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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
25 luglio 2013
Circolare n. 178/2013
Oggetto: Trasporti internazionali
– Aggiornamento della disciplina sul rilascio delle autorizzazioni – D.M. 9.7.2013,
su G.U. n.168 del 19.7.2013.
Con
il decreto in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato
la disciplina sul rilascio delle autorizzazioni per i trasporti internazionali.
Fermo
restando che possono richiedere le autorizzazioni internazionali solo le imprese
con veicoli superiori a 6 tonnellate (in proprietà, in leasing, a titolo di
usufrutto o di vendita con riserva di proprietà), si riassumono di seguito i criteri
in base ai quali vengono assegnate le autorizzazioni anche alla luce delle
novità introdotte dal nuovo decreto.
Assegnazioni fisse – Per ottenere il
rinnovo di autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa resta confermata la
necessità di aver effettuato almeno 2 viaggi di media al mese nel periodo
dall’1 ottobre dell’anno precedente al 30 settembre dell’anno di presentazione
della domanda. Le imprese che hanno effettuato lo stesso numero di viaggi con
assegnazioni precarie possono chiedere la conversione in assegnazione fissa.
Per il calcolo dei viaggi saranno prese in considerazione solo le
autorizzazioni utilizzate e restituite al Ministero entro il 15 ottobre. E’
stata diminuita al 40% (in precedenza 50%) la percentuale delle autorizzazioni utilizzate,
da restituire al Ministero per ottenere il rilascio di quelle nuove.
Autorizzazioni precarie – Possono ottenere
autorizzazioni a titolo precario le imprese non titolari di assegnazioni fisse,
nonché le imprese titolari di autorizzazioni fisse già utilizzate in misura non
inferiore al 70% (in precedenza 75%). Come per le autorizzazioni fisse, anche
per l’ottenimento di nuove autorizzazioni precarie, è stata diminuita al 40%
(in precedenza 50%) la percentuale di restituzione al Ministero.
Rinnovo CEMT – Le imprese
titolari di autorizzazioni CEMT possono chiederne il rinnovo a condizione di
aver effettuato con ciascuna autorizzazione almeno un viaggio al mese nel
periodo gennaio – novembre nell’area CEMT (Paesi dei Balcani e dell’ex URSS che
non appartengono all’UE). Com’è noto l’utilizzo delle autorizzazioni è rilevato
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite il libretto di viaggio allegato alle
autorizzazioni stesse. A partire da quest’anno il rinnovo delle CEMT sarà
concesso alle imprese a condizione che abbiano in disponibilità corrispondenti
veicoli di categoria ecologica Euro 4 o superiori.
Graduatoria CEMT – Come per gli
anni scorsi la partecipazione alla graduatoria per l’ottenimento di autorizzazioni
CEMT è aperta alle imprese che abbiano effettuato con autorizzazioni bilaterali
almeno 11 viaggi nei Paesi dell’area CEMT nell’arco di 11 mesi (il periodo di
riferimento è gennaio – novembre). E’ stato rimodulato il punteggio da
attribuire ai veicoli di categoria Euro 4 ed Euro 5 per la formazione della
graduatoria CEMT, essendo stati eliminati i veicoli Euro 3 ed introdotti gli Euro
6.
Con
l’occasione si rammenta che i termini di presentazione delle domande per il rilascio
delle autorizzazioni per il 2014 restano confermati nel 30 settembre 2013
(autorizzazioni bilaterali in assegnazione fissa) e 31 ottobre 2013 (CEMT, per
rinnovo e partecipazione alla graduatoria).
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.197/2012
|
Responsabile di
Area |
Allegato uno L/l |
© |
G.U. n. 168 del 19.7.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 luglio 2013
Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in
materia di autorizzazioni i nternazionali al
trasporto di merci su
strada.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Imprese che possono conseguire
autorizzazioni internazionali
1. Possono
ottenere autorizzazioni per
l'autotrasporto
internazionale di merci in
conto terzi le imprese, i consorzi e le
cooperative a proprieta' divisa,
iscritti al Registro
elettronico
nazionale delle imprese
di trasporto (REN),
i cui gestori
che
assicurano la direzione
dei trasporti siano titolari di attestato
di
idoneita' professionale per i
trasporti internazionali.
2. I consorzi e le
cooperative a proprieta' divisa, previsti
dal
decreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel
presentare domanda per
ottenere autorizzazioni multilaterali
CEMT,
possono chiedere di
essere collocati in
graduatoria sommando i
punteggi spettanti a
tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti
parte del Consorzio o
della cooperativa. In
questa ipotesi,
l'autorizzazione multilaterale CEMT verra' intestata
al consorzio o
alla cooperativa
collocata utilmente in
graduatoria e i
veicoli
utilizzati dovranno
essere ceduti in locazione dalle
imprese i cui
punteggi sono stati sommati
a quelli del
consorzio o della
cooperativa.
3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali, di
cui agli
accordi
bilaterali, per
il trasporto in
conto proprio per le
relazioni di traffico
che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni
internazionali, alle imprese
titolari di licenza per il trasporto di
cose in conto
proprio.
4. Le autorizzazioni
internazionali di cui al
presente decreto,
sono
rilasciate dalla
Divisione competente in
materia di
autotrasporto internazionale
di merci della Direzione generale per il
trasporto
stradale e
per l'intermodalita' e
possono essere
multilaterali, bilaterali o
di transito, con o
senza prescrizioni
specifiche. Sia le
autorizzazioni bilaterali che quelle di
transito
possono essere
rilasciate a titolo precario o in assegnazione
fissa.
Dodici autorizzazioni multilaterali CEMT di breve durata equivalgono
ad una
autorizzazione multilaterale CEMT annuale.
5. Fermo quanto previsto
al comma 2, ai fini dell'ottenimento delle
autorizzazioni, le imprese
devono avere in disponibilita' veicoli, di
massa complessiva
superiore a 6
t. a titolo
di proprieta', di
leasing, di usufrutto
o di vendita con riserva di proprieta'.
Art. 2
Graduatoria per l'assegnazione delle
autorizzazioni CEMT disponibili
1. Le autorizzazioni multilaterali per
l'area geografica della
Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT)
ancora disponibili
dopo le procedure di rinnovo di cui agli
articoli
6 e 7, sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto
domanda ai
sensi dell'art. 11,
secondo l'ordine di una graduatoria unica.
2. La partecipazione alla
graduatoria di cui
al comma 1 e'
riservata alle
imprese che siano
gia'
in possesso di
un'autorizzazione multilaterale CEMT, oppure che abbiano effettuato,
con autorizzazioni
bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di
fuori della zona
UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30
novembre dell'anno di
presentazione della domanda.
3. E' onere delle
imprese restituire alla divisione di cui all'art.
1, comma 4, la documentazione a riprova del requisito di cui sopra,
facendola pervenire
entro il termine del 14 dicembre
dello stesso
anno.
Art. 3
Formazione della
graduatoria relativa alle
autorizzazioni
multilaterali
CEMT
1. La graduatoria di
cui al precedente
art. 2 e' formata
attribuendo i seguenti
punti:
a) 0,2 punti per
ogni veicolo «euro
4», in disponibilita'
dell'impresa richiedente
ed in
eccedenza, rispetto al
numero di
autorizzazioni multilaterali,
di cui l'impresa sia titolare;
b) 0,4 punti per
ogni veicolo «euro
5», in disponibilita'
dell'impresa richiedente
ed in
eccedenza, rispetto al
numero di
autorizzazioni multilaterali,
di cui l'impresa sia titolare;
c) 0,6 punti per ogni
veicolo «euro 6» o
meno inquinante, in
disponibilita' dell'impresa richiedente ed
in eccedenza, rispetto al
numero di autorizzazioni multilaterali, di
cui l'impresa sia
titolare;
d) 10 punti per la prima
relazione bilaterale per la quale
l'impresa sia titolare di
«assegnazione fissa» nell'anno
di
presentazione della domanda;
e) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione
fissa» oltre la
prima;
f) 10 punti per ogni
autorizzazione CEMT di cui
l'impresa sia
titolare nell'anno di
presentazione della domanda;
g) 15 punti
all'impresa iscritta al Registro TIR;
h) 5 punti per
ogni singola relazione
bilaterale effettuata
dall'impresa nell'area CEMT
extra UE/SEE a titolo precario
per la
quale l'impresa non
disponga di assegnazione fissa e per
la quale
abbia restituito
almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo
che
va dal 1° ottobre
dell'anno precedente al 30 settembre
dell'anno di
presentazione della domanda;
i) 0,5 punti per ogni viaggio di
assegnazione fissa e/o
con
autorizzazioni a titolo
precario effettuato dall'impresa
nell'area
CEMT extra UE/SEE;
l) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque
effettuato
dall'impresa nella stessa
area con autorizzazioni CEMT
ovvero per
ogni autorizzazione
del tipo «Paesi terzi» utilizzata.
2. I punteggi di cui
alle lettere d), e), f) del
comma 1, sono
assegnati solo se le
autorizzazioni sono rinnovabili
per l'anno
successivo.
3. Per i punteggi di cui
alle lettere i) e l)
del comma 1
viene
presa in
considerazione l'attivita' svolta
nei primi undici
mesi
dell'anno di presentazione della
domanda. Le autorizzazioni
utilizzate e non
restituite entro il 14 dicembre dello
stesso anno,
non verranno
conteggiate ai fini dei punteggi, compresi quelli di cui
al precedente
comma 1, lettera h).
4. Un percorso e' considerato di «tipo multilaterale»:
a) quando l'utilizzo
dell'autorizzazione CEMT ha sostituito piu'
di una
autorizzazione bilaterale;
b) quando viene
effettuato tra Paesi
CEMT diversi dall'Italia,
escludendo i percorsi che
comprendono sia il carico che il relativo
scarico nell'area
dello Spazio Economico Europeo;
c) quando e' effettuato utilizzando
autorizzazioni del tipo
«Paesi terzi».
5. Ai fini
del calcolo dei
punteggi, viene conteggiata
solo
l'attivita' effettuata con
autorizzazioni previste dagli
accordi
bilaterali, stipulati fra
l'Italia ed altri singoli Paesi dell'area
CEMT o con autorizzazioni CEMT,
con esclusione dell'attivita'
effettuata all'interno
dell'area dello Spazio Economico Europeo.
6. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 5,
comma 1, lettera
b),
sono comunque
ammesse alla graduatoria con una decurtazione
del 30%
del punteggio
totale ottenuto ai sensi del
precedente comma 1, le
imprese che non abbiano
ottenuto il rinnovo
per insufficiente
utilizzo di una o piu' autorizzazioni CEMT per l'anno
successivo a
quello di
presentazione della domanda.
Art. 4
Ripartizione per graduatoria
delle autorizzazioni multilaterali CEMT
disponibili
1. Le autorizzazioni CEMT
saranno attribuite, in
ordine di
punteggio, una per
ciascuna impresa, alle imprese
classificate in
graduatoria. Le
Autorizzazioni valide Austria saranno attribuite per
prime, secondo
l'ordine di graduatoria. Le autorizzazioni per veicolo
meno inquinante
verranno attribuite prima delle autorizzazioni
delle
categorie meno
ecologiche scelte per il
contingente italiano per
l'anno di
riferimento.
2. Le autorizzazioni che dovessero risultare
ancora disponibili
successivamente
all'attribuzione di
cui al comma
1, verranno
assegnate in aggiunta,
ripartendo dall'impresa collocata
al primo
posto in graduatoria
e seguendo lo stesso criterio,
con ulteriori
giri, fino ad
esaurimento delle stesse autorizzazioni.
3. A parita'
di punteggio e' preferita
l'impresa con maggiore
anzianita' di iscrizione all'albo degli
autotrasportatori di cose per
conto di terzi.
4. La graduatoria e' approvata con
decreto del dirigente
della
Divisione competente per l'autotrasporto internazionale di
merci e
pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.
Art. 5
Esclusione dalla
graduatoria
Sara'
esclusa dalla graduatoria l'impresa che:
a) alla data di
scadenza del termine per la
presentazione della
domanda non abbia in disponibilita' veicoli
in numero superiore
a
quello delle autorizzazioni multilaterali
di cui l'impresa
sia
titolare. I veicoli
dovranno essere almeno della
categoria minima
prevista per il
contingente italiano per l'anno
della graduatoria
stessa;
b) nel caso in cui si
verifichino le condizioni di
cui all'art.
7, nell'anno di presentazione della
domanda abbia utilizzato
in
maniera insufficiente
per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT
nel periodo
previsto al successivo art. 6;
c) sia stata oggetto di un provvedimento
di ritiro di
copia
conforme di licenza
comunitaria a seguito
di infrazioni commesse
nella U.E. o di
ritiro dell'autorizzazione CEMT
per infrazioni
commesse nella
relativa area nei
due anni precedenti
l'anno di
graduatoria;
d) facendo parte di un
consorzio o di una cooperativa di cui
al
secondo comma del
precedente art. 1, abbia chiesto
di sommare il
proprio punteggio a
quello del consorzio o della cooperativa.
Art. 6
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni
multilaterali CEMT
1. Ai fini del rinnovo
alle imprese titolari
delle autorizzazioni
CEMT per l'anno successivo, verra' considerato
buon utilizzo un
numero di percorsi
totali, per ciascuna autorizzazione, non inferiore
a 11, effettuati
nei primi 11 mesi dell'anno, nell'area
geografica
degli Stati aderenti alla
CEMT, con esclusione
dei percorsi
effettuati tra due o piu' Paesi dello Spazio
Economico Europeo. In
caso di titolarita' dell'autorizzazione per un periodo piu' breve, il
calcolo sara' rapportato a detto periodo.
2. L'utilizzo delle
autorizzazioni CEMT e' rilevato
dalla
compilazione
del libretto
di viaggio allegato
a ciascuna
autorizzazione. A tale scopo
le imprese titolari sono
obbligate a
staccare e restituire,
all'indirizzo di cui all'art. 11, comma 3,
le
copie dei fogli di
viaggio, entro due settimane dalla
fine di ogni
mese di calendario,
nel caso dell'autorizzazione annuale, o alla fine
del periodo di validita' nel
caso della «autorizzazione di
breve
durata». Nel caso di
autorizzazioni di «breve durata» con validita' a
cavallo fra i mesi
di novembre e
dicembre, ai fini
del calcolo
dell'attivita' svolta,
relativa al mese
di novembre, l'impresa
richiedente ha l'onere di
anticipare via fax al n. 06.41584111, entro
il giorno 14 del
mese di dicembre, copia del foglio del
libretto di
viaggio da cui risulta
l'attivita' svolta nel mese di novembre.
3. A partire dal
contingente valido per
l'anno 2014 le
autorizzazioni
saranno rinnovate
alle imprese a
condizione che
abbiano in disponibilita' corrispondenti veicoli di categoria minimo
«euro 4» o superiori, salvo ulteriori
limitazioni in ambito CEMT.
Art. 7
Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT
nel
caso di
riduzione del contingente italiano
1. Fermo restando quanto
previsto all'art. 6, comma 1, in caso
di
riduzione del numero
delle autorizzazioni attribuite
all'Italia, le
stesse
saranno rinnovate
alle imprese titolari,
solo fino al
raggiungimento del
numero delle autorizzazioni che
compongono il
contingente italiano. In
tal caso si terra' conto del maggior numero
di percorsi
effettuati con la
singola autorizzazione attribuendo
punti differenziati
a seconda del tipo di percorso. Ai fini
della
determinazione
dei punteggi
di ciascuna impresa
sulle singole
autorizzazioni
verranno attribuiti
3 punti per
ogni percorso
multilaterale ed 1 punto per
ogni percorso di tipo bilaterale.
2. Nell'ipotesi di cui
al comma 1, in caso di parita' di punteggio
sara' rinnovata l'autorizzazione
che presenti il maggior numero
di
percorsi
multilaterali e,
in caso di
ulteriore parita', sara'
preferita l'impresa che
ha il maggior numero di
autorizzazioni CEMT
e, infine, si valutera' la
maggiore anzianita' di
iscrizione
all'Albo.
3. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla
effettuazione dei
rinnovi, dovessero
rendersi disponibili ulteriori autorizzazioni,
le
stesse saranno
attribuite, secondo i medesimi
criteri alle imprese
cui,
precedentemente, le autorizzazioni non siano state rinnovate, in
conseguenza della
riduzione del contingente attribuito
all'Italia.
Tale disposizione si applica soltanto con
riferimento al medesimo
anno in cui
le sopraccitate imprese
avrebbero avuto titolo
al
rinnovo, in mancanza
della riduzione del
contingente. Eventuali
ulteriori autorizzazioni
che dovessero residuare, dopo che sono state
soddisfatte
le imprese
gia'
titolari, verranno assegnate
per
graduatoria ai sensi
dell'art. 2.
Art. 8
Autorizzazioni bilaterali rilasciate in
«assegnazione fissa»
1. La
Divisione competente in
materia di autotrasporto
internazionale di merci
stabilisce per quali relazioni di
traffico
possono essere
trasformate, in tutto o in
parte, in assegnazioni
fisse, le
autorizzazioni a titolo precario,
utilizzate nel periodo
indicato al comma 2.
2. Le imprese che
hanno restituito utilizzate
almeno due
autorizzazioni al mese in
media, nel periodo che va dal 1°
ottobre
dell'anno precedente al
30 settembre dell'anno di presentazione della
domanda, possono
conseguire il rinnovo delle autorizzazioni avute in
assegnazione fissa.
3. Le imprese che
hanno ottenuto ed
utilizzato autorizzazioni
internazionali, a titolo
precario, possono chiederne la conversione
in assegnazione
fissa per l'anno successivo alle medesime
condizioni
indicate al comma 2.
4. Ai fini del rinnovo
delle assegnazioni fisse o della conversione
delle autorizzazioni
ottenute a carattere precario, vengono
valutate
solo le
autorizzazioni regolarmente utilizzate
purche'
restituite
entro il 15 ottobre
dell'anno di rilascio;
le autorizzazioni
utilizzate nell'ultimo
trimestre dell'anno precedente la
domanda di
rinnovo o conversione
debbono essere restituite, sempre ai fini della
valutazione,
improrogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo
al loro rilascio.
5. Le autorizzazioni
assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa
o per
conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle
imprese che ne hanno
titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di
30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione
del 50%
dell'intero quantitativo
assegnato per un
numero di assegnazioni
fisse oltre 30
autorizzazioni, salvo quanto previsto
all'art. 10,
comma 3. Le restanti
quote verranno consegnate una
volta restituito
utilizzato almeno il 40%
della prima quota rilasciata.
Art. 9
Autorizzazioni bilaterali rilasciate a
titolo precario
1. Le autorizzazioni
bilaterali disponibili, perche' non impegnate
da assegnazioni
fisse, sono rilasciate a titolo precario.
2. Possono ottenere
autorizzazioni a viaggio a titolo precario le
imprese non titolari
di assegnazioni fisse e le imprese
titolari di
assegnazioni fisse gia' utilizzate in misura
non inferiore al 70%
nella
relazione di
traffico richiesta, con
assegnazione, in
quest'ultimo caso, di ogni
quota successiva pari alla stessa
prima
quota di
assegnazione fissa e fermo quanto previsto
dall'art. 10,
comma 3.
3. Per le relazioni di
traffico per le quali le autorizzazioni sono
insufficienti, le
imprese che hanno gia' regolarmente utilizzato
autorizzazioni, avranno la
precedenza su quelle che le richiedono per
la prima volta.
4. L'impresa che,
avendo ottenuto autorizzazioni a
carattere
precario, non ne
restituisca utilizzate almeno
il 40% di
quelle
ottenute con l'ultima domanda
e tutte le
altre in precedenza
rilasciate, non potra' ottenerne di ulteriori.
5. Per le relazioni di traffico nelle quali
sono necessarie le
autorizzazioni di transito,
le stesse debbono essere specificamente
richieste con apposite
domande.
Art. 10
Requisiti per l'assegnazione delle
autorizzazioni
1. Le autorizzazioni
sono assegnate o rinnovate tenendo conto
dei
requisiti
dichiarati dalle imprese
con autocertificazione, salvo
controllo con il Sistema
Informativo del Ministero
delle
infrastrutture e
dei trasporti o
presso altre Pubbliche
amministrazioni.
2. Per ottenere il
rinnovo o
l'assegnazione delle autorizzazioni
CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita'
veicoli idonei Euro 4
o
meno
inquinanti a
seconda del tipo
di autorizzazione CEMT
da
assegnare, in numero
almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo'
essere titolare.
3. La
Divisione competente in
materia di autotrasporto
internazionale di merci
stabilisce la quantita' delle autorizzazioni
rilasciabili che sara'
condizionata dall'ampiezza dei
contingenti
nelle varie
relazioni di traffico e dall'entita' del parco veicolare
in disponibilita' dell'impresa,
con particolare riferimento
al
veicolo motore.
4. Le autorizzazioni al
trasporto internazionale di
merci
rilasciate, sono revocate qualora
l'impresa abbia fornito
informazioni inesatte o non
veritiere circa i dati richiesti
per il
loro rilascio.
Art. 11
Presentazione delle
domande
1. Le domande di rinnovo
e di graduatoria per
le autorizzazioni
CEMT devono essere presentate entro il
termine perentorio del 31
ottobre dell'anno
precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le domande di
rinnovo nonche' quelle
di conversione in
assegnazione fissa per le
autorizzazioni bilaterali debbono
essere
presentate entro il
termine perentorio del 30
settembre dell'anno
precedente a quello cui
si riferiscono.
3. Le domande di cui ai commi
1 e 2,
distintamente per ogni
relazione di traffico,
devono essere presentate al Ministero
delle
infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento per i
trasporti, la
navigazione
ed i
sistemi informativi e
statistici - Direzione
generale per il
trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione
3 (autotrasporto internazionale di merci) - via Caraci n. 36 - 00157
Roma, con allegate le attestazioni di versamento previste
ai fini
dell'imposta di bollo e dei
diritti per le operazioni in
materia di
motorizzazione. Nel caso di
presentazione tramite
servizio postale,
fara' fede il timbro a data
apposto dall'Ufficio postale accettante.
4. Le domande per
ottenere autorizzazioni a titolo precario possono
essere presentate, in
qualsiasi momento, all'indirizzo
di cui al
comma 3.
5. Nel caso di domande
di rinnovo o conversione
in assegnazione
fissa e' possibile ottenere piu' di 100
autorizzazioni con le singole
domande,
corrispondendo per ogni gruppo
di 100 autorizzazioni o
frazione, l'importo dei
diritti per le
operazioni in materia
di
motorizzazione.
6. Le domande previste
dai commi precedenti, debbono essere redatte
secondo gli schemi
allegati al presente decreto.
In mancanza del
rispetto di tale
prescrizione le domande verranno archiviate.
Art. 12
Trasferimento delle autorizzazioni
internazionali
1. Il trasferimento delle
autorizzazioni
internazionali, e'
consentito, in favore
delle imprese iscritte al Registro
elettronico
nazionale delle imprese
di autotrasporto (REN), nel rispetto
della
normativa sulla idoneita' professionale ed a condizione che l'impresa
cedente sia cancellata
dall'Albo e dal REN. Nel caso il trasferimento
riguardi autorizzazioni
non rinnovabili ai sensi degli articoli 6,
8
e 11, il
trasferimento delle autorizzazioni e' disposto
limitatamente
al residuo
periodo di validita' delle stesse.
2. Nel caso
di trasferimento di
una «assegnazione fissa»
di
autorizzazioni bilaterali, di
cui sia stata gia' utilizzata una parte
nel corso
dell'anno, verra' trasferita al
cessionario soltanto la
parte non ancora
utilizzata, restando salvo il diritto ad ottenere il
rinnovo della intera
assegnazione per l'anno
successivo purche'
vengano rispettate le
condizioni di cui all'art. 8, comma 2.
3. Il trasferimento
delle autorizzazioni puo' essere disposto nei
casi:
a) di morte dell'imprenditore individuale, in
cui le
autorizzazioni sono
rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali
sia
stata
trasferita l'impresa
di autotrasporto, per
causa di
successione, e che abbiano
ottenuto l'iscrizione al REN;
b) di imprese risultanti
dalla trasformazione o
fusione di
societa' gia'
titolari delle autorizzazioni internazionali;
c) di societa' cooperative risultanti da soci gia' titolari di
autorizzazioni
internazionali;
d) di cessionario di un'azienda
di trasporto, gia' titolare
di
autorizzazioni
internazionali;
e) di cessazione dell'attivita' dell'impresa
e conseguente
cancellazione dal REN con
contemporanea cessione dell'intero
parco
veicolare, anche a piu' soggetti purche', nel caso
di piu' atti
notarili, gli stessi
siano contestuali;
f) di modifica di
ragione sociale, denominazione, sede
o
indirizzo;
g) di fallimento
dell'impresa di trasporto e successiva cessione
di azienda, sia
nel caso di cessione dell'intera azienda ad un
unico
acquirente, sia nel caso
di cessione, in modo frazionato, a diversi
soggetti acquirenti.
4. Ai fini
del trasferimento delle
autorizzazioni, l'impresa
cessionaria ha l'onere di
presentare la domanda
di trasferimento,
conformemente
al fac-simile
in allegato 8,
corredata dalle
attestazioni di versamento
come previsto all'art. 11, commi 3, 4 e 5.
Alla domanda di trasferimento deve essere allegata copia
dell'atto
notarile da cui risulti
il trasferimento stesso.
5. Non sono
trasferibili le autorizzazioni ottenute
a titolo
precario.
Art. 13
Abrogazioni
E' abrogato il decreto
dirigenziale 12 luglio 2006, come modificato
dal decreto
dirigenziale 28 luglio 2009.
Art. 14
Entrata in vigore
Il presente decreto si
applica dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2013
Il capo
del Dipartimento: Fumero