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Roma, 12 dicembre
2013
Circolare n. 278/2013
Oggetto: Codice della
Strada – Massa minima dei veicoli utilizzati per l’esame della patente
professionale – D.M. 11.11.2013 su G.U. n. 288 del 9.12.2013.
Dall’1
gennaio 2014 gli esami per le patenti professionali (BE, C, CE, C1E, D1E, DE)
dovranno essere effettuati con veicoli aventi un peso minimo effettivo; la
norma, prevista a livello comunitario, è stata recepita col decreto legislativo
n. 59/2011 ed ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne ha
disciplinato l’attuazione.
La
massa totale effettiva può essere raggiunta tramite apposita zavorra ancorata
in maniera inamovibile, oppure tramite uno o più elementi amovibili. La
verifica della massa dovrà essere svolta dagli Uffici della Motorizzazione.
In
sede di esame, l’esaminatore dovrà verificare previamente che il veicolo
corrisponda a quello verificato dalla MCTC.
Daniela Dringoli |
D/t |
Responsabile di
Area |
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alla Confetra. |
G.U. n. 288 del 9.12.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 11 novembre 2013
Disposizioni in materia di
realizzazione della massa totale effettiva
dei veicoli in sede di esame
per il conseguimento delle patenti
di
guida di categoria BE, C,
C1E, CE, D1E e DE.
IL CAPO
del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione
ed i
sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Presentazione dei veicoli in sede
d'esame
con massa totale effettiva
minima
1. Ai sensi dell'allegato
II, paragrafo B, punto 5.2, del decreto
legislativo n. 59 del
2011 e successive
modificazioni, la massa
totale effettiva, con la quale devono essere presentati in
sede di
esame, non deve essere inferiore a;
a) 800 kg, per i rimorchi
del complesso di
veicoli utili a
sostenere la prova di verifica delle capacita' e
dei comportamenti
per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e
DE;
b) 10.000 Kg, per
il veicolo utile
a sostenere la
prova di
verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento di
una patente di categoria C;
c) 15.000 kg, per
l'autoarticolato o complesso di veicoli,
utile
a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
per il conseguimento di una patente di categoria CE.
Art. 2
Modalita' di realizzazione della massa
effettiva minima
1. La minima massa
totale effettiva di cui all'art. 1,
comma 1,
puo' essere raggiunta tramite apposta zavorra ancorata sui
veicoli di
cui allo stesso comma
in maniera inamovibile.
Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 78 del decreto
legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. In alternativa a
quanto previsto dal comma 1, la zavorra, di cui
al comma precedente,
puo' consistere in
uno o piu'
elementi
amovibili, conformemente alle disposizioni di cui agli
articoli 3 e
4.
Art. 3
Zavorra amovibile
1. Possono costituire
zavorra amovibile, ai
sensi dell'art. 2,
contenitori in
plastica rigida, del
tipo omologato GIR
(Grandi
Imballaggi per il trasporto alla
Rinfusa), IBC (Intermediate
Bulk
Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac), riempiti d'acqua.
2. I contenitori recano
indicazione dei vari livelli di capacita'
degli stessi, in
relazione alla quantita'
acqua immessa,
riscontrabile agevolmente dall'esterno.
3. I contenitori di cui
ai commi 1 e 2 sono
presentati pieni a
raso: a tal fine non
rileva la capacita'
di liquido contenuta
nell'imbocco del contenitore stesso.
4. Possono
altresi' costituire zavorra
amovibile, ai sensi
dell'art. 2, elementi di
carico in altro
materiale rigido che
soddisfi proprieta' di
resistenza al deterioramento da
agenti
atmosferici e caratteristiche costruttive che
consentano un saldo
ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.
Art. 4
Attestazione di massa totale
effettiva
del veicolo con zavorra
amovibile
1. Ai fini della
verifica della massa totale
effettiva, ciascun
veicolo di cui all'art.
1, caricato ai sensi
dell'art. 3, e'
presentato presso un ufficio della motorizzazione,
corredato da una
relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato.
2. La relazione tecnica
di cui al comma 1 contiene almeno:
a) elementi di
identificazione del veicolo:
marca e modello,
numero di telaio e di targa;
b) descrizione
degli elementi di
carico: numero, dimensioni,
materiale, geometria dei solidi e reso di ciascun elemento:
c) dislocazione degli
elementi di carico sul piano di carico;
d) descrizione delle
modalita' di ancoraggio;
e) immagine
fotografica del veicolo carico.
3. La descrizione di
quanto sub lettere b), c) e d) ha un grado
di
dettaglio e completezza
necessario e sufficiente
a ripetere, in
occasioni successive, il carico del veicolo in esatta conformita'
a
quello realizzato per l'espletamento delle operazioni di cui al
comma
1.
4. Il funzionario
dell'ufficio della motorizzazione provvede a:
a) verificare che
siano stati effettuati i
versamenti di cui
all'art. 6, a mezzo di
esibizione della relativa
attestazione di
pagamento;
b) effettuare le
operazioni di pesa del veicolo carico,
ai fini
dell'accertamento della massa totale effettiva;
c) attestare la stessa
sulla relazione tecnica, con apposizione
di timbro dell'Ufficio e firma.
5. La relazione tecnica
di cui comma 2, come integrata ai sensi del
comma 4, in sede di esame attesta che:
a) il veicolo,
presentato in conformita' a quanto ivi
descritto,
ha la massa totale effettiva nella stessa indicata;
b) il carico,
assicurato con le
modalita' ivi descritte,
e'
saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di
trasporto.
6. Ogni eventuale
modifica a quanto
indicato nella relazione
tecnica comporta la ripetizione della procedura di cui ai commi
da 1
a 4.
Art. 5
Compiti dell'esaminatore in
materia
di verifica della massa totale
effettiva
1. Prima
dell'espletamento della verifica
delle capacita' e dei
comportamenti per il conseguimento di una patente di
categoria BE,
C1E, C, CE, D1E e DE, la relazione tecnica di cui all'art. 4,
comma
2, come integrata ai sensi del comma 4
dello stesso articolo,
e'
esibita all'esaminatore.
2. L'esaminatore
verifica esclusivamente:
a) che il veicolo
presentato corrisponda, per marca e
modello,
numero di telaio e di
targa, a quello
oggetto della relazione
tecnica;
b) che sul veicolo sia
presente un carico i cui
elementi, per
numero, dimensioni, materiale
e geometria dei
solidi siano
corrispondenti a quanto indicato nella relazione tecnica;
c) che la dislocazione
degli elementi di carico e
le relative
modalita' di ancoraggio siano esattamente conformi a quelle
descritte
nella relazione tecnica.
3. Qualora non
siano verificate con
esito positivo tutte
le
condizioni di cui
al comma 2,
l'esaminatore redige verbale
dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della
prova
di cui al comma 1.
Art. 6
Diritti
1. Ai fini
dell'espletamento di ciascuna operazione di cui all'art.
4, e' da corrispondersi l'importo di cui alla tabella
3, punto 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di
cui presente decreto si applicano a far
data
dal giorno della sua pubblicazione, fatta eccezione per l'art.
5, che
si applica a decorrere
dal 1° gennaio
2014, giusta il
disposto
dell'art. 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24
dicembre
2012, n. 228, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 giugno 2013.
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo
a quello
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo
osservare.
Roma, 11 novembre 2013
Il Capo
del Dipartimento: Fumero