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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 11 novembre
2013
Circolare n. 255/2013
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Art.
11 del D.L. 31.8.2013, n.101 come convertito dalla legge 30.10.2013, n.125, su
G.U. n.255 del 30.10.2013 - Circolare Ministero dell’Ambiente n. 1/2013.
Le disposizioni
sul SISTRI (Sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti) contenute nel D.L. 101/2013 sulla Pubblica
Amministrazione sono state in parte modificate in sede di conversione in legge.
Conseguentemente il Ministero dell’Ambiente ha emanato una nuova circolare
sulla materia che sostituisce quella diramata durante la vigenza del suddetto
decreto.
Si
segnalano di seguito le principali novità introdotte.
· A differenza di
quanto inizialmente previsto dal D.L. 101/2013, i terminalisti portuali e
ferroviari sono stati nuovamente ricompresi tra i soggetti destinatari della
normativa SISTRI, sia pure con una diversa impostazione rispetto al passato.
Mentre infatti prima di quel decreto le suddette categorie erano assoggettate
al SISTRI tout court, la nuova norma,
pur confermando l'obbligo di adesione al SISTRI in caso di trasporto
intermodale "per i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali
pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa
navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto",
ha tuttavia affidato al Ministero dell'Ambiente il compito di definire con
proprio decreto entro 60 giorni le modalità di applicazione dell'obbligo in
questione.
· Con riferimento al
trasporto transnazionale è stata confermata l’estensione della normativa SISTRI
ai vettori stranieri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi
esclusivamente in Italia ovvero in partenza dal territorio nazionale verso
Stati esteri.
· Fino al 31 luglio
2014 per tutti i soggetti aderenti al SISTRI sarà previsto un doppio regime
secondo cui, oltre agli adempimenti relativi al SISTRI, si dovrà continuare a
compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto nonché a
presentare il MUD (Modello Unico
Dichiarazione Ambientale) con riferimento ai rifiuti relativi al 2013 e
2014.
· Fino al 31 luglio
2014 non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI di cui all’art. 260
bis del D.lgvo n. 152/2006 (Testo Unico ambientale); conseguentemente fino a tale data
continueranno ad applicarsi le sole sanzioni relative ai preesistenti
adempimenti del registro di carico e scarico e dei formulari di trasporto.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.236/2013
|
Responsabile di Area |
Allegati due |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n. 255 del 30.10.2013 (fonte Guritel)
Legge 30 ottobre 2013 n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
*****OMISSIS*****
Capo IV
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 11
Semplificazione e
razionalizzazione del sistema
di controllo della
tracciabilita'
dei rifiuti e in materia di energia
1. I commi 1, 2 e
3 dell'articolo 188-ter
del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Sono tenuti ad
aderire al sistema
di controllo della
tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera a), gli
enti e le imprese produttori
iniziali di
rifiuti speciali pericolosi
e gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano
rifiuti
speciali pericolosi a
titolo professionale
compresi i vettori esteri
che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano
operazioni
di trattamento, recupero,
smaltimento,
commercio e
intermediazione di rifiuti urbani e speciali
pericolosi,
inclusi i nuovi
produttori che trattano
o producono rifiuti
pericolosi.
Sono altresi' tenuti ad aderire al SISTRI, in
caso di
trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono
affidati i rifiuti
speciali pericolosi in
attesa della presa in carico degli
stessi da
parte dell'impresa navale
o ferroviaria o dell'impresa che effettua
il successivo trasporto.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
disposizione, con uno o piu' decreti
del
Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e
del mare,
sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro
delle
infrastrutture
e dei trasporti,
sono definite le modalita' di
applicazione a
regime del SISTRI al trasporto intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su
base volontaria i
produttori, i gestori
e gli intermediari
e i
commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e
del mare, sentiti
il Ministro dello
sviluppo
economico e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere specificate le
categorie di soggetti di cui al comma 1 e
sono
individuate,
nell'ambito degli enti o
imprese che effettuano
il
trattamento
dei rifiuti, ulteriori categorie di
soggetti a cui e'
necessario
estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti
di cui
all'articolo
188-bis».
2. Per gli enti o le
imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti
speciali pericolosi
a titolo professionale
compresi
i
vettori esteri che
effettuano trasporti di rifiuti all'interno
del
territorio
nazionale o trasporti
transfrontalieri in partenza
dal
territorio, o che effettuano
operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e
intermediazione di rifiuti speciali
pericolosi, inclusi i
nuovi produttori, il
termine iniziale di
operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013. Con
decreto
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del
presente decreto, sentiti il Ministro
dello
sviluppo
economico
e il Ministro
delle infrastrutture e
dei
trasporti,
sono
disciplinate le modalita' di
una fase di
sperimentazione
per l'applicazione del SISTRI, a decorrere
dal 30
giugno 2014, agli enti o
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
urbani pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri
che effettuano trasporti di
rifiuti urbani pericolosi all'interno del
territorio
nazionale o trasporti
transfrontalieri in partenza
dal
territorio, o
che effettuano operazioni di
trattamento, recupero,
smaltimento,
commercio
e intermediazione di
rifiuti urbani
pericolosi, a
partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti
in centri di raccolta o
stazioni ecologiche comunali o altre aree
di
raggruppamento o
stoccaggio.
3. Per i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i
comuni e le imprese
di trasporto dei rifiuti urbani del
territorio
della regione
Campania di cui al comma 4 dell'articolo
188-ter, del
d.lgs. n. 152 del 2006,
il termine iniziale
di operativita' e'
fissato al 3 marzo
2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data
del 1º ottobre 2013
continuano ad
applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di
cui agli
articoli 188, 189, 190 e 193
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.
152, nel testo previgente alle modifiche apportate
dal decreto
legislativo 3
dicembre 2010, n. 205, nonche' le
relative sanzioni.
Durante
detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI
di cui agli
articoli 260-bis e 260-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.
152,
e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di
cui al comma
4, il Ministro
dell'ambiente e della
tutela del
territorio e
del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina
degli adempimenti citati e delle
sanzioni relativi al
SISTRI,
anche al fine di assicurare il coordinamento con
l'articolo
188-ter del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come
modificato
dal comma 1 del presente articolo.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato
il decreto del
Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare
previsto
dall'articolo
188-ter, comma
3, d.lgs. n. 152 del 2006,
come
modificato dal presente
articolo, al fine di individuare, nell'ambito
degli enti o imprese
che effettuino il trattamento dei rifiuti,
di
cui agli articoli
23 e
35 della direttiva
2008/98/CE, ulteriori
categorie di soggetti a
cui e' necessario
estendere il sistema
di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo
188-bis del d.lgs. n.
152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese
di cui ai commi 3 e 4
possono comunque
utilizzare il SISTRI su
base volontaria a decorrere dal 1°
ottobre
2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5
dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare del 20 marzo 2013
recante «Termini
di riavvio progressivo del
SISTRI», pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis
del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4
e' inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare
si procede periodicamente, sulla
base
dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina
comunitaria, alla
semplificazione e
all'ottimizzazione del
sistema di controllo
della tracciabilita'
dei rifiuti, anche
alla
luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli
utenti,
ovvero delle risultanze delle
rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza;
le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa
verifica tecnica e della congruita' dei relativi
costi da parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni
e
l'ottimizzazione sono finalizzate
ad assicurare un'efficace
tracciabilita'
dei rifiuti e a ridurre i
costi di esercizio
del
sistema, laddove cio' non intralci
la corretta tracciabilita' dei
rifiuti ne' comporti un
aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante
integrazioni con altri sistemi che
trattano dati di
logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed innovazioni
di
processo che consentano la
delega della gestione
operativa alle
associazioni
di utenti,
debitamente accreditate dal
Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare sulla base dei
requisiti tecnologici ed
organizzativi individuati con il decreto
di
cui al presente
comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o
l'evoluzione degli apparati
tecnologici, anche con
riferimento ai
dispositivi periferici per
la misura e certificazione dei dati.
Al
fine della
riduzione dei costi e
del miglioramento dei
processi
produttivi degli utenti,
il concessionario del sistema informativo, o
altro soggetto
subentrante, puo'
essere autorizzato dal
Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo parere
del Garante per
la privacy, a
rendere disponibile l'informazione
territoriale, nell'ambito
della integrazione dei sistemi
informativi
pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa'
interamente a
capitale
pubblico, opportunamente elaborata
in conformita' alle
regole tecniche
recate dai regolamenti
attuativi della direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine
di
fornire servizi
aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori
oneri
per gli stessi.
Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrita'
dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli
utenti in relazione alla
riduzione dei costi
conseguita, con
decorrenza dall'esercizio
fiscale successivo a quello di emanazione
del decreto,
o determinate le
remunerazioni dei fornitori
delle
singole componenti dei
servizi».
8. In sede
di prima applicazione,
alle semplificazioni e
all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il 3
marzo
2014; tale data puo' essere differita,
per non oltre sei mesi,
con
decreto del Ministro
dell'Ambiente e della tutela del territorio
e
del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative le
semplificazioni e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve
le operazioni di
collaudo, che hanno per
oggetto la verifica
di
conformita' del SISTRI alle norme e finalita'
vigenti anteriormente
all'emanazione
del decreto
di cui al
comma 7, e
che devono
concludersi
entro sessanta
giorni lavorativi dalla
data di
costituzione della
commissione di collaudo e, per
quanto riguarda
l'operativita' del sistema, entro i
sessanta giorni lavorativi
dalla data di inizio di
detta operativita'. La commissione di
collaudo si compone di
tre membri di cui uno scelto tra i
dipendenti
dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e
due tra
professori universitari
di comprovata competenza ed esperienza
sulle
prestazioni oggetto
del collaudo. Ai relativi oneri
si provvede
nell'ambito
delle risorse
di cui all'articolo 14-bis
del
decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
9. All'esito
dell'approvazione delle semplificazioni,
dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui al comma
8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche
tenendo conto
dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata
del contratto con Selex service management s.p.a. e
il relativo piano
economico-finanziario
sono modificati in coerenza con il comma
4-bis
dell'articolo 188-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite
delle risorse
derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del
decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi
del
predetto comma 4-bis.
10. Al
fine di
assicurare la funzionalita' del
SISTRI senza
soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e della
tutela
del territorio e
del mare provvede, sulla
base dell'attivita' di
audit dei costi,
eseguita da una societa' specializzata
terza, e
della conseguente
valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa'
concessionaria del
SISTRI dei
contributi riassegnati
ai sensi dell'articolo 14-bis
del
decreto-legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, comunque non oltre il
trenta per
cento dei costi
della produzione consuntivati sino al 30 giugno
2013
e sino alla
concorrenza delle risorse riassegnate
sullo stato di
previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio
e del mare alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente
decreto, al netto di quanto gia' versato dal
Ministero
sino alla predetta
data, per lo sviluppo e la gestione
del sistema.
Il pagamento e' subordinato alla
prestazione di fideiussione
che
viene svincolata
all'esito positivo della verifica di conformita' di
cui al comma 8. Dall'attuazione del
presente comma non
devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le
violazioni di cui all'articolo 260-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al
comma
3 quanto alle condotte di
informazioni incomplete o
inesatte, a
quelle di cui al
comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo
periodo,
commesse fino al 31
marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI
e'
obbligatorio dal 1o ottobre
2013, e fino al 30 settembre
2014 dai
soggetti per i quali il
SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono
irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel
medesimo rispettivo
arco temporale.
12. All'articolo 183,
comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del
2006, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole :
«(nuovo
produttore)».
12-bis.
I commi 1
e 1-bis dell'articolo
190 del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e
tenuta dei registri
di
carico e scarico dei
rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali
pericolosi e
gli enti e le imprese produttori iniziali
di rifiuti
speciali non pericolosi di
cui alle lettere c) e
d) del comma
3
dell'articolo
184 e di
rifiuti speciali non
pericolosi da
potabilizzazione e
altri trattamenti delle acque di cui alla
lettera
g)
del comma 3 dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di
rifiuti, quali enti
e imprese che
raccolgono e
trasportano rifiuti o
che effettuano operazioni
di
preparazione
per il riutilizzo
e di trattamento,
recupero e
smaltimento,
compresi i nuovi produttori e, in
caso di trasporto
intermodale, i
soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in
attesa della presa in carico
degli stessi da
parte dell'impresa
navale o ferroviaria
o dell'impresa che
effettua il successivo
trasporto ai
sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di
rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della
tenuta dei registri
di
carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che
aderiscono volontariamente
al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis,
comma 2, lettera
a), dalla data
di
effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di
raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali
non pericolosi effettuate
dagli enti e imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di
cui all'articolo 2135
del
codice civile produttori
iniziali di rifiuti
pericolosi adempiono
all'obbligo
della tenuta dei registri di carico
e scarico con
una
delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre
anni del formulario di
identificazione
di cui all'articolo
193, comma 1,
relativo al
trasporto
dei rifiuti, o della copia della scheda
del sistema di
controllo
della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI)
di cui
all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del
documento di
conferimento
di rifiuti pericolosi
prodotti da attivita' agricole, rilasciato dal
soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito
del
'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate
le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative
dei
rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di
trattamento
disciplinate
dalla presente Parte
quarta. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per gli enti e le
imprese produttori iniziali,
entro dieci
giorni lavorativi dalla
produzione e dallo scarico;
b) per gli enti
e le imprese
che effettuano operazioni
di
preparazione
per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla
presa in carico dei
rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati
da
detta attivita';
c) per gli enti
e le imprese
che effettuano operazioni
di
trattamento,
entro due giorni lavorativi dalla presa
in carico e
dalla conclusione
dell'operazione di trattamento;
d) per gli
intermediari e i
commercianti, almeno due
giorni
lavorativi
prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni
lavorativi
dalla conclusione dell'operazione".
12-ter. All'articolo 190, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile
2006,
n. 152, le parole:
"I soggetti di
cui al comma
1," sono
sostituite
dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali
non pericolosi di cui al
comma 1, lettera a),".
12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto
legislativo 3
aprile 2006, n. 152,
l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Per gli
enti e le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti e
non sono
obbligati o
non aderiscono volontariamente al
sistema di controllo
della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis,
comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di
identificazione dal quale devono risultare almeno i
seguenti dati:".
12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo
3 aprile
2006,
n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale
gestori ambientali gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto
dei propri rifiuti effettuato
all'interno del territorio provinciale
o regionale dove ha sede
l'impresa ai fini del
conferimento degli
stessi nell'ambito del
circuito organizzato di raccolta di
cui alla
lettera pp)
del comma 1 dell'articolo 183".
13. E' abrogato l'articolo
27 del decreto
del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
del 18
febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul
supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, e'
soppresso il Comitato di
vigilanza e controllo di cui
al medesimo
articolo. Con decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanarsi
entro sessanta
giorni dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro
medesimo, un
Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione
del
SISTRI comprendente, oltre
ai soggetti gia' partecipanti
al
soppresso
comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra
le associazioni nazionali
di tutela ambientale
riconosciute dal
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ,
senza compensi o
indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il
bilancio dello Stato, che
assolve alle funzioni di
monitoraggio del
sistema di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1
luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102. Il tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI
provvede, inoltre, ad
inviare ogni sei
mesi al Parlamento
una
relazione
sul proprio operato.
14. All'articolo 81,
comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «La vigilanza
dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il
gas si svolge
mediante accertamenti a campione e
si esercita nei
confronti dei soli soggetti
il cui fatturato
e' superiore
al
fatturato totale
previsto dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi,
della legge 10
ottobre 1990, n. 287.».
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del
personale e delle
strutture del Corpo
forestale dello Stato
nell'ottica del
contenimento
della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del
contrasto al traffico
illecito dei rifiuti
operato dal Corpo
forestale in
base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge 6 febbraio
2004, n. 36, e dal decreto del
Ministro
dell'interno 28
aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
193
del 21 agosto 2006, nonche'
di migliorare l'efficienza
delle
operazioni
inerenti la loro tracciabilita', all'articolo 108,
comma
8,
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e
successive
modificazioni,
al secondo periodo dopo
le parole: «articolazioni
centrali» sono inserite le
seguenti: «e periferiche».
All'attuazione
del presente comma si
provvede avvalendosi delle
risorse umane,
finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO