Circolare n.178/2013

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 25 luglio 2013

 

Circolare n. 178/2013

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Aggiornamento della disciplina sul rilascio delle autorizzazioni – D.M. 9.7.2013, su G.U. n.168 del 19.7.2013.

 

Con il decreto in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato la disciplina sul rilascio delle autorizzazioni per i trasporti internazionali.

 

Fermo restando che possono richiedere le autorizzazioni internazionali solo le imprese con veicoli superiori a 6 tonnellate (in proprietà, in leasing, a titolo di usufrutto o di vendita con riserva di proprietà), si riassumono di seguito i criteri in base ai quali vengono assegnate le autorizzazioni anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo decreto.

 

Assegnazioni fisse – Per ottenere il rinnovo di autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa resta confermata la necessità di aver effettuato almeno 2 viaggi di media al mese nel periodo dall’1 ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione della domanda. Le imprese che hanno effettuato lo stesso numero di viaggi con assegnazioni precarie possono chiedere la conversione in assegnazione fissa. Per il calcolo dei viaggi saranno prese in considerazione solo le autorizzazioni utilizzate e restituite al Ministero entro il 15 ottobre. E’ stata diminuita al 40% (in precedenza 50%) la percentuale delle autorizzazioni utilizzate, da restituire al Ministero per ottenere il rilascio di quelle nuove.

 

Autorizzazioni precarie – Possono ottenere autorizzazioni a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse, nonché le imprese titolari di autorizzazioni fisse già utilizzate in misura non inferiore al 70% (in precedenza 75%). Come per le autorizzazioni fisse, anche per l’ottenimento di nuove autorizzazioni precarie, è stata diminuita al 40% (in precedenza 50%) la percentuale di restituzione al Ministero.

 

Rinnovo CEMT – Le imprese titolari di autorizzazioni CEMT possono chiederne il rinnovo a condizione di aver effettuato con ciascuna autorizzazione almeno un viaggio al mese nel periodo gennaio – novembre nell’area CEMT (Paesi dei Balcani e dell’ex URSS che non appartengono all’UE). Com’è noto l’utilizzo delle autorizzazioni è rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il libretto di viaggio allegato alle autorizzazioni stesse. A partire da quest’anno il rinnovo delle CEMT sarà concesso alle imprese a condizione che abbiano in disponibilità corrispondenti veicoli di categoria ecologica Euro 4 o superiori.

 

Graduatoria CEMT – Come per gli anni scorsi la partecipazione alla graduatoria per l’ottenimento di autorizzazioni CEMT è aperta alle imprese che abbiano effettuato con autorizzazioni bilaterali almeno 11 viaggi nei Paesi dell’area CEMT nell’arco di 11 mesi (il periodo di riferimento è gennaio – novembre). E’ stato rimodulato il punteggio da attribuire ai veicoli di categoria Euro 4 ed Euro 5 per la formazione della graduatoria CEMT, essendo stati eliminati i veicoli Euro 3 ed introdotti gli Euro 6.

 

Con l’occasione si rammenta che i termini di presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni per il 2014 restano confermati nel 30 settembre 2013 (autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa) e 31 ottobre 2013 (CEMT, per rinnovo e partecipazione alla graduatoria).

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.197/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

L/l

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

 

 

 

G.U. n. 168 del 19.7.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 luglio 2013

Disposizioni  di applicazione  del  decreto 2 agosto 2005, n. 198, in

materia di  autorizzazioni i nternazionali  al trasporto  di merci su

strada.

 

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

 

                              Decreta:

 

                              Art. 1

     Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali

  1.   Possono   ottenere    autorizzazioni    per    l'autotrasporto

internazionale di merci in conto terzi le imprese, i  consorzi  e  le

cooperative a proprieta' divisa,  iscritti  al  Registro  elettronico

nazionale delle  imprese  di  trasporto  (REN),  i  cui  gestori  che

assicurano la direzione dei trasporti siano titolari di attestato  di

idoneita' professionale per i trasporti internazionali.

  2. I consorzi e le cooperative a proprieta'  divisa,  previsti  dal

decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n.  155,  nel

presentare domanda per ottenere  autorizzazioni  multilaterali  CEMT,

possono chiedere  di  essere  collocati  in  graduatoria  sommando  i

punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti

parte  del  Consorzio  o  della  cooperativa.  In   questa   ipotesi,

l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata al  consorzio  o

alla cooperativa collocata  utilmente  in  graduatoria  e  i  veicoli

utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle  imprese  i  cui

punteggi  sono  stati  sommati  a  quelli  del  consorzio   o   della

cooperativa.

  3. Sono  rilasciate  autorizzazioni  internazionali,  di  cui  agli

accordi  bilaterali,  per  il  trasporto  in  conto  proprio  per  le

relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi  delle  disposizioni

internazionali, alle imprese titolari di licenza per il trasporto  di

cose in conto proprio.

  4. Le autorizzazioni internazionali di  cui  al  presente  decreto,

sono  rilasciate   dalla   Divisione   competente   in   materia   di

autotrasporto internazionale di merci della Direzione generale per il

trasporto  stradale  e  per   l'intermodalita'   e   possono   essere

multilaterali, bilaterali o di transito,  con  o  senza  prescrizioni

specifiche. Sia le autorizzazioni bilaterali che quelle  di  transito

possono essere rilasciate a titolo precario o in assegnazione  fissa.

Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata  equivalgono

ad una autorizzazione multilaterale CEMT annuale.

  5. Fermo quanto previsto al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle

autorizzazioni, le imprese devono avere in disponibilita' veicoli, di

massa complessiva superiore  a  6  t.  a  titolo  di  proprieta',  di

leasing, di usufrutto o di vendita con riserva di proprieta'.

 

 

                              Art. 2

 Graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT disponibili

  1. Le autorizzazioni  multilaterali  per  l'area  geografica  della

Conferenza europea dei Ministri dei  trasporti  (multilaterali  CEMT)

ancora disponibili dopo le procedure di rinnovo di cui agli  articoli

6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno  fatto  domanda  ai

sensi dell'art. 11, secondo l'ordine di una graduatoria unica.

  2. La  partecipazione  alla  graduatoria  di  cui  al  comma  1  e'

riservata   alle   imprese   che   siano   gia'   in   possesso    di

un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano  effettuato,

con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di

fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30

novembre dell'anno di presentazione della domanda.

  3. E' onere delle imprese restituire alla divisione di cui all'art.

1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di  cui  sopra,

facendola pervenire entro il termine del  14  dicembre  dello  stesso

anno.

 

                             Art. 3

Formazione   della   graduatoria   relativa    alle    autorizzazioni

                         multilaterali CEMT

  1.  La  graduatoria  di  cui  al  precedente  art.  2  e'   formata

attribuendo i seguenti punti:

    a) 0,2  punti  per  ogni  veicolo  «euro  4»,  in  disponibilita'

dell'impresa richiedente ed  in  eccedenza,  rispetto  al  numero  di

autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

    b) 0,4  punti  per  ogni  veicolo  «euro  5»,  in  disponibilita'

dell'impresa richiedente ed  in  eccedenza,  rispetto  al  numero  di

autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;

    c) 0,6 punti per ogni veicolo «euro  6»  o  meno  inquinante,  in

disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto  al

numero  di  autorizzazioni  multilaterali,  di  cui   l'impresa   sia

titolare;

    d) 10 punti per  la  prima  relazione  bilaterale  per  la  quale

l'impresa  sia  titolare  di  «assegnazione   fissa»   nell'anno   di

presentazione della domanda;

    e) 15 punti per ogni  ulteriore  «assegnazione  fissa»  oltre  la

prima;

    f) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT  di  cui  l'impresa  sia

titolare nell'anno di presentazione della domanda;

    g) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;

    h) 5 punti  per  ogni  singola  relazione  bilaterale  effettuata

dall'impresa nell'area CEMT extra UE/SEE a  titolo  precario  per  la

quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa  e  per  la  quale

abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo  che

va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre  dell'anno  di

presentazione della domanda;

    i) 0,5 punti per ogni  viaggio  di  assegnazione  fissa  e/o  con

autorizzazioni a titolo precario  effettuato  dall'impresa  nell'area

CEMT extra UE/SEE;

    l) 1 punto per ogni percorso  multilaterale  comunque  effettuato

dall'impresa nella stessa area con  autorizzazioni  CEMT  ovvero  per

ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata.

  2. I punteggi di cui alle lettere d), e),  f)  del  comma  1,  sono

assegnati solo se  le  autorizzazioni  sono  rinnovabili  per  l'anno

successivo.

  3. Per i punteggi di cui alle lettere i) e l)  del  comma  1  viene

presa in considerazione l'attivita'  svolta  nei  primi  undici  mesi

dell'anno  di  presentazione   della   domanda.   Le   autorizzazioni

utilizzate e non restituite entro il 14 dicembre dello  stesso  anno,

non verranno conteggiate ai fini dei punteggi, compresi quelli di cui

al precedente comma 1, lettera h).

  4. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»:

    a) quando l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT ha sostituito  piu'

di una autorizzazione bilaterale;

    b) quando viene effettuato tra Paesi  CEMT  diversi  dall'Italia,

escludendo i percorsi che comprendono sia il carico che  il  relativo

scarico nell'area dello Spazio Economico Europeo;

    c) quando  e'  effettuato  utilizzando  autorizzazioni  del  tipo

«Paesi terzi».

  5. Ai  fini  del  calcolo  dei  punteggi,  viene  conteggiata  solo

l'attivita' effettuata  con  autorizzazioni  previste  dagli  accordi

bilaterali, stipulati fra l'Italia ed altri singoli  Paesi  dell'area

CEMT  o  con  autorizzazioni  CEMT,  con  esclusione   dell'attivita'

effettuata all'interno dell'area dello Spazio Economico Europeo.

  6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5,  comma  1,  lettera  b),

sono comunque ammesse alla graduatoria con una decurtazione  del  30%

del punteggio totale ottenuto ai sensi del  precedente  comma  1,  le

imprese  che  non  abbiano  ottenuto  il  rinnovo  per  insufficiente

utilizzo di una o piu' autorizzazioni CEMT per  l'anno  successivo  a

quello di presentazione della domanda.

 

                              Art. 4

Ripartizione per graduatoria delle autorizzazioni multilaterali  CEMT

                             disponibili

  1.  Le  autorizzazioni  CEMT  saranno  attribuite,  in  ordine   di

punteggio, una per ciascuna impresa,  alle  imprese  classificate  in

graduatoria. Le Autorizzazioni valide Austria saranno attribuite  per

prime, secondo l'ordine di graduatoria. Le autorizzazioni per veicolo

meno inquinante verranno attribuite prima delle autorizzazioni  delle

categorie meno ecologiche scelte  per  il  contingente  italiano  per

l'anno di riferimento.

  2. Le autorizzazioni che  dovessero  risultare  ancora  disponibili

successivamente  all'attribuzione  di  cui  al  comma   1,   verranno

assegnate in aggiunta, ripartendo  dall'impresa  collocata  al  primo

posto in graduatoria e seguendo lo  stesso  criterio,  con  ulteriori

giri, fino ad esaurimento delle stesse autorizzazioni.

  3. A parita' di  punteggio  e'  preferita  l'impresa  con  maggiore

anzianita' di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per

conto di terzi.

  4. La graduatoria e' approvata  con  decreto  del  dirigente  della

Divisione competente per l'autotrasporto internazionale  di  merci  e

pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

 

                               Art. 5

                    Esclusione dalla graduatoria

  Sara' esclusa dalla graduatoria l'impresa che:

    a) alla data di scadenza del termine per la  presentazione  della

domanda non abbia in disponibilita' veicoli  in  numero  superiore  a

quello  delle  autorizzazioni  multilaterali  di  cui  l'impresa  sia

titolare. I veicoli dovranno essere  almeno  della  categoria  minima

prevista per il contingente italiano  per  l'anno  della  graduatoria

stessa;

    b) nel caso in cui si verifichino le condizioni di  cui  all'art.

7, nell'anno di  presentazione  della  domanda  abbia  utilizzato  in

maniera insufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni  CEMT

nel periodo previsto al successivo art. 6;

    c) sia stata oggetto di  un  provvedimento  di  ritiro  di  copia

conforme di licenza comunitaria  a  seguito  di  infrazioni  commesse

nella U.E.  o  di  ritiro  dell'autorizzazione  CEMT  per  infrazioni

commesse nella relativa  area  nei  due  anni  precedenti  l'anno  di

graduatoria;

    d) facendo parte di un consorzio o di una cooperativa di  cui  al

secondo comma del precedente art. 1,  abbia  chiesto  di  sommare  il

proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa.

 

                               Art. 6

   Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT

  1. Ai fini del rinnovo alle imprese titolari  delle  autorizzazioni

CEMT per l'anno  successivo,  verra'  considerato  buon  utilizzo  un

numero di percorsi totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore

a 11, effettuati nei primi 11 mesi  dell'anno,  nell'area  geografica

degli  Stati  aderenti  alla  CEMT,  con  esclusione   dei   percorsi

effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio  Economico  Europeo.  In

caso di titolarita' dell'autorizzazione per un periodo piu' breve, il

calcolo sara' rapportato a detto periodo.

  2.  L'utilizzo  delle  autorizzazioni  CEMT   e'   rilevato   dalla

compilazione  del   libretto   di   viaggio   allegato   a   ciascuna

autorizzazione. A tale scopo le imprese  titolari  sono  obbligate  a

staccare e restituire, all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3,  le

copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla  fine  di  ogni

mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine

del periodo di validita' nel  caso  della  «autorizzazione  di  breve

durata». Nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validita' a

cavallo fra i mesi di  novembre  e  dicembre,  ai  fini  del  calcolo

dell'attivita'  svolta,  relativa  al  mese  di  novembre,  l'impresa

richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06.41584111, entro

il giorno 14 del mese di dicembre, copia del foglio del  libretto  di

viaggio da cui risulta l'attivita' svolta nel mese di novembre.

  3.  A  partire  dal  contingente  valido   per   l'anno   2014   le

autorizzazioni  saranno  rinnovate  alle  imprese  a  condizione  che

abbiano in disponibilita' corrispondenti veicoli di categoria  minimo

«euro 4» o superiori, salvo ulteriori limitazioni in ambito CEMT.

 

                              Art. 7

Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni  multilaterali  CEMT  nel

             caso di riduzione del contingente italiano

  1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, in  caso  di

riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite  all'Italia,  le

stesse  saranno  rinnovate  alle  imprese  titolari,  solo  fino   al

raggiungimento del numero  delle  autorizzazioni  che  compongono  il

contingente italiano. In tal caso si terra' conto del maggior  numero

di percorsi effettuati  con  la  singola  autorizzazione  attribuendo

punti differenziati a seconda del tipo di  percorso.  Ai  fini  della

determinazione  dei  punteggi  di  ciascuna  impresa  sulle   singole

autorizzazioni  verranno  attribuiti  3  punti  per   ogni   percorso

multilaterale ed 1 punto per ogni percorso di tipo bilaterale.

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, in caso di parita' di  punteggio

sara' rinnovata l'autorizzazione che presenti il  maggior  numero  di

percorsi  multilaterali  e,  in  caso  di  ulteriore  parita',  sara'

preferita l'impresa che ha il maggior numero di  autorizzazioni  CEMT

e,  infine,  si  valutera'  la  maggiore  anzianita'  di   iscrizione

all'Albo.

  3. Nell'ipotesi in  cui,  successivamente  alla  effettuazione  dei

rinnovi, dovessero rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni,  le

stesse saranno attribuite, secondo i medesimi  criteri  alle  imprese

cui, precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in

conseguenza della riduzione del  contingente  attribuito  all'Italia.

Tale disposizione si applica soltanto  con  riferimento  al  medesimo

anno in  cui  le  sopraccitate  imprese  avrebbero  avuto  titolo  al

rinnovo, in  mancanza  della  riduzione  del  contingente.  Eventuali

ulteriori autorizzazioni che dovessero residuare, dopo che sono state

soddisfatte  le  imprese  gia'  titolari,  verranno   assegnate   per

graduatoria ai sensi dell'art. 2.

 

                               Art. 8

    Autorizzazioni bilaterali rilasciate in «assegnazione fissa»

  1.  La   Divisione   competente   in   materia   di   autotrasporto

internazionale di merci stabilisce per quali  relazioni  di  traffico

possono essere trasformate, in tutto  o  in  parte,  in  assegnazioni

fisse, le autorizzazioni a titolo precario,  utilizzate  nel  periodo

indicato al comma 2.

  2.  Le  imprese  che  hanno  restituito   utilizzate   almeno   due

autorizzazioni al mese in media, nel periodo che va  dal    ottobre

dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della

domanda, possono conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute  in

assegnazione fissa.

  3. Le imprese  che  hanno  ottenuto  ed  utilizzato  autorizzazioni

internazionali, a titolo precario, possono chiederne  la  conversione

in assegnazione fissa per l'anno successivo alle medesime  condizioni

indicate al comma 2.

  4. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse o della conversione

delle autorizzazioni ottenute a carattere precario, vengono  valutate

solo le autorizzazioni  regolarmente  utilizzate  purche'  restituite

entro  il  15  ottobre  dell'anno  di  rilascio;  le   autorizzazioni

utilizzate nell'ultimo trimestre dell'anno precedente la  domanda  di

rinnovo o conversione debbono essere restituite, sempre ai fini della

valutazione, improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo

al loro rilascio.

  5. Le autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione  fissa

o per conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle

imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di

30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50%

dell'intero quantitativo assegnato  per  un  numero  di  assegnazioni

fisse oltre 30 autorizzazioni, salvo  quanto  previsto  all'art.  10,

comma 3. Le restanti quote verranno consegnate una  volta  restituito

utilizzato almeno il 40% della prima quota rilasciata.

 

                              Art. 9

       Autorizzazioni bilaterali rilasciate a titolo precario

  1. Le autorizzazioni bilaterali disponibili, perche' non  impegnate

da assegnazioni fisse, sono rilasciate a titolo precario.

  2. Possono ottenere autorizzazioni a viaggio a titolo  precario  le

imprese non titolari di assegnazioni fisse e le imprese  titolari  di

assegnazioni fisse gia' utilizzate in misura  non  inferiore  al  70%

nella  relazione  di  traffico  richiesta,   con   assegnazione,   in

quest'ultimo caso, di ogni quota successiva pari  alla  stessa  prima

quota di assegnazione fissa e fermo  quanto  previsto  dall'art.  10,

comma 3.

  3. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono

insufficienti, le imprese  che  hanno  gia'  regolarmente  utilizzato

autorizzazioni, avranno la precedenza su quelle che le richiedono per

la prima volta.

  4.  L'impresa  che,  avendo  ottenuto  autorizzazioni  a  carattere

precario, non ne restituisca  utilizzate  almeno  il  40%  di  quelle

ottenute  con  l'ultima  domanda  e  tutte  le  altre  in  precedenza

rilasciate, non potra' ottenerne di ulteriori.

  5. Per le relazioni di traffico  nelle  quali  sono  necessarie  le

autorizzazioni di transito, le stesse debbono  essere  specificamente

richieste con apposite domande.

 

                              Art. 10

          Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni

  1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo  conto  dei

requisiti dichiarati  dalle  imprese  con  autocertificazione,  salvo

controllo  con   il   Sistema   Informativo   del   Ministero   delle

infrastrutture   e   dei   trasporti   o   presso   altre   Pubbliche

amministrazioni.

  2. Per ottenere il rinnovo o  l'assegnazione  delle  autorizzazioni

CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 4  o

meno  inquinanti  a  seconda  del  tipo  di  autorizzazione  CEMT  da

assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo'

essere titolare.

  3.  La   Divisione   competente   in   materia   di   autotrasporto

internazionale di merci stabilisce la quantita' delle  autorizzazioni

rilasciabili che sara'  condizionata  dall'ampiezza  dei  contingenti

nelle varie relazioni di traffico e dall'entita' del parco  veicolare

in  disponibilita'  dell'impresa,  con  particolare  riferimento   al

veicolo motore.

  4.  Le  autorizzazioni  al  trasporto   internazionale   di   merci

rilasciate,   sono   revocate   qualora   l'impresa   abbia   fornito

informazioni inesatte o non veritiere circa i dati richiesti  per  il

loro rilascio.

 

                              Art. 11

                     Presentazione delle domande

  1. Le domande di rinnovo e di  graduatoria  per  le  autorizzazioni

CEMT devono essere presentate entro  il  termine  perentorio  del  31

ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

  2.  Le  domande  di  rinnovo  nonche'  quelle  di  conversione   in

assegnazione fissa per le autorizzazioni  bilaterali  debbono  essere

presentate entro il termine perentorio  del  30  settembre  dell'anno

precedente a quello cui si riferiscono.

  3. Le domande di cui  ai  commi  1  e  2,  distintamente  per  ogni

relazione di traffico, devono essere presentate  al  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la

navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici  -  Direzione

generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione

3 (autotrasporto internazionale di merci) - via Caraci n. 36 -  00157

Roma, con allegate le attestazioni di  versamento  previste  ai  fini

dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in  materia  di

motorizzazione. Nel caso di presentazione tramite  servizio  postale,

fara' fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

  4. Le domande per ottenere autorizzazioni a titolo precario possono

essere presentate, in qualsiasi  momento,  all'indirizzo  di  cui  al

comma 3.

  5. Nel caso di domande di rinnovo  o  conversione  in  assegnazione

fissa e' possibile ottenere piu' di 100 autorizzazioni con le singole

domande, corrispondendo per  ogni  gruppo  di  100  autorizzazioni  o

frazione, l'importo dei diritti  per  le  operazioni  in  materia  di

motorizzazione.

  6. Le domande previste dai commi precedenti, debbono essere redatte

secondo gli schemi allegati al  presente  decreto.  In  mancanza  del

rispetto di tale prescrizione le domande verranno archiviate.

 

                               Art. 12

          Trasferimento delle autorizzazioni internazionali

  1.  Il  trasferimento  delle  autorizzazioni   internazionali,   e'

consentito, in favore delle imprese iscritte al Registro  elettronico

nazionale delle imprese di autotrasporto (REN),  nel  rispetto  della

normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa

cedente sia cancellata dall'Albo e dal REN. Nel caso il trasferimento

riguardi autorizzazioni non rinnovabili ai sensi degli articoli 6,  8

e 11, il trasferimento delle autorizzazioni e' disposto limitatamente

al residuo periodo di validita' delle stesse.

  2. Nel  caso  di  trasferimento  di  una  «assegnazione  fissa»  di

autorizzazioni bilaterali, di cui sia stata gia' utilizzata una parte

nel corso dell'anno, verra' trasferita  al  cessionario  soltanto  la

parte non ancora utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il

rinnovo della  intera  assegnazione  per  l'anno  successivo  purche'

vengano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2.

  3. Il trasferimento delle autorizzazioni puo' essere  disposto  nei

casi:

    a)  di   morte   dell'imprenditore   individuale,   in   cui   le

autorizzazioni sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali  sia

stata  trasferita  l'impresa   di   autotrasporto,   per   causa   di

successione, e che abbiano ottenuto l'iscrizione al REN;

    b) di  imprese  risultanti  dalla  trasformazione  o  fusione  di

societa' gia' titolari delle autorizzazioni internazionali;

    c) di societa' cooperative risultanti da soci  gia'  titolari  di

autorizzazioni internazionali;

    d) di cessionario di un'azienda di trasporto,  gia'  titolare  di

autorizzazioni internazionali;

    e)  di  cessazione  dell'attivita'  dell'impresa  e   conseguente

cancellazione dal REN con contemporanea  cessione  dell'intero  parco

veicolare, anche a piu' soggetti  purche',  nel  caso  di  piu'  atti

notarili, gli stessi siano contestuali;

    f)  di  modifica  di  ragione  sociale,  denominazione,  sede   o

indirizzo;

    g) di fallimento dell'impresa di trasporto e successiva  cessione

di azienda, sia nel caso di cessione dell'intera azienda ad un  unico

acquirente, sia nel caso di cessione, in modo frazionato,  a  diversi

soggetti acquirenti.

  4.  Ai  fini  del  trasferimento  delle  autorizzazioni,  l'impresa

cessionaria ha l'onere di presentare  la  domanda  di  trasferimento,

conformemente  al  fac-simile  in   allegato   8,   corredata   dalle

attestazioni di versamento come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5.

Alla domanda di trasferimento deve essere  allegata  copia  dell'atto

notarile da cui risulti il trasferimento stesso.

  5. Non  sono  trasferibili  le  autorizzazioni  ottenute  a  titolo

precario.

 

                              Art. 13

                             Abrogazioni

  E' abrogato il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, come modificato

dal decreto dirigenziale 28 luglio 2009.

 

                               Art. 14

                          Entrata in vigore

  Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 9 luglio 2013

                                     Il capo del Dipartimento: Fumero

 

 

 

    Modelli di domanda