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Roma, 1 ottobre 2013

 

Circolare n. 228/2013

 

Oggetto: Tributi – Aumento dell’aliquota IVA al 22% - Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30.9.2013.

 

Con decorrenza 1 ottobre 2013 l’aliquota ordinaria dell’Iva passa dal 21 al 22 per cento.

 

Com’è noto, l’aumento è stato disposto nel 2011 (art.40 c.1-ter D.L. n.98/2011 e succ. mod.) e fino all’ultimo si è parlato di un rinvio che, anche a causa della crisi politica in atto, non si è realizzato.

 

Le fatture emesse a partire dall’1 ottobre devono pertanto scontare l’Iva del 22 per cento.

 

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato in oggetto chiarisce che in fase di prima applicazione, eventuali fatture emesse ancora con la precedente aliquota potranno essere regolarizzate successivamente mediante l’emissione di note di variazione in aumento ai sensi dell’art.26 del DPR n.633/72. La regolarizzazione non comporterà nessuna sanzione se la maggiore imposta sarà comunque versata entro i termini delle relative liquidazioni mensili o trimestrali.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.178/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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Ufficio Stampa

 

COMUNICATO STAMPA

Aumento aliquota Iva dal 21% al 22%

 

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta da domani.

L’articolo 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal ottobre 2013.

Pertanto, gli operatori economici dovranno applicare, già da domani, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato, quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.

In particolare, sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

 

LIQUIDAZIONE

PERIODICA

PERIODO DI

FATTURAZIONE

TERMINE VERSAMENTO

mensile

ottobre e novembre

Versamento acconto Iva (27 dicembre)

dicembre

Termine liquidazione annuale (16 marzo)

trimestrale

quarto trimestre

Termine liquidazione annuale (16 marzo)

 

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

Roma, 30 settembre 2013