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Roma, 1 ottobre
2013
Circolare n. 228/2013
Oggetto: Tributi – Aumento
dell’aliquota IVA al 22% - Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del
30.9.2013.
Con decorrenza 1
ottobre 2013 l’aliquota ordinaria dell’Iva passa dal 21 al 22 per cento.
Com’è
noto, l’aumento è stato disposto nel 2011 (art.40 c.1-ter D.L. n.98/2011 e succ. mod.) e fino all’ultimo si
è parlato di un rinvio che, anche a causa della crisi politica in atto, non si
è realizzato.
Le
fatture emesse a partire dall’1 ottobre devono pertanto scontare l’Iva del 22
per cento.
L’Agenzia
delle Entrate con il comunicato in oggetto chiarisce che in fase di prima
applicazione, eventuali fatture emesse ancora con la precedente aliquota
potranno essere regolarizzate successivamente mediante l’emissione di note di
variazione in aumento ai sensi dell’art.26 del DPR n.633/72. La
regolarizzazione non comporterà nessuna sanzione se la maggiore imposta sarà
comunque versata entro i termini delle relative liquidazioni mensili o
trimestrali.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.178/2011
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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alla Confetra. |
Ufficio Stampa
COMUNICATO STAMPA
Aumento
aliquota Iva dal 21% al 22%
L’Agenzia
delle Entrate
fornisce le
prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 22% che scatta da domani.
L’articolo
40, comma 1-ter
del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto
legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento
dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Pertanto,
gli operatori economici dovranno applicare, già da domani, la nuova aliquota. Come già chiarito in passato,
quando entrò in vigore l’aliquota ordinaria del 21%, qualora
nella fase di prima applicazione
ragioni di ordine tecnico
impediscano di adeguare
in modo rapido
i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno
regolarizzare le fatture
eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento
(art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011, cui si rinvia per gli ulteriori chiarimenti.
In
particolare, sarà possibile
effettuare il versamento dell’Iva a debito,
incrementato degli interessi
eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni
entro i seguenti termini:
LIQUIDAZIONE PERIODICA |
PERIODO
DI FATTURAZIONE |
TERMINE
VERSAMENTO |
mensile |
ottobre e novembre |
Versamento acconto Iva (27 dicembre) |
dicembre |
Termine liquidazione annuale
(16 marzo) |
|
trimestrale |
quarto trimestre |
Termine liquidazione annuale
(16 marzo) |
Entro
i termini indicati dovranno
quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota
del 21%.
Roma,
30 settembre 2013