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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 6 settembre
2013
Circolare n. 203/2013
Oggetto: Tributi – IMU – TARES – Detrazione Irpef sui
premi assicurativi – D.L. 31.8.2013, n.102, su S.O. alla G.U. n.204 del
31.8.2013.
Si evidenziano di
seguito le disposizioni di carattere tributario contenute nel decreto legge
indicato in oggetto.
IMU sulle abitazioni principali (art.1) – E’ stata definitivamente
soppressa la prima rata dell’IMU sugli immobili adibiti ad abitazione
principale, ad esclusione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8
e A9); com’è noto, il pagamento di quella rata sarebbe scaduto il 16 settembre.
Cedolare secca (art.4) – Con decorrenza
già dal corrente periodo d’imposta, è stata ridotta dal 19 al 15 per cento
l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno scelto il
regime della cedolare secca sugli affitti a canone concordato.
TARES (art.5) – Sono stati
principi con cui i Comuni possono fissare i criteri di applicazione della
TARES, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi comunali; in particolare i
Comuni potranno fissare la tassa in maniera modulata sulla base sia della
quantità e qualità dei rifiuti che delle superfici imponibili.
Polizze Vita e Assicurazioni Infortuni
(art.12)
– Con effetto retroattivo, già dal periodo d’imposta 2013, è stato dimezzato il
tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19% per i premi sulle
assicurazioni infortuni e polizze vita; quest’anno l’importo annuo passa da
1.291 euro a 630 euro; nel 2014 l’importo viene ulteriormente ridotto a 230
euro; si segnala che la disposizione trova applicazione sui premi delle
assicurazioni previste dal CCNL Dirigenti del Trasporto e Spedizione.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.204 del 31-8-2013 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013,
n. 102
Disposizioni urgenti in
materia di IMU,
di altra fiscalita'
immobiliare, di sostegno
alle politiche abitative
e di finanza
locale, nonche'
di cassa
integrazione guadagni e
di trattamenti
pensionistici.
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA' IMMOBILIARE,
DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per
gli immobili oggetto
della sospensione
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)
1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la
prima rata dell'imposta
municipale
propria di
cui all'articolo 13
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22
dicembre 2011, n. 214,
relativa agli immobili di cui all'articolo
1,
comma 1, del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge
18 luglio 2013, n. 85.
Art. 2.
(Altre disposizioni in materia
di IMU)
1.Per l'anno 2013 non e' dovuta
la seconda rata
dell'imposta
municipale
propria di
cui all'articolo 13
del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22
dicembre 2011, n. 214,
relativa ai fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga
tale
destinazione e non siano in
ogni caso locati.
2.All'articolo 13 del
predetto decreto-legge n. 201 del 2011
sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere
dal 1° gennaio
2014 sono esenti dall'imposta municipale
propria i
fabbricati
costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice
alla
vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in
ogni
caso locati."
b) al comma 10, sesto
periodo, le parole "alle
unita' immobiliari
di cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 504" sono
sostituite dalle seguenti:
"agli alloggi
regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli
enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi
le stesse finalita' degli
IACP, istituiti in
attuazione
dell'articolo 93
del decreto del
Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
3. Alla lettera i)
del comma 1
dell'articolo 7 del
decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie,",
sono inserite le
seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione
di cui al primo
periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta
2014.
4.Ai fini
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le
unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative
edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e
relative
pertinenze
dei soci
assegnatari, sono equiparate
all'abitazione
principale. A decorrere dal
1° gennaio 2014
sono equiparati
all'abitazione principale i
fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi
sociali come definiti dal
decreto del Ministro
delle
infrastrutture,
di concerto
con il Ministro
della solidarieta'
sociale, il Ministro
delle politiche per la famiglia e il
Ministro
per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
del 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008.
5. Non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e
della
residenza anagrafica ai
fini dell'applicazione della disciplina
in
materia di IMU
concernente l'abitazione principale
e le relative
pertinenze, a un unico
immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto
edilizio urbano
come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non
concesso in locazione, dal
personale in servizio
permanente
appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del
Corpo nazionale dei
vigili del
fuoco, e, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto
legislativo 19
maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera
prefettizia.
Art. 3.
(Rimborso ai comuni del minor
gettito IMU)
1. Al fine
di assicurare ai
comuni delle Regioni
a statuto
ordinario e delle
Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro
del minor
gettito
dell'imposta municipale
propria di cui
al comma 1
dell'articolo
13 del
decreto legge 6
dicembre 2011, n.
201,
convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214,
derivante dalle
disposizioni recate dagli articoli
precedenti, e'
attribuito ai medesimi
comuni un contributo di 2.327.340.486,20
euro
per l'anno 2013 e
di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito tra
i comuni
interessati, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto
con
il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare,
sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro trenta giorni
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, in
proporzione
alle stime di
gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal
Dipartimento
delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle
finanze.
Art. 4.
(Riduzione dell'aliquota
della cedolare secca per contratti a canone
concordato)
1. All'articolo 3, comma
2, quarto periodo, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole "e'
ridotta al 19 per
cento" sono
sostituite dalle
seguenti: "e' ridotta al 15 per cento".
2. Le disposizioni del comma 1
hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di
TARES)
1. Per l'anno 2013 il
comune con regolamento di cui all'articolo 52
del decreto
legislativo n. 446 del
1997, da adottarsi
entro il
termine fissato
dall'articolo 8 per l'approvazione
del bilancio di
previsione, puo' stabilire di applicare
la componente del
tributo
comunale sui
rifiuti e sui
servizi di cui
all'articolo 14 del
decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, diretta alla
copertura dei
costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto
dei
seguenti criteri e nel
rispetto del principio "chi
inquina paga",
sancito
dall'articolo 14 della
Direttiva 2008/98/CE relativa
ai
rifiuti:
a) commisurazione della
tariffa sulla base
delle quantita' e
qualita' medie
ordinarie di rifiuti
prodotti per unita' di
superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia delle attivita'
svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinazione delle
tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea moltiplicando
il costo del servizio per unita' di superficie
imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o
piu'
coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurazione della
tariffa tenendo conto,
altresi',
dei
criteri
determinati con
il regolamento di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
d) introduzione di ulteriori riduzioni
ed esenzioni, diverse
da
quelle
previste dai commi
da 15 a
18 dell'articolo 14 del
decreto-legge
n. 201 del 2011.
2. E' abrogato il comma
19 dell'articolo 14
del decreto-legge n.
201 del 2011.
3. In ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e
di esercizio relativi
al servizio,
ricomprendendo anche i
costi di
cui all'articolo 15
del decreto
legislativo 13 gennaio
2003, n. 36.
4. Il comune predispone e invia ai
contribuenti il modello
di
pagamento dell'ultima
rata del tributo sulla base delle
disposizioni
regolamentari e tariffarie
di cui ai commi precedenti.
Art. 6.
(Misure di
sostegno all'accesso all'abitazione e al settore
immobiliare)
1. All'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Fermo restando
quanto stabilito al
comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
ai
sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi'
fornire
alle banche
italiane e alle succursali di banche
estere comunitarie
ed
extracomunitarie operanti in Italia
e autorizzate all'esercizio
dell'attivita' bancaria provvista
attraverso finanziamenti, sotto la
forma tecnica individuata nella
convenzione di cui
al periodo
seguente, per
l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su
immobili
residenziali da
destinare
prioritariamente all'acquisto
dell'abitazione principale e ad
interventi di ristrutturazione ed
efficientamento energetico. A tal fine le
predette banche possono
contrarre finanziamenti
secondo contratti tipo definiti con
apposita
convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione
Bancaria Italiana. Ai finanziamenti di
cui alla presente
lettera
concessi dalla Cassa
depositi e prestiti
S.p.A. alle banche, da
destinare in via
esclusiva alle predette finalita', si applica
il
regime fiscale di cui
al comma 24."
b) dopo il comma 8-bis, e' aggiunto il
seguente: "8-ter. Fermo
restando quanto
previsto dai commi precedenti, la
Cassa depositi e
prestiti
S.p.A. puo' acquistare
obbligazioni bancarie garantite
emesse a fronte
di portafogli di
mutui garantiti da
ipoteca su
immobili residenziali
e/o titoli emessi ai
sensi della legge
30
aprile 1999, n. 130,
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto
crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca
su
immobili
residenziali."
2. La dotazione del
Fondo di solidarieta' per
i mutui per
l'acquisto della prima
casa, istituito dall'art. 2, comma
475 della
Legge n. 244 del 2007, e' incrementata
di 20 milioni
di euro per
ciascuno degli anni
2014 e 2015.
3. All'articolo 13,
comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 2,
comma 39, della
legge 23
dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione
del Fondo per
l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da
parte delle
giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con
figli
minori, sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "A decorrere
dall'anno 2014,
l'accesso al Fondo e' altresi' consentito
anche ai
giovani di eta' inferiore
ai trentacinque anni
titolari di un
rapporto di lavoro
atipico di cui all'articolo
1 della legge
28
giugno 2012, n. 92; a
tal fine si applica la disciplina prevista
dal
decreto
interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione
del Fondo e' incrementata di 30 milioni di euro per
ciascuno degli
anni 2014 e
2015.".
4. Al Fondo nazionale di
sostegno per l'accesso alle abitazioni in
locazione, istituito
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431
"Disciplina
delle
locazioni e
del rilascio degli
immobili adibiti ad uso
abitativo", e' assegnata una dotazione di 30
milioni di euro
per
ciascuno degli anni
2014 e 2015.
5. E' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti un Fondo
destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, con
una dotazione pari
a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014
e 2015. Le
risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad
alta tensione
abitativa dove siano gia' stati
attivati bandi per
l'erogazione di contributi
in favore di inquilini morosi incolpevoli.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e Bolzano, le risorse assegnate al
Fondo
di cui al primo
periodo sono ripartite tra le regioni e
le province
autonome di Trento e di
Bolzano.
6. All'articolo 2, comma
23, primo periodo, del
decreto legge 29
dicembre 2010, n. 225,
convertito con modificazioni dalla legge
26
febbraio 2011, n. 10,
le parole: "tre anni" sono
sostituite dalle
seguenti: "sei
anni".
Art. 7.
(Ulteriore anticipo di liquidita' ai comuni)
1. Nelle more della definizione del decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro
il 5
settembre 2013, ai
comuni delle Regioni a statuto ordinario
ed ai
comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna un importo di
2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante
per l'anno 2013 a
titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo
dell'attribuzione,
per ciascun
comune, e' quello
riportato
nell'allegato 1.
Art. 8.
(Diferimento del
termine per la
deliberazione del bilancio
di
previsione ed altre disposizioni in
materia di adempimenti degli enti
locali)
1. Il termine per
la deliberazione del
bilancio annuale di
previsione 2013 degli
enti locali, di cui all'articolo 151 del
Testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gia' prorogato al 30
settembre 2013,
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b),
punto
1), del decreto-legge
8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente
differito al 30 novembre
2013.
2. Per l'anno 2013, in
deroga a quanto previsto
dall'articolo 13,
comma 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le
deliberazioni di
approvazione delle aliquote
e delle detrazioni,
nonche' i regolamenti
dell'imposta municipale propria,
acquistano
efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione nel
sito
istituzionale di ciascun
comune.
3. Il termine per la
redazione e la sottoscrizione della relazione
di inizio mandato
degli enti locali, il cui mandato
consiliare ha
avuto inizio in data
successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30
novembre 2013, in
deroga al termine di cui all'articolo
4-bis del
decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
Art. 9.
(Integrazioni e modifiche del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118)
1. Al decreto legislativo
23 giugno 2011,
n. 118, recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e
degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro
organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36,
comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «tre»;
b) all'articolo 38,
comma 1, la parola: «2014» e' sostituita dalla
seguente: «2015».
2. Nel corso
del terzo esercizio
di sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal
presente articolo, sono
applicate le disposizioni
previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei
ministri 28
dicembre 2011 per
l'esercizio 2013, unitamente:
a) al principio applicato
della programmazione, adottato
e
aggiornato secondo le modalita' previste dall'articolo 8,
comma 4,
del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2011;
b) alla sperimentazione
di un bilancio di previsione
finanziario
riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto
del principio
contabile dell'annualita', riunisce il bilancio
annuale
ed il bilancio
pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti
in
sperimentazione trasmettono
al tesoriere le
previsioni del
bilancio
pluriennale 2013
- 2015 relative
all'esercizio 2014,
riclassificate secondo lo
schema previsto per l'esercizio 2014;
c) all'istituzione del fondo crediti di
dubbia esigibilita' in
contabilita' finanziaria, in
sostituzione del fondo
svalutazione
crediti.
3. Al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre
2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente
i sistemi
contabili e gli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro enti
ed organismi, di
cui all'articolo 36
del decreto
legislativo 23 giugno
2011, n. 118", l'articolo 12 e' abrogato a
decorrere dal 1 gennaio
2014.
4. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze
la
sperimentazione puo'
essere estesa agli
enti che, entro
il 30
settembre 2013,
presentano la domanda di partecipazione al terzo anno
di sperimentazione.
Gli enti di cui al presente comma provvedono al
riaccertamento straordinario dei residui con
riferimento alla data
del 1° gennaio
2014, contestualmente all'approvazione del
rendiconto
2013.
5. Con riferimento all'esercizio 2013,
per gli
enti in
sperimentazione, la verifica del
limite riguardante la
spesa del
personale di cui
all'articolo 1, comma 557, della legge
27 dicembre
2006, n. 296 e sue successive modificazioni puo' essere effettuata
con riferimento
all'esercizio 2011.
6. All'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183 sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"5. Per l'anno
2014, le disposizioni
dell'articolo 20, commi
2,
2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.
5-bis. Per l'anno 2014,
il saldo obiettivo del patto di stabilita'
interno per gli enti
in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del
decreto legislativo
23 giugno 2011,
n. 118 e' ridotto
proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi
finanziari
derivanti
dall'applicazione del comma 5-ter e, comunque, non oltre un
saldo pari a zero.
Tale riduzione non si
applica agli enti
locali
esclusi dalla
sperimentazione ai sensi dell'articolo
5 del decreto
del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.
5-ter. Alla
compensazione degli effetti finanziari in
termini di
fabbisogno e di
indebitamento netto derivanti dal
comma 5-bis si
provvede con le risorse
finanziarie derivanti dalle percentuali
di
cui al comma 6
applicate dagli enti locali che non
partecipano alla
sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo
per la compensazione degli
effetti finanziari non
previsti a
legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di
contributi
pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.";
b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le province ed
i comuni"
sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i
comuni che
non partecipano alla
sperimentazione di cui
all'articolo
36 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118
applicano
le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze. Per i
restanti
anni, le province ed i comuni";
c) al comma
6, le parole
"di cui al
periodo precedente" sono
sostituite
dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".
7. Per gli enti locali
in sperimentazione di
cui all'articolo 36
del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno
2014, il
limite del 40 per
cento di cui
all'articolo 76, comma
7, del
decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, primo periodo e' incrementato
al
50 per cento.
8. Al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n.
122, dopo il terzo capoverso e'
aggiunto il seguente:
"Per gli enti
locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, per
l'anno 2014, il
limite di cui ai
precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della
spesa sostenuta nel
2009.".
9. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012,
n. 228, dopo
il
comma 450, e' inserito il seguente: "450-bis. Le regioni a
statuto
ordinario che hanno
aderito alla sperimentazione di cui
all'articolo
36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli
obiettivi di finanza pubblica
avendo esclusivo riferimento
all'obiettivo in
termini di competenza
eurocompatibile, calcolato
sulla base di quanto
stabilito dal comma 449 e successivi".
*****OMISSIS*****
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COPERTURA FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE
Art. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di
premi assicurativi)
1. In deroga
all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000,
n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "lire due milioni
e
500 mila" sono sostituite dalle seguenti "euro 630 per
il periodo
d'imposta in corso alla data
del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 230
a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014".
2. Nel limite di euro
630 per il periodo d'imposta
in corso alla
data del 31
dicembre 2013, nonche' di
euro 230 a
decorrere dal
periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi
versati per i
contratti di assicurazione sulla vita
e contro gli
infortuni stipulati o
rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pagamenti dei
debiti degli enti locali)
1. Il comma 10
dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e'
sostituito dal seguente:
"10. E' istituito nello
stato di previsione
del Ministero
dell'economia
e delle
finanze un fondo,
denominato "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed
esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e
di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo
di cui al
periodo
precedente e' distinto in
tre sezioni a
cui corrispondono tre
articoli del
relativo capitolo di
bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti
dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali"
con una
dotazione di 3.411.000.000,00 euro
per l'anno 2013
e di
189.000.000,00 euro per l'anno
2014, "Sezione per
assicurare la
liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti
dei
debiti certi, liquidi
ed esigibili diversi da quelli
finanziari e
sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno
2013
e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una
dotazione di
7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per
l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze
da
comunicare al Parlamento,
possono essere disposte
variazioni
compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra
i predetti
articoli in relazione
alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme
affluite sul conto corrente di
tesoreria di cui al
successivo comma 11 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai
pertinenti articoli del
Fondo. E'
accantonata
una quota,
pari al 10
per cento, della
dotazione
complessiva della Sezione
di cui all'articolo 2, comma 1, per
essere
destinata, entro il 31
marzo 2014, unitamente alle disponibilita' non
erogate in prima
istanza alla data del 31 dicembre 2013
e con le
medesime procedure ivi
previste, ad anticipazioni di liquidita' per
il pagamento dei
debiti di cui all'articolo
2 richieste in
data
successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma
1, e,
comunque, non oltre il
28 febbraio 2014.".
2. L'anticipazione concessa
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
agli enti locali,
ai sensi del comma 13 dell'articolo 1
del decreto
legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge
6 giugno 2013, n. 64, puo' essere
erogata a saldo, nell'anno 2013, su
richiesta dell'ente
locale beneficiario. I criteri e le modalita'
di
accesso all'erogazione
sono definiti sulla base dell' Addendum di cui
al comma 11
dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 e
secondo un atto, il
cui schema e' approvato con decreto del Direttore
generale del Tesoro e
pubblicato sui siti
internet del Ministero
dell'economia e delle
finanze e della
Cassa depositi e
prestiti
S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente
stipulato.
3. L'erogazione di cui
al comma 2 e' restituita con le modalita'
di
cui al comma 13,
dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64
mediante rate annuali,
corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso
di interesse da
applicare all'erogazione e' pari
al rendimento di
mercato dei buoni poliennali
del tesoro a 5 anni
in corso di
emissione rilevato dal
Ministero dell'economia e
delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente
decreto e pubblicato
sul sito internet del medesimo
Ministero. In
deroga a quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo
6 del decreto
legge n. 35 del
2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di
cui al periodo
precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo
degli interessi per un'annualita', sara'
effettuato il 1°
febbraio
2015.
4. L'anticipazione per
l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero
delle economia e
delle finanze 14 maggio 2013, recante "Riparto delle
somme di cui
all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, sulla
base dell'Accordo sancito
in Conferenza
Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2,
comma 2,
del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35", puo' essere erogata,
su
richiesta delle Regioni
interessate, nell'anno 2013. In deroga a
quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge
n. 35
del 2013, ai fini
dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita'
di cui al periodo
precedente, il pagamento
della prima rata,
comprensivo degli
interessi per un'annualita', sara'
effettuato il 1°
febbraio 2015.
5. Resta fermo quanto disposto
dal comma 14 dell'articolo 1
e dal
comma 5
dell'articolo 2 del decreto legge 8
aprile 2013, n. 35,
convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Le regioni possono
presentare domanda di
accesso anticipato a
quota parte delle
risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al
comma 3
dell'articolo 3 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro
e non oltre il
termine del 15 settembre 2013 e fino ad
un importo
pari all'80% delle
somme singolarmente assegnate
con i decreti
direttoriali del
Ministero dell'economia e
delle finanze del 16
aprile 2013 e del 2
luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3,
comma
2, del decreto - legge n. 35 del
2013 e dell'articolo
3-bis del
decreto- legge 21
giugno 2013, n. 69 convertito con
modificazioni
nella legge 9 agosto
2013, n. 98.
A tal fine le regioni
interessate devono assicurare:
a) idonee e congrue misure
di copertura annuale
del rimborso
dell'anticipazione di liquidita' cosi'
come individuate dall'articolo
3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
b) la presentazione di un piano
dei pagamenti dei
debiti certi,
liquidi
ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre
2012 non
ricompresi nel
piano dei pagamenti
predisposto ai sensi
dell'articolo
3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35
del
2013. Resta
fermo quanto disposto
dal secondo periodo
dell'articolo
3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35
del
2013;
c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei
debiti inseriti nel
piano
dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.
7. La documentazione necessaria
deve essere presentata
dalle
regioni entro il
termine del 10 ottobre 2013 e sara' verificata
dal
Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
in tempo utile
a
consentire la stipula dei
contratti di prestito entro il 20 ottobre
2013. Per le finalita' di cui al
presente comma, in deroga
a quanto
previsto dal comma 2
dell'articolo 6 del decreto legge
n. 35 del
2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidita', il
pagamento della
prima rata, comprensivo
degli interessi per
una
annualita', sara'
effettuato il 1° febbraio 2015.
8. La dotazione del
"Fondo per assicurare
la liquidita' per
pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10
dell'articolo 1 del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito
con modificazioni
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata,
per l'anno 2014,
di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far
fronte ad
ulteriori pagamenti da
parte delle Regioni e degli enti
locali di
debiti certi, liquidi
ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i
quali sia stata
emessa fattura o
richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine.
9. Con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze,
d'intesa con la
Conferenza Unificata, da
adottare entro il 28
febbraio 2014, sono
stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui
al comma 1 tra le
tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed
esigibili" e, in
conformita' alle procedure di cui agli
articoli 1, 2 e 3 del decreto
legge n. 35 del
2013, i criteri, i tempi
e le modalita' per la
concessione alle Regioni e
agli enti locali delle risorse di
cui al
medesimo comma 1.
Art. 14.
(Definizione agevolata in appello dei
giudizi di responsabilita'
amministrativo-contabile)
1. In considerazione
della particolare opportunita' di addivenire
in tempi rapidi all'effettiva
riparazione dei danni
erariali
accertati con sentenza
di primo grado,
le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da
231 a 233, della legge 23 dicembre 2005,
n.
266, e successive modificazioni, si applicano anche nei
giudizi su
fatti avvenuti anche
solo in parte anteriormente alla data di entrata
in vigore della predetta
legge, indipendentemente dalla
data
dell'evento
dannoso nonche' a
quelli inerenti danni
erariali
verificatisi entro la data
di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che la
richiesta di definizione
sia presentata
conformemente a quanto
disposto nel comma 2.
2. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
deve essere
presentata, nei venti giorni
precedenti l'udienza di
discussione e comunque
entro il 15 ottobre 2013, specifica
richiesta
di definizione e
la somma ivi indicata non puo' essere inferiore
al
25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo
grado; in
tali casi, la
sezione d'appello delibera in camera di consiglio
nel
termine
perentorio di
15 giorni successivi
al deposito della
richiesta e, in caso di
accoglimento, ai fini della
definizione del
giudizio ai sensi del
comma 233, con
decreto da comunicare
immediatamente alle parti
determina la somma dovuta in
misura non
inferiore a quella
richiesta, stabilendo il termine perentorio per il
versamento entro il 15
novembre 2013.
Art. 15.
(Disposizioni finali di
copertura)
1. Al fine di reperire le risorse per
assicurare la liquidita'
necessaria all'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 13 del
presente decreto e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un
importo fino a 8.000
milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo
concorre alla
rideterminazione in aumento
del limite massimo
di
emissione di titoli di
Stato stabilito dalla legge di
approvazione
del bilancio e del
livello massimo del ricorso al
mercato stabilito
dalla legge di stabilita'.
2. Ai fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
predetto articolo 13
del presente decreto e nelle more dell'emissione
dei titoli di cui
al comma 1, il
Ministro dell'economia e
delle
finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio e, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione, con
l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di
spesa,
e' effettuata entro la
conclusione dell'esercizio in cui e' erogata
l'anticipazione.
3. Agli oneri
derivanti dal presente
decreto ad esclusione
dell'articolo 9, comma 6,
pari a 2.934,4 milioni di euro per l'anno
2013, a 553,3 milioni di euro per l'anno 2014, a
617,1 milioni di
euro per l'anno
2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal
2016,
ivi compreso l'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, in
termini di
maggiori interessi del
debito pubblico, si
provvede,
rispettivamente:
a) quanto a 300 milioni
di euro per l'anno 2013, mediante riduzione
delle disponibilita' di
competenza e di
cassa, delle spese
per
consumi intermedi e
investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato
nell'allegato 2 al
presente decreto. Per effettive, motivate
e
documentate esigenze, su
proposta delle Amministrazioni interessate
possono
essere disposte
variazioni compensative, nell'ambito
di
ciascuna
categoria di
spesa, tra i
capitoli interessati con
invarianza degli
effetti sull'indebitamento netto
delle pubbliche
amministrazioni;
b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante
riduzione
delle
autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente
decreto,
per gli importi in esso indicati;
c) quanto a 250 milioni euro per l'anno 2013, mediante riduzione del
fondo
di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge
24 dicembre 2007 n.
247;
d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,
mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa
prevista
per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184,
della legge
24 dicembre 2012, n.
228, e per 100
milioni di euro
mediante
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per
l'anno
2015 dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto - legge
26
aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno
2013, n. 71;
e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante utilizzo
delle
maggiori entrate derivanti
dall'applicazione dell'articolo
14;
f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013,
mediante utilizzo
delle
maggiori entrate per imposta sul valore
aggiunto derivanti
dalle
disposizioni recate dall'articolo 13;
g) quanto a 300 milioni di euro, per
l'anno 2013, mediante
il
versamento all'entrata
del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di
euro, a valere
sulle disponibilita' dei conti
bancari di gestione
riferiti alle diverse
componenti tariffari intestati
alla cassa
conguaglio settore
elettrico. L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, con
apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma
a riduzione
delle disponibilita' dei
predetti conti, assicurando
l'assenza di incrementi
tariffari;
h) per la restante parte mediante utilizzo
di quota parte
delle
maggiori
entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni
di
euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a
490 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
4. Il Ministero dell'economia
e delle finanze
effettua il
monitoraggio sulle entrate
di cui alle lettere e) ed f). Qualora da
tale
monitoraggio emerga
un andamento che
non consenta il
raggiungimento degli obiettivi
di maggior gettito
indicati alle
medesime lettere, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, con
proprio
decreto, da
emanare entro il
mese di novembre
2013,
stabilisce l'aumento
della misura degli acconti ai fini dell'IRES e
dell'IRAP, e
l'aumento delle accise
di cui alla
Direttiva del
Consiglio 2008/118/CE del
16 dicembre 2008,
in misura tale
da
assicurare il
conseguimento dei predetti obiettivi
anche ai fini
della eventuale
compensazione delle minori entrate che
si dovessero
generare nel 2014 per
effetto dell'aumento degli acconti
per l'anno
2013.
5. L'allegato 1
all'articolo 1, comma 1, della legge
24 dicembre
2012, n. 228, e' sostituito
dall'Allegato 4 al presente decreto.
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e'
autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della
sua
pubblicazione nella Gazzetta
UfÞ ciale della Repubblica
italiana e
sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufÞ ciale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31
agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell'interno
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Delrio, Ministro per
gli affari
regionali e le autonomie
Lupi, Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti
Giovannini,
Ministro del lavoro
e
delle politiche sociali
De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
ALLEGATI OMISSIS