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Roma, 6 settembre 2013

 

Circolare n. 203/2013

 

Oggetto: Tributi – IMU – TARES – Detrazione Irpef sui premi assicurativi – D.L. 31.8.2013, n.102, su S.O. alla G.U. n.204 del 31.8.2013.

 

Si evidenziano di seguito le disposizioni di carattere tributario contenute nel decreto legge indicato in oggetto.

 

IMU sulle abitazioni principali (art.1) – E’ stata definitivamente soppressa la prima rata dell’IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9); com’è noto, il pagamento di quella rata sarebbe scaduto il 16 settembre.

 

Cedolare secca (art.4) – Con decorrenza già dal corrente periodo d’imposta, è stata ridotta dal 19 al 15 per cento l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno scelto il regime della cedolare secca sugli affitti a canone concordato.

 

TARES (art.5) – Sono stati principi con cui i Comuni possono fissare i criteri di applicazione della TARES, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi comunali; in particolare i Comuni potranno fissare la tassa in maniera modulata sulla base sia della quantità e qualità dei rifiuti che delle superfici imponibili.

 

Polizze Vita e Assicurazioni Infortuni (art.12) – Con effetto retroattivo, già dal periodo d’imposta 2013, è stato dimezzato il tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19% per i premi sulle assicurazioni infortuni e polizze vita; quest’anno l’importo annuo passa da 1.291 euro a 630 euro; nel 2014 l’importo viene ulteriormente ridotto a 230 euro; si segnala che la disposizione trova applicazione sui premi delle assicurazioni previste dal CCNL Dirigenti del Trasporto e Spedizione.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.204 del 31-8-2013 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di   altra   fiscalita'

immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza

locale, nonche' di  cassa  integrazione  guadagni  e  di  trattamenti

pensionistici.

 

                             TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              E M A N A

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1.

 (Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto

 della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

  1. Per l'anno  2013  non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta

municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo  1,

comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

 

                               Art. 2.

               (Altre disposizioni in materia di IMU)

  1.Per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta

municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale

destinazione e non siano in ogni caso locati.

  2.All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del  2011  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis.  A  decorrere

dal 1° gennaio 2014 sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  i

fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni

caso locati."

  b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle  unita'  immobiliari

di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre

1992,  n.  504"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "agli   alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  popolari

(IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque

denominati, aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in

attuazione  dell'articolo  93  del  decreto  del   Presidente   della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  "sanitarie,",

sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione

di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta

2014.

  4.Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU,  le

unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a

proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative

pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione

principale.  A  decorrere  dal    gennaio  2014   sono   equiparati

all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati

ad alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture,  di  concerto  con  il  Ministro  della  solidarieta'

sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia  e  il  Ministro

per le politiche giovanili e le  attivita'  sportive  del  22  aprile

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

  5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e  della

residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in

materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  relative

pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto

edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non

concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del

decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale

appartenente alla carriera prefettizia.

 

                               Art. 3.

             (Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

  1. Al  fine  di  assicurare  ai  comuni  delle  Regioni  a  statuto

ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro  del  minor

gettito  dell'imposta  municipale  propria  di   cui   al   comma   1

dell'articolo  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,

derivante dalle disposizioni recate  dagli  articoli  precedenti,  e'

attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20  euro

per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

  2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  ripartito  tra  i  comuni

interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con

il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la

Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in  proporzione

alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal

Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze.

 

                               Art. 4.

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a  canone

                             concordato)

  1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo

14 marzo 2011, n. 23, le parole "e' ridotta al  19  per  cento"  sono

sostituite dalle seguenti: "e' ridotta al 15 per cento".

  2. Le disposizioni del  comma  1  hanno  effetto  a  decorrere  dal

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

                               Art. 5.

                 (Disposizioni in materia di TARES)

  1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52

del decreto legislativo n.  446  del  1997,  da  adottarsi  entro  il

termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione  del  bilancio  di

previsione, puo' stabilire di applicare  la  componente  del  tributo

comunale sui rifiuti  e  sui  servizi  di  cui  all'articolo  14  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  diretta  alla  copertura  dei

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto  dei

seguenti criteri e nel rispetto del  principio  "chi  inquina  paga",

sancito dall'articolo  14  della  Direttiva  2008/98/CE  relativa  ai

rifiuti:

  a) commisurazione  della  tariffa  sulla  base  delle  quantita'  e

qualita'  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita'   di

superficie, in relazione agli usi e alla  tipologia  delle  attivita'

svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti;

  b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o  piu'

coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti;

  c)  commisurazione  della  tariffa  tenendo  conto,  altresi',  dei

criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni,  diverse  da

   quelle previste  dai  commi  da  15  a  18  dell'articolo  14  del

   decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. E' abrogato il comma 19 dell'articolo 14  del  decreto-legge  n.

201 del 2011.

  3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura  integrale  dei

costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio,

ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

  4. Il comune predispone e  invia  ai  contribuenti  il  modello  di

pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle  disposizioni

regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

 

                               Art. 6.

(Misure  di  sostegno  all'accesso  all'abitazione   e   al   settore

                            immobiliare)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo restando

quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  ai

sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire

alle banche italiane e alle succursali di banche  estere  comunitarie

ed extracomunitarie operanti in Italia  e  autorizzate  all'esercizio

dell'attivita' bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto  la

forma  tecnica  individuata  nella  convenzione  di  cui  al  periodo

seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su  immobili

residenziali    da    destinare     prioritariamente     all'acquisto

dell'abitazione principale e ad  interventi  di  ristrutturazione  ed

efficientamento energetico. A tal fine  le  predette  banche  possono

contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con  apposita

convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione

Bancaria Italiana. Ai finanziamenti  di  cui  alla  presente  lettera

concessi dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.  alle  banche,  da

destinare in via esclusiva alle predette  finalita',  si  applica  il

regime fiscale di cui al comma 24."

  b) dopo il comma 8-bis, e'  aggiunto  il  seguente:  "8-ter.  Fermo

restando quanto previsto dai commi precedenti, la  Cassa  depositi  e

prestiti  S.p.A.  puo'  acquistare  obbligazioni  bancarie  garantite

emesse a fronte di  portafogli  di  mutui  garantiti  da  ipoteca  su

immobili residenziali e/o titoli  emessi  ai  sensi  della  legge  30

aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni  di  cartolarizzazione

aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca  su

immobili residenziali."

  2.  La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per

l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma  475  della

Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di  20  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2014 e 2015.

  3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133, come modificato  dall'articolo  2,  comma  39,  della  legge  23

dicembre 2008,  n.  191,  concernente  l'istituzione  del  Fondo  per

l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da  parte  delle

giovani coppie o  dei  nuclei  familiari  monogenitoriali  con  figli

minori, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "A  decorrere

dall'anno 2014, l'accesso al Fondo e' altresi'  consentito  anche  ai

giovani di  eta'  inferiore  ai  trentacinque  anni  titolari  di  un

rapporto di lavoro atipico di  cui  all'articolo  1  della  legge  28

giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista  dal

decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La  dotazione

del Fondo e' incrementata di 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni 2014 e 2015.".

  4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni  in

locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431  "Disciplina

delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso

abitativo", e' assegnata una dotazione di  30  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2014 e 2015.

  5. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi  incolpevoli,  con

una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014

e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni  ad

alta tensione abitativa dove siano  gia'  stati  attivati  bandi  per

l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al  Fondo

di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano.

  6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del  decreto  legge  29

dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni  dalla  legge  26

febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre  anni"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "sei anni".

 

                               Art. 7.

            (Ulteriore anticipo di liquidita' ai comuni)

  1. Nelle more della definizione  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della  legge

24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5

settembre 2013, ai comuni delle Regioni a  statuto  ordinario  ed  ai

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di

2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su  quanto  spettante

per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo

dell'attribuzione,  per   ciascun   comune,   e'   quello   riportato

nell'allegato 1.

 

                               Art. 8.

(Diferimento  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di

previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti

                               locali)

  1.  Il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di

previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del  Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  approvato  con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  gia'  prorogato  al  30

settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b),  punto

1),  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e'  ulteriormente

differito al 30 novembre 2013.

  2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  13,

comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   le

deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,

nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano

efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   pubblicazione   nel   sito

istituzionale di ciascun comune.

  3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della  relazione

di inizio mandato degli enti locali, il  cui  mandato  consiliare  ha

avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30

novembre 2013, in deroga al termine di  cui  all'articolo  4-bis  del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

 

                               Art. 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.

                                118)

  1.  Al  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,   recante

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42", sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» e'  sostituita  dalla

seguente: «tre»;

  b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» e' sostituita  dalla

seguente: «2015».

  2.  Nel  corso  del  terzo  esercizio  di  sperimentazione  di  cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  come

modificato dal presente  articolo,  sono  applicate  le  disposizioni

previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28

dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

  a)  al  principio  applicato  della  programmazione,   adottato   e

aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo  8,  comma  4,

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre

2011;

  b) alla sperimentazione di un bilancio  di  previsione  finanziario

riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto

del principio contabile dell'annualita', riunisce il bilancio annuale

ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti

in  sperimentazione  trasmettono  al  tesoriere  le  previsioni   del

bilancio  pluriennale  2013  -  2015  relative  all'esercizio   2014,

riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

  c) all'istituzione del fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita'  in

contabilita' finanziaria,  in  sostituzione  del  fondo  svalutazione

crediti.

  3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre

2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro enti ed  organismi,  di  cui  all'articolo  36  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118",  l'articolo  12  e'  abrogato  a

decorrere dal 1 gennaio 2014.

  4. Con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la

sperimentazione puo'  essere  estesa  agli  enti  che,  entro  il  30

settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno

di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma  provvedono  al

riaccertamento straordinario dei residui con  riferimento  alla  data

del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del  rendiconto

2013.

  5.  Con  riferimento  all'esercizio   2013,   per   gli   enti   in

sperimentazione, la verifica del  limite  riguardante  la  spesa  del

personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge  27  dicembre

2006, n. 296 e sue successive modificazioni  puo'  essere  effettuata

con riferimento all'esercizio 2011.

  6. All'articolo 31 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

  "5. Per l'anno 2014, le disposizioni  dell'articolo  20,  commi  2,

2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.

  5-bis. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di  stabilita'

interno per gli enti in sperimentazione di cui  all'articolo  36  del

decreto   legislativo   23   giugno   2011,   n.   118   e'   ridotto

proporzionalmente di un valore compatibile con gli  spazi  finanziari

derivanti dall'applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un

saldo pari a zero. Tale riduzione non si  applica  agli  enti  locali

esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo  5  del  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

  5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di

fabbisogno e di indebitamento netto  derivanti  dal  comma  5-bis  si

provvede con le risorse finanziarie derivanti  dalle  percentuali  di

cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non  partecipano  alla

sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo

per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a

legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi

pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7

ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4

dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le  province  ed  i  comuni"

   sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i

   comuni  che  non   partecipano   alla   sperimentazione   di   cui

   all'articolo 36 del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118

   applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con

   decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Per  i

   restanti anni, le province ed i comuni";

c) al comma  6,  le  parole  "di  cui  al  periodo  precedente"  sono

   sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".

  7. Per gli enti locali in sperimentazione di  cui  all'articolo  36

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno  2014,  il

limite del 40  per  cento  di  cui  all'articolo  76,  comma  7,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo e'  incrementato  al

50 per cento.

  8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.

122, dopo il terzo capoverso e' aggiunto il seguente:

  "Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36  del

decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.  118,  per  l'anno  2014,  il

limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento  della

spesa sostenuta nel 2009.".

  9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  dopo  il

comma 450, e' inserito il seguente: "450-bis. Le  regioni  a  statuto

ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui  all'articolo

36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  concorrono  agli

obiettivi  di   finanza   pubblica   avendo   esclusivo   riferimento

all'obiettivo in termini  di  competenza  eurocompatibile,  calcolato

sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi".

 

                          *****OMISSIS*****

 

                             TITOLO III
                 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA
                       E DI ENTRATA IN VIGORE

 

                              Art. 12.

     (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

  1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio  2000,

n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire  due  milioni  e

500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro  630  per  il  periodo

d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 230

a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014".

  2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta  in  corso  alla

data del 31 dicembre 2013,  nonche'  di  euro  230  a  decorrere  dal

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi

versati per i contratti di assicurazione  sulla  vita  e  contro  gli

infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

 

                              Art. 13.

 (Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

  1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.

35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'

sostituito dal seguente:

  "10.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed

esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e

di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il  Fondo  di  cui  al  periodo

precedente e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre

articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati

rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti

dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"  con  una

dotazione  di  3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di

189.000.000,00 euro per  l'anno  2014,  "Sezione  per  assicurare  la

liquidita' alle regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei

debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e

sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno  2013

e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli

enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale",  con  una  dotazione   di

7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro  per

l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

da comunicare  al  Parlamento,  possono  essere  disposte  variazioni

compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti

articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal

fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al

successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per  la  riassegnazione  ai  pertinenti  articoli   del   Fondo.   E'

accantonata  una  quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione

complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per  essere

destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilita' non

erogate in prima istanza alla data del 31  dicembre  2013  e  con  le

medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di  liquidita'  per

il pagamento dei debiti di  cui  all'articolo  2  richieste  in  data

successiva a quella prevista dal predetto articolo  2,  comma  1,  e,

comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.".

  2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.A.

agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1  del  decreto

legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge

6 giugno 2013, n. 64, puo' essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su

richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalita'  di

accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell' Addendum di cui

al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.  35,

convertito con modificazioni dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64  e

secondo un atto, il cui schema e' approvato con decreto del Direttore

generale del Tesoro e pubblicato  sui  siti  internet  del  Ministero

dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A., modificativo del contratto di  anticipazione  originariamente

stipulato.

  3. L'erogazione di cui al comma 2 e' restituita con le modalita' di

cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.

35, convertito con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.  64

mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso

di interesse da applicare all'erogazione e'  pari  al  rendimento  di

mercato dei buoni  poliennali  del  tesoro  a  5  anni  in  corso  di

emissione rilevato dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento del tesoro alla data della  pubblicazione  del  presente

decreto e pubblicato sul sito internet  del  medesimo  Ministero.  In

deroga a quanto previsto dal comma  2  dell'articolo  6  del  decreto

legge n. 35 del 2013, ai fini  dell'ammortamento  dell'erogazione  di

cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo

degli interessi per un'annualita', sara' effettuato  il    febbraio

2015.

  4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del  Ministero

delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle

somme di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto-legge  8  aprile

2013,  n.  35,  sulla  base  dell'Accordo   sancito   in   Conferenza

Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo  2,  comma  2,

del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35",  puo'  essere  erogata,  su

richiesta delle Regioni interessate,  nell'anno  2013.  In  deroga  a

quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge  n.  35

del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita'

di  cui  al  periodo  precedente,  il  pagamento  della  prima  rata,

comprensivo degli interessi per un'annualita', sara' effettuato il 1°

febbraio 2015.

  5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1  e  dal

comma 5 dell'articolo 2 del decreto  legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  6. Le regioni possono presentare domanda di  accesso  anticipato  a

quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al

comma 3 dell'articolo 3 del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro

e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e  fino  ad  un  importo

pari all'80%  delle  somme  singolarmente  assegnate  con  i  decreti

direttoriali del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  16

aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3,  comma

2, del decreto - legge n. 35  del  2013  e  dell'articolo  3-bis  del

decreto- legge 21 giugno 2013, n.  69  convertito  con  modificazioni

nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

  A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

  a) idonee e  congrue  misure  di  copertura  annuale  del  rimborso

dell'anticipazione di liquidita' cosi' come individuate dall'articolo

3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;

b) la presentazione di un  piano  dei  pagamenti  dei  debiti  certi,

   liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre  2012  non

   ricompresi  nel  piano  dei   pagamenti   predisposto   ai   sensi

   dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35  del

   2013.  Resta   fermo   quanto   disposto   dal   secondo   periodo

   dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35  del

   2013;

c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013  dei  debiti  inseriti  nel

   piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

  7.  La  documentazione  necessaria  deve  essere  presentata  dalle

regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sara'  verificata  dal

Tavolo di verifica degli  adempimenti  regionali  in  tempo  utile  a

consentire la stipula dei contratti di prestito entro il  20  ottobre

2013. Per le finalita' di cui al presente comma, in deroga  a  quanto

previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del  decreto  legge  n.  35  del

2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita', il

pagamento della prima  rata,  comprensivo  degli  interessi  per  una

annualita', sara' effettuato il 1° febbraio 2015.

  8. La  dotazione  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma  10

dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito

con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'  incrementata,

per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far  fronte  ad

ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di

debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre

2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o

richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

  9.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,

d'intesa con  la  Conferenza  Unificata,  da  adottare  entro  il  28

febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui

al comma 1 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita'

per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  e,   in

conformita' alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del  decreto

legge n. 35 del 2013, i criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la

concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di  cui  al

medesimo comma 1.

 

                              Art. 14.

(Definizione agevolata in  appello  dei  giudizi  di  responsabilita'

                      amministrativo-contabile)

  1. In considerazione della particolare opportunita'  di  addivenire

in  tempi  rapidi  all'effettiva  riparazione  dei   danni   erariali

accertati con  sentenza  di  primo  grado,  le  disposizioni  di  cui

all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005,  n.

266, e successive modificazioni, si applicano anche  nei  giudizi  su

fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata

in  vigore  della  predetta  legge,  indipendentemente   dalla   data

dell'evento  dannoso  nonche'  a  quelli  inerenti   danni   erariali

verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto,

a  condizione  che  la  richiesta  di  definizione   sia   presentata

conformemente a quanto disposto nel comma 2.

  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  1,

deve essere presentata, nei  venti  giorni  precedenti  l'udienza  di

discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica  richiesta

di definizione e la somma ivi indicata non puo' essere  inferiore  al

25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in

tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di  consiglio  nel

termine  perentorio  di  15  giorni  successivi  al  deposito   della

richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della  definizione  del

giudizio  ai  sensi  del  comma  233,  con  decreto   da   comunicare

immediatamente alle parti determina la somma  dovuta  in  misura  non

inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il

versamento entro il 15 novembre 2013.

 

                              Art. 15.

                 (Disposizioni finali di copertura)

  1. Al fine di reperire le  risorse  per  assicurare  la  liquidita'

necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del

presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un

importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno  2013.  Tale  importo

concorre alla rideterminazione  in  aumento  del  limite  massimo  di

emissione di titoli di Stato stabilito dalla  legge  di  approvazione

del bilancio e del livello massimo del ricorso al  mercato  stabilito

dalla legge di stabilita'.

  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal

predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione

dei titoli di cui al comma  1,  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il

ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con

l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di  spesa,

e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui  e'  erogata

l'anticipazione.

  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  decreto  ad   esclusione

dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro  per  l'anno

2013, a 553,3 milioni di euro per l'anno 2014,  a  617,1  milioni  di

euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal  2016,

ivi compreso  l'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  in

termini di maggiori  interessi  del  debito  pubblico,  si  provvede,

rispettivamente:

  a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione

delle disponibilita' di  competenza  e  di  cassa,  delle  spese  per

consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato

nell'allegato 2  al  presente  decreto.  Per  effettive,  motivate  e

documentate esigenze, su proposta delle  Amministrazioni  interessate

possono  essere  disposte  variazioni  compensative,  nell'ambito  di

ciascuna  categoria  di  spesa,  tra  i  capitoli   interessati   con

invarianza degli effetti  sull'indebitamento  netto  delle  pubbliche

amministrazioni;

b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione

   delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente

   decreto, per gli importi in esso indicati;

c) quanto a 250 milioni euro per l'anno 2013, mediante riduzione  del

   fondo di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge

   24 dicembre 2007 n. 247;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e  2015,

   mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa

   prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184,  della  legge

   24 dicembre 2012, n. 228, e  per  100  milioni  di  euro  mediante

   corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per

   l'anno 2015 dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto -  legge  26

   aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

   giugno 2013, n. 71;

e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno  2013,  mediante  utilizzo

   delle maggiori entrate derivanti  dall'applicazione  dell'articolo

   14;

f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno  2013,  mediante  utilizzo

   delle maggiori entrate per imposta sul valore  aggiunto  derivanti

   dalle disposizioni recate dall'articolo 13;

  g) quanto a 300 milioni di  euro,  per  l'anno  2013,  mediante  il

versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di

euro, a valere sulle disponibilita' dei  conti  bancari  di  gestione

riferiti alle  diverse  componenti  tariffari  intestati  alla  cassa

conguaglio settore elettrico. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e

il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma

a riduzione delle  disponibilita'  dei  predetti  conti,  assicurando

l'assenza di incrementi tariffari;

h) per la restante parte  mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle

   maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5  milioni

   di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a

   490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f).  Qualora  da

tale  monitoraggio  emerga  un  andamento   che   non   consenta   il

raggiungimento degli  obiettivi  di  maggior  gettito  indicati  alle

medesime lettere, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con

proprio  decreto,  da  emanare  entro  il  mese  di  novembre   2013,

stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini  dell'IRES  e

dell'IRAP, e  l'aumento  delle  accise  di  cui  alla  Direttiva  del

Consiglio 2008/118/CE  del  16  dicembre  2008,  in  misura  tale  da

assicurare il conseguimento dei  predetti  obiettivi  anche  ai  fini

della eventuale compensazione delle minori entrate che  si  dovessero

generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti  per  l'anno

2013.

  5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della  legge  24  dicembre

2012, n. 228, e' sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.

  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                              Art. 16.

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta UfÞ ciale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta  ufÞ  ciale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013

 

                             NAPOLITANO

 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri

 

                                Alfano, Vicepresidente del  Consiglio

                                dei ministri e Ministro dell'interno

 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Delrio,  Ministro  per   gli   affari

                                regionali e le autonomie

 

                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e

                                dei trasporti

 

                                Giovannini,  Ministro  del  lavoro  e

                                delle politiche sociali

 

                                De Girolamo, Ministro delle politiche

                                agricole alimentari e forestali

 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 

ALLEGATI OMISSIS