Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 24 luglio 2013

 

Circolare n. 176/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso all’attività – Aggiornamento delle prove d’esame – D.M. 8.7.2013, su G.U. n. 167 del 18.7.2013.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato i quiz e le tipologie di esercitazione per le prove d’esame per l’esercizio dell’attività di autotrasporto.

 

Dall’1 ottobre 2013 i corsi per l’accesso all’attività dovranno essere basati sui programmi relativi ai nuovi quiz.

 

I quiz precedenti rimarranno validi solo per gli esami sostenuti da coloro che abbiano seguito corsi di preparazione iniziati prima dell’1 ottobre 2013, nonché da coloro che, senza partecipare a corsi e in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, presenteranno domanda d’esame prima dell’1 gennaio 2014.

 

I nuovi quiz ed esercitazioni saranno disponibili a breve sui siti internet del Ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it) e del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori (www.alboautotrasporto.it).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ. conf.le n. 242/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 167 del 18.7.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 luglio 2013 

Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attivita' di autotrasporto.

 

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                   per i trasporti, la navigazione

                ed i sistemi informativi e statistici

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                      Pubblicazione dei quesiti

                     e dei tipi di esercitazione

  1. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame di cui

all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009 e  all'art.  8,

comma 2, del decreto  del  Capo  Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici  25  novembre  2011

sono inclusi nell'elenco generale allegato al presente  decreto,  che

costituisce parte integrante dello stesso.

  2. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di  esame  sono

pubblicati, nella versione corrente, sul  sito  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Albo  nazionale  delle

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose

per conto di terzi.

 

                               Art. 2

                  Articolazione ed identificazione

                  dei quesiti e delle esercitazioni

  1. Al fine di agevolare il corretto svolgimento delle prove d'esame

e della  loro  valutazione  da  parte  della  competente  Commissione

esaminatrice, ogni quesito ed ogni esercitazione e'  identificato  in

modo univoco con un codice di  sei  caratteri  alfanumerici.  Ai  tre

caratteri alfabetici, identificativi di ciascuna  tipologia  omogenea

di quesiti ed esercitazioni, secondo i  criteri  indicati  nei  commi

successivi, segue un numero progressivo di tre cifre.

  2. I quesiti e le esercitazioni  sono  identificati  da  una  prima

lettera che individua le tre aree in cui sono suddivisi:

    quesiti ed esercitazioni comuni alle due tipologie  di  trasporto

(merci e viaggiatori), contraddistinti dalla lettera C;

    quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di  trasporto

di merci, contraddistinti dalla lettera M;

    quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di  trasporto

di viaggiatori, contraddistinti dalla lettera V.

  3. Alla lettera indicata al precedente comma seguono:

    per le esercitazioni, la lettera S;

    per i quesiti, a lettera che  contrassegna  la  materia,  secondo

l'elencazione di cui all'allegato I del regolamento n. 1071/2009:

      A. Elementi di diritto civile;

      B. Elementi di diritto commerciale;

      C. Elementi di diritto sociale;

      D. Elementi di diritto tributario;

      E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;

      F. Accesso al mercato;

      G. Norme tecniche e di gestione tecnica;

      H. Sicurezza stradale.

  4. Alle due lettere, apposte secondo quanto indicato ai commi 2 e 3

del presente articolo, segue la lettera:

    N per i quesiti e le esercitazioni di valenza nazionale;

    I per i quesiti e le esercitazioni di valenza internazionale

 

                               Art. 3

                        Tipologie degli esami

  1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dell'art.  8

del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed

i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, sono definite le

seguenti tipologie di esame:

    a)  esame  per  il  conseguimento  dell'attestato  di   idoneita'

professionale per il trasporto  nazionale  ed  internazionale  (esame

completo);

    b)  esame  integrativo  per  il  conseguimento  del  titolo   per

l'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto  in  ambito  nazionale  ed

internazionale da parte dei possessori  dell'attestato  di  idoneita'

professionale valido per il solo trasporto nazionale.

 

                               Art. 4

              Modalita' di somministrazione dei quesiti

  1. Gli esami scritti  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto,

previsti dall'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dall'art.  8  del

decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i

sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011,  consistono  nella

somministrazione ai candidati di:

    a) una scheda contenente sessanta quesiti, con risposta a  scelta

fra quattro risposte alternative;

    b) una esercitazione su un caso pratico.

  2. Le prove d'esame di cui al comma che precede hanno ciascuna  una

durata di due ore.

  3. Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone  fisiche

e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di

terzi, su indicazione delle Commissioni, fornisce  alle  stesse,  per

ciascuna tipologia di esame, un numero di schede, diverse  tra  loro,

pari ai candidati ammessi a sostenere quella tipologia di esame.

  4. Le schede contenenti i quesiti, predisposte informaticamente dal

Comitato centrale  per  l'albo  nazionale  delle  persone  fisiche  e

giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,

sentita la  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita', sono numerate progressivamente, sono  elaborate  in

forma anonima e sono consegnate  ai  candidati  in  modo  casuale.  I

quesiti,  contenuti  nelle  schede,  potranno  essere   somministrati

variando l'ordine delle risposte rispetto a quanto pubblicato con  il

presente decreto.

  5.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per

l'intermodalita', sentito il Comitato Centrale per  l'albo  nazionale

delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di

cose per conto  di  terzi,  detta,  con  una  o  piu'  circolari,  le

procedure tecniche di dettaglio per una corretta ed uniforme gestione

delle prove d'esame da parte delle Commissioni.

 

                              Art. 5

                Modalita' di svolgimento delle prove

  1. La prova di esame prevista all'art. 3, comma  1,  punto  a)  del

presente decreto e' svolta sottoponendo ai candidati:

    a) i sessanta quesiti previsti all'art. 4, comma 1, del  presente

decreto, di  cui  almeno  venti  relativi  all'ambito  internazionale

ripartiti,  tra  le  varie  materie  elencate  nell'allegato  I   del

regolamento n. 1071/2009, come segue:

      venti quesiti per la materia del diritto equamente  distribuiti

tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto

sociale;

      dieci  quesiti  per  la  materia  di  gestione  commerciale   e

finanziaria dell'impresa;

      dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;

      dieci quesiti per la materia di norme tecniche  e  di  gestione

tecnica;

      dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale;

    b) una esercitazione contenuta nell'elenco di quelle relative  ad

entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.

  2. La prova di esame prevista all'art. 3, comma  1,  punto  b)  del

presente decreto e' svolta sottoponendo ai candidati sia  i  sessanta

quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al  comma

che  precede,  sia   una   esercitazione   contenuta   esclusivamente

nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

 

                              Art. 6

                       Valutazione dei quesiti

              e delle esercitazioni su un caso pratico

  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

25 novembre 2011, la Commissione  attribuisce  un  massimo  di  cento

punti, composto per il 60% dai punti  conseguiti  nelle  risposte  ai

quesiti e per il 40% dai punti conseguiti  nell'esercitazione  su  un

caso pratico.

  2. La prova di esame si considera  superata  qualora  il  candidato

ottenga almeno  sessanta  punti,  sempre  che  siano  soddisfatte  le

seguenti condizioni minime: si siano  ottenuti  almeno  trenta  punti

nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su

un caso pratico.

  3. Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il

candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di

ciascuna materia, come raggruppate nel comma 2 dell'art. 4, salvo  il

caso dell'esame integrativo di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  b),

del  presente  decreto,  nel  quale  il  candidato  deve   rispondere

esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

  4. Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso

pratico,  il  candidato  deve  affrontare  in  modo  sufficientemente

corretto due problematiche su quattro.

 

                               Art. 7

                      Aggiornamento dei quesiti

              e delle esercitazioni su un caso pratico

  1.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per

l'intermodalita', con il supporto del Comitato  centrale  per  l'albo

nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi, attraverso  l'istituzione

di un'apposita Commissione,  provvede  annualmente  ad  una  verifica

dell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione  di  cui

al  precedente  art.  1,  in  relazione  alle   modifiche   normative

intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi quesiti  e

tipi di esercitazione.

 

                                Art. 8

                  Entrata in vigore ed abrogazioni

  1. Dal 1° ottobre 2013  la  Direzione  generale  per  il  trasporto

stradale  e  per  l'intermodalita'  autorizzera'  l'avvio  di   corsi

esclusivamente se basati su programmi relativi  ai  nuovi  quesiti  e

tipi approvati con il presente decreto.

  2. Dal 1° gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano,

ai nuovi candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo  il

1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi, i nuovi quesiti  e  tipi  di

esercitazione nelle prove d'esame.

  3. Hanno diritto a sostenere le prove con i quesiti  e  i  tipi  di

esercitazione gia' in vigore prima del 1°  ottobre  2013  coloro  che

hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima  di  tale  data  e

coloro che, senza partecipare  ad  alcun  corso  ed  in  possesso  di

diploma di istruzione secondaria di secondo grado,  hanno  presentato

domanda d'esame prima del 1° gennaio 2014.

  4. Dal 1° gennaio 2014 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008,  n.

126, rimane in vigore esclusivamente per le prove d'esame di  cui  al

comma che precede.

  5. Dal 1° gennaio 2015 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008,  n.

126, e' abrogato e le Commissioni non potranno  piu'  organizzare  le

prove d'esame ivi previste e disciplinate.

  Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

    Roma, 8 luglio 2013

 

                                         Il Capo Dipartimento: Fumero