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Roma, 3 luglio 2013

 

Circolare n. 155/2013

 

Oggetto: Lavoro – Interventi per l’occupazione – D.L. 28.6.2013, n. 76, su G.U. n. 150 del 28.6.2013.

 

Si segnalano le principali misure del “pacchetto lavoro” varato nei giorni scorsi dal Governo con uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro. Oltre a misure per rilanciare l’occupazione, il provvedimento corregge alcune rigidità della riforma Fornero (legge n. 92/2012) e interviene nuovamente sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti.

 

Incentivi contributivi per l’assunzione di giovani (art. 1) – E’ stata prevista una parziale decontribuzione a favore dei datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che si trovino in una delle seguenti condizioni: siano privi di impiego da almeno 6 mesi; siano privi di diploma di scuola media superiore o professionale; vivano soli con una o più persone a carico. L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda con un tetto di 650 euro mensili per lavoratore e sarà riconosciuto per un periodo di 18 mesi (12 mesi in caso di trasformazione di un contratto in essere in contratto a tempo indeterminato). Per il riconoscimento della decontribuzione è necessario che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto della forza lavoro aziendale. Spetterà ora all’INPS disciplinare le modalità attuative dell’incentivo nonché riconoscere lo stesso sulla base dell’ordine cronologico della data di assunzione.

 

Apprendistato (art. 2, commi 1 e 2) – E’ stato affidato alla Conferenza Stato-Regioni il compito di adottare entro il 30 settembre prossimo linee guida volte a semplificare alcuni aspetti della disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 da micro imprese e da piccole e medie imprese. Ferma restando l’apprezzabile finalità della nuova disposizione, le semplificazioni previste appaiono più formali che sostanziali.

 

Contratti a termine (art. 7, comma 1) Gli intervalli di tempo per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore tornano ad essere di 10 e 20 giorni, rispettivamente a seconda che la durata del primo contratto sia fino a sei mesi o superiore. Questa disposizione corregge opportunamente la riforma Fornero che aveva allungato le pause tra un contratto e l’altro a 60 e 90 giorni. E’ stato inoltre soppresso l’obbligo introdotto dalla riforma Fornero per i datori di lavoro di comunicare al Centro per l’Impiego la prosecuzione del contratto oltre la scadenza senza che si determini la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. il termine inizialmente fissato (rispettivamente fino a 30 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi e fino a 50 giorni per i contratti di durata superiore).

 

Lavoro a chiamata (art. 7, comma 2, lett. a) – E’ stato introdotto un limite quantitativo all’utilizzo del cosiddetto lavoro a chiamata (o lavoro intermittente) consistente per ciascun lavoratore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento di tale limite il rapporto con il lavoratore interessato si trasformerà a tempo pieno e indeterminato.

 

Contratti a progetto (art. 7, comma 2, lett. c) – E’ stato parzialmente ammorbidita la stretta sui contratti a progetto operata dalla riforma Fornero. In particolare è stato precisato che tra le cause di divieto del contratto rientra il contemporaneo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi mentre in precedenza era sufficiente che ricorresse una sola delle due situazioni. Rimangono ovviamente fermi tutti gli altri requisiti introdotti dalla suddetta riforma per la regolarità del contratto a progetto.

 

Licenziamenti individuali (art. 7, comma 4) – Come è noto, tra le varie modifiche apportate dalla riforma Fornero alla disciplina dei licenziamenti individuali è stato introdotto l’obbligo per le aziende con oltre 15 dipendenti di attivare una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro prima di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il decreto in esame ha escluso che detta procedura debba essere seguita in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto dell’assenza per malattia.

 

Dimissioni (art. 7, comma 5, lett. d) – La procedura di convalida delle dimissioni introdotta dalla riforma Fornero è stata estesa anche ai contratti a progetto e a quelli di associazione in partecipazione.

 

Bonus ASPI (art. 7, comma 5, lett. b) – Ai datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’ASPI (l’Assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla riforma Fornero da quest’anno) sarà riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Al fine di evitare pratiche elusive è stato precisato che il bonus non sarà riconosciuto per i lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da un’azienda che presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che assume o che risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o di controllo.

 

Ammortizzatori sociali (art. 7, comma 5, lett. c) – E’ stato prorogato al 31 ottobre 2013 (in precedenza 18 luglio 2013) il termine previsto dalla riforma Fornero per l’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali aventi lo scopo di garantire forme di sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese con oltre 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassa integrazione. In caso di mancata attuazione dei fondi entro tale termine sarà istituito dal Ministero del Lavoro un fondo di solidarietà residuale che avrà efficacia dall’1 gennaio 2014.

 

Responsabilità solidale negli appalti (art. 9, comma 1) – Continuano ad accavallarsi gli interventi normativi sulla disciplina della responsabilità solidale negli appalti. A distanza di pochi giorni dal D.L. n. 69/2013 che ha escluso la responsabilità fiscale per gli aspetti legati all’IVA, il provvedimento in esame ha ridotto la possibilità, introdotta dalla riforma Fornero, per i CCNL di alleggerire la responsabilità solidale dei committenti per le irregolarità commesse dagli appaltatori nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto. Questa possibilità è stata infatti limitata agli aspetti retributivi mentre è stata esclusa per quelli contributivi e assicurativi per i quali il committente rimane pienamente corresponsabile. Inoltre è stato ribadito che la disciplina della responsabilità solidale opera nei confronti di qualsiasi lavoratore impiegato nell’appalto, ivi compresi quelli con contratti di natura autonoma, e che la stessa disciplina non si applica ai contratti di appalto stipulati con la pubblica amministrazione.

 

Fabio Marrocco

Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 145/2013, 217/2012, 191/2012, 190/2012, 189/2012

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 150 del 28.6.2013 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

Primi  interventi urgenti  per  la promozione  dell'occupazione,  in

particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.

 

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                               TITOLO I

       MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE,

         IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE

 

                               Art. 1

        (Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato 

                      di  lavoratori giovani)

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione  stabile  di  giovani

fino a 29 anni di eta' e in attesa dell'adozione di ulteriori  misure

da realizzare anche attraverso il ricorso alle  risorse  della  nuova

programmazione   comunitaria   2014-2020,   e'   istituito   in   via

sperimentale, nel limite delle risorse di cui ai commi 12  e  16,  un

incentivo per i datori di  lavoro  che  assumano,  con  contratto  di

lavoro a tempo indeterminato, lavoratori aventi i requisiti di cui al

comma 2, nel  rispetto  dell'articolo  40  del  Regolamento  (CE)  n.

800/2008.

  2. L'assunzione di cui al comma 1 deve  riguardare  lavoratori,  di

eta' compresa tra i 18 ed i 29  anni,  che  rientrino  in  una  delle

seguenti condizioni:

  a) siano privi di impiego regolarmente  retribuito  da  almeno  sei

mesi;

  b)  siano  privi  di  un  diploma  di  scuola  media  superiore   o

professionale;

  c) vivano soli con una o piu' persone a carico.

  3. Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al  comma  1  devono

comportare  un  incremento  occupazionale  netto  e   devono   essere

effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata  in

vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a  quella

di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015.

  4. L'incentivo e' pari a un terzo della retribuzione mensile  lorda

imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18  mesi,  ed  e'

corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio  nelle

denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte  salve

le diverse  regole  vigenti  per  il  versamento  dei  contributi  in

agricoltura. Il  valore  mensile  dell'incentivo  non  puo'  comunque

superare l'importo di seicentocinquanta euro per  lavoratore  assunto

ai sensi del presente articolo.

  5. L'incentivo di cui al comma 1 e' corrisposto, per un periodo  di

12 mesi, ed entro i limiti  di  seicentocinquanta  euro  mensili  per

lavoratore,  nel  caso  di  trasformazione  con  contratto  a   tempo

indeterminato, sempre che ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e

3, con esclusione dei lavoratori in riferimento ai quali i datori  di

lavoro hanno comunque gia' beneficiato dell'incentivo di cui al comma

4. Alla  trasformazione  di  cui  al  presente  comma  deve  comunque

corrispondere un'ulteriore assunzione di lavoratore, prescindendo  in

tal  caso,  per  la  sola  assunzione  ulteriore,  dalle   condizioni

soggettive di cui al comma 2, ai fini del rispetto  della  condizione

di cui al comma 3.

  6. L'incremento occupazionale di cui al comma 3 e' calcolato  sulla

base della differenza  tra  il  numero  dei  lavoratori  rilevato  in

ciascun mese e il  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  nei

dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto  di

lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore

pattuite e l'orario normale di lavoro.

  7. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto

delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate

o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti

capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

  8. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28

giugno 2012, n. 92.

  9. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente

disposizione, l'Inps adegua, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di

ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e

di consentire la fruizione dell'incentivo stesso; entro  il  medesimo

termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le  modalita'

attuative del presente incentivo.

  10. L'incentivo si applica alle assunzioni intervenute a  decorrere

dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione di  cui  al

comma 12.

  11. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps

provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di

cui al comma 10.

  12. Le risorse di  cui  al  comma  1,  destinate  al  finanziamento

dell'incentivo  straordinario  di  cui  al   medesimo   comma,   sono

determinate:

  a) nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2013, 150 milioni

di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno  2015  e  100

milioni di euro per l'anno 2016, per le regioni  del  Mezzogiorno,  a

valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del  Fondo

di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'  destinate

ai  Programmi  operativi  2007/2013,  nonche',  per   garantirne   il

tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo

di rotazione gia' destinate  agli  interventi  del  Piano  di  Azione

Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre

2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione.

Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnate alle finalita' di cui al presente articolo  ai

sensi del comma 13;

  b) nella misura di 48 milioni di euro per l'anno 2013,  98  milioni

di euro per l'anno 2014, 98 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  50

milioni di euro per l'anno 2016, per le restanti  regioni,  ripartiti

tra  le  Regioni  sulla  base  dei  criteri  di  riparto  dei   Fondi

strutturali. La regione  interessata  all'attivazione  dell'incentivo

finanziato dalle risorse di cui alla presente  lettera  e'  tenuta  a

farne espressa dichiarazione entro il 30 novembre 2013  al  Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del  Consiglio

dei Ministri - Ministro per la coesione territoriale.

  13. Le  predette  risorse  sono  destinate  al  Fondo  sociale  per

l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 con decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze con indicazione degli  importi

destinati per singola Regione.

  14.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'  riconosciuto

dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  riferito  alla  data  di

assunzione piu' risalente in relazione alle domande pervenute e,  nel

caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata anche su  base

pluriennale con riferimento alla durata  dell'incentivo,  l'Inps  non

prende in  considerazione  ulteriori  domande  con  riferimento  alla

Regione per la  quale  e'  stata  verificata  tale  insufficienza  di

risorse,  fornendo  immediata  comunicazione.  L'Inps   provvede   al

monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con  riferimento  alla

durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze.

  15. A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei  Programmi

operativi regionali 2007-2013, le Regioni e Province  autonome  anche

non  rientranti  nel  Mezzogiorno,  possono   prevedere   l'ulteriore

finanziamento dell'incentivo di cui al presente articolo. In tal caso

l'incentivo si applica alle assunzioni intervenute  a  decorrere  dal

giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il

quale si dispone l'attivazione dell'incentivo  medesimo,  e  comunque

intervenute non oltre il 30 giugno 2014.

  16. La decisione  regionale  di  attivare  l'incentivo  di  cui  al

presente  articolo  deve  indicare  l'ammontare  massimo  di  risorse

dedicate all'incentivo stesso ed  essere  prontamente  comunicata  al

Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al   Ministero

dell'economia e delle finanze e all'Inps. Sulla base  delle  predette

comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  a

versare all'entrata del bilancio dello Stato le  risorse  individuate

nell'ambito dei programmi regionali  imputandole,  nelle  more  della

rendicontazione comunitaria, alle  disponibilita'  di  tesoreria  del

Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Le

predette risorse sono riassegnate per le suddette finalita' di  spesa

al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della  spesa  del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con indicazione  degli

importi destinati per singola Regione anche ai  fini  dell'attuazione

della procedura e del monitoraggio di cui al comma 14.

  17. La decisione regionale di cui al comma 15  non  puo'  prevedere

requisiti aggiuntivi rispetto a quanto  gia'  previsto  nel  presente

articolo.

  18. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  l'Inps

provvedono a dare diffusione dell'avvenuta approvazione degli atti di

cui al comma 15.

  19. Entro un giorno dalla ricezione della comunicazione di  cui  al

comma 16, relativa alla decisione regionale di attivare  l'incentivo,

l'Inps ne da' apposita diffusione.

  20.  L'Inps  fornisce  alle  Regioni  le  informazioni  dettagliate

necessarie alla certificazione alla Commissione europea  delle  spese

connesse all'attuazione dell'incentivo.

  21. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali

provvedera' ad effettuare la comunicazione  di  cui  all'art.  9  del

Regolamento (CE) n. 800/2008.

  22. In relazione alla prossima scadenza  del  Regolamento  (CE)  n.

800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  verifica

la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente articolo alle

nuove norme europee di esenzione della notifica in corso di  adozione

e propone le misure necessarie all'eventuale adeguamento.

 

                               Art. 2

       (Interventi straordinari per favorire l'occupazione,

                    in  particolare giovanile)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure di

carattere straordinario e temporaneo applicabili fino al 31  dicembre

2015, volte a fronteggiare  la  grave  situazione  occupazionale  che

coinvolge in particolare i soggetti giovani.

  2. In considerazione della situazione occupazionale  richiamata  al

comma 1,  che  richiede  l'adozione  di  misure  volte  a  restituire

all'apprendistato il ruolo di modalita' tipica di entrata dei giovani

nel mercato del lavoro, entro il  30  settembre  2013  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a  disciplinare

il contratto di  apprendistato  professionalizzante  o  contratto  di

mestiere per assunzioni effettuate entro il 31  dicembre  2015  dalle

microimprese, piccole e medie imprese  di  cui  alla  raccomandazione

della Commissione del 6 maggio 2003, anche in vista di una disciplina

maggiormente uniforme sull'intero territorio  nazionale  dell'offerta

formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  14

settembre 2011, n. 167. Nell'ambito  delle  linee  guida  di  cui  al

precedente  periodo,  possono  in  particolare  essere  adottate   le

seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14

settembre 2011, n. 167:

  a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2,  comma  1,

lettera  a)  e'  obbligatorio  esclusivamente   in   relazione   alla

formazione per l'acquisizione delle competenze  tecnico-professionali

e specialistiche;

  b)  la   registrazione   della   formazione   e   della   qualifica

professionale  a  fini  contrattuali   eventualmente   acquisita   e'

effettuata in un documento avente i contenuti minimi del  modello  di

libretto formativo del cittadino di cui al decreto del  Ministro  del

lavoro e  delle  politiche  sociali  del  10  ottobre  2005,  recante

"Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";

  c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene  nel

rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha  la  propria

sede legale.

 

                           *****OMISSIS*****

 

                               TITOLO II

           DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO,

               DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE

 

                               Art. 7

            (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92)

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato

in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal  seguente:

"1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto:

  a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato,  di  durata

non superiore a dodici mesi, concluso  fra  un  datore  di  lavoro  o

utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo  di

mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia  nel

caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di  un  contratto

di  somministrazione  a  tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  4

dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

  b) in ogni altra ipotesi individuata dai contrati collettivi, anche

aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori  e

dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano

nazionale.";

  b) all'articolo 4, il comma 2-bis e' abrogato;

  c) all'articolo 5:

  1) al comma 2, dopo le parole "se  il  rapporto  di  lavoro",  sono

inserite le seguenti ",instaurato anche  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 1-bis,";

  2) il comma 2-bis e' abrogato;

  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente "3. Qualora il  lavoratore

venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo

di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino

a sei mesi,  ovvero  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza  di  un

contratto di durata superiore ai sei mesi, il  secondo  contratto  si

considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui  al  presente

comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati

nelle attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in relazione

alle ipotesi individuate dai contratti collettivi,  anche  aziendali,

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei  datori

di   lavoro   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano

nazionale.";

  d) all'articolo 10:

  1) al comma 1, dopo la lettera c bis), e' inserita la seguente:  "c

ter) i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma  2,  della

legge 23 luglio 1991, n. 223";

  2) il comma 6 e' abrogato;

  3) al comma 7, le parole:  "stipulato  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "stipulato  ai   sensi

dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis".

  2.  Al  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come

modificato in particolare dalla legge 28 giugno  2012,  n.  92,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 34, dopo il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:

"2-bis. In  ogni  caso,  il  contratto  di  lavoro  intermittente  e'

ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente  non

superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di

tre anni solari. In caso  di  superamento  del  predetto  periodo  il

relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno

e indeterminato.";

  b) all'articolo 35, comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: "La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione

qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo  precedentemente

assolti, si evidenzi la volonta' di non occultare la  prestazione  di

lavoro.";

  c) all'articolo 61, comma 1, le parole:  "esecutivi  o  ripetitivi"

sono sostituite dalle seguenti: "esecutivi e ripetitivi";

  d) all'articolo 62 sono eliminate le seguenti parole:  ",  ai  fini

della prova";

  e) all'articolo 70, comma 1, sono eliminate le seguenti parole: "di

natura meramente occasionale";

  f) all'articolo 72, il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:  "In

considerazione delle particolari e oggettive  condizioni  sociali  di

specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilita',

di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di  ammortizzatori

sociali  per  i  quali  e'  prevista  una  contribuzione  figurativa,

utilizzati  nell'ambito  di  progetti  promossi  da   amministrazioni

pubbliche, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con

proprio decreto, puo' stabilire specifiche  condizioni,  modalita'  e

importi dei buoni orari";

  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),   si   computano

esclusivamente   le   giornate   di   effettivo    lavoro    prestate

successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.

  4. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604  e

successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "6. La procedura

di cui al  presente  articolo  non  trova  applicazione  in  caso  di

licenziamento  per  superamento  del  periodo  di  comporto  di   cui

all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le

interruzioni del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  di  cui

all'articolo 2, comma 34, della legge  28  giugno  2012,  n.  92.  La

stessa procedura, durante la quale le parti,  con  la  partecipazione

attiva della commissione di cui al comma 3,  procedono  ad  esaminare

anche soluzioni alternative  al  recesso,  si  conclude  entro  venti

giorni dal momento in cui la Direzione  territoriale  del  lavoro  ha

trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta  salva  l'ipotesi  in

cui le parti, di  comune  avviso,  non  ritengano  di  proseguire  la

discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se  fallisce

il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di  cui

al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il  licenziamento  al

lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe  le  parti  al

tentativo  di  conciliazione  e'  valutata  dal  giudice   ai   sensi

dell'articolo 116 del codice di procedura civile.".

  5. Alla legge 28 giugno 2012, n.  92  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 1:

  1) al comma 3,  al  secondo  periodo,  in  fine,  dopo  la  parola:

"trattamento" sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  sugli  effetti

determinati dalle diverse misure sulle dinamiche intergenerazionali";

  2) al comma 22, il periodo: "decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della presente legge" e' sostituito  dal  seguente:

"al 1° gennaio 2014";

  b) all'articolo 2, dopo il  comma  10,  e'  inserito  il  seguente:

"10-bis. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto,  assuma  a

tempo   pieno    e    indeterminato    lavoratori    che    fruiscono

dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1  e'

concesso,  per  ogni  mensilita'  di  retribuzione   corrisposta   al

lavoratore,  un  contributo  mensile  pari  al  cinquanta  per  cento

dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al

lavoratore. Il diritto ai benefici economici di cui al presente comma

e'  escluso  con  riferimento  a  quei  lavoratori  che  siano  stati

licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso

o diverso settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,

presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli

dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in  rapporto

di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto  la

propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,  che

non ricorrono le menzionate condizioni ostative".

  c) all'articolo 3:

  1) al comma 4, le parole: "entro dodici mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 31 ottobre 2013";

  2) al medesimo comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

"Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine

di assicurare adeguate forme di sostegno  ai  lavoratori  interessati

dalla presente disposizione, a  decorrere  dal    gennaio  2014  si

provvede mediante la attivazione del fondo di solidarieta'  residuale

di cui ai commi 19 e seguenti.";

  3) al comma 14, al primo periodo, le parole: "nel  termine  di  sei

mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,"  sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";

  4) al  comma  19,  le  parole:  "entro  il  31  marzo  2013,"  sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013,";

  5) ai commi 42, 44 e 45, le parole "entro il 30 giugno  2013"  sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2013".

  d) all'articolo 4:

  1)  dopo  il  comma  23,  e'  inserito  il  seguente:  "23-bis.  Le

disposizioni di cui ai commi da 16  a  23  trovano  applicazione,  in

quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori  impegnati

con contratti di collaborazione coordinata e  continuativa,  anche  a

progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10

settembre  2003,  n.  276  e  con  contratti   di   associazione   in

partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo  comma,  del  codice

civile";

  2) il numero 1) della lettera c) del comma 33 e' abrogato.

  6. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42,

della legge 28  giugno  2012,  n.  92,  della  disciplina  dei  fondi

istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della

legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6,  comma

2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al

31 dicembre 2013.

  7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,  all'articolo  4,

dopo l'alinea, e' inserita la  seguente  lettera:  "a)  conservazione

dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento  di  attivita'

lavorativa tale da assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al

reddito minimo personale  escluso  da  imposizione.  Tale  soglia  di

reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi  2  e

3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.".

 

                          *****OMISSIS*****

 

                                Art. 9

         (Ulteriori disposizioni in materia di occupazione)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,

trovano applicazione anche in relazione ai compensi e  agli  obblighi

di natura previdenziale e assicurativa nei confronti  dei  lavoratori

con contratto  di  lavoro  autonomo.  Le  medesime  disposizioni  non

trovano applicazione in relazione ai contratti di  appalto  stipulati

dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del

decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165.  Le  disposizioni  dei

contratti collettivi di cui all'articolo 29,  comma  2,  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e  successive  modificazioni,

hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti  retributivi

dovuti  ai  lavoratori  impiegati  nell'appalto  con  esclusione   di

qualsiasi  effetto  in  relazione  ai  contributi   previdenziali   e

assicurativi.

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO