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Circolare n. 200/2013
Oggetto: Europa – Legge
di delegazione europea 2013 - Legge 6.8.2013, n. 96, su G.U. n. 194 del
20.8.2013.
E’ stata approvata la legge di
delegazione europea 2013 (in precedenza
denominata legge comunitaria) che, come ogni anno, delega il Governo
a dare attuazione ad una serie di direttive tra cui si segnalano in particolare
le seguenti: 
direttiva 2011/76 che modifica la direttiva
1999/62 relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di
merci su strada per l’uso di talune infrastrutture;
direttiva 2011/82
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle
infrazioni in materia di sicurezza stradale;
direttiva 2012/34
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
| Daniela Dringoli | Allegato uno | 
| Responsabile di
  Area | Lc/lc | 
| © CONFETRA – La riproduzione
  totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
  alla  | |
G.U. n. 194 del 20.8.2013 (Fonte Guritel)
LEGGE 6 agosto
2013, n. 96  
Delega al Governo  per 
il  recepimento  delle 
direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013. 
Vigente al: 4-9-2013  
  La  Camera 
dei  deputati  ed 
il  Senato  della 
Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                             
Promulga 
 
                         
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                 Delega al Governo per
l'attuazione 
                        di direttive europee 
  1. Il Governo e'
delegato ad  adottare,  secondo 
le  procedure,  i
principi e i criteri direttivi di cui agli articoli  31 
e  32  della
legge  24  dicembre 
2012,  n.  234, 
i   decreti   legislativi  
per
l'attuazione delle direttive elencate  negli 
allegati  A  e  B  alla
presente legge. 
  2. I termini per
l'esercizio delle deleghe di cui al comma 
1  sono
individuati ai sensi 
dell'articolo  31,  comma 
1,  della  legge 
24
dicembre 2012, n. 234. 
  3. Gli schemi dei  decreti 
legislativi  recanti  attuazione 
delle
direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia
previsto  il
ricorso a  sanzioni  penali, 
quelli  relativi  all'attuazione  delle
direttive   elencate   nell'allegato   A,  
sono   trasmessi,    dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,  alla 
Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di 
essi  sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
  4. Eventuali spese non
contemplate  da  leggi 
vigenti  e  che 
non
riguardano l'attivita' 
ordinaria  delle  amministrazioni  statali 
o
regionali possono essere previste  nei 
decreti  legislativi  recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e 
B  nei  soli
limiti occorrenti per 
l'adempimento  degli  obblighi 
di  attuazione
delle  direttive  stesse; 
alla  relativa  copertura, 
nonche'   alla
copertura    delle    minori   
entrate    eventualmente    derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non  sia 
possibile  farvi
fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo
5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183. 
                               Art. 2 
          Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria 
         di violazioni di atti normativi
dell'Unione europea 
  1. Il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato 
ad
adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre
2012,  n.
234, entro due anni dalla data di entrata in  vigore 
della  presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative  per  le
violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate
in  via
regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione  europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente
legge, per
le quali non sono gia' previste sanzioni penali o
amministrative. 
                               Art. 3 
Principi  e 
criteri  direttivi  per 
l'attuazione  della   direttiva
  2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24  novembre
  2010, relativa alle emissioni industriali 
  1. Nell'esercizio della
delega  per  l'attuazione 
della  direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre
2010, relativa alle emissioni industriali, il  Governo 
e'  tenuto  a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1,
comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici: 
  a) fermi restando quanto
disposto dall'articolo  191  del 
Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione 
europea  e  le 
competenze   statali
semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW,
di  cui
al  decreto-legge  7  
febbraio   2002,   n.  
7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 
aprile  2002,  n. 
55,  riordino  delle
competenze  in  materia 
di  rilascio  delle 
autorizzazioni  e   dei
controlli; 
  b) previsione, per
determinate categorie di installazioni e 
previa
consultazione  delle  associazioni 
maggiormente  rappresentative   a
livello nazionale degli operatori  delle 
installazioni  interessate,
direquisiti 
autorizzativi  sotto  forma 
di  disposizioni   generali
vincolanti; 
  c)   semplificazione   e  
razionalizzazione    dei    procedimenti
autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche  in 
relazione
con altri procedimenti volti 
al  rilascio  di 
provvedimenti  aventi
valore di autorizzazione integrata ambientale; 
  d)  utilizzo 
dei  proventi  delle 
sanzioni   amministrative   per
finalita'  connesse  al 
potenziamento  delle  ispezioni  
ambientali
straordinarie 
previste  dalla  direttiva 
2010/75/UE  e  di  
quelle
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi
autorizzatori per
gli impianti gia' esistenti e privi di autorizzazione,  in 
deroga  a
quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del  Parlamento 
europeo  e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008; 
  e) revisione e
razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine
di  consentire  una 
maggiore  efficacia  nella  
prevenzione   delle
violazioni delle autorizzazioni. 
                               Art. 4 
Criterio di delega al
Governo  per  il 
recepimento  della  direttiva
  2012/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  25  ottobre
  2012,  sull'efficienza  energetica, 
che  modifica   le  
direttive
  2009/125/CE 
e  2010/30/UE  e 
abroga  le  direttive 
2004/8/CE   e
  2006/32/CE 
  1.  Al 
fine  di  favorire 
l'efficienza   energetica   e  
ridurre
l'inquinamento ambientale e domestico mediante  la 
diffusione  delle
tecnologie elettriche, nell'esercizio della  delega 
legislativa  per
l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo
e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo  e' 
tenuto  a  introdurre
disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas il compito di adottare uno o  piu' 
provvedimenti  volti  ad
eliminare l'attuale struttura progressiva  delle 
tariffe  elettriche
rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe  aderenti 
al  costo  del
servizio. 
  2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare 
nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 5 
Criteri di delega al  Governo 
per  il  recepimento 
della  direttiva
  2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta
  di esseri umani e la protezione delle vittime
  1.  Ai 
fini  dell'attuazione  della  
direttiva   2011/36/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011,
concernente la
prevenzione e la repressione 
della  tratta  di 
esseri  umani  e  la
protezione delle vittime, il Governo e' tenuto a  seguire, 
oltre  ai
principi e criteri direttivi di 
cui  all'articolo  1, 
comma  1,  in
quanto compatibili, anche i seguenti  principi 
e  criteri  direttivi
specifici: 
  a) prevedere  una 
clausola  di  salvaguardia 
che  stabilisca  che
nell'applicazione del decreto di trasposizione  nessuna 
disposizione
possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita'
dello
Stato  e  degli 
individui,  ai  sensi 
del  diritto  internazionale,
compresi  il  diritto 
internazionale   umanitario   e  
il   diritto
internazionale  dei  diritti 
umani  e,   in  
particolare,   laddove
applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei  rifugiati, 
di
cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo
relativo  allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14  febbraio 
1970,  n.  95,
relativi allo status dei rifugiati e al principio di non
refoulement; 
  b)  prevedere 
misure  che  facilitino 
il  coordinamento  tra  
le
istituzioni che si occupano di tutela e assistenza  alle 
vittime  di
tratta  e  quelle 
che  hanno  competenza 
sull'asilo,   determinando
meccanismi di rinvio, 
qualora  necessario,  tra 
i  due  sistemi 
di
tutela; 
  c) definire meccanismi
affinche' i minori non accompagnati 
vittime
di tratta siano prontamente identificati, se strettamente  necessario
anche attraverso una procedura 
multidisciplinare  di  determinazione
dell'eta', condotta da personale specializzato  e 
secondo  procedure
appropriate; siano adeguatamente informati sui loro  diritti 
incluso
l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della
protezione
internazionale; in 
ogni  decisione  presa 
nei  loro  confronti 
sia
considerato come  criterio  preminente 
il  superiore  interesse 
del
minore determinato con adeguata procedura; 
  d) prevedere che la  definizione 
di  «persone  vulnerabili» 
tenga
conto di aspetti quali l'eta', il genere, le condizioni di
salute, le
disabilita', anche mentali, la 
condizione  di  vittima 
di  tortura,
stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di  violenza
di genere; 
  e) prevedere, nei
percorsi di formazione per i 
pubblici  ufficiali
che possano venire in contatto con vittime o  potenziali 
vittime  di
tratta, contenuti sulle questioni  inerenti 
alla  tratta  di  esseri
umani ed alla protezione internazionale. 
  2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare 
nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 6 
Criteri di delega al  Governo 
per  il  recepimento 
della  direttiva
  2011/51/UE per estenderne l'ambito di
applicazione  ai  beneficiari
  di protezione internazionale 
  1. Nell'esercizio della
delega  per  l'attuazione 
della  direttiva
2011/51/UE del Parlamento europeo e  del 
Consiglio,  dell'11  maggio
2011, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai 
principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti
principi e
criteri direttivi specifici: 
  a) introdurre
disposizioni che prevedano la revoca dello status  di
soggiornante di 
lungo  periodo,  ottenuto 
a  titolo  di 
protezione
internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia
cessata
o il suo rinnovo sia rifiutato, in  conformita' 
con  l'articolo  14,
paragrafo 3, e  con  l'articolo 
19,  paragrafo  3, 
della  direttiva
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004; 
  b) prevedere che per i
beneficiari di protezione internazionale 
il
calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1  dell'articolo
4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del  25 
novembre  2003,
sia effettuato a partire dalla data di presentazione della
domanda di
protezione 
internazionale  e  che 
il  periodo   compreso  
tra   la
presentazione della domanda ed il riconoscimento sia
considerato  per
intero; 
  c) prevedere che per i
beneficiari di protezione internazionale 
le
condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo  periodo,
previste 
all'articolo  5   della  
citata   direttiva   2003/109/CE,
riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito  sufficiente
e che questo venga calcolato anche tenendo  conto 
delle  particolari
circostanze di vulnerabilita' in cui possono trovarsi  i 
beneficiari
di protezione internazionale. 
  2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare 
nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                              
Art. 7 
Principi  e 
criteri  direttivi  per 
l'attuazione  della   direttiva
  2011/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13  dicembre
  2011, recante norme sull'attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o
  apolidi,  
della   qualifica   di  
beneficiario   di    protezione
  internazionale, su uno status uniforme per
i  rifugiati  o 
per  le
  persone aventi titolo a beneficiare
della  protezione  sussidiaria,
  nonche' sul contenuto della protezione
riconosciuta 
  1. Nell'esercizio della
delega  per  l'attuazione 
della  direttiva
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 
13  dicembre
2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi  terzi 
o
apolidi,   della   qualifica  
di    beneficiario    di   
protezione
internazionale, su uno status uniforme  per 
i  rifugiati  o  per  le
persone aventi titolo a 
beneficiare  della  protezione 
sussidiaria,
nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta,  il 
Governo  e'
tenuto a seguire, oltre 
ai  principi  e 
criteri  direttivi  di  cui
all'articolo  1,  comma 
1,  anche  i  seguenti  principi 
e  criteri
direttivi specifici: 
  a) mantenere in tutti i
casi il livello degli standard di 
garanzia
previsti dalla normativa in vigore; 
  b) in coerenza con
quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva
2011/95/UE, uniformare gli  status 
giuridici  del  rifugiato 
e  del
beneficiario di protezione sussidiaria con particolare
riferimento ai
presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare; 
  c) disciplinare gli
istituti del diniego, dell'esclusione 
e  della
revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa
allo
statuto dei rifugiati, di cui alla legge  24 
luglio  1954,  n. 
722,
anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria; 
  d) introdurre uno
strumento di  programmazione  delle 
attivita'  e
delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di
protezione
internazionale. 
                               Art. 8 
Criterio direttivo di delega
al  Governo  per 
il  recepimento  della
  direttiva 
2011/85/UE,  relativa  ai 
requisiti  per  i 
quadri  di
  bilancio degli Stati membri 
  1. Nell'esercizio della
delega  per  l'attuazione 
della  direttiva
2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai
requisiti
per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e'  tenuto 
a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1,
comma 1, anche il seguente criterio direttivo  specifico: 
coordinare
l'attuazione della direttiva 
con  le  disposizioni 
della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche' con  le 
disposizioni  in  materia 
di
contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31  dicembre 
2009,
n. 196. 
                               Art. 9 
Delega al Governo per il
coordinamento della  disciplina  interna 
in
  materia 
di  imposta  sul  
valore   aggiunto   con  
l'ordinamento
  dell'Unione europea 
  1. In considerazione
delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE 
e
alle  successive  direttive 
di  modifica  della  
stessa,   elencate
nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione
del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio,
del  15
marzo 2011, recante 
disposizioni  di  applicazione 
della  direttiva
2006/112/CE  relativa  al 
sistema  comune  di 
imposta  sul   valore
aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure
di cui
all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di  entrata 
in
vigore della presente legge, uno o piu'  decreti 
legislativi  con  i
quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore  aggiunto
e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea. 
  2. I decreti legislativi
di  cui 
al  comma  1 
sono  adottati  nel
rispetto dei principi e criteri 
direttivi  di  cui 
all'articolo  1,
comma 1. Limitatamente 
alle  materie  trattate 
dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 282/2011 del 
Consiglio,  del  15 
marzo  2011,  i
decreti legislativi di 
cui  al  comma 
1  sono  adottati 
anche  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) prevedere
l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle  contenute
nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; 
  b) prevedere la
riformulazione delle norme che 
necessitano  di  un
migliore coordinamento con la 
normativa  dell'Unione  europea 
nelle
materie trattate dal regolamento 
di  esecuzione  (UE) 
n.  282/2011,
tenuto conto della specificita' 
delle  prestazioni  socio-sanitarie,
assistenziali ed educative rese a favore di particolari
categorie  di
soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre
1991,  n.
381, e dei loro consorzi, 
sia  direttamente  che 
in  esecuzione  di
contratti di appalto o convenzioni. 
  3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare 
nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 10 
Delega al Governo per
l'attuazione del regolamento (CE) n. 
2173/2005
  del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo
all'istituzione di un
  sistema di licenze FLEGT  per 
le  importazioni  di 
legname  nella
  Comunita' 
europea,  e  del 
regolamento  (UE)  n.  
995/2010   del
  Parlamento europeo e  del 
Consiglio,  del  20 
ottobre  2010,  che
  stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano  legno
  e prodotti da esso derivati 
  1.  Il 
Governo  e'  delegato 
ad  adottare,  nel 
rispetto   delle
competenze costituzionali delle regioni e con  le 
procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 1, entro un  anno 
dalla  data  di 
entrata  in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente  e 
della
tutela del territorio e del 
mare  e  del 
Ministro  per  gli 
affari
europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo  economico, 
degli
affari esteri, dell'economia e delle finanze,  della 
giustizia,  per
gli affari regionali e le autonomie e per la  coesione 
territoriale,
acquisito il  parere  dei 
competenti  organi  parlamentari 
e  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni 
e  le
province autonome  di  Trento 
e  di  Bolzano, 
uno  o  piu' 
decreti
legislativi per l'attuazione del regolamento (CE)  n. 
2173/2005  del
Consiglio, del 20 
dicembre  2005,  relativo 
all'istituzione  di  un
sistema di licenze FLEGT 
(Forest  Law  Enforcement, 
Governance  and
Trade) per le importazioni di legname nella Comunita' europea,
e  del
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli
operatori  che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel
rispetto  dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma
1,  nonche'
secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) individuazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, che si avvale del Corpo  forestale 
dello  Stato,  quale
autorita'  nazionale  competente 
designata  per  la 
verifica  delle
licenze  FLEGT  previste 
dal  regolamento  (CE) 
n.  2173/2005,  per
l'applicazione  del  regolamento 
(UE)   n.   995/2010  
e   per   la
determinazione delle relative procedure amministrative e
contabili; 
  b)  previsione, 
in  deroga  ai 
criteri  e  ai  
limiti   previsti
dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre  2012,
n. 234, delle sanzioni amministrative fino  ad 
un  massimo  di 
euro
1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in
comune
commercio della merce illegalmente  importata 
o,  se  superiore, 
al
valore della  merce  dichiarato; 
previsione  delle  sanzioni 
penali
dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre  anni 
per
le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n.  2173/2005 
e
del regolamento (UE) n. 995/2010; 
  c) istituzione di un
registro degli operatori, cosi' come  definiti
dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla
base di
dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge  27
dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di
iscrizione  al
registro e delle sanzioni amministrative per  la 
mancata  iscrizione
nonche' destinazione delle 
relative  entrate  alla 
copertura  degli
oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del  regolamento
(UE) n. 995/2010; 
  d) individuazione delle
opportune forme e sedi di coordinamento tra
i soggetti istituzionali che devono collaborare  nell'attuazione  dei
regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010  e 
le  associazioni
ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche
al  fine
di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti,  nel 
rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005, 
n.
195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti  internet 
delle
associazioni ambientaliste e di 
categoria  interessate,  e 
la  loro
consultazione da parte del pubblico interessato; 
  e) determinazione di
una  tariffa  per 
l'importazione  di  legname
proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione
il  regime
convenzionale previsto dal regolamento (CE) n.  2173/2005, 
calcolata
sulla base del costo effettivo del servizio  e 
aggiornata  ogni  due
anni, e destinazione delle 
relative  entrate  alla 
copertura  degli
oneri derivanti dai controlli di 
cui  all'articolo  5 
del  medesimo
regolamento; 
  f)   destinazione   dei  
proventi   derivanti    dalle   
sanzioni
amministrative pecuniarie 
previste  dal  decreto 
legislativo  e  di
quelli derivanti dalla vendita mediante  asta 
pubblica  della  merce
confiscata al miglioramento dell'efficienza  e 
dell'efficacia  delle
attivita' di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento
(CE)  n.
2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n.
995/2010. 
  2. Nella predisposizione
dei decreti legislativi di cui al comma 1,
il Governo e'  tenuto  a 
seguire  i  principi 
e  criteri  direttivi
generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili. 
  3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare 
nuovi
o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei
compiti
derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
                               Art. 11 
Delega al Governo per
l'adeguamento della  normativa  nazionale 
alle
  disposizioni dell'Unione europea e agli
accordi  internazionali  in
  materia di prodotti e di tecnologie a duplice
uso e di sanzioni  in
  materia di embarghi  commerciali 
nonche'  per  ogni  tipologia  di
  operazione di esportazione di materiali
proliferanti 
 
  1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro un anno dalla data 
di
entrata in vigore della presente legge, su  proposta 
del  Presidente
del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari
europei,  e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con 
il  Ministro
degli affari esteri, con il Ministro dell'interno,  con 
il  Ministro
della difesa, con il Ministro 
della  giustizia  e 
con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con le procedure di  cui 
all'articolo
1, comma 1, un decreto legislativo  ai 
fini  del  riordino 
e  della
semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a 
duplice  uso  e 
dell'applicazione  delle
sanzioni  in  materia 
di  embarghi  commerciali, 
nonche'  per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di 
materiali  proliferanti,
nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione
europea  e
dei principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1, 
comma  1,
nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) adeguamento al
regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5
maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione  europea, 
nonche'
agli accordi internazionali gia' resi esecutivi o  che 
saranno  resi
esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa; 
  b) disciplina unitaria
della materia dei prodotti  a  duplice 
uso,
coordinando  le   norme  
legislative   vigenti   e  
apportando   le
integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a  garantire 
la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e  lessicale 
della
normativa; 
  c)   razionalizzazione   e   
semplificazione    delle    procedure
autorizzative,  nei  limiti 
consentiti   dalla   vigente  
normativa
dell'Unione europea; 
  d) previsione delle
procedure adottabili nei  casi  di 
divieto  di
esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica 
o  di  rispetto 
dei
diritti  dell'uomo,  dei 
prodotti  a  duplice  
uso   non   compresi
nell'elenco di cui all'allegato I  del 
citato  regolamento  (CE) 
n.
428/2009; 
  e) previsione di misure
sanzionatorie  effettive,  proporzionate 
e
dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti
e di
tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche'
per  ogni
tipologia di operazione di esportazione  di 
materiali  proliferanti,
nell'ambito dei limiti di pena previsti  dal 
decreto  legislativo  9
aprile 2003, n. 96. 
  2. Entro un anno
dalla  data  di 
entrata  in  vigore  del 
decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la
procedura ivi
prevista, puo' emanare 
disposizioni  correttive  e 
integrative  del
medesimo decreto legislativo. 
  3. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  di
cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile
2003,
n. 96, in quanto compatibile con il  regolamento 
(CE)  n.  428/2009,
anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi  stabilite, 
in
quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo
regolamento. 
  4. Dall'attuazione della
delega  di  cui 
al  comma  1 
non  devono
derivare  nuovi  o 
maggiori  oneri  per 
la  finanza  pubblica.  
Le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei 
compiti
derivanti 
dall'attuazione  della  delega 
con  le   risorse  
umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 12 
Principi  e  criteri 
direttivi  per  l'attuazione 
della   direttiva
  2011/61/UE sui gestori di fondi di  investimento 
alternativi,  che
  modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE
e i regolamenti  (CE)
  n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 
  1. Nell'esercizio della
delega  per  l'attuazione 
della  direttiva
2011/61/UE del Parlamento europeo  e 
del  Consiglio,  dell'8 
giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che  modifica
le  direttive  2003/41/CE 
e  2009/65/CE  e 
i  regolamenti  (CE)  n.
1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo  e' 
tenuto  a  rispettare,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,
comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
  a) apportare al  testo 
unico  delle  disposizioni 
in  materia  di
intermediazione 
finanziaria,  di  cui 
al  decreto  legislativo  
24
febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni 
necessarie  al
corretto e integrale recepimento della  direttiva 
e  delle  relative
misure di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale, 
prevedendo,  ove
opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria 
e  attribuendo  le
competenze e i poteri di 
vigilanza  previsti  nella 
direttiva  alla
Banca d'Italia e alla Commissione nazionale  per 
le  societa'  e  la
borsa (CONSOB) secondo quanto previsto  dagli 
articoli  5  e  6  del
citato testo unico; 
  b) prevedere, in
conformita' alla disciplina  della  direttiva, 
le
necessarie modifiche alle norme del citato  testo 
unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che  una 
societa'
di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti
ai  sensi
della direttiva, nonche' possa istituire e gestire  fondi 
comuni  di
investimento alternativi in altri Stati comunitari ed
extracomunitari
e che una societa' 
di  gestione  di 
fondi  comuni  di 
investimento
alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire
e  gestire
fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle
condizioni  e
nei limiti previsti dalla direttiva; 
  c) prevedere, in
conformita' alle  definizioni  e 
alla  disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato 
testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58  del 
1998  concernenti  la
libera prestazione dei servizi e la liberta'  di 
stabilimento  delle
societa' di gestione di fondi 
comuni  di  investimento 
alternativi,
anche al fine di garantire che una  societa' 
di  gestione  di  fondi
comuni di investimento alternativi operante in Italia  sia 
tenuta  a
rispettare  le  norme 
italiane  in  materia 
di  costituzione  e  di
funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e
che  la
prestazione in Italia 
dei  servizi  da 
parte  di  succursali 
delle
societa' di gestione di 
fondi  comuni  di 
investimento  alternativi
avvenga nel rispetto delle 
regole  di  comportamento 
stabilite  nel
citato testo unico; 
  d) prevedere, in
conformita' alle  definizioni  e 
alla  disciplina
della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato 
testo
unico di cui al  decreto  legislativo 
n.  58  del 
1998  concernenti
l'attivita' di 
depositaria  ai  sensi 
della  direttiva  nonche' 
in
materia di responsabilita' 
della  depositaria  nei 
confronti  della
societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo; 
  e) modificare, in
conformita' alle definizioni  e  alla 
disciplina
della direttiva, le norme del citato testo unico di  cui 
al  decreto
legislativo n. 58 
del  1998  al 
fine  di  introdurre 
gli  obblighi
relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di  controllo 
in
societa' non quotate ed emittenti da parte di societa' di
gestione di
fondi alternativi di investimento; 
  f) attribuire alla Banca
d'Italia e alla CONSOB, in relazione 
alle
rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di  indagine 
previsti
nella  direttiva,  secondo 
i  criteri  e  
le   modalita'   previsti
dall'articolo 187-octies del citato testo unico  di 
cui  al  decreto
legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni; 
  g) modificare, ove
necessario, il citato  testo  unico 
di  cui  al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni
della
direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni
con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri
e  degli
Stati extracomunitari; 
  h)  ridefinire 
con  opportune  modifiche, 
in   conformita'   alle
definizioni e alla disciplina della direttiva, le  norme 
del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  concernenti
l'offerta  in  Italia 
di  quote  di 
fondi  comuni  di 
investimento
alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti  a 
Paesi
terzi; 
  i) attuare le
misure  di  tutela 
dell'investitore  secondo  quanto
previsto  dalla  direttiva, 
in  particolare  con 
riferimento   alle
informazioni   per   gli  
investitori,   adeguando   la  
disciplina
dell'offerta delle quote o azioni di  fondi 
comuni  di  investimento
alternativi; 
  l) prevedere che, nel
caso  di 
commercializzazione  in  Italia 
di
quote di fondi comuni di investimento alternativi presso  investitori
al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu'  rigorose
di quelle applicabili ai fondi 
comuni  di  investimento 
alternativi
commercializzati 
presso  investitori  professionali,  al  
fine   di
garantire un appropriato livello di protezione  dell'investitore,  in
conformita' a quanto previsto dalla direttiva; 
  m) prevedere
l'applicazione di sanzioni 
amministrative  pecuniarie
per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle 
societa'
di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in
attuazione
della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal
citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58  del 
1998,  e  nei  limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari; 
  n)  ridefinire, 
secondo  i  criteri 
sopra  indicati,   anche  
la
disciplina degli organismi di investimento collettivo  del 
risparmio
(OICR) diversi dai fondi comuni di investimento  e 
il  regime  delle
riserve di attivita' per la gestione  collettiva 
del  risparmio,  in
modo  da  garantire 
il  corretto  e 
integrale   recepimento   della
direttiva; 
  o) prevedere, in
conformita' alle  definizioni  e 
alla  disciplina
della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo  1, 
comma
1, le occorrenti 
modificazioni  alla  normativa 
vigente,  anche  di
derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla
normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le
altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; 
  p) dettare norme di
coordinamento con la disciplina fiscale vigente
in materia di OICR. 
  2. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare 
nuovi
o maggiori oneri a carico 
della  finanza  pubblica 
e  le  autorita'
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente 
articolo
con  le  risorse 
umane,  strumentali  e 
finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                               Art. 13 
Criteri di delega al  Governo 
per  il  recepimento 
della  direttiva
  2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 settembre
  2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici 
  1. Nell'esercizio della
delega  per  l'attuazione 
della  direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22 
settembre
2010, sulla protezione degli animali utilizzati a  fini 
scientifici,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e 
criteri
direttivi specifici: 
  a) orientare la ricerca
all'impiego di metodi alternativi; 
  b) vietare l'utilizzo
di  primati,  cani, 
gatti  ed  esemplari 
di
specie in via d'estinzione a meno  che 
non  si  tratti 
di  ricerche
finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte,  condotte
in  conformita'  ai 
principi  della  direttiva 
2010/63/UE,   previa
autorizzazione del 
Ministero  della  salute, 
sentito  il  Consiglio
superiore di sanita'; 
  c) considerare la
necessita' di sottoporre ad altre sperimentazioni
un animale che sia gia' stato utilizzato in  una 
procedura,  fino  a
quelle in cui l'effettiva gravita'  delle 
procedure  precedenti  era
classificata come «moderata» 
e  quella  successiva 
appartenga  allo
stesso livello di dolore o 
sia  classificata  come 
«lieve»  o  «non
risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2010/63/UE; 
  d) vietare  gli 
esperimenti  e  le 
procedure  che  non 
prevedono
anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore
all'animale, ad
eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di
analgesici; 
  e) stabilire che la
generazione di ceppi di  animali  geneticamente
modificati deve tener conto della valutazione del rapporto
tra  danno
e beneficio, dell'effettiva 
necessita'  della  manipolazione 
e  del
possibile impatto che potrebbe avere  sul 
benessere  degli  animali,
valutando i potenziali rischi per la salute umana  e 
animale  e  per
l'ambiente; 
  f) vietare l'utilizzo di
animali per gli esperimenti 
bellici,  per
gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli
ambiti
sperimentali  e  di 
esercitazioni  didattiche  ad 
eccezione   della
formazione 
universitaria  in  medicina  
veterinaria   e   dell'alta
formazione dei medici e dei veterinari; 
  g) vietare l'allevamento
nel territorio nazionale di cani, gatti 
e
primati non umani destinati alla sperimentazione; 
  h) definire un quadro
sanzionatorio appropriato e tale da risultare
effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del
titolo
IX-bis del libro II del codice penale; 
  i) sviluppare
approcci  alternativi  idonei 
a  fornire  lo 
stesso
livello o un livello superiore 
di  informazioni  rispetto 
a  quello
ottenuto nelle procedure che usano  animali, 
ma  che  non 
prevedono
l'uso  di  animali 
o  utilizzano  un 
numero  minore  di 
animali  o
comportano  procedure  meno 
dolorose,  nel  limite  
delle   risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione  del 
criterio  di  cui 
alla
lettera h), accertate e iscritte in bilancio; 
  l) destinare annualmente
una quota nell'ambito di  fondi  nazionali
ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la
convalida di
metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni  gia' 
assunti  a
legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e
aggiornamento
per gli operatori degli stabilimenti  autorizzati, 
nonche'  adottare
tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la
ricerca
in  questo  settore 
con  l'obbligo  per 
l'autorita'  competente  di
comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il  recepimento 
dei
metodi alternativi e sostitutivi. 
  2. Nell'applicazione dei
principi e criteri  direttivi  di 
cui  al
comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che  derivano
da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o
internazionali. 
  3. Dall'attuazione della
delega di cui  al  presente 
articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, 
sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale 
degli  atti  normativi 
della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 6
agosto 2013 
 
                            
NAPOLITANO 
 
                    Letta,
Presidente del Consiglio dei ministri     
 
                   
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
                                                          
Allegato A 
 
                                           
(Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
    2009/156/CE del
Consiglio, del 30 novembre  2009,  relativa 
alle
condizioni di polizia  sanitaria 
che  disciplinano  i 
movimenti  di
equidi e le importazioni di equidi in  provenienza 
dai  paesi  terzi
(senza termine di recepimento); 
    2010/23/UE del
Consiglio, del 16  marzo  2010, 
recante  modifica
della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di
imposta sul
valore aggiunto per 
quanto  concerne  l'applicazione  facoltativa 
e
temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla  prestazione
di  determinati  servizi 
a  rischio  di 
frodi  (senza  termine  
di
recepimento). 
                                                          
Allegato B 
 
                                           
(Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
    2009/101/CE del  Parlamento 
europeo  e  del 
Consiglio,  del  16
settembre 2009, intesa a coordinare,  per 
renderle  equivalenti,  le
garanzie che sono richieste, negli  Stati 
membri,  alle  societa' 
a
mente dell'articolo 48, secondo comma, del  Trattato 
per  proteggere
gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di
recepimento); 
    2009/102/CE del  Parlamento 
europeo  e  del 
Consiglio,  del  16
settembre 2009, in materia di diritto delle societa',  relativa 
alle
societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (senza
termine
di recepimento); 
    2009/158/CE del Consiglio,
del 30 novembre  2009,  relativa 
alle
norme di polizia 
sanitaria  per  gli 
scambi  intracomunitari  e  le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da
cova
(senza termine di recepimento); 
    2010/32/UE del
Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo
quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di
prevenzione  delle
ferite da taglio o da 
punta  nel  settore 
ospedaliero  e  sanitario
(termine di recepimento 11 maggio 2013); 
    2010/63/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  22
settembre 2010, sulla protezione 
degli  animali  utilizzati 
a  fini
scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012); 
    2010/64/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010,  sul  diritto 
all'interpretazione  e   alla  
traduzione   nei
procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013); 
    2010/75/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  24
novembre 2010, relativa alle 
emissioni  industriali  (prevenzione 
e
riduzione  integrate  dell'inquinamento)  (rifusione)  
(termine   di
recepimento 7 gennaio 2013); 
    2011/16/UE del
Consiglio, del 15  febbraio  2011, 
relativa  alla
cooperazione amministrativa nel 
settore  fiscale  e 
che  abroga  la
direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013); 
    2011/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del  9  marzo
2011, concernente l'applicazione dei diritti  dei 
pazienti  relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di
recepimento  25
ottobre 2013); 
    2011/36/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5  aprile
2011, concernente la prevenzione e la  repressione 
della  tratta  di
esseri umani e la protezione delle  vittime, 
e  che  sostituisce 
la
decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di
recepimento 6
aprile 2013); 
    2011/51/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2011,  che  modifica  
la   direttiva   2003/109/CE  
del   Consiglio
perestenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari  di  protezione
internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013); 
    2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno
2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che  modifica
le  direttive  2003/41/CE 
e  2009/65/CE  e 
i  regolamenti  (CE) 
n.
1060/2009 e (UE) n. 
1095/2010  (termine  di 
recepimento  22  luglio
2013); 
    2011/62/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno
2011,  che  modifica 
la  direttiva  2001/83/CE, 
recante  un  codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di
impedire
l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura
legale
(termine di recepimento 2 gennaio 2013); 
    2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 
giugno
2011, sulla restrizione dell'uso di determinate  sostanze 
pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione)
(termine
di recepimento 2 gennaio 2013); 
    2011/70/Euratom del
Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce
un quadro comunitario per 
la  gestione  responsabile 
e  sicura  del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
(termine  di
recepimento 23 agosto 2013); 
    2011/76/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  27
settembre 2011, che modifica la direttiva  1999/62/CE 
relativa  alla
tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto  di 
merci  su
strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di
recepimento  16
ottobre 2013); 
    2011/77/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  27
settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE
concernente  la
durata di  protezione  del 
diritto  d'autore  e 
di  alcuni  diritti
connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013); 
    2011/82/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni
sulle  infrazioni  in 
materia  di  sicurezza 
stradale  (termine  di
recepimento 7 novembre 2013); 
    2011/83/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica  della 
direttiva
93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE  del 
Parlamento
europeo e del Consiglio e che 
abroga  la  direttiva 
85/577/CEE  del
Consiglio e  la  direttiva 
97/7/CE  del  Parlamento 
europeo  e  del
Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
    2011/85/UE del  Consiglio, 
dell'8  novembre  2011, 
relativa  ai
requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati 
membri  (termine  di
recepimento 31 dicembre 2013); 
    2011/89/UE  del  Parlamento  europeo 
e  del  Consiglio, 
del  16
novembre  2011,  che 
modifica  le  direttive 
98/78/CE,  2002/87/CE,
2006/48/CE  e  2009/138/CE  
per   quanto   concerne  
la   vigilanza
supplementare   sulle   imprese  
finanziarie   appartenenti   a   un
conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno
2013); 
    2011/93/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  13
dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e  lo 
sfruttamento
sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che  sostituisce 
la
decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di
recepimento 18
dicembre 2013); 
    2011/95/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  13
dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini
di  paesi
terzi o  apolidi,  della 
qualifica  di  beneficiario 
di  protezione
internazionale, su uno status uniforme  per 
i  rifugiati  o  per  le
persone aventi titolo a 
beneficiare  della  protezione 
sussidiaria,
nonche'  sul  contenuto 
della  protezione  riconosciuta 
(rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
    2011/98/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  13
dicembre 2011, relativa a una 
procedura  unica  di 
domanda  per  il
rilascio di un permesso unico che  consente 
ai  cittadini  di 
paesi
terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro  e
a un insieme comune di diritti per i lavoratori di  paesi 
terzi  che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di  recepimento
25 dicembre 2013); 
    2011/99/UE  del 
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, 
del  13
dicembre  2011,  sull'ordine 
di  protezione  europeo  
(termine   di
recepimento 11 gennaio 2015); 
    2012/4/UE della
Commissione, del 22 febbraio 2012, 
che  modifica
la direttiva 2008/43/CE, 
relativa  all'istituzione,  a 
norma  della
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di
identificazione e
tracciabilita' degli esplosivi per uso civile (termine di
recepimento
4 aprile 2012); 
    2012/12/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
aprile
2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio
concernente
i  succhi   di  
frutta   e   altri  
prodotti   analoghi   destinati
all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre
2013); 
    2012/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 
maggio
2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti  penali 
(termine
di recepimento 2 giugno 2014); 
    2012/18/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4  luglio
2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi  con
sostanze pericolose, recante modifica e successiva
abrogazione  della
direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di  recepimento 
31  maggio
2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio
2014); 
    2012/19/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del  4  luglio
2012, sui  rifiuti  di 
apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche
(RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
    2012/26/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE  per 
quanto  riguarda  la
farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013); 
    2012/27/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, 
sull'efficienza  energetica,   che  
modifica   le   direttive
2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e  2006/32/CE
(termine di recepimento finale 5 giugno 2014); 
    2012/28/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, su taluni utilizzi 
consentiti  di  opere 
orfane  (termine  di
recepimento 29 ottobre 2014); 
    2012/29/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, che istituisce norme minime in materia di diritti,
assistenza e
protezione delle vittime di reato  e 
che  sostituisce  la 
decisione
quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015); 
    2012/33/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, che modifica la 
direttiva  1999/32/CE  del 
Consiglio
relativa al tenore 
di  zolfo  dei 
combustibili  per  uso 
marittimo
(termine di recepimento 18 giugno 2014); 
    2012/34/UE  del 
Parlamento  europeo  e 
del  Consiglio,  del  21
novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario 
europeo  unico
(rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015); 
    2012/52/UE della
Commissione, del 20 dicembre  2012,  comportante
misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette
mediche
emesse in un altro Stato membro (termine di  recepimento 
25  ottobre
2013); 
    2013/1/UE del
Consiglio, del 20 dicembre 2012, 
recante  modifica
della  direttiva  93/109/CE 
relativamente  a  talune 
modalita'   di
esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni  del 
Parlamento
europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato
membro
di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio
2014). 
                                                          
Allegato C 
 
                                               
(Articolo 9, comma 1) 
 
    Rettifica della  direttiva 
2006/112/CE  del  Consiglio, 
del  28
novembre 2006, 
relativa  al  sistema 
comune  d'imposta  sul 
valore
aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  n.
L 74 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento); 
    Rettifica  della 
direttiva  2008/8/CE  del 
Consiglio,  del   12
febbraio 2008, che 
modifica  la  direttiva 
2006/112/CE  per  quanto
riguarda il luogo delle 
prestazioni  di  servizi, 
pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre
2012
(senza termine di recepimento); 
    Rettifica  della 
direttiva  2008/9/CE  del 
Consiglio,  del   12
febbraio 2008, che 
stabilisce  norme  dettagliate 
per  il  rimborso
dell'imposta  sul   valore  
aggiunto,   previsto   dalla  
direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato
membro  di
rimborso, ma in un altro 
Stato  membro,  pubblicata 
nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre  2012 
(senza
termine di recepimento); 
    Rettifica della  direttiva 
2009/162/UE  del  Consiglio, 
del  22
dicembre  2009,  che 
modifica  varie  disposizioni 
della  direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
249  del
14 settembre 2012 (senza termine di recepimento); 
    Rettifica della
direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio
2010,  recante  modifica 
della  direttiva  2006/112/CE 
relativa  al
sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto  riguarda 
le
norme in materia di fatturazione, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza
termine  di
recepimento).