Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

Roma, 11 novembre 2013

 

Circolare n. 255/2013

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Art. 11 del D.L. 31.8.2013, n.101 come convertito dalla legge 30.10.2013, n.125, su G.U. n.255 del 30.10.2013 - Circolare Ministero dell’Ambiente n. 1/2013.

 

Le disposizioni sul SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) contenute nel D.L. 101/2013 sulla Pubblica Amministrazione sono state in parte modificate in sede di conversione in legge. Conseguentemente il Ministero dell’Ambiente ha emanato una nuova circolare sulla materia che sostituisce quella diramata durante la vigenza del suddetto decreto.

 

Si segnalano di seguito le principali novità introdotte.

 

·  A differenza di quanto inizialmente previsto dal D.L. 101/2013, i terminalisti portuali e ferroviari sono stati nuovamente ricompresi tra i soggetti destinatari della normativa SISTRI, sia pure con una diversa impostazione rispetto al passato. Mentre infatti prima di quel decreto le suddette categorie erano assoggettate al SISTRI tout court, la nuova norma, pur confermando l'obbligo di adesione al SISTRI in caso di trasporto intermodale "per i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto", ha tuttavia affidato al Ministero dell'Ambiente il compito di definire con proprio decreto entro 60 giorni le modalità di applicazione dell'obbligo in questione.

 

·  Con riferimento al trasporto transnazionale è stata confermata l’estensione della normativa SISTRI ai vettori stranieri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi esclusivamente in Italia ovvero in partenza dal territorio nazionale verso Stati esteri.

 

·  Fino al 31 luglio 2014 per tutti i soggetti aderenti al SISTRI sarà previsto un doppio regime secondo cui, oltre agli adempimenti relativi al SISTRI, si dovrà continuare a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto nonché a presentare il MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale) con riferimento ai rifiuti relativi al 2013 e 2014.

 

·  Fino al 31 luglio 2014 non si applicheranno le sanzioni relative al SISTRI di cui all’art. 260 bis del D.lgvo n. 152/2006 (Testo Unico ambientale); conseguentemente fino a tale data continueranno ad applicarsi le sole sanzioni relative ai preesistenti adempimenti del registro di carico e scarico e dei formulari di trasporto.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.236/2013

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n. 255 del 30.10.2013 (fonte Guritel)

Legge 30 ottobre 2013 n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per  il  perseguimento  di
obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche   amministrazioni.

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Capo IV

                   MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

 

                               Art. 11

Semplificazione e razionalizzazione del sistema  di  controllo  della

         tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia

      1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  188-ter  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

  «1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di   controllo   della

tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,

comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  di

rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  o

trasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionale

compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che

effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,

commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,

inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiuti

pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  di

trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti

speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  da

parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettua

il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata

in vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del

Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,

sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di

applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su

base volontaria i produttori,  i  gestori  e  gli  intermediari  e  i

commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

   

  3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo

economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono

essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e  sono

individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il

trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'

necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cui

all'articolo 188-bis».    

  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o  trasportano  rifiuti

   speciali     pericolosi  a  titolo  professionale      compresi  i

vettori esteri che effettuano trasporti di  rifiuti  all'interno  del

territorio nazionale o trasporti  transfrontalieri  in  partenza  dal

territorio,    o che effettuano operazioni di trattamento,  recupero,

smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti      speciali   

pericolosi, inclusi  i  nuovi  produttori,  il  termine  iniziale  di

operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013.    Con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro  dello

sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei

trasporti,  sono  disciplinate  le   modalita'   di   una   fase   di

sperimentazione per l'applicazione del SISTRI,  a  decorrere  dal  30

giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti

urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i  vettori  esteri

che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del

territorio nazionale o trasporti  transfrontalieri  in  partenza  dal

territorio, o che effettuano  operazioni  di  trattamento,  recupero,

smaltimento,  commercio   e   intermediazione   di   rifiuti   urbani

pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti

in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree  di

raggruppamento o stoccaggio.    

  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche'  per  i

comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti  urbani  del  territorio

della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo  188-ter,  del

d.lgs. n. 152 del  2006,  il  termine  iniziale  di  operativita'  e'

fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

     3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º  ottobre  2013

continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli

articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.

Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli

articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.

152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di

cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della

disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al

SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo

188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come

modificato dal comma 1 del presente articolo.    

  4. Entro il 3 marzo  2014  e'  adottato  il  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  previsto

dall'articolo  188-ter,  comma  3,  d.lgs.  n.  152  del  2006,  come

modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito

degli enti o imprese che effettuino il trattamento  dei  rifiuti,  di

cui agli articoli 23  e  35  della  direttiva  2008/98/CE,  ulteriori

categorie di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di

tracciabilita' dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs.  n.

152 del 2006.

  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3  e  4  possono  comunque

utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere  dal    ottobre

2013.

  6. Sono abrogati:

  a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

  b) l'articolo 1 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013  recante  «Termini

di  riavvio  progressivo  del  SISTRI»,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.

  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4

e' inserito il seguente:

  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio  e  del  mare  si  procede  periodicamente,   sulla   base

dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della  disciplina

comunitaria, alla semplificazione      e  all'ottimizzazione      del

sistema di controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti,  anche  alla

luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli  utenti,

ovvero  delle   risultanze   delle   rilevazioni   di   soddisfazione

dell'utenza;  le  semplificazioni      e  l'ottimizzazione       sono

adottate previa verifica tecnica  e  della  congruita'  dei  relativi

costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni

   e l'ottimizzazione  sono  finalizzate  ad  assicurare  un'efficace

tracciabilita' dei rifiuti e a  ridurre  i  costi  di  esercizio  del

sistema, laddove cio' non intralci  la  corretta  tracciabilita'  dei

rifiuti ne' comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,  

anche mediante integrazioni con altri sistemi che  trattano  dati  di

logistica e mobilita' delle merci e delle persone ed  innovazioni  di

processo che consentano  la  delega  della  gestione  operativa  alle

associazioni  di  utenti,  debitamente  accreditate   dal   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei

requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto  di

cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o

l'evoluzione degli apparati tecnologici,  anche  con  riferimento  ai

dispositivi periferici per la misura e certificazione  dei  dati.  Al

fine della riduzione dei  costi  e  del  miglioramento  dei  processi

produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o

altro soggetto subentrante, puo'  essere  autorizzato  dal  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere

del Garante per la  privacy,  a  rendere  disponibile  l'informazione

territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi  informativi

pubblici, a favore di altri enti pubblici o  societa'  interamente  a

capitale  pubblico,  opportunamente  elaborata  in  conformita'  alle

regole tecniche recate  dai  regolamenti  attuativi  della  direttiva

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche  al  fine  di

fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori  oneri

per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e  l'integrita'

dei dati di tracciabilita'. Con il decreto di cui al  presente  comma

sono, altresi', rideterminati i contributi da porre  a  carico  degli

utenti  in  relazione  alla  riduzione  dei  costi  conseguita,   con

decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello  di  emanazione

del decreto, o  determinate  le  remunerazioni  dei  fornitori  delle

singole componenti dei servizi».

  8. In  sede  di  prima  applicazione,  alle  semplificazioni      e

all'ottimizzazione    di cui al comma 7 si procede entro il  3  marzo

2014; tale data puo' essere differita, per non oltre  sei  mesi,  con

decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare se cio' si renda necessario al fine di rendere operative  le

semplificazioni    e l'ottimizzazione    introdotte. Sono fatte salve

le operazioni di collaudo, che  hanno  per  oggetto  la  verifica  di

conformita' del SISTRI alle norme e finalita'  vigenti  anteriormente

all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  7,  e  che   devono

concludersi  entro  sessanta  giorni   lavorativi   dalla   data   di

costituzione della commissione di collaudo  e,  per  quanto  riguarda

l'operativita' del sistema, entro     i  sessanta  giorni  lavorativi

dalla data di inizio di detta  operativita'.      La  commissione  di

collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i  dipendenti

dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della  Sogei  s.p.a  e  due  tra

professori universitari di comprovata competenza ed esperienza  sulle

prestazioni oggetto del  collaudo.  Ai  relativi  oneri  si  provvede

nell'ambito  delle   risorse   di   cui   all'articolo   14-bis   del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

  9.   All'esito   dell'approvazione   delle   semplificazioni,      

dell'ottimizzazione    e delle operazioni di collaudo di cui al comma

8 e in considerazione delle  modifiche  legali  intervenute  e  anche

tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata

del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano

economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma  4-bis

dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite

delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati  ai  sensi  del

predetto comma 4-bis.

  10. Al  fine  di  assicurare  la  funzionalita'  del  SISTRI  senza

soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare  provvede,  sulla  base  dell'attivita'  di

audit dei costi, eseguita da  una  societa'  specializzata  terza,  e

della conseguente valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia

Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del  SISTRI  dei

contributi   riassegnati   ai   sensi   dell'articolo   14-bis    del

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il  trenta  per

cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno  2013

e sino alla concorrenza delle  risorse  riassegnate  sullo  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto, al netto di quanto gia' versato  dal  Ministero

sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione  del  sistema.

Il pagamento e' subordinato  alla  prestazione  di  fideiussione  che

viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'  di

cui al comma 8.    Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.    

  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo  260-bis  del

d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma

3 quanto alle condotte  di  informazioni  incomplete  o  inesatte,  a

quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo  periodo,

commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI  e'

obbligatorio dal 1o ottobre 2013, e fino al  30  settembre  2014  dai

soggetti per i quali il SISTRI e' obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono

irrogate nel caso di piu' di tre violazioni nel  medesimo  rispettivo

arco temporale.

  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs.  n.  152  del

2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole   :   «(nuovo

produttore)».

     12-bis.  I  commi  1  e  1-bis  dell'articolo  190  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

  "1. Sono obbligati alla  compilazione  e  tenuta  dei  registri  di

carico e scarico dei rifiuti:

  a) gli enti e le imprese produttori iniziali  di  rifiuti  speciali

pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti

speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3

dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da

potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera

g) del comma 3 dell'articolo 184;

  b) gli altri  detentori  di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che

raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di

preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e

smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto

intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in

attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa

navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo

trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;

  c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

  1-bis. Sono esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei  registri  di

carico e scarico:

  a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente

al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)  di

cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,  lettera  a),  dalla  data  di

effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

  b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri rifiuti  speciali

non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

  1-ter. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del

codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono

all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una

delle due seguenti modalita':

  a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario  di

identificazione  di  cui  all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al

trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di

controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui

all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);

  b) con la conservazione per tre anni del documento di  conferimento

di rifiuti pericolosi prodotti da attivita' agricole, rilasciato  dal

soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito  del

'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma  1,

lettera pp).

  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono  essere  annotate

le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei

rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento

disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono

essere effettuate:

  a) per gli enti e  le  imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci

giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;

  b)  per  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di

preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla

presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da

detta attivita';

  c)  per  gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di

trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e

dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

  d) per  gli  intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni

lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni

lavorativi dalla conclusione dell'operazione".

  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le parole:  "I  soggetti  di  cui  al  comma  1,"  sono

sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali

non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),".

  12-quater. All'articolo 193, comma 1,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal  seguente:  "Per  gli

enti e le imprese che raccolgono e trasportano  rifiuti  e  non  sono

obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  di  controllo

della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo

188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da

un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno  i

seguenti dati:".

  12-quinquies. All'articolo 212 del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

  "19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale

gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135

del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per  il  trasporto

dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio  provinciale

o regionale dove ha sede l'impresa ai  fini  del  conferimento  degli

stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di  cui  alla

lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183".    

  13.  E'  abrogato  l'articolo   27   del   decreto   del   Ministro

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  del  18

febbraio 2011, n.  52,  pubblicato  sul  supplemento  ordinario  alla

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente,  e'

soppresso il Comitato di vigilanza e controllo  di  cui  al  medesimo

articolo. Con decreto, di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  emanarsi

entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di  Gabinetto  del  Ministro

medesimo, un Tavolo  tecnico  di  monitoraggio  e  concertazione  del

SISTRI     comprendente,  oltre  ai  soggetti  gia'  partecipanti  al

soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto  tra

le associazioni  nazionali  di  tutela  ambientale  riconosciute  dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare    ,

senza compensi o indennizzi per i partecipanti ne' altri oneri per il

bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di  monitoraggio  del

sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1  luglio  2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.

102.    Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del  SISTRI

provvede, inoltre,  ad  inviare  ogni  sei  mesi  al  Parlamento  una

relazione sul proprio operato.    

  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, e successive modificazioni, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente

periodo: «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il

gas si svolge mediante accertamenti a  campione  e  si  esercita  nei

confronti  dei  soli  soggetti  il  cui  fatturato  e'  superiore  al

fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1,  prima  ipotesi,

della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

     14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale  e  delle

strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato   nell'ottica   del

contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del

contrasto  al  traffico  illecito  dei  rifiuti  operato  dal   Corpo

forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera

h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro

dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

193 del 21 agosto 2006,  nonche'  di  migliorare  l'efficienza  delle

operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo  108,  comma

8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e  successive

modificazioni, al secondo  periodo  dopo  le  parole:  «articolazioni

centrali» sono inserite le seguenti: «e periferiche».  All'attuazione

del presente comma  si  provvede  avvalendosi  delle  risorse  umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.    

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO