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Roma, 29 luglio 2013

 

Circolare n. 183/2013

 

Oggetto: Funzione pubblica – Tributi – Pagamento debiti delle P.A. – Risvolti fiscali – Legge 6.6.2013, n.64, su G.U.n.132 del 7.6.2013.

 

Dallo scorso mese di giugno sono diventate definitive le disposizioni per il pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei debiti vantati dalle imprese al 31 dicembre 2012 per forniture di beni e servizi.

 

In particolare, la cosiddetta legge sblocca debiti, ha previsto l’obbligo per le PA di predisporre l’elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico e di procedere al pagamento concedendo priorità alle imprese che vantino crediti da più lungo tempo e che non li abbiano ceduti a istituti finanziari.

 

La legge prevede alcuni risvolti di carattere fiscale che di seguito si evidenziano.

 

Compensazione dei crediti con somme iscritte a ruolo (art.9 commi 01, 02 e 1) – I crediti maturati al 31.12.2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e del Ssn possono essere utilizzati in compensazione (tramite il mod. F24 e attraverso i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate) delle somme dovute per contenzioso tributario (es. accertamento con adesione, adesione a PVC, conciliazione giudiziale, ecc.). A tal fine è necessario che la PA abbia certificato il proprio debito indicando anche la data prevista di pagamento. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze non ancora emanato devono essere stabiliti i termini e le modalità di attuazione della disposizione di cui trattasi.

 

Pagamenti da parte delle PA superiori a 10 mila euro (art.9 comma 1bis) – Com’è noto, i pagamenti a qualsiasi titolo superiori a 10 mila euro da parte di PA vengono effettuati al netto degli eventuali debiti tributari dell’avente diritto. La legge in esame ha previsto che la disposizione non si applica alle imprese che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo per una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

 

Limite annuo delle compensazioni (art.9 comma 3) – Dal 2014 il limite massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione col modello F24 passa a 700 mila euro (finora 516.457 euro). La disposizione si applica a tutte le imprese, non solo a quelle che vantano crediti verso le PA per forniture.

 

Elenco crediti per forniture (art.9 comma 2bis) – Le imprese che vantano crediti liquidi certi ed esigibili per forniture nei confronti delle PA devono elencarli in un apposito modello della dichiarazione dei redditi.

 

TARES (art.10 comma 2) – La legge in esame contiene una disciplina transitoria sulla nuova tassa comunale rifiuti; in particolare è stato previsto che i Comuni per il 2013 possano stabilire autonomamente il numero e le scadenze delle rate della tassa. E’ stato inoltre confermato l’assoggettamento alla Tares delle aree scoperte non pertinenziali di locali tassabili.

 

Riscossione dei tributi locali (art.10 comma 2ter) – Per tutto il 2013 i Comuni possono continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi.

 

IMU (art.10 commi 4 - 4quater) – La scadenza della dichiarazione IMU è stata fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto (in precedenza entro i 90 giorni successivi al presupposto). Inoltre è stato previsto che l‘acconto IMU andrà versato sulla base delle aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre le nuove deliberazioni dei Comuni rileveranno in sede di versamento dell’imposta a saldo.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 132 del 7.6.2013 (fonte Guritel)

 

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

coordinato con la  legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 recante:

"Disposizioni  urgenti  per  il pagamento  dei debiti  scaduti della

pubblica amministrazione, per  il riequilibrio finanziario degli enti

territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi  degli enti

locali.  Disposizioni  per  il  rinnovo del Consiglio di  presidenza

della  giustizia  tributaria.".

 

                             Capo I

                MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI
               DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
                       MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012

   

                               Art. 1

               Pagamenti dei debiti degli enti locali

      1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per

un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti

nel corso del 2013 dagli enti locali:

    a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili  alla

data del 31 dicembre 2012;

    b) dei debiti in conto capitale per  i  quali  sia  stata  emessa

fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre

2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;

    c) dei debiti in conto capitale riconosciuti  alla  data  del  31

dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il

riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di  stabilita'

interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche  di  parte  capitale

verso terzi assunte alla data del 31  dicembre  2012,  sostenuti  nel

corso del 2013 dagli  enti  locali  e  finanziati  con  i  contributi

straordinari in conto capitale di cui all'articolo  1,  commi  704  e

707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di

fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a

2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   si   provvede   mediante

corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti

finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive

modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.    

  2. Ai fini della distribuzione  della  predetta  esclusione  tra  i

singoli enti locali, i comuni e le province  comunicano  mediante  il

sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro  il  termine

del 30 aprile 2013, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per

sostenere i pagamenti di cui al comma 1.  Ai  fini  del  riparto,  si

considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto

termine.

  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla

base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15  maggio  2013

sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita'

di riparto individuate dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali entro  il  10  maggio  2013,  ovvero,  in  mancanza,  su  base

proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di

stabilita' interno per il    90 per cento    dell'importo di  cui  al

comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15  luglio  2013

in relazione alle richieste pervenute,  sino  a  dieci  giorni  prima

rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo  precedente,

si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente

alle  disponibilita'  non  assegnate  con  il  primo  decreto.    Gli

eventuali spazi  finanziari  non  distribuiti  per  l'esclusione  dei

pagamenti dei debiti di cui al comma  1  dai  vincoli  del  patto  di

stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali

per escludere dai vincoli del medesimo patto i  pagamenti  effettuati

prima del 9 aprile 2013  in  relazione  alla  medesima  tipologia  di

debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere  sul  patto  di

stabilita'  interno  per  effetto   del   periodo   precedente   sono

utilizzati,  nel  corso  del  2013,  esclusivamente   per   sostenere

pagamenti in conto capitale.  Nella  liquidazione  dei  pagamenti  si

osserva il criterio cronologico per singolo comune.

  4. Su segnalazione del  collegio  dei  revisori  dei  singoli  enti

locali,  la  Procura  regionale  competente  della  Corte  dei  conti

esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi

interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli

spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma

2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio  finanziario  2013,

pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei

confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali

corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai

sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali

regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari

a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri

fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente

sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di

condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state

eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le

cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati

personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli

estremi della decisione e della somma a credito.    

  5.  Nelle  more   dell'emanazione   del   decreto   del   Ministero

dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente  locale

puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo  del

13  per  cento  delle  disponibilita'  liquide  detenute  presso   la

tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per  cento  degli

spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013  ai

sensi del comma 2.

  6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi

da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012,  n.  16,

come convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.

44.

  7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013,

non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del

patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i

trasferimenti effettuati in favore  degli  enti  locali  soggetti  al

patto di stabilita' interno a valere sui  residui  passivi  di  parte

corrente, purche' a fronte di  corrispondenti  residui  attivi  degli

enti locali.

  8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di  stabilita'

interno  delle  regioni   e   province   autonome   derivanti   dalla

disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per  il

pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al

31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia

stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro  il

predetto   termine.   Tali   spazi    finanziari    sono    destinati

prioritariamente per il pagamento di residui  di  parte  capitale  in

favore degli enti locali.

  9. Per l'anno 2013, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli

enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e' incrementato, sino alla

data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

  10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  «Fondo  per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed

esigibili», con una dotazione di   9.327.993.719 euro per il  2013  e

di 14.527.993.719 euro per il 2014.    Il Fondo  di  cui  al  periodo

precedente e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre

articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati

rispettivamente «Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»  con  una

dotazione di    1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013  e

2014,    «Sezione per assicurare la liquidita' alle  regioni  e  alle

province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed

esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» con una  dotazione

di    2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro  per

l'anno 2014    e «Sezione per assicurare la liquidita' per  pagamenti

dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del  Servizio

Sanitario Nazionale»,    con una dotazione di  5.000  milioni      di

euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014.  Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da  comunicare  al

Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni

compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti

articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal

fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al

successivo comma 11, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello

Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli  del  Fondo.    E'

accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione

complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per  essere

destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente  alle  disponibilita'

non assegnate in prima  istanza  e  con  le  medesime  procedure  ivi

previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei  debiti

di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella  prevista

dal predetto articolo 2, comma  1,  e,  comunque,  non  oltre  il  30

settembre 2013.    

  11.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'  della   «Sezione   per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed

esigibili degli enti locali»,  di  cui  al  comma  10,  il  Ministero

dell'economia e  delle  finanze  stipula  con  la  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore  del  presente

decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e

trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su  apposito

conto corrente acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,

intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa

depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di

prelevamento e versamento per  le  finalita'  di  cui  alla  predetta

Sezione. Il suddetto  addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e

modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della

Sezione,  secondo  un  contratto  tipo  approvato  con  decreto   del

direttore generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del

Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo  svolgimento

da parte di Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  della  gestione  della

Sezione. L'addendum e' pubblicato sui  siti  internet  del  Ministero

dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A.

  12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di  cui

al comma precedente e' autorizzata la spesa  complessiva  di  500.000

euro    per ciascuno degli anni 2013 e 2014.    

  13. Gli enti locali che non possono far  fronte  ai  pagamenti  dei

debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre

2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o

richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a  causa

di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e  204  del

decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.267,  chiedono  alla  Cassa

depositi  e  prestiti  S.p.A.,   secondo   le   modalita'   stabilite

nell'addendum  di  cui  al  comma  11,  entro  il  30   aprile   2013

l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai  predetti  pagamenti.

L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a  valere  sulla

Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme

nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con  piano  di

ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale  e  quota

interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.  Le  restituzioni

sono versate annualmente  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.

all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  e  con  le  modalita'

dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10  maggio  2013,  la  Conferenza

Stato-citta'  ed  autonomie  locali  puo'  individuare  modalita'  di

riparto,  diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo

periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla  scadenza

annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione  e  non

potra' cadere oltre il 30 settembre di  ciascun  anno.  Il  tasso  di

interesse da applicare alle suddette anticipazioni e'  pari,  per  le

erogazioni  dell'anno  2013,  al  rendimento  di  mercato  dei  Buoni

Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal

Ministero dell'economia e delle finanze --  Dipartimento  del  tesoro

alla data della pubblicazione del presente decreto e  pubblicato  sul

sito internet del  medesimo  Ministero.  Per  l'erogazione  dell'anno

2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette  anticipazioni

sara' determinato sulla base del  rendimento  di  mercato  dei  Buoni

Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione  con  comunicato

del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare  sul  sito

internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  entro  il  15

gennaio 2014.  In  caso  di  mancata  corresponsione  della  rata  di

ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno,  sulla  base  dei

dati comunicati dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,  l'Agenzia

delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni

interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta

municipale propria  di  cui  all'articolo  13,  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di

conto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamento

alle   medesime   dell'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la

responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a

motore, esclusi i ciclomotori di cui  all'articolo  60,  del  decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

     13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa  l'anticipazione

di liquidita` ai sensi del comma 13, e  che  ricevono  risorse  dalla

regione  o  dalla  provincia  autonoma  ai  sensi  dell'articolo   2,

all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13

e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme  residue

per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita` concessa alla prima

scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La

mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al

precedente periodo e` rilevante ai fini  della  misurazione  e  della

valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili

e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli

articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e

successive modificazioni.

  14. All'atto di  ciascuna  erogazione,  e  in  ogni  caso  entro  i

successivi trenta giorni,  gli  enti  locali  interessati  provvedono

all'immediata  estinzione  dei  debiti  di  cui  al  comma   13.   Il

responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero  da  altra  persona

formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa  depositi

e  prestiti  S.p.A.  fornisce  formale  certificazione  dell'avvenuto

pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative   registrazioni

contabili.    

  15.  Gli  enti  locali  che  abbiano  deliberato  il  ricorso  alla

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo

243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   che

richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  13,  sono

tenuti alla corrispondente modifica del  piano  di  riequilibrio,  da

adottarsi  obbligatoriamente        entro   sessanta   giorni   dalla

concessione della anticipazione  da  parte  della  Cassa  depositi  e

prestiti S.p.A.    ai sensi del comma 13.

  16. Nell'ipotesi di cui al comma  15,  le  anticipazioni  di  cassa

eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5,  del  decreto

legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 213,  che  risultassero  non  dovute,  sono

recuperate da parte del Ministero dell'interno.

  17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione  di  cui  al

comma 13, il fondo di  svalutazione  crediti  di  cui  al  comma  17,

dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio  2012,  n.95,  convertito

con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.135,  relativo  ai  5

esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e'  stata  concessa

l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50 per  cento  dei  residui

attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi

anzianita' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo  di

revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui

attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano

analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni

del credito e l'elevato tasso di riscuotibilita'.

     17-bis. Nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  province

autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli

enti locali effettuano la  comunicazione  di  cui  al  comma  2  alle

regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione  alla

Ragioneria generale dello Stato.

  17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge  14  settembre

2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle seguenti:

"sono comunque ed inderogabilmente versate".

  17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7  agosto  2012,

n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: " I  contributi  di  cui  al

presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a  compensazione

disposte in applicazione  dell'articolo  6,  comma  14  del  presente

articolo".

  17-quinquies. Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell'anno

2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza  del  pagamento

dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo  31,

comma 26, lett. a), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  ferme

restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo

non imputabile ai predetti pagamenti.    

 

                               Art. 1-bis

                    Patto verticale incentivato

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n 228, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 1:

      1) al comma 122, primo periodo, le parole da: «Nell'anno  2013»

fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «Alle

regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana  e  alla  regione

Sardegna e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un  importo

complessivo di 1.272.006.281 euro per  ciascuno  degli  anni  2013  e

2014,»;

      2) il comma 123 e' sostituito dal seguente:

  «123. Gli importi indicati per ciascuna regione  nella  tabella  di

cui  al  comma  122  possono  essere  modificati,  a  invarianza   di

contributo complessivo, di  318.001.570  euro  con  riferimento  agli

spazi finanziari ceduti alle  province  e  di  954.004.710  euro  con

riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno  il

50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e

5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013,

nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano»;

      3) al comma 124, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:

«Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i

comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni

di parte capitale assunte»;

      4) il comma 125 e' sostituito dal seguente:

  «125. Entro il termine perentorio del 30  giugno,  con  riferimento

all'anno 2013, e del 31 maggio, con  riferimento  all'anno  2014,  le

regioni comunicano al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  con

riferimento a ciascun ente  beneficiario,  gli  elementi  informativi

occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi

di finanza pubblica»;

    b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122,  e'  sostituita

dalla seguente:    

   

 

"Tabella 1 (articolo 1, comma 122)

 

|===============|=========================|=========================|

|               |       Ripartizione      |       Ripartizione      |

|    Regione    |    dell'incentivo per   |    dell'incentivo per   |

|               | spazi ceduti a province |  spazi ceduti a comuni  |

|===============|=========================|=========================|

|    ABRUZZO    |         7.289.390       |        21.868.169       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|  BASILICATA   |         4.897.789       |        14.693.366       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   CALABRIA    |        12.125.555       |        36.376.664       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   CAMPANIA    |        28.041.606       |        84.124.817       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|EMILIA-ROMAGNA |        20.758.984       |        62.276.952       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|    LAZIO      |        31.905.284       |        95.715.851       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   LIGURIA     |         7.758.771       |        23.276.313       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|  LOMBARDIA    |        44.297.820       |       132.893.461       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   MARCHE      |         7.812.199       |        23.436.598       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   MOLISE      |         2.561.057       |         7.683.171       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|  PIEMONTE     |        21.819.041       |        65.457.123       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   PUGLIA      |        20.152.051       |        60.456.152       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|  SARDEGNA     |        19.867.953       |        59.603.858       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|  SICILIA      |        48.133.617       |       144.400.852       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|  TOSCANA      |        18.667.569       |        56.002.706       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   UMBRIA      |         5.387.532       |        16.162.597       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   VENETO      |        16.525.353       |        49.576.059       |

|---------------|-------------------------|-------------------------|

|   TOTALE      |       318.001.570       |       954.004.710       |

|===============|=========================|=========================|

 

                               Art. 2

                 Pagamenti dei debiti delle regioni

                      e delle province autonome

  1. Le regioni e le province autonome che non possono far fronte  ai

pagamenti dei debiti certi liquidi ed  esigibili  alla  data  del  31

dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura

o richiesta equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto  termine,

diversi da quelli finanziari e sanitari di cui  all'articolo  3,  ivi

inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati  alla  data

del 31 dicembre 2012, a causa di carenza  di  liquidita',  in  deroga

all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281,   

e all'articolo 32, comma 24, lettera  b),  della  legge  12  novembre

2011, n.183,    con certificazione congiunta  del  Presidente  e  del

responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle

finanze,  entro  il  30  aprile  2013  l'anticipazione  di  somme  da

destinare  ai  predetti  pagamenti,  a  valere  sulle  risorse  della

«Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni  e  alle  province

autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi

da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.

  2. Le somme di cui al comma 1 da  concedere,  proporzionalmente,  a

ciascuna  regione  sono   stabilite   con   decreto   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, da emanare entro il  15  maggio  2013.

Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  puo'

individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio  proporzionale

di cui al periodo precedente.

  3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui

al presente articolo, si provvede, a seguito:

    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche

legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso

dell'anticipazione di liquidita', maggiorata degli interessi;

    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,

liquidi ed esigibili, alla data del  31  dicembre  2012,  ovvero  dei

debiti per i quali sia stata emessa fattura o  richiesta  equivalente

di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi  i  pagamenti  in

favore degli enti  locali,  comprensivi  di  interessi  nella  misura

prevista dai contratti, dagli  accordi  di  fornitura,  ovvero  dagli

accordi transattivi, intervenuti fra le parti,  ovvero,  in  mancanza

dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero

dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione

interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di

restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo

non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non

adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di

ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime

somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia

l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico

della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali

del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

  4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e  c)

del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo  istituito  presso  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal  Ragioniere  generale

dello Stato o da un suo delegato, e composto:

    a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri o suo delegato;

    b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero  dell'economia

e delle finanze o suo delegato;

    c) dal Segretario della Conferenza permanente per i rapporti  tra

lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo

delegato;

    d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e

delle Province autonome o suo delegato.

  5. All'atto  dell'erogazione,  le  regioni  interessate  provvedono

all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:

dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative

registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al

Tavolo di  cui  al  comma  precedente,  rilasciata  dal  responsabile

finanziario della Regione     ovvero  da  altra  persona  formalmente

indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6.    

  6. Il pagamento dei  debiti  oggetto  del  presente  articolo  deve

riguardare,  per  almeno  due  terzi,  residui  passivi      in   via

prioritaria di parte capitale, anche  perenti,  nei  confronti  degli

enti locali, purche' nel  limite  di  corrispondenti  residui  attivi

degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'.

   Tali risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli  enti

locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi  ed

esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i  quali

sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro

il  predetto  termine.  Limitatamente  alla  Regione  siciliana,   il

principio di cui al  presente  comma  si  estende  anche  alle  somme

assegnate agli enti locali dalla  regione  e  accreditate  sui  conti

correnti  di  tesoreria  regionale.      Ogni  regione   provvede   a

concertare con le  Anci  e  le  Upi  regionali  il  riparto  di  tali

pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di  cui

al presente comma si estende anche alle  somme  assegnate  agli  enti

locali dalla regione e accreditate sui conti  correnti  di  tesoreria

regionale.    

  7.  L'ultimo  periodo  della   lettera   n-bis),   del   comma   4,

dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n.183  e'  sostituito

dal seguente: «L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di  1.000

milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per  l'anno

2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».

  8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si  provvede

con gli stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma  2,

del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo economico -

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei

dati  acquisiti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  -  ai  sensi  del

comma 460, dell'articolo 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,

effettua entro il 15 settembre il  monitoraggio  sull'utilizzo,  alla

data del    31 luglio,   del plafond di spesa  assegnato  a  ciascuna

regione e provincia autonoma, rispettivamente,  in  base  al  decreto

ministeriale del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al

comma 8 del presente articolo. All'esito del  predetto  monitoraggio,

il Dipartimento per lo sviluppo  e  la  coesione  economica,  qualora

sulla base delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province

autonome riferite al primo semestre, riscontri  per  alcune  di  esse

un'insufficienza e per altre un'eccedenza del    plafond    di  spesa

assegnato,  dispone  con  decreto   direttoriale,   per   l'anno   di

riferimento, la  rimodulazione  del  quadro  di  riparto  del  limite

complessivo  al  fine  di  assegnare  un  maggiore  o  minore  spazio

finanziario  alle  regioni  e  province  autonome  commisurato   alla

effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre di  riferimento.

Il  decreto  direttoriale   di   cui   al   periodo   precedente   e'

tempestivamente comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

                               Art. 3

                   Pagamenti dei debiti degli enti

               del Servizio sanitario nazionale - SSN

  1.  Lo  Stato  e'  autorizzato  ad  effettuare   anticipazioni   di

liquidita' alle Regioni ed alle Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano a valere sulle  risorse  della  «Sezione  per  assicurare  la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli

enti del Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo  1,  comma

10, al fine di favorire  l'accelerazione  dei  pagamenti  dei  debiti

degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:

    a)    agli    ammortamenti    non    sterilizzati     antecedenti

all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

    b) alle mancate erogazioni per competenza  e/o  per  cassa  delle

somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a

titolo  di  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,   ivi

compresi i trasferimenti di  somme  dai  conti  di  tesoreria  e  dal

bilancio statale e le coperture  regionali  dei  disavanzi  sanitari,

come risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente»

e «crediti verso regione per ripiano perdite» nelle voci  di  credito

degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.

  2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia  e

delle finanze provvede con decreto direttoriale, entro il  15  maggio

2013, al riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino

a concorrenza massima dell'importo  di  5.000  milioni  di  euro,  in

proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come  risultanti

dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al  50%,  e

ai valori di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli  SP  del

2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di  entrata

in vigore del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse

di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma

5. Il decreto di cui al presente comma e' trasmesso  alle  Regioni  e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano per  il  tramite  della

Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  ed

e' pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. Con decreto direttoriale del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze da emanarsi entro  il  30  novembre  2013,  e'  stabilito  il

riparto definitivo, comprensivo  anche  degli  importi  previsti  per

l'anno 2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita'  fino  a

concorrenza massima  dell'importo  di  14.000  milioni  di  euro,  in

proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui

al comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente  comma  e'

effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di  verifica

degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  del  23  marzo

2005 con riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,

lettera  a),  per  il  periodo  2001-2011  e  con  riferimento   alle

ricognizioni delle  somme  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  come

risultanti nei modelli  SP  relativi  al  consuntivo  2011.  Ai  fini

dell'erogazione per l'anno 2014 delle  risorse  di  cui  al  presente

comma, al netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai  sensi  del

comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.  Il  decreto

di cui al presente comma e' trasmesso alle Regioni  e  alle  Province

autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della  Conferenza  dei

Presidenti delle    Regioni      e  delle  Province  autonome  ed  e'

pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.

     4. Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza  di

liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del

presente articolo, in deroga all'articolo 10,  secondo  comma,  della

legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32,  comma  24,  lettera

b), della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  trasmettono,      con

certificazione  congiunta   del   Presidente   e   del   responsabile

finanziario,  al  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -

Dipartimenti del Tesoro e  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,

entro il 31 maggio 2013 l'istanza  di  accesso  all'anticipazione  di

liquidita' di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013  l'istanza

di accesso all'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  3,  per

l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di  cui  al

comma 5. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto

direttoriale, puo' attribuire    alle regioni che  ne  abbiano  fatto

richiesta, con l'istanza  di  cui  al  primo  periodo,  entro  il  15

dicembre 2013, importi superiori a quelli di  cui  al  comma  3,  nei

limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni    ai  sensi  del

medesimo comma 3, ma non richieste.

  5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui

al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita'

di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,

si provvede, anche in    tranche    successive, a seguito:

    a) della predisposizione, da parte regionale,  di  misure,  anche

legislative, idonee e  congrue  di  copertura  annuale  del  rimborso

dell'anticipazione di  liquidita',      prioritariamente  volte  alla

riduzione della spesa corrente,    verificate dal Tavolo di  verifica

degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;

    b) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi,

liquidi ed esigibili, cumulati alla  data  del  31  dicembre  2012  e

comprensivi di interessi nella misura prevista dai  contratti,  dagli

accordi di fornitura, ovvero dagli accordi  transattivi,  intervenuti

fra le  parti,  ovvero,  in  mancanza  dei  predetti  accordi,  dalla

legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai  quali

il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo

12 della citata Intesa verifica la coerenza con  le  somme  assegnate

alla singola  regione  in  sede  di  riparto  delle  risorse  di  cui

rispettivamente ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai

sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al

primo periodo della presente lettera, il  piano  dei  pagamenti  puo'

comprendere debiti  certi,  sorti  entro  il  31  dicembre  2012,    

intendendosi sorti i debiti per i quali    sia stata emessa fattura o

richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

    c) della sottoscrizione di apposito contratto  tra  il  Ministero

dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro  e  la  regione

interessata, nel quale sono definite le modalita' di erogazione e  di

restituzione delle somme, comprensive di interessi e  in  un  periodo

non superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non

adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di

ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle  medesime

somme da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia

l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a  carico

della Regione e' pari al rendimento di mercato del  Buoni  Poliennali

del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

  6.  All'atto  dell'erogazione  le  regioni  interessate  provvedono

all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di  pagamento:

dell'avvenuto   pagamento   e   dell'effettuazione   delle   relative

registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al

Tavolo di verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  della

citata Intesa, rilasciata dal responsabile della  gestione  sanitaria

accentrata,  ovvero  da  altra  persona  formalmente  indicata  dalla

Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma  4.

Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento  regionale

ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013

dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale  --

ai fini e per gli effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal  2013

dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 -  <

-  verificato  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  di  cui

all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,  l'erogazione,  da

parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la

fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la  regione  incassa

nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del  Servizio

sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su

risorse proprie  dell'anno,  destina  al  finanziamento  del  proprio

servizio sanitario regionale.

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche

alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento  e

di  Bolzano  che  non  partecipano  al  finanziamento  del   Servizio

sanitario nazionale con oneri a carico del  bilancio  statale.  Dette

regioni e province autonome, per le finalita' di cui al  comma  3,  e

comunque in caso di avvenuto accesso alle  anticipazioni  di  cui  al

comma 2, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti  di  cui

all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro  il  termine

del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica  dei

dati contenuti  nei  conti  economici  e  negli  stati  patrimoniali.

Qualora  dette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano  alla

trasmissione della certificazione di cui al comma 6, o vi  provvedano

in modo incompleto,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

previa deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  e'  autorizzato  a

recuperare le somme erogate a titolo di anticipazione  di  liquidita'

ai sensi del presente articolo, fino a concorrenza degli importi  non

certificati, a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi

titolo.

  9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,  comma  174,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono  far  valere

le somme attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al  presente

articolo, con riferimento alle risorse in termini  di  competenza  di

cui al comma 1, lettera  b),  come  valutate  dal  citato  Tavolo  di

verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013,  il  termine

del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge  30

dicembre 2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il

termine del 30 aprile e' differito al 15 maggio.

 

                               Art. 3-bis

Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,

  n. 662, concernente  il  finanziamento  di  progetti  regionali  in

  materia sanitaria

  1. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre  1996,  n.

662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: « A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per

cento e' erogato  a  seguito  dell'intervenuta  intesa,  in  sede  di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  ripartizione  delle

predette quote vincolate per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di

carattere prioritario e  di  rilievo  nazionale  indicati  nel  Piano

sanitario nazionale.».    

 

                               Art. 4

           Verifica equilibri strutturali delle regioni

 1. Al  fine  di  garantire  effettivita'  al  raggiungimento  degli

obiettivi programmati di  finanza  pubblica,  per  le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano  sottoscritto  i

contratti di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere

nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e

di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o  mutui

da  parte  di  enti  e  societa'  controllati  o  partecipati   resta

subordinata all'attestazione  regionale  da  cui  risulti,  oltre  al

conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per

l'anno precedente, la condizione che il bilancio  regionale  presenti

una situazione  di  equilibrio  strutturale.  Dette  condizioni  sono

verificate dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2,  comma  4  e

all'articolo  3,  comma  3,  e  recepite  in  apposita  delibera  del

Consiglio dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.

 

                               Art. 5

                       Pagamento dei debiti

                  delle Amministrazioni dello Stato

  1.  Ai  fini  dell'estinzione  dei   debiti   dei   Ministeri   per

obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,

forniture, appalti e prestazioni professionali,  maturati  alla  data

del 31 dicembre 2012, a  fronte  dei  quali  non  sussistono  residui

passivi anche  perenti,  ciascun  Ministero  predispone  un  apposito

elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei

relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile  2013

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  Ragioneria

generale dello Stato per il tramite  del      competente      Ufficio

Centrale di Bilancio. In apposito allegato, anche da  pubblicare  sul

sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i  predetti  debiti

sono aggregati per  il  pertinente  capitolo/articolo  di  spesa  con

separata evidenza di quelli relativi a fitti passivi.

  2. Per garantire il concorso al pagamento  dei  debiti  di  cui  al

comma 1, con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti

passivi, il fondo di cui all'articolo 1, comma  50,  della  legge  23

dicembre 2005, n.266, e' incrementato di  500  milioni  di  euro  per

l'anno  2013.  In  caso  di  insufficienza  delle  risorse  stanziate

rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati,  il  predetto

fondo e' ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del  Ministero

dell'economia e delle  finanze  proporzionalmente  sulla  base  delle

richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma  1,

complete degli elenchi di cui al medesimo comma.  Le  predette  somme

sono destinate esclusivamente al pagamento  dei  debiti  inclusi  nei

suddetti elenchi.

  3. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono  ai    

rispettivi    Uffici Centrali di Bilancio, con  cadenza  trimestrale,

un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando

altresi' quelli  che  non  hanno  potuto  essere  estinti.  L'Ufficio

centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli  effetti

di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289,

una  relazione  finale  relativamente   alle   somme   effettivamente

impegnate e  pagate  con  riferimento  agli  importi  indicati  negli

elenchi di cui al comma 1.

  4. Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con  il  Fondo

di cui al comma 2 e  al  fine  di  prevenire  il  formarsi  di  nuove

situazioni debitorie, i Ministeri interessati,  entro  il  15  giugno

2013, definiscono con apposito decreto  del  Ministro  competente  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare

alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei  conti,  un

piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure

di razionalizzazione e riorganizzazione  della  spesa.  Ai  fini  del

suddetto piano di rientro  possono  essere  utilizzate  le  dotazioni

finanziarie delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

  5.  I  Nuclei  di  analisi  e  valutazione  della  spesa   di   cui

all'articolo 39 della legge 31  dicembre  2009,  n.196  e  successive

modificazioni, monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al

comma 4.

  6. In caso di mancata adozione del piano di rientro entro i termini

previsti, il Ministro  competente  entro  il  15  luglio  2013  invia

apposita relazione  sulle  cause  dell'inadempienza  alle  competenti

Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti.

  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del

territorio sono stabiliti i termini e le modalita' attuative  per  la

riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle  imposte  al

fine di determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per

un importo complessivo non superiore a  2.500  milioni  di  euro  per

l'anno 2013 e 4.000 milioni per l'anno 2014.

 

                               Art. 5-bis

                 Cessione della garanzia dello Stato

                 a favore di istituzioni finanziarie

  1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire

l'integrale  pagamento  dei  debiti  della  Pubblica  amministrazione

maturati alla  data  del  31  dicembre  2012,  nonche'  per  motivate

esigenze economico-finanziarie, il Ministero  dell'economia  e  delle

finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore

di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie  e  internazionali.

   

                               Art. 6

             Altre disposizioni per favorire i pagamenti

                   delle pubbliche amministrazioni

     01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito in legge, con  modificazioni,  dall'articolo

1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le  parole:  «forniture  e

appalti»  con  le  seguenti:  «forniture,   appalti   e   prestazioni

professionali».    

  1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare

l'unita'  giuridica  ed  economica   dell'ordinamento.   I   relativi

pagamenti sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento,  ai

crediti non oggetto di cessione    pro soluto.     Tra  piu'  crediti

non oggetto di cessione    pro soluto     il  pagamento  deve  essere

imputato al credito piu' antico,  come  risultante  dalla  fattura  o

dalla richiesta equivalente di pagamento    ovvero da contratti o  da

accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.    

     1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le

associazioni di categoria del sistema creditizio  e  le  associazioni

imprenditoriali maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,

aventi ad oggetto la creazione di sistemi  di  monitoraggio  volti  a

verificare che la liquidita'  derivante  dal  pagamento  dei  crediti

oggetto di cessione e dal recupero di risorse  finanziarie  da  parte

delle imprese la cui  posizione  si  era  deteriorata  a  motivo  del

ritardo dei pagamenti da parte delle  pubbliche  amministrazioni  sia

impiegata a sostegno dell'economia reale e  del  sistema  produttivo.

Ogni dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il Governo  trasmette  alle  Camere

una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e  i  risultati

dei relativi sistemi di monitoraggio.

  1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in  favore

degli enti, delle societa', inserite nel conto economico  consolidato

della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1

della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  o  degli  organismi  a  totale

partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al  pagamento

dei debiti di cui agli articoli  1,  2,  3  e  5  nei  confronti  dei

rispettivi creditori.    

  2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di  liquidita'  di

cui al presente Capo, la prima rata decorre  dall'anno  successivo  a

quello di sottoscrizione del contratto.

  3. I piani dei pagamenti di cui al presente  Capo  sono  pubblicati

dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per  classi

di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

  4. Ferma  restando  l'indicazione  del  codice  unico  di  progetto

dell'opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi  della

legislazione  vigente,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  29

dicembre 2011, n. 229 per  il  necessario  monitoraggio  delle  opere

pubbliche, a decorrere dal 30 settembre  2013,  i  dati  relativi  ai

pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le  medesime  opere,

sono comunicati al Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  secondo

le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.

  5. In considerazione  dell'esigenza  di  dare  prioritario  impulso

all'economia in attuazione dell'articolo 41,  della  Costituzione,  a

tutela del vincolo di destinazione delle risorse,  non  sono  ammessi

atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  sulle  somme  destinate  ai

pagamenti di cui al presente Capo.    Qualora siano  stati  stipulati

accordi di  natura  transattiva,  le  azioni  esecutive  sulle  somme

destinate ai pagamenti da effettuarsi  in  attuazione  dei  piani  di

pagamento  redatti  ai  sensi  dell'articolo   11,   comma   2,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

ancorche' effettuate presso i tesorieri delle  aziende  del  Servizio

sanitario  regionale  e  presso  le  centrali  uniche  di   pagamento

istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla  data

del 30 giugno 2014.    

  6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89,  dopo  l'articolo  5-quater  e'

inserito il seguente:

  «Art. 5-quinquies. --  (Esecuzione  forzata).  --  1.  Al  fine  di

assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori  di

somme liquidate a norma della presente legge,  non  sono  ammessi,  a

pena di  nullita'  rilevabile  d'ufficio,  atti  di  sequestro  o  di

pignoramento presso la  Tesoreria  centrale  e  presso  le  Tesorerie

provinciali  dello  Stato  per  la  riscossione  coattiva  di   somme

liquidate a norma della presente legge.

     2. Ferma restando l'impignorabilita' prevista  dall'articolo  1,

commi 294-bis e 294-ter, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  e

successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture

di credito e alle contabilita' speciali  destinati  al  pagamento  di

somme liquidate a norma della presente legge,   i creditori di  dette

somme,  a  pena  di  nullita'  rilevabile   d'ufficio,   eseguono   i

pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del

libro III, titolo II, capo II del codice  di  procedura  civile,  con

atto notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma  2,  ovvero

al funzionario delegato del distretto  in  cui  e'  stato  emesso  il

provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, con  l'effetto  di

sospendere ogni emissione di ordinativi  di  pagamento  relativamente

alle somme pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di  cui

all'articolo  3,  comma  2,  a  cui  sia  stato  notificato  atto  di

pignoramento o di sequestro,  ovvero  il  funzionario  delegato  sono

tenuti  a  vincolare  l'ammontare  per  cui  si  procede,  sempreche'

esistano in contabilita' fondi soggetti  ad  esecuzione  forzata;  la

notifica rimane priva di effetti riguardo agli  ordini  di  pagamento

che risultino gia' emessi.

  3. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare  a  pena

di nullita' rilevabile  d'ufficio  il  provvedimento  giurisdizionale

posto in esecuzione.

  4. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati

alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato  non

determinano obblighi  di  accantonamento  da  parte  delle  Tesorerie

medesime, ne' sospendono l'accreditamento di  somme  a  favore  delle

Amministrazioni  interessate.  Le  Tesorerie  in  tali  casi  rendono

dichiarazione  negativa,  richiamando  gli  estremi  della   presente

disposizione di legge.

  5.  L'articolo  1  del  decreto-legge  25  maggio   1994,   n. 313,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si

applica anche ai fondi destinati al pagamento di  somme  liquidate  a

norma della presente legge, ivi compresi quelli accreditati  mediante

aperture di credito in favore dei funzionari  delegati  degli  uffici

centrali e periferici delle amministrazioni interessate.».

  7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005,  n. 266,  dopo  il

comma 294-bis, e' inserito il seguente:

  «294-ter. Il comma  294-bis  si  applica  anche  ai  fondi  e  alle

contabilita' speciali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze

destinati al pagamento di somme liquidate  a  norma  della  legge  24

marzo 2001, n. 89.».

  8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n. 123

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il seguente periodo: «Per i

pagamenti derivanti dalle transazioni commerciali di cui  al  decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni  del

comma 4-bis»;

    b) al comma 3, dopo le parole  «richiesta  di  chiarimenti»  sono

aggiunte le seguenti  parole:  «,  salvo  quanto  previsto  al  comma

4-bis»;

    c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma:  «4-bis.  Gli

atti di pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle  transazioni

commerciali devono  pervenire  all'ufficio  di  controllo  almeno  15

giorni prima  della  data  di  scadenza  del  termine  di  pagamento.

L'ufficio di controllo  espleta  i  riscontri  di  competenza  e  da'

comunque  corso  al  pagamento  entro  i  15  giorni  successivi   al

ricevimento degli atti di pagamento, sia in caso di  esito  positivo,

sia  in  caso  di  formulazione  di  osservazioni  o   richieste   di

integrazioni e chiarimenti. Qualora  il  dirigente  responsabile  non

risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti  forniti  non  siano

idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio  di  controllo  e'

tenuto a segnalare alla competente Procura Regionale della Corte  dei

conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui

si e' dato corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli  atti  di

spesa nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2,  con  riferimento

ai quali comunque sussiste la responsabilita' del  dirigente  che  ha

emanato l'atto.».

  9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli

articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche  a  mezzo  posta

elettronica     certificata,  inviata  presso  l'indirizzo  di  posta

elettronica  certificata   inserito   nell'Indice   nazionale   degli

indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo

6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,

   l'importo e la data entro la quale  provvederanno  rispettivamente

ai pagamenti dei debiti di    cui agli     articoli  1,  2,  3  e  5.

L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno

erariale a carico del responsabile  dell'ufficio  competente.      La

comunicazione  inviata   con   posta   elettronica   certificata   e'

sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio  competente  con

firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore,

l'integrita' e l'immodificabilita' del  documento  ovvero  con  firma

digitale, rispettivamente,  ai  sensi  degli  articoli  1,  comma  1,

lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto  legislativo

7  marzo  2005,  n.  82.  Entro  il  5  luglio  2013,  le   pubbliche

amministrazioni di cui agli articoli 1,  2,  3  e  5  pubblicano  nel

proprio sito internet l'elenco completo, per  ordine  cronologico  di

emissione della fattura o della richiesta equivalente  di  pagamento,

dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del

primo periodo del presente  comma,  indicando  l'importo  e  la  data

prevista  di  pagamento   comunicata   al   creditore.   La   mancata

pubblicazione  e'  rilevante  ai  fini  della  misurazione  e   della

valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili

e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai  sensi  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I  dirigenti  responsabili

sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro

per  ogni  giorno  di  ritardo  nella  certificazione  del   credito.

All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle

risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla  legislazione

vigente.    

  10. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  4,  e

dall'articolo 7, commi 2 e 5, il mancato  o  tardivo  adempimento  da

parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni  di

cui all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2,  commi  3  e  5,

all'articolo 3, commi 5,  6  e  7,  all'articolo  5,  commi  1  e  3,

all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7,  comma  4,  che  ha

causato la condanna al pagamento di somme per  risarcimento  danni  o

per interessi moratori e' causa di responsabilita'  amministrativa  a

carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

     11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente  capo  non

hanno  natura  regolamentare  e   sono   pubblicati   nella   sezione

«Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni

competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo  14

marzo 2013, n. 33. Al fine  di  garantire  la  massima  tempestivita'

nelle procedure  di  pagamento  previste  dal  presente  decreto,  le

amministrazioni competenti omettono la trasmissione  alla  Corte  dei

conti, per gli effetti di cui all'articolo 3,  commi  1  e  2,  della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti

di  riparto  delle  anticipazioni  di  liquidita'      fra  gli  enti

interessati e degli altri  decreti  e  provvedimenti      di  cui  al

presente capo.

  11-bis. Al fine di tutelare l'unita' giuridica e l'unita' economica

e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali,  in  caso  di  mancata  osservanza  delle

disposizioni del presente capo,  il  Governo  puo'  sostituirsi  agli

organi  delle  regioni  e  degli  enti  locali  per  l'adozione   dei

provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in  attuazione

dell'articolo 120 della Costituzione. In  caso  di  mancata  adozione

degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1  e

3, e all'articolo 3, commi 4 e  5,  si  procede  alla  nomina  di  un

apposito commissario per il compimento di tali atti. Per  l'esercizio

dei poteri di cui al presente comma si  osserva  l'articolo  8  della

legge 5 giugno 2003, n. 131.

  11-ter.  Ai  fini  dei  pagamenti  di   cui   al   presente   capo,

l'accertamento  della  regolarita'  contributiva  e'  effettuato  con

riferimento  alla  data  di  emissione  della  fattura  o   richiesta

equivalente di pagamento.  Qualora  tale  accertamento  evidenzi  una

inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo

4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207.

  11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, le parole: « , relativo a spese  per  somministrazioni,

forniture e appalti, » sono soppresse.    

 

                               Art. 6-bis

                 Sospensione dei lavori per mancato

                     pagamento del corrispettivo

  1. All'articolo 253 del codice dei contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile

2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente:

  « 23-bis. In relazione  all'articolo  133,  comma  1,  fino  al  31

dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire  ai

sensi dell'articolo 1460 del codice  civile  puo'  essere  esercitata

quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia  stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.».    

 

                               Capo II

            DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE

              E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI

                 DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

                               Art. 7

                  Ricognizione dei debiti contratti

                   dalle pubbliche amministrazioni

  1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle

somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti      e  per

obbligazioni  relative  a  prestazioni  professionali,      ai  sensi

dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29  novembre

2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio

2009, n.2 e dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2

marzo 2012, n.16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26

aprile  2012,  n.44,  provvedono  a  registrarsi  sulla   piattaforma

elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle

certificazioni,  predisposta  dal  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze -- Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato  ai

sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e  delle

finanze 25 giugno 2012, come  modificato  dal  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo  3  del

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  22  maggio  2012,

come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di  entrata  in

vigore del presente decreto.

  2. La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro  il

termine di cui al comma 1 e' rilevante ai fini  della  misurazione  e

della valutazione della    performance    individuale  dei  dirigenti

responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e  disciplinare

ai sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n.165, e successive  modificazioni.  I  dirigenti  responsabili

sono assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria  pari  a  100

euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma

elettronica.

  3. La certificazione dei crediti di cui al comma  1  e'  effettuata

esclusivamente mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo

comma 1.

  4. Ferma restando la possibilita' di acquisire la certificazione di

somme dovute per somministrazioni,  forniture  e  appalti      e  per

obbligazioni relative a prestazioni professionali    dalle  pubbliche

amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze 25 giugno  2012,  come  modificato  dal

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012  e

di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22

maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e

delle  finanze  24  settembre  2012,  le  pubbliche   amministrazioni

debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°  giugno  2013

ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma

elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle

certificazioni di cui al medesimo  comma  1,  l'elenco  completo  dei

debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  maturati  alla  data  del  31

dicembre  2012,      che  non  risultano  estinti  alla  data   della

comunicazione stessa,    con l'indicazione  dei  dati  identificativi

del creditore. La comunicazione avviene sulla  base  di  un  apposito

modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e'  data

separata  evidenza  ai   crediti   gia'   oggetto   di   cessione   o

certificazione.  Il  creditore  puo'  segnalare   all'amministrazione

pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui

al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del  credito

vantato nei confronti della stessa.

     4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di  cui

al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed

esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno,  sono  trasmesse

dalle amministrazioni pubbliche  per  il  tramite  della  piattaforma

elettronica entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  In  caso  di

inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui

al comma 2.    

  5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche  amministrazioni

debitrici alle disposizioni di cui al    comma 4     rileva  ai  fini

della misurazione e della valutazione della  performance  individuale

dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale  e

disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

  6. Per i crediti diversi da  quelli  gia'  oggetto  di  cessione  o

certificazione, la  comunicazione  di  cui  al  comma  4  equivale  a

certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9,  commi  3-bis  e

3-ter, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.185,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e  dell'articolo  12,

comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito,

con  modificazioni,  dalla   legge   26   aprile   2012,   n.44.   La

certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai

sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro

dell'economia e  delle  finanze  25  giugno  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n.152.   

Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo,

nei limiti degli spazi  finanziari  derivanti  dalle  esclusioni  dai

vincoli del patto di stabilita' interno  previste  ai  commi  1  e  7

dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo  di

cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare,  per  parte

dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione,

la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la  certificazione

si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento,  anche

ai fini della compensazione  ai  sensi  degli  articoli  28-quater  e

28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973,  n.  602,  e  successive  modificazioni.  In   relazione   alle

esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno  nonche'  alle

anticipazioni,  definite  successivamente   all'effettuazione   della

comunicazione  prevista  dal  comma  4  del  presente  articolo,   le

pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta

comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista  per

il  pagamento  dei  debiti  fino  a  quel  momento  comunicati  senza

apposizione  di  data.  Le   date   di   pagamento   indicate   nella

comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.    

  7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione  da  parte

dell'amministrazione pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo'

richiedere all'amministrazione stessa di correggere  o  integrare  la

comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15  giorni  dalla

data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia

provveduto ovvero espresso un motivato  diniego,  il  creditore  puo'

presentare istanza di  nomina  di  un  Commissario      ad  acta,    

mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalita' di  cui  al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  25  giugno  2012,

come modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze 19 ottobre 2012 e al decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze  22  maggio  2012,  come  modificato  dal  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a

carico dell'amministrazione debitrice.

     7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente  al

pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica

ai sensi del comma  4,  provvedono  a  registrare  sulla  piattaforma

stessa i dati del pagamento, in  modo  da  garantire  l'aggiornamento

dello stato dei debiti. In  caso  di  mancato  adempimento  a  quanto

previsto dal presente comma si applicano le disposizioni  di  cui  al

comma 5.

  7-ter.  Le   amministrazioni   pubbliche   individuate   ai   sensi

dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e

successive modificazioni, diverse da quelle di cui  al  comma  1  del

presente articolo, ai soli  fini  della  comunicazione  prevista  dal

comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro

venti  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione  sulla

piattaforma elettronica entro il termine indicato nel  primo  periodo

si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La  comunicazione  e'

effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le  disposizioni

di cui ai commi 5 e 7.

  7-quater. A decorrere dal 30  settembre  2013,  nel  sito  internet

istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base

dei dati registrati nella piattaforma  elettronica,  sono  pubblicati

con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei  pagamenti  dei

debiti di cui ai commi 4 e 4-bis.    

  8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari

finanziari autorizzati, per  il  tramite  dell'Associazione  Bancaria

Italiana, comunicano al Ministero dell'economia e  delle  finanze  --

Dipartimento del tesoro l'elenco completo dei debiti  certi,  liquidi

ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla

data del 31 dicembre 2012 che  sono  stati  oggetto  di  cessione  in

favore  di  banche  o  intermediari   finanziari   autorizzati,   con

l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario  e

dell'amministrazione  debitrice  e  distinguendo  tra   cessioni     

pro-soluto    e cessioni    pro-solvendo.    

  9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica  stabiliti  con

il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati  dalla

Nota di aggiornamento, previa intesa con  le  Autorita'  europee,  la

legge di stabilita'  per  il  2014,  puo'  autorizzare  il  pagamento

mediante  assegnazione  di  titoli  di   Stato   dei   debiti   delle

amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto  di  cessione    

pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012      da  parte  dei

creditori in favore di banche o intermediari finanziari  disciplinati

dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui  al  comma  8    

ovvero  puo'  prevedere  l'effettuazione  di  operazioni  finanziarie

finalizzate all'estinzione di  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili

delle pubbliche amministrazioni.

  9-bis. Alla Nota di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e

finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione  del  presente

decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei  debiti

delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1,

2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di  ricognizione  svolta

ai sensi del presente  articolo.  La  relazione  indica  altresi'  le

iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con  la  legge

di stabilita' per il 2014, al fine di  completare  il  pagamento  dei

debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre  2012,

ivi inclusi i debiti  per  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate

relativi  a  somministrazioni,  forniture,  appalti   e   prestazioni

professionali a fronte dei quali non sussistono nei  bilanci  residui

passivi anche perenti, anche mediante la concessione  nell'anno  2014

della garanzia dello Stato al  fine  di  agevolare  la  cessione  dei

relativi crediti a banche e ad  altri  intermediari  finanziari,  nel

rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.    

 

                               Art. 8

          Semplificazione e detassazione della cessione dei

        crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

  1. Gli atti di cessione dei crediti  certi,  liquidi  ed  esigibili

maturati  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui

all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,

n.165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture

ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.

La disposizione di cui al presente comma non si  applica  all'imposta

sul valore aggiunto.

  2. L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei

crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni   di   cui

all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,

n.165,    e' effettuata, a titolo gratuito,    dall'ufficiale rogante

dell'amministrazione debitrice, ove presente.    In caso di assenza o

impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore,

l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere  effettuata  da  un

notaio e  gli  onorari  sono  comunque  ridotti  alla  meta'.      La

notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere

prima della data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  puo'

essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante  consegna

dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.

  3.  Con  provvedimento  del  Direttore  generale  del  tesoro   del

Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31

luglio 2013, sono stabilite  le  modalita'  attraverso  le  quali  la

piattaforma elettronica istituita per le finalita'  di  cui  all'art.

120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385

e delle relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche  per

la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.

 

                               Art. 9

                   Compensazioni tra certificazioni

                         e crediti tributari

     01. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del  Presidente

della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive

modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal

fine la certificazione prevista dall'articolo  9,  comma  3-bis,  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni

richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b),  ultimo  periodo,

del medesimo decreto, recanti la  data  prevista  per  il  pagamento,

emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono  utilizzate,

a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle

somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo,  effettuato  in  data

antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».

  02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1,  comma  1,

del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  19  ottobre

2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,

e' differito al 31 dicembre 2012.    

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, dopo l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente:

     «Art. 28-quinquies.  --  (Compensazioni  di  crediti  con  somme

dovute in base agli istituti definitori della  pretesa  tributaria  e

deflativi del  contenzioso  tributario).  --  1.      I  crediti  non

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012

nei confronti dello  Stato,  degli  enti  pubblici  nazionali,  delle

regioni, degli enti  locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario

nazionale per    somministrazioni,    forniture  e  appalti,  possono

essere compensati,   solo su specifica richiesta  del  creditore,    

con l'utilizzo del sistema previsto  dall'articolo  17,  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  ed  esclusivamente  attraverso  i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,

con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione  ai  sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno  1997,  n.218,  di

definizione ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  dell'articolo

5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis,  e  di  acquiescenza  ai  sensi

dell'articolo 15, dello stesso decreto  legislativo,  di  definizione

agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione  giudiziale  ai

sensi dell'articolo 48, del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,

n.546, di mediazione ai  sensi  dell'articolo  17-bis,  dello  stesso

decreto. A tal fine e' necessario che il credito sia  certificato  ai

sensi dell'articolo 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre

2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  gennaio

2009, n.2, o ai sensi  dell'articolo  9,  comma  3-ter,  lettera  b),

ultimo  periodo,  del  medesimo  decreto      e   che   la   relativa

certificazione  rechi  l'indicazione  della  data  prevista  per   il

pagamento.    La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi

telematici dall'Agenzia delle entrate  alla  piattaforma  elettronica

per  la  gestione  telematica  del  rilascio  delle   certificazioni,

predisposta  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -

Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  con  modalita'

idonee  a  garantire  l'utilizzo  univoco  del  credito  certificato.

Qualora    l'ente pubblico nazionale,    la regione, l'ente locale  o

l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla  contabilita'

speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato  entro

sessanta  giorni  dal  termine  indicato  nella  certificazione,   la

struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma  3,  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997,  n.241,  trattiene  l'importo  certificato

mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo,  a

seguito  della   ripartizione   delle   somme   riscosse   ai   sensi

dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.241.  Nel

caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta  struttura  di

gestione  ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e

dell'economia e delle finanze  e  l'importo  e'  recuperato  mediante

riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo,

incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e  le  quote

di gettito relative alla compartecipazione  a  tributi  erariali.    

Qualora  residuino  ulteriori  importi  da  recuperare,  i  Ministeri

dell'interno e dell'economia e delle  finanze  formano  i  ruoli  per

l'agente della riscossione, che  procede  alla  riscossione  coattiva

secondo le disposizioni di cui al titolo II.    

  2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui

al comma 1, sono stabiliti,     entro  il  30  giugno  2013,      con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

      1-bis.  Al  comma  1  dell'articolo  48-bis  del  decreto   del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive

modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  ovvero

abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19

del presente decreto».    

  2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.000  euro  previsto

dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388  e'

aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a  euro  1.250  milioni  per

l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e  250  milioni  per  l'anno

2016,    si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi

programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli  anni  2015  e

2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla  contabilita'

speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

  2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

600, e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare  di

ragioni creditorie  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni

allega un elenco, conforme a un modello da adottare con  decreto  del

Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti  certi,  liquidi

ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta  al

quale  la  dichiarazione  si  riferisce,  per  cessioni  di  beni   e

prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche  amministrazioni,

distinti in ragione di ente pubblico debitore.  L'elenco  di  cui  al

presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per  via

telematica, ai sensi  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive

modificazioni.    

 

                           Capo III

                   ULTERIORI MISURE IN MATERIA

            DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI

 

                               Art. 10

Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con

  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in

  materia di versamento di tributi locali

     1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.135,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  gennaio  2013»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente  a

quello di riferimento»;

    b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli  anni

2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo  precedente,  in

caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono

determinate in proporzione alle spese desunte  dal  SIOPE,  sostenute

nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle

relative alle  spese  per  formazione  professionale,  per  trasporto

pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani  e  per

servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.».    

  2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui

rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto

dall'articolo  14  del  decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,

operano le seguenti disposizioni:

    a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  del  tributo

sono stabilite dal comune con propria deliberazione  adottata,  anche

nelle more della  regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e

pubblicata, anche sul sito web istituzionale,  almeno  trenta  giorni

prima della data di versamento;

    b) ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e

comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono

inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  gia'

predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,

ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso  per  gli

stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono

scomputati ai fini della determinazione dell'ultima  rata  dovuta,  a

titolo di TARES, per l'anno 2013;

    c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato

e' riservata allo Stato ed e' versata in unica  soluzione  unitamente

all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche'

utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di  cui  al

comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;

       d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato  articolo

14 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che  nelle

regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province

autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni  e  Province

autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma;    

    e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24

dicembre 2012,  n.228,  le  parole:  «890,5  milioni  di  euro»  sono

sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;

    f) i comuni non possono aumentare la  maggiorazione  standard  di

cui alla lettera c);

    g) i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la  riscossione

del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti urbani.

     2-bis. Le disposizioni del comma 2  trovano  applicazione  anche

nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una  tariffa  con

natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai  sensi  del  comma  29

dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la  riscossione

dei tributi dei soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera

gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  anche  oltre  la

scadenza del 30giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.

  3. All'articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte

operative, le aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali

tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117  del

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;

    b) al comma 35, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «in  quanto

compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  tramite  le  altre

modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di  incasso  e

di pagamento interbancari».    

  4. All'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,

sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni  dalla  data»  sono

sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;

       b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente:

  «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti

dell'imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente

per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi

nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3,

del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.360,  e  successive

modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti  ad  inserire  nella

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze  --

Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei

comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito

informatico. Il versamento  della  prima  rata  di  cui  al  comma  3

dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e'

eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi

dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al

medesimo articolo 9 e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per

l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata,

sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del  28

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  a

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello

stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

  4-bis.  All'articolo  259  del  testo  unico  di  cui  al   decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e'  inserito  il

seguente:

  «1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto  sia  adottata

nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario  per  il

quale risulta non  essere  stato  ancora  validamente  deliberato  il

bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio  successivo,  il

consiglio  dell'ente  presenta  per   l'approvazione   del   Ministro

dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di

bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo

esercizio ».

  4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre  2007,  n.

244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al  2012  »  sono  sostituite

dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ».

  4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: « ;  tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso

produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e

che insistono  sul  rispettivo  territorio.  Per  l'accertamento,  la

riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso

si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale

propria. Le attivita' di accertamento  e  riscossione  relative  agli

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono

svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo

svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e

sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai  fabbricati  rurali

ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o

parzialmente  montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani

predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT),

assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano

all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8  del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive  modificazioni

»;

    b) al comma 381:

      1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti:

« 30 settembre 2013»;

      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio

di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 e'

facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo

193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.

267 del 2000.».    

 

                              Art. 10-bis

 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater,

  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   convertito,   con

  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

  1. Nel rispetto del patto di  stabilita'  interno,  il  divieto  di

acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo  12,  comma

1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  non  si  applica

alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di  immobili  o

terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,

nonche' alle permute  a  parita'  di  prezzo  e  alle  operazioni  di

acquisto programmate da delibere assunte prima del 31  dicembre  2012

dai competenti  organi  degli  enti  locali  e  che  individuano  con

esattezza i compendi immobiliari  oggetto  delle  operazioni  e  alle

procedure  relative  a  convenzioni   urbanistiche   previste   dalle

normative regionali e provinciali.    

 

                              Art. 10-ter

                   Esame del piano di riequilibrio

                       finanziario pluriennale

  1. All'articolo 243-quater  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

  «1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  della   delibera   di   cui

all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di  riequilibrio  finanziario

pluriennale  e'  trasmesso  alla  competente  sezione  regionale   di

controllo della Corte dei Conti,  nonche'  alla  Commissione  di  cui

all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla

data di presentazione del piano,  svolge  la  necessaria  istruttoria

anche sulla base delle Linee guida  deliberate  dalla  sezione  delle

autonomie della  Corte  dei  conti.  All'esito  dell'istruttoria,  la

Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali  allegati,

che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte  dei

conti»;

    b) al comma 6, le parole: «, al Ministero dell'economia  e  delle

finanze» sono soppresse.    

 

                            Art. 10-quater

        Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito

         IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale.

  1. Ai comuni che hanno registrato  il  maggior  taglio  di  risorse

operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli

immobili  posseduti  dagli  stessi  comuni  nel  proprio   territorio

all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma  1,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo  di

330 milioni di euro per l'anno 2013 e di  270  milioni  di  euro  per

l'anno 2014.

  2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  ripartito  tra  i  comuni

interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con

il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, in proporzione alle stime  di  gettito  da  imposta

municipale propria relativo agli immobili posseduti  dai  comuni  nel

proprio territorio comunicate  dal  Dipartimento  delle  finanze  del

Ministero dell'economia e delle finanze.

  3. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del

comma 2 e' escluso dal saldo  finanziario  di  cui  all'articolo  31,

comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini  del

patto di stabilita' interno.

  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.

213, le parole: «  190  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  »  sono

sostituite dalle parole: « 120 milioni di euro per l'anno 2014 ».

  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma

228 e' abrogato.    

 

                           Art. 10-quinquies

                     Criteri per la ripartizione

               del fondo sperimentale di riequilibrio

  1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  2.000  milioni  »  sono

sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »;

    b) al terzo periodo, le parole: « ed entro  il  31  gennaio  2013

relativamente  alle  riduzioni  da  operare  per  gli  anni  2013   e

successivi », sono soppresse;

    c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «  Le  riduzioni

da applicare  a  ciascun  comune  a  decorrere  dall'anno  2013  sono

determinate, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro

dell'interno, in proporzione alla media  delle  spese  sostenute  per

consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte  dal  SIOPE,  fermo

restando che la riduzione per  abitante  di  ciascun  ente  non  puo'

assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal

rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE  2010-2012

e la  popolazione  residente  di  tutti  i  comuni,  relativamente  a

ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del  testo  unico

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».    

 

                             Art. 10-sexies

            Semplificazione dei criteri per il riparto del

            fondo di solidarieta' comunale nell'anno 2013

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il

comma 380 e' inserito il seguente:

  «380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del  Consiglio

dei  ministri  di  cui  al  comma  380,  lettera  b),   tiene   conto

esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5),  6)  e  7)  della

lettera  d)  del  medesimo  comma  380,  e  dei  dati   del   gettito

dell'imposta municipale propria ad  aliquota  di  base  spettante  ai

comuni per l'anno 2013, come stimato dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze».    

 

                               Art. 11

Misure per l'equilibrio finanziario della  Regione  Siciliana,  della

  Regione  Piemonte  e  della  Regione  Sardegna   nonche'   per   la

  programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

  1. In attuazione dello statuto della Regione Siciliana  di  cui  al

regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.455,  convertito  dalla

legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo

3 novembre 2005, n. 241, e'  attribuito  alla  Regione  Siciliana  il

gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese  industriali

e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale,  in

misura corrispondente alla quota  riferibile  agli  impianti  e  agli

stabilimenti ubicati  all'interno  dello  stesso.  Per  l'anno  2013,

l'assegnazione viene effettuata per un importo  di  euro  49.000.000,

mediante attribuzione diretta alla Regione da parte  della  Struttura

di Gestione, individuata  dal  decreto  interministeriale  22  maggio

1998, n. 183.

  2. In relazione  alle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  comma  1

spettanti alla Regione Siciliana, il relativo gettito e'  assicurato,

a decorrere dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste

dal decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle  finanze

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3  novembre

2005, n. 241, da emanare, entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto,  d'intesa  con  l'Assessorato  regionale

dell'economia della Regione Siciliana.

  3. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente  articolo  per

le annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per  l'anno  2013,  euro

50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000  per  l'anno  2015,  si

provvede:

    a) per 3 milioni di euro  per  il  2013  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

    b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il  2014  e  32,8

per il 2015, mediante  le  risorse  statali  spettanti  alla  Regione

Siciliana relative alle annualita'  dell'edilizia  agevolata  di  cui

all'articolo 61, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,

n.112, come individuate nel Piano  di  rientro  sul  quale  e'  stata

sancita intesa nella seduta del  18  ottobre  2007  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province

autonome di Trento e Bolzano, che sono  conseguentemente  ridotte  di

pari importi;

    c) per 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 114, terzo periodo,  della  legge  23  dicembre

2005, n.266;

    d) per 10 milioni di euro per  il  2015  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5,  comma

3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede  alla  ridefinizione  dei

rapporti finanziari fra  lo  Stato  e  la  Regione  Siciliana  ed  al

simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo  Stato,  con

le modalita' previste dallo statuto speciale della Regione  Siciliana

approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455. Dal

1º gennaio 2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del

presente articolo e del decreto dirigenziale di cui  al  comma  2  e'

subordinata al  completamento  delle  procedure  di  cui  al  periodo

precedente.

     5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo  1

della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  al  fine  di  dare  piena

applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte

costituzionale n. 118  del  2012,  al  nuovo  regime  regolatore  dei

rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna,  disciplinato

dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della  legge  27

dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza

e cassa allo scopo previsti nel bilancio  di  previsione  per  l'anno

finanziario  2013  e  nel  bilancio  pluriennale  per   il   triennio

2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore

della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  il   Ministro

dell'economia e delle finanze concorda, nel  rispetto  dei  saldi  di

finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le  procedure  di  cui

all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  le  modifiche  da

apportare al patto di stabilita' interno per la regione Sardegna.    

  6.  Per  consentire  la  rimozione  dello  squilibrio   finanziario

derivante  da  debiti  pregressi  a  carico  del  bilancio  regionale

inerenti ai servizi di  trasporto  pubblico  locale  su  gomma  e  di

trasporto ferroviario regionale, la Regione  Piemonte  predispone  un

piano di rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata  in

vigore del presente decreto,  all'approvazione  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e  delle

finanze. Il piano di rientro dovra' individuare le necessarie  azioni

di  razionalizzazione      e  di  incremento  dell'efficienza      da

conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui

all'articolo 16-bis, comma 3,    del  decreto-legge  6  luglio  2012,

n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.

135, e successive modificazioni.    

  7. Per il finanziamento del piano di cui al  comma  precedente,  la

Regione Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per  l'anno  2013,  le

risorse ad essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione  di

cui alla delibera del CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n.80 del 7/4/2011),  nel  limite  massimo  di  150

milioni di euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE

per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse

disponibili..

  8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita' per  far  fronte

ai pagamenti in conto capitale degli  enti  territoriali  e,  per  la

parte corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento  di

infrastrutture indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma

3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le  parole:

«compartecipazione ai tributi erariali»  sono  inserite  le  seguenti

parole: «o, previo accordo tra la Regione richiedente,  il  Ministero

per la coesione territoriale e il Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti, a valere sulle risorse destinate  alla  programmazione

regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed e' aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «In caso di  utilizzo  delle  risorse  del

Fondo per lo sviluppo e la  coesione  per  le  finalita'  di  cui  al

presente comma, la Regione interessata  propone  conseguentemente  al

CIPE per la presa d'atto, la nuova programmazione  nel  limite  delle

disponibilita' residue,    con priorita' per il finanziamento      di

interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in  materia  di

trasporti, di infrastrutture e di investimenti locali.».

     8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici

legali delle Regioni sono autorizzati ad  assumere  gratuitamente  il

patrocinio degli enti dipendenti, delle  agenzie  regionali  e  degli

organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio  di  funzioni

amministrative delle regioni medesime.    

 

                               Capo IV

                         DISPOSIZIONI FINALI

 

                               Art. 12

                        Copertura finanziaria

  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'

necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto

e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo  fino  a

20.000 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2013  e  2014.  Tali

somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite  massimo

di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione

del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito

dalla legge di stabilita',  in  conformita'  con  la  Risoluzione  di

approvazione  della  Relazione  al  Parlamento  presentata  ai  sensi

dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196  e

successive integrazioni e modificazioni.

  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

presente decreto e nelle more dell'emissione dei  titoli  di  cui  al

comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio

e, ove necessario, puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni  di

tesoreria, la cui regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di

pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'  effettuata  entro  la

conclusione dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in  termini  di

maggiori  interessi  del  debito  pubblico  al  netto  degli  effetti

derivanti dal comma 6,   pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014

e a 656,6 milioni di euro    a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri

di cui agli articoli 1, comma 12, e  8,  pari  complessivamente  a  7

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni  di

euro dal 2015 al 2017, si provvede:

    a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014

e 6,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante  corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2013, allo scopo  parzialmente  utilizzando,

quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2013, e a  2  milioni  di  euro

annui per gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al  medesimo

Ministero e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro

annui per l'anno 2015, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali;

    b) quanto a 559,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  mediante

corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  dell'imposta  sul

valore aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1,  2,

3 e 5;

    c) quanto a 570,45 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2015,

mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie

disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza

e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa

di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),

della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  per  gli  importi  indicati

nell'Allegato 1 al presente decreto.    Dalle riduzioni sono  esclusi

gli stanziamenti iscritti nello stato  di  previsione  del  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella  missione  «

Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi  al  Fondo

per lo sviluppo e la coesione e quelli  relativi  alla  realizzazione

delle opere e delle attivita' connesse allo  svolgimento  del  grande

evento Expo Milano 2015;

  c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni

di euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  mediante  corrispondente

riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma  «  Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per

l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando,  quanto  a  699.000

euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno

2015, l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, quanto a  4.901.000  euro  per  l'anno  2014  e  a

15.515.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000  euro

per   l'anno   2014,   l'accantonamento   relativo    al    Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,

n. 307;

  c-quater)  quanto  a  17,35  milioni  di  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione  delle  risorse  di

parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge

25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla  tabella  C  allegata

alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  c-quinquies)  quanto  a  12  milioni  di  euro  annui  a  decorrere

dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa relativa  alle  indennita'  di  cui  all'articolo  171,  del

decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e

successive modificazioni;

  c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno  2014  e  a  35,8

milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985,  n.  222,

relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).    

  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b).   

Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di  euro  per

l'anno  2014,  di  cui  all'Allegato  1,  e'   accantonato   e   reso

indisponibile con le modalita' di cui alla lettera  c)  del  medesimo

comma 3.    In base agli esiti  del  monitoraggio,  con  decreti  del

Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   si   provvede    al

disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie  per

assicurare la copertura di cui al comma 3, lettera b).

  5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  delle

successive  riduzioni  e'  autorizzato  ad  accantonare   e   rendere

indisponibilile    somme di cui al comma  4.      Le  amministrazioni

potranno proporre variazioni compensative, anche relative a  missioni

diverse,   tra   gli   accantonamenti   interessati,   nel   rispetto

dell'invarianza sui  saldi  di  finanza  pubblica,  entro  30  giorni

dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente

decreto. Resta precluso  l'utilizzo  degli  accantonamenti  di  conto

capitale per finanziare spese correnti.

  6. Gli importi oggetto  della  restituzione  da  parte  degli  enti

territoriali delle somme  anticipate  dallo  Stato,  ai  sensi  degli

articoli 1, 2 e 3, sono  annualmente  versati  ad  appositi  capitoli

dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,

distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli  importi

dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo

per l'ammortamento dei titoli di Stato.

  7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le Amministrazioni  centrali  dello

Stato non possono proporre  rimodulazioni  che  comportino  riduzioni

degli stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su

cui si siano formati debiti di cui    al comma 1 dell'articolo  5    

del presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.

  8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre

2012, n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.

  9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo programmatico in termini  di

indebitamento netto delle pubbliche  amministrazioni  indicato  nella

Relazione presentata al Parlamento, ai  sensi  dell'articolo  10-bis,

comma  6,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.196,   il   Ministero

dell'economia   e   delle   finanze    effettua    il    monitoraggio

dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto.

  10. Qualora dal predetto monitoraggio,  tenuto  anche  conto  degli

andamenti  di  finanza  pubblica,  emerga  il  rischio  del   mancato

raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati  nel  documento

di economia  e  finanza  2013  e  suoi  eventuali  aggiornamenti,  il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione  da

inviare  al  Parlamento  o  da  allegare  comunque   alla   nota   di

aggiornamento al Documento di economia e finanza, dispone con proprio

decreto la rimodulazione  per  gli  anni  2013  e  2014  delle  spese

autorizzate dal presente decreto,  ovvero  l'applicazione  di  quanto

previsto dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del  decreto-legge

6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15

luglio  2011,  n.  111,  o  l'adozione  di  provvedimenti  correttivi

urgenti.

  11. Le eventuali risorse non utilizzate per  i  pagamenti  previsti

dall'articolo 1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1  e  dall'articolo

3, comma  1,  come  risultanti  dal  monitoraggio  di  cui  al  comma

precedente,  possono  essere  destinate,  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle finanze,    prioritariamente ad  incremento    

di quelle previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.

 

                               Art. 13

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

 

Allegati omessi