|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
28 giugno 2013
Circolare n. 152/2013
Oggetto: Previdenza
– Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Rideterminazione
della quota di premio sulla quale calcolare gli sgravi 2010 e 2011 – Messaggio
INPS n. 10357 del 27.6.2013.
Come
è noto, i DD.MM. 3.8.2011 e 24.1.2012 hanno disciplinato la decontribuzione prevista
dalla legge 247/2007 sui premi di risultato aziendali o territoriali per il 2010
ed il 2011 fissando al 2,25% della retribuzione annua del lavoratore la quota
del premio su cui applicare lo sgravio.
In
attuazione degli stessi provvedimenti ministeriali e considerate le risorse ancora
disponibili per quegli anni, l’INPS ha ora innalzato la suddetta quota
rispettivamente al 2,50% per il 2010 e al 2,60% per il 2011. Pertanto, i datori
di lavoro già autorizzati allo sgravio avranno tempo fino al 16 settembre p.v. per recuperare
l’ulteriore percentuale spettante e restituire al lavoratore la quota di
beneficio di sua competenza.
Si
rammenta che per l’azienda la misura dello sgravio è pari a 25 punti
percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre per il lavoratore lo
sgravio è totale con garanzia della copertura pensionistica.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.141/2012 e 11/2012
|
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla |
INPS
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti
Pubblici
Messaggio n. 10357 del 27-06-2013
OGGETTO: Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011. Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio.
Premessa.
In attuazione della previsione in materia
di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di
secondo livello, i DD.MM. 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 hanno disciplinato
l’incentivo relativamente agli anni 2010 e 2011, individuando –tra l’altro –
nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, il tetto entro il
quale è stato possibile richiedere il beneficio[1].
1) Generalità.
L’articolo 2 c. 2 di entrambi i
provvedimenti interministeriali prevede che - in relazione al monitoraggio
delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto possa
essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni
interessate, indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e
successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il limite massimo
della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della
legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
A conclusione dell’iter descritto, le
Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite agli
anni 2010 e 2011 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione
dei lavoratori interessati fino – rispettivamente -alle seguenti percentuali:
2,50% per il 2010
2,60% per il 2011.
In conseguenza, i datori di lavoro già
autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare
l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il
2011), in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte al
successivo punto 2.1.
Si precisa che le percentuali aggiuntive
potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi
il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto
rideterminato (2,50% per il 2010 e 2,60% per il 2011), ovvero lo abbia
superato.
Conseguentemente, laddove l’erogazione
oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale,
i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota
effettivamente spettante.
Ad esempio:
Si ricorda che lo sgravio contributivo è
così articolato:
Come in più occasioni ribadito, la concreta
fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata al rispetto delle
condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in
materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli
accordi e contratti collettivi.
2) Istruzioni operative.
Alle posizioni contributive riferite alle
aziende - diverse dai datori di lavoro agricoli - autorizzate allo sgravio in
esame, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione
“9D”.
2.1) Modalità
di recupero.
2.1.1) Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro già ammessi allo
sgravio, per indicare il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo
spettante, potranno avvalersi dei codici causale - differenti in ragione della
tipologia contrattuale (aziendale/territoriale) – e delle modalità già indicati
nei messaggi n. 12125/2012 (recupero sgravio anno 2010) e 17017/2012 (recupero
sgravio anno 2011).
All’atto del conguaglio dello sgravio, il
datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di
sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere
effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del
presente messaggio.
2.1.2) Datori
di lavoro agricoli.
I datori di lavoro agricoli, già ammessi
allo sgravio per gli anni 2010 e 2011, potranno recuperare, tramite
compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio
spettante.
Relativamente agli adempimenti a carico,
rispettivamente, delle aziende e delle Sedi, si fa riferimento alle
disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009 e con messaggio
n. 21389 del 17/08/2010.
Si allega il modello per la presentazione
dell’istanza di sgravio per l’ulteriore quota di incentivo spettante per gli
anni 2010 e 2011 (Allegato 1).
2.1.3) Datori di Lavoro iscritti alla
Gestione ex Inpdap.
I datori di lavoro, per recuperare
l’ulteriore quota di sgravio contributivo afferente alle gestioni
pensionistiche, dovranno indicare nell’ UniEmens,
Lista PosPA, l’ulteriore importo del contributo da
recuperare valorizzando l’elemento RecuperoSgravi,
utilizzando il codice 2 “Legge 247/2007” dell’elemento
<E0_PeriodoNelMese> per i dipendenti ancora in servizio ovvero
dell’elemento <V1_PeriodoPrecedente>, causale 1, per i dipendenti cessati
dal servizio.
Si ricorda che, per le imprese con
lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP, lo sgravio contributivo è così
articolato:
Analogamente a quanto indicato nei
precedenti paragrafi, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore
la quota di beneficio di sua competenza e le operazioni di recupero dovranno
essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione
del presente messaggio.
2.1.4) Gestione ex Enpals.
Nel rinviare per ciò che concerne l’ambito
applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e la retribuzione da
considerare ai fini della determinazione dell’importo del beneficio aggiuntivo
a quanto già previsto nei messaggi n. 12125/2012 (recupero sgravio anno 2010) e
n. 17017/2012 (recupero sgravio anno 2011), i datori di lavoro già ammessi allo
sgravio saranno tenuti a comunicare via mail, al Polo PALS competente (i
relativi indirizzi e-mail sono reperibili sul portale www.inps.it, alla sezione
Informazioni/ex Enpals Area dedicata/Struttura ex Enpals/Uffici Territoriali),
la misura del credito verso l’Istituto generato per effetto dell’innalzamento
del tetto, con evidenza delle relative mensilità, nonché la misura delle
compensazioni effettuate con evidenza delle relative mensilità, compilando il
file allegato al presente messaggio (Allegato 2).
Si ricorda che la compensazione, da
effettuarsi mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle
prossime mensilità, dovrà riportare l’indicazione della competenza dei mesi che
hanno generato il credito ed i relativi importi compensati. Le operazioni di
recupero del credito contributivo dovranno essere effettuate entro il giorno 16
del terzo mese successivo all’emanazione del presente messaggio.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello
sgravio, i datori di lavoro avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la
quota di beneficio di sua competenza.
I datori di lavoro che per diversi motivi,
quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non
siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il
rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza al Polo PALS
competente.
Il Direttore
Generale |
||
Nori |
Allegati omissis
[1] Cfr. circolari
n.51 e 96/2012.
[2] La riduzione di 25
punti dell’aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di
sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che hanno assolto la
contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni
caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge
n. 845/1978, versato dai datori di lavoro – fino al 31 dicembre 2012- ad
integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.
[3] Lo sgravio della
contribuzione a carico del lavoratore é pari al 9,19%
per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla
Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli
operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%.
Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge
n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima
fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2010 € 42.364,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.530,00 e, per il 2011, €
43.042,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.587,00).
[4] Lo sgravio della contribuzione a
carico del lavoratore é pari all’8,85%% per la
gestione CPDEL; CPS, CPI; all’ 8,80% per la gestione CTPS. Non costituisce
oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della legge n. 438/1992, né
la contribuzione (0.35) destinata alla Gestione delle attività creditizie e
assistenziali e la contribuzione (0,12) destinata all’Assicurazione Sociale
Vita.