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Roma, 3 dicembre
2013
Circolare n. 272/2013
Oggetto: Tributi – Innalzamento
degli acconti IRES e IRAP – Abolizione della II rata IMU per le abitazioni
principali – D.L. 30.11.2013 n.133 su G.U. n.281 del 30.11.2013 – D.M.
30.11.2013 su G.U. n.282 del 2.12.2013.
Come preannunciato,
è stata abolita la seconda rata dell’IMU sulle abitazioni principali. Peraltro
per la copertura della misura sono stati elevati gli acconti delle imposte a
carico delle imprese.
Innalzamento acconti IRES e IRAP – La seconda o unica
rata degli acconti Ires e Irap 2013 è stata innalzata
al 102,5 per cento. Il relativo versamento è stato fissato al 10 dicembre
prossimo. L’importo dovuto dovrà essere determinato come differenza tra
l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova percentuale e quanto
versato per la prima rata.
Aumento accise anno 2015 – Il Direttore dell’Agenzia
Dogane Monopoli dovrà emanare entro la fine dell’anno un provvedimento per
l’aumento delle accise sui carburanti dall’1 gennaio 2015 fino al 15 febbraio
2016 al fine di garantire maggiori entrate non inferiori a 671,1 milioni di
euro per il 2015 e a 17,8 milioni di euro per il 2106. Per le imprese di
autotrasporto merci l’aumento potrà essere recuperato tramite credito
d’imposta, esclusi i consumi dei veicoli al di sotto delle 7,5 tonnellate.
IMU abitazioni principali – Con l’abolizione
della II rata dell’IMU, le abitazioni principali quest’anno restano esenti
dall’applicazione dell’imposta (la prima rata è stata abolita a giugno scorso).
Fanno eccezione le abitazioni lussuose (categorie A1, A8 e A9). Inoltre,
qualora il Comune abbia stabilito un’aliquota IMU maggiore a quella di base (le
delibere comunali possono essere emesse fino al 9 dicembre), resta obbligatorio
versare entro il 16 gennaio 2014 il 40% della differenza tra l’imposta
calcolata con l’aliquota maggiorata e l’imposta calcolata con l’aliquota di
base e le detrazioni di base.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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alla Confetra. |
G.U. n. 281/2013 del 30.11.2013 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 30 novembre
2013, n. 133
Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione
di immobili
pubblici e la Banca d'Italia.
Titolo I
Disposizioni fiscali ed in materia di
immobili pubblici
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Abolizione della seconda rata
dell'IMU
1. Per l'anno 2013,
fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata dell'imposta
municipale propria di cui
all'articolo
13 del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,
per:
a) gli immobili di
cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 21 maggio
2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge
18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui
all'articolo 4, comma
12-quinquies del
decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 26
aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 ottobre
2013, n. 124;
d) i terreni agricoli, nonche'
quelli non coltivati,
di cui
all'articolo
13, comma
5, del decreto-legge
n. 201 del
2011,
posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e
dagli imprenditori
agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del
decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L'agevolazione di cui
al comma 1 non si applica
per i terreni
agricoli, e per i
fabbricati rurali diversi
rispettivamente, da
quelli di cui
alla lettere d)
ed e) del
comma 1 del
presente
articolo.
3. Fermo restando quanto
disposto dai commi 5 e
6, al fine
di
assicurare ai comuni
il ristoro del
minor gettito dell'imposta
municipale
propria di
cui al comma
1 dell'articolo 13
del
decreto-legge n. 201
del 2011, derivante dalla disposizione
recata
dal comma 1 del
presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse
di euro
2.164.048.210,99 per l'anno
2013, di cui
euro
2.076.989.249,53 riferiti ai
comuni delle Regioni
a statuto
ordinario, della Regione
siciliana e della Regione Sardegna
ed euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a
statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome
di
Trento e di Bolzano.
4. Una quota delle risorse
di cui al
comma 3, pari
a euro
1.729.412.036,11 e' attribuita dal
Ministero dell'interno
limitatamente ai comuni
delle Regioni a
statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro
il 20 dicembre
2013, nella misura risultante dall'allegato A al
presente decreto,
pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la
detrazione di base previste
dalle norme statali
per ciascuna
tipologia di immobile di
cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'eventuale
differenza tra l'ammontare
dell'imposta municipale
propria risultante
dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
per ciascuna
tipologia di immobile di cui al
comma 1 deliberate
o
confermate dal comune
per l'anno 2013
e, se inferiore,
quello
risultante
dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme
statali per ciascuna tipologia di immobile
di
cui al medesimo
comma 1 e' versata dal contribuente, in misura
pari
al 40 per cento,
entro il 16 gennaio 2014.
6. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze,
di
concerto con il
Ministro dell'interno, da
emanare entro il 28
febbraio 2014, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' determinato a
conguaglio il contributo
compensativo
nell'importo
complessivo di euro
348.527.350,73 risultante dalla
differenza tra le risorse
di cui al comma 3 e quelle
distribuite ai
sensi dei commi 4 e
8, spettante a ciascun comune.
L'attribuzione,
con le procedure
di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una
metodologia concordata con l'Associazione
Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), prendendo
come base i dati di
gettito
relativi all'anno 2012
ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni
nell'anno 2013. L'attribuzione deve,
altresi',
tenere
conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni con
riferimento
alle stesse
tipologie di immobili ai sensi del comma 1
dell'articolo
1 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge
28 ottobre 2103, n. 124.
7. Qualora dal decreto
di cui al comma
6 risulti un
ammontare
complessivo di importi
riconosciuti al comune superiori a
quanto ad
esso spettante
dall'applicazione delle aliquote e della
detrazione
per ciascuna
tipologia di immobile di cui al
comma 1 del
presente
articolo, deliberate o
confermate per l'anno 2013,
l'eccedenza e'
destinata dal comune
medesimo a riduzione
delle imposte comunali
dovute relativamente
ai medesimi immobili per l'anno 2014.
8. Per i comuni delle regioni a statuto
speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome
di Trento e di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza
locale, la
compensazione del minor gettito dell'imposta
municipale
propria derivante dalla
disposizione recata dal comma 1 del
presente
articolo avviene
attraverso un minor accantonamento, per
l'importo
complessivo di euro
86.108.824,15 di cui all'allegato A
al presente
decreto, a valere sulle
quote di compartecipazione ai
tributi
erariali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge
6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22
dicembre 2011, n. 214.
9. Il comma
1 si applica
anche agli immobili
equiparati
all'abitazione principale dai
comuni ai sensi dell'articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201 del
2011 e dell'articolo
2-bis del
decreto-legge n. 102,
per i quali non spettano le risorse di
cui ai
commi 3, 4 e 6,
ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.
10. Ai fini
dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo,
il Ministro dell'economia
e delle finanze
e'
autorizzato
ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio. Nel caso
in cui i
procedimenti per
l'assegnazione degli
stanziamenti sul pertinente
capitolo di spesa
del Ministero
dell'interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai
comuni e' autorizzato il
pagamento tramite anticipazione di
tesoreria. L'anticipazione e' regolata
entro novanta giorni
dal
pagamento ai comuni.
11. In deroga
all'articolo 175 del Testo unico degli enti
locali,
approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del
trasferimento compensativo di cui
al comma 3 sono
autorizzati ad apportare
le necessarie variazioni di
bilancio entro
il 15 dicembre
2013.
12. Per l'anno 2014, il
limite massimo di ricorso
da parte degli
enti locali ad
anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' incrementato, sino
alla data del 31
marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a carico
dei comuni per
l'attivazione delle maggiori
anticipazioni
di tesoreria
di cui al
periodo precedente sono
rimborsati a ciascun
comune dal Ministero dell'interno, nel
limite
massimo complessivo di
3,7 milioni di euro, con modalita' e
termini
fissati con decreto
del Ministero dell'interno, da adottare entro
il
31 gennaio 2014.
Art. 2
Disposizioni in materia di acconti
di imposte
1. All'articolo 11, del decreto-legge
28 giugno 2013,
n. 76,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo
il comma 20 e' inserito il seguente comma:
"20-bis. Ferma
restando l'applicazione dell'articolo 15, comma
4,
del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con
modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, per
il periodo
d'imposta in corso al
31 dicembre 2013,
la misura dell'acconto
dell'imposta sul reddito
delle societa'
per gli enti
creditizi e
finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
per
la Banca d'Italia
e per
le societa' e
gli enti che
esercitano
attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.".
2. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per
il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre
2013, per gli
enti
creditizi e finanziari
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, per la Banca d'Italia e
per le societa' e
gli enti che
esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77
del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata
con una
addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e'
dovuta sulle variazioni in
aumento derivanti dall'applicazione
dell'articolo 106, comma 3,
del suddetto testo unico.
3. I soggetti che hanno
esercitato l'opzione per la
tassazione di
gruppo di cui
all'articolo 117 del testo unico
delle imposte sui
redditi, di cui
al decreto del
Presidente della Repubblica
22
dicembre 1986, n. 917,
e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'
di
partecipati, l'opzione
per la trasparenza
fiscale di cui
all'articolo 115 del citato
testo unico assoggettano autonomamente il
proprio reddito
imponibile all'addizionale prevista
dal comma 2 e
provvedono al relativo
versamento; i soggetti che hanno esercitato,
in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza
fiscale di
cui al medesimo
articolo 115 del testo unico assoggettano il
proprio
reddito imponibile
all'addizionale prevista dal comma 2
senza tener
conto del reddito
imputato dalla societa' partecipata.
4. La seconda o unica rata di acconto
dell'imposta sul reddito
delle societa' dovuta per il
periodo di imposta
in corso al 31
dicembre 2013,
determinata in misura corrispondente
alla differenza
fra l'acconto complessivamente dovuto
e l'importo dell'eventuale
prima rata di
acconto, e' versata entro il 10 dicembre 2013
ovvero,
per i soggetti il
cui periodo d'imposta
non coincide con
l'anno
solare, entro il
decimo giorno del
dodicesimo mese dello
stesso
periodo d'imposta.
5. A decorrere dall'anno
2013, i soggetti che
applicano l'imposta
sostitutiva di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ai sensi del comma
3 dell'articolo 6 del medesimo
decreto legislativo,
sono tenuti, entro il 16 dicembre
di ciascun
anno, al versamento
di un importo, a titolo di acconto, pari
al 100
per cento
dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi
undici mesi del
medesimo anno, ai sensi del comma
9 del medesimo
articolo 6. Il versamento effettuato
puo'
essere scomputato, a
decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo, dai
versamenti della
stessa imposta
sostitutiva.
6. Il comma 4
dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero dell'economia
e
delle finanze
effettua il monitoraggio sulle entrate
di cui alle
lettere e) e f) del
comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga
un
andamento che non consenta
il raggiungimento degli
obiettivi di
maggior
gettito indicati
alle medesime lettere,
il Ministro
dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, da emanare
entro
il 2 dicembre
2013, stabilisce l'aumento della misura
degli acconti
ai fini dell'IRES
e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e
2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di
cui alla Direttiva
del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in
misura tale da
assicurare il conseguimento dei
predetti obiettivi
anche ai fini della
eventuale compensazione delle minori entrate
che
si dovessero
generare per effetto dell'aumento degli acconti.".
Art. 3
Disposizioni in materia di immobili
pubblici
1. Ai fini
della valorizzazione degli
immobili pubblici, in
relazione ai processi
di dismissione finalizzati
ad obiettivi di
finanza pubblica, le
disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo
40
della legge 28 febbraio
1985, n. 47 si
applicano anche alle
alienazioni
di immobili
di cui all'articolo
11-quinquies del
decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito in
legge 2
dicembre 2005, n. 248;
per esse la domanda di sanatoria di
cui al
citato comma 6
dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47
puo' essere presentata entro
un anno dall'atto
di trasferimento
dell'immobile.
2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies
del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge
2
dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo,
dopo le parole "i
beni immobili ad uso
non", e' inserita la seguente: "prevalentemente";
b) dopo
l'ultimo periodo sono
aggiunti i seguenti:
"L'autorizzazione all'operazione puo'
ricomprendere anche immobili
degli enti
territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni
dettate dal
presente articolo, gli
enti territoriali interessati
individuano, con apposita
delibera ai sensi
e per gli
effetti
dell'articolo
58 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli
immobili che intendono
dismettere. La delibera conferisce mandato al
Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel
decreto
dirigenziale di cui al
secondo periodo del presente comma.
Titolo II
Disposizioni concernenti la
Banca d'Italia
Art. 4
Capitale della Banca
d'Italia
1. La Banca d'Italia,
istituto di diritto
pubblico, e' la banca
centrale della
Repubblica italiana, e' parte integrante del
Sistema
Europeo di Banche Centrali ed e' autorita' nazionale competente nel
meccanismo di vigilanza
unico di cui all'articolo 6 del Regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. E' indipendente
nell'esercizio dei suoi
poteri e nella gestione delle sue finanze.
2. La Banca
d'Italia e' autorizzata
ad aumentare il
proprio
capitale mediante
utilizzo delle riserve statutarie all'importo
di
euro
7.500.000.000; a
seguito dell'aumento il
capitale e'
rappresentato da quote
nominative di partecipazione di euro
20.000
ciascuna.
3. Ai partecipanti possono
essere distribuiti esclusivamente
dividendi annuali, a
valere sugli utili netti, per un
importo non
superiore al 6 per cento
del capitale.
4. Le quote di
partecipazione al capitale
possono appartenere
solamente a:
a) banche aventi sede
legale in Italia ovvero aventi sede legale
e
amministrazione centrale in uno Stato
membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia;
b) imprese di assicurazione e di
riassicurazione aventi sede
legale in Italia
ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale
in uno Stato
membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
c) fondazioni di cui
all'articolo 27 del decreto
legislativo 17
maggio 1999, n. 153;
d) enti ed istituti di
previdenza ed
assicurazione aventi sede
legale in Italia,
fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo
4,
comma 1 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi
pensione di cui
all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n.
252, del 2005, aventi soggettivita'
giuridica.
5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o
indirettamente, una quota del
capitale superiore al 5 per cento. Per
le quote
possedute in eccesso non spetta il
diritto di voto
ed i
relativi dividendi sono
imputati alle riserve statutarie della
Banca
d'Italia.
6. La Banca d'Italia, al
fine di favorire il rispetto dei limiti di
partecipazione
al proprio
capitale fissati al
comma 5, puo'
acquistare
temporaneamente le proprie
quote di partecipazione e
stipulare contratti
aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni
sono autorizzate
dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del
Collegio Sindacale ed effettuate con i
soggetti appartenenti alle
categorie di cui al
comma 4, con modalita' tali da
assicurare
trasparenza e parita' di
trattamento. Per il
periodo di tempo
limitato in cui le
quote restano nella disponibilita' della
Banca
d'Italia, il relativo diritto di voto e'
sospeso e i dividendi sono
imputati alle riserve
statutarie della Banca d'Italia.
Art. 5
Organi della Banca
d'Italia
1. L'Assemblea dei partecipanti e il
Consiglio Superiore della
Banca
d'Italia non
hanno ingerenza nelle
materie relative
all'esercizio delle funzioni
pubbliche attribuite dal Trattato
sul
funzionamento dell'Unione
Europea, dallo Statuto del SEBC
e della
BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla
legge alla Banca
d'Italia o
al Governatore per
il perseguimento delle finalita'
istituzionali.
2. Il Consiglio Superiore della Banca
d'Italia si compone
del
Governatore e di 13
consiglieri, nominati nelle
assemblee dei
partecipanti presso le sedi
della Banca, fra i candidati individuati
da un comitato
costituito all'interno dello
stesso Consiglio tra
persone che posseggano
i requisiti di indipendenza, onorabilita' e
professionalita' previsti dallo Statuto della
Banca d'Italia.
Art. 6
Disposizioni di coordinamento e altre
disposizioni
1. L'articolo 114 del Testo
unico delle leggi sugli
istituti di
emissione, approvato con
regio decreto 28 aprile 1910,
n. 204, e
successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Art. 114.
(Rappresentante del
Governo)
1. La direzione generale della Banca
d'Italia deve informare
volta per volta, e
in tempo utile, il Ministro dell'Economia e
delle
Finanze del giorno e
dell'ora fissati per
la convocazione
dell'assemblea generale dei
partecipanti e per le adunanze
del
Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un
elenco degli
affari da trattarsi.
2. Alle sedute
dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste
un rappresentante
del Governo, o, in sua vece, un funzionario a
cio'
delegato dal Ministro
dell'Economia e delle Finanze.".
2. Sono o restano
abrogati l'articolo 115
del Testo unico
delle
leggi sugli istituti
di emissione, approvato con regio
decreto 28
aprile 1910, n. 204,
e successive modificazioni e gli articoli 20, 21
e 22 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 marzo 1938,
n. 141, e
successive
modificazioni.
3. E' abrogato il comma
1 dell'articolo 5, del decreto legislativo
del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
4. E' abrogato il comma
3, dell'articolo 3, del decreto legislativo
10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28
dicembre 2005, n. 262.
5. Lo Statuto della
Banca d'Italia e' adattato, con
le modalita'
stabilite all'articolo
10, comma 2 del decreto legislativo
10 marzo
1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro
sei mesi
dall'entrata
in vigore
del decreto medesimo,
tenendo conto in
particolare dei seguenti
principi:
a) siano mantenuti
adeguati presidi patrimoniali alla rischiosita',
in coerenza con
gli orientamenti del SEBC;
b) sia precisato che i
diritti patrimoniali dei
partecipanti sono
limitati a quanto
previsto all'articolo 1, commi 2 e 3;
c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione
delle
quote fra i
partecipanti ai sensi dell'articolo
1, comma 5, sia
previsto a decorrere
dal completamento dell'aumento di capitale
di
cui all'articolo
1, comma 2, un periodo di adeguamento non
superiore
a 24 mesi
durante il quale per le quote di
partecipazione eccedenti
la soglia
indicata all'articolo 1, comma 5, non spetta il diritto di
voto ma sono
riconosciuti i relativi dividendi;
d) venga abrogata la
clausola di gradimento alla
cessione delle
quote, che puo' avvenire solo
fra investitori appartenenti
alle
categorie
indicate all'articolo
1, comma 4,
ferma restando la
verifica del rispetto
dei limiti partecipativi.
6. A partire
dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore
del presente
decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia
trasferiscono le quote, ove gia' non incluse,
nel comparto delle
attivita' finanziarie detenute
per la negoziazione,
ai medesimi
valori di iscrizione
del comparto di
provenienza. Salvo quanto
disposto al periodo
precedente, restano ferme le disposizioni di
cui
all'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 7
Disposizione di
coordinamento
1. Gli ulteriori incrementi delle
aliquote di accisa
previsti
dall'articolo
15, comma
2, lettere e-bis)
ed e-ter), del
decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle
aliquote di
accisa di cui all'Allegato
I al testo
unico delle disposizioni
legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui
consumi e
relative
sanzioni penali
e amministrative, di cui al
decreto
legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo
25, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128; tali
ulteriori
incrementi
sono stabiliti
con determinazione del
Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da
emanare entro il 31
dicembre 2013 ed efficace
dalla data di
pubblicazione sul sito
internet della medesima
Agenzia.
Art. 8
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti
dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente
a 2.163,097
milioni di euro per l'anno 2013 e
1.500,653 milioni di
euro per l'anno
2014, si provvede mediante utilizzo delle
maggiori
entrate derivanti dal
medesimo articolo 2.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della
sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana
e
sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella
Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30
novembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio
dei ministri e Ministro dell'interno
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
G.U. n.282 del 2.12.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 novembre 2013
Attivazione della clausola di
salvaguardia, di cui
al comma 4
dell'articolo 15 del decreto-legge
31 agosto 2013,
n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
successive modificazioni.
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
1. Per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per
il
successivo, la misura
dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle
societa', come fissata dalle disposizioni
legislative vigenti, e'
aumentata di 1,5 punti
percentuali.
2. Fermo restando quanto
previsto, in materia
di aumento delle
aliquote
dell'accisa, dall'articolo 61,
comma 1, lett. e), del
decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, con provvedimento
del Direttore
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da
adottare entro il 31
dicembre 2014, e' disposto l'ulteriore aumento, a decorrere
dal 1°
gennaio 2015 e fino al
15 febbraio 2016, dell'aliquota
dell'accisa
sulla benzina e sulla
benzina con piombo,
nonche'
dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio
usato come carburante, di cui all'allegato
I
del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla
produzione e
sui consumi e
relative sanzioni penali
e
amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive
modificazioni, in misura tale da determinare
maggiori
entrate nette non
inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
17,8 milioni di euro per l'anno 2016; il provvedimento e' efficace
dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2013
Il Ministro: Saccomanni