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Roma, 23 settembre
2013
Circolare n. 220/2013
Oggetto: Autotrasporto – Trasporto
rifiuti – Veicoli in comodato d’uso e locazione senza conducente – Nota Albo
Gestori Ambientali prot.n.995 del 9.9.2013.
Le imprese di autotrasporto
merci in conto terzi possono svolgere il servizio di trasporto rifiuti avendo
la disponibilità dei veicoli mediante contratti di comodato d’uso e locazione
senza conducente.
Con
la nota indicata in oggetto è stata illustrata la procedura d’iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali con veicoli in comodato o locati, alla luce degli
ultimi aggiornamenti normativi in materia di accesso all’attività di
autotrasporto e di immatricolazione dei veicoli.
Locazione senza conducente – Com’è noto, per
i veicoli di peso superiore a 6 tonnellate, la locazione senza conducente è
consentita a condizione che l’impresa locatrice e l’impresa locataria siano
iscritte all’Albo autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale.
Viceversa, i veicoli di peso fino a 6 tonnellate e quelli ad uso speciale
possono essere dati in locazione solo da parte di imprese che noleggiano
veicoli e purché i mezzi siano stati immatricolati ad uso di terzi. In entrambi
i casi nel contratto di locazione deve essere specificato che il veicolo locato
è guidato da personale dell’impresa locataria. Ai fini dell’iscrizione all’Albo
Gestori Ambientali, oltre l’ordinaria documentazione, va presentata copia
conforme all’originale del contratto di locazione.
Comodato d’uso senza conducente – Nel caso di
comodato, l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali va presentata allegando, in
aggiunta all’ordinaria documentazione, copia conforme all’originale del
contratto di comodato d’uso. Nel caso di veicoli di peso pari o superiore a 3,5
tonnellate deve essere presentata anche la dichiarazione vistata dall’Ufficio
di Motorizzazione Civile attestante il contratto di comodato (così come
previsto dalla circolare MIT 4/2011/STI del 7.12.2011).
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.276/2012 e 269/2011
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Responsabile di
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