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Roma, 20 giugno
2013
Circolare n. 141/2013
Oggetto: Autotrasporto –
Finanziamenti per progetti formativi – Scadenza del 15 luglio 2013 – D.M.
21.3.2013, su G.U. n.137 del 13.6.2013.
Fino al 15 luglio
sono aperti i termini per le imprese di autotrasporto per presentare domande di
finanziamento per la formazione professionale del personale, nonché dei
titolari, soci e amministratori delle imprese stesse.
Lo stanziamento
complessivo della misura è di 16 milioni di Euro; il contributo massimo
erogabile all’impresa è di 150 mila euro.
Le
domande devono essere redatte esclusivamente sull’apposito modulo ministeriale
e devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
(Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità,
via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma) tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano.
L’attività
formativa dovrà essere avviata esclusivamente a partire dal 15 ottobre 2013 e
dovrà concludersi entro il 15 aprile 2014.
Rispetto
ai progetti formativi finanziati negli scorsi anni, quest’anno sono stati
introdotti precisi limiti e criteri per la concessione dei contributi.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 168/2012 |
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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alla Confetra. |
G.U. n. 137 del 13.6.2013 (fonte Guritel)
DECRETO 21 MARZO 2013
Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore di
progetti di formazione professionale per l'anno 2013 di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto 13 marzo 2013, n. 92.
IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Finalita',
beneficiari
e
intensita' del contributo
1. Le risorse da
destinare all'agevolazione
per nuove azioni
di
formazione professionale specifica
o generale nel
settore
dell'autotrasporto di cui
al presente decreto,
ammontano
complessivamente ad euro 16 milioni, per effetto dell'art. 1, comma
1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 13 marzo
2013, n. 92.
2. I soggetti
destinatari della
presente misura incentivante
e,
quindi, delle azioni
di formazione professionale, sono le imprese
di
autotrasporto di merci per
conto di terzi, i
cui titolari, soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche' inquadrati
nel
Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto
e Spedizioni,
partecipino ad
iniziative di formazione
o aggiornamento
professionale,
generale o
specifico, volte all'acquisizione di
competenze adeguate alla
gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie,
allo scopo di promuovere
lo sviluppo della
competitivita',
l'innalzamento del livello di
sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro, con esclusione dei
corsi di formazione
finalizzati
all'accesso alla
professione di autotrasportatore e
all'acquisizione
o al rinnovo di
titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di
una determinata attivita' di autotrasporto.
3. Le iniziative di cui
al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali,
interaziendali, territoriali o
strutturati per
filiere, con
riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma
2,
del decreto
ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei
requisiti
previsti all'art. 2 del
presente decreto. Indipendentemente dal piano
formativo
proposto, potranno
essere oggetto di
finanziamento
esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che
possiedano i requisiti
richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del
finanziamento, l'attivita' formativa potra' essere
avviata soltanto a
partire dal 15 ottobre 2013 e va
in ogni caso
terminata entro e non
oltre il termine di cui al successivo
art. 3,
comma 3. Potranno essere
ammessi costi di
preparazione ed
elaborazione del piano
formativo anche se antecedenti a tale
data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale
del presente
decreto. Per la data
di invio fara' fede
il timbro
postale o la ricevuta
del Ministero qualora la consegna
avvenga a
mano.
5. Ai fini dell'erogazione del
contributo di cui
al presente
decreto, l'intensita' massima
del contributo, le
relative
maggiorazioni ed i costi
ammissibili sono calcolati in base a
quanto
previsto
dall'art. 39 del
Regolamento (CE) n.
800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008.
Art. 2
Termine di proposizione delle domande
e requisiti
1. Possono proporre
domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede
principale o
secondaria in Italia
iscritte al Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n.
1071/2009 del
Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21
ottobre 2009 ovvero,
relativamente alle imprese
che esercitano esclusivamente con
veicoli
di massa
complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture
societarie iscritte nella
sezione speciale del
predetto Albo ai sensi
del comma 5-bis dell'art. 1 del
decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
marzo 1987, n. 132,
risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui
al precedente
punto a), costituite a norma del
libro V titolo
VI,
capo I, o del libro
V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis,
del
codice civile,
limitatamente alle imprese di autotrasporto
di merci
per conto di terzi
iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa
richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa,
deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2
e dal comma 1
del presente articolo, puo' presentare una sola
domanda
di contributo e,
a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione
della domanda di
ammissione al contributo al soggetto prescelto
come
attuatore dell'azione
formativa, fermo restando che l'erogazione
del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente -
a pena di
inammissibilita' - il modulo che si allega,
come parte integrante, al
presente decreto
(Allegato 1), riempiendo tutti i campi di
interesse
e corredandole
di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere
presentate
successivamente alla data di
pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta
Ufficiale ed entro il termine
perentorio del
15 luglio 2013 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita',
Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma,
tramite raccomandata con avviso
di ricevimento,
ovvero mediante consegna a mano, presso la
Direzione
generale medesima. In tale
ultima ipotesi,
l'ufficio di segreteria
della Direzione
generale rilascera' ricevuta comprovante
l'avvenuta
consegna.
4. Nella domanda devono
essere obbligatoriamente indicati - a pena
di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma
1, del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 maggio 2009,
n. 83,
nonche' il soggetto attuatore delle azioni formative,
conformemente
all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, il
quale non potra' in
alcun caso essere
modificato. Ove la
domanda sia proposta
dai soggetti di
cui alla
lettera b) del comma 1
del presente articolo, dovra' essere allegato
obbligatoriamente - a pena di inammissibilita'
- l'elenco delle
imprese partecipanti all'attivita'
formativa, con indicazione
del
numero di iscrizione
al Registro Elettronico Nazionale istituito
dal
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre
2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano
esclusivamente
con veicoli
di massa complessiva
fino a 1,5
tonnellate, all'Albo
nazionale degli autotrasportatori
di cose per
conto di terzi.
5. Il contributo massimo
erogabile per l'attivita' formativa,
fissato in euro
150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di
imprese, per ogni
impresa che all'interno del
raggruppamento stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e'
comunque limitato
ai seguenti
massimali:
Ore di formazione:
cinquanta per ciascun partecipante;
Compenso dei docenti:
centoventi euro/ora;
Compenso dei tutor:
trenta euro/ora;
Servizi di consulenza
a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale
dei costi
ammissibili.
Fermi restando i
suddetti massimali, le spese inerenti l'attivita'
didattica di cui a:
personale docente, spese di trasferta,
materiali
e forniture con
attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e
delle attrezzature
per la quota da riferire al loro uso esclusivo per
il progetto della
formazione, dovranno essere pari o superiori al 40%
di tutti i costi
ammissibili, mentre relativamente ad
ogni progetto
formativo la formazione
a distanza non potra' superare
il 5% del
totale delle ore di
formazione.
6. Alla domanda dovranno
essere allegati - a pena
di
inammissibilita' - un programma del corso
comprendente le materie di
insegnamento, la durata
dello stesso e il numero complessivo
delle
ore di
insegnamento, il numero dei destinatari
dell'iniziativa, il
preventivo
della spesa
(suddiviso per formazione
generale e
formazione specifica
e nelle
seguenti voci: costi
del personale
docente, spese di
trasferta, materiali e forniture con
attinenza al
progetto, ammortamento
degli strumenti e delle
attrezzature per la
quota da riferire al
loro uso esclusivo per il progetto di formazione
costi dei servizi
di consulenza relativi
all'iniziativa formativa
programmata, costi di personale
dei partecipanti al progetto di
formazione e spese
generali indirette, secondo le modalita' dettate
dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008) e il calendario
del
corso (giorno, ora e
sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi
modifica di uno o piu' elementi del
calendario del corso
o
spostamento
della sede
dello stesso deve
essere comunicata
all'indirizzo
incentivoformazione@ramspa.it perentoriamente almeno
tre giorni prima
rispetto alla prima
data utile che
si intende
modificare, fatti salvi
comprovati casi di forza maggiore.
Art. 3
Attivita'
istruttoria
ed
erogazione dei contributi
1. Per i
profili connessi all'espletamento dell'attivita'
istruttoria e di gestione
dei contributi per
la formazione
professionale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
si
avvale,
mediante apposita
convenzione, della Rete
Autostrade
Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. La Commissione
istituita ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 maggio 2009,
n. 83,
avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 15 ottobre
2013 alla verifica dei
requisiti di ammissibilita' e
comunica
l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze:
a) per le quali la
domanda di finanziamento risulti non conforme
o carente anche
di uno solo dei requisiti
previsti ai precedenti
articoli;
b) per le
quali le dichiarazioni
autocertificate risultino
mancanti o non conformi
o carenti anche di uno solo
dei requisiti
previsti;
c) pervenute oltre i
termini previsti;
d) presentate da
imprese, anche se associate ad un consorzio o a
una cooperativa,
che hanno gia' inoltrato una istanza;
e) nelle quali
il preventivo della
spesa formulato risulti
difforme dai massimali
stabiliti all'art. 2, comma 5;
f) nelle quali
l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non
risultino conformi a
quanto richiesto dall'art. 2.
Resta fermo che, anche
in caso di ammissibilita', non e' affatto
riconosciuto in favore
dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato
quale massimale, mentre
per il
riconoscimento del contributo
si procedera' alla verifica dei
costi
rendicontati e del
mantenimento in capo all'impresa
dei requisiti
previsti.
3. L'erogazione del
contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della
realizzazione del progetto formativo,
che dovra'
essere completato
entro il termine perentorio del 15
aprile 2014.
Entro la stessa data
del 15 aprile
2014 dovra' essere
inviata
specifica rendicontazione
dei costi sostenuti, secondo il
preventivo
allegato alla domanda, risultanti
dalle fatture in
originale
quietanzate indicate in
apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma
in originale unitamente ad
una garanzia fideiussoria
«a prima
richiesta», che
l'impresa istante stipula a favore dello
Stato, per
il periodo di un
anno, per l'esatto
pagamento delle spese
preventivate per sostenere
l'iniziativa formativa effettuata.
A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di fine
attivita' sottoscritta dall'impresa o
da soggetto munito di espressa
delega, dalla quale si
evinca la corrispondenza con
il piano
formativo presentato e
con i costi preventivati ovvero i motivi della
mancata
corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti
documenti:
1. Elenco dei
partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del Contratto
di lavoro applicato. In caso
di strutture
di cui all'art.
2 comma
1 lettera b), andra' allegato l'elenco
completo
delle aziende
partecipanti al progetto
formativo, con
relativo codice
partita IVA e
numero di iscrizione
al Registro
elettronico nazionale
delle imprese che esercitano la professione
di
trasportatore su strada
(ovvero all'Albo degli
autotrasportatori di
cose per conto di
terzi per le imprese che esercitano
esclusivamente
con veicoli di massa
complessiva a pieno
carico fino a 1,5
tonnellate), e,
per ciascuna di
esse, il numero
di singoli
partecipanti e, in
caso di dipendenti
ed addetti, il
relativo
Contratto di lavoro applicato;
2. Dettaglio dei
costi per singole
voci relativamente alla
formazione generale e/o
specifica;
3. Documentazione
comprovante l'eventuale presenza di lavoratori
svantaggiati o disabili;
4. Documentazione comprovante la caratteristica di
piccola o
media impresa;
5. Calendario
definitivo dei corsi svolti;
6. Registri di presenza firmati
dai partecipanti e
vidimati
dall'ente attuatore;
7. Copia dei documenti
di identita' dei partecipanti;
8. Dichiarazione dell'ente di formazione,
resa ai sensi
del
decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445,
attestante il possesso di
competenze da parte dei docenti
rispetto
alle materie
oggetto del corso;
9. Dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con la quale
l'impresa di
autotrasporto conferma che i
dipendenti o i titolari dell'impresa di
autotrasporto hanno
regolarmente partecipato al progetto formativo;
10. Coordinate
bancarie dell'impresa.
Qualora in sede di istruttoria della
rendicontazione, l'importo
complessivo dei costi
preventivati o anche uno solo dei parametri
di
cui al comma 6
dell'art. 2 del presente decreto
venga superato, il
piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei limiti
massimi prefissati.
Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti
giustificativi delle attivita' o
dei costi
sostenuti, la societa' R.A.M.
S.p.A.,
mediante raccomandata con
avviso di
ricevimento, invita per una sola volta i soggetti che hanno
presentato la
rendicontazione ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di
quindici giorni, decorsi infruttuosamente il
quale
l'istruttoria verra' conclusa
sulla base della
solo
documentazione valida
disponibile. In tal
caso il termine
per il
completamento
dell'istruttoria previsto dal successivo comma 4 rimane
sospeso fino al ricevimento
da parte di
R.A.M. S.p.A. delle
integrazioni richieste.
4. La Commissione
istituita ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del
decreto del
Presidente della Repubblica
29 maggio 2009,
n. 83,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa'
RAM sulle rendicontazioni presentate, da completarsi entro
sessanta
giorni dalla
trasmissione delle stesse da parte della
Commissione,
redige l'elenco delle
imprese ammesse al contributo medesimo
e lo
comunica alla Direzione
generale per il trasporto
stradale e per
l'intermodalita', per i
conseguenti adempimenti. La Commissione
valuta anche l'attivita' di R.A.M. S.p.A., al fine dell'erogazione di
quanto ad essa dovuto
ai sensi della Convenzione di cui al comma 1.
5. L'importo erogato
alle imprese beneficiarie dei
contributi per
la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle
risorse
richiamate all'art.
1, comma 1. Ove al termine
delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse
sufficiente a soddisfare
interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione,
al fine di garantire il predetto limite di
spesa,
il contributo da
erogarsi sara' proporzionalmente ridotto fra
tutte
le imprese
richiedenti.
Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti -
Direzione
generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita' si riserva
la facolta' di verificare il
corretto svolgimento dei
corsi di
formazione,
durante la
loro effettuazione o
al termine, e di
controllare l'esatto
adempimento dei costi
sostenuti per
l'iniziativa.
2. In caso di accertamento di irregolarita' o
violazioni della
vigente normativa o
del presente decreto, di mancata
effettuazione
del corso alla
data e nella sede indicata nel
calendario allegato
alla domanda, come
eventualmente modificato ai sensi
dell'art. 2,
comma 6, di una
dichiarazione di presenza o frequenza
ai corsi non
corrispondente al vero ovvero
di constatazione di una condotta
non
partecipativa degli iscritti,
la Commissione istituita
ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, provvedera' ad escludere la domanda dell'impresa
e, ove il
contributo fosse gia' stato erogato, l'impresa sara' tenuta
alla restituzione
degli importi corrisposti e dei relativi interessi,
ferma restando la
denuncia all'Autorita' Giudiziaria
per i reati
eventualmente configurabili.
3. In caso di presentazione della garanzia
fideiussoria di cui
all'art. 3, comma 3, l'impresa e'
tenuta a trasmettere alla Direzione
Generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima della
scadenza della garanzia
stessa, le fatture quietanzate
corredate di
copia del bonifico
dei versamenti effettuati a favore dell'ente
di
formazione. In caso di
mancato adempimento, la Direzione Generale per
il trasporto
stradale procede, senza indugio, con l'escussione della
garanzia, fatti salvi
i diritti di
regresso del fideiussore
nei
confronti del debitore.
Il presente decreto,
vistato e registrato dai competenti Organi di
controllo ai sensi di
legge, entra in vigore il
giorno successivo
alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 21 marzo 2013
Il
Vice Ministro: Ciaccia
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n.
5, foglio n. 104