Circolare n.200/2013

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 Roma, 5 settembre 2013

 

Circolare n. 200/2013

 

Oggetto: Europa – Legge di delegazione europea 2013 - Legge 6.8.2013, n. 96, su G.U. n. 194 del 20.8.2013.

E’ stata approvata la legge di delegazione europea 2013 (in precedenza denominata legge comunitaria) che, come ogni anno, delega il Governo a dare attuazione ad una serie di direttive tra cui si segnalano in particolare le seguenti:

direttiva 2011/76 che modifica la direttiva 1999/62 relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture;

 

direttiva 2011/82 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale;

 

direttiva 2012/34 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

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G.U. n. 194 del 20.8.2013 (Fonte Guritel)

LEGGE 6 agosto 2013, n. 96 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione

europea 2013.

 

 

Vigente al: 4-9-2013 

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                          la seguente legge:

 

                               Art. 1

                 Delega al Governo per l'attuazione

                        di direttive europee

  1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  secondo  le  procedure,  i

principi e i criteri direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della

legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  i   decreti   legislativi   per

l'attuazione delle direttive elencate  negli  allegati  A  e  B  alla

presente legge.

  2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma  1  sono

individuati ai sensi  dell'articolo  31,  comma  1,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234.

  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle

direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto  il

ricorso a  sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle

direttive   elencate   nell'allegato   A,   sono   trasmessi,    dopo

l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,  alla  Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su  di  essi  sia

espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

  4. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non

riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o

regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti

attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B  nei  soli

limiti occorrenti per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione

delle  direttive  stesse;  alla  relativa  copertura,  nonche'   alla

copertura    delle    minori    entrate    eventualmente    derivanti

dall'attuazione delle direttive, in quanto non  sia  possibile  farvi

fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si

provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della

legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

                               Art. 2

          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria

         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad

adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.

234, entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente

legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative  per  le

violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in  via

regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione  europea

pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per

le quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.

 

                               Art. 3

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva

  2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  novembre

  2010, relativa alle emissioni industriali

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  24  novembre

2010, relativa alle emissioni industriali, il  Governo  e'  tenuto  a

seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,

comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  a) fermi restando quanto disposto dall'articolo  191  del  Trattato

sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e  le  competenze   statali

semplificate per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, di  cui

al  decreto-legge  7   febbraio   2002,   n.   7,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 9  aprile  2002,  n.  55,  riordino  delle

competenze  in  materia  di  rilascio  delle  autorizzazioni  e   dei

controlli;

  b) previsione, per determinate categorie di installazioni e  previa

consultazione  delle  associazioni  maggiormente  rappresentative   a

livello nazionale degli operatori  delle  installazioni  interessate,

direquisiti  autorizzativi  sotto  forma  di  disposizioni   generali

vincolanti;

  c)   semplificazione   e   razionalizzazione    dei    procedimenti

autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche  in  relazione

con altri procedimenti volti  al  rilascio  di  provvedimenti  aventi

valore di autorizzazione integrata ambientale;

  d)  utilizzo  dei  proventi  delle  sanzioni   amministrative   per

finalita'  connesse  al  potenziamento  delle  ispezioni   ambientali

straordinarie  previste  dalla  direttiva  2010/75/UE  e  di   quelle

finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per

gli impianti gia' esistenti e privi di autorizzazione,  in  deroga  a

quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 15 gennaio 2008;

  e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine

di  consentire  una  maggiore  efficacia  nella   prevenzione   delle

violazioni delle autorizzazioni.

 

                               Art. 4

Criterio di delega al Governo  per  il  recepimento  della  direttiva

  2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  ottobre

  2012,  sull'efficienza  energetica,  che  modifica   le   direttive

  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le  direttive  2004/8/CE   e

  2006/32/CE

  1.  Al  fine  di  favorire  l'efficienza   energetica   e   ridurre

l'inquinamento ambientale e domestico mediante  la  diffusione  delle

tecnologie elettriche, nell'esercizio della  delega  legislativa  per

l'attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Governo  e'  tenuto  a  introdurre

disposizioni che attribuiscano all'Autorita' per l'energia  elettrica

e il gas il compito di adottare uno o  piu'  provvedimenti  volti  ad

eliminare l'attuale struttura progressiva  delle  tariffe  elettriche

rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe  aderenti  al  costo  del

servizio.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 5

Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva

  2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta

  di esseri umani e la protezione delle vittime

  1.  Ai  fini  dell'attuazione  della   direttiva   2011/36/UE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la

prevenzione e la repressione  della  tratta  di  esseri  umani  e  la

protezione delle vittime, il Governo e' tenuto a  seguire,  oltre  ai

principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in

quanto compatibili, anche i seguenti  principi  e  criteri  direttivi

specifici:

  a) prevedere  una  clausola  di  salvaguardia  che  stabilisca  che

nell'applicazione del decreto di trasposizione  nessuna  disposizione

possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilita' dello

Stato  e  degli  individui,  ai  sensi  del  diritto  internazionale,

compresi  il  diritto  internazionale   umanitario   e   il   diritto

internazionale  dei  diritti  umani  e,   in   particolare,   laddove

applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei  rifugiati,  di

cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo  allo

statuto dei rifugiati, di cui alla legge 14  febbraio  1970,  n.  95,

relativi allo status dei rifugiati e al principio di non refoulement;

  b)  prevedere  misure  che  facilitino  il  coordinamento  tra   le

istituzioni che si occupano di tutela e assistenza  alle  vittime  di

tratta  e  quelle  che  hanno  competenza  sull'asilo,   determinando

meccanismi di rinvio,  qualora  necessario,  tra  i  due  sistemi  di

tutela;

  c) definire meccanismi affinche' i minori non accompagnati  vittime

di tratta siano prontamente identificati, se strettamente  necessario

anche attraverso una procedura  multidisciplinare  di  determinazione

dell'eta', condotta da personale specializzato  e  secondo  procedure

appropriate; siano adeguatamente informati sui loro  diritti  incluso

l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione

internazionale; in  ogni  decisione  presa  nei  loro  confronti  sia

considerato come  criterio  preminente  il  superiore  interesse  del

minore determinato con adeguata procedura;

  d) prevedere che la  definizione  di  «persone  vulnerabili»  tenga

conto di aspetti quali l'eta', il genere, le condizioni di salute, le

disabilita', anche mentali, la  condizione  di  vittima  di  tortura,

stupro o altre forme di violenza sessuale, e altre forme di  violenza

di genere;

  e) prevedere, nei percorsi di formazione per i  pubblici  ufficiali

che possano venire in contatto con vittime o  potenziali  vittime  di

tratta, contenuti sulle questioni  inerenti  alla  tratta  di  esseri

umani ed alla protezione internazionale.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

                               Art. 6

Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva

  2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione  ai  beneficiari

  di protezione internazionale

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2011/51/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  maggio

2011, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e

criteri direttivi specifici:

  a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status  di

soggiornante di  lungo  periodo,  ottenuto  a  titolo  di  protezione

internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata

o il suo rinnovo sia rifiutato, in  conformita'  con  l'articolo  14,

paragrafo 3, e  con  l'articolo  19,  paragrafo  3,  della  direttiva

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;

  b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale  il

calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1  dell'articolo

4 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del  25  novembre  2003,

sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di

protezione  internazionale  e  che  il  periodo   compreso   tra   la

presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato  per

intero;

  c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale  le

condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo  periodo,

previste  all'articolo  5   della   citata   direttiva   2003/109/CE,

riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito  sufficiente

e che questo venga calcolato anche tenendo  conto  delle  particolari

circostanze di vulnerabilita' in cui possono trovarsi  i  beneficiari

di protezione internazionale.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

                               Art. 7

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva

  2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre

  2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o

  apolidi,   della   qualifica   di   beneficiario   di    protezione

  internazionale, su uno status uniforme per i  rifugiati  o  per  le

  persone aventi titolo a beneficiare della  protezione  sussidiaria,

  nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre

2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi  terzi  o

apolidi,   della   qualifica   di    beneficiario    di    protezione

internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le

persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,

nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta,  il  Governo  e'

tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui

all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri

direttivi specifici:

  a) mantenere in tutti i casi il livello degli standard di  garanzia

previsti dalla normativa in vigore;

  b) in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 della direttiva

2011/95/UE, uniformare gli  status  giuridici  del  rifugiato  e  del

beneficiario di protezione sussidiaria con particolare riferimento ai

presupposti per ottenere il ricongiungimento familiare;

  c) disciplinare gli istituti del diniego, dell'esclusione  e  della

revoca, in conformita' con il dettato della Convenzione relativa allo

statuto dei rifugiati, di cui alla legge  24  luglio  1954,  n.  722,

anche con riferimento ai beneficiari di protezione sussidiaria;

  d) introdurre uno strumento di  programmazione  delle  attivita'  e

delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione

internazionale.

 

                               Art. 8

Criterio direttivo di delega al  Governo  per  il  recepimento  della

  direttiva  2011/85/UE,  relativa  ai  requisiti  per  i  quadri  di

  bilancio degli Stati membri

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti

per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo e'  tenuto  a

seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,

comma 1, anche il seguente criterio direttivo  specifico:  coordinare

l'attuazione della direttiva  con  le  disposizioni  della  legge  24

dicembre 2012, n. 243, nonche' con  le  disposizioni  in  materia  di

contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31  dicembre  2009,

n. 196.

 

                               Art. 9

Delega al Governo per il coordinamento della  disciplina  interna  in

  materia  di  imposta  sul   valore   aggiunto   con   l'ordinamento

  dell'Unione europea

  1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE  e

alle  successive  direttive  di  modifica  della   stessa,   elencate

nell'allegato C alla presente legge, nonche' dell'avvenuta emanazione

del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del  15

marzo 2011, recante  disposizioni  di  applicazione  della  direttiva

2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul   valore

aggiunto, il Governo e' delegato ad adottare, con le procedure di cui

all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in

vigore della presente legge, uno o piu'  decreti  legislativi  con  i

quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore  aggiunto

e' conformata all'ordinamento dell'Unione europea.

  2. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel

rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  1,

comma 1. Limitatamente  alle  materie  trattate  dal  regolamento  di

esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,  del  15  marzo  2011,  i

decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  anche  nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta

sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle  contenute

nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;

  b) prevedere la riformulazione delle norme che  necessitano  di  un

migliore coordinamento con la  normativa  dell'Unione  europea  nelle

materie trattate dal regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  282/2011,

tenuto conto della specificita'  delle  prestazioni  socio-sanitarie,

assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie  di

soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.

381, e dei loro consorzi,  sia  direttamente  che  in  esecuzione  di

contratti di appalto o convenzioni.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 10

Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n.  2173/2005

  del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un

  sistema di licenze FLEGT  per  le  importazioni  di  legname  nella

  Comunita'  europea,  e  del  regolamento  (UE)  n.   995/2010   del

  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  ottobre  2010,  che

  stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano  legno

  e prodotti da esso derivati

  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  nel  rispetto   delle

competenze costituzionali delle regioni e con  le  procedure  di  cui

all'articolo 1, comma 1, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare  e  del  Ministro  per  gli  affari

europei, di concerto con i Ministri dello sviluppo  economico,  degli

affari esteri, dell'economia e delle finanze,  della  giustizia,  per

gli affari regionali e le autonomie e per la  coesione  territoriale,

acquisito il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari  e  della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu'  decreti

legislativi per l'attuazione del regolamento (CE)  n.  2173/2005  del

Consiglio, del 20  dicembre  2005,  relativo  all'istituzione  di  un

sistema di licenze FLEGT  (Forest  Law  Enforcement,  Governance  and

Trade) per le importazioni di legname nella Comunita' europea, e  del

regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori  che

commercializzano legno e prodotti da esso derivati, nel rispetto  dei

principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,  nonche'

secondo i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  a) individuazione del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, che si avvale del Corpo  forestale  dello  Stato,  quale

autorita'  nazionale  competente  designata  per  la  verifica  delle

licenze  FLEGT  previste  dal  regolamento  (CE)  n.  2173/2005,  per

l'applicazione  del  regolamento  (UE)   n.   995/2010   e   per   la

determinazione delle relative procedure amministrative e contabili;

  b)  previsione,  in  deroga  ai  criteri  e  ai   limiti   previsti

dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre  2012,

n. 234, delle sanzioni amministrative fino  ad  un  massimo  di  euro

1.000.000 da determinare proporzionalmente al valore venale in comune

commercio della merce illegalmente  importata  o,  se  superiore,  al

valore della  merce  dichiarato;  previsione  delle  sanzioni  penali

dell'ammenda fino a euro 150.000 e dell'arresto fino a tre  anni  per

le infrazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n.  2173/2005  e

del regolamento (UE) n. 995/2010;

  c) istituzione di un registro degli operatori, cosi' come  definiti

dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche sulla base di

dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge  27

dicembre 1993, n. 580; determinazione della tariffa di iscrizione  al

registro e delle sanzioni amministrative per  la  mancata  iscrizione

nonche' destinazione delle  relative  entrate  alla  copertura  degli

oneri derivanti dai controlli di cui all'articolo 10 del  regolamento

(UE) n. 995/2010;

  d) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra

i soggetti istituzionali che devono collaborare  nell'attuazione  dei

regolamenti (CE) n. 2173/2005 e (UE) n. 995/2010  e  le  associazioni

ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al  fine

di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti,  nel  rispetto

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.

195, anche attraverso la loro pubblicazione nei siti  internet  delle

associazioni ambientaliste e di  categoria  interessate,  e  la  loro

consultazione da parte del pubblico interessato;

  e) determinazione di una  tariffa  per  l'importazione  di  legname

proveniente dai Paesi rispetto ai quali trova applicazione il  regime

convenzionale previsto dal regolamento (CE) n.  2173/2005,  calcolata

sulla base del costo effettivo del servizio  e  aggiornata  ogni  due

anni, e destinazione delle  relative  entrate  alla  copertura  degli

oneri derivanti dai controlli di  cui  all'articolo  5  del  medesimo

regolamento;

  f)   destinazione   dei   proventi   derivanti    dalle    sanzioni

amministrative pecuniarie  previste  dal  decreto  legislativo  e  di

quelli derivanti dalla vendita mediante  asta  pubblica  della  merce

confiscata al miglioramento dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle

attivita' di controllo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE)  n.

2173/2005 e agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 995/2010.

  2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1,

il Governo e'  tenuto  a  seguire  i  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza  pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente.

 

                               Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in

  materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso e di sanzioni  in

  materia di embarghi  commerciali  nonche'  per  ogni  tipologia  di

  operazione di esportazione di materiali proliferanti

 

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di

entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente

del Consiglio dei ministri, o del Ministro per gli affari europei,  e

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro

degli affari esteri, con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro

della difesa, con il Ministro  della  giustizia  e  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, con le procedure di  cui  all'articolo

1, comma 1, un decreto legislativo  ai  fini  del  riordino  e  della

semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di

prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle

sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni

tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,

nel rispetto dei principi e delle disposizioni dell'Unione europea  e

dei principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo  1,  comma  1,

nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5

maggio 2009, e alle altre disposizioni dell'Unione  europea,  nonche'

agli accordi internazionali gia' resi esecutivi o  che  saranno  resi

esecutivi entro il termine di esercizio della delega stessa;

  b) disciplina unitaria della materia dei prodotti  a  duplice  uso,

coordinando  le   norme   legislative   vigenti   e   apportando   le

integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie a  garantire  la

semplificazione e la coerenza logica, sistematica e  lessicale  della

normativa;

  c)   razionalizzazione   e    semplificazione    delle    procedure

autorizzative,  nei  limiti  consentiti   dalla   vigente   normativa

dell'Unione europea;

  d) previsione delle procedure adottabili nei  casi  di  divieto  di

esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei

diritti  dell'uomo,  dei  prodotti  a  duplice   uso   non   compresi

nell'elenco di cui all'allegato I  del  citato  regolamento  (CE)  n.

428/2009;

  e) previsione di misure sanzionatorie  effettive,  proporzionate  e

dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di

tecnologie a duplice uso e di embarghi commerciali, nonche' per  ogni

tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,

nell'ambito dei limiti di pena previsti  dal  decreto  legislativo  9

aprile 2003, n. 96.

  2. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto

legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei  principi

e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura ivi

prevista, puo' emanare  disposizioni  correttive  e  integrative  del

medesimo decreto legislativo.

  3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di

cui al comma 1, resta in vigore il decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 96, in quanto compatibile con il  regolamento  (CE)  n.  428/2009,

anche con riguardo alle fattispecie sanzionatorie ivi  stabilite,  in

quanto applicabili alle condotte previste dal medesimo regolamento.

  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono

derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le

amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti

derivanti  dall'attuazione  della  delega  con  le   risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 12

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva

  2011/61/UE sui gestori di fondi di  investimento  alternativi,  che

  modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti  (CE)

  n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2011/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno

2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che  modifica

le  direttive  2003/41/CE  e  2009/65/CE  e  i  regolamenti  (CE)  n.

1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, il Governo  e'  tenuto  a  rispettare,

oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1,

anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  a) apportare al  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di

intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le  integrazioni  necessarie  al

corretto e integrale recepimento della  direttiva  e  delle  relative

misure di  esecuzione  nell'ordinamento  nazionale,  prevedendo,  ove

opportuno, il ricorso alla disciplina  secondaria  e  attribuendo  le

competenze e i poteri di  vigilanza  previsti  nella  direttiva  alla

Banca d'Italia e alla Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la

borsa (CONSOB) secondo quanto previsto  dagli  articoli  5  e  6  del

citato testo unico;

  b) prevedere, in conformita' alla disciplina  della  direttiva,  le

necessarie modifiche alle norme del citato  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo n. 58 del 1998, per consentire che  una  societa'

di gestione del risparmio possa prestare i servizi previsti ai  sensi

della direttiva, nonche' possa istituire e gestire  fondi  comuni  di

investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari

e che una societa'  di  gestione  di  fondi  comuni  di  investimento

alternativi comunitaria o extracomunitaria possa istituire e  gestire

fondi comuni di investimento alternativi in Italia alle condizioni  e

nei limiti previsti dalla direttiva;

  c) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina

della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998  concernenti  la

libera prestazione dei servizi e la liberta'  di  stabilimento  delle

societa' di gestione di fondi  comuni  di  investimento  alternativi,

anche al fine di garantire che una  societa'  di  gestione  di  fondi

comuni di investimento alternativi operante in Italia  sia  tenuta  a

rispettare  le  norme  italiane  in  materia  di  costituzione  e  di

funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi, e che  la

prestazione in Italia  dei  servizi  da  parte  di  succursali  delle

societa' di gestione di  fondi  comuni  di  investimento  alternativi

avvenga nel rispetto delle  regole  di  comportamento  stabilite  nel

citato testo unico;

  d) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina

della direttiva, le opportune modifiche alle norme del  citato  testo

unico di cui al  decreto  legislativo  n.  58  del  1998  concernenti

l'attivita' di  depositaria  ai  sensi  della  direttiva  nonche'  in

materia di responsabilita'  della  depositaria  nei  confronti  della

societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo;

  e) modificare, in conformita' alle definizioni  e  alla  disciplina

della direttiva, le norme del citato testo unico di  cui  al  decreto

legislativo n. 58  del  1998  al  fine  di  introdurre  gli  obblighi

relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di  controllo  in

societa' non quotate ed emittenti da parte di societa' di gestione di

fondi alternativi di investimento;

  f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione  alle

rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di  indagine  previsti

nella  direttiva,  secondo  i  criteri  e   le   modalita'   previsti

dall'articolo 187-octies del citato testo unico  di  cui  al  decreto

legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni;

  g) modificare, ove necessario, il citato  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni della

direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le

autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e  degli

Stati extracomunitari;

  h)  ridefinire  con  opportune  modifiche,  in   conformita'   alle

definizioni e alla disciplina della direttiva, le  norme  del  citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998  concernenti

l'offerta  in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni  di  investimento

alternativi siano essi nazionali, comunitari o appartenenti  a  Paesi

terzi;

  i) attuare le misure  di  tutela  dell'investitore  secondo  quanto

previsto  dalla  direttiva,  in  particolare  con  riferimento   alle

informazioni   per   gli   investitori,   adeguando   la   disciplina

dell'offerta delle quote o azioni di  fondi  comuni  di  investimento

alternativi;

  l) prevedere che, nel caso  di  commercializzazione  in  Italia  di

quote di fondi comuni di investimento alternativi presso  investitori

al dettaglio, tali fondi siano soggetti a prescrizioni piu'  rigorose

di quelle applicabili ai fondi  comuni  di  investimento  alternativi

commercializzati  presso  investitori  professionali,  al   fine   di

garantire un appropriato livello di protezione  dell'investitore,  in

conformita' a quanto previsto dalla direttiva;

  m) prevedere l'applicazione di sanzioni  amministrative  pecuniarie

per le violazioni delle regole dettate nei confronti  delle  societa'

di gestione di fondi comuni di investimento alternativi in attuazione

della direttiva, in linea con quelle gia' stabilite dal citato  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 58  del  1998,  e  nei  limiti

massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;

  n)  ridefinire,  secondo  i  criteri  sopra  indicati,   anche   la

disciplina degli organismi di investimento collettivo  del  risparmio

(OICR) diversi dai fondi comuni di investimento  e  il  regime  delle

riserve di attivita' per la gestione  collettiva  del  risparmio,  in

modo  da  garantire  il  corretto  e  integrale   recepimento   della

direttiva;

  o) prevedere, in conformita' alle  definizioni  e  alla  disciplina

della direttiva e ai criteri direttivi di cui all'articolo  1,  comma

1, le occorrenti  modificazioni  alla  normativa  vigente,  anche  di

derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da

attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre

disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di  protezione

dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;

  p) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente

in materia di OICR.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  e  le  autorita'

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

 

                               Art. 13

Criteri di delega al  Governo  per  il  recepimento  della  direttiva

  2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre

  2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  22  settembre

2010, sulla protezione degli animali utilizzati a  fini  scientifici,

il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi

di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi  e  criteri

direttivi specifici:

  a) orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi;

  b) vietare l'utilizzo di  primati,  cani,  gatti  ed  esemplari  di

specie in via d'estinzione a meno  che  non  si  tratti  di  ricerche

finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte,  condotte

in  conformita'  ai  principi  della  direttiva  2010/63/UE,   previa

autorizzazione del  Ministero  della  salute,  sentito  il  Consiglio

superiore di sanita';

  c) considerare la necessita' di sottoporre ad altre sperimentazioni

un animale che sia gia' stato utilizzato in  una  procedura,  fino  a

quelle in cui l'effettiva gravita'  delle  procedure  precedenti  era

classificata come «moderata»  e  quella  successiva  appartenga  allo

stesso livello di dolore o  sia  classificata  come  «lieve»  o  «non

risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE;

  d) vietare  gli  esperimenti  e  le  procedure  che  non  prevedono

anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad

eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

  e) stabilire che la generazione di ceppi di  animali  geneticamente

modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra  danno

e beneficio, dell'effettiva  necessita'  della  manipolazione  e  del

possibile impatto che potrebbe avere  sul  benessere  degli  animali,

valutando i potenziali rischi per la salute umana  e  animale  e  per

l'ambiente;

  f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti  bellici,  per

gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti

sperimentali  e  di  esercitazioni  didattiche  ad  eccezione   della

formazione  universitaria  in  medicina   veterinaria   e   dell'alta

formazione dei medici e dei veterinari;

  g) vietare l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti  e

primati non umani destinati alla sperimentazione;

  h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare

effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo

IX-bis del libro II del codice penale;

  i) sviluppare approcci  alternativi  idonei  a  fornire  lo  stesso

livello o un livello superiore  di  informazioni  rispetto  a  quello

ottenuto nelle procedure che usano  animali,  ma  che  non  prevedono

l'uso  di  animali  o  utilizzano  un  numero  minore  di  animali  o

comportano  procedure  meno  dolorose,  nel  limite   delle   risorse

finanziarie derivanti dall'applicazione  del  criterio  di  cui  alla

lettera h), accertate e iscritte in bilancio;

  l) destinare annualmente una quota nell'ambito di  fondi  nazionali

ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di

metodi sostitutivi, compatibilmente con gli impegni  gia'  assunti  a

legislazione vigente, a corsi periodici di formazione e aggiornamento

per gli operatori degli stabilimenti  autorizzati,  nonche'  adottare

tutte le misure ritenute opportune al fine di incoraggiare la ricerca

in  questo  settore  con  l'obbligo  per  l'autorita'  competente  di

comunicare, tramite la banca dei dati nazionali, il  recepimento  dei

metodi alternativi e sostitutivi.

  2. Nell'applicazione dei principi e criteri  direttivi  di  cui  al

comma 1, il Governo e' tenuto a rispettare gli obblighi che  derivano

da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali.

  3. Dall'attuazione della delega di cui  al  presente  articolo  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 6 agosto 2013

 

                             NAPOLITANO

 

                    Letta, Presidente del Consiglio dei ministri     

 

                    Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei

 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 

 

                                                           Allegato A

 

                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

 

    2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre  2009,  relativa  alle

condizioni di polizia  sanitaria  che  disciplinano  i  movimenti  di

equidi e le importazioni di equidi in  provenienza  dai  paesi  terzi

(senza termine di recepimento);

    2010/23/UE del Consiglio, del 16  marzo  2010,  recante  modifica

della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul

valore aggiunto per  quanto  concerne  l'applicazione  facoltativa  e

temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla  prestazione

di  determinati  servizi  a  rischio  di  frodi  (senza  termine   di

recepimento).

 

 

                                                           Allegato B

 

                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

 

    2009/101/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16

settembre 2009, intesa a coordinare,  per  renderle  equivalenti,  le

garanzie che sono richieste, negli  Stati  membri,  alle  societa'  a

mente dell'articolo 48, secondo comma, del  Trattato  per  proteggere

gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

    2009/102/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16

settembre 2009, in materia di diritto delle societa',  relativa  alle

societa' a responsabilita' limitata con un unico socio (senza termine

di recepimento);

    2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre  2009,  relativa  alle

norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le

importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

(senza termine di recepimento);

    2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo

quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione  delle

ferite da taglio o da  punta  nel  settore  ospedaliero  e  sanitario

(termine di recepimento 11 maggio 2013);

    2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  22

settembre 2010, sulla protezione  degli  animali  utilizzati  a  fini

scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012);

    2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre

2010,  sul  diritto  all'interpretazione  e   alla   traduzione   nei

procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

    2010/75/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  24

novembre 2010, relativa alle  emissioni  industriali  (prevenzione  e

riduzione  integrate  dell'inquinamento)  (rifusione)   (termine   di

recepimento 7 gennaio 2013);

    2011/16/UE del Consiglio, del 15  febbraio  2011,  relativa  alla

cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la

direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

    2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  marzo

2011, concernente l'applicazione dei diritti  dei  pazienti  relativi

all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento  25

ottobre 2013);

    2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  5  aprile

2011, concernente la prevenzione e la  repressione  della  tratta  di

esseri umani e la protezione delle  vittime,  e  che  sostituisce  la

decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6

aprile 2013);

    2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio

2011,  che  modifica   la   direttiva   2003/109/CE   del   Consiglio

perestenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari  di  protezione

internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

    2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8  giugno

2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che  modifica

le  direttive  2003/41/CE  e  2009/65/CE  e  i  regolamenti  (CE)  n.

1060/2009 e (UE) n.  1095/2010  (termine  di  recepimento  22  luglio

2013);

    2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8  giugno

2011,  che  modifica  la  direttiva  2001/83/CE,  recante  un  codice

comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire

l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale

(termine di recepimento 2 gennaio 2013);

    2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8  giugno

2011, sulla restrizione dell'uso di determinate  sostanze  pericolose

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine

di recepimento 2 gennaio 2013);

    2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce

un quadro comunitario per  la  gestione  responsabile  e  sicura  del

combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine  di

recepimento 23 agosto 2013);

    2011/76/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27

settembre 2011, che modifica la direttiva  1999/62/CE  relativa  alla

tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto  di  merci  su

strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento  16

ottobre 2013);

    2011/77/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27

settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente  la

durata di  protezione  del  diritto  d'autore  e  di  alcuni  diritti

connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

    2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni

sulle  infrazioni  in  materia  di  sicurezza  stradale  (termine  di

recepimento 7 novembre 2013);

    2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica  della  direttiva

93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio e che  abroga  la  direttiva  85/577/CEE  del

Consiglio e  la  direttiva  97/7/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

    2011/85/UE del  Consiglio,  dell'8  novembre  2011,  relativa  ai

requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati  membri  (termine  di

recepimento 31 dicembre 2013);

    2011/89/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16

novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,  2002/87/CE,

2006/48/CE  e  2009/138/CE   per   quanto   concerne   la   vigilanza

supplementare   sulle   imprese   finanziarie   appartenenti   a   un

conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013);

    2011/93/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13

dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e  lo  sfruttamento

sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che  sostituisce  la

decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (termine di recepimento 18

dicembre 2013);

    2011/95/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13

dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di  paesi

terzi o  apolidi,  della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione

internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le

persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,

nonche'  sul  contenuto  della  protezione  riconosciuta  (rifusione)

(termine di recepimento 21 dicembre 2013);

    2011/98/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13

dicembre 2011, relativa a una  procedura  unica  di  domanda  per  il

rilascio di un permesso unico che  consente  ai  cittadini  di  paesi

terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro  e

a un insieme comune di diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che

soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di  recepimento

25 dicembre 2013);

    2011/99/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  13

dicembre  2011,  sull'ordine  di  protezione  europeo   (termine   di

recepimento 11 gennaio 2015);

    2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che  modifica

la direttiva 2008/43/CE,  relativa  all'istituzione,  a  norma  della

direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e

tracciabilita' degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento

4 aprile 2012);

    2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  aprile

2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente

i  succhi   di   frutta   e   altri   prodotti   analoghi   destinati

all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

    2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22  maggio

2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti  penali  (termine

di recepimento 2 giugno 2014);

    2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  4  luglio

2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi  con

sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione  della

direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di  recepimento  31  maggio

2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

    2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  4  luglio

2012, sui  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche

(RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

    2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE  per  quanto  riguarda  la

farmacovigilanza (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

    2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2012,  sull'efficienza  energetica,   che   modifica   le   direttive

2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e  2006/32/CE

(termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

    2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2012, su taluni utilizzi  consentiti  di  opere  orfane  (termine  di

recepimento 29 ottobre 2014);

    2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre

2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e

protezione delle vittime di reato  e  che  sostituisce  la  decisione

quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015);

    2012/33/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21

novembre 2012, che modifica la  direttiva  1999/32/CE  del  Consiglio

relativa al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso  marittimo

(termine di recepimento 18 giugno 2014);

    2012/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  21

novembre 2012, che istituisce uno spazio  ferroviario  europeo  unico

(rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

    2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre  2012,  comportante

misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche

emesse in un altro Stato membro (termine di  recepimento  25  ottobre

2013);

    2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante  modifica

della  direttiva  93/109/CE  relativamente  a  talune  modalita'   di

esercizio del diritto di eleggibilita' alle elezioni  del  Parlamento

europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro

di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).

                                                           Allegato C

 

                                                (Articolo 9, comma 1)

 

    Rettifica della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28

novembre 2006,  relativa  al  sistema  comune  d'imposta  sul  valore

aggiunto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.

L 74 del 19 marzo 2011 (senza termine di recepimento);

    Rettifica  della  direttiva  2008/8/CE  del  Consiglio,  del   12

febbraio 2008, che  modifica  la  direttiva  2006/112/CE  per  quanto

riguarda il luogo delle  prestazioni  di  servizi,  pubblicata  nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012

(senza termine di recepimento);

    Rettifica  della  direttiva  2008/9/CE  del  Consiglio,  del   12

febbraio 2008, che  stabilisce  norme  dettagliate  per  il  rimborso

dell'imposta  sul   valore   aggiunto,   previsto   dalla   direttiva

2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro  di

rimborso, ma in un altro  Stato  membro,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre  2012  (senza

termine di recepimento);

    Rettifica della  direttiva  2009/162/UE  del  Consiglio,  del  22

dicembre  2009,  che  modifica  varie  disposizioni  della  direttiva

2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 249  del

14 settembre 2012 (senza termine di recepimento);

    Rettifica della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio

2010,  recante  modifica  della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al

sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto  riguarda  le

norme in materia di fatturazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea n. L 249 del 14 settembre 2012 (senza termine  di

recepimento).