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Roma, 26 novembre 2013

 

Circolare n. 266/2013

 

Oggetto: Autotrasporto – Approvato l’emendamento che ripristina i fondi per lo sconto accise e assegna nuovi compiti all’Albo Autotrasportatori.

 

 

E’ stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato l’emendamento al DDL Stabilità che ripristina i fondi per lo sconto accise alle imprese di autotrasporto e assegna nuovi compiti al Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.

 

Il provvedimento deve ora essere approvato dall’Aula, dove è stato già annunciato che l’iter avverrà con la fiducia al Governo.

 

Com’è noto, l’emendamento in questione riguarda la principale rivendicazione delle associazioni che hanno proclamato il fermo dei servizi dal 9 al 13 dicembre prossimo.

 

Si fa riserva di aggiornare sugli sviluppi.

 

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.262/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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DDL n. 1120 - Senato

4.2000

 

IL GOVERNO

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

        «9-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:

            "m) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

            n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

            o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.'';

            b) all'articolo 10:

                1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            "f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

            1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

            2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

            3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

            4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

            5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

            6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

            7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.'';

                2) la lettera g) è soppressa;

        9-ter. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere m), n) e o) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        9-quater. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.».

 

omissis

 

all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

 

omissis

 

            b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge».

 

omissis