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Roma, 3 dicembre 2013

 

Circolare n. 272/2013

 

Oggetto: Tributi – Innalzamento degli acconti IRES e IRAP – Abolizione della II rata IMU per le abitazioni principali – D.L. 30.11.2013 n.133 su G.U. n.281 del 30.11.2013 – D.M. 30.11.2013 su G.U. n.282 del 2.12.2013.

 

Come preannunciato, è stata abolita la seconda rata dell’IMU sulle abitazioni principali. Peraltro per la copertura della misura sono stati elevati gli acconti delle imposte a carico delle imprese.

 

Innalzamento acconti IRES e IRAP – La seconda o unica rata degli acconti Ires e Irap 2013 è stata innalzata al 102,5 per cento. Il relativo versamento è stato fissato al 10 dicembre prossimo. L’importo dovuto dovrà essere determinato come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova percentuale e quanto versato per la prima rata.

 

Aumento accise anno 2015 – Il Direttore dell’Agenzia Dogane Monopoli dovrà emanare entro la fine dell’anno un provvedimento per l’aumento delle accise sui carburanti dall’1 gennaio 2015 fino al 15 febbraio 2016 al fine di garantire maggiori entrate non inferiori a 671,1 milioni di euro per il 2015 e a 17,8 milioni di euro per il 2106. Per le imprese di autotrasporto merci l’aumento potrà essere recuperato tramite credito d’imposta, esclusi i consumi dei veicoli al di sotto delle 7,5 tonnellate.

 

IMU abitazioni principali – Con l’abolizione della II rata dell’IMU, le abitazioni principali quest’anno restano esenti dall’applicazione dell’imposta (la prima rata è stata abolita a giugno scorso). Fanno eccezione le abitazioni lussuose (categorie A1, A8 e A9). Inoltre, qualora il Comune abbia stabilito un’aliquota IMU maggiore a quella di base (le delibere comunali possono essere emesse fino al 9 dicembre), resta obbligatorio versare entro il 16 gennaio 2014 il 40% della differenza tra l’imposta calcolata con l’aliquota maggiorata e l’imposta calcolata con l’aliquota di base e le detrazioni di base.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 281/2013 del 30.11.2013 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013, n. 133

Disposizioni urgenti concernenti  l'IMU,  l'alienazione  di  immobili

pubblici e la Banca d'Italia.

 

                               Titolo I

        Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

               Abolizione della seconda rata dell'IMU

  1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non

e' dovuta la seconda rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui

all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

per:

     a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),

del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

    b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del

decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

    c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge

del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124;

    d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui

all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,

posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

    e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,

comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni

agricoli, e per  i  fabbricati  rurali  diversi  rispettivamente,  da

quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  presente

articolo.

  3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di

assicurare ai  comuni  il  ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta

municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo   13   del

decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata

dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse

di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   2013,   di   cui   euro

2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto

ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro

87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  regioni  a  statuto  speciale

Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano.

  4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro

1.729.412.036,11   e'   attribuita   dal    Ministero    dell'interno

limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della

Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre

2013, nella misura risultante dall'allegato A  al  presente  decreto,

pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la

detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna

tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

  5. L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale

propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione

per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o

confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello

risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base

previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di

cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari

al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  il  28

febbraio  2014,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie

locali,  e'  determinato  a  conguaglio  il  contributo  compensativo

nell'importo complessivo  di  euro  348.527.350,73  risultante  dalla

differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite  ai

sensi dei commi 4 e 8, spettante a  ciascun  comune.  L'attribuzione,

con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla

base di una metodologia concordata con l'Associazione  Nazionale  dei

Comuni Italiani  (ANCI),  prendendo  come  base  i  dati  di  gettito

relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate

dai comuni nell'anno  2013.  L'attribuzione  deve,  altresi',  tenere

conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni  con  riferimento

alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1  dell'articolo

1  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2103, n. 124.

  7. Qualora dal decreto di cui  al  comma  6  risulti  un  ammontare

complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a  quanto  ad

esso spettante dall'applicazione delle aliquote  e  della  detrazione

per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  del  presente

articolo, deliberate o confermate per  l'anno  2013,  l'eccedenza  e'

destinata dal comune medesimo  a  riduzione  delle  imposte  comunali

dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

  8. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia

Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia  di  finanza

locale, la compensazione del minor  gettito  dell'imposta  municipale

propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del  presente

articolo avviene attraverso un minor  accantonamento,  per  l'importo

complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A  al  presente

decreto,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi

erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17,  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214.

  9.  Il  comma  1  si  applica  anche   agli   immobili   equiparati

all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma

10, del decreto-legge n. 201  del  2011  e  dell'articolo  2-bis  del

decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di  cui  ai

commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

  10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni  di  bilancio.  Nel  caso  in  cui  i   procedimenti   per

l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente  capitolo  di  spesa

del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del

10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo  ai

comuni  e'  autorizzato  il  pagamento   tramite   anticipazione   di

tesoreria. L'anticipazione  e'  regolata  entro  novanta  giorni  dal

pagamento ai comuni.

  11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli  enti  locali,

approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni

beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono

autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro

il 15 dicembre 2013.

  12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso  da  parte  degli

enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino

alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per

interessi a  carico  dei  comuni  per  l'attivazione  delle  maggiori

anticipazioni  di  tesoreria  di  cui  al  periodo  precedente   sono

rimborsati a ciascun comune dal Ministero  dell'interno,  nel  limite

massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita'  e  termini

fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  il

31 gennaio 2014.

 

                               Art. 2

            Disposizioni in materia di acconti di imposte

  1. All'articolo 11,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo

il comma 20 e' inserito il seguente comma:

  "20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15,  comma  4,

del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124,  per  il  periodo

d'imposta in corso  al  31  dicembre  2013,  la  misura  dell'acconto

dell'imposta sul reddito delle societa'  per  gli  enti  creditizi  e

finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  per

la Banca d'Italia e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano

attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.".

  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per

il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2013,  per  gli  enti

creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,

n. 87, per la Banca d'Italia  e  per  le  societa'  e  gli  enti  che

esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo  77

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  applicata

con una addizionale di 8,5 punti percentuali.  L'addizionale  non  e'

dovuta  sulle  variazioni  in  aumento  derivanti   dall'applicazione

dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

  3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la  tassazione  di

gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'

di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui

all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il

proprio reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  comma  2  e

provvedono al relativo versamento; i soggetti che  hanno  esercitato,

in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale  di

cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il  proprio

reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2  senza  tener

conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.

  4. La seconda o unica rata  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito

delle societa' dovuta per il  periodo  di  imposta  in  corso  al  31

dicembre 2013, determinata in misura corrispondente  alla  differenza

fra l'acconto  complessivamente  dovuto  e  l'importo  dell'eventuale

prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre  2013  ovvero,

per i soggetti il cui  periodo  d'imposta  non  coincide  con  l'anno

solare, entro il decimo  giorno  del  dodicesimo  mese  dello  stesso

periodo d'imposta.

  5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che  applicano  l'imposta

sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre

1997, n. 461, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  6  del  medesimo

decreto legislativo, sono tenuti, entro il  16  dicembre  di  ciascun

anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari  al  100

per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei  primi

undici mesi del medesimo anno, ai sensi  del  comma  9  del  medesimo

articolo 6.  Il  versamento  effettuato  puo'  essere  scomputato,  a

decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai  versamenti  della

stessa imposta sostitutiva.

  6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.

102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n.

124 e' sostituito dal seguente:  "4.  Il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze effettua il monitoraggio  sulle  entrate  di  cui  alle

lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio  emerga  un

andamento che non  consenta  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di

maggior  gettito  indicati  alle  medesime   lettere,   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare  entro

il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura  degli  acconti

ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013  e

2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle  accise  di

cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in

misura tale da assicurare il  conseguimento  dei  predetti  obiettivi

anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate  che

si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.".

 

                               Art. 3

            Disposizioni in materia di immobili pubblici

  1.  Ai  fini  della  valorizzazione  degli  immobili  pubblici,  in

relazione ai processi di  dismissione  finalizzati  ad  obiettivi  di

finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo  40

della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47  si  applicano  anche  alle

alienazioni  di  immobili  di  cui  all'articolo   11-quinquies   del

decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,  convertito  in  legge  2

dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di  sanatoria  di  cui  al

citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47

puo' essere presentata  entro  un  anno  dall'atto  di  trasferimento

dell'immobile.

  2. Al comma 1,  dell'articolo  11-quinquies  del  decreto-legge  30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2

dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al secondo periodo, dopo le parole "i  beni  immobili  ad  uso

non", e' inserita la seguente: "prevalentemente";

    b)   dopo   l'ultimo   periodo   sono   aggiunti   i    seguenti:

"L'autorizzazione all'operazione puo'  ricomprendere  anche  immobili

degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni

dettate dal presente  articolo,  gli  enti  territoriali  interessati

individuano, con  apposita  delibera  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli

immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato  al

Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto

dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

 

                              Titolo II

               Disposizioni concernenti la Banca d'Italia

 

                               Art. 4

                    Capitale della Banca d'Italia

  1. La Banca d'Italia, istituto di diritto  pubblico,  e'  la  banca

centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante  del  Sistema

Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale  competente  nel

meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6  del  Regolamento

(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E'  indipendente

nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

  2. La  Banca  d'Italia  e'  autorizzata  ad  aumentare  il  proprio

capitale mediante utilizzo delle riserve  statutarie  all'importo  di

euro  7.500.000.000;  a   seguito   dell'aumento   il   capitale   e'

rappresentato da quote nominative di partecipazione  di  euro  20.000

ciascuna.

  3.  Ai  partecipanti  possono  essere  distribuiti   esclusivamente

dividendi annuali, a valere sugli utili netti,  per  un  importo  non

superiore al 6 per cento del capitale.

  4. Le quote  di  partecipazione  al  capitale  possono  appartenere

solamente a:

    a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede  legale

e amministrazione centrale in uno Stato  membro  dell'Unione  europea

diverso dall'Italia;

    b) imprese di assicurazione  e  di  riassicurazione  aventi  sede

legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale

in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

    c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  17

maggio 1999, n. 153;

    d) enti ed istituti di previdenza ed  assicurazione  aventi  sede

legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo  4,

comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,  e  fondi

pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.

252, del 2005, aventi soggettivita' giuridica.

  5.  Ciascun  partecipante  non  puo'  possedere,   direttamente   o

indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento.  Per

le quote possedute in eccesso non spetta il  diritto  di  voto  ed  i

relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della  Banca

d'Italia.

  6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di

partecipazione  al  proprio  capitale  fissati  al  comma   5,   puo'

acquistare temporaneamente  le  proprie  quote  di  partecipazione  e

stipulare contratti aventi ad oggetto le  medesime.  Tali  operazioni

sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del

Collegio Sindacale ed effettuate con  i  soggetti  appartenenti  alle

categorie di cui  al  comma  4,  con  modalita'  tali  da  assicurare

trasparenza e  parita'  di  trattamento.  Per  il  periodo  di  tempo

limitato in cui le quote restano  nella  disponibilita'  della  Banca

d'Italia, il relativo diritto di voto e' sospeso e i  dividendi  sono

imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

 

                               Art. 5

                     Organi della Banca d'Italia

  1. L'Assemblea dei partecipanti  e  il  Consiglio  Superiore  della

Banca  d'Italia  non   hanno   ingerenza   nelle   materie   relative

all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite  dal  Trattato  sul

funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto  del  SEBC  e  della

BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e  dalla  legge  alla  Banca

d'Italia o  al  Governatore  per  il  perseguimento  delle  finalita'

istituzionali.

  2. Il Consiglio Superiore  della  Banca  d'Italia  si  compone  del

Governatore  e  di  13  consiglieri,  nominati  nelle  assemblee  dei

partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati  individuati

da un comitato costituito  all'interno  dello  stesso  Consiglio  tra

persone che posseggano i requisiti di  indipendenza,  onorabilita'  e

professionalita' previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

 

                               Art. 6

         Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni

  1. L'articolo 114 del Testo unico delle  leggi  sugli  istituti  di

emissione, approvato con regio decreto 28  aprile  1910,  n.  204,  e

successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

 

                             "Art. 114.

                    (Rappresentante del Governo)

    1. La direzione generale  della  Banca  d'Italia  deve  informare

volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e  delle

Finanze  del  giorno  e  dell'ora   fissati   per   la   convocazione

dell'assemblea generale  dei  partecipanti  e  per  le  adunanze  del

Consiglio superiore,  inviando  contemporaneamente  un  elenco  degli

affari da trattarsi.

    2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio  superiore  assiste

un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a  cio'

delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.".

  2. Sono o restano abrogati l'articolo 115  del  Testo  unico  delle

leggi sugli istituti di emissione, approvato  con  regio  decreto  28

aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21

e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive

modificazioni.

  3. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto  legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

  4. E' abrogato il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo

10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della  legge  28

dicembre 2005, n. 262.

  5. Lo Statuto della Banca d'Italia e' adattato,  con  le  modalita'

stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo  10  marzo

1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto  entro  sei  mesi

dall'entrata  in  vigore  del  decreto  medesimo,  tenendo  conto  in

particolare dei seguenti principi:

  a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita',

in coerenza con gli orientamenti del SEBC;

  b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei  partecipanti  sono

limitati a quanto previsto all'articolo 1, commi 2 e 3;

  c) anche al fine di facilitare  l'equilibrata  distribuzione  delle

quote fra i partecipanti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  sia

previsto a decorrere dal completamento dell'aumento  di  capitale  di

cui all'articolo 1, comma 2, un periodo di adeguamento non  superiore

a 24 mesi durante il quale per le quote di  partecipazione  eccedenti

la soglia indicata all'articolo 1, comma 5, non spetta il diritto  di

voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;

  d) venga abrogata la clausola di  gradimento  alla  cessione  delle

quote, che puo'  avvenire  solo  fra  investitori  appartenenti  alle

categorie  indicate  all'articolo  1,  comma  4,  ferma  restando  la

verifica del rispetto dei limiti partecipativi.

  6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia

trasferiscono le quote, ove gia'  non  incluse,  nel  comparto  delle

attivita' finanziarie  detenute  per  la  negoziazione,  ai  medesimi

valori di  iscrizione  del  comparto  di  provenienza.  Salvo  quanto

disposto al periodo precedente, restano ferme le disposizioni di  cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

 

                              Titolo III

                         Disposizioni finali

 

                               Art. 7

                    Disposizione di coordinamento

  1. Gli ulteriori  incrementi  delle  aliquote  di  accisa  previsti

dall'articolo  15,  comma  2,   lettere   e-bis)   ed   e-ter),   del

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle  aliquote  di

accisa di cui  all'Allegato  I  al  testo  unico  delle  disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo

25, del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128;  tali  ulteriori

incrementi  sono   stabiliti   con   determinazione   del   Direttore

dell'Agenzia delle dogane e dei  Monopoli  da  emanare  entro  il  31

dicembre 2013 ed  efficace  dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito

internet della medesima Agenzia.

 

                               Art. 8

                        Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente

a 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e  1.500,653  milioni  di

euro per l'anno 2014, si provvede mediante  utilizzo  delle  maggiori

entrate derivanti dal medesimo articolo 2.

 

                              Art. 9

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 novembre 2013

 

                             NAPOLITANO

 

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei

                                ministri

 

                                Alfano, Vicepresidente del  Consiglio

                                dei ministri e Ministro dell'interno

 

                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e

                                delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

 

 

 

 

 

 

G.U. n.282 del 2.12.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2013

Attivazione della  clausola  di  salvaguardia,  di  cui  al  comma  4

dell'articolo  15  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   102,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e

successive modificazioni.

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e  per  il

successivo, la misura dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle

societa', come fissata dalle  disposizioni  legislative  vigenti,  e'

aumentata di 1,5 punti percentuali.

  2. Fermo restando quanto previsto,  in  materia  di  aumento  delle

aliquote dell'accisa,  dall'articolo  61,  comma  1,  lett.  e),  del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  con  provvedimento  del  Direttore

dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  da  adottare  entro  il  31

dicembre 2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a  decorrere  dal 

gennaio 2015 e fino al 15 febbraio  2016,  dell'aliquota  dell'accisa

sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota

dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e

amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

e successive modificazioni, in misura tale  da  determinare  maggiori

entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e

17,8 milioni di euro per l'anno 2016; il  provvedimento  e'  efficace

dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

    Roma, 30 novembre 2013

 

                                              Il Ministro: Saccomanni