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Roma, 2 luglio 2013
Circolare n. 154/2013
Oggetto: Finanziamenti –
L’ABI e le
principali associazioni di categoria, tra cui Confetra, hanno siglato un nuovo
accordo per mantenere in favore delle piccole e medie imprese le misure per
favorire l’accesso al credito.
Il nuovo accordo ha
validità fino al 30 giugno 2014. In sintesi prevede le seguenti misure.
Moratoria dei mutui: viene ripristinata
la sospensione per 12 mesi del versamento della quota capitale delle rate di
mutuo e dei canoni di leasing immobiliare (6 mesi nel caso di leasing
mobiliare); possono beneficiare della sospensione le imprese che non abbiano
già usufruito dell’analoga misura in base all’accordo del 28 febbraio 2012,
mentre è possibile sospendere nuovamente i finanziamenti che già erano stati
sospesi in base al primo accordo del 3 agosto 2009. Le operazioni di
sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal
contratto originario.
Allungamento dei finanziamenti: è stata prevista la
possibilità di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al
precedente accordo, nonché di differire in avanti fino a 270 giorni le scadenze
dei crediti a breve, quali le anticipazioni di crediti certi ed esigibili.
Anche per questa fattispecie, possono usufruire della misura le imprese che non
ne abbiano già beneficiato in base all’accordo del 16 febbraio 2011 e del 28
febbraio 2012. I mutui che siano stati sospesi, al termine del periodo di
sospensione possono usufruire dell’allungamento (le relative domande possono
essere presentate fino al 31 dicembre 2014). Le operazioni di allungamento, se
accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono
effettuate a condizioni di tasso invariato; negli altri casi la variazione del
tasso non potrà essere superiore a 2 volte il tasso originario.
Finanziamenti per investimenti: alle società di
capitali che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche
concedono un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri
realizzati dall’impresa.
Come
per il passato, le imprese per essere ammesse alle misure agevolative devono
essere “in bonis”, cioè non devono avere posizioni
debitorie classificate come sofferenze, partite incagliate, esposizioni
ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né avere procedure
esecutive in corso.
Il
nuovo accordo presumibilmente sarà operativo dal prossimo mese di settembre,
tenuto conto che è necessario attendere l’adesione formale delle banche e degli
intermediari finanziari. Fino al 30 settembre continuerà comunque ad essere in
vigore il precedente accordo del febbraio 2012, che è stato opportunamente
prorogato (la scadenza era stata originariamente fissata al 30 giugno).
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n. 82/2013
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