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Roma,
24 giugno 2013
Circolare n. 144/2013
L’INPS
ha fissato al 25 luglio p.v. il termine entro cui le aziende
devono trasmettere in via telematica le domande per richiedere la
decontribuzione sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione di
secondo livello (aziendale o territoriale) corrisposti nel 2012.
Come
è noto, in base al D.M. 27.12.2012, è stata confermata nella misura del 2,25%
della retribuzione annua del lavoratore la quota di premio di risultato su cui
applicare lo sgravio che continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti
dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore.
Deve trattarsi in ogni caso di erogazioni
correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed
efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti
all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento
rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
L’INPS
ha ribadito che, qualora le risorse disponibili (pari anche quest’anno a 650
milioni di euro annui) si rivelassero insufficienti, lo stesso provvederà a
rideterminare la percentuale di sgravio.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 132/2013
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Responsabile di
Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 21-06-2013
Messaggio n. 10127
OGGETTO:
Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio
contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello,
riferito agli importi corrisposti nell’anno 2012 (Circolare 73/2013).
Con la circolare n.73 del 03/05/2013 sono stati
illustrati i contenuti e le modalità di accesso allo sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi
corrisposti nell’anno 2012.
Con messaggio n. 9399 del 10/06/2013 è
stata avviata la fase di sperimentazione per l’acquisizione delle domande di
sgravio ed è stata fornita la documentazione tecnica a supporto della
composizione dei flussi XML ed il manuale utente della procedura.
Si comunica che, a partire dalle ore
15.00 di lunedì 24/06/2013 alle ore 23.00 di giovedì 25/07/2013, potranno
essere trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML - le
domande utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2012.
Al fine di consentire la verifica e
l’eventuale aggiornamento delle domande inviate, sarà possibile annullare e
trasmettere nuovamente le domande fino alle ore 23,00 di venerdì 26/07/2013.
La circolare e il messaggio succitato
sono pubblicati sul sito internet dell’Istituto www.inps.it all’interno della
sezione “Informazioni” –“Aziende, consulenti e professionisti” – “Sgravi
contrattazione II livello 2012”.
Eventuali richieste di chiarimento potranno
essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it
Il Direttore
Generale
Nori
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 03/05/2013
Circolare n. 73
OGGETTO:
Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012. Sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012.
SOMMARIO: Sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, disciplinato dalle leggi n. 92/2012 e n. 247/2007. Prime indicazioni per l’anno 2012; criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio.
Premessa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma
del mercato del lavoro, tra i numerosi ambiti di operatività, è intervenuta
anche sulla regolamentazione dello sgravio contributivo in favore della
contrattazione di secondo livello, introdotto nel nostro ordinamento dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
In particolare, l’articolo 4, comma 28,
modificando l’originario testo della norma, a far tempo dal 2012, ha provveduto
a:
stabilizzare
l’incentivo;
mantenere, ai fini
della sua operatività, i criteri e le modalità previsti dall’articolo 1, commi
67 e 68 (primo periodo) della legge 247/2007;
razionalizzare il
plafond a disposizione (650 milioni), attraverso una più puntuale allocazione
delle risorse.
Va osservato che, con riferimento all’anno
2012, sulla materia sono - altresì -intervenuti sia la legge n. 183/2011 (Legge
di stabilità 2012) che, più recentemente, il Decreto interministeriale 27
dicembre 2012.
In particolare, l’articolo 22, c, 6, della
legge di stabilità 2012, al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di
incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e per sostenere la
contrattazione collettiva di prossimità, ha previsto che lo sgravio
contributivo possa applicarsi anche alle intese di cui all'art. 8 del DL 13
agosto 2011, n. 138 (L. 148/2011).
Conseguentemente, il beneficio riferito
all’anno 2012 può trovare applicazione in relazione a quanto previsto da contratti
collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali
vigenti.
In attuazione della previsione contenuta
nella citata legge di riforma del mercato del lavoro, è, quindi, intervenuto il
Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 [1] (allegato
n. 1), che ha dettato le regole per la pratica fruizione dell’incentivo.
Con la presente circolare si forniscono le
prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno
seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno
2012.
1. Contenuto del provvedimento.
L'art. 1 del decreto ripartisce la
dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dello sgravio
contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello del
2012 (650 milioni di euro).
Dette risorse sono assegnante nella misura
del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella
territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a
ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la
quota residua sia assegnata all’altra tipologia.
2. Oggetto del beneficio.
Per l’anno 2012, il DM prevede che lo
sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva
aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello (come in premessa chiarito),
possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale
annua di ciascun lavoratore.
Il provvedimento ministeriale prevede che –
in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie
impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di
conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi
dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e
integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale,
stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura
del 5%.
3. Retribuzione contrattuale.
Per la determinazione del limite entro il
quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la
retribuzione “contrattuale”.
A tale riguardo, si richiama quanto già
precisato sul punto con riferimento agli anni precedenti [2].
4. Misura dello sgravio.
Nei limiti del tetto della retribuzione del
lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno
sgravio contributivo così articolato:
• entro il limite massimo di 25 punti
dell’aliquota a carico del datore di lavoro [3], al netto
delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure
compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per
territori montani e svantaggiati;
• totale sulla quota del lavoratore [4].
5. Condizioni di accesso.
Per accedere allo sgravio contributivo, i
contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono
presentare le seguenti caratteristiche:
• essere sottoscritti dai datori di lavoro e
depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle
associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale [5];
• prevedere erogazioni correlate ad
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza
organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento
economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai
fini del miglioramento della competitività aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora
non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i
criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese
del settore sul territorio.
Come può evincersi dall’impianto
legislativo, per l’accesso al beneficio é ancora
vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente
- degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.
Ne consegue che, in assenza, non sarà
possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.
Con riferimento alle imprese di
somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi
riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
La fruizione dell’incentivo rimane,
inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1,
comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di
rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del
beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale
ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi
dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti
disposizioni.
6. Esclusioni.
Sono escluse dal beneficio in trattazione le
pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la
contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le
aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento -
trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo
1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Modalità di richiesta dello
sgravio.
Le modalità di accesso al beneficio sono
indicate nell'art. 3 del decreto.
Le aziende - anche per il tramite degli
intermediari autorizzati [6] - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica,
apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché,
ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere i dati
sottoelencati; per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice
azienda:
a) i dati identificativi
dell’azienda;
b) la tipologia di contratto
(aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
c) la data di avvenuto deposito
del contratto di cui alla lett. b) presso la
Direzione Territoriale del Lavoro competente;
d) l’indicazione dell’Ente
previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici [7];
e) ogni altra indicazione che
potrà essere richiesta dall'Istituto.
La procedura provvederà ad assegnare a
tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
In previsione del rilascio sul sito
internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di
sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande,
che tramite flussi contenenti molteplici domande, con apposito messaggio, verrà
portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi
XML e saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la
trasmissione telematica delle istanze, che terrà conto delle previsioni di cui
all’articolo 3 del Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 in termini di
semplificazione della compilazione delle domande di accesso. A tal fine, la
procedura renderà possibile l’utilizzo dei dati già presenti nei flussi UniEmens.
8. Ammissione allo sgravio.
Il Decreto interministeriale, nello
stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse
entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione
delle relative modalità.
A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni
successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si
provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone
tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili
non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate nelle
richieste aziendali, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in
percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di
spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1.
Tale eventuale ridefinizione delle somme
sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Come già precisato, la concreta fruizione
del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte
dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che
saranno accertati secondo la prassi nota.
9. Soggetti abilitati alla
trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo
livello.
La trasmissione telematica delle domande di
ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello è consentita alle
categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui,
quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio
on-line.
Il
Direttore Generale
Nori
ALLEGATO OMESSO
[1] Il
Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 è stato pubblicato nella GU n.79 del
4-4-2013 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
[2] Cfr.
circolari n. 82/2008; 39/2010; 51 e 96/2012.
[3] La
riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale costituisce la quota complessiva
massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono
la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni
caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge
n. 845/1978, versato nel 2012 dai datori di lavoro ad integrazione della
contribuzione per la disoccupazione involontaria.
[4] Lo
sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la
generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai
assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non
costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n.
438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2012 € 44.204,00 che,
rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.684,00).
[5] Il DM
è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (4/4/2013). Atteso
che il 30° giorno successivo cade di sabato, il termine di deposito slitta al
primo giorno utile successivo (lunedì 6 maggio 2013)
[6]
Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
[7] Nel
caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente (INPGI ovvero gestioni
ex INPDAP ed ex ENPALS) e di contribuzioni minori dovute all’INPS, devono
essere trasmesse due distinte domande.