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Roma, 20 giugno 2013

 

Circolare n. 141/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per progetti formativi – Scadenza del 15 luglio 2013 – D.M. 21.3.2013, su G.U. n.137 del 13.6.2013.

 

Fino al 15 luglio sono aperti i termini per le imprese di autotrasporto per presentare domande di finanziamento per la formazione professionale del personale, nonché dei titolari, soci e amministratori delle imprese stesse.

 

Lo stanziamento complessivo della misura è di 16 milioni di Euro; il contributo massimo erogabile all’impresa è di 150 mila euro.

 

Le domande devono essere redatte esclusivamente sull’apposito modulo ministeriale e devono essere presentate al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità, via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma) tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano.

 

L’attività formativa dovrà essere avviata esclusivamente a partire dal 15 ottobre 2013 e dovrà concludersi entro il 15 aprile 2014.

 

Rispetto ai progetti formativi finanziati negli scorsi anni, quest’anno sono stati introdotti precisi limiti e criteri per la concessione dei contributi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 168/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 137 del 13.6.2013 (fonte Guritel)

DECRETO 21 MARZO 2013

Modalita' di erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore di progetti di formazione professionale per l'anno 2013 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 13 marzo 2013, n. 92.

 

           IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                               Decreta:

 

                               Art. 1

                       Finalita', beneficiari

                     e intensita' del contributo

  1. Le risorse da destinare all'agevolazione  per  nuove  azioni  di

formazione   professionale   specifica   o   generale   nel   settore

dell'autotrasporto   di   cui   al   presente   decreto,    ammontano

complessivamente ad euro 16 milioni, per effetto dell'art.  1,  comma

1, lettera c), del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92.

  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,

quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di

autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,

amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche'  inquadrati  nel

Contratto Collettivo Nazionale  Logistica,  Trasporto  e  Spedizioni,

partecipino   ad   iniziative   di   formazione    o    aggiornamento

professionale,  generale  o  specifico,  volte  all'acquisizione   di

competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie,

allo  scopo  di  promuovere   lo   sviluppo   della   competitivita',

l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di  sicurezza  sul

lavoro,  con  esclusione  dei   corsi   di   formazione   finalizzati

all'accesso alla professione di autotrasportatore e  all'acquisizione

o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di

una determinata attivita' di autotrasporto.

  3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani

formativi aziendali, interaziendali, territoriali o  strutturati  per

filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1,  comma  2,

del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei  requisiti

previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano

formativo  proposto,  potranno  essere   oggetto   di   finanziamento

esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari  che

possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.

  4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa  potra'  essere

avviata soltanto a partire dal 15 ottobre 2013  e  va  in  ogni  caso

terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo  art.  3,

comma  3.  Potranno  essere  ammessi   costi   di   preparazione   ed

elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,

purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale

del presente decreto. Per la data  di  invio  fara'  fede  il  timbro

postale o la ricevuta del Ministero qualora  la  consegna  avvenga  a

mano.

  5. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente

decreto,   l'intensita'   massima   del   contributo,   le   relative

maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a  quanto

previsto  dall'art.  39  del  Regolamento  (CE)  n.  800/2008   della

Commissione del 6 agosto 2008.

 

                               Art. 2

          Termine di proposizione delle domande e requisiti

  1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi

sede  principale  o  secondaria  in  Italia  iscritte   al   Registro

Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del

Parlamento Europeo e  del  Consiglio  del  21  ottobre  2009  ovvero,

relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con  veicoli

di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale  degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi;

    b) le strutture societarie iscritte nella  sezione  speciale  del

predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del  decreto-legge

6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui

al precedente punto a), costituite a norma del  libro  V  titolo  VI,

capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II  e  II-bis,  del

codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto  di  merci

per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.

  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a

una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'art. 1, comma 2

e dal comma 1 del presente articolo, puo' presentare una sola domanda

di contributo e, a tal fine, puo' conferire delega alla presentazione

della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto  come

attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione  del

contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

  3. Le domande, redatte  utilizzando  esclusivamente  -  a  pena  di

inammissibilita' - il modulo che si allega, come parte integrante, al

presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di  interesse

e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere

presentate successivamente alla data di  pubblicazione  del  presente

decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine  perentorio  del

15 luglio 2013 al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -

Direzione generale per il trasporto stradale e per  l'intermodalita',

Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso

di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la  Direzione

generale medesima. In tale ultima ipotesi,  l'ufficio  di  segreteria

della Direzione generale rilascera' ricevuta  comprovante  l'avvenuta

consegna.

  4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati - a  pena

di inammissibilita' - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del

decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,

nonche' il soggetto attuatore delle azioni  formative,  conformemente

all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  29

maggio 2009, n.  83,  il  quale  non  potra'  in  alcun  caso  essere

modificato. Ove la domanda sia proposta  dai  soggetti  di  cui  alla

lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovra' essere  allegato

obbligatoriamente - a  pena  di  inammissibilita'  -  l'elenco  delle

imprese partecipanti all'attivita'  formativa,  con  indicazione  del

numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito  dal

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano

esclusivamente  con  veicoli  di  massa  complessiva   fino   a   1,5

tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per

conto di terzi.

  5. Il  contributo  massimo  erogabile  per  l'attivita'  formativa,

fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di

imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso

concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato

ai seguenti massimali:

    Ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;

    Compenso dei docenti: centoventi euro/ora;

    Compenso dei tutor: trenta euro/ora;

    Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale

dei costi ammissibili.

  Fermi restando i suddetti massimali, le spese inerenti  l'attivita'

didattica di cui a: personale docente, spese di trasferta,  materiali

e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e

delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per

il progetto della formazione, dovranno essere pari o superiori al 40%

di tutti i costi ammissibili, mentre relativamente ad  ogni  progetto

formativo la formazione a distanza non  potra'  superare  il  5%  del

totale delle ore di formazione.

  6.  Alla  domanda  dovranno   essere   allegati   -   a   pena   di

inammissibilita' - un programma del corso comprendente le materie  di

insegnamento, la durata dello stesso e il  numero  complessivo  delle

ore di insegnamento, il numero dei  destinatari  dell'iniziativa,  il

preventivo  della  spesa  (suddiviso  per   formazione   generale   e

formazione specifica e  nelle  seguenti  voci:  costi  del  personale

docente, spese di trasferta, materiali e forniture con  attinenza  al

progetto, ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la

quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione

costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa  formativa

programmata, costi di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di

formazione e spese generali indirette, secondo le  modalita'  dettate

dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008) e  il  calendario  del

corso (giorno, ora e sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi

modifica  di  uno  o  piu'  elementi  del  calendario  del  corso   o

spostamento  della  sede  dello   stesso   deve   essere   comunicata

all'indirizzo  incentivoformazione@ramspa.it  perentoriamente  almeno

tre giorni prima rispetto  alla  prima  data  utile  che  si  intende

modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

 

                                 Art. 3

                        Attivita' istruttoria

                    ed erogazione dei contributi

  1.  Per  i   profili   connessi   all'espletamento   dell'attivita'

istruttoria  e  di  gestione  dei  contributi   per   la   formazione

professionale il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  si

avvale,  mediante  apposita  convenzione,   della   Rete   Autostrade

Mediterranee S.p.A. (RAM).

  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,

avvalendosi della Societa' RAM, procede entro la data del 15  ottobre

2013  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilita'  e  comunica

l'eventuale inammissibilita'. Sono inammissibili le istanze:

    a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non  conforme

o carente anche di uno solo  dei  requisiti  previsti  ai  precedenti

articoli;

    b)  per  le  quali  le  dichiarazioni  autocertificate  risultino

mancanti o non conformi o carenti anche di  uno  solo  dei  requisiti

previsti;

    c) pervenute oltre i termini previsti;

    d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o  a

una cooperativa, che hanno gia' inoltrato una istanza;

    e) nelle  quali  il  preventivo  della  spesa  formulato  risulti

difforme dai massimali stabiliti all'art. 2, comma 5;

    f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non

risultino conformi a quanto richiesto dall'art. 2.

  Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita',  non  e'  affatto

riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa

formulato, che verra' considerato  quale  massimale,  mentre  per  il

riconoscimento del contributo si procedera' alla verifica  dei  costi

rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti

previsti.

  3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'

al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'

essere completato entro il termine perentorio  del  15  aprile  2014.

Entro la stessa  data  del  15  aprile  2014  dovra'  essere  inviata

specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il  preventivo

allegato  alla  domanda,  risultanti  dalle  fatture   in   originale

quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma

in  originale  unitamente  ad  una  garanzia  fideiussoria  «a  prima

richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello  Stato,  per

il  periodo  di  un  anno,  per  l'esatto   pagamento   delle   spese

preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata.

  A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di  fine

attivita' sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di  espressa

delega,  dalla  quale  si  evinca  la  corrispondenza  con  il  piano

formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della

mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti

documenti:

    1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,

indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso  di  strutture

di cui all'art. 2  comma  1  lettera  b),  andra'  allegato  l'elenco

completo  delle  aziende  partecipanti  al  progetto  formativo,  con

relativo codice partita  IVA  e  numero  di  iscrizione  al  Registro

elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione  di

trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli  autotrasportatori  di

cose per conto di terzi per le imprese che esercitano  esclusivamente

con  veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  fino  a   1,5

tonnellate),  e,  per  ciascuna  di  esse,  il  numero   di   singoli

partecipanti e,  in  caso  di  dipendenti  ed  addetti,  il  relativo

Contratto di lavoro applicato;

    2. Dettaglio  dei  costi  per  singole  voci  relativamente  alla

formazione generale e/o specifica;

    3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori

svantaggiati o disabili;

    4. Documentazione comprovante  la  caratteristica  di  piccola  o

media impresa;

    5. Calendario definitivo dei corsi svolti;

    6. Registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati

dall'ente attuatore;

    7. Copia dei documenti di identita' dei partecipanti;

    8. Dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto

alle materie oggetto del corso;

    9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di

autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di

autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

    10. Coordinate bancarie dell'impresa.

  Qualora in sede di  istruttoria  della  rendicontazione,  l'importo

complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di

cui al comma 6 dell'art. 2 del presente decreto  venga  superato,  il

piano dei costi verra' d'ufficio riparametrato sulla base dei  limiti

massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di

uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi

sostenuti, la  societa'  R.A.M.  S.p.A.,  mediante  raccomandata  con

avviso di ricevimento, invita per una sola volta i soggetti che hanno

presentato la rendicontazione ad integrare la documentazione entro il

termine perentorio di quindici giorni,  decorsi  infruttuosamente  il

quale  l'istruttoria  verra'   conclusa   sulla   base   della   solo

documentazione valida disponibile. In tal  caso  il  termine  per  il

completamento dell'istruttoria previsto dal successivo comma 4 rimane

sospeso  fino  al  ricevimento  da  parte  di  R.A.M.  S.p.A.   delle

integrazioni richieste.

  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del

decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,

valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria compiuta dalla Societa'

RAM sulle rendicontazioni presentate, da completarsi  entro  sessanta

giorni dalla trasmissione delle stesse da  parte  della  Commissione,

redige l'elenco delle imprese ammesse al  contributo  medesimo  e  lo

comunica alla Direzione generale per  il  trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita',  per  i  conseguenti  adempimenti.  La  Commissione

valuta anche l'attivita' di R.A.M. S.p.A., al fine dell'erogazione di

quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1.

  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per

la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza delle

risorse  richiamate  all'art.  1,  comma  1.  Ove  al  termine  delle

attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse

sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili

per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,

il contributo da erogarsi sara' proporzionalmente ridotto  fra  tutte

le imprese richiedenti.

 

                             Art. 4

         Verifiche, controlli e revoca dai contributi

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione

generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' si  riserva

la facolta' di  verificare  il  corretto  svolgimento  dei  corsi  di

formazione,  durante  la  loro  effettuazione  o  al  termine,  e  di

controllare   l'esatto   adempimento   dei   costi   sostenuti    per

l'iniziativa.

  2. In caso di accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della

vigente normativa o del presente decreto,  di  mancata  effettuazione

del corso alla data e nella sede  indicata  nel  calendario  allegato

alla domanda, come eventualmente modificato  ai  sensi  dell'art.  2,

comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza  ai  corsi  non

corrispondente al vero ovvero di constatazione di  una  condotta  non

partecipativa degli  iscritti,  la  Commissione  istituita  ai  sensi

dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  29

maggio 2009, n. 83, provvedera' ad escludere la domanda  dell'impresa

e, ove il contributo fosse gia' stato erogato, l'impresa sara' tenuta

alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi,

ferma restando la denuncia  all'Autorita'  Giudiziaria  per  i  reati

eventualmente configurabili.

  3. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui

all'art. 3, comma 3, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione

Generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima  della

scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate  corredate  di

copia del bonifico dei versamenti effettuati a  favore  dell'ente  di

formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per

il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione  della

garanzia, fatti salvi i  diritti  di  regresso  del  fideiussore  nei

confronti del debitore.

  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi  di

controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

    Roma, 21 marzo 2013

 

                                            Il Vice Ministro: Ciaccia

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2013

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del

territorio, registro n. 5, foglio n. 104