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Roma, 13 dicembre 2013

 

Circolare n. 279/2013

 

Oggetto: Codice della Strada – Rinnovo patente – D.M. 15.11.2013 su G.U. n.289 del 10.12.2013.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stata perfezionata la nuova disciplina per il rinnovo della patente che prevede il rilascio di un duplicato del documento anziché l’apposizione di un tagliando adesivo.

 

In particolare il decreto stabilisce la procedura di trasmissione telematica dei dati tra i sanitari che accertano l’idoneità psico fisica del titolare della patente e il Centro Operativo del Ministero Infrastrutture Trasporti.

 

Il nuovo regime dovrà essere pienamente operativo a partire dall’8 febbraio 2014.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 289 del 10.12.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 novembre 2013

Disposizioni procedurali attuative  degli  articoli  1,  2  e  3  del

decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione

del rinnovo di validita' della patente.

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                   per i trasporti, la navigazione

                ed i sistemi informativi e statistici

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4  del  decreto

del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  9  agosto  2013,

disciplina le procedure necessarie affinche' i medici e le  strutture

di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche  locali  di

cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di  cui  all'art.

201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  in  sede

di rinnovo di validita' di  una  patente  di  guida,  procedano  alla

trasmissione  telematica  della  comunicazione  dei   contenuti   del

certificato medico, della foto  e  della  firma  del  titolare  della

patente stessa, ai sensi degli articoli 1  e  2  del  citato  decreto

ministeriale,  nonche'  alla  stampa  e   consegna   della   ricevuta

dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida, ai  sensi

dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.

  2.  Il  presente  decreto  disciplina  altresi'  le  procedure  che

dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e

della documentazione di cui agli articoli  1  e  2  del  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013  non  dia

esito positivo.

  3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto  le

domande di conferma di validita' di una patente di guida,  presentate

prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validita' stessa.

 

 

                               Art. 2

         Requisiti per l'accesso alla procedura informatica

  1. Per procedere all'attivita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  i

soggetti di cui allo  stesso  articolo  devono  accedere  al  sistema

informatico del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i

sistemi informativi e statistici,  attraverso  sito  web  Il  Portale

dell'Automobilista. A tal fine devono:

    a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali  di  accesso

al predetto  sistema  informatico  all'ufficio  della  motorizzazione

territorialmente  competente  in  base  ai  criteri  definiti   dagli

articoli 1, 2 e 3, del  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  31

gennaio 2011, e successive modificazioni;

    b) accedere al  sito  internet  www.ilportaledellautomobilista.it

con le suddette credenziali;

    c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che  il

sistema informatico genera.

  2. La richiesta di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  esperita  dai

medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione

ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis,  del  decreto  del  Capo  del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici 31 gennaio 2011,  e  successive  modificazioni,  e  gia'

titolari dello stesso codice.

 

                               Art. 3

         Operazioni propedeutiche alla conferma di validita'

              della patente di guida in via telematica

  1. Prima di procedere alla trasmissione dell'estratto dei contenuti

della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di  idoneita'

psico-fisica, utile al rinnovo di validita' di una patente di  guida,

i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al  portale

dell'automobilista  attraverso  le  credenziali  ed  il  PIN  di  cui

all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilita'  della  patente

di  guida  attraverso  modalita'  telematica,  inserendo  i  dati  in

apposita maschera che propone il sistema informatico.

 

                               Art. 4

            Conferma di validita' della patente di guida

                          in via telematica

  1. In caso di esito positivo della verifica di cui all'art.  3,  il

medico o, se del caso, la commissione medica  locale  procedono  alla

trasmissione dell'estratto dei contenuti della relazione  medica.  La

relazione medica e' redatta sulla  base  di  modalita'  definite  con

provvedimento del Ministero della salute.

  2. All'esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione

medica compilano l'apposita maschera proposta dal sistema informatico

e conforme all'allegato 1 del presente decreto.  Alla  maschera  sono

allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del  titolare  di

patente  nella   specifica   sezione   dell'allegato   1.   Eventuali

prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per  il  veicolo

sono indicati attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli

specifici codici e sub-codici  di  cui  all'allegato  I  del  decreto

legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;

    b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell'attestazione  di

pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8,

del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive

modificazioni;

    c) comunicano al sistema informatico, usando  l'apposito  comando

presente sulla maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di

conferma di validita'.

  3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2,  il

sistema informatico genera  la  ricevuta  dell'avvenuta  conferma  di

validita' della patente di guida di cui all'art. 3  del  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme

all'allegato 2 del presente decreto, che  e'  stampata  e  consegnata

immediatamente all'interessato, previa apposizione di firma e  timbro

del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente

della commissione medica locale.

 

                               Art. 5

             Esito negativo della conferma di validita'

              della patente di guida in via telematica

  1. La verifica di cui all'art. 3 da' esito negativo, e non consente

di  proseguire  nelle  ulteriori  operazioni  utili  al  rinnovo   di

validita' della patente di guida, se:

    a) la patente di guida rientra nei casi di cui all'art. 1,  comma

3;

    b) se  vi  e'  discordanza  tra  i  dati  presenti  nell'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente

da rinnovarsi;

    c) se il titolare di patente ha adito un  medico  monocratico  ma

ricorra una delle condizioni  di  cui  all'art.  119,  comma  4,  del

decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive

modificazioni, o se  dall'anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla

guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita  presso  una

commissione medica locale;

    d) se nell'anagrafe nazionale degli  abilitati  alla  guida  sono

presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.

  2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore  o,  se

del caso, la commissione medica locale,  su  richiesta  del  titolare

della patente, possono comunque procedere, in caso di esito  positivo

della visita, a redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti

della relazione medica, di cui all'art. 1 del  decreto  del  Ministro

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  9  agosto  2013,   conforme

all'allegato 1, su supporto cartaceo non in  bollo,  sulla  quale  e'

apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare  della

patente di guida. Tale  certificazione  e'  esibita  in  originale  e

prodotta   in   copia   presso   l'ufficio   della    motorizzazione,

territorialmente  competente  in  ragione  del  luogo  ove  e'  stata

effettuata la visita medica, unitamente ad  una  seconda  fotografia,

identica a quella  autenticata,  ed  alla  domanda  di  emissione  di

duplicato a titolo di conferma di validita' della patente, redatta su

apposito modello relativo alle  operazioni  di  motorizzazione  sulla

patente di  guida.  La  ricevuta  di  presentazione  dell'istanza  di

duplicato, unitamente all'originale della comunicazione dei contenuti

del certificato medico, e' valida ai  fini  della  circolazione  fino

alla consegna del duplicato della patente di guida,  rinnovata  nella

validita', e  comunque  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di

rilascio.

  3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c),  il  medico  monocratico

adito non effettua la visita medica per la conferma di  validita'  ed

invita il conducente e' invitato a  recarsi  presso  una  commissione

medica locale.

  4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico  certificatore

o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita

medica per la conferma di  validita'  ed  invitano  il  conducente  a

recarsi presso un ufficio della  motorizzazione,  per  verificare  la

natura dell'ostativo riscontrato e, se  del  caso,  regolarizzare  la

propria posizione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

La presenza di un provvedimento di revoca,  sospensione  o  revisione

della  patente  nella  predetta  anagrafe  comporta,  in  ogni  caso,

l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

                               Art. 6

                          Diritti e tariffe

  1. Ai fini dell'emissione di un duplicato della  patente  di  guida

per conferma di validita', ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5,  comma

2,  il  titolare  della  stessa  deve  esibire   un'attestazione   di

versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul  duplicato  della

patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.

 

                               Art. 7

                  Modifiche tecniche agli allegati

  1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del  sistema  informatico,

debba procedersi a modifiche  tecniche  degli  allegati  al  presente

decreto, a cio' si provvede con decreto del direttore generale per la

Motorizzazione.

 

                               Art. 8

                          Entrata in vigore

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili   a

decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  ad

eccezione dell'art. 2 che e' applicabile dal giorno successivo.

  2. A decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di

pubblicazione di cui al comma 1, non sono piu'  esperibili  procedure

di comunicazione del rinnovo di  validita'  della  patente  di  guida

difformi da quelle previste dal presente decreto.

  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano  parte

integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

    Roma, 15 novembre 2013

 

                                         Il Capo Dipartimento: Fumero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Allegato 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Allegato 2