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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Circolare n. 200/2013
Oggetto: Europa – Legge
di delegazione europea 2013 - Legge 6.8.2013, n. 96, su G.U. n. 194 del
20.8.2013.
E’ stata approvata la legge di
delegazione europea 2013 (in precedenza
denominata legge comunitaria) che, come ogni anno, delega il Governo
a dare attuazione ad una serie di direttive tra cui si segnalano in particolare
le seguenti:
direttiva 2011/76 che modifica la direttiva
1999/62 relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l’uso di talune infrastrutture;
direttiva 2011/82
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle
infrazioni in materia di sicurezza stradale;
direttiva 2012/34
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
Daniela Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile di
Area |
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla |
G.U. n. 194 del 20.8.2013 (Fonte Guritel)
LEGGE 6 agosto
2013, n. 96
Delega al Governo per
il recepimento delle
direttive europee e
l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013.
Vigente al: 4-9-2013
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per
l'attuazione
di direttive europee
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, secondo
le procedure, i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31
e 32 della
legge 24 dicembre
2012, n. 234,
i decreti legislativi
per
l'attuazione delle direttive elencate negli
allegati A e B alla
presente legge.
2. I termini per
l'esercizio delle deleghe di cui al comma
1 sono
individuati ai sensi
dell'articolo 31, comma
1, della legge
24
dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti
legislativi recanti attuazione
delle
direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia
previsto il
ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di
essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non
contemplate da leggi
vigenti e che
non
riguardano l'attivita'
ordinaria delle amministrazioni statali
o
regionali possono essere previste nei
decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e
B nei soli
limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi
di attuazione
delle direttive stesse;
alla relativa copertura,
nonche' alla
copertura delle minori
entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 2
Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria
di violazioni di atti normativi
dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato
ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre
2012, n.
234, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate
in via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente
legge, per
le quali non sono gia' previste sanzioni penali o
amministrative.
Art. 3
Principi e
criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali
1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione
della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo
e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) fermi restando quanto
disposto dall'articolo 191 del
Trattato
sul funzionamento dell'Unione
europea e le
competenze statali
semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW,
di cui
al decreto-legge 7
febbraio 2002, n.
7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n.
55, riordino delle
competenze in materia
di rilascio delle
autorizzazioni e dei
controlli;
b) previsione, per
determinate categorie di installazioni e
previa
consultazione delle associazioni
maggiormente rappresentative a
livello nazionale degli operatori delle
installazioni interessate,
direquisiti
autorizzativi sotto forma
di disposizioni generali
vincolanti;
c) semplificazione e
razionalizzazione dei procedimenti
autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in
relazione
con altri procedimenti volti
al rilascio di
provvedimenti aventi
valore di autorizzazione integrata ambientale;
d) utilizzo
dei proventi delle
sanzioni amministrative per
finalita' connesse al
potenziamento delle ispezioni
ambientali
straordinarie
previste dalla direttiva
2010/75/UE e di
quelle
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi
autorizzatori per
gli impianti gia' esistenti e privi di autorizzazione, in
deroga a
quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008;
e) revisione e
razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine
di consentire una
maggiore efficacia nella
prevenzione delle
violazioni delle autorizzazioni.
Art. 4
Criterio di delega al
Governo per il
recepimento della direttiva
2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre
2012, sull'efficienza energetica,
che modifica le
direttive
2009/125/CE
e 2010/30/UE e
abroga le direttive
2004/8/CE e
2006/32/CE
1. Al
fine di favorire
l'efficienza energetica e
ridurre
l'inquinamento ambientale e domestico mediante la
diffusione delle
tecnologie elettriche, nell'esercizio della delega
legislativa per
l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo
e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo e'
tenuto a introdurre
disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas il compito di adottare uno o piu'
provvedimenti volti ad
eliminare l'attuale struttura progressiva delle
tariffe elettriche
rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti
al costo del
servizio.
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5
Criteri di delega al Governo
per il recepimento
della direttiva
2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta
di esseri umani e la protezione delle vittime
1. Ai
fini dell'attuazione della
direttiva 2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
concernente la
prevenzione e la repressione
della tratta di
esseri umani e la
protezione delle vittime, il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai
principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 1,
comma 1, in
quanto compatibili, anche i seguenti principi
e criteri direttivi
specifici:
a) prevedere una
clausola di salvaguardia
che stabilisca che
nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna
disposizione
possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita'
dello
Stato e degli
individui, ai sensi
del diritto internazionale,
compresi il diritto
internazionale umanitario e
il diritto
internazionale dei diritti
umani e, in
particolare, laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati,
di
cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo
relativo allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14 febbraio
1970, n. 95,
relativi allo status dei rifugiati e al principio di non
refoulement;
b) prevedere
misure che facilitino
il coordinamento tra
le
istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle
vittime di
tratta e quelle
che hanno competenza
sull'asilo, determinando
meccanismi di rinvio,
qualora necessario, tra
i due sistemi
di
tutela;
c) definire meccanismi
affinche' i minori non accompagnati
vittime
di tratta siano prontamente identificati, se strettamente necessario
anche attraverso una procedura
multidisciplinare di determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato e
secondo procedure
appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti
incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della
protezione
internazionale; in
ogni decisione presa
nei loro confronti
sia
considerato come criterio preminente
il superiore interesse
del
minore determinato con adeguata procedura;
d) prevedere che la definizione
di «persone vulnerabili»
tenga
conto di aspetti quali l'eta', il genere, le condizioni di
salute, le
disabilita', anche mentali, la
condizione di vittima
di tortura,
stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di violenza
di genere;
e) prevedere, nei
percorsi di formazione per i
pubblici ufficiali
che possano venire in contatto con vittime o potenziali
vittime di
tratta, contenuti sulle questioni inerenti
alla tratta di esseri
umani ed alla protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 6
Criteri di delega al Governo
per il recepimento
della direttiva
2011/51/UE per estenderne l'ambito di
applicazione ai beneficiari
di protezione internazionale
1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione
della direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 maggio
2011, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e
criteri direttivi specifici:
a) introdurre
disposizioni che prevedano la revoca dello status di
soggiornante di
lungo periodo, ottenuto
a titolo di
protezione
internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia
cessata
o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformita'
con l'articolo 14,
paragrafo 3, e con l'articolo
19, paragrafo 3,
della direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
b) prevedere che per i
beneficiari di protezione internazionale
il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell'articolo
4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003,
sia effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di
protezione
internazionale e che
il periodo compreso
tra la
presentazione della domanda ed il riconoscimento sia
considerato per
intero;
c) prevedere che per i
beneficiari di protezione internazionale
le
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo,
previste
all'articolo 5 della
citata direttiva 2003/109/CE,
riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente
e che questo venga calcolato anche tenendo conto
delle particolari
circostanze di vulnerabilita' in cui possono trovarsi i
beneficiari
di protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 7
Principi e
criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o
apolidi,
della qualifica di
beneficiario di protezione
internazionale, su uno status uniforme per
i rifugiati o
per le
persone aventi titolo a beneficiare
della protezione sussidiaria,
nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta
1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione
della direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 dicembre
2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o
apolidi, della qualifica
di beneficiario di
protezione
internazionale, su uno status uniforme per
i rifugiati o per le
persone aventi titolo a
beneficiare della protezione
sussidiaria,
nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta, il
Governo e'
tenuto a seguire, oltre
ai principi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 1, comma
1, anche i seguenti principi
e criteri
direttivi specifici:
a) mantenere in tutti i
casi il livello degli standard di
garanzia
previsti dalla normativa in vigore;
b) in coerenza con
quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva
2011/95/UE, uniformare gli status
giuridici del rifugiato
e del
beneficiario di protezione sussidiaria con particolare
riferimento ai
presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;
c) disciplinare gli
istituti del diniego, dell'esclusione
e della
revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa
allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24
luglio 1954, n.
722,
anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;
d) introdurre uno
strumento di programmazione delle
attivita' e
delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di
protezione
internazionale.
Art. 8
Criterio direttivo di delega
al Governo per
il recepimento della
direttiva
2011/85/UE, relativa ai
requisiti per i
quadri di
bilancio degli Stati membri
1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione
della direttiva
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai
requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e' tenuto
a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1,
comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico:
coordinare
l'attuazione della direttiva
con le disposizioni
della legge 24
dicembre 2012, n. 243, nonche' con le
disposizioni in materia
di
contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre
2009,
n. 196.
Art. 9
Delega al Governo per il
coordinamento della disciplina interna
in
materia
di imposta sul
valore aggiunto con
l'ordinamento
dell'Unione europea
1. In considerazione
delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE
e
alle successive direttive
di modifica della
stessa, elencate
nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione
del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio,
del 15
marzo 2011, recante
disposizioni di applicazione
della direttiva
2006/112/CE relativa al
sistema comune di
imposta sul valore
aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure
di cui
all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi con i
quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto
e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea.
2. I decreti legislativi
di cui
al comma 1
sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui
all'articolo 1,
comma 1. Limitatamente
alle materie trattate
dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 282/2011 del
Consiglio, del 15
marzo 2011, i
decreti legislativi di
cui al comma
1 sono adottati
anche nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere
l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute
nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
b) prevedere la
riformulazione delle norme che
necessitano di un
migliore coordinamento con la
normativa dell'Unione europea
nelle
materie trattate dal regolamento
di esecuzione (UE)
n. 282/2011,
tenuto conto della specificita'
delle prestazioni socio-sanitarie,
assistenziali ed educative rese a favore di particolari
categorie di
soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre
1991, n.
381, e dei loro consorzi,
sia direttamente che
in esecuzione di
contratti di appalto o convenzioni.
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Delega al Governo per
l'attuazione del regolamento (CE) n.
2173/2005
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo
all'istituzione di un
sistema di licenze FLEGT per
le importazioni di
legname nella
Comunita'
europea, e del
regolamento (UE) n.
995/2010 del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20
ottobre 2010, che
stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno
e prodotti da esso derivati
1. Il
Governo e' delegato
ad adottare, nel
rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e con le
procedure di cui
all'articolo 1, comma 1, entro un anno
dalla data di
entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del
mare e del
Ministro per gli
affari
europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
degli
affari esteri, dell'economia e delle finanze, della
giustizia, per
gli affari regionali e le autonomie e per la coesione
territoriale,
acquisito il parere dei
competenti organi parlamentari
e della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento
e di Bolzano,
uno o piu'
decreti
legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n.
2173/2005 del
Consiglio, del 20
dicembre 2005, relativo
all'istituzione di un
sistema di licenze FLEGT
(Forest Law Enforcement,
Governance and
Trade) per le importazioni di legname nella Comunita' europea,
e del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli
operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel
rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma
1, nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, che si avvale del Corpo forestale
dello Stato, quale
autorita' nazionale competente
designata per la
verifica delle
licenze FLEGT previste
dal regolamento (CE)
n. 2173/2005, per
l'applicazione del regolamento
(UE) n. 995/2010
e per la
determinazione delle relative procedure amministrative e
contabili;
b) previsione,
in deroga ai
criteri e ai
limiti previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012,
n. 234, delle sanzioni amministrative fino ad
un massimo di
euro
1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in
comune
commercio della merce illegalmente importata
o, se superiore,
al
valore della merce dichiarato;
previsione delle sanzioni
penali
dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre anni
per
le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2173/2005
e
del regolamento (UE) n. 995/2010;
c) istituzione di un
registro degli operatori, cosi' come definiti
dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla
base di
dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 27
dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di
iscrizione al
registro e delle sanzioni amministrative per la
mancata iscrizione
nonche' destinazione delle
relative entrate alla
copertura degli
oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del regolamento
(UE) n. 995/2010;
d) individuazione delle
opportune forme e sedi di coordinamento tra
i soggetti istituzionali che devono collaborare nell'attuazione dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010 e
le associazioni
ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche
al fine
di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel
rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.
195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti internet
delle
associazioni ambientaliste e di
categoria interessate, e
la loro
consultazione da parte del pubblico interessato;
e) determinazione di
una tariffa per
l'importazione di legname
proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione
il regime
convenzionale previsto dal regolamento (CE) n. 2173/2005,
calcolata
sulla base del costo effettivo del servizio e
aggiornata ogni due
anni, e destinazione delle
relative entrate alla
copertura degli
oneri derivanti dai controlli di
cui all'articolo 5
del medesimo
regolamento;
f) destinazione dei
proventi derivanti dalle
sanzioni
amministrative pecuniarie
previste dal decreto
legislativo e di
quelli derivanti dalla vendita mediante asta
pubblica della merce
confiscata al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia delle
attivita' di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento
(CE) n.
2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n.
995/2010.
2. Nella predisposizione
dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo e' tenuto a
seguire i principi
e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
Art. 11
Delega al Governo per
l'adeguamento della normativa nazionale
alle
disposizioni dell'Unione europea e agli
accordi internazionali in
materia di prodotti e di tecnologie a duplice
uso e di sanzioni in
materia di embarghi commerciali
nonche' per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali
proliferanti
1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di
entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari
europei, e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con
il Ministro
della difesa, con il Ministro
della giustizia e
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui
all'articolo
1, comma 1, un decreto legislativo ai
fini del riordino
e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a
duplice uso e
dell'applicazione delle
sanzioni in materia
di embarghi commerciali,
nonche' per ogni
tipologia di operazione di esportazione di
materiali proliferanti,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione
europea e
dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma 1,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adeguamento al
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione europea,
nonche'
agli accordi internazionali gia' resi esecutivi o che
saranno resi
esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria
della materia dei prodotti a duplice
uso,
coordinando le norme
legislative vigenti e
apportando le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire
la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della
normativa;
c) razionalizzazione e
semplificazione delle procedure
autorizzative, nei limiti
consentiti dalla vigente
normativa
dell'Unione europea;
d) previsione delle
procedure adottabili nei casi di
divieto di
esportazione, per motivi di sicurezza pubblica
o di rispetto
dei
diritti dell'uomo, dei
prodotti a duplice
uso non compresi
nell'elenco di cui all'allegato I del
citato regolamento (CE)
n.
428/2009;
e) previsione di misure
sanzionatorie effettive, proporzionate
e
dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti
e di
tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche'
per ogni
tipologia di operazione di esportazione di
materiali proliferanti,
nell'ambito dei limiti di pena previsti dal
decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 96.
2. Entro un anno
dalla data di
entrata in vigore del
decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la
procedura ivi
prevista, puo' emanare
disposizioni correttive e
integrative del
medesimo decreto legislativo.
3. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di
cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile
2003,
n. 96, in quanto compatibile con il regolamento
(CE) n. 428/2009,
anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi stabilite,
in
quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo
regolamento.
4. Dall'attuazione della
delega di cui
al comma 1
non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Le
amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti
derivanti
dall'attuazione della delega
con le risorse
umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Principi e criteri
direttivi per l'attuazione
della direttiva
2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che
modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE
e i regolamenti (CE)
n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010
1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione
della direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'8
giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica
le direttive 2003/41/CE
e 2009/65/CE e
i regolamenti (CE) n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo e'
tenuto a rispettare,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo
unico delle disposizioni
in materia di
intermediazione
finanziaria, di cui
al decreto legislativo
24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni
necessarie al
corretto e integrale recepimento della direttiva
e delle relative
misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale,
prevedendo, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria
e attribuendo le
competenze e i poteri di
vigilanza previsti nella
direttiva alla
Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per
le societa' e la
borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli
articoli 5 e 6 del
citato testo unico;
b) prevedere, in
conformita' alla disciplina della direttiva,
le
necessarie modifiche alle norme del citato testo
unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che una
societa'
di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti
ai sensi
della direttiva, nonche' possa istituire e gestire fondi
comuni di
investimento alternativi in altri Stati comunitari ed
extracomunitari
e che una societa'
di gestione di
fondi comuni di
investimento
alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire
e gestire
fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle
condizioni e
nei limiti previsti dalla direttiva;
c) prevedere, in
conformita' alle definizioni e
alla disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato
testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998 concernenti la
libera prestazione dei servizi e la liberta' di
stabilimento delle
societa' di gestione di fondi
comuni di investimento
alternativi,
anche al fine di garantire che una societa'
di gestione di fondi
comuni di investimento alternativi operante in Italia sia
tenuta a
rispettare le norme
italiane in materia
di costituzione e di
funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e
che la
prestazione in Italia
dei servizi da
parte di succursali
delle
societa' di gestione di
fondi comuni di
investimento alternativi
avvenga nel rispetto delle
regole di comportamento
stabilite nel
citato testo unico;
d) prevedere, in
conformita' alle definizioni e
alla disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del citato
testo
unico di cui al decreto legislativo
n. 58 del
1998 concernenti
l'attivita' di
depositaria ai sensi
della direttiva nonche'
in
materia di responsabilita'
della depositaria nei
confronti della
societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;
e) modificare, in
conformita' alle definizioni e alla
disciplina
della direttiva, le norme del citato testo unico di cui
al decreto
legislativo n. 58
del 1998 al
fine di introdurre
gli obblighi
relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo
in
societa' non quotate ed emittenti da parte di societa' di
gestione di
fondi alternativi di investimento;
f) attribuire alla Banca
d'Italia e alla CONSOB, in relazione
alle
rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine
previsti
nella direttiva, secondo
i criteri e
le modalita' previsti
dall'articolo 187-octies del citato testo unico di
cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;
g) modificare, ove
necessario, il citato testo unico
di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni
della
direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni
con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri
e degli
Stati extracomunitari;
h) ridefinire
con opportune modifiche,
in conformita' alle
definizioni e alla disciplina della direttiva, le norme
del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti
l'offerta in Italia
di quote di
fondi comuni di
investimento
alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a
Paesi
terzi;
i) attuare le
misure di tutela
dell'investitore secondo quanto
previsto dalla direttiva,
in particolare con
riferimento alle
informazioni per gli
investitori, adeguando la
disciplina
dell'offerta delle quote o azioni di fondi
comuni di investimento
alternativi;
l) prevedere che, nel
caso di
commercializzazione in Italia
di
quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori
al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu' rigorose
di quelle applicabili ai fondi
comuni di investimento
alternativi
commercializzati
presso investitori professionali, al
fine di
garantire un appropriato livello di protezione dell'investitore, in
conformita' a quanto previsto dalla direttiva;
m) prevedere
l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle
societa'
di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in
attuazione
della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal
citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, e nei limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
n) ridefinire,
secondo i criteri
sopra indicati, anche
la
disciplina degli organismi di investimento collettivo del
risparmio
(OICR) diversi dai fondi comuni di investimento e
il regime delle
riserve di attivita' per la gestione collettiva
del risparmio, in
modo da garantire
il corretto e
integrale recepimento della
direttiva;
o) prevedere, in
conformita' alle definizioni e
alla disciplina
della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma
1, le occorrenti
modificazioni alla normativa
vigente, anche di
derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla
normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le
altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
p) dettare norme di
coordinamento con la disciplina fiscale vigente
in materia di OICR.
2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica
e le autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente
articolo
con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 13
Criteri di delega al Governo
per il recepimento
della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre
2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici
1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione
della direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri
direttivi specifici:
a) orientare la ricerca
all'impiego di metodi alternativi;
b) vietare l'utilizzo
di primati, cani,
gatti ed esemplari
di
specie in via d'estinzione a meno che
non si tratti
di ricerche
finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte
in conformita' ai
principi della direttiva
2010/63/UE, previa
autorizzazione del
Ministero della salute,
sentito il Consiglio
superiore di sanita';
c) considerare la
necessita' di sottoporre ad altre sperimentazioni
un animale che sia gia' stato utilizzato in una
procedura, fino a
quelle in cui l'effettiva gravita' delle
procedure precedenti era
classificata come «moderata»
e quella successiva
appartenga allo
stesso livello di dolore o
sia classificata come
«lieve» o «non
risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2010/63/UE;
d) vietare gli
esperimenti e le
procedure che non
prevedono
anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore
all'animale, ad
eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di
analgesici;
e) stabilire che la
generazione di ceppi di animali geneticamente
modificati deve tener conto della valutazione del rapporto
tra danno
e beneficio, dell'effettiva
necessita' della manipolazione
e del
possibile impatto che potrebbe avere sul
benessere degli animali,
valutando i potenziali rischi per la salute umana e
animale e per
l'ambiente;
f) vietare l'utilizzo di
animali per gli esperimenti
bellici, per
gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli
ambiti
sperimentali e di
esercitazioni didattiche ad
eccezione della
formazione
universitaria in medicina
veterinaria e dell'alta
formazione dei medici e dei veterinari;
g) vietare l'allevamento
nel territorio nazionale di cani, gatti
e
primati non umani destinati alla sperimentazione;
h) definire un quadro
sanzionatorio appropriato e tale da risultare
effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del
titolo
IX-bis del libro II del codice penale;
i) sviluppare
approcci alternativi idonei
a fornire lo
stesso
livello o un livello superiore
di informazioni rispetto
a quello
ottenuto nelle procedure che usano animali,
ma che non
prevedono
l'uso di animali
o utilizzano un
numero minore di
animali o
comportano procedure meno
dolorose, nel limite
delle risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione del
criterio di cui
alla
lettera h), accertate e iscritte in bilancio;
l) destinare annualmente
una quota nell'ambito di fondi nazionali
ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la
convalida di
metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni gia'
assunti a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e
aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti autorizzati,
nonche' adottare
tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la
ricerca
in questo settore
con l'obbligo per
l'autorita' competente di
comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il recepimento
dei
metodi alternativi e sostitutivi.
2. Nell'applicazione dei
principi e criteri direttivi di
cui al
comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che derivano
da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o
internazionali.
3. Dall'attuazione della
delega di cui al presente
articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6
agosto 2013
NAPOLITANO
Letta,
Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/156/CE del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa
alle
condizioni di polizia sanitaria
che disciplinano i
movimenti di
equidi e le importazioni di equidi in provenienza
dai paesi terzi
(senza termine di recepimento);
2010/23/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010,
recante modifica
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di
imposta sul
valore aggiunto per
quanto concerne l'applicazione facoltativa
e
temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione
di determinati servizi
a rischio di
frodi (senza termine
di
recepimento).
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 16
settembre 2009, intesa a coordinare, per
renderle equivalenti, le
garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa'
a
mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato
per proteggere
gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di
recepimento);
2009/102/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 16
settembre 2009, in materia di diritto delle societa', relativa
alle
societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (senza
termine
di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio,
del 30 novembre 2009, relativa
alle
norme di polizia
sanitaria per gli
scambi intracomunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da
cova
(senza termine di recepimento);
2010/32/UE del
Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo
quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di
prevenzione delle
ferite da taglio o da
punta nel settore
ospedaliero e sanitario
(termine di recepimento 11 maggio 2013);
2010/63/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22
settembre 2010, sulla protezione
degli animali utilizzati
a fini
scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);
2010/64/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, sul diritto
all'interpretazione e alla
traduzione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);
2010/75/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24
novembre 2010, relativa alle
emissioni industriali (prevenzione
e
riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)
(termine di
recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla
cooperazione amministrativa nel
settore fiscale e
che abroga la
direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo
2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di
recepimento 25
ottobre 2013);
2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione
della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime,
e che sostituisce
la
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di
recepimento 6
aprile 2013);
2011/51/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2011, che modifica
la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio
perestenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione
internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica
le direttive 2003/41/CE
e 2009/65/CE e
i regolamenti (CE)
n.
1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di
recepimento 22 luglio
2013);
2011/62/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno
2011, che modifica
la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di
impedire
l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura
legale
(termine di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno
2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)
(termine
di recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del
Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce
un quadro comunitario per
la gestione responsabile
e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
(termine di
recepimento 23 agosto 2013);
2011/76/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27
settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla
tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su
strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di
recepimento 16
ottobre 2013);
2011/77/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27
settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente la
durata di protezione del
diritto d'autore e
di alcuni diritti
connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);
2011/82/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni
sulle infrazioni in
materia di sicurezza
stradale (termine di
recepimento 7 novembre 2013);
2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della
direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio e che
abroga la direttiva
85/577/CEE del
Consiglio e la direttiva
97/7/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio,
dell'8 novembre 2011,
relativa ai
requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di
recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio,
del 16
novembre 2011, che
modifica le direttive
98/78/CE, 2002/87/CE,
2006/48/CE e 2009/138/CE
per quanto concerne
la vigilanza
supplementare sulle imprese
finanziarie appartenenti a un
conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno
2013);
2011/93/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13
dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce
la
decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di
recepimento 18
dicembre 2013);
2011/95/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13
dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini
di paesi
terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario
di protezione
internazionale, su uno status uniforme per
i rifugiati o per le
persone aventi titolo a
beneficiare della protezione
sussidiaria,
nonche' sul contenuto
della protezione riconosciuta
(rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13
dicembre 2011, relativa a una
procedura unica di
domanda per il
rilascio di un permesso unico che consente
ai cittadini di
paesi
terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro e
a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi
terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento
25 dicembre 2013);
2011/99/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13
dicembre 2011, sull'ordine
di protezione europeo
(termine di
recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della
Commissione, del 22 febbraio 2012,
che modifica
la direttiva 2008/43/CE,
relativa all'istituzione, a
norma della
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di
identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile (termine di
recepimento
4 aprile 2012);
2012/12/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
aprile
2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio
concernente
i succhi di
frutta e altri
prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre
2013);
2012/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio
2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali
(termine
di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 luglio
2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con
sostanze pericolose, recante modifica e successiva
abrogazione della
direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento
31 maggio
2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio
2014);
2012/19/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed
elettroniche
(RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/26/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per
quanto riguarda la
farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012,
sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive
2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(termine di recepimento finale 5 giugno 2014);
2012/28/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, su taluni utilizzi
consentiti di opere
orfane (termine di
recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e
protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la
decisione
quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21
novembre 2012, che modifica la
direttiva 1999/32/CE del
Consiglio
relativa al tenore
di zolfo dei
combustibili per uso
marittimo
(termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del
Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21
novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico
(rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);
2012/52/UE della
Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette
mediche
emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento
25 ottobre
2013);
2013/1/UE del
Consiglio, del 20 dicembre 2012,
recante modifica
della direttiva 93/109/CE
relativamente a talune
modalita' di
esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni del
Parlamento
europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato
membro
di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio
2014).
Allegato C
(Articolo 9, comma 1)
Rettifica della direttiva
2006/112/CE del Consiglio,
del 28
novembre 2006,
relativa al sistema
comune d'imposta sul
valore
aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n.
L 74 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);
Rettifica della
direttiva 2008/8/CE del
Consiglio, del 12
febbraio 2008, che
modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto
riguarda il luogo delle
prestazioni di servizi,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre
2012
(senza termine di recepimento);
Rettifica della
direttiva 2008/9/CE del
Consiglio, del 12
febbraio 2008, che
stabilisce norme dettagliate
per il rimborso
dell'imposta sul valore
aggiunto, previsto dalla
direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro di
rimborso, ma in un altro
Stato membro, pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012
(senza
termine di recepimento);
Rettifica della direttiva
2009/162/UE del Consiglio,
del 22
dicembre 2009, che
modifica varie disposizioni
della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
249 del
14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);
Rettifica della
direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio
2010, recante modifica
della direttiva 2006/112/CE
relativa al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda
le
norme in materia di fatturazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza
termine di
recepimento).