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Roma, 6 settembre
2013
Circolare n. 205/2013
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – Avvio del SISTRI dall’1
ottobre – Art. 11 del D.L. 31.8.2013 n. 101, su G.U. n. 204 del 31.8.2013.
Il Governo ha
confermato definitivamente la data dell’1
ottobre p.v. per l’avvio del SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti), come peraltro era già stato
stabilito dal DM 20.3.2013.
L’operatività del
SISTRI sarà scaglionata: dall’1 ottobre l’adesione sarà obbligatoria solo per
le aziende che trasportano o gestiscono rifiuti speciali pericolosi mentre dal 3
marzo 2014 (prorogabile fino all’1 settembre 2014) lo sarà anche per i
produttori di rifiuti speciali pericolosi.
Al riguardo si fa
osservare come la disposizione in esame preveda che con apposito decreto
ministeriale potranno essere individuate ulteriori categorie soggette al
sistema SISTRI.
Per quanto riguarda
il regime sanzionatorio è stato previsto un periodo transitorio di sei mesi
durante il quale le sanzioni di cui all’art.260 bis del D.lgvo
n. 152/2006 (Testo Unico ambientale),
limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 (rilascio di informazioni
incomplete o inesatte), al comma 5 (inadempimenti ad obblighi previsti dal
sistema) e al comma 7 primo periodo (mancanza della copia cartacea della scheda
SISTRI durante il trasporto di rifiuti), saranno applicate solo qualora le
aziende commettano più di tre violazioni nello stesso arco temporale di sei
mesi.
Si fa presente che
il Ministro dell’Ambiente Orlando, in occasione di un recente incontro con le
organizzazioni imprenditoriali che hanno ribadito le difficoltà e le
preoccupazioni delle aziende riguardo alla funzionalità del SISTRI, ha espresso
la disponibilità a semplificare il sistema e ad intervenire sul regime
sanzionatorio in sede di conversione del decreto legge.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.162/2012
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Responsabile di
Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 204 del 31.08.2013 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013,
n. 101
Disposizioni urgenti
per il perseguimento di
obiettivi di
razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E M A N A
il
seguente decreto-legge:
*****OMISSIS*****
CAPO IV
Misure in materia
ambientale.
Art. 11
(Semplificazione e
razionalizzazione del sistema di
controllo della
tracciabilita'
dei rifiuti e in materia di energia)
1. I commi 1, 2 e 3
dell'art. 188-ter, del decreto legislativo
3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono
tenuti ad aderire
al sistema di
controllo della
tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi e
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
pericolosi
a titolo professionale, o che effettuano operazioni di
trattamento,
recupero,
smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti
pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al
sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera
a), su
base volontaria i produttori e
i gestori dei
rifiuti diversi da
quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del
mare, sentiti il
Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono
specificate le categorie di soggetti di
cui al comma
1, e sono
individuate, nell'ambito degli
enti o imprese
che effettuano il
trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie
di soggetti a
cui e' necessario
estendere il sistema
di tracciabilita' dei
rifiuti di cui
all'articolo 188-bis.".
2. Per gli enti o le
imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti
pericolosi a titolo professionale, o che
effettuano operazioni di
trattamento, recupero, smaltimento, commercio e
intermediazione di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale
di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i
comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani
del territorio
della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter,
del
d.lgs. n. 152 del
2006, il termine
iniziale di operativita' e'
fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma
8.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e
del mare previsto
dall'articolo
188-ter, comma 3,
d.lgs. n. 152
del 2006, come
modificato dal presente articolo, al fine di individuare,
nell'ambito
degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei
rifiuti, di
cui agli articoli 23
e 35 della
direttiva 2008/98/CE, ulteriori
categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il
sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di
cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n.
152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese
di cui ai commi 3 e 4
possono comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal
1° ottobre
2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del
mare del 20 marzo 2013 recante "Termini
di
riavvio progressivo
del SISTRI", pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19
aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis
del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il
seguente:
"4-bis. Con decreto
del Ministro dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del
mare si procede
periodicamente, sulla base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina
comunitaria, alla semplificazione del
sistema di controllo
della
tracciabilita' dei rifiuti,
anche alla luce
delle proposte delle
associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze
delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza;
le semplificazioni
sono adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei relativi
costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le
semplificazioni
sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei
costi
di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni
con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilita' delle
merci e delle persone ed innovazioni di processo che
consentano la
delega della gestione
operativa alle associazioni
di utenti,
debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e
della tutela
del territorio e del mare sulla base dei
requisiti tecnologici ed
organizzativi individuati con il decreto di cui al presente
comma, e
ad assicurare la
modifica, la sostituzione
o l'evoluzione degli
apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi
periferici
per la misura e certificazione dei dati. Al fine della
riduzione dei
costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il
concessionario del sistema informativo, o altro soggetto
subentrante,
puo' essere
autorizzato dal Ministero dell'ambiente
e della tutela
del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy,
a rendere disponibile l'informazione territoriale,
nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri
enti
pubblici o societa' interamente a
capitale pubblico, opportunamente
elaborata in conformita' alle regole
tecniche recate dai regolamenti
attuativi della direttiva 2007/2/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli
utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate
la sicurezza e l'integrita' dei dati
di tracciabilita'. Con il
decreto di cui al presente
comma sono, altresi', rideterminati
i
contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla
riduzione
dei costi conseguita,
con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di
emanazione del decreto,
o determinate le
remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei
servizi"
8. In sede di prima
applicazione, alle semplificazioni
di cui al
comma 7 si procede entro il 3
marzo 2014; tale
data puo' essere
differita, per non
oltre sei mesi,
con decreto del
Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
se cio' si
renda necessario al fine
di rendere operative
le semplificazioni
introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che
hanno per
oggetto la verifica di conformita' del
SISTRI alle norme e finalita'
vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma
7, e
che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla
data di
costituzione della commissione di collaudo e,
per quanto riguarda
l'operativita' del sistema,
entro il 31 gennaio 2014. La commissione
di collaudo si compone
di tre membri
di cui uno
scelto tra i
dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a e
due tra professori
universitari di comprovata
competenza ed
esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai
relativi oneri
si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo
14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito
dell'approvazione delle semplificazioni e
delle
operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in
considerazione delle
modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit
di cui
al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service
management s.p.a. e il
relativo piano economico-finanziario sono
modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis
del
d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse
derivanti
dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge
1 luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
3 agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma
4-bis.
10. Al fine
di assicurare la funzionalita'
del SISTRI senza
soluzione di continuita', il Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
provvede, sulla base dell'attivita' di
audit dei costi, eseguita da
una societa' specializzata
terza, e
della conseguente valutazione di congruita'
dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa'
concessionaria del SISTRI dei
contributi
riassegnati ai sensi
dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta
per
cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30
giugno 2013
e sino alla concorrenza delle
risorse riassegnate sullo
stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al netto di quanto gia'
versato dal Ministero
sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del
sistema.
Il pagamento e' subordinato alla
prestazione di fideiussione
che
viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita' di
cui al comma 8.
11. Le sanzioni per le violazioni
di cui all'articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al
comma
3 quanto alle condotte
di informazioni incomplete
o inesatte, a
quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI e'
obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30
settembre 2014 dai
soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre
violazioni nel medesimo rispettivo
arco temporale.
12. All'articolo 183,
comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152
del
2006, sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole :
"(nuovo
produttore)".
13. E'
abrogato l'articolo 27
del decreto del Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare
del 18
febbraio 2011, n.
52, pubblicato sul
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e,
conseguentemente, e'
soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di
cui al medesimo
articolo. Con decreto, di
natura non regolamentare, del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto, e' costituito, presso
l'Ufficio di Gabinetto del
Ministro
medesimo, un Tavolo
tecnico di monitoraggio
e concertazione del
SISTRI, senza compensi o indennizzi per
i partecipanti ne' altri
oneri per il bilancio dello
Stato, che assolve
alle funzioni di
monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3
agosto 2009, n. 102.
14. All'articolo 81,
comma 18, del decreto legge 25 giugno
2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008,
n.133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La vigilanza dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il
gas si svolge mediante accertamenti a campione
e si esercita
nei
confronti dei soli
soggetti il cui
fatturato e' superiore
al
fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima
ipotesi,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".
*****OMISSIS*****
Dato a Roma, addi' 31 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del
Consiglio dei
ministri
D'Alia, Ministro per
la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Cancellieri, Ministro della giustizia
Carrozza, Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bray, Ministro dei
beni e delle
attivita' culturali e del turismo
Trigilia, Ministro per
la coesione
territoriale
Bonino, Ministro degli affari esteri
Saccomanni, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Orlando, Ministro dell'ambiente
e
della tutela del territorio
e del
mare
Alfano, Ministro dell'interno
Zanonato,
Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri