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Roma, 1 agosto 2013

 

Circolare n. 186/2013

 

Oggetto: Tributi – Studi di settore – Regime premiale esteso a autoscuole e autotrasporto - Provv.to Direttore Agenzia Entrate prot.n. 82537 del 5.7.2013.

 

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicazione del “regime premiale” per l’anno d’imposta 2012 a 91 tipologie di studi di settore, tra cui quello dell’autotrasporto merci e trasloco e quello delle autoscuole e disbrigo pratiche automobilistiche.

 

Il regime premiale, com’è noto, consiste nell’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (gravi, precise e concordanti) e nella riduzione di un anno del termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre l’accertamento sintetico è applicabile solo se il reddito accertabile è maggiore di oltre un terzo di quello dichiarato (la norma ordinaria dell’articolo 38 del DPR 600/73 fissa la soglia più bassa di un quinto).

 

Gli studi ammessi al regime premiale sono quelli più “rigidi”, che prevedono cioè un numero maggiore di indici di coerenza. In particolare i nuovi studi ammessi al regime premiale sono quelli che comprendono anche l’indice di “copertura del costo per il godimento di beni terzi e degli ammortamenti”.

 

Per poter beneficiare del regime premiale le imprese devono essere congrue, coerenti e fedeli. In sostanza devono aver dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi pari o superiori a quelli derivanti dallo studio di settore; devono risultare coerenti con gli specifici indicatori di coerenza e devono aver comunicato fedelmente tutti i dati richiesti dallo studio stesso.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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Prot. n. 82537

 

Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi e sentite le associazioni di categoria

 

dispone:

 

1.     Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2012

 

1.1             Per il periodo di imposta 2012 accedono al regime  premiale  i  contribuenti,  di  cui all’articolo 1 del Provvedimento 12 luglio 2012, che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento.

 

1.2             Gli studi di settore indicati  nell’allegato n.  1  al presente Provvedimento sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati:

a)      indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2;

b)      indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2 e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto prodotto nellarea del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima);

c)      indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2 e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

1.3             Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente comma 1.1.

 

 

2.     Tipologie di indicatori

 

2.1             Le tipologie di indicatori previste dal precedente articolo 1 sono le seguenti:

 

a)               di efficienza e produttività del fattore lavoro;

b)               di efficienza e produttività del fattore capitale;

c)                di efficienza di gestione delle scorte;

d)               di redditività;

e)                di struttura.

 

2.2             Nell’allegato n. 2 è riportato l’elenco degli indicatori di coerenza economica, rilevanti ai fini del regime premiale e previsti dai decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore, distinti in base alle tipologie individuate nel comma precedente.

 

 

3. Modifica delle istruzioni approvate con Provvedimento del 27 maggio 2013

 

3.1 Nelle istruzioni Parte Generale, al paragrafo 3 “presentazione del modello studi  di settore”, dopo le parole “(ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria viene inserito il seguente carattere “)”.

 

 

Motivazioni

 

I commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, prevedono uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:

 

a)   sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

 

b)   sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attivi di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

 

c)    la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

 

Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:

1)     dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore;

 

2)     abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

 

3)     risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

 

Con riguardo a tali condizioni è necessario che:

 

I)    la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile;

 

II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;

 

III)               nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.

 

Il comma 12 del  citato articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso Provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.

 

Al riguardo, con il Provvedimento 12 luglio 2012 sono state fornite, agli articoli 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre agli articoli 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011.

 

In relazione all’applicazione del regime premiale al periodo di imposta 2012, si è provveduto a sentire le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998.

 

In particolare, con nota protocollo RU 0038417.27-03-2013-U è stato chiesto a tali Associazioni di comunicare, sulla scorta della pregressa esperienza, valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull’applicazione della disciplina premiale.

 

Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011 e tenuto conto delle modifiche agli studi di settore apportate dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012, 21 e 28 marzo 2013, attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, si è previsto che per il periodo di imposta 2012 accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento.

 

Al riguardo, alla luce delle risultanze delle analisi effettuate sui dati dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011, realizzate con il supporto della SOSE, che hanno mostrato una modifica dei comportamenti dichiarativi dei soggetti interessati dal regime premiale, si è ritenuto di confermare, per il periodo di imposta 2012, i criteri sperimentali individuati con il citato Provvedimento 12 luglio 2012.

 

Inoltre, tenuto conto delle predette analisi dei dati dichiarativi, delle stime elaborate con il supporto della SOSE in relazione agli effetti dell’introduzione delle modifiche apportate agli studi di settore con i citati decreti ministeriali 28 dicembre 2012, 21 e 28 marzo 2013 e delle valutazioni espresse dalle Organizzazioni di categoria, si ritiene che, in via sperimentale per il periodo di imposta 2012, sia applicabile il regime premiale in argomento anche ai contribuenti che applicano gli studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori individuate allarticolo 2 del presente Provvedimento e che, contestualmente, presentano il nuovo indicatore di coerenza “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto con il decreto ministeriale 28 marzo 2013.

 

La presenza di diverse tipologie di indicatori, come individuate all’articolo 2 del presente Provvedimento, nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza, si ritiene possa sufficientemente garantire la correttezza dei dati dichiarati, evitando l’applicazione del regime premiale nei casi di infedeltà compilativa nella modulistica degli studi di settore.

 

Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2012 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:

 

1)   quattro delle seguenti tipologie:

 

a)   di efficienza e produttività del fattore lavoro;

 

b)   di efficienza e produttività del fattore capitale;

 

c)   di efficienza di gestione delle scorte;

 

d)   di redditività;

 

e)   di struttura;

 

2)   tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro Economia non osservata e flussi finanziari”, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero, è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima);

 

3)   tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

 

Al riguardo, il presente Provvedimento chiarisce che nel caso in cui il contribuente interessato debba applicare due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli previsti dal relativo allegato n. 1.

 

Con il presente Provvedimento viene altresì corretto un refuso presente nelle istruzioni Parte Generale dei modelli degli studi di settore, approvate con il Provvedimento 27 maggio 2013, con l’introduzione di una parentesi al paragrafo 3.

 

 

Riferimenti normativi

 

a)   Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,

comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

 

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

 

 

b)   Disciplina degli studi di settore

 

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

 

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

 

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

 

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modali di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

 

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 13-27): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

 

Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

 

Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

 

Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, 28 dicembre 2011 e 28 dicembre 2012: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;

 

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza.

 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

 

Provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate 12 luglio 2012: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011;

Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2013 e 28 marzo 2013: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;

 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2013: Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013: Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attivi professionali e del commercio, e della modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012.

 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Roma,  5 luglio 2013

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

Attilio Befera

 

 

ALLEGATO N. 1

 

1.         Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 2 del presente Provvedimento:

 

-                        UG98U - Riparazione di beni di consumo nca;

 

-                        VD05U - Produzione e conservazione di carne;

 

-                        VD11U - Produzione di olio di oliva e di semi;

 

-                        VD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati;

 

-                        VD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica;

 

-                        VD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose;

 

-                        VD23U - Laboratori di corniciai;

 

-                        VD25U - Concia delle pelli e del cuoio;

 

-                        VD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia;

 

-                        VD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici;

 

-                        VD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali;

 

-                        VD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell’acciaio;

 

-                        VD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni;

 

-                        VG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili;

 

-                        VG52U - Confezionamento di generi alimentari e non;

 

-                        VG36U - Servizi di ristorazione commerciale;

 

-                        VG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie;

 

-                        VG76U - Servizi di ristorazione collettiva;

 

-                        VG79U - Noleggio di autovetture ed altri mezzi di trasporto terrestre;

 

-                        VG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza;

 

-                        VG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto;

 

-                        VM01U - Commercio al dettaglio di alimentari.

 

2.         Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 2 del presente Provvedimento e che contemporaneamente presentano, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima):

 

-                     UD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici;

 

-                     UD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici;

 

-                     UD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio;

 

-                     UD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica;

 

-                     UD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi;

 

-                     UD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette;

 

-                     UD46U - Fabbricazione di prodotti chimici;

 

-                     UD49U - Fabbricazione di materassi;

 

-                     VD01U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria;

 

-                     VD02U - Produzione di paste alimentari;

 

-                     VD03U - Molitoria dei cereali;

 

-                     VD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini;

 

-                     VD06U - Fabbricazione di ricami;

 

-                     VD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria;

 

-                     VD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;

 

-                     VD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori;

 

-                     VD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno;

 

-                     VD09B - Lavorazione del legno;

 

-                     VD10U - Confezione di biancheria;

 

-                     VD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;

 

-                     VD13U - Nobilitazione dei tessili;

 

-                     VD14U - Produzione tessile;

 

-                     VD16U - Confezione su misura di vestiario;

 

-                     VD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;

 

-                     VD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole;

 

-                     VD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo;

 

-                     VD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista;

 

-                     VD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia;

 

-                     VD26U - Confezione di vestiario in pelle;

 

-                     VD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria;

 

-                     VD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro;

 

-                     VD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici;

 

-                     VD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria;

 

-                     VD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie;

 

-                     VD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria;

 

-                     VD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi;

-                     VD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone;

 

-                     VG46U - Riparazione di trattori agricoli (studio presente anche nel successivo punto 3).

 

3.            Studi di settore che presentano almeno tre delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 2 del presente Provvedimento e che, contemporaneamente, prevedono l’indicatore Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”:

 

-                     UM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca;

 

-                     UM88U - Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca;

 

-                     VG40U - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili;

 

-                     VG46U - Riparazione di trattori agricoli (studio presente anche nel precedente punto 2);

 

-                     VG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video;

 

-                     VG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l’attività di impresa);

 

-                     VG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento;

 

-                     VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;

 

-                     VG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator;

 

-                     VG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia;

 

-                     VG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche;

 

-                     VM11U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti;

 

-                     VM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;

 

-                     VM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

 

-                     VM17U - Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi;

 

-                     VM23U - Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici;

 

-                     VM24U - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;

 

-                     VM31U - Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;

 

-                     VM33U - Commercio all'ingrosso di cuoio, pelli e pellicce;

 

-                     VM34U - Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio;

 

-                     VM36U - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;

 

-                     VM37U - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici;

 

-                     VM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento;

 

-                     VM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante;

 

-                     VM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici;

 

-                     VM43U - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio;

 

-                     VM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio;

 

-                     VM45U - Commercio al dettaglio mobili usati e oggetti di antiquariato;

 

-                     VM46U  -  Commercio  all'ingrosso  di  articoli  per  fotografia,  cinematografia,  ottica  e strumenti scientifici;

 

-                     VM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;

 

-                     WK21U - Attività degli studi odontoiatrici (per l’attività di impresa).

 

 

 

ALLEGATO N. 2

 

1.         Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore lavoro rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:

 

-           Resa giornaliera;

 

-           Resa oraria per addetto;

 

-           Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;

 

-           Valore aggiunto lordo per addetto;

 

-           Valore aggiunto lordo giornaliero;

 

-           Margine per addetto non dipendente;

 

-           Margine per addetto non dipendente giornaliero.

 

2.        Nella  tipologia  di  indicatore  di  efficienza  e  produttività  del  fattore  capitale  rientrano  i seguenti indicatori di coerenza economica:

 

-           Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.

 

3.        Nella tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle scorte rientra il seguente indicatori di coerenza economica:

 

-           Durata delle scorte.

 

4.        Nella  tipologia  di  indicatore  di  redditività  rientrano  i  seguenti  indicatori  di  coerenza economica:

 

-           Incidenza delle spese sui compensi;

 

-           Incidenza dei costi e spese sui ricavi;

 

-           Incidenza del Costo del Venduto e del Costo per la produzione di servizi sui ricavi;

 

-           Incidenza del Costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi;

 

-           Indice di Copertura del costo per il godimento di beni terzi e degli ammortamenti;

 

-           Incidenza del Margine operativo lordo sui ricavi;

 

-           Margine lordo sui ricavi;

 

-           Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale;

 

-           Provvigione per trattativa conclusa di compravendita;

 

-           Provvigioni sulle vendite;

 

-           Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi;

 

-           Provvigioni sulle vendite di veicoli usati;

 

-           Redditività;

 

-           Ricarico;

 

-           Ricarico per l’attivi d’organizzazione.

 

5.    Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:

 

-        Chili di pescato su sforzo di pesca;

 

-        Costo dei carburanti per chilometri percorsi;

 

-        Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo dimposta;

 

-        Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base;

 

-        Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;

 

-        Incidenza  dei  costi  per  beni  mobili  acquisiti  in  dipendenza  di  contratti  di  locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;

 

-        Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;

 

-        Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);

 

-        Numero di pasti erogati per addetto;

 

-        Numero posti per addetto;

 

-        Numero servizi per addetto;

 

-        Resa chilometrica;

 

-        Resa dei consumi di energia elettrica;

 

-        Resa del riunito;

 

-        Resa delle cartelle tradotte;

 

-        Resa delle giornate di interpretariato;

 

-        Resa delle superfici commerciali;

 

-        Ricavo medio orario;

 

-        Ricavi al metro quadro locato;

 

-        Ricavi al metro quadro venduto;

 

-        Ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro;

 

-        Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro;

 

-        Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale;

 

-        Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/stagionale/annuale;

 

-        Ricavo medio per patente;

 

-        Ricavo medio per patente nautica;

 

-        Ricavo medio per pratica automobilistica;

 

-        Ricavi per presenza;

 

-        Ricavo medio per servizio;

 

-        Superfice complessiva dei locali per riunito;

 

-        Tasso medio di occupazione.