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Roma,
23 settembre 2013
Circolare n. 219/2013
Oggetto: Previdenza – Regime
contributivo della contrattazione di secondo livello – Istruzioni per il
recupero degli sgravi sui premi 2012 – Messaggio INPS n. 14855 del 20.09.2013.
L’INPS
ha fornito le istruzioni operative per recuperare gli sgravi contributivi sui
premi di risultato 2012 (aziendali o territoriali) previsti dalle leggi n.
92/2012 e n. 247/2007 e poi sbloccati dal D.M. 27.12.2012.
Le
aziende che entro il 25 luglio scorso hanno presentato le domande di sgravio e
che hanno successivamente ricevuto dall’INPS l’ammissione allo stesso avranno
tempo fino al 16 dicembre 2013 per
effettuare le operazioni di recupero.
Si
rammenta che per l’azienda la misura dello sgravio è pari a 25 punti
percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico mentre è invece totale per il
lavoratore.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.202/2013
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Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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MESSAGGIO INPS N. 14855 del 20.09. 2013
Oggetto: Anno 2012. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 27 dicembre 2012. Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo.
Il Decreto interministeriale 27 dicembre
2012 ha disciplinato, per l’anno 2012, lo sgravio contributivo, per l’incentivazione
della contrattazione di secondo livello, previsto dalle leggi n.92/2012 e
n.247/2007.
Con la circolare n. 73 del 3 maggio 2013 –
alla quale si rimanda per gli aspetti di carattere normativo - sono stati illustrati
i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le prime indicazioni
per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Con il messaggio n. 10127 del
21 giugno 2013 è stata, quindi, rilasciata la procedura di acquisizione e
trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per l'incentivazione
della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti
nell'anno 2012.
Portate a termine le operazioni richieste
dalla norma, l’Istituto ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari
l’avvenuta ammissione al beneficio. Con il presente messaggio si illustrano,
quindi, le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la
concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege
n. 247/2007.
1. Generalità.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si
premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura
massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le aziende, per motivazioni
connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per
cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il
conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che - per il calcolo
dello sgravio - deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel
mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del
beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della
legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della
parte economica degli accordi e contratti collettivi.
2. Particolarità.
Coesistenza
di premi
Per i lavoratori ai quali sono corrisposti
premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e
territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà
essere fruito in proporzione.
Es: Lavoratore con retribuzione annua
(comprensiva dei premi) pari a € 34.000
Premio contrattazione aziendale € 1.000,00
Premio contrattazione territoriale € 700,00
Misura massima di premio sgravabile €
765,00(€ 34,000 *2,25%)
Sgravio azienda € 191,00 (€765,00*25%)
Sgravio lavoratore € 70,00 (€765,00*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€
1000/(€ 1000+€ 700)= 59%
sgravio sul premio contratto territoriale
(€ 700/(€ 1000+€ 700)= 41%
Ripartizione:
sgravio azienda sul premio contratto
aziendale = € 113,00 (€ 191,00*59%)
sgravio lavoratore sul premio contratto
aziendale = € 41,00 (€ 70,00*59%)
sgravio azienda sul premio contratto territoriale
= € 78,00 (€ 191,00*41%)
sgravio lavoratore sul premio contratto
territoriale = € 29,00 (€ 70,00*41%)
Operazioni
societarie
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es:
fusione), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112
c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda
incorporata, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere
effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio
complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato
dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all’incentivo.
A tal fine, le aziende interessate
provvederanno a richiedere alla sede dell’Istituto territorialmente competente
l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 6), corredando
la richiesta degli elementi utili all’ammissione al beneficio contributivo.
Aziende
cessate
Le aziende - autorizzate allo sgravio
contributivo per l’anno 2012 - che, nelle more del provvedimento di ammissione,
hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo
spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig);
si precisa che, nella fattispecie suddetta, i datori di lavoro/committenti con
obbligo di versamento della contribuzione IVS alla Gestione ex ENPALS potranno
ottenere il rimborso delle somme loro spettanti presentando apposita istanza
alla competente sede territoriale dell’INPS – Gestione ex ENPALS.
Analogamente, i datori di lavoro iscritti
alla Gestione Dipendenti Pubblici autorizzati allo sgravio contributivo per
l’anno 2012 che abbiano, nelle more del provvedimento di ammissione,
sospeso/cessato l’attività, potranno ottenere il rimborso delle somme loro
spettanti presentando apposita istanza alla competente sede territoriale
dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.
3. Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex
Inpdap.
Stante l’esclusione esplicita, stabilita
dall’art. 2, comma 8, del Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012, in ordine
all’applicazione dello sgravio contributivo in questione alle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lvo
n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, rappresentate dall’Aran in
sede di contrattazione collettiva, si precisa che destinatari del detto
beneficio sono i datori di lavoro iscritti all’’Inps - Gestione Dipendenti
Pubblici, aventi natura giuridica di “impresa privata”, al cui personale è
stato riconosciuto il diritto di opzione per il mantenimento dell’iscrizione
originaria a seguito dei processi di privatizzazione.
Il recupero di quanto spettante deve essere
effettuato utilizzando il flusso UniEmens (ListaPosPA) mediante l’indicazione, da parte dei datori di
lavoro che hanno ottenuto il riconoscimento del beneficio contributivo,
dell’importo del contributo da recuperare nell’elemento Recupero Sgravi,
valorizzando il Codice Recupero con il valore 2 (legge 247/2007) nell’elemento
<E0_PeriodoNelMese>, per i dipendenti in servizio, ovvero, nell’elemento
<V1_PeriodoPrecedente> per i dipendenti cessati.
Si ricorda che per le imprese, con
lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici lo sgravio contributivo è
così articolato:
· in primis entro il limite massimo di 23,80 punti per iscritti
alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI, CPS ovvero di 24,20 per gli iscritti
alla gestione pensionistica CTPS, al netto delle riduzioni contributive per
assunzioni agevolate
· solo in caso di successiva capienza, in relazione alle
“contribuzioni minori”, da versare alla competente Gestione INPS¸ rispettando
il limite complessivo del 25%, per la quota residua secondo le specifiche
modalità operative.
Per quel che riguarda lo sgravio della
contribuzione a carico del lavoratore, lo sgravio é
pari all’8,85%% per la gestione CPDEL; CPS, CPI; all’ 8,80% per la gestione
CTPS Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3 ter della
legge n. 438/1992.
Si rammenta, infine, che non sono oggetto
di sgravio i contributi dovuti alla Gestione Unitaria delle Attività Sociali e
Creditizie e all’Assicurazione Sociale Vita.
4. Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex
Enpals.
Ai fini della fruizione del beneficio
contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello
corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi pensioni della Gestione ex Enpals,
si rammenta che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà
previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs.
n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli
sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs.
n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di
lavoro che dal lavoratore.
Lo stesso dicasi per il contributo
aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter
del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione
pensionabile.
Si fa, inoltre presente che fermo restando
il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, in primis, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione
IVS da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza,
in relazione alle “contribuzioni
minori” da versare alla competente Gestione INPS, operando lo sgravio
sulla relativa posizione contributiva in essere presso l’Istituto limitatamente
alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni, con le modalità di
cui al successivo par. 6.
Pertanto, in relazione alla generalità dei
lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals, lo sgravio della contribuzione a
carico del datore di lavoro è pari al 23,81% in relazione alla contribuzione
IVS e all’1,19% in relazione alle “contribuzioni
minori”. Con particolare riferimento ai lavoratori tersicorei e
ballerini iscritti alla Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, si
sottolinea che lo sgravio della contribuzione IVS è del 25% (e non dell’intera
aliquota IVS prevista pari al 25,81% - tab. aliquota
R3 e X3) e, pertanto, non va operato alcuno sgravio sulle “contribuzioni minori”.
Per ciò che riguarda, invece, lo sgravio
della contribuzione a carico del lavoratore si rammenta che il medesimo è pari
al 9,19% (in relazione ai lavoratori tersicorei e ballerini iscritti alla
Gestione ex Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio è del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3).
Con specifico riferimento alla retribuzione
annua da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui
operare lo sgravio, si precisa quanto segue:
- con riguardo ai
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie successivamente al 31.12.1995, trovando
applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile, la
retribuzione da considerare trova il suo limite nel massimale medesimo (pari,
per l’anno 2012, a € 96.149,00);
- per quanto
concerne i lavoratori dello spettacolo già iscritti al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione
giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso,
il suo limite nel massimale giornaliero imponibile relativo alla prima fascia
di retribuzione (pari, per l’anno 2012, a € 700,93) moltiplicato per i giorni
di prestazione lavorativa effettuati sino ad un massimo di 312;
- con riferimento,
infine, agli sportivi professionisti già iscritti al 31.12.1995 a forme
pensionistiche obbligatorie, trovando applicazione un massimale di retribuzione
giornaliera imponibile, la retribuzione da considerare trova, in questo caso,
il suo limite nel massimale giornaliero imponibile (pari per l’anno 2012 a €
308,17) moltiplicato per i giorni di prestazione lavorativa effettuati sino ad
un massimo di 312.
Sul piano operativo, le imprese ammesse
allo sgravio potranno fruire del medesimo operando una compensazione, mediante
un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da
effettuarsi su una o più mensilità purché entro il giorno 16 del terzo mese
successivo all'emanazione del presente messaggio.
A tal fine l’Istituto provvederà
tempestivamente a contattare i datori di lavoro ammessi allo sgravio al fine di
reperire le informazioni necessarie a definire le modalità di conguaglio della
contribuzione versata in eccesso.
Detta compensazione, da effettuarsi
mediante i modelli di pagamento F24/I24, dovrà riportare l’indicazione della
competenza dei mesi che hanno generato il credito ed i relativi importi
compensati.
Naturalmente, all’atto del conguaglio dello
sgravio, i datori di lavoro, avranno l’obbligo di restituire al lavoratore la
quota di beneficio di sua competenza.
I datori di lavoro che per diversi motivi,
quali, ad esempio, la sospensione o cessazione dell’attività dell’impresa, non
siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno richiedere il
rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza, come innanzi
specificato al par. 2.
5. Lavoratori iscritti ad Enti
pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale 27 dicembre
2012 ha affidato all’Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con
riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali (INPGI). Ai fini
della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione,
le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente al citato Ente.
6. Istruzioni operative.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i
datori di lavoro assolvono all’Inps le “contribuzioni
minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in
essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime
contribuzioni. Alle posizioni contributive riferite alle aziende - diverse dai
datori di lavoro agricoli -autorizzate allo sgravio in esame, è stato
automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”.
7. Modalità di recupero.
7.1 Datori di lavoro non agricoli.
I datori di lavoro ammessi allo sgravio,
per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei
seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia
contrattuale (aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale |
Contrattazione territoriale |
||
L984 |
Sgr. aziendale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del D.L. |
L986 |
Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del
D.L. |
L985 |
Sgr. aziendale ex DM 27-12-12 2012 quota a favore del lavoratore |
L987 |
Sgr. territoriale ex. DM 27-12-2012 quota a favore del lavoratore |
da valorizzare nell’Elemento <Denuncia
Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>,
del flusso UniEmens.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il
datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di
sua competenza.
Le operazioni di recupero dovranno essere
effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
del presente messaggio, in applicazione di quanto stabilito nella Deliberazione
n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata
con D.M. 7/10/1993.
7.2 Restituzione quote eccedenti.
Per la restituzione di eventuali somme
fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende
potranno utilizzare il previsto codice causale “M964” - avente il significato
di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello” - da valorizzare
nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>,
<CausaleADebito>, del flusso UniEmens.
7.3 Datori di lavoro agricoli.
Per le aziende agricole con dipendenti,
relativamente agli adempimenti da espletare, si fa riferimento alle
disposizioni già impartite con circolare n. 111 del 14/10/2009 e con messaggio
n. 21389 del 17/08/2010.
Si allega il modello per la presentazione
dell’istanza di sgravio (All. n.1).
Il
Direttore Generale
Nori
ALLEGATO UNO