aiuto  di  cui  ai  commi   precedenti   sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella  domanda,
del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si
richiama l'allegato  I  del  regolamento  (CE)  800/2008,  intitolato
«definizione di PMI». 
  7. Al fine di garantire che  la  platea  dei  beneficiari  presenti
sufficienti margini  di  rappresentativita'  del  settore,  l'importo
massimo ammissibile per singola impresa non puo' superare l'1,5%  del
contributo totale stanziato per quanto riguarda gli  investimenti  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' il 2,5%  per  tutti  gli
altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi  disponibili,
qualora  l'importo  superi  tale  limite  viene   ridotto   fino   al
raggiungimento della soglia ammessa. Tali soglie sono derogabili solo
in caso di accertata disponibilita' delle  risorse  finanziarie  alla
data del  31  dicembre  2013  rispetto  alle  richieste  pervenute  e
dichiarate ammissibili. 
 
                               Art. 3 
          Termini di proposizione delle domande e requisiti 
  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le
strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette  imprese,
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I,  o  del  libro  V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte
al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento  (CE)  n.
1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009
ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente  con
veicoli  di  massa  complessiva  fino  a  1,5  tonnellate,   all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose  per  conto  di  terzi.  Le
domande devono comunque contenere,  a  pena  di  inammissibilita',  i
seguenti elementi: 
    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; 
    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di
imprese; 
    d) codice fiscale; 
    e)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del
raggruppamento di imprese; 
    f)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del
raggruppamento di imprese; 
    g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
in conto terzi, per le  imprese  che  esercitano  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate; 
    h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per  le
imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva  superiore  a
1,5 tonnellate; 
    i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 
  2. Le domande per accedere  ai  contributi  devono  essere  redatte
utilizzando esclusivamente  il  modulo  che  si  allega,  come  parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a  pena  di
nullita', tutti i campi di  interesse  e  corredandole  di  tutta  la
documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di  domanda
pubblicato  in  formato   WORD   sul   sito   del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  nella  sezione  «autotrasporto»  -
«contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente
ad avvenuta realizzazione dell'investimento, a partire dalla data  di
pubblicazione del presente decreto, nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio  del  31  gennaio
2014,  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   -
Dipartimento dei trasporti terrestri  -  Direzione  Generale  per  il
trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36  -
00157 Roma, tramite raccomandata con avviso  di  ricevimento,  ovvero
mediante consegna a mano, presso la  stessa  Direzione  generale.  In
tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale
rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta  consegna.  Ai  fini  di
quanto previsto dall'art. 1, comma 3 verranno prese in considerazione
la data di spedizione della raccomandata e  la  data  di  consegna  a
mano. 
  3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell'art. 1,  comma
1, lettere  a),  b),  c),  e  d),  dovranno  allegare  alla  domanda,
unitamente alle fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa
sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di
ogni altro documento che attesti le  caratteristiche  tecniche  degli
strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera e), copia dell'atto
di aggregazione da cui risulti la finalita' perseguita ed i costi  di
costituzione sostenuti. Nel  caso  delle  acquisizioni  di  cui  alla
lettera a) e b), inoltre e' sufficiente indicare il numero  di  targa
del  veicolo,  rilasciata  dall'UMC  competente,   ovvero,   in   via
provvisoria, indicare il numero di  protocollo  apposto  dall'Ufficio
motorizzazione civile sulla domanda di  immatricolazione  presentata,
ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della  carta
di circolazione con indicazione del numero di targa. 
  4. Nel caso che una singola impresa effettui  acquisti  dilazionati
nel tempo, e' ammessa la presentazione  di  piu'  domande  una  volta
concretizzatisi l'acquisto. In tal caso l'impresa potra'  presentare,
successivamente alla prima domanda (allegato 1),  anche  una  o  piu'
domande in modalita' semplificata compilando il  modello  di  domanda
semplificata (allegato 2). A tal fine l'impresa dovra' dichiarare  di
volersi avvalere di tale facolta' gia' all'atto di compilazione della
domanda iniziale. In mancanza non  saranno  prese  in  considerazione
domande semplificate successive alla prima. 
 
                               Art. 4 
                        Attivita' istruttoria 
  1. L'Amministrazione,  avvalendosi  della  Commissione  di  cui  al
successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate
nei termini, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal  presente
decreto, le inserisce in apposita graduatoria,  secondo  l'ordine  di
spedizione della domanda, ovvero di presentazione  della  domanda  in
caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
e ne da' comunicazione all'impresa. 
  2.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti, l'Amministrazione  esclude  l'impresa  dal  beneficio  con
provvedimento motivato trasmesso mediante raccomandata con avviso  di
ricevimento. Nel caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili,
la domanda non viene esaminata. 
  3.  L'Amministrazione,  qualora  in  esito  ad   una   prima   fase
istruttoria,  ravvisi  incompletezza  della  documentazione  allegata
all'istanza, ovvero lacune  comunque  sanabili,  puo'  richiedere  le
opportune  integrazioni  agli  interessati,   fissando   un   termine
perentorio non superiore  a  quindici  giorni.  Qualora  entro  detto
termine l'impresa medesima non abbia  fornito  un  riscontro,  ovvero
detto riscontro non sia ritenuto  soddisfacente,  viene  esclusa  dal
beneficio con provvedimento motivato. 
  4. Le imprese utilmente  collocate  nella  graduatoria  di  cui  al
precedente comma 1, al fine di poter fruire  dei  benefici,  dovranno
comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non
rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non
rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che  si  allega,  come
parte integrante, al presente decreto (allegato 3). 
  5. L'erogazione dei contributi avviene  unicamente  con  contributo
diretto, ed in ogni caso, fino a concorrenza di 24 milioni di euro. 
  6.  Con  decreto  dirigenziale  e'  nominata  la  Commissione   per
l'istruttoria delle domande  presentate,  nell'ambito  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  composta  dal  Presidente,
individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio  presso  il
Dipartimento dei trasporti terrestri, e due  componenti,  individuati
tra  il  personale  di  area  C,  in  servizio  presso  il   medesimo
Dipartimento,  nonche'  da  un  funzionario  con   le   funzioni   di
segretario. 
  7. La Commissione procede  a  valutare  le  istanze  presentate  in
ragione della corrispondenza dei progetti e delle realizzazioni con i
requisiti di cui agli articoli 1 e 2,  e  redige  la  graduatoria  in
funzione della data  di  trasmissione  delle  domande  come  definita
all'art. 1, comma 3 ed all'art. 3, comma 2. 
  8. Nel caso in  cui,  nell'ultimo  posto  utile  della  graduatoria
risultino presenti due o piu' imprese, il  contributo  viene  ridotto
proporzionalmente fra queste stesse imprese. 
 
                               Art. 5 
                        Verifiche e controlli 
  1. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con
ulteriori  accertamenti  in  data   successiva   all'erogazione   del
contributo, e di procedere, in via di autotutela, con  l'annullamento
della  concessione  del  contributo,  ove  in  esito  alle  verifiche
effettuate   emergano   gravi   irregolarita'   nelle   dichiarazioni
sostitutive  rese   dall'acquirente,   fatte   salve   le   ulteriori
conseguenze previste dalla legge penale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione 
    Roma, 21 marzo 2013 
 
                                            Il Vice Ministro: Ciaccia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, registro n. 4, foglio n. 66

ALLEGATI D.M.