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Roma, 12 dicembre 2013

 

Circolare n. 278/2013

 

Oggetto: Codice della Strada – Massa minima dei veicoli utilizzati per l’esame della patente professionale – D.M. 11.11.2013 su G.U. n. 288 del 9.12.2013.

 

Dall’1 gennaio 2014 gli esami per le patenti professionali (BE, C, CE, C1E, D1E, DE) dovranno essere effettuati con veicoli aventi un peso minimo effettivo; la norma, prevista a livello comunitario, è stata recepita col decreto legislativo n. 59/2011 ed ora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne ha disciplinato l’attuazione.

 

La massa totale effettiva può essere raggiunta tramite apposita zavorra ancorata in maniera inamovibile, oppure tramite uno o più elementi amovibili. La verifica della massa dovrà essere svolta dagli Uffici della Motorizzazione.

 

In sede di esame, l’esaminatore dovrà verificare previamente che il veicolo corrisponda a quello verificato dalla MCTC.

 

 

Daniela Dringoli

D/t

Responsabile di Area

 

 

 

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G.U. n. 288 del 9.12.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 novembre 2013

Disposizioni in materia di realizzazione della massa totale effettiva

dei veicoli in sede di esame per il conseguimento  delle  patenti  di

guida di categoria BE, C, C1E, CE, D1E e DE.

 

                               IL CAPO

          del Dipartimento per i trasporti, la navigazione

                ed i sistemi informativi e statistici

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

              Presentazione dei veicoli in sede d'esame

                  con massa totale effettiva minima

  1. Ai sensi dell'allegato II, paragrafo B, punto 5.2,  del  decreto

legislativo n. 59 del  2011  e  successive  modificazioni,  la  massa

totale effettiva, con la quale devono essere presentati  in  sede  di

esame, non deve essere inferiore a;

    a) 800 kg, per i  rimorchi  del  complesso  di  veicoli  utili  a

sostenere la prova di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti

per il conseguimento di una patente di categoria BE, C1E, D1E e DE;

    b) 10.000 Kg, per il  veicolo  utile  a  sostenere  la  prova  di

verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento  di

una patente di categoria C;

    c) 15.000 kg, per l'autoarticolato o complesso di veicoli,  utile

a sostenere la prova di verifica delle capacita' e dei  comportamenti

per il conseguimento di una patente di categoria CE.

 

                               Art. 2

       Modalita' di realizzazione della massa effettiva minima

  1. La minima massa totale effettiva di cui  all'art.  1,  comma  1,

puo' essere raggiunta tramite apposta zavorra ancorata sui veicoli di

cui allo  stesso  comma  in  maniera  inamovibile.  Si  applicano  le

disposizioni di cui all'art. 78 del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285, e successive modificazioni.

  2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la zavorra, di cui

al  comma  precedente,  puo'  consistere  in  uno  o  piu'   elementi

amovibili, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli  3  e

4.

                               Art. 3

                          Zavorra amovibile

  1. Possono costituire zavorra  amovibile,  ai  sensi  dell'art.  2,

contenitori in  plastica  rigida,  del  tipo  omologato  GIR  (Grandi

Imballaggi per il trasporto alla  Rinfusa),  IBC  (Intermediate  Bulk

Container) o GVR (Grand Recipient pour Vrac), riempiti d'acqua.

  2. I contenitori recano indicazione dei vari livelli  di  capacita'

degli  stessi,   in   relazione   alla   quantita'   acqua   immessa,

riscontrabile agevolmente dall'esterno.

  3. I contenitori di cui ai commi 1 e  2  sono  presentati  pieni  a

raso: a tal  fine  non  rileva  la  capacita'  di  liquido  contenuta

nell'imbocco del contenitore stesso.

  4.  Possono  altresi'  costituire  zavorra  amovibile,   ai   sensi

dell'art. 2,  elementi  di  carico  in  altro  materiale  rigido  che

soddisfi  proprieta'  di  resistenza  al  deterioramento  da   agenti

atmosferici e caratteristiche costruttive  che  consentano  un  saldo

ancoraggio al veicolo nelle normali condizioni di trasporto.

 

                               Art. 4

               Attestazione di massa totale effettiva

                  del veicolo con zavorra amovibile

  1. Ai fini della verifica della  massa  totale  effettiva,  ciascun

veicolo di  cui  all'art.  1,  caricato  ai  sensi  dell'art.  3,  e'

presentato presso un ufficio della motorizzazione, corredato  da  una

relazione tecnica, redatta da perito tecnico abilitato.

  2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene almeno:

    a) elementi di identificazione  del  veicolo:  marca  e  modello,

numero di telaio e di targa;

    b) descrizione degli  elementi  di  carico:  numero,  dimensioni,

materiale, geometria dei solidi e reso di ciascun elemento:

    c) dislocazione degli elementi di carico sul piano di carico;

    d) descrizione delle modalita' di ancoraggio;

    e) immagine fotografica del veicolo carico.

  3. La descrizione di quanto sub lettere b), c) e d) ha un grado  di

dettaglio e completezza  necessario  e  sufficiente  a  ripetere,  in

occasioni successive, il carico del veicolo in esatta  conformita'  a

quello realizzato per l'espletamento delle operazioni di cui al comma

1.

  4. Il funzionario dell'ufficio della motorizzazione provvede a:

    a) verificare che siano stati  effettuati  i  versamenti  di  cui

all'art. 6, a mezzo di  esibizione  della  relativa  attestazione  di

pagamento;

    b) effettuare le operazioni di pesa del veicolo carico,  ai  fini

dell'accertamento della massa totale effettiva;

    c) attestare la stessa sulla relazione tecnica,  con  apposizione

di timbro dell'Ufficio e firma.

  5. La relazione tecnica di cui comma 2, come integrata ai sensi del

comma 4, in sede di esame attesta che:

    a) il veicolo, presentato in conformita' a quanto ivi  descritto,

ha la massa totale effettiva nella stessa indicata;

    b) il carico, assicurato  con  le  modalita'  ivi  descritte,  e'

saldamente ancorato al veicolo in condizioni normali di trasporto.

  6. Ogni  eventuale  modifica  a  quanto  indicato  nella  relazione

tecnica comporta la ripetizione della procedura di cui ai commi da  1

a 4.

 

                               Art. 5

                 Compiti dell'esaminatore in materia

              di verifica della massa totale effettiva

  1. Prima dell'espletamento della verifica  delle  capacita'  e  dei

comportamenti per il conseguimento di una patente  di  categoria  BE,

C1E, C, CE, D1E e DE, la relazione tecnica di cui all'art.  4,  comma

2, come integrata ai sensi del comma  4  dello  stesso  articolo,  e'

esibita all'esaminatore.

  2. L'esaminatore verifica esclusivamente:

    a) che il veicolo presentato corrisponda, per  marca  e  modello,

numero di telaio  e  di  targa,  a  quello  oggetto  della  relazione

tecnica;

    b) che sul veicolo sia presente un carico  i  cui  elementi,  per

numero,  dimensioni,  materiale  e   geometria   dei   solidi   siano

corrispondenti a quanto indicato nella relazione tecnica;

    c) che la dislocazione degli elementi di  carico  e  le  relative

modalita' di ancoraggio siano esattamente conformi a quelle descritte

nella relazione tecnica.

  3. Qualora  non  siano  verificate  con  esito  positivo  tutte  le

condizioni  di  cui  al  comma  2,   l'esaminatore   redige   verbale

dichiarando il veicolo inidoneo ai fini dell'espletamento della prova

di cui al comma 1.

 

                               Art. 6

                               Diritti

  1. Ai fini dell'espletamento di ciascuna operazione di cui all'art.

4, e' da corrispondersi l'importo di cui alla  tabella  3,  punto  4,

della legge 1° dicembre 1986, n. 870.

 

                               Art. 7

                          Entrata in vigore

  1. Le disposizioni di cui presente decreto si applicano a far  data

dal giorno della sua pubblicazione, fatta eccezione per l'art. 5, che

si applica a decorrere  dal    gennaio  2014,  giusta  il  disposto

dell'art. 1, comma 388, e tabella 2, punto 4, della legge 24 dicembre

2012, n. 228, e dell'art. 1 del decreto del Presidente del  Consiglio

dei Ministri 26 giugno 2013.

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo

osservare.

 

    Roma, 11 novembre 2013

 

                                     Il Capo del Dipartimento: Fumero