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Roma, 26 settembre
2013
Circolare n. 226/2013
Oggetto: Tributi – Black list –
Ordine del giorno dell’on.Oliaro per
semplificare la deducibilità dei costi.
In sede di
discussione alla Camera del disegno di legge delega per la riforma fiscale, il
Governo, pur avendo respinto emendamenti specifici sulla materia dei paradisi
fiscali, ha accettato l’ordine del giorno presentato dall’on. Roberta Oliaro (Scelta Civica) per semplificare la procedura di
deducibilità dei costi sostenuti con operatori residenti nei cosiddetti Paesi black list.
Com’è noto, in base
alle vigenti disposizioni (art.110 TUIR), quei costi sono deducibili solo a
condizione di dimostrare che vi è stato un effettivo interesse economico a
sostenerli, ovvero di fornire documentazione probante l’effettiva attività
d’impresa dell’operatore black list.
Una procedura di
deducibilità penalizzante per le imprese di logistica internazionale che
fisiologicamente hanno contatti con operatori black
list, dal momento che ad esempio i maggiori porti e aeroporti cargo mondiali si
trovano in paradisi fiscali (Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi, Filippine, Thailandia, ecc.) e che la seconda compagnia armatoriale
per trasporto container al mondo, la MSC, è residente in Svizzera.
Confetra e Fedespedi sono da tempo impegnate per trovare una soluzione
alla problematica, perlomeno in via amministrativa. Ora con l’ordine del giorno
approvato dal Governo si apre una strada alla possibilità di intervenire anche
in via legislativa.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.197/2010
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Allegato
uno |
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D/d |
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XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
Resoconto
stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 83 di martedì
24 settembre 2013
omissis
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 della presente legge delega per la riforma del
sistema fiscale reca principi e criteri direttivi per l'introduzione di norme
volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della
produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici
operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli
organismi internazionali e dall'Unione europea;
tra i princìpi e i criteri direttivi sarebbe opportuno
introdurre anche il riordino della disciplina inerente il sistema di
deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da
transazioni commerciali tra soggetti residenti e non, con particolare riferimento
alle disposizioni in materia di onere della prova nel caso di operazioni
intercorse con imprese residenti negli Stati di cui al decreto ministeriale 23
gennaio 2002;
infatti, l'attuale disciplina dell'onere della prova per
poter dedurre i costi sostenuti per operazioni scambiate con operatori
residenti negli Stati black list stabilita
dall'articolo 110 del TUIR è molto restrittiva e non tiene conto che con quegli
Stati sussistono regolari e legittimi scambi commerciali, oltretutto
incoraggiati dai Governi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese;
i maggiori porti e aeroporti cargo mondiali sono localizzati
in Stati black list (esempio
Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi, Thailandia,
Filippine, eccetera) e pertanto è inevitabile sostenere costi nei confronti di
operatori logistici ivi residenti, tuttavia l'attuale disciplina dell'articolo
110 TUIR rende oltremodo difficoltoso, a volte impossibile, dedurre quei costi;
è quindi opportuno integrare questo tema nella delega
fiscale affinché possano essere previste, accanto alle attuali disposizioni
dell'articolo 110 TUIR che scongiurano il rischio di elusione fiscale,
ulteriori disposizioni specifiche per facilitare l'onere della prova per le
operazioni di logistica internazionale delle merci,
impegna il
Governo
a valutare
l'opportunità, in sede di emanazione dei prossimi decreti attuativi della
presente legge delega o in futuri provvedimenti che si intendano adottare, di
introdurre anche norme relative al riordino della disciplina inerente il
sistema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti
da transazioni commerciali tra soggetti residenti e non, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di semplificazione dell'onere della
prova nel caso di operazioni intercorse con imprese residenti negli Stati della
black list.
9/282-A/43. Oliaro.
Il Governo esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno Oliaro n. 9/282-A/43 e Binetti n. 9/282-A/44.