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Roma,
29 luglio 2013
Circolare n. 183/2013
Oggetto: Funzione pubblica
– Tributi – Pagamento debiti delle P.A. – Risvolti fiscali – Legge 6.6.2013,
n.64, su G.U.n.132 del 7.6.2013.
Dallo scorso mese di giugno sono diventate definitive le
disposizioni per il pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei
debiti vantati dalle imprese al 31 dicembre 2012 per forniture di beni e
servizi.
In particolare, la cosiddetta legge sblocca debiti, ha previsto l’obbligo per le PA di
predisporre l’elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico e di procedere al
pagamento concedendo priorità alle imprese che vantino crediti da più lungo
tempo e che non li abbiano ceduti a istituti finanziari.
La legge prevede alcuni risvolti di carattere fiscale che di
seguito si evidenziano.
Compensazione dei crediti
con somme iscritte a ruolo (art.9 commi 01, 02 e 1) – I crediti
maturati al 31.12.2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici
nazionali, delle Regioni, degli enti locali e del Ssn possono essere utilizzati
in compensazione (tramite il mod. F24 e attraverso i sistemi telematici
dell’Agenzia delle Entrate) delle somme dovute per contenzioso tributario (es.
accertamento con adesione, adesione a PVC, conciliazione giudiziale, ecc.). A
tal fine è necessario che la PA abbia certificato il proprio debito indicando
anche la data prevista di pagamento. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze non ancora emanato devono essere stabiliti i termini e le
modalità di attuazione della disposizione di cui trattasi.
Pagamenti da parte delle
PA superiori a 10 mila euro (art.9 comma 1bis) – Com’è
noto, i pagamenti a qualsiasi titolo superiori a 10 mila euro da parte di PA
vengono effettuati al netto degli eventuali debiti tributari dell’avente
diritto. La legge in esame ha previsto che la disposizione non si applica alle
imprese che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento delle somme iscritte a
ruolo per una situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
Limite annuo delle
compensazioni (art.9 comma 3) – Dal 2014 il limite massimo dei crediti
tributari e contributivi utilizzabili in compensazione col modello F24 passa a
700 mila euro (finora 516.457 euro). La disposizione si applica a tutte le
imprese, non solo a quelle che vantano crediti verso le PA per forniture.
Elenco crediti per
forniture (art.9 comma 2bis) – Le imprese che vantano crediti liquidi
certi ed esigibili per forniture nei confronti delle PA devono elencarli in un
apposito modello della dichiarazione dei redditi.
TARES
(art.10 comma 2) – La legge in esame contiene una disciplina transitoria sulla
nuova tassa comunale rifiuti; in particolare è stato previsto che i Comuni per
il 2013 possano stabilire autonomamente il numero e le scadenze delle rate
della tassa. E’ stato inoltre confermato l’assoggettamento alla Tares delle
aree scoperte non pertinenziali di locali tassabili.
Riscossione dei tributi
locali (art.10 comma 2ter) – Per tutto il 2013 i Comuni possono
continuare ad avvalersi di Equitalia per la riscossione dei tributi.
IMU
(art.10 commi 4 - 4quater) – La scadenza della dichiarazione IMU è stata
fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verifica il
presupposto (in precedenza entro i 90 giorni successivi al presupposto).
Inoltre è stato previsto che l‘acconto IMU andrà versato sulla base delle
aliquote e detrazioni dell’anno precedente, mentre le nuove deliberazioni dei
Comuni rileveranno in sede di versamento dell’imposta a saldo.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile
di Area |
D/d |
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© CONFETRA – La
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organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 132 del
7.6.2013 (fonte Guritel)
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35
coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64
recante:
"Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti
scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento
di tributi degli enti
locali.
Disposizioni per il
rinnovo del Consiglio di
presidenza
della
giustizia tributaria.".
Capo I
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI
DEBITI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
MATURATI AL 31
DICEMBRE 2012
Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali
1.
Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per
un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti
nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale
certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale
per i
quali sia stata
emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il 31 dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale
riconosciuti alla data
del 31
dicembre 2012 ovvero
che presentavano i
requisiti per il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-bis. Sono altresi' esclusi dai
vincoli del patto di
stabilita'
interno i pagamenti di
obbligazioni giuridiche di
parte capitale
verso terzi assunte alla data del 31
dicembre 2012, sostenuti
nel
corso del 2013 dagli enti locali
e finanziati con
i contributi
straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1,
commi 704 e
707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-ter. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini
di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a
2,5 milioni di
euro per l'anno
2013, si provvede
mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti
a legislazione vigente
conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189,
e successive
modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze e'
autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Ai fini della distribuzione della
predetta esclusione tra i
singoli
enti locali, i comuni e le province
comunicano mediante il
sistema web
della Ragioneria generale dello Stato, entro
il termine
del 30
aprile 2013, gli spazi finanziari
di cui necessitano
per
sostenere i
pagamenti di cui al comma 1. Ai fini
del riparto, si
considerano solo
le comunicazioni pervenute
entro il predetto
termine.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla
base delle
comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15
maggio 2013
sono
individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita'
di riparto
individuate dalla Conferenza Stato-citta'
ed autonomie
locali
entro il
10 maggio 2013,
ovvero, in mancanza,
su base
proporzionale,
gli importi dei pagamenti da escludere
dal patto di
stabilita'
interno per il 90 per
cento dell'importo di cui al
comma 1.
Con successivo decreto da emanarsi entro il 15
luglio 2013
in
relazione alle richieste pervenute,
sino a dieci
giorni prima
rispetto a
tale data, secondo quanto previsto al periodo
precedente,
si procede
al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilita' non
assegnate con il
primo decreto. Gli
eventuali spazi finanziari non
distribuiti per l'esclusione
dei
pagamenti dei debiti di cui al comma
1 dai vincoli
del patto di
stabilita' interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali
per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti
effettuati
prima del 9 aprile 2013 in relazione
alla medesima tipologia
di
debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul
patto di
stabilita' interno per
effetto del periodo
precedente sono
utilizzati, nel corso
del 2013, esclusivamente per
sostenere
pagamenti in conto capitale.
Nella liquidazione dei
pagamenti si
osserva il criterio cronologico per singolo comune.
4. Su segnalazione del collegio
dei revisori dei
singoli enti
locali, la Procura
regionale competente della
Corte dei conti
esercita l'azione nei
confronti dei responsabili
dei servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto
gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al
comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario
2013,
pagamenti per almeno il 90 per
cento degli spazi
concessi. Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto
degli oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di
cui al periodo
precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le
sentenze di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla
normativa in materia
di tutela dei
dati
personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli
estremi della decisione e della somma a credito.
5.
Nelle more dell'emanazione del
decreto del Ministero
dell'economia
e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente
locale
puo'
effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del
13 per
cento delle disponibilita' liquide
detenute presso la
tesoreria
al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per
cento degli
spazi finanziari
che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013 ai
sensi del
comma 2.
6. Per l'anno 2013 non si applicano le
disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9
dell'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
come
convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n.
44.
7. Al fine di fornire liquidita' agli enti
locali, per l'anno 2013,
non
rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti
effettuati in favore degli enti
locali soggetti al
patto di
stabilita' interno a valere sui
residui passivi di
parte
corrente,
purche' a fronte di corrispondenti residui
attivi degli
enti
locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito
del patto di stabilita'
interno delle
regioni e province
autonome derivanti dalla
disposizione
di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il
pagamento
dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre
2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata
emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il
predetto termine.
Tali spazi finanziari sono
destinati
prioritariamente
per il pagamento di residui di parte
capitale in
favore
degli enti locali.
9. Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso
da parte degli
enti locali
ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, e' incrementato, sino alla
data del 30
settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
10.
E' istituito nello
stato di previsione
del Ministero
dell'economia e
delle finanze un
fondo, denominato «Fondo
per
assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed
esigibili»,
con una dotazione di 9.327.993.719 euro per il 2013 e
di 14.527.993.719 euro per il 2014. Il Fondo
di cui al
periodo
precedente
e' distinto in
tre sezioni a
cui corrispondono tre
articoli del
relativo capitolo di
bilancio, denominati
rispettivamente
«Sezione per assicurare la liquidita'
per pagamenti
dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali» con
una
dotazione
di 1.800
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013
e
2014, «Sezione per assicurare la liquidita'
alle regioni e alle
province autonome
per pagamenti dei
debiti certi, liquidi
ed
esigibili
diversi da quelli finanziari e sanitari» con una dotazione
di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di
3.727.993.719 euro per
l'anno 2014 e «Sezione per assicurare la liquidita'
per pagamenti
dei debiti
certi, liquidi ed
esigibili degli enti
del Servizio
Sanitario
Nazionale», con
una dotazione di 5.000 milioni
di
euro per
l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014. Con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al
Parlamento
e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative,
in termini di competenza e di
cassa, tra i
predetti
articoli in
relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le
somme affluite sul conto corrente di
tesoreria di cui al
successivo
comma 11, sono versate all'entrata
del bilancio dello
Stato per
la riassegnazione ai pertinenti articoli
del Fondo. E'
accantonata una quota,
pari al 10
per cento, della
dotazione
complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere
destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle
disponibilita'
non assegnate in prima
istanza e con
le medesime procedure
ivi
previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti
di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista
dal predetto articolo 2, comma
1, e, comunque,
non oltre il 30
settembre 2013.
11.
Ai fini dell'immediata operativita'
della «Sezione per
assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed
esigibili
degli enti locali», di cui
al comma 10,
il Ministero
dell'economia
e delle
finanze stipula con la Cassa
depositi e
prestiti
S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore
del presente
decreto, un
apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce
le disponibilita' della predetta
sezione su apposito
conto
corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello
Stato,
intestato
al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento
e versamento per le finalita'
di cui alla
predetta
Sezione. Il
suddetto addendum definisce,
tra l'altro, criteri
e
modalita'
per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione, secondo
un contratto tipo
approvato con decreto
del
direttore
generale del Tesoro e pubblicato sui
siti internet del
Ministero
dell'economia e delle finanze e della
Cassa depositi e
prestiti
S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo
svolgimento
da parte di
Cassa depositi e prestiti S.p.A. della
gestione della
Sezione.
L'addendum e' pubblicato sui siti internet
del Ministero
dell'economia
e delle finanze e della
Cassa depositi e
prestiti
S.p.A.
12. Per le attivita' oggetto dell'addendum
alla convenzione di cui
al comma
precedente e' autorizzata la spesa
complessiva di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte
ai pagamenti dei
debiti
certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012,
ovvero dei debiti per i quali
sia stata emessa
fattura o
richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa
di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e 204
del
decreto
legislativo 18 agosto
2000, n.267, chiedono
alla Cassa
depositi e
prestiti S.p.A., secondo
le modalita' stabilite
nell'addendum di
cui al comma
11, entro il
30 aprile 2013
l'anticipazione
di liquidita' da destinare ai
predetti pagamenti.
L'anticipazione
e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a
valere sulla
Sezione di
cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
nella
stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con piano
di
ammortamento
a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota
interessi,
con durata fino a un massimo di 30 anni.
Le restituzioni
sono
versate annualmente dalla Cassa
depositi e prestiti
S.p.A.
all'entrata
del bilancio dello Stato ai sensi e
con le modalita'
dell'articolo
12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali puo'
individuare modalita' di
riparto, diverse
dal criterio proporzionale
di cui al
secondo
periodo. La
rata annuale sara' corrisposta a partire
dalla scadenza
annuale
successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non
potra'
cadere oltre il 30 settembre di
ciascun anno. Il
tasso di
interesse
da applicare alle suddette anticipazioni e'
pari, per le
erogazioni dell'anno
2013, al rendimento
di mercato dei
Buoni
Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal
Ministero
dell'economia e delle finanze --
Dipartimento del tesoro
alla data
della pubblicazione del presente decreto e
pubblicato sul
sito
internet del medesimo Ministero.
Per l'erogazione dell'anno
2014, il
tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni
sara'
determinato sulla base del
rendimento di mercato
dei Buoni
Poliennali
del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
con comunicato
del
Direttore generale del tesoro da emanare e
pubblicare sul sito
internet
del Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 15
gennaio
2014. In
caso di mancata
corresponsione della rata
di
ammortamento
entro il 30 settembre di ciascun anno,
sulla base dei
dati
comunicati dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A., l'Agenzia
delle
Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni
interessati, all'atto
del pagamento agli
stessi dell'imposta
municipale propria di
cui all'articolo 13,
del decreto-legge 6
dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre
2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o
bollettino di
conto
corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento
alle medesime
dell'imposta sulle assicurazioni contro
la
responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a
motore,
esclusi i ciclomotori di cui
all'articolo 60, del
decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
13-bis. Gli enti locali ai quali viene
concessa l'anticipazione
di liquidita` ai sensi del comma 13, e
che ricevono risorse
dalla
regione o dalla
provincia autonoma ai
sensi dell'articolo 2,
all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13
e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue
per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita` concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La
mancata estinzione dell'anticipazione entro il
termine di cui al
precedente periodo e` rilevante ai fini
della misurazione e
della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita` dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e
successive modificazioni.
14. All'atto di ciascuna
erogazione, e in
ogni caso entro
i
successivi trenta giorni, gli enti
locali interessati provvedono
all'immediata estinzione dei
debiti di cui
al comma 13.
Il
responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero da
altra persona
formalmente indicata dall'ente medesimo fornisce alla Cassa depositi
e prestiti S.p.A.
fornisce formale certificazione dell'avvenuto
pagamento e dell'effettuazione delle
relative registrazioni
contabili.
15.
Gli enti locali
che abbiano deliberato
il ricorso alla
procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267, che
richiedono
l'anticipazione di liquidita' di cui
al comma 13,
sono
tenuti alla
corrispondente modifica del piano di
riequilibrio, da
adottarsi obbligatoriamente entro
sessanta giorni dalla
concessione della anticipazione
da parte della
Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13.
16. Nell'ipotesi di cui al comma 15,
le anticipazioni di
cassa
eventualmente
concesse in applicazione dell'articolo 5,
del decreto
legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 7
dicembre 2012, n. 213, che risultassero
non dovute, sono
recuperate
da parte del Ministero dell'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari
dell'anticipazione di cui al
comma 13,
il fondo di svalutazione crediti
di cui al
comma 17,
dell'articolo
6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95,
convertito
con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, relativo ai 5
esercizi finanziari
successivi a quello in cui
e' stata concessa
l'anticipazione
stessa, e' pari almeno al 50 per
cento dei residui
attivi, di
cui ai titoli
primo e terzo
dell'entrata, aventi
anzianita'
superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di
revisione,
possono essere esclusi dalla base
di calcolo i
residui
attivi per
i quali i responsabili dei
servizi competenti abbiano
analiticamente
certificato la perdurante
sussistenza delle ragioni
del credito
e l'elevato tasso di riscuotibilita'.
17-bis. Nelle
regioni a statuto
speciale e nelle
province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli
enti locali effettuano la
comunicazione di cui
al comma 2 alle
regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla
Ragioneria generale dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma
1-ter, del decreto-legge 13
agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre
2011, n 148, le parole "sono versate" sono sostituite dalle
seguenti:
"sono comunque ed inderogabilmente versate".
17-quater. All'articolo 6, comma
15-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012,
n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: " I contributi
di cui al
presente comma sono altresi' esclusi dalle riduzioni a compensazione
disposte in applicazione
dell'articolo 6, comma
14 del presente
articolo".
17-quinquies. Agli enti locali
che non hanno rispettato nell'anno
2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza del
pagamento
dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31,
comma 26, lett. a), della legge
12 novembre 2011,
n. 183, ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti.
Art.
1-bis
Patto verticale incentivato
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n
228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo
periodo, le parole da: «Nell'anno 2013»
fino a: «800 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«Alle
regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e
alla regione
Sardegna e' attribuito un contributo,
nei limiti di
un importo
complessivo di 1.272.006.281 euro per
ciascuno degli anni
2013 e
2014,»;
2) il comma 123 e' sostituito
dal seguente:
«123. Gli importi indicati per
ciascuna regione nella tabella
di
cui al comma
122 possono essere
modificati, a invarianza
di
contributo complessivo, di
318.001.570 euro con
riferimento agli
spazi finanziari ceduti alle
province e di
954.004.710 euro con
riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il
50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e
5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013,
nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano»;
3) al comma 124, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i
comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni
di parte capitale assunte»;
4) il comma 125 e' sostituito
dal seguente:
«125. Entro il termine perentorio
del 30 giugno, con
riferimento
all'anno 2013, e del 31 maggio, con
riferimento all'anno 2014,
le
regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze, con
riferimento a ciascun ente
beneficiario, gli elementi
informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica»;
b) la tabella 1 di cui
all'articolo 1, comma 122, e' sostituita
dalla seguente:
"Tabella
1 (articolo 1, comma 122)
|===============|=========================|=========================|
| | Ripartizione |
Ripartizione |
| Regione
| dell'incentivo per |
dell'incentivo per |
| | spazi ceduti a province | spazi ceduti a comuni |
|===============|=========================|=========================|
| ABRUZZO
| 7.289.390 |
21.868.169 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| BASILICATA
| 4.897.789 |
14.693.366 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| CALABRIA
| 12.125.555 |
36.376.664 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| CAMPANIA
| 28.041.606 |
84.124.817 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
|EMILIA-ROMAGNA
| 20.758.984 |
62.276.952 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| LAZIO
| 31.905.284 |
95.715.851 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| LIGURIA
| 7.758.771 |
23.276.313 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| LOMBARDIA
| 44.297.820 |
132.893.461 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| MARCHE |
7.812.199 | 23.436.598 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| MOLISE
| 2.561.057 |
7.683.171 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| PIEMONTE
| 21.819.041 |
65.457.123 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| PUGLIA
| 20.152.051 |
60.456.152 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SARDEGNA
| 19.867.953 |
59.603.858 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| SICILIA
| 48.133.617 |
144.400.852 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| TOSCANA
| 18.667.569 |
56.002.706 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| UMBRIA
| 5.387.532 |
16.162.597 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| VENETO
| 16.525.353 |
49.576.059 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTALE
| 318.001.570 |
954.004.710 |
|===============|=========================|=========================|
Art. 2
Pagamenti dei debiti delle regioni
e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non
possono far fronte ai
pagamenti
dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data
del 31
dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta
equivalente di pagamento
entro il predetto
termine,
diversi da
quelli finanziari e sanitari di cui
all'articolo 3, ivi
inclusi i
pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data
del 31
dicembre 2012, a causa di carenza
di liquidita', in deroga
all'articolo
10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n.281,
e all'articolo 32, comma 24, lettera
b), della legge
12 novembre
2011, n.183, con certificazione congiunta del
Presidente e del
responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro
il 30 aprile
2013 l'anticipazione di
somme da
destinare ai
predetti pagamenti, a
valere sulle risorse
della
«Sezione
per assicurare la liquidita' alle regioni
e alle province
autonome
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi
da quelli
finanziari e sanitari» di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a
ciascuna regione
sono stabilite con
decreto del Ministero
dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il
15 maggio 2013.
Entro il 10
maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare
modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale
di cui al
periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti
delle assegnazioni di cui
al presente
articolo, si provvede, a seguito:
a) della predisposizione, da parte
regionale, di misure,
anche
legislative,
idonee e congrue di
copertura annuale del
rimborso
dell'anticipazione
di liquidita', maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di
pagamento dei debiti certi,
liquidi ed
esigibili, alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei
debiti per
i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente
di
pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i
pagamenti in
favore
degli enti locali, comprensivi
di interessi nella
misura
prevista
dai contratti, dagli accordi di
fornitura, ovvero dagli
accordi
transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza
dei
predetti accordi, dalla legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito
contratto tra il
Ministero
dell'economia
e delle finanze -- Dipartimento del Tesoro e la regione
interessata,
nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di
restituzione
delle somme, comprensive di interessi e
in un periodo
non
superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non
adempia
nei termini ivi
stabiliti al versamento
delle rate di
ammortamento
dovute, sia le modalita' di
recupero delle medesime
somme da
parte del Ministero dell'economia
e delle finanze,
sia
l'applicazione
di interessi moratori. Il tasso di interesse a
carico
della
Regione e' pari al rendimento di mercato del
Buoni Poliennali
del Tesoro
a 5 anni in corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui
alle lettere a), b) e c)
del comma
3, provvede un
apposito tavolo istituito
presso il
Ministero dell'economia
e delle finanze
- Dipartimento della
Ragioneria
generale dello Stato, coordinato dal
Ragioniere generale
dello Stato
o da un suo delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari
regionali della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del
Ministero dell'economia
e delle
finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza
permanente per i rapporti tra
lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o suo
delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e
delle
Province autonome o suo delegato.
5. All'atto
dell'erogazione, le regioni
interessate provvedono
all'immediata
estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento:
dell'avvenuto pagamento
e dell'effettuazione delle
relative
registrazioni
contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo
di cui
al comma precedente,
rilasciata dal responsabile
finanziario
della Regione ovvero
da altra persona
formalmente
indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti
oggetto del presente
articolo deve
riguardare, per
almeno due terzi,
residui passivi in
via
prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti
degli
enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui
attivi
degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'.
Tali risorse devono, ove nulla osti, essere
utilizzate dagli enti
locali
prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili
maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i quali
sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro
il predetto
termine. Limitatamente alla
Regione siciliana, il
principio
di cui al presente comma
si estende anche
alle somme
assegnate
agli enti locali dalla regione e
accreditate sui conti
correnti di
tesoreria regionale. Ogni regione
provvede a
concertare con le Anci e
le Upi regionali
il riparto di
tali
pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui
al presente comma si estende anche alle
somme assegnate agli
enti
locali dalla regione e accreditate sui conti correnti
di tesoreria
regionale.
7.
L'ultimo periodo della
lettera n-bis), del
comma 4,
dell'articolo
32, della legge 12 novembre 2011, n.183
e' sostituito
dal
seguente: «L'esclusione opera nei
limiti complessivi di
1.000
milioni di
euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno
2013 e di
1.000 milioni di euro per l'anno 2014.».
8. Al riparto delle risorse di cui al comma
precedente si provvede
con gli
stessi criteri e modalita' dettati dall'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge
6 dicembre 2011,
n. 201, convertito,
con
modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero
dello sviluppo economico -
Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica - sulla base dei
dati acquisiti
dal Ministero dell'economia
e delle finanze
-
Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato
- ai sensi
del
comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24
dicembre 2012, n.
228,
effettua entro
il 15 settembre il monitoraggio sull'utilizzo, alla
data del 31 luglio, del plafond di spesa assegnato
a ciascuna
regione e
provincia autonoma, rispettivamente,
in base al
decreto
ministeriale
del 15 marzo 2012 ed in base alle disposizioni di cui al
comma 8 del
presente articolo. All'esito del
predetto monitoraggio,
il
Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, qualora
sulla base
delle effettive esigenze di cassa delle regioni e province
autonome
riferite al primo semestre, riscontri
per alcune di
esse
un'insufficienza
e per altre un'eccedenza del plafond di
spesa
assegnato, dispone
con decreto direttoriale, per
l'anno di
riferimento,
la rimodulazione del
quadro di riparto
del limite
complessivo al
fine di assegnare
un maggiore o
minore spazio
finanziario alle
regioni e province
autonome commisurato alla
effettiva
capacita' di spesa registrata nel semestre di
riferimento.
Il decreto
direttoriale di cui
al periodo precedente
e'
tempestivamente
comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze
-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 3
Pagamenti dei debiti degli
enti
del Servizio sanitario nazionale - SSN
1.
Lo Stato e'
autorizzato ad effettuare
anticipazioni di
liquidita'
alle Regioni ed alle Province
autonome di Trento
e di
Bolzano a
valere sulle risorse della
«Sezione per assicurare
la
liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del
Servizio Sanitario Nazionale» di cui all'articolo 1,
comma
10, al fine
di favorire l'accelerazione dei
pagamenti dei debiti
degli enti
del Servizio sanitario nazionale ed in relazione:
a)
agli ammortamenti non
sterilizzati antecedenti
all'applicazione
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) alle mancate erogazioni per
competenza e/o per
cassa delle
somme
dovute dalle regioni ai rispettivi servizi sanitari regionali a
titolo di
finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi
compresi i
trasferimenti di somme dai
conti di tesoreria
e dal
bilancio
statale e le coperture regionali dei
disavanzi sanitari,
come
risultanti nelle voci «crediti verso regione per spesa corrente»
e «crediti
verso regione per ripiano perdite» nelle voci
di credito
degli enti
del SSN verso le rispettive regioni dei modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e
delle
finanze provvede con decreto direttoriale, entro il 15
maggio
2013, al
riparto fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino
a
concorrenza massima dell'importo di 5.000
milioni di euro,
in
proporzione
ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti
dai modelli
CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e
ai valori
di cui al comma 1, lettera b) iscritti nei modelli SP del
2011,
ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata
in vigore
del presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse
di cui al
presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma
5. Il
decreto di cui al presente comma e' trasmesso
alle Regioni e
alle
Province autonome di Trento e di Bolzano per
il tramite della
Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed
e'
pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle
finanze da
emanarsi entro il 30
novembre 2013, e'
stabilito il
riparto
definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per
l'anno
2014, fra le regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a
concorrenza
massima dell'importo di
14.000 milioni di
euro, in
proporzione
ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui
al comma 1,
lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e'
effettuato
sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica
degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le
Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano
del 23 marzo
2005 con
riferimento alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1,
lettera a),
per il periodo
2001-2011 e con
riferimento alle
ricognizioni
delle somme di
cui al comma
1, lettera b),
come
risultanti
nei modelli SP relativi
al consuntivo 2011.
Ai fini
dell'erogazione
per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente
comma, al
netto di quelle gia' erogate per l'anno 2013 ai
sensi del
comma 2, si
applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Il decreto
di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni
e alle Province
autonome di
Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei
Presidenti
delle Regioni e
delle Province autonome
ed e'
pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le
regioni e le province autonome che, a causa di carenza di
liquidita', non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo
comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma
24, lettera
b), della legge 12 novembre
2011, n. 183,
trasmettono, con
certificazione congiunta
del Presidente e
del responsabile
finanziario, al
Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimenti
del Tesoro e della Ragioneria
Generale dello Stato,
entro il 31
maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di
liquidita'
di cui al comma 2, ed entro il 15 dicembre 2013
l'istanza
di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui
al comma 3, per
l'avvio
delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al
comma 5. Il
Ministero dell'economia e delle
finanze, con decreto
direttoriale,
puo' attribuire alle
regioni che ne abbiano
fatto
richiesta, con l'istanza di cui
al primo periodo,
entro il 15
dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui
al comma 3, nei
limiti delle somme gia' attribuite ad altre regioni ai
sensi del
medesimo
comma 3, ma non richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti
delle assegnazioni di cui
al presente
articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanita'
di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,
si
provvede, anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte
regionale, di misure,
anche
legislative,
idonee e congrue di
copertura annuale del
rimborso
dell'anticipazione
di liquidita', prioritariamente volte
alla
riduzione della spesa corrente, verificate dal Tavolo di verifica
degli
adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di
pagamento dei debiti certi,
liquidi ed
esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e
comprensivi
di interessi nella misura prevista dai
contratti, dagli
accordi di
fornitura, ovvero dagli accordi
transattivi, intervenuti
fra le parti,
ovvero, in mancanza
dei predetti accordi,
dalla
legislazione
vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto ai quali
il Tavolo
di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo
12 della
citata Intesa verifica la coerenza con
le somme assegnate
alla
singola regione in
sede di riparto
delle risorse di cui
rispettivamente
ai commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai
sensi dei
commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al
primo
periodo della presente lettera, il
piano dei pagamenti
puo'
comprendere
debiti certi, sorti
entro il 31
dicembre 2012,
intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito
contratto tra il
Ministero
dell'economia
e delle finanze-Dipartimento del Tesoro
e la regione
interessata,
nel quale sono definite le modalita' di erogazione e di
restituzione
delle somme, comprensive di interessi e
in un periodo
non
superiore a 30 anni, prevedendo altresi', qualora la regione non
adempia
nei termini ivi
stabiliti al versamento
delle rate di
ammortamento
dovute, sia le modalita' di
recupero delle medesime
somme da
parte del Ministero dell'economia
e delle finanze,
sia
l'applicazione
di interessi moratori. Il tasso di interesse a
carico
della
Regione e' pari al rendimento di mercato del
Buoni Poliennali
del Tesoro
a 5 anni in corso di emissione.
6.
All'atto dell'erogazione le
regioni interessate provvedono
all'immediata
estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento:
dell'avvenuto pagamento
e dell'effettuazione delle
relative
registrazioni
contabili la regione fornisce formale certificazione al
Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo
12 della
citata
Intesa, rilasciata dal responsabile della
gestione sanitaria
accentrata, ovvero
da altra persona
formalmente indicata dalla
Regione
all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.
Quanto
previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale
ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c),
della legge
23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce
adempimento regionale --
ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma
68, lettera c),
della legge
23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013
dall'articolo
15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - <
- verificato
dal Tavolo di
verifica degli adempimenti
di cui
all'articolo
12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni
e le Province
autonome di
Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da
parte della
regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la
fine
dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la
regione incassa
nel
medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario
nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su
risorse
proprie dell'anno, destina
al finanziamento del
proprio
servizio
sanitario regionale.
8. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche
alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano
che non partecipano
al finanziamento del
Servizio
sanitario
nazionale con oneri a carico del
bilancio statale. Dette
regioni e
province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e
comunque in
caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al
comma 2,
trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo
12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni
e le Province
autonome di
Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro
il termine
del 30
giugno 2013, la documentazione necessaria per la verifica dei
dati
contenuti nei conti
economici e negli
stati patrimoniali.
Qualora dette
regioni e province autonome
non provvedano alla
trasmissione
della certificazione di cui al comma 6, o vi
provvedano
in modo
incompleto, il Ministero
dell'economia e delle
finanze,
previa
deliberazione del Consiglio dei
Ministri, e' autorizzato
a
recuperare
le somme erogate a titolo di anticipazione
di liquidita'
ai sensi
del presente articolo, fino a concorrenza degli importi non
certificati,
a valere sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi
titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui
all'articolo 1, comma 174,
della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono
far valere
le somme
attinte sull'anticipazione di liquidita' di cui al presente
articolo,
con riferimento alle risorse in termini
di competenza di
cui al
comma 1, lettera b), come
valutate dal citato
Tavolo di
verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013,
il termine
del 31
maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre
2004, n. 311 e' differito al 30 giugno e conseguentemente il
termine del
30 aprile e' differito al 15 maggio.
Art.
3-bis
Modifica
all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, concernente il
finanziamento di progetti
regionali in
materia sanitaria
1. All'articolo 1, comma 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: « A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto del 70 per
cento e' erogato a seguito
dell'intervenuta intesa, in
sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla ripartizione delle
predette quote vincolate per
il perseguimento degli
obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo
nazionale indicati nel
Piano
sanitario nazionale.».
Art. 4
Verifica equilibri strutturali delle regioni
1. Al
fine di garantire
effettivita' al raggiungimento
degli
obiettivi
programmati di finanza pubblica,
per le regioni
e le
province
autonome di Trento e di Bolzano che abbiano
sottoscritto i
contratti
di cui agli articoli 2 e 3 la possibilita' di sottoscrivere
nuovi
prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalita' e
di prestare
garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui
da parte
di enti e
societa' controllati o
partecipati resta
subordinata
all'attestazione regionale da
cui risulti, oltre
al
conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita'
interno per
l'anno
precedente, la condizione che il bilancio
regionale presenti
una
situazione di equilibrio
strutturale. Dette condizioni
sono
verificate
dai Tavoli di verifica di cui all'articolo 2,
comma 4 e
all'articolo 3,
comma 3, e
recepite in apposita
delibera del
Consiglio
dei Ministri di autorizzazione all'indebitamento.
Art. 5
Pagamento dei debiti
delle Amministrazioni dello
Stato
1.
Ai fini dell'estinzione dei
debiti dei Ministeri
per
obbligazioni
giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni,
forniture,
appalti e prestazioni professionali,
maturati alla data
del 31 dicembre
2012, a fronte dei
quali non sussistono
residui
passivi
anche perenti, ciascun
Ministero predispone un
apposito
elenco dei
debiti scaduti in ordine cronologico con l'indicazione dei
relativi
importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013
al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria
generale
dello Stato per il tramite del competente
Ufficio
Centrale di
Bilancio. In apposito allegato, anche da
pubblicare sul
sito
internet istituzionale di ciascun Ministero, i
predetti debiti
sono
aggregati per il pertinente
capitolo/articolo di spesa
con
separata
evidenza di quelli relativi a fitti passivi.
2. Per garantire il concorso al
pagamento dei debiti
di cui al
comma 1,
con priorita' per il pagamento delle spese diverse dai fitti
passivi, il
fondo di cui all'articolo 1, comma
50, della legge
23
dicembre
2005, n.266, e' incrementato di 500 milioni
di euro per
l'anno 2013.
In caso di
insufficienza delle risorse
stanziate
rispetto ai
debiti accertati dai Ministeri interessati,
il predetto
fondo e'
ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero
dell'economia
e delle finanze proporzionalmente sulla
base delle
richieste
pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1,
complete
degli elenchi di cui al medesimo comma.
Le predette somme
sono
destinate esclusivamente al pagamento
dei debiti inclusi
nei
suddetti
elenchi.
3. Ai fini del monitoraggio, le
Amministrazioni trasmettono ai
rispettivi Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza
trimestrale,
un
prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, evidenziando
altresi'
quelli che non
hanno potuto essere
estinti. L'Ufficio
centrale di
bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti
di cui
all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289,
una relazione
finale relativamente alle
somme effettivamente
impegnate
e pagate
con riferimento agli
importi indicati negli
elenchi di
cui al comma 1.
4. Per la eventuale quota dei debiti non
soddisfatta con il Fondo
di cui al
comma 2 e al fine
di prevenire il
formarsi di nuove
situazioni
debitorie, i Ministeri interessati,
entro il 15
giugno
2013,
definiscono con apposito decreto del
Ministro competente di
concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle
competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti,
un
piano di
rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure
di
razionalizzazione e riorganizzazione
della spesa. Ai
fini del
suddetto
piano di rientro possono essere
utilizzate le dotazioni
finanziarie
delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n.196.
5.
I Nuclei di
analisi e valutazione
della spesa di
cui
all'articolo
39 della legge 31 dicembre 2009,
n.196 e successive
modificazioni,
monitorano l'attuazione dei piani di rientro di cui al
comma 4.
6. In caso di mancata adozione del piano di rientro
entro i termini
previsti,
il Ministro competente entro
il 15 luglio
2013 invia
apposita
relazione sulle cause
dell'inadempienza alle competenti
Commissioni
Parlamentari e alla Corte dei conti.
7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate e del
territorio
sono stabiliti i termini e le modalita' attuative per la
riprogrammazione
delle restituzioni e dei rimborsi delle
imposte al
fine di
determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per
un importo complessivo
non superiore a 2.500 milioni
di euro per
l'anno 2013
e 4.000 milioni per l'anno 2014.
Art.
5-bis
Cessione della garanzia dello
Stato
a favore di istituzioni
finanziarie
1. Senza aggravio dei potenziali
oneri per l'erario, per consentire
l'integrale pagamento dei
debiti della Pubblica
amministrazione
maturati alla data del
31 dicembre 2012,
nonche' per motivate
esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia
e delle
finanze puo' autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore
di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e
internazionali.
Art. 6
Altre disposizioni per favorire i pagamenti
delle pubbliche
amministrazioni
01. Al
comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo
1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole:
«forniture e
appalti» con le
seguenti: «forniture, appalti
e prestazioni
professionali».
1. Le disposizioni di cui al presente Capo
sono volte ad assicurare
l'unita' giuridica
ed economica dell'ordinamento. I
relativi
pagamenti
sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento, ai
crediti non
oggetto di cessione pro
soluto. Tra
piu' crediti
non oggetto
di cessione pro
soluto il
pagamento deve essere
imputato al
credito piu' antico, come risultante
dalla fattura o
dalla
richiesta equivalente di pagamento ovvero
da contratti o da
accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti.
1-bis.
Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le
associazioni di categoria del sistema creditizio e
le associazioni
imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello
nazionale,
aventi ad oggetto la creazione di sistemi
di monitoraggio volti
a
verificare che la liquidita'
derivante dal pagamento
dei crediti
oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie
da parte
delle imprese la cui
posizione si era
deteriorata a motivo
del
ritardo dei pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni sia
impiegata a sostegno dell'economia reale e del
sistema produttivo.
Ogni dodici mesi dalla data di
entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, il Governo trasmette
alle Camere
una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i
risultati
dei relativi sistemi di monitoraggio.
1-ter. I pagamenti effettuati ai
sensi del presente capo in favore
degli enti, delle societa', inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
o degli organismi
a totale
partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento
dei debiti di cui agli articoli
1, 2, 3
e 5 nei
confronti dei
rispettivi creditori.
2. Ai fini dell'ammortamento delle
anticipazioni di liquidita' di
cui al
presente Capo, la prima rata decorre
dall'anno successivo a
quello di
sottoscrizione del contratto.
3. I piani dei pagamenti di cui al
presente Capo sono
pubblicati
dall'ente
nel proprio sito internet per importi aggregati per classi
di debiti,
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del
decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni,
dalla legge
7 agosto 2012, n. 174.
4. Ferma
restando l'indicazione del
codice unico di
progetto
dell'opera
pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della
legislazione vigente,
in attuazione del
decreto legislativo 29
dicembre
2011, n. 229 per il necessario
monitoraggio delle opere
pubbliche,
a decorrere dal 30 settembre 2013, i
dati relativi ai
pagamenti
previsti dal presente Capo riguardanti le
medesime opere,
sono
comunicati al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, secondo
le
modalita' previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013.
5. In considerazione dell'esigenza
di dare prioritario
impulso
all'economia
in attuazione dell'articolo 41,
della Costituzione, a
tutela del
vincolo di destinazione delle risorse,
non sono ammessi
atti di
sequestro o di
pignoramento sulle somme
destinate ai
pagamenti
di cui al presente Capo. Qualora siano
stati stipulati
accordi di natura transattiva,
le azioni esecutive
sulle somme
destinate ai pagamenti da effettuarsi
in attuazione dei
piani di
pagamento redatti ai
sensi dell'articolo 11,
comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data
di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
ancorche' effettuate presso i tesorieri delle aziende
del Servizio
sanitario regionale e
presso le centrali
uniche di pagamento
istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data
del 30 giugno 2014.
6. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo
l'articolo 5-quater e'
inserito il
seguente:
«Art. 5-quinquies. -- (Esecuzione
forzata). -- 1.
Al fine di
assicurare
un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di
somme
liquidate a norma della presente legge,
non sono ammessi,
a
pena
di nullita' rilevabile
d'ufficio, atti di
sequestro o di
pignoramento
presso la Tesoreria centrale
e presso le
Tesorerie
provinciali dello
Stato per la
riscossione coattiva di
somme
liquidate a
norma della presente legge.
2.
Ferma restando l'impignorabilita' prevista
dall'articolo 1,
commi 294-bis e 294-ter, della legge 23
dicembre 2005, n.
266, e
successive modificazioni, anche relativamente ai fondi, alle aperture
di credito e alle contabilita' speciali
destinati al pagamento
di
somme liquidate a norma della presente legge, i creditori di
dette
somme, a
pena di nullita'
rilevabile d'ufficio, eseguono
i
pignoramenti
e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del
libro III,
titolo II, capo II del codice di procedura
civile, con
atto
notificato ai Ministeri di cui all'articolo 3, comma 2,
ovvero
al
funzionario delegato del distretto
in cui e'
stato emesso il
provvedimento
giurisdizionale posto in esecuzione, con
l'effetto di
sospendere
ogni emissione di ordinativi di pagamento
relativamente
alle somme
pignorate. L'ufficio competente presso i Ministeri di cui
all'articolo 3,
comma 2, a cui sia
stato notificato atto
di
pignoramento
o di sequestro, ovvero il
funzionario delegato sono
tenuti a
vincolare l'ammontare per
cui si procede,
sempreche'
esistano in
contabilita' fondi soggetti ad esecuzione
forzata; la
notifica
rimane priva di effetti riguardo agli
ordini di pagamento
che
risultino gia' emessi.
3. Gli atti di pignoramento o di sequestro
devono indicare a pena
di nullita'
rilevabile d'ufficio il
provvedimento giurisdizionale
posto in
esecuzione.
4. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente notificati
alla
Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non
determinano
obblighi di accantonamento da
parte delle Tesorerie
medesime,
ne' sospendono l'accreditamento di
somme a favore
delle
Amministrazioni interessate.
Le Tesorerie in
tali casi rendono
dichiarazione negativa,
richiamando gli estremi
della presente
disposizione
di legge.
5.
L'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, si
applica
anche ai fondi destinati al pagamento di
somme liquidate a
norma della
presente legge, ivi compresi quelli accreditati
mediante
aperture di
credito in favore dei funzionari
delegati degli uffici
centrali e
periferici delle amministrazioni interessate.».
7. All'articolo 1, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, dopo
il
comma
294-bis, e' inserito il seguente:
«294-ter. Il comma 294-bis
si applica anche
ai fondi e alle
contabilita'
speciali del Ministero
dell'economia e delle
finanze
destinati
al pagamento di somme liquidate a norma
della legge 24
marzo 2001,
n. 89.».
8. All'articolo 8, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123
sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, e' aggiunto il
seguente periodo: «Per i
pagamenti
derivanti dalle transazioni commerciali di cui
al decreto
legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, si applicano le disposizioni del
comma
4-bis»;
b) al comma 3, dopo le parole «richiesta
di chiarimenti» sono
aggiunte le
seguenti parole: «,
salvo quanto previsto
al comma
4-bis»;
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il
seguente comma: «4-bis.
Gli
atti di
pagamento emessi a titolo di corrispettivo nelle transazioni
commerciali
devono pervenire all'ufficio
di controllo almeno
15
giorni
prima della data
di scadenza del termine di
pagamento.
L'ufficio
di controllo espleta i
riscontri di competenza
e da'
comunque corso
al pagamento entro
i 15 giorni
successivi al
ricevimento
degli atti di pagamento, sia in caso di
esito positivo,
sia in
caso di formulazione
di osservazioni o
richieste di
integrazioni
e chiarimenti. Qualora il dirigente
responsabile non
risponda
alle osservazioni, ovvero i chiarimenti
forniti non siano
idonei a
superare le osservazioni mosse, l'ufficio
di controllo e'
tenuto a
segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei
conti
eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui
si e' dato
corso. Resta fermo il divieto di dare corso agli atti
di
spesa nelle
ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2,
con riferimento
ai quali
comunque sussiste la responsabilita' del
dirigente che ha
emanato
l'atto.».
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche
amministrazioni di cui agli
articoli 1,
2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche
a mezzo posta
elettronica
certificata,
inviata presso l'indirizzo
di posta
elettronica certificata inserito
nell'Indice nazionale degli
indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
l'importo e la data entro la quale provvederanno
rispettivamente
ai
pagamenti dei debiti di cui
agli articoli
1, 2, 3
e 5.
L'omessa
comunicazione rileva ai fini della responsabilita' per danno
erariale a
carico del responsabile
dell'ufficio competente. La
comunicazione inviata con
posta elettronica certificata
e'
sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente
con
firma elettronica idonea a garantire l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del
documento ovvero con
firma
digitale, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 1,
comma 1,
lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005,
n. 82. Entro
il 5 luglio
2013, le pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1,
2, 3 e
5 pubblicano nel
proprio sito internet l'elenco completo, per ordine
cronologico di
emissione della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento,
dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del
primo periodo del presente
comma, indicando l'importo
e la data
prevista di pagamento
comunicata al creditore.
La mancata
pubblicazione e' rilevante
ai fini della
misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi
del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti
responsabili
sono assoggettati altresi' ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro
per ogni giorno
di ritardo nella
certificazione del credito.
All'attuazione del presente comma
si provvede nell'ambito
delle
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente.
10.
Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma
4, e
dall'articolo
7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo
adempimento da
parte delle
amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di
cui
all'articolo 1, commi 2, 8 e 14, all'articolo 2, commi
3 e 5,
all'articolo
3, commi 5, 6 e
7, all'articolo 5,
commi 1 e 3,
all'articolo
6, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 7,
comma 4, che ha
causato la
condanna al pagamento di somme per
risarcimento danni o
per
interessi moratori e' causa di responsabilita'
amministrativa a
carico del
soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.
11. I
decreti e i provvedimenti previsti dal presente
capo non
hanno natura regolamentare
e sono pubblicati
nella sezione
«Amministrazione trasparente» dei siti internet delle amministrazioni
competenti, secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire
la massima tempestivita'
nelle procedure di pagamento
previste dal presente
decreto, le
amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla
Corte dei
conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi
1 e 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti
di riparto delle
anticipazioni di liquidita'
fra
gli enti
interessati
e degli altri decreti e
provvedimenti di
cui al
presente capo.
11-bis. Al fine di tutelare
l'unita' giuridica e l'unita' economica
e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali,
in caso di
mancata osservanza delle
disposizioni del presente capo,
il Governo puo'
sostituirsi agli
organi delle regioni
e degli enti
locali per l'adozione
dei
provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione. In
caso di mancata
adozione
degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e
3, e all'articolo 3, commi 4 e
5, si procede
alla nomina di un
apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio
dei poteri di cui al presente comma si
osserva l'articolo 8
della
legge 5 giugno 2003, n. 131.
11-ter. Ai
fini dei pagamenti
di cui al
presente capo,
l'accertamento della regolarita'
contributiva e' effettuato
con
riferimento alla data
di emissione della
fattura o richiesta
equivalente di pagamento.
Qualora tale accertamento
evidenzi una
inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo
4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
11-quater. Al comma 10
dell'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 135, le parole: « , relativo a spese per
somministrazioni,
forniture e appalti, » sono soppresse.
Art.
6-bis
Sospensione dei lavori per
mancato
pagamento del corrispettivo
1. All'articolo 253 del codice
dei contratti pubblici relativi
a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo il comma 23 e' inserito il seguente:
« 23-bis. In relazione all'articolo
133, comma 1,
fino al 31
dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice
civile puo' essere
esercitata
quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il 15 per cento dell'importo netto contrattuale.».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE
E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 7
Ricognizione dei debiti
contratti
dalle pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni pubbliche, ai fini
della certificazione delle
somme
dovute per somministrazioni,
forniture e appalti
e per
obbligazioni relative a
prestazioni professionali, ai
sensi
dell'articolo
9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge
29 novembre
2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio
2009, n.2 e
dell'articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2
marzo 2012,
n.16, convertito, con
modificazioni, dalla legge
26
aprile 2012,
n.44, provvedono a
registrarsi sulla piattaforma
elettronica per
la gestione telematica
del rilascio delle
certificazioni, predisposta
dal Ministero dell'economia
e delle
finanze --
Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ai
sensi
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25
giugno 2012, come modificato dal
decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze 19 ottobre 2012 e dell'articolo
3 del
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze
22 maggio 2012,
come
modificato dal decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze 24
settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di
entrata in
vigore del
presente decreto.
2. La mancata registrazione sulla piattaforma
elettronica entro il
termine di
cui al comma 1 e' rilevante ai fini
della misurazione e
della
valutazione della performance individuale
dei dirigenti
responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale
e disciplinare
ai sensi
degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo
2001,
n.165, e successive modificazioni. I
dirigenti responsabili
sono
assoggettati, altresi', ad una sanzione pecuniaria pari
a 100
euro per
ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma
elettronica.
3. La certificazione dei crediti di cui al
comma 1
e' effettuata
esclusivamente
mediante la piattaforma elettronica di cui al medesimo
comma 1.
4. Ferma restando la possibilita' di
acquisire la certificazione di
somme
dovute per somministrazioni,
forniture e appalti
e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali dalle
pubbliche
amministrazioni
secondo le procedure di cui al decreto
del Ministro
dell'economia
e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e
di cui al
decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze
22
maggio
2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze
24 settembre 2012,
le pubbliche amministrazioni
debitrici
di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1°
giugno 2013
ed entro il
termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma
elettronica per
la gestione telematica
del rilascio delle
certificazioni
di cui al medesimo comma 1,
l'elenco completo dei
debiti
certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla
data del 31
dicembre 2012, che
non risultano estinti
alla data della
comunicazione stessa, con l'indicazione dei
dati identificativi
del
creditore. La comunicazione avviene sulla
base di un
apposito
modello
scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale e' data
separata evidenza
ai crediti gia'
oggetto di cessione
o
certificazione. Il
creditore puo' segnalare
all'amministrazione
pubblica
debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui
al primo
periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito
vantato nei
confronti della stessa.
4-bis.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui
al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono
trasmesse
dalle amministrazioni pubbliche
per il tramite della
piattaforma
elettronica entro il 30
aprile dell'anno successivo.
In caso di
inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui
al comma 2.
5. Il mancato adempimento da parte delle
pubbliche amministrazioni
debitrici alle
disposizioni di cui al comma
4 rileva
ai fini
della
misurazione e della valutazione della
performance individuale
dei
dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare
ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo
30 marzo
2001, n.165, e successive modificazioni.
6. Per i crediti diversi da quelli
gia' oggetto di
cessione o
certificazione,
la comunicazione di
cui al comma
4 equivale a
certificazione
del credito ai sensi dell'articolo 9,
commi 3-bis e
3-ter, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n.185,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e
dell'articolo 12,
comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito,
con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012,
n.44. La
certificazione
di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai
sensi dell'articolo
2, comma 2,
del decreto del
Ministro
dell'economia
e delle
finanze 25 giugno
2012, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n.152.
Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo,
nei limiti degli spazi
finanziari derivanti dalle
esclusioni dai
vincoli del patto di stabilita' interno
previste ai commi
1 e 7
dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di
cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per
parte
dei debiti ovvero per la totalita' di essi, in sede di comunicazione,
la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione
si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche
ai fini della compensazione
ai sensi degli
articoli 28-quater e
28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602,
e successive modificazioni. In
relazione alle
esclusioni dai vincoli del patto di stabilita' interno nonche'
alle
anticipazioni, definite successivamente all'effettuazione della
comunicazione prevista dal
comma 4 del presente articolo,
le
pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta
comunicazione limitatamente alla apposizione della data prevista per
il pagamento dei
debiti fino a
quel momento comunicati
senza
apposizione di data.
Le date di
pagamento indicate nella
comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento.
7. In caso di omessa, incompleta o erronea
comunicazione da parte
dell'amministrazione
pubblica di uno o piu' debiti, il creditore puo'
richiedere
all'amministrazione stessa di correggere
o integrare la
comunicazione
del debito di cui al comma 4. Decorsi 15
giorni dalla
data di
ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia
provveduto
ovvero espresso un motivato diniego, il
creditore puo'
presentare
istanza di nomina di
un Commissario ad
acta,
mediante la
piattaforma elettronica, secondo le modalita' di cui al
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze
25 giugno 2012,
come
modificato dal decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze 19
ottobre 2012 e al decreto del Ministro
dell'economia e
delle
finanze 22 maggio
2012, come modificato
dal decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a
carico
dell'amministrazione debitrice.
7-bis.
Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al
pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica
ai sensi del comma 4, provvedono
a registrare sulla
piattaforma
stessa i dati del pagamento, in
modo da garantire
l'aggiornamento
dello stato dei debiti. In
caso di mancato
adempimento a quanto
previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
cui al
comma 5.
7-ter. Le
amministrazioni pubbliche individuate
ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui al
comma 1 del
presente articolo, ai soli
fini della comunicazione
prevista dal
comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro
venti giorni dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla
piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo
si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione
e'
effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni
di cui ai commi 5 e 7.
7-quater. A decorrere dal 30 settembre
2013, nel sito
internet
istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
dei dati registrati nella piattaforma
elettronica, sono pubblicati
con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti
dei
debiti di cui ai commi 4 e 4-bis.
8. Entro il termine di cui al comma 4, le
banche e gli intermediari
finanziari
autorizzati, per il tramite
dell'Associazione Bancaria
Italiana,
comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze --
Dipartimento
del tesoro l'elenco completo dei debiti
certi, liquidi
ed
esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla
data del 31
dicembre 2012 che sono stati
oggetto di cessione
in
favore di
banche o intermediari
finanziari autorizzati, con
l'indicazione
dei dati identificativi del cedente, del cessionario e
dell'amministrazione debitrice
e distinguendo tra
cessioni
pro-soluto e cessioni pro-solvendo.
9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica stabiliti con
il
Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla
Nota di
aggiornamento, previa intesa con le Autorita'
europee, la
legge di
stabilita' per il
2014, puo' autorizzare
il pagamento
mediante assegnazione
di titoli di
Stato dei debiti
delle
amministrazioni
pubbliche che hanno formato oggetto
di cessione
pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 da
parte dei
creditori
in favore di banche o intermediari finanziari
disciplinati
dalle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui
al comma 8
ovvero puo' prevedere
l'effettuazione di operazioni
finanziarie
finalizzate all'estinzione di
debiti certi, liquidi
ed esigibili
delle pubbliche amministrazioni.
9-bis. Alla Nota di aggiornamento
del Documento di
economia e
finanza 2013 e' allegata una relazione sull'attuazione del
presente
decreto. La relazione da' conto dello stato dei pagamenti dei debiti
delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1,
2, 3 e 5, nonche' degli esiti dell'attivita' di ricognizione
svolta
ai sensi del presente
articolo. La relazione
indica altresi' le
iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la
legge
di stabilita' per il 2014, al fine di
completare il pagamento
dei
debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012,
ivi inclusi i debiti per obbligazioni
giuridicamente perfezionate
relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e prestazioni
professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci
residui
passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno
2014
della garanzia dello Stato al
fine di agevolare
la cessione dei
relativi crediti a banche e ad
altri intermediari finanziari,
nel
rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
Art. 8
Semplificazione e detassazione della cessione dei
crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti di cessione dei crediti certi,
liquidi ed esigibili
maturati nei
confronti delle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001,
n.165, alla
data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture
ed appalti
sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.
La
disposizione di cui al presente comma non si
applica all'imposta
sul valore
aggiunto.
2. L'autenticazione delle sottoscrizioni
degli atti di cessione dei
crediti nei
confronti delle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001,
n.165, e' effettuata, a titolo gratuito, dall'ufficiale rogante
dell'amministrazione
debitrice, ove presente. In
caso di assenza o
impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore,
l'autenticazione delle sottoscrizioni puo' essere effettuata
da un
notaio e gli onorari
sono comunque ridotti
alla meta'. La
notificazione
dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere
prima della
data di entrata in vigore del
presente decreto, puo'
essere
effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna
dell'atto
con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento.
3.
Con provvedimento del
Direttore generale del
tesoro del
Ministero
dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31
luglio
2013, sono stabilite le modalita'
attraverso le quali
la
piattaforma
elettronica istituita per le finalita'
di cui all'art.
120-quater,
comma 3, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385
e delle
relative disposizioni di attuazione, e' utilizzata anche per
la
stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione.
Art. 9
Compensazioni tra
certificazioni
e crediti tributari
01.
All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n.
602, e successive
modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal
fine la certificazione prevista dall'articolo 9,
comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo
periodo,
del medesimo decreto, recanti la
data prevista per
il pagamento,
emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate,
a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle
somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato
in data
antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ».
02. Il termine del 30 aprile 2012
di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19
ottobre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
e' differito al 31 dicembre 2012.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.
602, dopo
l'articolo 28-quater, e' aggiunto il seguente:
«Art.
28-quinquies. -- (Compensazioni di
crediti con somme
dovute in base agli istituti definitori della pretesa
tributaria e
deflativi del contenzioso tributario).
-- 1. I
crediti non
prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012
nei
confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali,
delle
regioni,
degli enti locali e
degli enti del
Servizio sanitario
nazionale
per somministrazioni, forniture
e appalti, possono
essere
compensati, solo su
specifica richiesta del creditore,
con
l'utilizzo del sistema previsto
dall'articolo 17, del
decreto
legislativo
9 luglio 1997, n.241, ed
esclusivamente attraverso i
servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate,
con le
somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai
sensi
dell'articolo
8, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n.218, di
definizione
ai sensi dell'articolo 5,
comma 1-bis, dell'articolo
5-bis,
dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai
sensi
dell'articolo
15, dello stesso decreto
legislativo, di definizione
agevolata
delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto
legislativo
18 dicembre 1997, n.472, di conciliazione
giudiziale ai
sensi
dell'articolo 48, del decreto
legislativo 31 dicembre
1992,
n.546, di
mediazione ai sensi dell'articolo
17-bis, dello stesso
decreto. A
tal fine e' necessario che il credito sia
certificato ai
sensi
dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre
2008,
n.185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio
2009, n.2,
o ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-ter, lettera
b),
ultimo periodo,
del medesimo decreto
e
che la relativa
certificazione rechi l'indicazione
della data prevista
per il
pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente
con flussi
telematici
dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma
elettronica
per la
gestione telematica del
rilascio delle certificazioni,
predisposta dal
Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato,
con modalita'
idonee a
garantire l'utilizzo univoco
del credito certificato.
Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o
l'ente del
Servizio sanitario nazionale non versi sulla
contabilita'
speciale
numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo certificato entro
sessanta giorni
dal termine indicato
nella certificazione, la
struttura
di gestione di cui all'articolo 22, comma
3, del decreto
legislativo
9 luglio 1997, n.241, trattiene
l'importo certificato
mediante
riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a
seguito della
ripartizione delle somme
riscosse ai sensi
dell'articolo
17, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.241. Nel
caso in cui
il recupero non sia possibile, la suddetta
struttura di
gestione ne
da' comunicazione ai
Ministeri dell'interno e
dell'economia
e delle finanze e l'importo
e' recuperato mediante
riduzione
delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo,
incluse le
quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e
le quote
di gettito
relative alla compartecipazione a tributi
erariali.
Qualora residuino ulteriori
importi da recuperare,
i Ministeri
dell'interno e dell'economia e delle
finanze formano i
ruoli per
l'agente della riscossione, che
procede alla riscossione
coattiva
secondo le disposizioni di cui al titolo II.
2. I termini e le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui
al comma 1,
sono stabiliti, entro
il 30 giugno
2013, con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
1-bis.
Al comma 1
dell'articolo 48-bis del
decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19
del presente decreto».
2. A decorrere dall'anno 2014, il limite di
516.000 euro previsto
dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 e'
aumentato a
700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250
milioni per
l'anno
2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni
per l'anno
2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui
maggiori rimborsi
programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni
2015 e
2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale 1778 -- fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.
2-bis. In sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e al regolamento
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di
ragioni creditorie nei confronti
delle pubbliche amministrazioni
allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto
del
Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi,
liquidi
ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al
quale la dichiarazione
si riferisce, per
cessioni di beni
e
prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni,
distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco
di cui al
presente comma e' presentato all'amministrazione finanziaria per via
telematica, ai sensi
dell'articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successive
modificazioni.
Capo III
ULTERIORI MISURE IN MATERIA
DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
materia
di versamento di tributi locali
1.
All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
secondo periodo, le
parole: «31 gennaio
2013» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente a
quello di riferimento»;
b) dopo il terzo periodo, e'
aggiunto il seguente: «Per gli anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente,
in
caso di mancata
deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono
determinate in proporzione alle spese desunte dal
SIOPE, sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle spese per
formazione professionale, per
trasporto
pubblico locale, per la raccolta
di rifiuti solidi
urbani e per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.».
2. Per il solo anno 2013,
in materia di
tributo comunale sui
rifiuti e
sui servizi, in deroga
a quanto diversamente
previsto
dall'articolo 14
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.214,
operano le
seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di
versamento del tributo
sono
stabilite dal comune con propria deliberazione
adottata, anche
nelle more
della regolamentazione comunale
del nuovo tributo,
e
pubblicata,
anche sul sito web istituzionale,
almeno trenta giorni
prima della
data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime
due rate
del tributo, e
comunque ad
eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai
contribuenti i modelli di
pagamento precompilati gia'
predisposti
per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero
indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso per
gli
stessi
prelievi. I pagamenti di cui
al periodo precedente,
sono
scomputati
ai fini della determinazione dell'ultima
rata dovuta, a
titolo di
TARES, per l'anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30
euro per metro quadrato
e'
riservata allo Stato ed e' versata in unica
soluzione unitamente
all'ultima rata
del tributo, secondo
le disposizioni di
cui
all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche'
utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al
comma 35
dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011;
d) non
trova applicazione il comma 13-bis del citato
articolo
14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n.
201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e
Province
autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma;
e) alla lettera c) del comma 380
dell'articolo 1 della legge 24
dicembre
2012, n.228, le
parole: «890,5 milioni
di euro» sono
sostituite
dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione
standard di
cui alla
lettera c);
g) i comuni possono continuare ad
avvalersi per la
riscossione
del tributo
dei soggetti affidatari del servizio
di gestione dei
rifiuti
urbani.
2-bis.
Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione
anche
nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa
con
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi
del comma 29
dell'articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2-ter. I comuni possono
continuare ad avvalersi per la
riscossione
dei tributi dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma
2, lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
anche oltre la
scadenza del 30giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.
3. All'articolo 14 del decreto-legge
6 dicembre 2011,
n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
«4. Sono escluse dalla
tassazione, ad eccezione delle aree scoperte
operative, le aree scoperte pertinenziali
o accessorie a
locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»;
b) al comma 35, secondo periodo,
dopo le parole:
«in quanto
compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero tramite
le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso
e
di pagamento interbancari».
4. All'articolo 13
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n.201,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.214,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-ter le parole: «novanta
giorni dalla data»
sono
sostituite
da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»;
b) il
comma 13-bis e' sostituito dal seguente:
«13-bis. A decorrere dall'anno di
imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento
del testo degli
stessi
nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3,
del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360,
e successive
modificazioni. I comuni sono,
altresi', tenuti ad
inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito
informatico. Il versamento
della prima rata
di cui al
comma 3
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 14 marzo
2011, n.23, e'
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di
cui al
medesimo articolo 9 e' eseguito,
a saldo dell'imposta
dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio
sulla prima rata
versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
4-bis. All'articolo
259 del testo
unico di cui
al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e' inserito
il
seguente:
«1-bis. Nei casi in cui la
dichiarazione di dissesto sia adottata
nel corso del secondo
semestre dell'esercizio finanziario
per il
quale risulta non essere stato
ancora validamente deliberato
il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo,
il
consiglio dell'ente presenta
per l'approvazione del
Ministro
dell'interno, entro il termine di
cui al comma
1, un'ipotesi di
bilancio che garantisca l'effettivo
riequilibrio entro il
secondo
esercizio ».
4-ter. All'articolo 2, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007,
n.
244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al 2012
» sono sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ».
4-quater. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 380, lettera f),
sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « ; tale riserva
non si applica
agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono sul rispettivo
territorio. Per l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento
e riscossione relative
agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai fabbricati
rurali
ad uso strumentale
ubicati nei comuni
classificati montani o
parzialmente montani di
cui all'elenco dei
comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province
autonome di Trento
e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni
»;
b) al comma 381:
1) le parole: «30 giugno 2013
» sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre 2013»;
2) e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Ove il bilancio
di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.».
Art.
10-bis
Norma di interpretazione autentica
dell'articolo 12, comma 1-quater,
del
decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111
1. Nel rispetto del patto di stabilita'
interno, il divieto
di
acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12,
comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
non si applica
alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili
o
terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nonche' alle permute a parita'
di prezzo e
alle operazioni di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre
2012
dai competenti organi degli
enti locali e
che individuano con
esattezza i compendi immobiliari
oggetto delle operazioni
e alle
procedure relative a
convenzioni urbanistiche previste
dalle
normative regionali e provinciali.
Art.
10-ter
Esame del piano di
riequilibrio
finanziario pluriennale
1. All'articolo 243-quater del
testo unico di
cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Entro
dieci giorni dalla
data della delibera
di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario
pluriennale e' trasmesso
alla competente sezione
regionale di
controllo della Corte dei Conti,
nonche' alla Commissione
di cui
all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione del piano,
svolge la necessaria
istruttoria
anche sulla base delle Linee guida
deliberate dalla sezione
delle
autonomie della Corte dei
conti. All'esito dell'istruttoria, la
Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati,
che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti»;
b) al comma 6, le parole: «, al
Ministero dell'economia e delle
finanze» sono soppresse.
Art.
10-quater
Attribuzione ai comuni del
corrispettivo del gettito
IMU relativo agli immobili di
proprieta' comunale.
1. Ai comuni che hanno
registrato il maggior
taglio di risorse
operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli
immobili posseduti dagli
stessi comuni nel
proprio territorio
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo di
330 milioni di euro per l'anno 2013 e di
270 milioni di
euro per
l'anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma
1 e' ripartito
tra i comuni
interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita
la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro
sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del
presente decreto, in proporzione alle stime di
gettito da imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti dai
comuni nel
proprio territorio comunicate
dal Dipartimento delle
finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo attribuito a
ciascun comune in applicazione
del
comma 2 e' escluso dal saldo
finanziario di cui
all'articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del
patto di stabilita' interno.
4. All'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n.
213, le parole: « 190 milioni
di euro per
l'anno 2014 » sono
sostituite dalle parole: « 120 milioni di euro per l'anno 2014 ».
5. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, il
comma
228 e' abrogato.
Art.
10-quinquies
Criteri per la
ripartizione
del fondo sperimentale di
riequilibrio
1. All'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012,
n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo
periodo, le parole:
« 2.000 milioni
» sono
sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »;
b) al terzo periodo, le parole:
« ed entro il 31
gennaio 2013
relativamente alle riduzioni
da operare per
gli anni 2013
e
successivi », sono soppresse;
c) il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: « Le riduzioni
da applicare a ciascun
comune a decorrere
dall'anno 2013 sono
determinate, con decreto di natura
non regolamentare del
Ministro
dell'interno, in proporzione alla media
delle spese sostenute
per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal
SIOPE, fermo
restando che la riduzione per
abitante di ciascun
ente non puo'
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal
rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012
e la popolazione residente
di tutti i
comuni, relativamente a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo
unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ».
Art.
10-sexies
Semplificazione dei criteri per il
riparto del
fondo di solidarieta' comunale
nell'anno 2013
1. All'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228,
dopo il
comma 380 e' inserito il seguente:
«380-bis. Per l'anno 2013, il
decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di
cui al comma
380, lettera b),
tiene conto
esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6)
e 7) della
lettera d) del
medesimo comma 380,
e dei dati
del gettito
dell'imposta municipale propria ad
aliquota di base
spettante ai
comuni per l'anno 2013, come stimato dal
Ministero dell'economia e
delle finanze».
Art. 11
Misure per l'equilibrio finanziario della Regione
Siciliana, della
Regione Piemonte e
della Regione Sardegna
nonche' per la
programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. In attuazione dello statuto della Regione
Siciliana di cui al
regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455,
convertito dalla
legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e del decreto legislativo
3 novembre
2005, n. 241, e' attribuito alla
Regione Siciliana il
gettito
delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali
e
commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in
misura
corrispondente alla quota
riferibile agli impianti
e agli
stabilimenti
ubicati all'interno dello
stesso. Per l'anno
2013,
l'assegnazione
viene effettuata per un importo di euro
49.000.000,
mediante
attribuzione diretta alla Regione da parte
della Struttura
di
Gestione, individuata dal decreto
interministeriale 22 maggio
1998, n.
183.
2. In relazione alle
imposte sui redditi
di cui al
comma 1
spettanti
alla Regione Siciliana, il relativo gettito e'
assicurato,
a decorrere
dall'anno 2014, secondo le modalita' applicative previste
dal decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
novembre
2005, n.
241, da emanare, entro 30 giorni dalla data
di entrata in
vigore del
presente decreto, d'intesa con
l'Assessorato regionale
dell'economia
della Regione Siciliana.
3. Agli oneri recati dalle disposizioni del
presente articolo per
le
annualita' 2013-2015, per euro 49.000.000 per
l'anno 2013, euro
50.200.000
per l'anno 2014 ed euro 52.800.000
per l'anno 2015,
si
provvede:
a) per 3 milioni di euro per
il 2013 mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma
114, terzo
periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2
per il 2014 e 32,8
per il
2015, mediante le risorse
statali spettanti alla
Regione
Siciliana
relative alle annualita'
dell'edilizia agevolata di cui
all'articolo
61, comma 2, del decreto legislativo
31 marzo 1998,
n.112, come
individuate nel Piano di rientro
sul quale e'
stata
sancita
intesa nella seduta del 18 ottobre
2007 della Conferenza
permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province
autonome di
Trento e Bolzano, che sono
conseguentemente ridotte di
pari
importi;
c) per 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014
e 2015
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo
1, comma 114, terzo periodo, della legge
23 dicembre
2005,
n.266;
d) per 10 milioni di euro per il
2015 mediante corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5,
comma
3-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. A decorrere dall'anno 2016 si provvede alla
ridefinizione dei
rapporti
finanziari fra lo Stato
e la Regione
Siciliana ed al
simmetrico
trasferimento di funzioni ancora svolte dallo
Stato, con
le
modalita' previste dallo statuto speciale della Regione Siciliana
approvato con
il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455. Dal
1º gennaio
2016 l'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 4 del
presente
articolo e del decreto dirigenziale di cui
al comma 2 e'
subordinata
al completamento delle
procedure di cui al
periodo
precedente.
5-bis.
Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dei commi 1 e 2 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre
2012, n. 228,
al fine di
dare piena
applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte
costituzionale n. 118 del 2012,
al nuovo regime
regolatore dei
rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato
dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge
27
dicembre 2006, n. 296, tenendo conto degli stanziamenti di competenza
e cassa allo scopo previsti nel bilancio
di previsione per
l'anno
finanziario 2013 e
nel bilancio pluriennale
per il triennio
2013-2015, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore
della legge di
conversione del presente
decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze concorda, nel rispetto
dei saldi di
finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con le procedure
di cui
all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le modifiche da
apportare al patto di stabilita' interno per la regione Sardegna.
6.
Per consentire la
rimozione dello squilibrio
finanziario
derivante da
debiti pregressi a
carico del bilancio
regionale
inerenti ai
servizi di trasporto pubblico
locale su gomma
e di
trasporto
ferroviario regionale, la Regione
Piemonte predispone un
piano di
rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del
presente decreto, all'approvazione del
Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'economia e
delle
finanze. Il
piano di rientro dovra' individuare le necessarie azioni
di razionalizzazione e
di incremento dell'efficienza da
conseguire
attraverso l'adozione dei criteri e delle modalita' di cui
all'articolo
16-bis, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio
2012,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n.
135, e successive modificazioni.
7. Per il finanziamento del piano di cui
al comma
precedente, la
Regione
Piemonte e' autorizzata ad utilizzare, per
l'anno 2013, le
risorse ad
essa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione di
cui alla
delibera del CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 (pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n.80 del 7/4/2011), nel limite
massimo di 150
milioni di
euro. La Regione Piemonte propone conseguentemente al CIPE
per la
presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle risorse
disponibili..
8. Al fine di garantire una sufficiente
liquidita' per far fronte
ai
pagamenti in conto capitale degli
enti territoriali e,
per la
parte
corrente, nel comparto dei trasporti e per il funzionamento di
infrastrutture
indispensabili per lo sviluppo delle regioni, al comma
3
dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, dopo le parole:
«compartecipazione
ai tributi erariali» sono inserite
le seguenti
parole: «o,
previo accordo tra la Regione richiedente,
il Ministero
per la
coesione territoriale e il Ministero
delle infrastrutture e
dei
trasporti, a valere sulle risorse destinate
alla programmazione
regionale
del Fondo per lo sviluppo e la coesione» ed e' aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «In caso di
utilizzo delle risorse
del
Fondo per
lo sviluppo e la coesione per
le finalita' di
cui al
presente
comma, la Regione interessata
propone conseguentemente al
CIPE per la
presa d'atto, la nuova programmazione
nel limite delle
disponibilita'
residue, con
priorita' per il finanziamento di
interventi
finalizzati alla promozione dello sviluppo in
materia di
trasporti,
di infrastrutture e di investimenti locali.».
8-bis.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici
legali delle Regioni sono autorizzati ad
assumere gratuitamente il
patrocinio degli enti dipendenti, delle
agenzie regionali e
degli
organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di
funzioni
amministrative delle regioni medesime.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12
Copertura finanziaria
1. Al fine di reperire le risorse
per assicurare la
liquidita'
necessaria
all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto
e'
autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a
20.000
milioni di euro per ciascuno degli
anni 2013 e
2014. Tali
somme
concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo
di
emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione
del
bilancio e del livello massimo del ricorso al
mercato stabilito
dalla legge
di stabilita', in conformita'
con la Risoluzione
di
approvazione della
Relazione al Parlamento
presentata ai sensi
dell'articolo
10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e
successive
integrazioni e modificazioni.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni recate dal
presente
decreto e nelle more dell'emissione dei
titoli di cui al
comma 1, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio
e, ove
necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni
di
tesoreria,
la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di
pagamento
sui pertinenti capitoli di spesa, e'
effettuata entro la
conclusione
dell'esercizio in cui e' erogata l'anticipazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 1, in termini di
maggiori interessi
del debito pubblico
al netto degli
effetti
derivanti
dal comma 6, pari a
583,9 milioni di euro per l'anno 2014
e a 656,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e agli oneri
di cui agli
articoli 1, comma 12, e 8, pari
complessivamente a 7
milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 6,5 milioni di
euro dal
2015 al 2017, si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014
e 6,5 milioni
di euro per
l'anno 2015 mediante
corrispondente
riduzione
dello stanziamento del fondo
speciale di parte
corrente
iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2013-2015,
nell'ambito del
programma
«Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da
ripartire»
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle
finanze per l'anno 2013, allo scopo
parzialmente utilizzando,
quanto a 7
milioni di euro per l'anno 2013, e a
2 milioni di
euro
annui per
gli anni 2014 e 2015 l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero
e, quanto a 5 milioni per l'anno 2014 e 4,5 milioni di euro
annui per
l'anno 2015, l'accantonamento
relativo al Ministero
del
lavoro e
delle politiche sociali;
b) quanto a 559,5 milioni
di euro per
l'anno 2014 mediante
corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate
dell'imposta sul
valore
aggiunto derivanti dalle misure previste dagli articoli 1, 2,
3 e 5;
c) quanto a 570,45 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015,
mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza
e cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
di ciascun
Ministero di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera
b),
della legge
31 dicembre 2009, n.
196, per gli
importi indicati
nell'Allegato
1 al presente decreto. Dalle
riduzioni sono esclusi
gli stanziamenti iscritti nello stato
di previsione del
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella missione
«
Ricerca e innovazione », nonche' gli stanziamenti relativi al
Fondo
per lo sviluppo e la coesione e quelli
relativi alla realizzazione
delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento
del grande
evento Expo Milano 2015;
c-bis) quanto a 12,3 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 16 milioni
di euro annui a decorrere
dall'anno 2015, mediante
corrispondente
riduzione delle proiezioni,
per gli anni
2014 e 2015,
dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «
Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto
a 699.000
euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro
annui a decorrere
dall'anno
2015, l'accantonamento relativo
al Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali, quanto a
4.901.000 euro per
l'anno 2014 e a
15.515.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro
per l'anno 2014,
l'accantonamento relativo al
Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c-ter) quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di
euro annui a
decorrere dall'anno 2015,
mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
c-quater) quanto
a 17,35 milioni
di euro annui
a decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle
risorse di
parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella
C allegata
alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c-quinquies) quanto
a 12 milioni
di euro annui
a decorrere
dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa relativa alle indennita'
di cui all'articolo
171, del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.
18, e
successive modificazioni;
c-sexies) quanto a 2,1 milioni di
euro per l'anno 2014 e
a 35,8
milioni di euro
annui a decorrere
dall'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222,
relativamente alla quota destinata allo
Stato dell'otto per
mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
4.
Il Ministero dell'economia
e delle finanze
effettua il
monitoraggio
sulle maggiori entrate di cui al comma 3, lettera b).
Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro
per
l'anno 2014, di
cui all'Allegato 1,
e' accantonato e
reso
indisponibile con le modalita' di cui alla lettera c)
del medesimo
comma 3. In base agli esiti del
monitoraggio, con decreti
del
Ministro dell'economia e
delle finanze, si
provvede al
disaccantonamento
ovvero alla riduzione delle risorse necessarie
per
assicurare
la copertura di cui al comma 3, lettera b).
5. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze, ai
fini delle
successive riduzioni
e' autorizzato ad
accantonare e rendere
indisponibilile
somme di
cui al comma 4. Le
amministrazioni
potranno
proporre variazioni compensative, anche relative a missioni
diverse, tra
gli accantonamenti interessati, nel
rispetto
dell'invarianza
sui saldi di
finanza pubblica, entro
30 giorni
dall'entrata
in vigore della
legge di conversione
del presente
decreto.
Resta precluso l'utilizzo degli
accantonamenti di conto
capitale
per finanziare spese correnti.
6. Gli importi oggetto della
restituzione da parte
degli enti
territoriali
delle somme anticipate dallo
Stato, ai sensi
degli
articoli 1,
2 e 3, sono annualmente versati
ad appositi capitoli
dello stato
di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato,
distinti
per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi
dei
versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo
per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
7. Per gli esercizi 2013 e 2014 le
Amministrazioni centrali dello
Stato non
possono proporre rimodulazioni che
comportino riduzioni
degli
stanziamenti dei capitoli dei rispettivi stati di previsione su
cui si
siano formati debiti di cui al
comma 1 dell'articolo 5
del
presente decreto, oggetto dei provvedimenti del presente decreto.
8. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,
della legge 24
dicembre
2012,
n.228, e' sostituito dall'Allegato 2 al presente decreto.
9. Ai fini del rispetto dell'obiettivo
programmatico in termini di
indebitamento
netto delle pubbliche
amministrazioni indicato nella
Relazione
presentata al Parlamento, ai sensi dell'articolo
10-bis,
comma 6,
della legge 31
dicembre 2009, n.196,
il Ministero
dell'economia e
delle finanze effettua
il monitoraggio
dell'attuazione
delle misure previste dal presente decreto.
10. Qualora dal predetto monitoraggio, tenuto
anche conto degli
andamenti di
finanza pubblica, emerga
il rischio del
mancato
raggiungimento
degli obiettivi programmatici indicati
nel documento
di
economia e finanza
2013 e suoi
eventuali aggiornamenti, il
Ministro
dell'economia e delle finanze, previa apposita relazione da
inviare al
Parlamento o da
allegare comunque alla
nota di
aggiornamento
al Documento di economia e finanza, dispone con proprio
decreto la
rimodulazione per gli
anni 2013 e
2014 delle spese
autorizzate
dal presente decreto, ovvero l'applicazione di
quanto
previsto
dall'articolo 10, comma 12, primo periodo del
decreto-legge
6 luglio
2011, n.98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15
luglio 2011,
n. 111, o
l'adozione di provvedimenti
correttivi
urgenti.
11. Le eventuali risorse non utilizzate
per i
pagamenti previsti
dall'articolo
1, comma 13, dall'articolo 2, comma 1
e dall'articolo
3,
comma 1,
come risultanti dal
monitoraggio di cui al comma
precedente, possono
essere destinate, con
decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze, prioritariamente ad incremento
di quelle
previste all'articolo 5, comma 7, del presente decreto.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegati
omessi