Circolare n.205/2013

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Roma, 6 settembre 2013

 

Circolare n. 205/2013

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – Avvio del SISTRI dall’1 ottobre – Art. 11 del D.L. 31.8.2013 n. 101, su G.U. n. 204 del 31.8.2013.

 

Il Governo ha confermato definitivamente la data dell’1 ottobre p.v. per l’avvio del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come peraltro era già stato stabilito dal DM 20.3.2013.

 

L’operatività del SISTRI sarà scaglionata: dall’1 ottobre l’adesione sarà obbligatoria solo per le aziende che trasportano o gestiscono rifiuti speciali pericolosi mentre dal 3 marzo 2014 (prorogabile fino all’1 settembre 2014) lo sarà anche per i produttori di rifiuti speciali pericolosi.

Al riguardo si fa osservare come la disposizione in esame preveda che con apposito decreto ministeriale potranno essere individuate ulteriori categorie soggette al sistema SISTRI.

 

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio è stato previsto un periodo transitorio di sei mesi durante il quale le sanzioni di cui all’art.260 bis del D.lgvo n. 152/2006 (Testo Unico ambientale), limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 (rilascio di informazioni incomplete o inesatte), al comma 5 (inadempimenti ad obblighi previsti dal sistema) e al comma 7 primo periodo (mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI durante il trasporto di rifiuti), saranno applicate solo qualora le aziende commettano più di tre violazioni nello stesso arco temporale di sei mesi.

 

Si fa presente che il Ministro dell’Ambiente Orlando, in occasione di un recente incontro con le organizzazioni imprenditoriali che hanno ribadito le difficoltà e le preoccupazioni delle aziende riguardo alla funzionalità del SISTRI, ha espresso la disponibilità a semplificare il sistema e ad intervenire sul regime sanzionatorio in sede di conversione del decreto legge.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.162/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 204 del 31.08.2013 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 

Disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              E M A N A

 

                     il seguente decreto-legge:

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               CAPO IV
                   Misure in materia ambientale.

 

                               Art. 11

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di  controllo  della

         tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia)

  1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

  "1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della

tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,

comma 2, lettera a), i produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e

gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi

a titolo professionale, o che effettuano operazioni  di  trattamento,

recupero,  smaltimento,  commercio  e  intermediazione   di   rifiuti

pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su

base volontaria i produttori e  i  gestori  dei  rifiuti  diversi  da

quelli di cui al comma 1.

  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo

economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono

specificate le categorie di soggetti  di  cui  al  comma  1,  e  sono

individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il

trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della  direttiva

2008/98/CE, ulteriori categorie  di  soggetti  a  cui  e'  necessario

estendere  il  sistema  di  tracciabilita'   dei   rifiuti   di   cui

all'articolo 188-bis.".

  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti

pericolosi a titolo professionale, o  che  effettuano  operazioni  di

trattamento, recupero, smaltimento, commercio  e  intermediazione  di

rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il  termine  iniziale

di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013.

  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche'  per  i

comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio

della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del

d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'

fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

  4. Entro il 3 marzo  2014  e'  adottato  il  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto

dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come

modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito

degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di

cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori

categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di

tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n.

152 del 2006.

  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque

utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal    ottobre

2013.

  6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

   del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  "Termini  di

   riavvio  progressivo  del  SISTRI",  pubblicato   nella   Gazzetta

   Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.

  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4

e' inserito il seguente:

  "4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base

dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina

comunitaria, alla semplificazione  del  sistema  di  controllo  della

tracciabilita' dei rifiuti, anche  alla  luce  delle  proposte  delle

associazioni rappresentative degli utenti,  ovvero  delle  risultanze

delle rilevazioni di soddisfazione  dell'utenza;  le  semplificazioni

sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi

costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni

sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione  dei  costi

di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante  integrazioni

con altri sistemi che trattano dati di logistica  e  mobilita'  delle

merci e delle persone ed innovazioni di processo  che  consentano  la

delega  della  gestione  operativa  alle  associazioni   di   utenti,

debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare sulla base  dei  requisiti  tecnologici  ed

organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma,  e

ad assicurare la  modifica,  la  sostituzione  o  l'evoluzione  degli

apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici

per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione  dei

costi e del miglioramento dei processi produttivi  degli  utenti,  il

concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante,

puo' essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela

del territorio e del mare, previo parere del Garante per la  privacy,

a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito  della

integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti

pubblici o societa' interamente a capitale  pubblico,  opportunamente

elaborata in conformita' alle regole tecniche recate dai  regolamenti

attuativi della direttiva 2007/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi  agli  utenti,

senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate

la sicurezza e  l'integrita'  dei  dati  di  tracciabilita'.  Con  il

decreto di cui al presente  comma  sono,  altresi',  rideterminati  i

contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione

dei  costi  conseguita,   con   decorrenza   dall'esercizio   fiscale

successivo a quello di  emanazione  del  decreto,  o  determinate  le

remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi"

  8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni  di  cui  al

comma 7 si procede entro il 3  marzo  2014;  tale  data  puo'  essere

differita,  per  non  oltre  sei  mesi,  con  decreto  del   Ministro

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del  mare  se  cio'  si

renda necessario al fine  di  rendere  operative  le  semplificazioni

introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per

oggetto la verifica di conformita' del SISTRI alle norme e  finalita'

vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e

che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di

costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda

l'operativita' del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La  commissione

di collaudo si compone  di  tre  membri  di  cui  uno  scelto  tra  i

dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a  e

due  tra  professori  universitari  di   comprovata   competenza   ed

esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi  oneri

si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis  del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

  9.  All'esito  dell'approvazione  delle  semplificazioni  e   delle

operazioni di collaudo di cui al comma 8 e  in  considerazione  delle

modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di  cui

al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service

management s.p.a. e  il  relativo  piano  economico-finanziario  sono

modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo  188-bis  del

d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle  risorse  derivanti

dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio

2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto

2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.

  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  SISTRI  senza

soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attivita'  di

audit dei costi, eseguita da  una  societa'  specializzata  terza,  e

della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia

Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del  SISTRI  dei

contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per

cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013

e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto, al netto di quanto gia' versato  dal  Ministero

sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.

Il pagamento e' subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che

viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'  di

cui al comma 8.

  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del

d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma

3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a

quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,

commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  e'

obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai

soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono

irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo

arco temporale.

  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del

2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole   :   "(nuovo

produttore)".

  13.  E'  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18

febbraio 2011, n.  52,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  e'

soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo

articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro

medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del

SISTRI, senza compensi o indennizzi  per  i  partecipanti  ne'  altri

oneri per il bilancio dello  Stato,  che  assolve  alle  funzioni  di

monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge

1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3

agosto 2009, n. 102.

  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge  25  giugno  2008,

n.112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,

n.133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: "La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il

gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei

confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al

fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,

della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".

 

                          *****OMISSIS*****

 

Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013

 

                             NAPOLITANO

 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

                                D'Alia,  Ministro  per  la   pubblica

                                amministrazione e la semplificazione

                                Cancellieri, Ministro della giustizia

                                Carrozza, Ministro   dell'istruzione,

                                dell'universita' e della ricerca

                                Bray,  Ministro  dei  beni  e   delle

                                attivita' culturali e del turismo

                                Trigilia, Ministro  per  la  coesione

                                territoriale

                                Bonino, Ministro degli affari esteri

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e

                                delle finanze

                                Orlando,  Ministro  dell'ambiente   e

                                della tutela  del  territorio  e  del

                                mare

                                Alfano, Ministro dell'interno

                                Zanonato,  Ministro  dello   sviluppo

                                economico

                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e

                                dei trasporti

                                De Girolamo, Ministro delle politiche

                                agricole alimentari e forestali

                                Lorenzin, Ministro della salute

 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri