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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 3 luglio 2013
Circolare n. 155/2013
Oggetto: Lavoro – Interventi
per l’occupazione – D.L. 28.6.2013, n. 76, su G.U. n. 150 del 28.6.2013.
Si
segnalano le principali misure del “pacchetto
lavoro” varato nei giorni scorsi dal Governo con uno stanziamento di 1,5 miliardi
di euro. Oltre a misure per rilanciare l’occupazione, il provvedimento corregge
alcune rigidità della riforma Fornero (legge
n. 92/2012) e interviene nuovamente sulla disciplina della responsabilità
solidale negli appalti.
Incentivi contributivi per l’assunzione di
giovani (art. 1)
– E’ stata prevista una parziale decontribuzione a favore dei datori di lavoro
che entro il 30 giugno 2015 assumano a tempo indeterminato giovani di età
compresa tra i 18 e i 29 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni:
siano privi di impiego da almeno 6 mesi; siano privi di diploma di scuola media
superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico. L’incentivo è pari ad un terzo della
retribuzione mensile lorda con un tetto di 650 euro mensili per lavoratore e
sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi in caso di trasformazione
di un contratto in essere in contratto a tempo indeterminato). Per il
riconoscimento della decontribuzione è necessario che la nuova assunzione
determini un incremento occupazionale netto della forza lavoro aziendale.
Spetterà ora all’INPS disciplinare le modalità attuative dell’incentivo nonché
riconoscere lo stesso sulla base dell’ordine cronologico della data di assunzione.
Apprendistato (art. 2, commi 1 e 2) – E’ stato affidato
alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare entro il 30 settembre
prossimo linee guida volte a semplificare alcuni aspetti della disciplina
dell’apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate entro il 31
dicembre 2015 da micro imprese e da piccole e medie imprese. Ferma restando
l’apprezzabile finalità della nuova disposizione, le semplificazioni previste appaiono
più formali che sostanziali.
Contratti a termine (art. 7, comma 1) – Gli intervalli di tempo
per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore
tornano ad essere di 10 e 20 giorni, rispettivamente a seconda che la durata
del primo contratto sia fino a sei mesi o superiore. Questa disposizione
corregge opportunamente la riforma Fornero che aveva allungato le pause tra un
contratto e l’altro a 60 e 90 giorni. E’ stato inoltre soppresso l’obbligo
introdotto dalla riforma Fornero per i datori di lavoro di comunicare al Centro per l’Impiego la prosecuzione del
contratto oltre la scadenza senza che si determini la trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. il termine
inizialmente fissato (rispettivamente fino a 30 giorni per i contratti di durata
fino a 6 mesi e fino a 50 giorni per i contratti di durata superiore).
Lavoro a chiamata (art. 7, comma 2, lett. a) – E’ stato introdotto un limite quantitativo
all’utilizzo del cosiddetto lavoro a
chiamata (o lavoro intermittente) consistente per ciascun lavoratore a 400
giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di
superamento di tale limite il rapporto con il lavoratore interessato si trasformerà
a tempo pieno e indeterminato.
Contratti a progetto (art. 7, comma 2, lett. c) – E’ stato parzialmente ammorbidita la stretta sui
contratti a progetto operata dalla riforma Fornero. In particolare è stato precisato
che tra le cause di divieto del contratto rientra il contemporaneo svolgimento
di compiti meramente esecutivi e
ripetitivi mentre in precedenza era sufficiente che ricorresse una sola
delle due situazioni. Rimangono ovviamente fermi tutti gli altri requisiti
introdotti dalla suddetta riforma per la regolarità del contratto a progetto.
Licenziamenti individuali (art. 7, comma 4) – Come è noto, tra
le varie modifiche apportate dalla riforma Fornero alla disciplina dei
licenziamenti individuali è stato introdotto l’obbligo per le aziende con oltre
15 dipendenti di attivare una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro prima
di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il decreto in
esame ha escluso che detta procedura debba essere seguita in caso di
licenziamento per superamento del periodo di comporto dell’assenza per
malattia.
Dimissioni (art. 7, comma 5, lett.
d) – La procedura di convalida delle dimissioni introdotta dalla riforma Fornero è stata estesa anche ai
contratti a progetto e a quelli di associazione in partecipazione.
Bonus ASPI (art. 7, comma 5, lett. b) – Ai datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e
indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI
(l’Assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla riforma Fornero da
quest’anno) sarà riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità
mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di evitare
pratiche elusive è stato precisato che il bonus non sarà riconosciuto per i
lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da un’azienda che presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che assume o
che risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o di controllo.
Ammortizzatori sociali (art. 7, comma 5, lett. c) – E’ stato prorogato al 31 ottobre 2013 (in precedenza
18 luglio 2013) il termine previsto dalla riforma Fornero per l’istituzione dei
Fondi di solidarietà bilaterali aventi
lo scopo di garantire forme di sostegno al reddito per i lavoratori delle
imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassa
integrazione. In caso di mancata attuazione dei fondi entro tale termine sarà
istituito dal Ministero del Lavoro un fondo di solidarietà residuale che avrà
efficacia dall’1 gennaio 2014.
Responsabilità solidale negli appalti (art.
9, comma 1) –
Continuano ad accavallarsi gli interventi normativi sulla disciplina della responsabilità
solidale negli appalti. A distanza di pochi giorni dal D.L. n. 69/2013 che ha
escluso la responsabilità fiscale per gli aspetti legati all’IVA, il
provvedimento in esame ha ridotto la possibilità, introdotta dalla riforma
Fornero, per i CCNL di alleggerire la responsabilità solidale dei committenti
per le irregolarità commesse dagli appaltatori nei confronti dei lavoratori
impiegati nell’appalto. Questa possibilità è stata infatti limitata agli aspetti
retributivi mentre è stata esclusa per quelli contributivi e assicurativi per i
quali il committente rimane pienamente corresponsabile. Inoltre è stato
ribadito che la disciplina della responsabilità solidale opera nei confronti di
qualsiasi lavoratore impiegato nell’appalto, ivi compresi quelli con contratti
di natura autonoma, e che la stessa disciplina non si applica ai contratti di
appalto stipulati con la pubblica amministrazione.
Fabio
Marrocco Responsabile
di Area |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 145/2013, 217/2012, 191/2012, 190/2012,
189/2012 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n. 150 del 28.6.2013 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione
sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto
(IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE
DELL’OCCUPAZIONE,
IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA
COESIONE SOCIALE
Art. 1
(Incentivi per nuove assunzioni a tempo
indeterminato
di lavoratori giovani)
1. Al fine di promuovere
forme di occupazione
stabile di giovani
fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori misure
da realizzare
anche attraverso il ricorso alle risorse della
nuova
programmazione comunitaria
2014-2020, e' istituito
in via
sperimentale, nel limite
delle risorse di cui ai commi 12 e 16, un
incentivo per i datori
di lavoro che
assumano, con contratto
di
lavoro a tempo
indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al
comma 2, nel rispetto
dell'articolo 40 del
Regolamento (CE) n.
800/2008.
2. L'assunzione di cui
al comma 1 deve
riguardare
lavoratori, di
eta' compresa tra i 18 ed i
29 anni,
che rientrino in una delle
seguenti condizioni:
a) siano privi di
impiego regolarmente
retribuito da almeno
sei
mesi;
b) siano privi
di un diploma
di scuola media
superiore o
professionale;
c) vivano soli con una o
piu' persone a carico.
3. Le assunzioni a
valere sulle risorse di cui al comma
1 devono
comportare un incremento occupazionale
netto e devono
essere
effettuate a decorrere
dal giorno successivo alla data di entrata
in
vigore del presente
decreto, e in ogni caso non antecedente a
quella
di cui al comma
10 e non oltre il 30 giugno 2015.
4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile lorda
imponibile ai fini
previdenziali, per un periodo di 18
mesi, ed e'
corrisposto al datore di
lavoro unicamente mediante conguaglio
nelle
denunce contributive
mensili del periodo di riferimento, fatte
salve
le diverse regole
vigenti per il
versamento dei contributi
in
agricoltura. Il valore mensile
dell'incentivo non puo' comunque
superare l'importo di
seicentocinquanta euro per
lavoratore assunto
ai sensi del
presente articolo.
5. L'incentivo di cui al
comma 1 e' corrisposto, per un periodo di
12 mesi, ed entro i limiti di
seicentocinquanta euro mensili
per
lavoratore,
nel caso
di trasformazione con
contratto a tempo
indeterminato, sempre che
ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e
3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro hanno comunque
gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma
4. Alla
trasformazione di cui
al presente comma
deve comunque
corrispondere un'ulteriore
assunzione di lavoratore, prescindendo
in
tal caso, per la
sola assunzione ulteriore,
dalle condizioni
soggettive di cui al
comma 2, ai fini del rispetto della condizione
di cui al comma
3.
6. L'incremento
occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato sulla
base della
differenza tra il
numero dei lavoratori
rilevato in
ciascun mese e il numero
dei lavoratori mediamente
occupati nei
dodici mesi precedenti
all'assunzione. I dipendenti con contratto di
lavoro a tempo
parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario
normale di lavoro.
7. L'incremento della
base occupazionale va
considerato al netto
delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in societa' controllate
o collegate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti
capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
8. All'incentivo di cui al
presente articolo si
applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
9. Entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente
disposizione, l'Inps
adegua, senza nuovi o maggiori
oneri per la
finanza pubblica, le
proprie procedure informatizzate allo
scopo di
ricevere le
dichiarazioni telematiche di ammissione
all'incentivo e
di consentire la
fruizione dell'incentivo stesso; entro
il medesimo
termine
l'Inps, con
propria circolare, disciplina
le modalita'
attuative del presente
incentivo.
10. L'incentivo si
applica alle assunzioni intervenute a decorrere
dalla data di
approvazione degli atti di riprogrammazione di
cui al
comma 12.
11. Il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali e l'Inps
provvedono a dare
diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 10.
12. Le risorse di cui al
comma 1, destinate
al finanziamento
dell'incentivo
straordinario di
cui al medesimo
comma, sono
determinate:
a) nella misura di 100 milioni
di euro per l'anno 2013, 150 milioni
di euro per
l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno
2015 e 100
milioni di euro per
l'anno 2016, per le regioni del Mezzogiorno,
a
valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo
di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate
ai Programmi operativi 2007/2013,
nonche',
per garantirne il
tempestivo avvio, alla
rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo
di rotazione gia' destinate
agli interventi del
Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12
novembre
2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della
Commissione.
Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato
per essere
riassegnate alle finalita' di cui al presente
articolo ai
sensi del comma 13;
b) nella misura di 48
milioni di euro per l'anno 2013, 98
milioni
di euro per
l'anno 2014, 98 milioni di euro per l'anno
2015 e 50
milioni di euro per
l'anno 2016, per le restanti
regioni, ripartiti
tra le Regioni sulla
base dei criteri
di riparto dei
Fondi
strutturali. La regione interessata all'attivazione dell'incentivo
finanziato dalle risorse
di cui alla presente lettera e' tenuta
a
farne espressa
dichiarazione entro il 30 novembre 2013
al Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali e alla Presidenza del
Consiglio
dei Ministri -
Ministro per la coesione territoriale.
13. Le predette risorse
sono destinate al
Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione
di cui all'articolo
18, comma 1,
lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto
del
Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli importi
destinati per singola
Regione.
14. L'incentivo di
cui al presente
articolo e' riconosciuto
dall'Inps in
base all'ordine cronologico
riferito alla data
di
assunzione piu' risalente in relazione alle domande pervenute e, nel
caso di
insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su base
pluriennale con
riferimento alla durata
dell'incentivo, l'Inps non
prende in considerazione ulteriori
domande con riferimento
alla
Regione per la
quale e' stata
verificata tale insufficienza
di
risorse,
fornendo immediata
comunicazione. L'Inps provvede
al
monitoraggio delle minori
entrate valutate con
riferimento alla
durata
dell'incentivo, inviando relazioni mensili
al Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e
delle finanze.
15. A valere sulle
risorse programmate
nell'ambito dei Programmi
operativi regionali
2007-2013, le Regioni e Province
autonome anche
non
rientranti nel
Mezzogiorno, possono prevedere
l'ulteriore
finanziamento dell'incentivo
di cui al presente articolo. In tal caso
l'incentivo si applica
alle assunzioni intervenute a decorrere
dal
giorno successivo
alla data di pubblicazione del provvedimento con il
quale si dispone
l'attivazione dell'incentivo
medesimo, e comunque
intervenute non oltre il
30 giugno 2014.
16. La decisione regionale di
attivare l'incentivo di cui al
presente
articolo deve
indicare l'ammontare massimo
di risorse
dedicate all'incentivo
stesso ed essere prontamente
comunicata al
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali,
al Ministero
dell'economia e delle
finanze e all'Inps. Sulla base delle
predette
comunicazioni, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede a
versare all'entrata
del bilancio dello Stato le risorse individuate
nell'ambito dei programmi
regionali imputandole, nelle
more della
rendicontazione comunitaria, alle disponibilita'
di tesoreria del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n.
183. Le
predette risorse sono
riassegnate per le suddette finalita' di spesa
al pertinente
capitolo dello stato di previsione
della spesa del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione degli
importi destinati per
singola Regione anche ai fini dell'attuazione
della procedura e
del monitoraggio di cui al comma 14.
17. La decisione
regionale di cui al comma 15
non puo' prevedere
requisiti aggiuntivi
rispetto a quanto gia' previsto
nel presente
articolo.
18. Il Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali e l'Inps
provvedono a dare
diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di
cui al comma 15.
19. Entro un giorno
dalla ricezione della comunicazione di cui
al
comma 16, relativa
alla decisione regionale di attivare
l'incentivo,
l'Inps ne da' apposita diffusione.
20. L'Inps fornisce alle
Regioni le informazioni
dettagliate
necessarie alla
certificazione alla Commissione europea
delle spese
connesse all'attuazione
dell'incentivo.
21. Entro trenta giorni dalla
data di entrata
in vigore del
presente decreto, il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
provvedera' ad effettuare la
comunicazione di cui
all'art. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008.
22. In relazione alla prossima
scadenza del Regolamento
(CE) n.
800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica
la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente
articolo alle
nuove norme europee
di esenzione della notifica in corso di
adozione
e propone le
misure necessarie all'eventuale adeguamento.
Art. 2
(Interventi straordinari per favorire
l'occupazione,
in particolare giovanile)
1. Le disposizioni di
cui al presente articolo contengono misure di
carattere straordinario
e temporaneo applicabili fino al 31
dicembre
2015, volte a fronteggiare la
grave situazione occupazionale
che
coinvolge in particolare
i soggetti giovani.
2. In considerazione
della situazione occupazionale richiamata al
comma 1, che
richiede l'adozione di
misure volte a
restituire
all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di
entrata dei giovani
nel mercato del
lavoro, entro il 30 settembre
2013 la Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni
e le Province
autonome di Trento e
Bolzano adotta linee guida volte a
disciplinare
il contratto
di apprendistato professionalizzante o
contratto di
mestiere per assunzioni
effettuate entro il 31 dicembre 2015
dalle
microimprese, piccole e
medie imprese di cui
alla raccomandazione
della Commissione
del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina
maggiormente uniforme
sull'intero territorio nazionale dell'offerta
formativa pubblica di
cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14
settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee
guida di cui al
precedente
periodo, possono
in particolare essere
adottate le
seguenti disposizioni
derogatorie dello stesso decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167:
a) il piano formativo
individuale di cui all'articolo 2, comma
1,
lettera a) e' obbligatorio
esclusivamente in relazione
alla
formazione per
l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali
e
specialistiche;
b) la
registrazione della formazione
e della qualifica
professionale
a fini
contrattuali eventualmente acquisita
e'
effettuata in un
documento avente i contenuti minimi del
modello di
libretto formativo del
cittadino di cui al decreto del
Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali del 10 ottobre
2005, recante
"Approvazione del modello di libretto formativo del
cittadino";
c) in caso di imprese
multi localizzate, la formazione avviene nel
rispetto della
disciplina della regione ove l'impresa ha
la propria
sede legale.
*****OMISSIS*****
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI
DI LAVORO,
DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE
Art. 7
(Modifiche alla legge 28 giugno
2012, n. 92)
1. Al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato
in particolare
dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1-bis e' sostituito dal
seguente:
"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto:
a) nell'ipotesi del
primo rapporto a tempo determinato, di
durata
non superiore a
dodici mesi, concluso fra un
datore di lavoro
o
utilizzatore e un
lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo
di
mansione, sia nella
forma del contratto a tempo determinato, sia
nel
caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di
un contratto
di
somministrazione a
tempo determinato ai
sensi del comma
4
dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) in ogni altra ipotesi
individuata dai contrati collettivi, anche
aziendali, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e
dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.";
b) all'articolo 4, il
comma 2-bis e' abrogato;
c) all'articolo 5:
1) al comma 2, dopo le
parole "se il rapporto
di lavoro", sono
inserite le seguenti
",instaurato anche ai sensi
dell'articolo 1,
comma 1-bis,";
2) il comma 2-bis e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente "3. Qualora il lavoratore
venga riassunto a
termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo
di dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino
a sei mesi, ovvero
venti giorni dalla
data di scadenza
di un
contratto di durata
superiore ai sei mesi, il secondo contratto
si
considera a tempo
indeterminato. Le disposizioni di cui al
presente
comma non trovano
applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati
nelle attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in relazione
alle ipotesi
individuate dai contratti collettivi,
anche aziendali,
stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori
di lavoro
comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale.";
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la
lettera c bis), e' inserita la seguente: "c
ter) i rapporti
instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma
2, della
legge 23 luglio 1991,
n. 223";
2) il comma 6 e' abrogato;
3) al comma 7, le parole: "stipulato ai
sensi dell'articolo 1,
comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "stipulato ai
sensi
dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis".
2. Al decreto legislativo
10 settembre 2003,
n. 276, come
modificato in particolare
dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 34, dopo
il comma 2, e' inserito il
seguente:
"2-bis. In ogni
caso, il contratto
di lavoro intermittente
e'
ammesso, per ciascun
lavoratore, per un periodo complessivamente
non
superiore alle
quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di
tre anni solari.
In caso di superamento
del predetto periodo
il
relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno
e
indeterminato.";
b) all'articolo 35,
comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La
sanzione di cui al presente comma non trova applicazione
qualora, dagli
adempimenti di carattere contributivo
precedentemente
assolti, si evidenzi
la volonta' di non occultare la prestazione
di
lavoro.";
c) all'articolo 61,
comma 1, le parole:
"esecutivi o ripetitivi"
sono sostituite
dalle seguenti: "esecutivi e ripetitivi";
d) all'articolo 62 sono
eliminate le seguenti parole:
", ai fini
della prova";
e) all'articolo 70,
comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di
natura meramente
occasionale";
f) all'articolo 72, il
comma 4-bis e' sostituito dal seguente: "In
considerazione delle particolari
e oggettive condizioni sociali
di
specifiche categorie di
soggetti correlate allo stato di disabilita',
di detenzione, di
tossicodipendenza o di fruizione di
ammortizzatori
sociali per i quali e' prevista una
contribuzione figurativa,
utilizzati
nell'ambito di
progetti promossi da
amministrazioni
pubbliche, il Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali, con
proprio decreto, puo' stabilire specifiche
condizioni, modalita' e
importi dei buoni
orari";
3. Ai fini
di cui al
comma 2, lettera
a), si computano
esclusivamente le
giornate di effettivo
lavoro prestate
successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il comma 6
dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "6. La procedura
di cui al presente
articolo non trova
applicazione in caso
di
licenziamento
per superamento
del periodo di
comporto di cui
all'articolo 2110 del
codice civile, nonche' per i licenziamenti e le
interruzioni del rapporto
di lavoro a tempo
indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34,
della legge 28 giugno
2012, n. 92. La
stessa procedura,
durante la quale le parti, con la
partecipazione
attiva della commissione
di cui al comma 3, procedono ad
esaminare
anche soluzioni
alternative al recesso,
si conclude entro
venti
giorni dal momento in
cui la Direzione territoriale del
lavoro ha
trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta
salva l'ipotesi in
cui le parti,
di comune avviso,
non ritengano di
proseguire la
discussione finalizzata al
raggiungimento di un accordo. Se fallisce
il tentativo di
conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui
al comma 3, il
datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento
al
lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le
parti al
tentativo di conciliazione e' valutata
dal giudice ai
sensi
dell'articolo 116 del codice
di procedura civile.".
5. Alla legge 28 giugno
2012, n. 92 sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 3, al secondo
periodo, in fine,
dopo la parola:
"trattamento" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' sugli effetti
determinati dalle diverse
misure sulle dinamiche intergenerazionali";
2) al comma 22, il
periodo: "decorsi
dodici mesi dalla
data di
entrata in vigore
della presente legge" e' sostituito dal
seguente:
"al 1° gennaio 2014";
b) all'articolo 2, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Al datore di lavoro che, senza
esservi tenuto, assuma
a
tempo pieno
e indeterminato lavoratori che
fruiscono
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e'
concesso, per ogni mensilita' di retribuzione
corrisposta al
lavoratore,
un contributo
mensile pari al
cinquanta per cento
dell'indennita' mensile residua che
sarebbe stata corrisposta
al
lavoratore. Il diritto ai
benefici economici di cui al presente comma
e' escluso
con riferimento a
quei lavoratori che
siano stati
licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso
o diverso
settore di attivita' che, al
momento del licenziamento,
presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli
dell'impresa che assume,
ovvero risulta con quest'ultima in
rapporto
di collegamento o
controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la
propria responsabilita', all'atto della richiesta di
avviamento, che
non ricorrono le
menzionate condizioni ostative".
c) all'articolo 3:
1) al comma 4, le
parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "entro
il 31 ottobre 2013";
2) al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Decorso inutilmente il termine di cui al periodo
precedente, al fine
di assicurare
adeguate forme di sostegno ai lavoratori
interessati
dalla presente
disposizione, a decorrere dal
1° gennaio 2014
si
provvede mediante la
attivazione del fondo di solidarieta' residuale
di cui ai commi
19 e seguenti.";
3) al comma 14, al primo
periodo, le parole: "nel
termine di sei
mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge," sono
sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";
4) al comma
19, le parole:
"entro il 31
marzo 2013," sono
sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";
5) ai commi 42, 44 e 45,
le parole "entro il 30 giugno 2013" sono
sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2013".
d) all'articolo 4:
1) dopo il
comma 23, e' inserito
il seguente: "23-bis.
Le
disposizioni di cui ai
commi da 16 a 23
trovano applicazione, in
quanto compatibili,
anche alle lavoratrici e ai lavoratori
impegnati
con contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa, anche a
progetto, di cui
all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre
2003, n. 276 e con
contratti di associazione in
partecipazione di cui
all'articolo 2549, secondo comma, del
codice
civile";
2) il numero 1) della
lettera c) del comma 33 e' abrogato.
6. Nelle more
dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,
della legge 28 giugno
2012, n. 92, della
disciplina dei fondi
istituiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4,
della
legge 28 giugno
2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,
comma
2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato
al
31 dicembre 2013.
7. Al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4,
dopo l'alinea, e' inserita la
seguente lettera: "a)
conservazione
dello stato di
disoccupazione a seguito di svolgimento
di attivita'
lavorativa tale da assicurare
un reddito annuale non
superiore al
reddito minimo
personale escluso da
imposizione. Tale soglia
di
reddito non si applica
ai soggetti di cui all'articolo 8, commi
2 e
3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".
*****OMISSIS*****
Art. 9
(Ulteriori disposizioni in materia di
occupazione)
1. Le disposizioni di
cui all'articolo 29,
comma 2, del
decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e
successive modificazioni,
trovano applicazione
anche in relazione ai compensi e
agli obblighi
di natura
previdenziale e assicurativa nei confronti
dei lavoratori
con contratto di
lavoro autonomo. Le medesime disposizioni
non
trovano applicazione
in relazione ai contratti di
appalto stipulati
dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del
decreto legislativo
30 marzo
2001, n. 165. Le disposizioni dei
contratti collettivi di
cui all'articolo 29, comma 2,
del decreto
legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e
successive modificazioni,
hanno effetto
esclusivamente in relazione ai trattamenti
retributivi
dovuti ai lavoratori impiegati
nell'appalto con esclusione
di
qualsiasi
effetto in
relazione ai contributi
previdenziali e
assicurativi.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO