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Roma, 13 dicembre
2013
Circolare n. 279/2013
Oggetto: Codice della Strada –
Rinnovo patente – D.M. 15.11.2013 su G.U. n.289 del 10.12.2013.
Con il decreto
indicato in oggetto è stata perfezionata la nuova disciplina per il rinnovo
della patente che prevede il rilascio di un duplicato del documento anziché
l’apposizione di un tagliando adesivo.
In particolare il
decreto stabilisce la procedura di trasmissione telematica dei dati tra i
sanitari che accertano l’idoneità psico fisica del
titolare della patente e il Centro Operativo del Ministero Infrastrutture
Trasporti.
Il nuovo regime
dovrà essere pienamente operativo a partire dall’8 febbraio 2014.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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G.U. n. 289 del 10.12.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2013
Disposizioni procedurali attuative degli articoli
1, 2 e
3 del
decreto 9 agosto 2013, in materia di
nuove procedure di comunicazione
del rinnovo di validita' della patente.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto,
adottato ai sensi dell'art. 4
del decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
9 agosto 2013,
disciplina le procedure
necessarie affinche' i medici e le strutture
di cui all'art.
119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di
cui al comma 4
dello stesso art. 119 e le strutture di
cui all'art.
201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede
di rinnovo di validita' di
una patente di
guida, procedano alla
trasmissione
telematica della
comunicazione dei contenuti
del
certificato medico, della
foto e
della firma del
titolare della
patente stessa, ai
sensi degli articoli 1 e 2
del citato decreto
ministeriale,
nonche' alla
stampa e consegna
della ricevuta
dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida, ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale.
2. Il presente decreto
disciplina altresi' le
procedure che
dovranno essere
esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e
della documentazione
di cui agli articoli 1 e
2 del decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia
esito positivo.
3. Non rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto le
domande di conferma di
validita' di una patente di guida, presentate
prima di quattro
mesi dalla data di scadenza della validita' stessa.
Art. 2
Requisiti per l'accesso alla procedura
informatica
1. Per procedere all'attivita' di
cui all'art. 1, comma
1, i
soggetti di cui
allo stesso articolo
devono accedere al
sistema
informatico del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i
sistemi informativi e
statistici, attraverso sito
web Il Portale
dell'Automobilista. A tal fine devono:
a) richiedere
l'attribuzione di apposite credenziali di
accesso
al predetto sistema
informatico all'ufficio della
motorizzazione
territorialmente
competente in
base ai criteri
definiti dagli
articoli 1, 2 e 3,
del decreto del
Capo del Dipartimento
per i
trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31
gennaio 2011, e
successive modificazioni;
b) accedere al sito internet
www.ilportaledellautomobilista.it
con le suddette
credenziali;
c) acquisire il numero
di identificazione personale (PIN) che il
sistema informatico
genera.
2. La richiesta di cui
al comma 1, lettera a), e' esperita dai
medesimi soggetti
legittimati a chiedere il codice di identificazione
ai sensi
dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto
del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi
e statistici 31
gennaio 2011, e successive
modificazioni, e gia'
titolari dello stesso
codice.
Art. 3
Operazioni propedeutiche alla conferma
di validita'
della
patente di guida in via telematica
1. Prima di procedere
alla trasmissione dell'estratto dei contenuti
della relazione
medica per l'accertamento dei requisiti di
idoneita'
psico-fisica, utile
al rinnovo di validita' di una patente di guida,
i soggetti di
cui all'art. 1, comma 1, esperito l'accesso al
portale
dell'automobilista
attraverso le
credenziali ed il
PIN di cui
all'art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilita'
della patente
di guida attraverso modalita' telematica,
inserendo i dati
in
apposita maschera che
propone il sistema informatico.
Art. 4
Conferma di validita'
della patente di guida
in
via telematica
1. In caso di esito
positivo della verifica di cui all'art. 3, il
medico o, se del
caso, la commissione medica locale procedono
alla
trasmissione dell'estratto
dei contenuti della relazione
medica. La
relazione medica e' redatta sulla
base di modalita' definite
con
provvedimento del Ministero
della salute.
2. All'esito della
visita, il medico o, se del caso, la commissione
medica compilano
l'apposita maschera proposta dal sistema informatico
e conforme
all'allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono
allegati,
telematicamente, la fotografia e la firma del
titolare di
patente nella specifica sezione
dell'allegato 1. Eventuali
prescrizioni mediche per il
conducente e adattamenti per il veicolo
sono indicati
attraverso l'iscrizione, nella predetta maschera, degli
specifici codici e
sub-codici di cui
all'allegato I del
decreto
legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e successive modificazioni;
b) inseriscono i dati
relativi agli estremi dell'attestazione di
pagamento relativa ai
diritti dovuti ai sensi dell'art. 126, comma 8,
del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) comunicano al sistema informatico, usando l'apposito comando
presente sulla
maschera, l'avvenuto completamento delle operazioni di
conferma di validita'.
3. Concluse con esito
positivo le operazioni di cui al comma 2, il
sistema informatico
genera la ricevuta
dell'avvenuta conferma di
validita' della patente di guida di
cui all'art. 3 del decreto
del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013,
conforme
all'allegato 2 del presente
decreto, che e' stampata
e consegnata
immediatamente
all'interessato, previa apposizione di firma e
timbro
del medico che ha
effettuato la visita o, se del caso, del presidente
della commissione
medica locale.
Art. 5
Esito negativo della conferma di validita'
della
patente di guida in via telematica
1. La verifica di cui
all'art. 3 da' esito negativo, e non consente
di proseguire nelle ulteriori
operazioni utili al
rinnovo di
validita' della patente di guida, se:
a) la patente di guida
rientra nei casi di cui all'art. 1, comma
3;
b) se vi
e'
discordanza tra i
dati presenti nell'anagrafe
nazionale degli
abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente
da rinnovarsi;
c) se il titolare di
patente ha adito un
medico monocratico ma
ricorra una delle
condizioni di cui
all'art. 119, comma
4, del
decreto
legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, o se dall'anagrafe
nazionale degli abilitati
alla
guida risulti che il
conducente deve sottoporsi a visita
presso una
commissione medica locale;
d) se nell'anagrafe
nazionale degli
abilitati alla guida
sono
presenti ostativi che
impediscono il rinnovo della patente.
2. Nei casi di cui alla
lettera b), il medico certificatore o,
se
del caso, la
commissione medica locale, su richiesta
del titolare
della patente,
possono comunque procedere, in caso di esito
positivo
della visita, a
redigere la comunicazione dell'estratto dei contenuti
della relazione
medica, di cui all'art. 1 del
decreto del Ministro
delle
infrastrutture e
dei trasporti 9
agosto 2013, conforme
all'allegato 1, su supporto
cartaceo non in bollo, sulla
quale e'
apposta la fotografia
che si autentica e la firma del titolare
della
patente di guida. Tale certificazione e' esibita
in originale e
prodotta in
copia presso l'ufficio
della motorizzazione,
territorialmente
competente in
ragione del luogo
ove e' stata
effettuata la visita
medica, unitamente ad una seconda
fotografia,
identica a quella autenticata,
ed alla domanda
di emissione di
duplicato a titolo di
conferma di validita' della patente, redatta su
apposito modello
relativo alle operazioni di
motorizzazione sulla
patente di guida.
La ricevuta di
presentazione dell'istanza di
duplicato, unitamente
all'originale della comunicazione dei contenuti
del certificato
medico, e' valida ai
fini della circolazione
fino
alla consegna del
duplicato della patente di guida,
rinnovata nella
validita', e comunque
non oltre sessanta
giorni dalla data
di
rilascio.
3. Nei casi di cui al
comma 1, lettera c), il
medico monocratico
adito non effettua
la visita medica per la conferma di validita' ed
invita il conducente e' invitato a
recarsi presso una
commissione
medica locale.
4. Nei casi di cui al
comma 1, lettera d), il medico certificatore
o, se del caso,
la commissione medica locale non effettuano la visita
medica per la
conferma di validita' ed
invitano il conducente
a
recarsi presso un
ufficio della motorizzazione, per
verificare la
natura dell'ostativo
riscontrato e, se del caso, regolarizzare
la
propria posizione
nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o
revisione
della patente nella predetta
anagrafe comporta, in
ogni caso,
l'applicazione delle disposizioni
di cui al presente comma.
Art. 6
Diritti e tariffe
1. Ai fini
dell'emissione di un duplicato della patente di
guida
per conferma di validita', ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5, comma
2, il titolare della
stessa deve esibire
un'attestazione di
versamento effettuato a
titolo imposta di bollo sul
duplicato della
patente, ed una a
titolo di diritto di motorizzazione.
Art. 7
Modifiche tecniche agli allegati
1. Qualora, per
evoluzioni o adeguamento del
sistema informatico,
debba procedersi a
modifiche tecniche degli
allegati al presente
decreto, a cio' si provvede con decreto del direttore generale per la
Motorizzazione.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del
presente decreto sono
applicabili a
decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello
della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ad
eccezione dell'art. 2
che e' applicabile dal giorno successivo.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo
alla data di
pubblicazione di cui al
comma 1, non sono piu' esperibili
procedure
di comunicazione
del rinnovo di validita' della
patente di guida
difformi da quelle
previste dal presente decreto.
Il presente decreto,
unitamente agli allegati che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 novembre 2013
Il
Capo Dipartimento: Fumero
Allegato 1
Allegato 2