Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 26 luglio 2013

 

Circolare n. 182/2013

 

Oggetto: Funzione Pubblica – Rilascio del Durc alle imprese che vantano crediti verso Pubbliche Amministrazioni – D.M. 13.3.2013, su G.U. n.165 del 16.7.2013.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stato disciplinato il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) alle imprese che vantano crediti verso Pubbliche Amministrazioni per importi almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati (D.L. n.52/2012). I crediti in questione sono riferiti a forniture di beni o servizi, mentre restano esclusi i crediti fiscali.

 

Per richiedere il DURC l’impresa interessata dovrà farsi preventivamente rilasciare la certificazione del credito dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

 

La suddetta certificazione potrà essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso istituti e intermediari finanziari.

 

In caso di cessione o anticipazione bancaria, l’impresa dovrà previamente estinguere il debito contributivo.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.264/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.165 del 16.7.2013 (fonte GURITEL)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013

Rilascio del documento unico di  regolarita'  contributiva  anche  in
presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati  nei  confronti  delle
pubbliche  amministrazioni  di  importo  almeno   pari   agli   oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di  un  medesimo
soggetto. 
 
                IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
                           di concerto con 
             IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  rilascio  e  di
utilizzazione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),
in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi  dell'art.  9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da  ultimo
modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,  n.52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,  che
attesti la sussistenza e  l'importo  di  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali,  degli
enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli  enti  locali  e  degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo  almeno  pari  agli
oneri contributivi accertati  e  non  ancora  versati  da  parte  del
soggetto titolare dei crediti certificati. 
  2. Con il presente decreto sono altresi' disciplinate le  modalita'
di  utilizzo  della  certificazione   rilasciata   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio  del
DURC. 
 
                               Art. 2 
                   Modalita' di rilascio del DURC 
  1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del  soggetto
titolare dei crediti certificati di cui al comma 1  dell'art.  1  che
non abbia provveduto  al  versamento  dei  contributi  previdenziali,
assistenziali ed  assicurativi  nei  termini  previsti,  emettono  il
predetto documento con l'indicazione che il rilascio e'  avvenuto  ai
sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,
n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.
94, precisando l'importo  del  relativo  debito  contributivo  e  gli
estremi  della  certificazione  esibita  per  il  rilascio  del  DURC
medesimo. 
 
                               Art. 3 
                   Modalita' di utilizzo del DURC 
  1. Il DURC, rilasciato con le modalita' di  cui  all'art.  2,  puo'
essere  utilizzato  per   le   finalita'   previste   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
  2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il  pagamento  da
parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento  lavori
o delle prestazioni relative a servizi e  forniture,  si  applica  il
comma 2 dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207,  che  prevede  l'intervento  sostitutivo  della
stazione   appaltante   in   caso   di   inadempienza    contributiva
dell'esecutore. 
  3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza  pubblica,   l'intervento   sostitutivo   si   applica   alle
erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo
spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1. 
 
                               Art. 4 
             Modalita' di utilizzo della certificazione 
  1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi  del
comma 5 dell'art. 13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo'
essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo,  ai
sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' previste dal  decreto
del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione
o anticipazione del credito presso banche o  intermediari  finanziari
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio
del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto  di
anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato
sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato
da esibirsi alla banca o all'intermediario  finanziario,  ovvero,  in
caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione  che  il
creditore    sottoscriva,    contestualmente    alla    cessione    o
all'anticipazione, apposita delegazione di  pagamento  alla  banca  o
all'intermediario finanziario, ai sensi  dell'art.  1269  del  codice
civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora  l'importo  riconosciuto  dalla  banca  o  dall'intermediario
finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la
delegazione di pagamento di cui al  presente  comma  si  applica  per
l'estinzione parziale del predetto debito contributivo. 
 
                               Art. 5 
                      Clausola di salvaguardia 
  1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta  ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 13 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro          
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                    Grilli            
              Il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali 
                Fornero 
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle

finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 316