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Roma, 26 novembre
2013
Circolare n. 266/2013
Oggetto: Autotrasporto – Approvato
l’emendamento che ripristina i fondi per lo sconto accise e assegna nuovi
compiti all’Albo Autotrasportatori.
E’ stato approvato
dalla Commissione Bilancio del Senato l’emendamento al DDL Stabilità che
ripristina i fondi per lo sconto accise alle imprese di autotrasporto e assegna
nuovi compiti al Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.
Il provvedimento
deve ora essere approvato dall’Aula, dove è stato già annunciato che l’iter
avverrà con la fiducia al Governo.
Com’è noto,
l’emendamento in questione riguarda la principale rivendicazione delle
associazioni che hanno proclamato il fermo dei servizi dal 9 al 13 dicembre
prossimo.
Si fa riserva di
aggiornare sugli sviluppi.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.262/2013
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Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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alla Confetra. |
DDL n. 1120 - Senato
4.2000
IL
GOVERNO
All'articolo 4, dopo il comma 9,
aggiungere i seguenti:
«9-bis. Al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo la
lettera l) sono inserite le
seguenti:
"m) svolgere funzioni di studio e di
consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione
delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla
professione di autotrasportatore;
n) verificare l'adeguatezza e
regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di
svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e
il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura
assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel
CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti
telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di
commercio;
o) svolgere attività di controllo
sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua
rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come
definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.'';
b) all'articolo 10:
1)
la lettera f) è sostituita
dalla seguente:
"f) un rappresentante per ciascuna
delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un
rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal
Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i
seguenti requisiti:
1)
ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2)
potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della
categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea
rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3)
anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni,
durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello
provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale
della categoria;
4)
non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese
iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a
ventimila tonnellate;
5)
organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti
circoscrizioni provinciali;
6)
firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto
collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7)
rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.'';
2)
la lettera g) è soppressa;
9-ter. Le nuove funzioni attribuite al
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere m),
n) e o) del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quater. All'articolo 105, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è soppressa. Le funzioni relative
alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione
vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse
finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le
predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate,
in via transitoria, dalle Province.».
omissis
all'articolo 17, apportare le
seguenti modificazioni:
omissis
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Per l'anno 2014 la riduzione di
cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d'imposta relativo
all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui
all'elenco 2 allegato alla presente legge».
omissis