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Roma, 1 agosto 2013
Circolare n. 186/2013
Oggetto: Tributi – Studi di
settore – Regime premiale esteso a autoscuole e autotrasporto - Provv.to
Direttore Agenzia Entrate prot.n. 82537 del 5.7.2013.
Con il
provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha esteso
l’applicazione del “regime premiale” per l’anno d’imposta 2012 a 91 tipologie
di studi di settore, tra cui quello dell’autotrasporto merci e trasloco e
quello delle autoscuole e disbrigo pratiche automobilistiche.
Il regime premiale,
com’è noto, consiste nell’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni
semplici (gravi, precise e concordanti) e nella riduzione di un anno del
termine di decadenza dell’accertamento. Inoltre l’accertamento sintetico è
applicabile solo se il reddito accertabile è maggiore di oltre un terzo di
quello dichiarato (la norma ordinaria dell’articolo 38 del DPR 600/73 fissa la
soglia più bassa di un quinto).
Gli studi ammessi
al regime premiale sono quelli più “rigidi”, che prevedono cioè un numero
maggiore di indici di coerenza. In particolare i nuovi studi ammessi al regime
premiale sono quelli che comprendono anche l’indice di “copertura del costo per
il godimento di beni terzi e degli ammortamenti”.
Per poter
beneficiare del regime premiale le imprese devono essere congrue, coerenti e
fedeli. In sostanza devono aver dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento,
ricavi pari o superiori a quelli derivanti dallo studio di settore; devono
risultare coerenti con gli specifici indicatori di coerenza e devono aver
comunicato fedelmente tutti i dati richiesti dallo studio stesso.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.180/2012
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Responsabile di
Area |
Allegato uno |
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D/d |
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alla Confetra. |
Prot. n. 82537
Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto
ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi e sentite le associazioni di categoria
dispone:
1.
Accesso al regime premiale per il periodo
di imposta 2012
1.1
Per il periodo di imposta 2012 accedono al regime
premiale i contribuenti, di cui all’articolo
1 del Provvedimento
12 luglio 2012, che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento.
1.2
Gli
studi di settore
indicati nell’allegato
n. 1 al presente Provvedimento sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati:
a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro
diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2;
b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2 e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali
è stimata, sulla base delle risultanze della
relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto prodotto
nell’area del sommerso
economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale
di valore aggiunto prodotto nell’area
del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima);
c) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2 e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
1.3
Nel
caso in cui il contribuente interessato applichi
due diversi studi di settore,
per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione
di cui al precedente
comma 1.1.
2.
Tipologie di indicatori
2.1
Le
tipologie di indicatori previste
dal precedente articolo 1 sono le seguenti:
a)
di efficienza e produttività del fattore lavoro;
b)
di efficienza e produttività del fattore capitale;
c)
di efficienza di gestione delle scorte;
d)
di redditività;
e)
di struttura.
2.2
Nell’allegato n. 2 è riportato
l’elenco degli indicatori
di coerenza economica, rilevanti ai fini del regime premiale e previsti
dai decreti di approvazione o di modifica degli studi
di settore, distinti in base alle tipologie individuate nel comma precedente.
3. Modifica delle istruzioni approvate con Provvedimento del 27 maggio 2013
3.1
Nelle istruzioni Parte Generale, al paragrafo 3 “presentazione del modello studi di settore”,
dopo le parole “(ad eccezione delle ipotesi di liquidazione ordinaria” viene inserito
il seguente carattere “)”.
Motivazioni
I commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, prevedono uno specifico regime premiale
applicabile ai contribuenti
soggetti al regime di accertamento
basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge
8 maggio 1998, n. 146.
In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo
39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di
accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta
obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione
che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello
dichiarato.
Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente:
1) dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori
a quelli risultanti dell’applicazione degli
studi di settore;
2) abbia regolarmente assolto
gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti
di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
Con riguardo a tali condizioni
è necessario che:
I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti
dallo studio di settore applicabile;
II) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali;
III)
nel caso
in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi.
Il comma 12 del citato articolo
10 del decreto legge n.
201
del 2011 prevede che con Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate,
sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati
i termini di accesso alla disciplina di cui al presente
articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso Provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
Al riguardo, con il Provvedimento 12 luglio 2012 sono state fornite, agli articoli
1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre
agli articoli 2 e 3, è stata fornita,
in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011.
In relazione all’applicazione del regime premiale al periodo
di imposta 2012, si è provveduto a sentire
le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli
Esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
In particolare, con nota protocollo RU 0038417.27-03-2013-U è stato chiesto a tali Associazioni di comunicare, sulla scorta della pregressa
esperienza, valutazioni in merito alla sussistenza
di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull’applicazione della disciplina premiale.
Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi
relativi al periodo di imposta 2011 e tenuto
conto
delle modifiche agli
studi di settore apportate dai decreti ministeriali
28 dicembre 2012, 21 e 28 marzo 2013, attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze
degli studi di settore, si è previsto che per il periodo di imposta 2012 accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato
n. 1 al presente Provvedimento.
Al riguardo, alla luce delle risultanze delle analisi effettuate sui dati dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011, realizzate con il supporto della
SOSE, che hanno mostrato una modifica dei comportamenti dichiarativi dei soggetti
interessati dal regime premiale, si è ritenuto di confermare, per il periodo di imposta 2012, i criteri
sperimentali individuati con il citato Provvedimento 12 luglio 2012.
Inoltre, tenuto conto delle predette analisi dei dati dichiarativi, delle stime elaborate con il supporto della SOSE in relazione agli effetti dell’introduzione delle modifiche apportate agli studi di settore con i citati decreti ministeriali
28 dicembre 2012, 21 e 28 marzo 2013 e delle valutazioni
espresse dalle Organizzazioni di categoria,
si ritiene che, in via sperimentale per il periodo di imposta 2012, sia
applicabile il regime premiale in argomento anche ai contribuenti che applicano gli studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori individuate
all’articolo 2 del presente
Provvedimento e che, contestualmente, presentano il nuovo indicatore di coerenza “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto
con il decreto ministeriale 28 marzo 2013.
La presenza di diverse tipologie di indicatori, come individuate all’articolo 2 del presente Provvedimento, nel caso in cui forniscano
un risultato di coerenza, si ritiene
possa sufficientemente garantire la correttezza dei dati dichiarati, evitando l’applicazione del regime premiale nei casi di infedeltà compilativa nella modulistica degli studi di settore.
Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2012 sono stati
quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
1) quattro delle seguenti tipologie:
a) di efficienza e produttività
del fattore lavoro;
b) di efficienza e produttività
del fattore capitale;
c) di efficienza di gestione delle scorte;
d) di redditività;
e) di struttura;
2) tre delle tipologie
in precedenza indicate
e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero,
è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale
di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima);
3) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
Al riguardo, il presente Provvedimento chiarisce che nel caso in cui il contribuente interessato debba applicare due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi
rientrino tra quelli previsti dal relativo
allegato n. 1.
Con il presente
Provvedimento viene altresì corretto un refuso presente nelle istruzioni Parte Generale dei modelli degli studi di settore, approvate con il Provvedimento 27 maggio 2013, con l’introduzione di una parentesi al paragrafo 3.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68,
comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);
• Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
• Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art.
2, comma 1);
• Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore
• Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
• Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art.
62-bis): Istituzione degli studi di settore;
• Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
• Decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni:
Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;
• Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt.
10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
• Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione
delle dichiarazioni;
• Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità
di applicazione degli studi di settore;
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 13-27): Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
16 novembre 2007:
Approvazione della tabella
di classificazione delle
attività economiche;
• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata
dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
• Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
• Decreti del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, 28 dicembre 2011 e 28 dicembre 2012: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi,
delle attività professionali e del commercio;
• Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza.
• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
26 aprile 2012: Approvazione delle modifiche degli studi di settore;
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2012: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso
al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011;
• Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze
21 marzo 2013 e 28 marzo 2013: Approvazione delle modifiche degli studi
di settore;
• Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2013: Approvazione della revisione
congiunturale speciale degli studi di settore;
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
27 maggio 2013: Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, e della modifica dei modelli di comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta
2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 luglio 2013
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
ALLEGATO N. 1
1.
Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori
previste dall’articolo 2 del presente Provvedimento:
-
UG98U - Riparazione
di beni di consumo nca;
-
VD05U - Produzione
e conservazione di carne;
-
VD11U - Produzione
di olio di oliva e di semi;
-
VD15U - Trattamento
igienico e confezionamento di latte e derivati;
-
VD17U - Fabbricazione
di prodotti in gomma e plastica;
-
VD22U - Fabbricazione
di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose;
-
VD23U - Laboratori
di corniciai;
-
VD25U - Concia delle
pelli e del cuoio;
-
VD29U - Produzione
di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia;
-
VD30U - Recupero e
preparazione per riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici;
-
VD31U - Fabbricazione
di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali;
-
VD36U - Fusione di
metalli, prima trasformazione del ferro e dell’acciaio;
-
VD37U - Costruzione
e riparazione di imbarcazioni;
-
VG38U - Riparazione
di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili;
-
VG52U - Confezionamento
di generi alimentari e non;
-
VG36U - Servizi di
ristorazione commerciale;
-
VG37U - Bar, gelaterie
e pasticcerie;
-
VG76U - Servizi di
ristorazione collettiva;
-
VG79U - Noleggio di
autovetture ed altri mezzi di trasporto terrestre;
-
VG85U - Discoteche,
sale da ballo, night club e scuole di danza;
-
VG89U - Servizi di
fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto;
-
VM01U - Commercio
al dettaglio di alimentari.
2.
Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste
dall’articolo 2 del presente
Provvedimento e che contemporaneamente presentano, sulla base delle risultanze della relazione
finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto
sommerso del totale
economia (ipotesi massima):
-
UD39U
- Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici;
-
UD40U
- Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici;
-
UD41U
- Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio;
-
UD42U
- Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica;
-
UD43U
- Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi;
-
UD44U
- Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette;
-
UD46U
- Fabbricazione di prodotti chimici;
-
UD49U
- Fabbricazione di materassi;
-
VD01U
- Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria;
-
VD02U
- Produzione di paste alimentari;
-
VD03U
- Molitoria dei cereali;
-
VD04B
- Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre
affini;
-
VD06U
- Fabbricazione di ricami;
-
VD07A
- Fabbricazione di articoli di calzetteria;
-
VD07B
- Confezione ed accessori per abbigliamento;
-
VD08U
- Fabbricazione di calzature, parti e accessori;
-
VD09A
- Fabbricazione di mobili, poltrone e divani,
porte e finestre
in legno;
-
VD09B
- Lavorazione del legno;
-
VD10U
- Confezione di biancheria;
-
VD12U
- Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;
-
VD13U
- Nobilitazione dei tessili;
-
VD14U
- Produzione tessile;
-
VD16U
- Confezione su misura di vestiario;
-
VD18U
- Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;
-
VD19U
- Fabbricazione di porte
e finestre in metallo, tende da sole;
-
VD20U
- Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo;
-
VD21U
- Fabbricazione e confezionamento di occhiali
comuni e da vista;
-
VD24U
- Confezione e commercio
al dettaglio di articoli in pelliccia;
-
VD26U
- Confezione di vestiario in pelle;
-
VD27U
- Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria;
-
VD28U
- Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro;
-
VD32U
- Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine
e apparecchi meccanici;
-
VD33U
- Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria;
-
VD34U
- Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie;
-
VD35U
- Editoria, prestampa, stampa e legatoria;
-
VD38U
- Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi;
-
VD47U
- Fabbricazione di articoli in carta e cartone;
-
VG46U
- Riparazione di trattori
agricoli (studio presente anche
nel successivo punto 3).
3.
Studi di settore che presentano almeno tre delle tipologie
di indicatori previste dall’articolo 2 del
presente Provvedimento e che, contemporaneamente, prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”:
-
UM87U
- Commercio al dettaglio di altri prodotti nca;
-
UM88U
- Commercio all'ingrosso di altri prodotti nca;
-
VG40U
- Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili;
-
VG46U
- Riparazione di trattori
agricoli (studio presente anche
nel precedente punto 2);
-
VG48U
- Riparazione di elettrodomestici
e di prodotti di consumo audio e video;
-
VG53U
- Servizi linguistici
e organizzazione di convegni e fiere (per l’attività di impresa);
-
VG54U
- Sale giochi e biliardi,
gestione di apparecchi
automatici da intrattenimento;
-
VG68U
- Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco;
-
VG78U
- Attività delle agenzie
di viaggio e turismo e dei tour operator;
-
VG81U
- Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia;
-
VG88U
- Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche;
-
VM11U
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria,
termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti;
-
VM12U
- Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati;
-
VM13U
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
-
VM17U
- Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi;
-
VM23U
- Commercio all'ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici;
-
VM24U
- Commercio all'ingrosso di carta,
cartone e articoli di cartoleria;
-
VM31U
- Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;
-
VM33U
- Commercio all'ingrosso di cuoio,
pelli e pellicce;
-
VM34U
- Commercio all'ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio;
-
VM36U
- Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali;
-
VM37U
- Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici;
-
VM39U
- Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
-
VM40B
- Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante;
-
VM42U
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici;
-
VM43U
- Commercio all'ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio;
-
VM44U
- Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio;
-
VM45U
- Commercio al dettaglio mobili usati e oggetti di antiquariato;
-
VM46U - Commercio all'ingrosso di articoli
per fotografia, cinematografia, ottica e
strumenti scientifici;
-
VM48U - Commercio al dettaglio di piccoli
animali domestici;
-
WK21U - Attività degli studi odontoiatrici
(per l’attività di impresa).
ALLEGATO N. 2
1.
Nella
tipologia di indicatore
di efficienza e produttività del fattore lavoro
rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
-
Resa
giornaliera;
-
Resa
oraria per addetto;
-
Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto;
-
Valore aggiunto lordo per addetto;
-
Valore aggiunto lordo giornaliero;
-
Margine per addetto non dipendente;
-
Margine per addetto non dipendente giornaliero.
2.
Nella tipologia di indicatore di efficienza
e
produttività del
fattore
capitale
rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica:
-
Resa
del capitale rispetto al valore aggiunto lordo.
3.
Nella
tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle
scorte rientra il seguente indicatori di coerenza
economica:
-
Durata delle scorte.
4.
Nella tipologia di indicatore
di redditività
rientrano
i
seguenti
indicatori di coerenza economica:
-
Incidenza delle spese sui compensi;
-
Incidenza dei costi e spese sui ricavi;
-
Incidenza del Costo del Venduto
e del Costo per la produzione di servizi sui ricavi;
-
Incidenza del Costo per acquisto
di ricambi e accessori
sui ricavi;
-
Indice di Copertura del costo per il godimento di beni terzi e degli ammortamenti;
-
Incidenza del Margine operativo lordo sui ricavi;
-
Margine lordo sui ricavi;
-
Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale;
-
Provvigione per trattativa conclusa di compravendita;
-
Provvigioni sulle vendite;
-
Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi;
-
Provvigioni sulle vendite di veicoli usati;
-
Redditività;
-
Ricarico;
-
Ricarico per l’attività d’organizzazione.
5. Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti
indicatori di coerenza economica:
-
Chili
di pescato su sforzo di pesca;
-
Costo
dei carburanti per chilometri percorsi;
-
Costo
per litro di benzina o gasolio consumato durante
il periodo d’imposta;
-
Giornate teoriche di pieno utilizzo delle
strutture di base;
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Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;
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Incidenza dei costi
per
beni
mobili
acquisiti in dipendenza
di
contratti di locazione finanziaria rispetto
al valore degli stessi;
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Margine di intermediazione commerciale
relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;
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Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);
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Numero di pasti erogati per addetto;
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Numero posti per addetto;
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Numero servizi per addetto;
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Resa
chilometrica;
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Resa
dei consumi di energia elettrica;
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Resa
del riunito;
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Resa
delle cartelle tradotte;
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Resa
delle giornate di interpretariato;
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Resa
delle superfici commerciali;
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Ricavo medio orario;
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Ricavi al metro quadro locato;
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Ricavi al metro quadro venduto;
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Ricavo medio per apparecchio senza vincita
in denaro;
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Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro;
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Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale;
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Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/stagionale/annuale;
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Ricavo medio per patente;
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Ricavo medio per patente nautica;
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Ricavo medio per pratica automobilistica;
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Ricavi per presenza;
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Ricavo medio per servizio;
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Superfice complessiva dei locali
per riunito;
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Tasso
medio di occupazione.