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Roma, 10 luglio 2013

 

Circolare n. 161/2013

 

Oggetto: Lavoro – Rinnovo CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica – Accordo del 3.7.2013.

 

Tra l’Unasca, assistita dalla Confetra, e i sindacati è stato rinnovato il CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica che era scaduto il 31 dicembre scorso. Il nuovo contratto prevede in particolare un aumento medio a regime per il 4° livello di 100 euro, la riduzione delle maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, l’eliminazione del 4 novembre dall’elenco dei giorni festivi, l’allungamento del periodo di prova e l’utilizzo più flessibile del part-time. Unitamente all’accordo di rinnovo contrattuale sono state sottoscritte due intese di cui la prima proroga per altri 3 anni la validità delle misure anticrisi convenute nel 2009 elevando al 45% (in precedenza 25%) la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro settimanale e di retribuzione che può essere attuata dall’azienda che si impegni a non procedere a riduzioni di personale, mentre la seconda prevede l’impegno delle parti ad incontrarsi entro il 30 settembre prossimo al fine di verificare la necessità di ulteriori misure.

 

Questi nel dettaglio i principali aspetti del rinnovo.

 

Aumenti – L’aumento medio di 100 euro è stato suddiviso in 4 rate di cui 15 euro dall’1.8.2013, 15 euro dall’1.9.2013, 35 euro dall’1.11.2014 e 35 euro dall’1.11.2015. Conseguentemente le nuove retribuzioni mensili diventano le seguenti:

 

 

 

Livelli

 

 

Minimo tabellare

 

Ex contingenza

 

EDR

 

Totale

1 agosto 2013

(importi in euro)

 

Quadri

(+22,22)

1.273,52

 

452,81

10,33

1.736,66

(+17,33)

990,99

 

445,84

10,33

1.447,16

(+15,00)

852,07

 

442,41

10,33

1.304,81

(+13,89)

797,22

 

439,83

10,33

1.247,38

(+13,22)

757,73

 

439,83

10,33

1.207,89

(+11,11)

636,76

 

437,56

10,33

1.084,65

 

1 settembre 2013

(importi in euro)

 

Quadri

(+22,22)

1.295,74

 

452,81

10,33

1.758,88

(+17,33)

1.008,32

 

445,84

10,33

1.464,49

(+15,00)

867,07

 

442,41

10,33

1.319,81

(+13,89)

811,11

 

439,83

10,33

1.261,27

(+13,22)

770,95

 

439,83

10,33

1.221,11

(+11,11)

647,87

 

437,56

10,33

1.095,76

 

1 novembre 2014

(importi in euro)

 

Quadri

(+51,85)

1.347,59

 

452,81

10,33

1.810,73

 

(+40,44)

1.048,76

 

445,84

10,33

1.504,93

 

(+35,00)

902,07

 

442,41

10,33

1.354,81

 

(+32,41)

843,52

 

439,83

10,33

1.293,68

 

(+30,85)

801,80

 

439,83

10,33

1.251,96

 

(+25,93)

673,80

 

437,56

10,33

1.121,69

 

 

1 novembre 2015

(importi in euro)

 

Quadri

(+51,85)

1.399,44

 

452,81

10,33

1.862,58

 

(+40,44)

1.089,20

 

445,84

10,33

1.545,37

 

(+35,00)

937,07

 

442,41

10,33

1.389,81

 

(+32,41)

875,93

 

439,83

10,33

1.326,09

 

(+30,85)

832,65

 

439,83

10,33

1.282,81

 

(+25,93)

699,73

 

437,56

10,33

1.147,62

 

 

 

Una tantum – A copertura del periodo gennaio/luglio 2013 è stata prevista, per i soli lavoratori in servizio alla data del 3 luglio scorso, una somma una tantum uguale per tutti di 100 euro da erogarsi in due rate uguali di 50 euro ciascuna di cui la prima con la retribuzione di settembre 2013 e la seconda con la retribuzione di marzo 2014. L’una tantum dovrà essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti dall’1 gennaio 2013 e non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del TFR e dei vari istituti contrattuali.

 

Giorni festivi – Il 4 novembre è stato eliminato dall’elencazione dei giorni festivi con la conseguenza che non dovrà più essere pagato come festività non goduta perché cadente convenzionalmente di domenica. A fronte di tale eliminazione, ai soli lavoratori in servizio il 3 luglio 2013, dal prossimo mese di agosto dovrà essere riconosciuto un importo mensile non assorbibile di 3 euro al 4° livello così riparametrato:

 

Livello

Elemento distinto

della retribuzione

(in euro)

 

Quadro

4,44

3,47

3,00

2,78

2,64

2,22

 

L’importo di cui sopra, da erogarsi in busta paga a titolo di elemento distinto della retribuzione dovrà essere considerato ai fini del calcolo del TFR e di tutti gli istituti contrattuali.

 

Periodo di prova – Il periodo di prova è stato elevato a 6 mesi per i quadri (in precedenza 5 mesi), a 4 mesi per gli impiegati di 5° livello nonché per gli insegnanti e gli istruttori (in precedenza 2 mesi) e a 3 mesi per gli impiegati di 4°, 3° e 2° livello (in precedenza 1 mese).

 

Preavviso – Il periodo di preavviso in caso di licenziamento è stato ridotto da 3 a 2 mesi per gli insegnanti e gli istruttori e da 2 a 1 mese per gli altri lavoratori; resta fermo il preavviso di 4 mesi per i quadri.

 

Lavoro straordinario – E’ stata ridotta la maggiorazione dovuta sulle prime 3 ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno. In luogo della maggiorazione del 30% fin dalla prima ora di straordinario, si applicherà infatti la maggiorazione del 15% sulle prime due ore e del 25% sulla terza ora. Dalla quarta ora in poi riprenderà ad applicarsi la maggiorazione del 30%.

 

Part-time – E’ stata confermata in via definitiva la possibilità di part-time con durata minima settimanale di 5 ore per gli insegnanti o gli istruttori rientranti nella casistica prevista dall’art. 41, comma 5 del CCNL (tra cui studenti e pensionati).

Inoltre per tutti i part-time la maggiorazione del 18% sul lavoro supplementare scatterà della seconda ora settimanale.

 

Ente bilaterale – Le imprese che non versano il contributo all’Ente bilaterale (pari a 1 euro mensile per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato) dovranno corrispondere al lavoratore in busta paga un importo di 3 euro per 12 mensilità.

 

Contratti a termine – Utilizzando la facoltà riconosciuta dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) è stato ridotto a 20 e a 30 giorni, rispettivamente per i contratti di durata fino a 6 mesi e per quelli di durata superiore, l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra un contratto e l’altro per la regolare riassunzione con contratto a termine dello stesso lavoratore.

 

Ferie – E’ stata introdotta una procedura diretta a consentire l’effettivo smaltimento delle ferie maturate al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

Lavoro notturno – E’ stata ridotta la maggiorazione sul lavoro notturno svolto dall’istruttore di guida che passa al 10% (in precedenza 20%) in caso di lavoro normale e al 40% (in precedenza 55%) in caso di lavoro straordinario feriale.

 

Previdenza complementare – A decorrere dall’1 marzo 2014 il contributo a carico delle aziende per Previlog passerà all’1,50% (attualmente 1%) della retribuzione lorda.

 

Decorrenza e durata – Il nuovo CCNL decorre dall’1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015 sia per la parte economica che per quella normativa

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 118/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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