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Roma,
18 dicembre 2013
Circolare n. 282/2013
Oggetto: Finanziamenti – Agevolazioni
per investimenti innovativi nelle regioni del sud – D.M. 20.11.2013, su G.U. n.
288 del 9.12.2013 e D.M. 29.7.2013, su G.U. n. 236 dell’8.10.2013.
Dal 27 febbraio 2014 le imprese localizzate
in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Regioni
dell’Obiettivo Convergenza) potranno presentare le domande per accedere
alle agevolazioni per programmi di investimenti innovativi. Lo stanziamento complessivo
è di 150 milioni di euro, di cui il 60% è riservato alle PMI.
Soggetti beneficiari – Possono
partecipare al bando le imprese di logistica (codice 52 della classificazione
ATECO 2007) costituite da almeno due anni e avere la forma giuridica di
società.
Programmi ammissibili – I programmi, della
durata non superiore a 12 mesi, devono prevedere la realizzazione di
investimenti innovativi finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni
materiali ed immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il
livello di efficienza dell’attività economica oggetto del programma (ossia riduzione
dei costi, aumento del livello qualitativo dei processi, aumento della capacità
produttiva, introduzione di nuovi servizi, riduzione dell’impatto ambientale e
miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro). Non sono ammissibili i
programmi di investimento di mera sostituzione di impianti, macchinari e
attrezzature.
Misura dell’agevolazione – Le agevolazioni
sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti e sono variabili a
seconda della dimensione dell’impresa (7,5% per le grandi imprese, 15% per le
medie e 22,5% per le piccole). La procedura prevede un anticipo (sovvenzione rimborsabile) pari al 75%
delle spese ammissibili che l’impresa deve restituire parzialmente in rate
semestrali in un massimo di sette anni.
Spese ammissibili – Le spese
ammissibili (non inferiori a 200 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro)
riguardano l’acquisto di nuove immobilizzazioni (macchinari, impianti,
attrezzature e programmi informatici innovativi); restano escluse le spese
relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto.
Presentazione delle domande – La richiesta di
accesso all’agevolazione, corredata con la documentazione indicata nel DM
20.11.2013, deve essere presentata in via informatica tramite il sito del
Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it
– Sezione “Investimenti innovativi nelle
regioni convergenza”). La domanda dovrà essere inviata a partire dal 27
febbraio 2014 mentre la registrazione dell’impresa proponente e la compilazione
della domanda potranno essere effettuate già dal 13 febbraio 2014. L’incentivo
sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili ed in base all’ordine
cronologico della presentazione delle domande, solo alle imprese che abbiano
raggiunto un determinato punteggio assegnato in base ad una serie di indicatori
(tra cui copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza
finanziaria, fattibilità tecnica del programma e qualità della proposta). Entro
90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza
delle agevolazioni, l’impresa dovrà presentare gli ordini di acquisto relativi
ai beni previsti dal programma di investimenti e le coordinate bancarie del
conto corrente dedicato esclusivamente alla realizzazione del programma.
Daniela Dringoli |
Allegati
due
|
Responsabile di
Area |
Lc/lc |
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© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n.288 del 9.12.2013 fonte Guritel
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 20 novembre 2013
Termini e modalita'
di presentazione delle domande di agevolazione in
favore di
programmi di investimento
innovativi nelle regioni
Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia, di cui al decreto
29 luglio
2013.
IL
DIRETTORE GENERALE
per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
Decreta:
Art. 1
Modalita'
di presentazione
delle domande di agevolazione
1. Ai fini dell'accesso
alle agevolazioni finanziarie previste
dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio
2013 di
cui
alle premesse (nel seguito
decreto), le imprese
sono tenute a
presentare, secondo le modalita'
indicate al comma 2,
la seguente
documentazione:
a) domanda di
agevolazione, redatta secondo lo
schema di cui
all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti alla
dimensione
dell'impresa proponente, alla tipologia e all'ambito
tecnologico del
programma di investimento
nonche'
al personale dipendente
e
qualificato dell'impresa proponente;
b) relazione
tecnica del programma
di investimento redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;
c) piano di
investimento redatto secondo
lo schema di cui
all'allegato n. 3;
d) la dichiarazione,
resa secondo le modalita' stabilite
dalla
Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la
richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;
e) con riferimento a
quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera
c), del decreto,
la dichiarazione sostitutiva
d'atto notorio
concernente i dati,
relativi agli ultimi
due esercizi contabili
chiusi alla data di
presentazione della domanda
di agevolazione,
utili per il calcolo della capacita'
di rimborso di cui all'art.
9
del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui
all'art. 8,
comma 8, del decreto stesso,
redatta secondo lo
schema di cui
all'allegato n. 4.
Tale dichiarazione e' resa
dal legale
rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata
digitalmente
dal presidente del Collegio sindacale ovvero, nel caso in
cui tale
organo sociale non sia
presente, da un
professionista iscritto
nell'albo dei revisori
legali, dei dottori
commercialisti, dei
ragionieri e periti
commerciali o in
quello dei consulenti
del
lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale.
2. La domanda di
agevolazioni e la documentazione indicata al comma
1, firmate digitalmente, devono
essere presentate, pena
l'invalidita', a
partire dalle ore
10.00 del 27
febbraio 2014,
attraverso
un'apposita procedura informatica
accessibile dalla
sezione
"Investimenti
innovativi nelle Regioni
Convergenza
(Macchinari)" del sito del Ministero dello sviluppo
economico (nel
seguito Ministero) www.mise.gov.it.
3. La procedura
informatica di presentazione della domanda prevede,
secondo le istruzioni di dettaglio contenute
nell'apposita sezione
del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) registrazione
dell'impresa proponente;
b) compilazione della
domanda e dei relativi allegati utilizzando
l'apposita procedura guidata;
c) acquisizione del
codice identificativo della
domanda che
attesta il completamento
delle attivita' di
compilazione della
stessa;
d) invio della
domanda, utilizzando il codice
identificativo di
cui alla lettera c).
4. Nella fase di
registrazione di cui al
comma 3, lettera
a),
l'impresa proponente e' tenuta a
inserire il proprio codice fiscale
in un'apposita area dedicata. La procedura informatica
verifica la
correttezza di tale
codice e invia
un messaggio, contenente
la
password di primo
accesso, all'indirizzo di
posta elettronica
certificata (PEC) dell'impresa
proponente risultante dal
registro
delle imprese.
5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere da a) a c) inerenti
alla
predisposizione della domanda di agevolazione possono essere
svolte
dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione
delle domande di cui al comma
2. A tal
fine il Ministero
rende
disponibile la procedura informatica per
lo svolgimento di dette
attivita' a partire dal
13 febbraio 2014.
6. La domanda
predisposta dall'impresa ai sensi del
comma 5 puo'
essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attivita'
di cui
al
comma 3, lettera d), solo a
partire dal termine
di presentazione
delle domande di cui al comma 2.
7. La chiusura dello
sportello per la presentazione
delle domande
e' disposta
con provvedimento del
Direttore generale per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali e
comunicata nel
sito internet del
Ministero e nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. Le
imprese, ai sensi
dell'art. 2, comma
3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto
alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti
delle disponibilita' finanziarie.
Le
domande presentate nell'ultimo
giorno in cui
risultano risorse
finanziarie disponibili sono ammesse all'istruttoria secondo
quanto
previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande presentate
nelle more
della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria
si considerano decadute.
Art. 2
Istruttoria delle domande di
agevolazioni
1. L'attivita'
istruttoria di cui all'art. 8 del decreto e' svolta
direttamente dal Ministero ed e'
articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della
completezza della documentazione
presentata e
dei requisiti di ammissibilita';
b) valutazione della
solidita'
economico-patrimoniale
dell'impresa proponente di cui all'art. 9 del decreto;
c) valutazione
della domanda sulla
base dei criteri
di cui
all'art. 8, comma 8, del decreto.
2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1,
lettera a), il
Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i
documenti di
cui all'art. 1, comma 1, verifica, sulla base degli elementi
e delle
dichiarazioni
fornite dall'impresa proponente
nella domanda di
agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle
agevolazioni e i
requisiti oggettivi dei
programmi di investimento
previsti dal
decreto.
3. Nel
caso in cui l'impresa presenti
piu'
programmi di
investimento relativi alla medesima unita'
produttiva, ai fini della
verifica del rispetto dei
limiti delle spese
ammissibili di cui
all'art. 5, comma 6, lettera
c), del decreto
viene considerato
l'importo complessivo delle spese ammissibili
relative a tutti
i
programmi di investimento presentati con riferimento
alla predetta
unita' produttiva. A
tal fine per unita'
produttiva si intende
la
sede o l'unita' locale dell'impresa
proponente come risultante
dal
registro delle imprese.
4. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1,
lettera b), il
Ministero valuta la solidita' economico-patrimoniale dell'impresa
proponente sulla base della capacita'
dell'impresa di rimborsare la
parte di sovvenzione da restituire. Tale capacita'
e'
accertata, ai
sensi dell'art. 9 del
decreto, verificando, sulla
base dei dati
relativi all'ultimo esercizio
contabile chiuso alla
data di
presentazione della domanda di agevolazione, la seguente
relazione:
Cflow
³ 0,8 ´ (CFa /N)
dove:
a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al Risultato
di
esercizio e degli Ammortamenti,
determinati, con riferimento
allo
schema di Conto economico di cui all'art. 2425
del codice civile,
come segue:
1) il valore relativo
al Risultato di esercizio e' quello della
voce "Risultato prima delle imposte";
2) il valore degli
Ammortamenti e' dato dalla somma delle voci
di cui alla sezione
B, punto 10,
lettera A (ammortamento
delle
immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera
B
(ammortamento delle immobilizzazioni materiali);
b) "CFa": indica
l'importo della parte
di sovvenzione da
restituire determinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto,
sulla base
delle spese individuate dall'impresa nella domanda di
agevolazione;
c) "N":
indica il numero degli anni di ammortamento
della parte
di sovvenzione da restituire, secondo quanto indicato
dall'impresa in
sede di domanda di
agevolazioni. A tal
fine si ricorda
che la
sovvenzione da restituire e'
rimborsata in un periodo della
durata
massima di 7 anni.
5. Nel caso in cui
l'impresa presenti due
o piu' domande
di
agevolazione, la verifica
di cui al
comma 4 viene
effettuata
complessivamente con riferimento a tutti i programmi di investimento
presentati.
6. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma 1,
lettera c), il
Ministero valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:
a) Caratteristiche
dell'impresa proponente, valutato
sulla base
dei seguenti indicatori:
1) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni.
Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai dati
relativi agli ultimi due
esercizi contabili chiusi
alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto
dato dalla
somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine
sul totale
delle immobilizzazioni.
I predetti valori
sono determinati, con
riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui
all'art. 2424
del codice civile, come segue:
il valore relativo ai
mezzi propri e'
quello del totale
della
voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
il valore relativo ai
debiti a medio-lungo termine e' quello dato
dalla somma degli
importi esigibili oltre
l'esercizio successivo
della voce D del Passivo "Totale Debiti";
il valore relativo
alle immobilizzazioni e' quello del
totale
della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".
2. Indipendenza finanziaria.
Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai dati
relativi agli ultimi due
esercizi contabili chiusi
alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto
dato dai
mezzi propri sul
totale del passivo.
I predetti valori
sono
determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale
di cui
all'art. 2424 del codice civile, come segue:
il valore relativo ai
mezzi propri e'
quello del totale
della
voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
il valore relativo al
Passivo e' quello del
totale del "Totale
Passivo".
3) Incidenza delle spese in ricerca e sviluppo.
Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai dati
relativi agli ultimi due
esercizi contabili chiusi
alla data di
presentazione della domanda di agevolazione,
del rapporto tra le
spese di ricerca e sviluppo e il totale dei ricavi delle
vendite e
delle prestazioni. I predetti valori sono determinati come
segue:
il valore delle spese
di ricerca e sviluppo, con riferimento allo
schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del
codice civile,
e' quello della
voce B I 2 dell'Attivo "Costi di ricerca, di sviluppo
e di pubblicita'" al netto dei
costi per pubblicita', come risultante
dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio;
il valore dei
ricavi delle vendite
e delle prestazioni,
con
riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art. 2425
del
codice civile, e' quello della voce A
1 "Ricavi delle vendite e delle
prestazioni".
4) Incidenza del personale qualificato.
Tale indicatore e' determinato
sulla base del
rapporto tra il
numero del personale qualificato e il numero
totale del personale
dipendente dell'impresa proponente. A tal fine si considera:
personale qualificato:
il personale dipendente iscritto nel libro
unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di
una laurea
(laurea di primo livello o titolo di diploma di
laurea di vecchio
ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti
ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o
magistrale) in
discipline di ambito
tecnico o scientifico
come individuate
nell'allegato n. 2
del decreto-legge 26
giugno 2012, n.
83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134;
personale dipendente
dell'impresa proponente: il
personale in
pianta organica dell'impresa proponente iscritto nel libro
unico del
lavoro.
b) Fattibilita'
tecnica e sostenibilita' economico-finanziaria
del programma, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
1) Fattibilita' tecnica del programma.
Tale indicatore e' determinato sulla base del rapporto tra le spese
ammissibili relative
ad investimenti puntualmente
definiti e il
totale delle spese
ammissibili. A tal
fine per investimenti
puntualmente definiti si intendono i beni per i
quali siano stati
forniti unitamente alla domanda di agevolazione adeguati
preventivi
di spesa.
2) Sostenibilita' del programma,
determinata sulla base:
Incidenza della
gestione caratteristica sull'investimento da
realizzare.
Tale indicatore e' determinato come rapporto dato tra
il margine
operativo lordo e gli investimenti ammessi. I predetti
valori sono
determinati come segue:
il valore del margine
operativo lordo e' determinato come
media
dei margini operativi lordi (MOL) relativi agli ultimi due
esercizi
contabili chiusi alla
data di presentazione
della domanda di
agevolazione. Il MOL
di ciascun esercizio
e'
determinato, con
riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art. 2425
del
codice civile, come differenza tra il valore del totale della
voce A
"Valore della produzione" e le seguenti voci:
Voce B
6 "Costo della
produzione per materie
prime,
sussidiarie, di consumo e merci";
Voce B 7 "Costo
della produzione per servizi";
Voce B 8 "Costo
della produzione per godimento
di beni di
terzi";
Voce B 9 "Costo
della produzione per il personale";
Voce B
11 "Costo della
produzione per variazioni
delle
rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci";
Voce B
14 "Costo della
produzione per oneri
diversi di
gestione".
Il valore degli investimenti
ammessi e' pari
al valore degli
investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello svolgimento
da
parte del Ministero dell'analisi
di congruita' dei
costi e di
pertinenza e innovativita' dei
beni presentati dall'impresa
proponente.
Incidenza degli oneri
finanziari sul fatturato.
Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai dati
relativi agli ultimi due
esercizi contabili chiusi
alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, del
rapporto tra gli
oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati,
con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art.
2425
del codice civile, come segue:
il valore degli
oneri finanziari e' quello
della voce C 17
"Interessi e altri oneri finanziari";
il valore del
fatturato e' quello
del totale della
voce A "
Valore della produzione".
c) Qualita'
della proposta.
Tale criterio
e'
valutato sulla base
del rapporto tra
gli
investimenti ammessi e il
totale degli investimenti
proposti. Il
valore degli investimenti
ammessi e' pari
al valore degli
investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello svolgimento
da
parte del Ministero dell'analisi
di congruita' dei
costi e di
pertinenza e innovativita' dei
beni presentati dall'impresa
proponente.
7. Ai fini del calcolo
degli indicatori di cui ai commi 3
e 5, i
dati contabili sono desunti dalla dichiarazione di cui
all'art. 1,
comma 1, lettera e), allegata alla domanda di agevolazione e
devono
essere riscontrabili dai
bilanci ovvero, nel
caso di imprese
individuali e societa' di persone,
dalle dichiarazioni dei redditi
relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data di
presentazione
della domanda. Il Ministero nell'ambito delle attivita' di verifica e
controllo effettua a
campione la verifica
dei predetti dati,
acquisendo d'ufficio i bilanci delle imprese proponenti o, nel
caso
di imprese individuali e di societa' di
persone, richiedendo alle
imprese stesse le relative dichiarazioni dei redditi.
8. In relazione a
ciascuno dei criteri di valutazione di
cui al
comma 6, il Ministero
attribuisce un punteggio
sulla base delle
modalita' indicate
nella tabella riportata
nell'allegato n. 5,
arrotondato alla seconda cifra decimale.
9. L'attivita' istruttoria
delle domande di
agevolazione e'
conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le
seguenti
condizioni:
a) il punteggio
relativo ai singoli criteri di valutazione
sia
almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al
comma
8;
b) il valore del
punteggio complessivo, ottenuto dalla somma
dei
punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia
almeno pari
a 60 punti.
Art. 3
Adempimenti successivi alla
sottoscrizione
del provvedimento di
concessione
1. Le
imprese beneficiarie delle
agevolazioni sono tenute
a
presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del
decreto, entro 90
giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione,
pena
la decadenza dalle
agevolazioni, attraverso un'apposita
procedura
informatica accessibile dalla sezione "Investimenti
innovativi nelle
Regioni Convergenza (Macchinari)" del
sito del Ministero
www.mise.gov.it:
a) gli ordini di
acquisto relativi ai beni previsti dal programma
di investimenti, corredati
della relativa conferma
d'ordine,
sottoscritta dal fornitore, contenente l'indicazione
dell'importo del
costo del bene e l'attestazione che la fornitura avverra' nei termini
previsti per la realizzazione del programma di investimenti indicati
nel provvedimento di concessione;
b) le coordinate
bancarie del conto
corrente dedicato alla
realizzazione del programma di investimenti.
2. Il Ministero verifica
che gli ordini di acquisto di cui al comma
1, lettera a), siano
relativi ai beni
oggetto del programma
di
investimenti agevolato. Nel caso in cui gli ordini siano relativi
a
beni diversi, fermo
restando che l'importo
complessivo
dell'agevolazione non puo' essere
superiore a quanto
definito nel
provvedimento di concessione, i beni sono
considerati ammissibili,
previa verifica del Ministero, solo qualora rientrino nelle
categorie
di investimenti innovativi di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto.
3. Il conto corrente di
cui al comma 1, lettera b),
deve essere
dedicato
esclusivamente alla realizzazione del
programma di
investimenti e deve prevedere
un utilizzo conforme
alle seguenti
modalita':
a) tutti i pagamenti
dei titoli di spesa relativi ai beni
per i
quali sono stati inseriti gli ordini di acquisto di cui al comma
1,
lettera a), come ritenuti ammissibili dal Ministero,
devono essere
effettuati attraverso tale conto corrente ed esclusivamente per
mezzo
di bonifici bancari
con causale: "Bene
acquistato ai sensi del
Decreto MiSE 29/07/2013";
b) attraverso tale
conto corrente non possono essere effettuati
pagamenti relativi a
titoli di spesa
diversi rispetto a
quelli
indicati alla lettera
a), ne' possono
essere disposte ulteriori
movimentazioni in uscita fino al
completamento delle procedure
di
erogazione relative al programma di investimenti agevolato;
c) su tale conto
corrente possono essere versate esclusivamente
le risorse finanziarie nella disponibilita'
dell'impresa beneficiaria
necessarie al pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera
a),
comprensive di IVA, nonche' le quote
di agevolazione, anche a titolo
di anticipazione, da parte del Ministero.
Art. 4
Modalita'
di presentazione
delle domande di
erogazione
1. Le agevolazioni sono
erogate dal Ministero
sulla base delle
richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a
titoli
di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del
programma di
investimenti per un importo almeno pari al 20 per cento dell'importo
complessivo dell'investimento ammesso. Ai fini
dell'erogazione delle
agevolazioni, l'impresa beneficiaria presenta, secondo le modalita'
indicate al comma 2, la relativa richiesta unitamente alla
seguente
documentazione:
a) documentazione di
spesa consistente nelle fatture d'acquisto;
b) estratto del conto
corrente dedicato alla realizzazione
del
programma di investimenti di cui all'art. 3, comma
3, relativo al
periodo in cui sono state sostenute le spese di cui alla lettera
a);
c) quietanze di
pagamento sottoscritte dai fornitori relative
ai
pagamenti ricevuti;
d) quadro riassuntivo
dei costi sostenuti;
e) nel caso di
richiesta a titolo di anticipazione della
prima
quota di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, fideiussione
bancaria
o polizza assicurativa.
2. Le richieste di
erogazione, complete di
tutti gli allegati,
devono essere presentate, esclusivamente in formato digitale,
secondo
le indicazioni che
saranno riportate nella
sezione "Investimenti
innovativi nelle
Regioni Convergenza (Macchinari)" del
sito del
Ministero,
successivamente alla presentazione
degli ordini di
acquisto di cui all'art. 8, comma 11, del decreto, entro e
non oltre
il 30 giugno 2015 e, comunque, non prima di
60 giorni dall'ultima
richiesta.
3. Successivamente alla
stipula della convenzione di cui all'art.
10, comma 5, del decreto, le imprese potranno presentare richieste
di
erogazione delle agevolazioni anche a fronte di titoli di spesa
non
ancora pagati. Con successivo decreto direttoriale si provvedera' a
dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta stipula della
convenzione
e a individuare le modalita' di pagamento
dei titoli di
spesa e
l'elenco della
documentazione da presentare
in luogo di
quella
indicata al comma 1.
4. Gli schemi per la
presentazione delle richieste di erogazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 e della fideiussione di cui al comma 1, lettera
e), sono resi disponibili nella sezione del sito di cui al comma
2.
Art. 5
Oneri informativi
1. Ai sensi dell'art. 34
del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.
33, nell'allegato n. 6 e' riportato
l'elenco degli oneri informativi
gravanti sulle imprese
introdotti dal decreto
e dal presente
provvedimento.
Il presente decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2013
Il
direttore generale: Sappino
ALLEGATO OMISSIS
GU n.236 del 8.10.2013 (fonte
Guritel)
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 29 luglio 2013
Termini, modalita'
e procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore di
programmi di investimento finalizzati
al
perseguimento di specifici
obiettivi di innovazione,
miglioramento
competitivo e tutela
ambientale nelle regioni
Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai
fini del presente
decreto, sono adottate
le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il
Ministero dello sviluppo economico;
b) «Regolamento GBER»:
il Regolamento (CE)
n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214
del 9
agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con
il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato
CE (regolamento generale di esenzione per
categoria) e successive
modifiche e integrazioni;
c) «Regolamento de minimis»: il
Regolamento (CE) n.
1998/2006
della Commissione del
15 dicembre 2006
relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza
minore
(«de minimis»), pubblicato nella
G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006
e successive modifiche e integrazioni;
d) «Carta degli aiuti
di Stato a finalita' regionale», la
Carta
degli aiuti di Stato a finalita' regionale
2007-2013 (N. 117/2010
Italia), approvata
dalla Commissione europea
il 6 luglio
2010,
pubblicata nella G.U.U.E. C 215
del 18 agosto
2010 e successive
modifiche e integrazioni;
e) «Regioni
dell'Obiettivo Convergenza»: le
regioni Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia;
f) «Sovvenzione
rimborsabile»: un contributo finanziario diretto,
definito dall'art. 2, paragrafo 8 del Regolamento (CE) 1083/2006
come
integrato dal Regolamento (CE) 1310/2011, che puo' essere
totalmente
o parzialmente rimborsabile, senza interessi.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Al fine di rafforzare
la competitivita' dei sistemi produttivi e
lo sviluppo
tecnologico nelle aree
delle Regioni dell'Obiettivo
Convergenza il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art.
6 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009
citato
nelle premesse, i
termini, le modalita' e
le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi
di investimento finalizzati al perseguimento di specifici
obiettivi
di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale
nelle
regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
2. L'intervento previsto
dal presente decreto
e'
gestito dalla
Direzione generale per
l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali del Ministero.
Art. 3
Risorse finanziarie
disponibili
1. Le risorse
finanziarie disponibili per
la concessione degli
aiuti di cui al presente decreto ammontano a euro
150.000.000,00 a
valere sulle risorse
del Piano di
Azione Coesione di
cui alle
delibere CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 e n. 113 del 26 ottobre
2012.
2. Una quota pari al 60
per cento delle risorse di cui al
comma 1
e' riservata ai
programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.
3. Nell'ambito
della riserva di
cui al comma
precedente e'
istituita una sottoriserva pari
al 25 per
cento della stessa
destinata alle micro e piccole imprese.
4. Al fine di garantire
che le risorse di cui al
comma 1 siano
utilizzate secondo una tempistica coerente con la
programmazione del
Piano di Azione e Coesione, a partire dal 31 dicembre 2013 e
poi, con
cadenza semestrale, ogni 30 giugno e 31 dicembre di
ogni anno, il
Ministero provvede a individuare
l'ammontare non utilizzato
delle
risorse finanziarie imputate nelle riserve di cui ai commi 2 e 3
e a
rendere ulteriormente disponibili tali risorse
per la concessione
degli aiuti di cui al presente decreto.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di
cui al presente
decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda
di
cui all'art. 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente
costituite da almeno due anni ed
iscritte
nel Registro delle imprese; se
si tratta di
imprese di servizi,
essere costituite sotto forma di societa';
b) essere nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti,
non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a
procedure
concorsuali;
c) trovarsi in regime
di contabilita' ordinaria;
d) non
rientrare tra le
imprese che hanno
ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato,
gli aiuti individuati
quali illegali o
incompatibili dalla
Commissione europea;
e) trovarsi in regola
con le disposizioni vigenti in
materia di
normativa edilizia ed
urbanistica, del lavoro,
della prevenzione
degli infortuni e
della salvaguardia dell'ambiente
ed essere in
regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state
destinatarie, nei tre
anni precedenti la
domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni
concesse
dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito
agevolazioni godute per le
quali e' stato
disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in
condizioni tali da
risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. I programmi
ammissibili alle agevolazioni
devono prevedere la
realizzazione di investimenti
innovativi, ossia l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente
avanzate in
grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilita' nello
svolgimento dell'attivita'
economica oggetto del
programma di
investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi,
aumento
del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi,
aumento della
capacita' produttiva,
introduzione di nuovi prodotti
e/o servizi,
riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle
condizioni di
sicurezza sul lavoro.
2. Ai fini di cui
al comma
1, sono considerati
innovativi gli
investimenti relativi a:
a) sistemi composti da
una o piu' unita' di
lavoro gestite da
apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la
progressione logica delle fasi
del ciclo tecnologico
destinate a
svolgere una o piu' delle seguenti
funzioni legate al
ciclo
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo,
misura,
trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di
automazione industriale che tramite
l'interazione,
attraverso specifici algoritmi, tra parti meccaniche
e dispositivi
elettronici, quali computer dedicati, come i PLC (programmable logic
controller), mezzi
robotizzati, sensori, trasduttori,
sistemi di
visione artificiale, micro controller o altro, permettono
il governo
e il controllo di una o piu' fasi del
ciclo produttivo;
c) computer dedicati
per il disegno industriale dei prodotti,
la
progettazione tecnica dei processi produttivi, la
produzione della
documentazione tecnica, la gestione delle operazioni legate
al ciclo
produttivo o alla fornitura di servizi, il controllo e
il collaudo
dei prodotti o
dei servizi lavorati
nonche'
per il sistema
gestionale, organizzativo e commerciale;
d) apparecchiature
specialistiche per la fornitura
di servizi
avanzati;
e) programmi
informatici per l'utilizzazione delle
apparecchiature e dei sistemi di
cui alle lettere
precedenti non
incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi;
f) apparecchiature
scientifiche destinate a laboratori ed
uffici
di progettazione aziendale;
g) sistemi e
macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche,
finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali oltre i
livelli
stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia o in
grado
di innalzare il livello di tutela ambientale
in assenza di norme
definite;
h) sistemi, macchinari
e programmi, gestiti da
apparecchiature
elettroniche,
finalizzati al miglioramento
delle condizioni di
sicurezza in conformita' alle
normative europee, nazionali
e
regionali in materia.
3. I programmi di
investimento devono essere
finalizzati allo
svolgimento delle seguenti attivita'
economiche:
a) attivita' manifatturiere di
cui alla sezione
C della
classificazione delle attivita'
economiche ATECO 2007, con esclusione
di quelle indicate al comma 4;
b) produzione e
distribuzione di energia elettrica e di calore di
cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei
limiti
indicati nell'allegato al presente decreto;
c) attivita' di
servizi come individuate
nell'allegato al
presente decreto.
4. In conformita' ai divieti
e alle limitazioni
derivanti da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle
agevolazioni i
programmi d'investimento riguardanti le attivita'
economiche relative
ai settori della
siderurgia, della cantieristica navale,
dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore
della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui
all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
5. Le agevolazioni di
cui al presente decreto non possono
essere
altresi' concesse
per il sostegno
ad attivita' connesse
all'esportazione
verso paesi terzi
o Stati membri,
ossia per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi
esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o
ad altre
spese correnti connesse con
l'attivita'
d'esportazione e per
gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di
prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione.
6. Ai fini dell'ammissibilita' alle
agevolazioni i programmi
di
investimento devono:
a) prevedere la
realizzazione di una
nuova unita' produttiva
ovvero l'ampliamento o la diversificazione della produzione
in nuovi
prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale
del processo di
produzione complessivo di un'unita' produttiva
esistente;
b) riguardare un'unita' produttiva
localizzata nei territori
delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza;
c) prevedere spese
ammissibili non inferiori a euro 200.000,00
e
non superiori a euro 3.000.000,00;
d) essere
avviati successivamente alla
presentazione della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 8. Per
data di avvio
del
programma di investimenti si intende la data
del primo titolo
di
spesa ammissibile;
e) prevedere una
durata non superiore a 12 mesi
dalla data del
provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 10. Per
data di
ultimazione si intende
la data dell'ultimo
titolo di spesa
ammissibile.
7. Non sono ammissibili
alle agevolazioni i programmi costituiti da
investimenti di mera
sostituzione di impianti,
macchinari e
attrezzature. Non sono, altresi',
ammissibili i programmi realizzati,
in tutto o in parte,
con la modalita' del
cosiddetto «contratto
chiavi in mano».
Art. 6
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili
sono quelle relative all'acquisto di
nuove
immobilizzazioni
materiali e immateriali,
come definite dagli
articoli 2423 e
seguenti del codice
civile, che riguardano
i
macchinari, gli impianti, le attrezzature e i programmi
informatici
rientranti tra gli investimenti innovativi di cui all'art. 5,
comma
2.
2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere
conformi alle norme
contenute nel decreto
del
Presidente della Repubblica 3
ottobre 2008, n.
196 e successive
modificazioni e
integrazioni, in merito
all'ammissibilita' delle
spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per
la fase
di programmazione 2007-2013;
b) essere
pagate esclusivamente tramite
un conto corrente
bancario dedicato alla realizzazione del programma di
investimenti e
con le modalita' che saranno
individuate dal Ministero con successivo
provvedimento a firma del Direttore generale della Direzione
generale
per l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali;
c) qualora
riferite a immobilizzazioni immateriali,
essere
sostenute esclusivamente da imprese di piccole e medie
dimensioni;
d) qualora riferite a
mezzi mobili, riguardare
mezzi mobili
strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto
in
conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati
alla
effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed
a servizio
esclusivo dell'unita' produttiva
oggetto delle agevolazioni. Per il
settore dei trasporti sono escluse le spese relative
all'acquisto di
mezzi e attrezzature di trasporto;
e) essere
capitalizzate e figurare nell'attivo
dell'impresa per
almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e
medie
dimensioni;
f) essere mantenute
nella regione in cui e' ubicata l'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento per almeno 5
anni,
ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole
e medie dimensioni,
dalla data di ultimazione del programma stesso;
g) non essere riferite
alla compravendita tra due imprese che nei
24 mesi precedenti la presentazione della domanda di
agevolazione di
cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art.
2359
del codice civile o siano entrambe partecipate, anche
cumulativamente
o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da
medesimi
altri soggetti.
3. Nel caso in cui le
spese sono riferite a immobilizzazioni, di
proprieta' di
uno o piu' soci
dell'impresa richiedente le
agevolazioni o, nel
caso di soci
persone fisiche, dei
relativi
coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi
entro il terzo
grado, tali spese sono
ammissibili in proporzione
alle quote di
partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la
rilevazione
della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento
sia a
quella di socio che a quella
di proprietario, che
determinano la
parzializzazione della spesa, va effettuata a partire
dai 24 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di
agevolazioni.
4. Nel caso in cui le
spese sono relative alle attrezzature la
cui
installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva
interessata
dal programma bensi' presso altre unita' della stessa
impresa o di
altre dello stesso gruppo o
di terzi, le
spese medesime possono
essere ammesse alle agevolazioni purche'
tali unita' produttive siano
ubicate in territori ammissibili.
5. Non sono ammesse le
spese relative a commesse interne, le
spese
sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le
spese
relative a macchinari, impianti e attrezzature usati,
le spese di
funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte,
tasse,
scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno
gia'
beneficiato, nei dieci anni
antecedenti la data
di presentazione
della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di
natura
fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti
abbiano
revocato e recuperato
totalmente gli aiuti
medesimi. Non sono
altresi' ammissibili
singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro,
al netto di IVA.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi
dall'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di
Stato a
finalita' regionale, e' concessa una sovvenzione rimborsabile per una
percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al
75%.
Nel caso in cui alla data di concessione delle agevolazioni di
cui al
presente decreto sia decorso il
periodo di validita' della
Carta
degli aiuti di Stato a finalita'
regionale e non sia
stata ancora
approvata la carta
valida per il
successivo periodo di
programmazione, le agevolazioni sono concesse nei limiti di
cui al
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli
aiuti d'importanza minore («de minimis») e
successive modifiche e
integrazioni o dei regolamenti sostitutivi del predetto
Regolamento
(CE) 1998/2006.
2. La sovvenzione
rimborsabile deve essere parzialmente
restituita
dall'impresa
beneficiaria per una
percentuale articolata, in
relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria, come segue:
a) per le imprese di
piccola dimensione 70% della sovvenzione;
b) per le imprese di
media dimensione 80% della sovvenzione;
c) per le imprese di
grande dimensione 90% della sovvenzione.
3. Le
imprese sono classificate
di piccola, media
o grande
dimensione sulla base
dei criteri indicati
nell'allegato 1 al
Regolamento GBER e
nel decreto del
Ministro delle attivita'
produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12
ottobre
2005, n. 238.
4. La parte della
sovvenzione da restituire e' rimborsata, senza
interessi, secondo un
piano di ammortamento
a rate semestrali
costanti scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, in
un
periodo della durata massima di 7 anni a
decorrere dalla data
di
erogazione dell'ultima quota a saldo della
sovvenzione stessa. La
sovvenzione rimborsabile non e' assistita da
particolari forme di
garanzia, i crediti nascenti
dalla ripetizione delle
agevolazioni
erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art.
24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. La parte della
sovvenzione che non
deve essere restituita
dall'impresa beneficiaria e' concessa
a titolo di contributo in conto
impianti.
6. Qualora
il valore complessivo
delle agevolazioni superi
l'intensita' massima
prevista dalla disciplina
comunitaria indicata
al comma 1, l'ammontare della parte della sovvenzione da
restituire
e' aumentata
al fine di
garantire il rispetto
della predetta
intensita'.
7. I soggetti
beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento apportando un contributo
finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento
esterno, in
una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari
al 25
per cento delle spese ammissibili complessive.
8. L'ammontare
complessivo delle agevolazioni concesse
e'
rideterminato dal Ministero
a conclusione del
programma di
investimento, effettuati i controlli di cui all'art.
12, comma 1,
sulla base delle
spese effettivamente sostenute
dall'impresa
beneficiaria.
9. Le
agevolazioni concesse in
relazione ai programmi
d'investimento di cui al presente decreto non
sono cumulabili con
altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime
spese, incluse
quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n.
1998/2006 della
Commissione del 15
dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza
minore ("de
minimis").
10. La sovvenzione
rimborsabile di cui al
presente articolo e'
concessa a valere su un'apposita sezione separata nell'ambito
della
contabilita' speciale n.
1726, gestita dalla Direzione
generale per
l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali del Ministero.
Art. 8
Procedura di accesso e concessione delle
agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente decreto sono
concesse sulla
base di una procedura
valutativa con procedimento
a sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31
marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il termine di
apertura e le modalita' per la presentazione delle
domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla
data di
pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dal Ministero con un successivo decreto
a firma
del Direttore generale della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali. Con
il medesimo provvedimento sono
definiti le condizioni, i
punteggi e le
soglie minime per la
valutazione delle domande,
nonche'
le modalita' di
presentazione
delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7 della
legge
11 novembre 2011, n. 180, e all'art. 34 del decreto
legislativo 14
marzo 2013, n. 33,
il predetto provvedimento
reca, altresi', in
allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti ai
fini della
fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Alla domanda di
agevolazioni deve essere allegata la
seguente
documentazione:
a) relazione tecnica
del programma di investimento
contenente,
anche, l'indicazione delle caratteristiche tecniche dei
beni oggetto
del programma;
b) piano di
investimento;
c) ultimi 2 bilanci
approvati e depositati
al registro delle
imprese;
d) dichiarazione
del legale rappresentante o
di un suo
procuratore speciale,
resa secondo le modalita'
stabilite dalla
Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta,
da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i
soggetti
sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto
legislativo 6
settembre 2011, n. 159, come
modificato ed integrato
dal decreto
legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
e) dichiarazione sostitutiva
di atto notorio
rilasciata dal
legale
rappresentante dell'impresa richiedente
o da un
suo
procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del
decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa
alle
dimensioni di impresa.
4. Con il provvedimento
di cui al comma
2, il Ministero
rende
disponibili gli schemi in base ai quali deve
essere presentata la
domanda e la documentazione da
allegare alla stessa,
individuando
eventualmente anche ulteriore documentazione rispetto a quella
di cui
al comma 3.
5. Ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 123
del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente
nei limiti delle disponibilita'
finanziarie. Il Ministero
comunica
tempestivamente, con avviso a
firma del Direttore
generale della
Direzione generale per
l'incentivazione delle attivita'
imprenditoriali da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse
finanziarie
disponibili, anche con riferimento alle sole risorse
finanziarie non
riservate a specifiche
categorie di imprese,
e restituisce alle
imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state
soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro
spese.
In caso di insufficienza
delle risorse disponibili,
le domande
presentate nell'ultimo giorno utile e istruite
con esito positivo
sono ammesse alle agevolazioni in misura
parziale, commisurata ai
rispettivi costi ritenuti
agevolabili. Nel caso
in cui siano
destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione
degli aiuti
di cui al presente decreto ovvero siano rese disponibili le
risorse
finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, il Ministero con
decreto a
firma del Direttore
generale della Direzione
generale per
l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali provvede
alla
riapertura dei termini
per la presentazione
delle domande di
agevolazioni.
6. Al fine di garantire
che le risorse di cui
all'art. 3 siano
utilizzate secondo una tempistica coerente con la
programmazione del
Piano di Azione e Coesione, il Ministero successivamente al 30
giugno
2014 potra' procedere, sulla base dei
fabbisogni finanziari per la
concessione delle agevolazioni, a una riprogrammazione
delle risorse
stesse con la conseguente chiusura dei termini di presentazione
delle
domande, che sara' comunicata
con avviso a
firma del Direttore
generale della Direzione
generale per l'incentivazione delle
attivita'
imprenditoriali da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
7. Il Ministero procede,
nel rispetto dell'ordine cronologico
di
presentazione, all'istruttoria delle domande di
agevolazioni sulla
base della documentazione
presentata dall'impresa richiedente.
Il
Ministero procede, in primo luogo, alla
verifica dei requisiti
e
delle condizioni di ammissibilita'
previste dal presente decreto
e
alla valutazione della solidita'
economico-patrimoniale dell'impresa
proponente, con particolare riferimento alla capacita' dell'impresa
di rimborsare la
parte di sovvenzione
da restituire secondo
le
modalita' indicate
nell'art. 9. Nel caso di
insussistenza delle
predette condizioni il
Ministero provvede a
comunicare i motivi
ostativi all'accoglimento della domanda ai
sensi dell'art. 10-bis
della legge 7 agosto
1990, n. 241
e successive modificazioni
e
integrazioni.
8. Le
domande di agevolazioni
che superano la
fase di
ammissibilita' sono
valutate, tramite l'attribuzione di
punteggi,
sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente:
a)
caratteristiche dell'impresa proponente.
Tale criterio e'
valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) copertura
finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare
sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e
i debiti
a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
2) indipendenza
finanziaria, da determinare
sulla base del
rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo;
3) incidenza delle
spese in R & S, da determinare sulla
base
del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo
e i ricavi
delle
vendite e delle prestazioni;
4) incidenza del
personale qualificato, da determinare
sulla
base del rapporto tra il numero del personale qualificato e il
numero
totale dei dipendenti;
b) fattibilita'
tecnica e sostenibilita' economico-finanziaria
del programma. Tale criterio e' valutato
sulla base dei
seguenti
indicatori:
1) fattibilita' tecnica del programma, da valutare sulla
base
della puntuale definizione dei beni di investimento proposti;
2) sostenibilita' del
programma, da determinare
sulla base
della:
incidenza della
gestione caratteristica sull'investimento
da
realizzare, determinata
sulla base del
rapporto tra il
margine
operativo lordo e gli investimenti ammessi;
incidenza degli
oneri finanziari sul fatturato, determinata
sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
c) qualita'
della proposta. Tale criterio e' valutato sulla base
del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli investimenti
proposti.
9. I punteggi massimi e
le soglie minime relative ai criteri di cui
al comma 7 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma
2.
10. Per le domande che
hanno ottenuto un punteggio inferiore a
una
o piu' delle soglie previste o, comunque,
non ritenute ammissibili,
il Ministero comunica
i motivi ostativi
all'accoglimento della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e
successive modificazioni e integrazioni. Per le domande per
le quali
l'attivita' istruttoria
si e' conclusa
con esito positivo,
il
Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione,
la
cui validita' rimane
subordinata alla presentazione da
parte
dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al comma
11. Il
provvedimento di concessione
delle agevolazioni contiene,
in
particolare, l'indicazione delle spese ritenute
ammissibili, delle
agevolazioni concesse, con l'indicazione del piano di
ammortamento e
delle ulteriori condizioni previste per il rimborso della
parte di
sovvenzione da restituire,
degli impegni a
carico dell'impresa
beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, termini e modalita' di
realizzazione del programma,
degli ulteriori eventuali
obblighi
derivanti
dall'utilizzo delle risorse
cofinanziate dai fondi
strutturali, compresi quelli relativi alle modalita'
di informazione
e pubblicita' dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca.
11. L'impresa
beneficiaria provvede alla
sottoscrizione del
provvedimento di concessione
entro i termini
indicati nel
provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
L'impresa beneficiaria e', inoltre,
tenuta, entro 90
giorni dalla
data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la
decadenza
dalle agevolazioni, a inserire sulla piattaforma informatica
messa a
disposizione sul sito www.mise.gov.it gli ordini di acquisto
relativi
ai beni previsti dal programma
di investimenti, corredati
della
relativa conferma d'ordine, e a comunicare le coordinate
bancarie del
conto corrente dedicato
alla realizzazione del
programma di
investimenti di cui all'art. 6, comma 2,
lettera b). La conferma
d'ordine sottoscritta
dal fornitore deve
contenere l'indicazione
dell'importo del costo del bene e l'attestazione che
la fornitura
avverra' nei termini
previsti per la
realizzazione del programma
indicati nel provvedimento di concessione.
Art. 9
Capacita' di
rimborso della parte di sovvenzione da restituire
1. Ai fini dello
svolgimento delle attivita' di
cui all'art. 8,
comma 7, per determinare l'ammissibilita'
alla fase istruttoria della
domanda di agevolazioni il Ministero procede a valutare la capacita'
dell'impresa richiedente di rimborsare la parte
di sovvenzione da
restituire, verificando, sulla base dei dati desumibili
dall'ultimo
bilancio approvato, la seguente relazione:
Cflow
≥ 0,8 × (CFa/N)
dove:
"Cflow": indica la somma dei valori
relativi al Risultato
di
esercizio e degli Ammortamenti;
"CFa": indica l'importo della parte di sovvenzione
da restituire
determinato ai sensi dell'art. 7;
"N": indica
il numero degli anni di ammortamento della
parte di
sovvenzione da restituire, secondo quanto indicato
dall'impresa in
sede di domanda di agevolazioni.
Art. 10
Erogazione delle
agevolazioni
1. La sovvenzione
rimborsabile e' erogata dal Ministero sulla base
delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in
relazione a
titoli di spesa,
anche singoli, inerenti
alla realizzazione del
programma di investimenti per un importo almeno pari al 20
per cento
dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.
2. Le
richieste di erogazione
devono essere presentate,
successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto
di cui
all'art. 8, comma 11, e non prima di 60 giorni dall'ultima
richiesta,
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione
sul sito
www.mise.gov.it, entro e non oltre il 30 giugno 2015.
3. Ciascuna
richiesta di erogazione
deve essere presentata
unitamente alla documentazione di spesa
consistente nelle fatture
d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai
fornitori
relative ai pagamenti ricevuti.
4. La prima quota della
sovvenzione rimborsabile, per un
ammontare
pari al 20 per cento della
sovvenzione complessiva, puo' essere
erogata a titolo
di anticipazione previa
presentazione di una
fideiussione
bancaria, incondizionata ed
escutibile a prima
richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del
Ministero.
5. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate nei commi 3
e 4, le singole quote
di sovvenzione rimborsabile
possono essere
erogate in anticipazione, secondo modalita'
stabilite con successivo
provvedimento del Direttore generale della
Direzione generale per
l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, sulla
base di
fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla
stipula da
parte del Ministero di una convenzione con
l'Associazione Bancaria
Italiana per l'adozione,
da parte delle
banche aderenti alla
convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente
in
grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni
agevolati in
tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento
sul predetto
conto della sovvenzione da parte del Ministero e della quota a
carico
della stessa impresa beneficiaria.
6. I beni relativi alla
richiesta di agevolazione
devono essere
fisicamente
individuabili e presenti
presso l'unita' produttiva
interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta,
ad eccezione di quelli per i quali il
titolo di spesa
presentato
costituisce acconto e di quelli
installati presso terzi
ai sensi
dell'art. 6, comma 4. A tal fine su ciascun bene deve
essere apposta
una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed
indelebile un
numero identificativo, che puo'
coincidere anche con il
numero di
matricola assegnato dal fornitore. Ulteriori adempimenti
in merito
alle modalita' di
informazione e pubblicita' dell'intervento,
comprese quelle relative alla predetta targhetta,
sono specificati
nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui
all'art.
8, comma 10. Al fine di agevolare i controlli
e le ispezioni,
il
legale rappresentante o un suo procuratore speciale
deve, inoltre,
rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47
e 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445,
che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli
di
spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere
corredata di
un apposito elenco
nel quale in
relazione a ciascun
bene sono
indicati il numero
identificativo apposto tramite
la predetta
targhetta, i dati identificativi della
fattura (numero, data e
fornitore), la
descrizione del bene
stesso nonche' gli
estremi
identificativi del documento
attestante la data
dell'eventuale
dismissione del bene.
7. I titoli di spesa
devono riportare, mediante
l'utilizzo di
apposito timbro, la dicitura:
«Spesa di euro
... dichiarata per
l'erogazione della
... (prima, seconda,
terza, ecc.) quota
del
programma n. ... Bando investimenti innovativi ex DM 23 luglio
2009».
8. Il Ministero, entro
60 giorni dalla presentazione di
ciascuna
richiesta di erogazione, provvede a:
a) verificare
la regolarita' e
la completezza della
documentazione presentata;
b) verificare
la vigenza e
la regolarita' contributiva
dell'impresa beneficiaria;
c) verificare la
corrispondenza tra la
documentazione di spesa
presentata, gli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma
11, e
i
beni previsti dal programma di investimenti;
d) determinare
l'importo della quota di sovvenzione da erogare in
relazione ai titoli di spesa presentati;
e) erogare,
per le richieste
di erogazione per
le quali
l'attivita' di verifica si
e' conclusa con esito positivo, la
quota
di sovvenzione sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 2,
lettera
b). Per le richieste di erogazione per
le quali le attivita' di
verifica si sono concluse con esito negativo, il Ministero
comunica i
motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai sensi
dell'art.
10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e
integrazioni.
Art. 11
Ulteriori adempimenti a carico delle
imprese beneficiarie
1. L'impresa
beneficiaria, oltre al
rispetto degli adempimenti
previsti dal presente decreto, e'
tenuta a:
a) aprire un conto
corrente bancario dedicato alla
realizzazione
del programma di investimenti presso una delle
banche che saranno
individuate con un successivo provvedimento dal Ministero;
b) tenere
a disposizione tutti
i documenti giustificativi
relativi alle spese
rendicontate per 5
anni successivi al
completamento del programma di investimenti;
c) consentire e
favorire, in ogni
fase del procedimento,
lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero nonche' da organismi
statali o sovrastatali competenti
in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine
di verificare lo
stato di avanzamento dei programmi e le condizioni
di mantenimento
delle agevolazioni;
d) corrispondere a
tutte le richieste di informazioni,
dati e
rapporti tecnici periodici
disposte dal Ministero
allo scopo di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire
che sia mantenuto
un sistema di contabilita'
separata o una
codificazione contabile adeguata
per tutte le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme
contabili
nazionali.
2. I programmi di
investimento di cui al presente
decreto possono
essere cofinanziati a valere sulle risorse del
Programma Operativo
Nazionale «Ricerca e Competitivita'»
FESR 2007-2013. In tal caso i
beneficiari sono tenuti
al rispetto di
quanto previsto dalla
normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo
e di
pubblicita' delle
operazioni, come stabilito, in
particolare, dagli
articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006,
nonche'
dagli articoli 6, 13 e 16 del
regolamento (CE) n.
1828/2006. Per
quanto riguarda in
particolare gli obblighi
di informazione e
pubblicita', i
beneficiari sono tenuti
a evidenziare, attraverso
idonea pubblicizzazione, con le modalita'
allo scopo individuate dal
Ministero, come specificato nelle "linee
guida per le azioni di
informazione e pubblicita' a cura dei
beneficiari dei finanziamenti"
disponibili sul sito
www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx, che
il
programma di
investimenti agevolato e' stato
realizzato con il
concorso di risorse del FESR nonche' a
informare il pubblico circa la
sovvenzione ottenuta, in applicazione dell'art. 69
del Regolamento
(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.
I beneficiari di
agevolazioni
cofinanziate con risorse
comunitarie sono inoltre
inclusi nell'elenco dei beneficiari riportante la denominazione
delle
operazioni e l'importo
del finanziamento pubblico
destinato alle
operazioni, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 1828/2006.
Art. 12
Monitoraggio, ispezioni e
controlli
1. A conclusione
del programma di
investimento, il Ministero
effettua un controllo, anche tramite verifica in loco, sull'avvenuta
realizzazione del programma.
2. In ogni fase del procedimento il
Ministero puo' effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate,
al fine di
verificare le condizioni
per la fruizione
e il
mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli
interventi finanziati.
3. Per i programmi
di investimento cofinanziati
a valere sulle
risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'»
FESR 2007-2013, il
Ministero presenta alla
Commissione europea
relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla
base del
presente decreto, comprendenti
in particolare gli
elenchi dei
beneficiari e i relativi settori di attivita'
economica, gli importi
concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.
Art. 13
Variazioni
1. Eventuali
variazioni dell'impresa beneficiaria
conseguenti a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero variazioni del
programma di investimento
relative agli
obiettivi, alla modifica
della tempistica di
realizzazione, alla
localizzazione delle attivita' o agli
ordini di acquisto presentati
ai sensi dell'art.
8, comma 7,
devono essere tempestivamente
comunicate al Ministero affinche'
proceda alle opportune verifiche,
valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere
accompagnata
da una argomentata relazione illustrativa.
2. Fino a quando la
proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata approvata il
Ministero sospende l'erogazione delle
agevolazioni.
Art. 14
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di
cui al presente decreto sono
revocate, in
misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica
dell'assenza di uno
o piu' requisiti
di
ammissibilita', ovvero di
documentazione incompleta o irregolare
per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non
sanabili;
b) fallimento
dell'impresa beneficiaria ovvero
apertura nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale;
c) mancato rispetto
del divieto di cumulo delle
agevolazioni di
cui all'art. 7, comma 9;
d) mancata
realizzazione del programma
di investimento nei
termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera e);
e) non mantenimento
dei beni per l'uso previsto nella regione
in
cui e' ubicata l'unita'
produttiva nei termini indicati dall'art.
6,
comma 2, lettera f);
f) inadempimento degli
obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;
g) mancata
restituzione protratta per oltre un
anno delle rate
della parte di sovvenzione da restituire;
h) in
tutti gli altri
casi previsti dal
provvedimento di
concessione.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2013
Il Ministro: Zanonato
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio
n. 157
Allegato
(art. 5, comma 3)
Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni
per i programmi riferiti alle attivita'
di produzione e distribuzione
di energia elettrica e
di calore ed elenco
delle attivita' di
servizi ammissibili
A. Condizioni di ammissibilita' per i
programmi riferiti alle
attivita'
di produzione e distribuzione di energia elettrica e di
calore
I programmi di investimento
ammissibili devono riguardare
la
produzione e distribuzione di energia elettrica e di
calore, di cui
alle classi 35.1
e 35.3 della
classificazione delle attivita'
economiche ATECO 2007,
limitatamente agli impianti
alimentati da
fonti rinnovabili o
che concorrono all'incremento dell'efficienza
energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore
a 50
MW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti
rinnovabili si intendono: le
fonti energetiche
rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto
ondoso,
maremotrice, idraulica,
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si
intende: la parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti
e residui
provenienti
dall'agricoltura
(comprendente sostanze vegetali
e
animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la
parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che
concorrono all'incremento dell'efficienza
energetica e al
risparmio energetico si
intendono: quelli di
cogenerazione, quelli che
utilizzano calore di
risulta, fumi di
scarico ed altre forme di
energia recuperabile in
processi e in
impianti e quelli
che utilizzano fonti
fossili prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) gli
impianti di cogenerazione sono
quelli definiti
dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas
e rispondenti ai
valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE)
e il
Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita'
medesima. Detti impianti
devono
obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito
del programma da
agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione
degli
elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori
limite. Il
mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5
per cento in
ciascuno degli anni
del periodo previsto
dall'art. 6, comma
2,
lettera f), del presente decreto, o l'assenza della
strumentazione di
rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la
revoca delle
agevolazioni, commisurata al
periodo di mancato
rispetto delle
suddette condizioni;
d) tra le spese
ammissibili sono comprese anche quelle relative
agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore
e
dell'acqua calda, purche' gli stessi
siano di proprieta' dell'impresa
produttrice, siano realizzati su
terreni di cui
l'impresa stessa
abbia piena disponibilita', per
la parte
necessaria a raggiungere
l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre
il
territorio comunale nel quale e' ubicato
l'impianto di produzione
oggetto del programma da agevolare.
B. Elenco delle attivita' di servizi
ammissibili
N.B.: le singole attivita' ammissibili
fanno riferimento, al fine di
una loro corretta
e puntuale individuazione, ai
codici della
Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, alla quale,
pertanto, si rimanda per
ogni ulteriore approfondimento.
52 Magazzinaggio e attivita' di supporto
ai trasporti, con
esclusione dei mezzi di trasporto.
61 Telecomunicazioni,
ivi inclusa la ricezione,
registrazione,
amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione
di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli
e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi
da quelli
titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva
in ambito nazionale di cui
alla legge 6
agosto 1990, n.
223 e
successive modifiche e integrazioni.
Informatica e attivita' connesse, limitatamente a:
a) produzione di
software, consulenza informatica e attivita'
connesse (rif. 62.0), ivi
inclusi i servizi
connessi alla
realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione
e/o
diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla
ricerca e
all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
b) elaborazione dei
dati, hosting e attivita' connesse, portali
web (rif. 63.1);
c) edizione di
software (rif. 58.2);
d) pubblicazione di
elenchi e mailing list (rif. 58.12);
e) riparazione e
manutenzione di altre
macchine di impiego
generale (rif. 33.12.5);
f) riparazione e
manutenzione di computer e
periferiche (rif.
95.11.0);
g) attivita' dei disegnatori
grafici di pagine
web (rif.
74.10.21).
72 Ricerca scientifica
e sviluppo, ivi
inclusi i servizi
di
assistenza alla ricerca
e
all'introduzione/adattamento di nuove
tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi
di
consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e
quelli di
supporto alla ricerca
e all'innovazione tecnologica
in campo
informatico e telematico.
Attivita'
professionali, scientifiche e
tecniche, limitatamente
a:
a) ricerche di mercato
(rif.
73.20), ivi inclusi
i servizi
connessi alle problematiche
del marketing e
della penetrazione
commerciale e dell'import-export;
b) attivita' di consulenza gestionale (rif.
70.2), ivi inclusa
la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli
studi e
le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile,
l'assistenza ad acquisti e appalti, le problematiche della logistica
e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con
esclusione
dell'attivita' degli
amministratori di societa' ed enti;
c) attivita' degli studi di architettura, ingegneria
e altri
studi tecnici (rif. 71.1), ivi
compresi i servizi di manutenzione e
sicurezza impiantistica, i
servizi connessi alla
realizzazione e
gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico
e per la tutela ambientale in relazione alle attivita'
produttive, i
servizi per l'introduzione di nuovi vettori
energetici, i servizi
connessi alle problematiche
dell'energia, ambientali e
della
sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico
connessi
alla produzione e alla lavorazione e trattamento di
materiali, anche
residuali, con tecniche avanzate;
d) consulenza in
materia di sicurezza (rif. 74.90.2);
e) attivita' dei disegnatori tecnici (rif.
74.10.3);
f) collaudi e
analisi tecniche (rif. 71.20),
ivi compresi i
servizi connessi alle
problematiche riguardanti la qualita' e
relativa certificazione nell'impresa;
g) laboratori
fotografici per lo sviluppo e la
stampa (rif.
74.20.2) e attivita' di aerofotografia
(rif. 74.20.12);
h) attivita' di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);
i) design
e styling relativo
a tessili, abbigliamento,
calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la
casa
(rif. 74.10.1 e 74.10.9);
l) attivita' dei call center (rif.
82.20).
Fornitura di acqua,
reti fognarie, attivita' di
gestione dei
rifiuti e risanamento, limitatamente a:
a) raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti (rif. 38.1 e
38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e
commerciale;
b) raccolta
e depurazione delle
acque di scarico
(rif.
37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione,
decantazione con mezzi chimici, trattamento con
fanghi attivati e
altri processi finalizzati alla depurazione delle
acque reflue di
origine industriale.