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Roma, 15 luglio 2013

 

Circolare n. 169/2013

 

Oggetto: Lavoro – Contratto di somministrazione – Semplificazioni per i lavoratori svantaggiati - DM 20.3.2013, su G.U. n. 153 del 2.7.2013.

 

Come è noto, il D.lgvo 24/2012 ha stabilito che per alcune categorie lavoratori svantaggiati l’utilizzo del contratto di somministrazione può avvenire anche al di fuori delle causali indicate dai contratti collettivi nazionali (come ad esempio il CCNL logistica, trasporto e spedizione) e non si computa ai fini dei limiti quantitativi previsti dagli stessi contratti per il ricorso alla somministrazione.

 

In attuazione del suddetto decreto, il Ministero del Lavoro ha completato l’individuazione dei lavoratori svantaggiati comprendendo, in aggiunta ai percettori da almeno sei mesi dell’indennità ordinaria di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, ai soggetti iscritti nelle liste di mobilità, agli ultracinquantenni e ai disoccupati da almeno 24 mesi, le seguenti ulteriori categorie:

 

·  lavoratori disoccupati da almeno sei mesi;

 

·  lavoratori privi di diploma di scuola media superiore o professionale;

 

·  lavoratori occupati in uno dei settori economici, annualmente individuati dall’Istat, con un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici. 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.120/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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