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Roma, 24 luglio
2013
Circolare n. 176/2013
Oggetto: Autotrasporto
– Accesso all’attività – Aggiornamento delle prove d’esame – D.M.
8.7.2013, su G.U. n. 167 del 18.7.2013.
Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato i quiz e le tipologie
di esercitazione per le prove d’esame per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto.
Dall’1
ottobre 2013 i corsi per l’accesso all’attività dovranno essere basati sui programmi
relativi ai nuovi quiz.
I
quiz precedenti rimarranno validi solo per gli esami sostenuti da coloro che
abbiano seguito corsi di preparazione iniziati prima dell’1 ottobre 2013,
nonché da coloro che, senza partecipare a corsi e in possesso di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, presenteranno domanda d’esame prima
dell’1 gennaio 2014.
I
nuovi quiz ed esercitazioni saranno disponibili a breve sui siti internet del
Ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it) e
del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori (www.alboautotrasporto.it).
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ. conf.le
n. 242/2011
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 167 del 18.7.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8
luglio 2013
Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8,
commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre
2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per
l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Pubblicazione dei quesiti
e
dei tipi di esercitazione
1. I
quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame di cui
all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento n.
1071/2009 e all'art. 8,
comma 2, del decreto
del Capo Dipartimento
per i trasporti,
la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25
novembre 2011
sono inclusi nell'elenco generale allegato al
presente decreto, che
costituisce parte integrante dello stesso.
2. I
quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame
sono
pubblicati, nella versione corrente, sul sito
del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Albo nazionale
delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose
per conto di terzi.
Art. 2
Articolazione ed identificazione
dei
quesiti e delle esercitazioni
1. Al fine
di agevolare il corretto svolgimento delle prove d'esame
e della
loro valutazione da
parte della competente
Commissione
esaminatrice, ogni quesito ed ogni esercitazione e' identificato in
modo univoco con un codice di sei
caratteri alfanumerici. Ai tre
caratteri alfabetici, identificativi di ciascuna tipologia
omogenea
di quesiti ed esercitazioni, secondo i criteri
indicati nei commi
successivi, segue un numero progressivo di tre cifre.
2. I
quesiti e le esercitazioni
sono identificati da
una prima
lettera che individua le tre aree in cui sono suddivisi:
quesiti ed esercitazioni comuni alle due tipologie di
trasporto
(merci e viaggiatori),
contraddistinti dalla lettera C;
quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di trasporto
di merci, contraddistinti dalla lettera M;
quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di trasporto
di viaggiatori, contraddistinti dalla lettera V.
3. Alla
lettera indicata al precedente comma seguono:
per le esercitazioni, la lettera S;
per i quesiti, a lettera che
contrassegna la materia,
secondo
l'elencazione di cui all'allegato I del regolamento n.
1071/2009:
A. Elementi
di diritto civile;
B.
Elementi di diritto commerciale;
C.
Elementi di diritto sociale;
D.
Elementi di diritto tributario;
E.
Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
F.
Accesso al mercato;
G.
Norme tecniche e di gestione tecnica;
H.
Sicurezza stradale.
4. Alle
due lettere, apposte secondo quanto indicato ai commi 2 e 3
del presente articolo, segue la lettera:
N per i
quesiti e le esercitazioni di valenza nazionale;
I per i
quesiti e le esercitazioni di valenza internazionale
Art. 3
Tipologie degli esami
1. Ai
sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dell'art. 8
del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed
i sistemi informativi e statistici 25 novembre
2011, sono definite le
seguenti tipologie di esame:
a) esame per
il conseguimento dell'attestato di idoneita'
professionale per il trasporto
nazionale ed internazionale (esame
completo);
b) esame integrativo per
il conseguimento del
titolo per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto
in ambito nazionale
ed
internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneita'
professionale valido per il solo trasporto nazionale.
Art. 4
Modalita'
di somministrazione dei quesiti
1. Gli
esami scritti di cui
all'art. 3 del
presente decreto,
previsti dall'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e
dall'art. 8 del
decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i
sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, consistono
nella
somministrazione ai candidati di:
a) una
scheda contenente sessanta quesiti, con risposta a scelta
fra quattro risposte alternative;
b) una
esercitazione su un caso pratico.
2. Le
prove d'esame di cui al comma che precede hanno ciascuna una
durata di due ore.
3. Il
Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto
di
terzi, su indicazione delle Commissioni, fornisce alle
stesse, per
ciascuna tipologia di esame, un numero di schede,
diverse tra loro,
pari ai candidati ammessi a sostenere quella tipologia
di esame.
4. Le
schede contenenti i quesiti, predisposte informaticamente
dal
Comitato centrale per
l'albo nazionale delle
persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi,
sentita la
Direzione generale per
il trasporto stradale
e per
l'intermodalita', sono numerate progressivamente, sono elaborate
in
forma anonima e sono consegnate ai
candidati in modo
casuale. I
quesiti, contenuti nelle schede,
potranno essere somministrati
variando l'ordine delle risposte rispetto a quanto
pubblicato con il
presente decreto.
5. La Direzione generale
per il trasporto
stradale e per
l'intermodalita', sentito il Comitato Centrale per l'albo
nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto
di terzi, detta,
con una o piu' circolari, le
procedure tecniche di dettaglio per una corretta ed
uniforme gestione
delle prove d'esame da parte delle Commissioni.
Art. 5
Modalita' di
svolgimento delle prove
1. La
prova di esame prevista all'art. 3, comma 1,
punto a) del
presente decreto e' svolta
sottoponendo ai candidati:
a) i
sessanta quesiti previsti all'art. 4, comma 1, del presente
decreto, di
cui almeno venti
relativi all'ambito internazionale
ripartiti, tra le
varie materie elencate
nell'allegato I del
regolamento n. 1071/2009, come segue:
venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti
tra diritto civile, diritto commerciale, diritto
tributario e diritto
sociale;
dieci quesiti per
la materia di
gestione commerciale e
finanziaria dell'impresa;
dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
dieci quesiti per la materia di norme tecniche e
di gestione
tecnica;
dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale;
b) una
esercitazione contenuta nell'elenco di quelle relative ad
entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.
2. La
prova di esame prevista all'art. 3, comma 1,
punto b) del
presente decreto e' svolta
sottoponendo ai candidati sia i sessanta
quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di
cui al comma
che
precede, sia
una esercitazione contenuta
esclusivamente
nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.
Art.
6
Valutazione dei quesiti
e delle
esercitazioni su un caso pratico
1. Ai
sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento
per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici
25 novembre 2011, la Commissione attribuisce un
massimo di cento
punti, composto per il 60% dai punti conseguiti
nelle risposte ai
quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un
caso pratico.
2. La
prova di esame si considera
superata qualora il
candidato
ottenga almeno
sessanta punti, sempre
che siano soddisfatte
le
seguenti condizioni minime: si siano ottenuti
almeno trenta punti
nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti
nell'esercitazione su
un caso pratico.
3. Per
ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il
candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei
quesiti di
ciascuna materia, come raggruppate nel comma 2 dell'art.
4, salvo il
caso dell'esame integrativo di cui all'art. 3, comma
1, lettera b),
del
presente decreto,
nel quale il
candidato deve rispondere
esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla
materia.
4. Per
ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso
pratico, il candidato
deve affrontare in
modo sufficientemente
corretto due problematiche su quattro.
Art. 7
Aggiornamento dei quesiti
e delle
esercitazioni su un caso pratico
1. La Direzione generale
per il trasporto
stradale e per
l'intermodalita', con il supporto del Comitato centrale
per l'albo
nazionale delle persone
fisiche e giuridiche
che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, attraverso l'istituzione
di un'apposita Commissione, provvede
annualmente ad una
verifica
dell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di
esercitazione di cui
al
precedente art. 1, in relazione
alle modifiche normative
intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi
quesiti e
tipi di esercitazione.
Art. 8
Entrata in vigore ed
abrogazioni
1. Dal 1°
ottobre 2013 la Direzione
generale per il
trasporto
stradale e per l'intermodalita' autorizzera'
l'avvio di corsi
esclusivamente se basati su programmi relativi ai
nuovi quesiti e
tipi approvati con il presente decreto.
2. Dal 1°
gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano,
ai nuovi candidati che abbiano frequentato corsi
autorizzati dopo il
1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi, i nuovi quesiti e tipi
di
esercitazione nelle prove d'esame.
3. Hanno
diritto a sostenere le prove con i quesiti e
i tipi di
esercitazione gia' in vigore prima
del 1° ottobre 2013
coloro che
hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima di
tale data e
coloro che, senza partecipare ad
alcun corso ed in possesso
di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno
presentato
domanda d'esame prima del 1° gennaio 2014.
4. Dal 1°
gennaio 2014 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n.
126, rimane in vigore esclusivamente per le prove
d'esame di cui al
comma che precede.
5. Dal 1°
gennaio 2015 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n.
126, e' abrogato e le
Commissioni non potranno
piu' organizzare
le
prove d'esame ivi previste e disciplinate.
Il
presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 8
luglio 2013
Il
Capo Dipartimento: Fumero