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Roma, 14 giugno 2013
Circolare n. 135/2013
Oggetto: Autotrasporto –
Finanziamenti – Incentivi per l’acquisto di veicoli, rimorchi, semirimorchi,
beni mobili per l’intermodalità –
Contributi per l’aggregazione aziendale – D.M. 21.3.2013 su G.U. n. 134 del
10.6.2013 – Circolare Ministeriale prot.n.14066/2013.
Le imprese di
autotrasporto merci in conto terzi possono beneficiare di aiuti per l’acquisto
di veicoli e beni mobili per l’intermodalità, nonché
per progetti di aggregazione aziendale. Lo stanziamento complessivo per le
suddette misure è pari a 24 milioni di Euro, reperiti nell’ambito dello
stanziamento annuale a favore dell’autotrasporto di 400 milioni di Euro.
Di seguito si
evidenziano gli aspetti salienti per accedere ai benefici.
Imprese beneficiarie - Possono chiedere i
finanziamenti (contributi a fondo perduto), le imprese di autotrasporto merci,
nonché loro aggregazioni, regolarmente iscritte al Registro Elettronico
Nazionale e all’Albo Autotrasportatori.
Investimenti agevolabili - Sono agevolabili
gli acquisti, anche mediante locazione finanziaria, effettuati a decorrere
dall’11 giugno e fino al 31 dicembre di quest’anno di:
·
autoveicoli nuovi di fabbrica
di categoria Euro 6 di peso pari o superiore a 11,5 tonnellate;
·
rimorchi e semirimorchi
nuovi con telai attrezzati per trasporto container o casse mobili, di categoria
O4 e dotati di dispositivo di frenata EBS, con contestuale radiazione di un
rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età;
·
beni destinati al
trasporto intermodale (strada-mare, strada-ferrovia), fra i quali containers e casse
mobili, dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci, nonché nuovi
semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC
596-5;
·
progetti di investimento per
l’ammodernamento tecnologico delle dotazioni delle imprese al fine di
raggiungere maggiori livelli di sicurezza e migliori standard ambientali (es.
meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo).
Sono inoltre
agevolabili gli investimenti per la realizzazione di aggregazioni di imprese,
nei limiti delle spese amministrative e notarili.
Intensità degli aiuti – Per l’acquisto di
autoveicoli Euro 6 il contributo è pari a 7.000 euro; per gli altri
investimenti la misura degli aiuti è pari al 20% dell’intero costo di
acquisizione (25% per l’acquisto di rimorchi e semirimorchi con dotazione di
sistemi di controllo elettronico di stabilità). Per le PMI la misura degli
aiuti può essere maggiorata del 10%. L’importo massimo ammissibile per singola
impresa non può superare 360 mila euro per l’acquisto di autoveicoli Euro 6 e
600 mila euro per gli altri investimenti.
Ammissione ai contributi – Le imprese che
aspirino a beneficiare dei contributi devono presentare apposita domanda,
secondo lo schema predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
entro il termine massimo della fine di gennaio 2014. L’ammissione ai contributi
avviene secondo l’ordine di arrivo della domanda e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
Daniela
Dringoli |
Allegati
due |
Responsabile
di Area |
D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n.134 del 10.6.2013 (Fonte Gurite)
DECRETO 21 marzo 2013
Modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo
2013, n. 92. (13A04907)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la
ripartizione, nonche' le modalita' di erogazione delle risorse
finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di euro, di cui
all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 13
marzo 2013, n. 92, destinate agli investimenti ed alle iniziative
imprenditoriali come di seguito specificati:
a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a
favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto;
b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo
rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto
container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II
della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un
rimorchio o semirimorchio con piu' di 10 anni di eta', a condizione
che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»;
c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni
capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e
strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali
Unita' di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la
compatibilita' con tutte le tipologie di mezzi di trasporto cosi' da
facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in
combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza
che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal
caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci
(da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento
delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni
ferroviari o su nave), nonche' di nuovi semirimorchi per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;
d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di
investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni
capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al
raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard
ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano
l'attivita' del veicolo;
e) Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in
forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e
all'incremento della competitivita' delle imprese attive nel settore
del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese
amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione.
2. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta
le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3 a 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008.
3. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di
accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il raggiungimento
di detto limite sara' verificato con aggiornamenti periodici sulle
disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi
richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da
pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno comunque
prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o
comunque a risorse esaurite, ne' sara' dovuta alcuna comunicazione
individuale a tale riguardo.
Art. 2
Beneficiari, costi ammissibili
e intensita' d'aiuto
1. Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le
imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive
sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al
Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi.
2. Relativamente agli investimenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le
acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi
industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 11,5 tonnellate, ad emissioni particolarmente basse,
effettuati a partire dalla data di pubblicazione del presente
decreto, fino al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni
dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo e'
subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione
sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente
decreto ed il 31 dicembre 2013. In nessun caso saranno prese in
considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero ed
ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia
a chilometri zero.
Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo e' pari
ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il 60% del valore del
sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli euro 5.
3. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettere b), c) e d), del presente decreto, sono finanziabili gli
investimenti sostenuti soltanto nella misura in cui consentono di
innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della definizione
dei costi ammissibili si tiene conto che in uno scenario
caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che
fissano soglie anti-inquinamento, le imprese non si sarebbero
determinate a sostenere tali costi. L'intensita' d'aiuto e'
determinata al 20% dell'intero costo di acquisizione, salvo quanto
previsto al comma 6. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) il contributo e' aumentato al 25% del costo se il nuovo
mezzo e' dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «EBS», di
sistemi di controllo elettronico della stabilita'. Gli investimenti
sono finanziabili purche' conclusi a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto e comunque entro il 31 dicembre
2013.
5. Relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), l'intensita' d'aiuto e' pari al 50% dei costi
ammissibili, costituiti dai servizi di consulenza esterna connessi
con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove
strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile,
purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale, giusta
quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008. Gli
investimenti di cui al presente comma sono finanziabili purche'
conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto e il 31
dicembre 2013.
6. Le intensita' d'aiuto di cui ai commi precedenti sono
maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella domanda,
del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si
richiama l'allegato I del regolamento (CE) 800/2008, intitolato
«definizione di PMI».
7. Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti
sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo
massimo ammissibile per singola impresa non puo' superare l'1,5% del
contributo totale stanziato per quanto riguarda gli investimenti di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' il 2,5% per tutti gli
altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili,
qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al
raggiungimento della soglia ammessa. Tali soglie sono derogabili solo
in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie alla
data del 31 dicembre 2013 rispetto alle richieste pervenute e
dichiarate ammissibili.
Art. 3
Termini di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le
strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese,
costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V,
titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte
al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n.
1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con
veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le
domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i
seguenti elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) codice fiscale;
e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
in conto terzi, per le imprese che esercitano esclusivamente con
veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per le
imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a
1,5 tonnellate;
i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
2. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte
utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte
integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di
nullita', tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la
documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda
pubblicato in formato WORD sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» -
«contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente
ad avvenuta realizzazione dell'investimento, a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 31 gennaio
2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 -
00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In
tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale
rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Ai fini di
quanto previsto dall'art. 1, comma 3 verranno prese in considerazione
la data di spedizione della raccomandata e la data di consegna a
mano.
3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell'art. 1, comma
1, lettere a), b), c), e d), dovranno allegare alla domanda,
unitamente alle fatture comprovanti l'importo complessivo della spesa
sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di
ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli
strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera e), copia dell'atto
di aggregazione da cui risulti la finalita' perseguita ed i costi di
costituzione sostenuti. Nel caso delle acquisizioni di cui alla
lettera a) e b), inoltre e' sufficiente indicare il numero di targa
del veicolo, rilasciata dall'UMC competente, ovvero, in via
provvisoria, indicare il numero di protocollo apposto dall'Ufficio
motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata,
ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della carta
di circolazione con indicazione del numero di targa.
4. Nel caso che una singola impresa effettui acquisti dilazionati
nel tempo, e' ammessa la presentazione di piu' domande una volta
concretizzatisi l'acquisto. In tal caso l'impresa potra' presentare,
successivamente alla prima domanda (allegato 1), anche una o piu'
domande in modalita' semplificata compilando il modello di domanda
semplificata (allegato 2). A tal fine l'impresa dovra' dichiarare di
volersi avvalere di tale facolta' gia' all'atto di compilazione della
domanda iniziale. In mancanza non saranno prese in considerazione
domande semplificate successive alla prima.
Art. 4
Attivita' istruttoria
1. L'Amministrazione, avvalendosi della Commissione di cui al
successivo comma 6, provvede all'istruttoria delle domande presentate
nei termini, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, le inserisce in apposita graduatoria, secondo l'ordine di
spedizione della domanda, ovvero di presentazione della domanda in
caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
e ne da' comunicazione all'impresa.
2. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei
requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con
provvedimento motivato trasmesso mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili,
la domanda non viene esaminata.
3. L'Amministrazione, qualora in esito ad una prima fase
istruttoria, ravvisi incompletezza della documentazione allegata
all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, puo' richiedere le
opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine
perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto
termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero
detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, viene esclusa dal
beneficio con provvedimento motivato.
4. Le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al
precedente comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno
comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non
rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non
rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come
parte integrante, al presente decreto (allegato 3).
5. L'erogazione dei contributi avviene unicamente con contributo
diretto, ed in ogni caso, fino a concorrenza di 24 milioni di euro.
6. Con decreto dirigenziale e' nominata la Commissione per
l'istruttoria delle domande presentate, nell'ambito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Presidente,
individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il
Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati
tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo
Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di
segretario.
7. La Commissione procede a valutare le istanze presentate in
ragione della corrispondenza dei progetti e delle realizzazioni con i
requisiti di cui agli articoli 1 e 2, e redige la graduatoria in
funzione della data di trasmissione delle domande come definita
all'art. 1, comma 3 ed all'art. 3, comma 2.
8. Nel caso in cui, nell'ultimo posto utile della graduatoria
risultino presenti due o piu' imprese, il contributo viene ridotto
proporzionalmente fra queste stesse imprese.
Art. 5
Verifiche e controlli
1. E' fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con
ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del
contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento
della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche
effettuate emergano gravi irregolarita' nelle dichiarazioni
sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori
conseguenze previste dalla legge penale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione
Roma, 21 marzo 2013
Il Vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, registro n.
4, foglio n. 66
ALLEGATI D.M.