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Roma, 26 luglio
2013
Circolare n. 180/2013
Oggetto: Autotrasporto – Controlli
antimafia – “White List” prefettizie
– DPCM 18.4.2013, su G.U. n.164 del 15.7.2013.
Con il decreto
indicato in oggetto sono state fissati i criteri per l’entrata in funzione
degli elenchi prefettizi delle imprese non soggette a tentativo di
infiltrazione mafiosa (cd. white
list).
Com’è noto, tali
elenchi sono stati introdotti con la legge anticorruzione n.190/2012 per alcune
attività a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui l’autotrasporto
in conto terzi. L’iscrizione negli elenchi tiene luogo del certificato
antimafia.
Iscrizione d’ufficio - Le imprese di
autotrasporto iscritte in uno degli elenchi fornitori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa già istituiti in base alle previgenti disposizioni
verranno iscritte d’ufficio nei nuovi elenchi delle prefetture. L’iscrizione
d’ufficio sarà inibita nel caso l’impresa comunichi il mancato interesse ad
essere iscritta nella white list entro il termine del
prossimo 13 settembre.
Iscrizione volontaria – L’iscrizione può
essere richiesta dalle imprese che abbiano i requisiti richiesti dal Codice
Antimafia (articoli 67 e 82 comma 3 D.Lgvo
n.159/2011); l’istanza va presentata alla prefettura competente in base alla
sede dell’impresa; l’iscrizione avviene, previe le opportune verifiche da parte
della prefettura stessa, nel termine di 90 giorni.
Aggiornamento dell’iscrizione – Le imprese
iscritte nelle white list hanno l’obbligo di
comunicare alla prefettura qualsiasi modifica dell’assetto proprietario o degli
organi sociali nel termine di 30 giorni. La mancata comunicazione delle
modifiche comporta la cancellazione dall’elenco.
Rinnovo dell’iscrizione – L’iscrizione
dura un anno e viene rinnovata dietro richiesta da parte dell’impresa da
effettuarsi nei 30 giorni precedenti la scadenza.
Pubblicità – Ciascuna prefettura
pubblica sul proprio sito istituzionale la white list
curandone il costante aggiornamento.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.269/2012
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
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alla Confetra. |
G.U. n. 164 del 15.7.2013 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile
2013
Modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le modalita' relative
all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura
dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1,
commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche' le
attivita' di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti
richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "Banca dati nazionale unica", la Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, e successive modificazioni;
c) "elenco", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 1;
d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori, di cui ai comma 1;
e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
f) "Prefettura competente", la Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria
residenza o sede legale o, se l'impresa e' costituita all'estero, la
Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai
sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa e'
costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello
Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.
Art. 2
Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione
1. L'elenco e' unico ed e' articolato in sezioni corrispondenti
alle attivita' indicate dall'art. 1, comma 53, della legge e in
quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalita' di cui al
comma 54 del predetto art. 1.
2. L'iscrizione negli elenchi e' volontaria ed e' soggetta alle
seguenti condizioni:
a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia;
b) l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di
cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.
3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche di cui
all'art. 5, l'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un
periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa e'
disposta.
Art. 3
Procedimento di iscrizione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa
individuale ovvero, se l'impresa e' organizzata in forma di societa',
il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con le
modalita' di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni e integrazioni, istanza alla
Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di
attivita' per cui e' richiesta l'iscrizione.
2. L'iscrizione e' disposta dalla Prefettura competente all'esito
della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa e'
un soggetto ivi censito ed e' possibile rilasciare immediatamente
l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1,
del Codice antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di
iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul
proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 8.
3. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica
risulti che l'impresa non e' tra i soggetti ivi censiti ovvero gli
accertamenti antimafia siano stati effettuati in data anteriore ai
dodici mesi ovvero ancora emerga l'esistenza di taluna delle
situazioni di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del
Codice antimafia, la Prefettura competente effettua le necessarie
verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5,
comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003. Nel
caso in cui sia accertata la mancanza delle condizioni previste
dall'art. 2, comma 2, la Prefettura competente, nel rispetto di
quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
adotta il provvedimento di diniego dell'iscrizione, dandone
comunicazione all'interessato. Il diniego dell'iscrizione e' altresi'
comunicato ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, del Codice
antimafia. Diversamente, la Prefettura competente procede
all'iscrizione dell'impresa. La Prefettura competente conclude il
relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla
data di ricevimento dell'istanza di iscrizione.
Art. 4
Modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione
1. Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 1, comma 55,
della legge per la comunicazione alla Prefettura competente di
qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali,
decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo
contratto che determina tali modifiche.
2. L'impresa, organizzata in forma di societa' di capitali quotate
in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente, oltre
alle modifiche di cui al comma 1, anche le partecipazioni rilevanti
indicate all'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
3. Sulla base delle comunicazioni effettuate dall'impresa, la
Prefettura verifica la permanenza delle condizioni prescritte
dall'art. 2, comma 1, e, in mancanza, dispone la cancellazione
dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10-bis della
legge n. 241 del 1990.
4. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione di cui
all'art. 1, comma 55, della legge comporta la cancellazione
dall'elenco, secondo le modalita' stabilite dall'art. 5.
Art. 5
Aggiornamento periodico dell'elenco
1. L'impresa comunica, con le modalita' di cui all'art. 3, alla
Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di
scadenza della validita' dell'iscrizione, l'interesse a permanere
nell'elenco. L'impresa puo' richiedere di permanere nell'elenco anche
per settori di attivita' ulteriori o diversi per i quali essa e'
iscritta.
2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle condizioni
previste per l'iscrizione secondo le modalita' stabilite dall'art. 3.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, la Prefettura
competente puo' procedere, in qualsiasi momento, anche a campione,
alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza
nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza
delle predette condizioni, la Prefettura competente dispone, nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241 del
1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione
all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia stato accertato
il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'art.
1, comma 55, della legge.
Art. 6
Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica
1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal
regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 99, comma
1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati
nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di
diniego di iscrizione e di cancellazione dall'elenco adottati nei
confronti delle imprese.
Art. 7
Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge, l'informazione
antimafia non e' richiesta nei confronti delle imprese iscritte
nell'elenco per l'esercizio delle attivita' per cui e' stata disposta
l'iscrizione.
2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali
delle Prefetture competenti di cui all'art. 8.
Art. 8
Pubblicazione dell'elenco
1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9, comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco per il
quale e' competente, curandone il costante aggiornamento, nonche'
l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale
possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.
2. Sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione
"Amministrazione 'trasparente", sono pubblicati gli indirizzi delle
caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicate
alle finalita' indicate al comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e dello sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite le modalita'
per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in relazione alle
disposizioni previste dall'art. 7, comma 2, del presente decreto.
Art. 9
Norme finali e transitorie
1. Salva la comunicazione di mancato interesse effettuata alla
Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'impresa iscritta in uno degli
elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti sulla
base di disposizioni previgenti, e' inserita d'ufficio, per la
sezione corrispondente, nell'elenco istituito presso la stessa
Prefettura.
2. L'iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validita' per il
periodo residuo di efficacia dell'iscrizione gia' conseguita.
3. La Prefettura a cui e' stata presentata l'istanza di iscrizione
in uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti sulla base delle
disposizioni previgenti alla legge, trasmette d'ufficio a quella
competente la documentazione in proprio possesso ai fini della
conclusione dei procedimenti di iscrizione in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. E' fatto salvo il caso in cui
sia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse di cui al
comma 1.
4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province interessate
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mantengono la loro
efficacia limitatamente agli ulteriori settori di attivita',
individuati, secondo le modalita' stabilite dal comma 2, lettera
h-bis), del medesimo articolo.
5. Fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica, le
Prefetture competenti effettuano le verifiche di cui all'art. 4
utilizzando i collegamenti informatici o telematici indicati
dall'art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
Art. 10
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre
2011, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto-legge 28
agosto 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77 e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell'art. 3-quinquies,
comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo
giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 aprile 2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro della giustizia
Severino
Il Ministro dello sviluppo economico
e delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2013
Registro n. 6, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 143