Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 18 dicembre 2013

 

Circolare n. 282/2013

 

Oggetto: Finanziamenti – Agevolazioni per investimenti innovativi nelle regioni del sud – D.M. 20.11.2013, su G.U. n. 288 del 9.12.2013 e D.M. 29.7.2013, su G.U. n. 236 dell’8.10.2013.

 

Dal 27 febbraio 2014 le imprese localizzate in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Regioni dell’Obiettivo Convergenza) potranno presentare le domande per accedere alle agevolazioni per programmi di investimenti innovativi. Lo stanziamento complessivo è di 150 milioni di euro, di cui il 60% è riservato alle PMI.

 

Soggetti beneficiari – Possono partecipare al bando le imprese di logistica (codice 52 della classificazione ATECO 2007) costituite da almeno due anni e avere la forma giuridica di società.  

 

Programmi ammissibili – I programmi, della durata non superiore a 12 mesi, devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi finalizzati all’acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza dell’attività economica oggetto del programma (ossia riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei processi, aumento della capacità produttiva, introduzione di nuovi servizi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro). Non sono ammissibili i programmi di investimento di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

 

Misura dell’agevolazione – Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti e sono variabili a seconda della dimensione dell’impresa (7,5% per le grandi imprese, 15% per le medie e 22,5% per le piccole). La procedura prevede un anticipo (sovvenzione rimborsabile) pari al 75% delle spese ammissibili che l’impresa deve restituire parzialmente in rate semestrali in un massimo di sette anni.

 

Spese ammissibili – Le spese ammissibili (non inferiori a 200 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro) riguardano l’acquisto di nuove immobilizzazioni (macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici innovativi); restano escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto.

 

Presentazione delle domande – La richiesta di accesso all’agevolazione, corredata con la documentazione indicata nel DM 20.11.2013, deve essere presentata in via informatica tramite il sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it – Sezione “Investimenti innovativi nelle regioni convergenza”). La domanda dovrà essere inviata a partire dal 27 febbraio 2014 mentre la registrazione dell’impresa proponente e la compilazione della domanda potranno essere effettuate già dal 13 febbraio 2014. L’incentivo sarà riconosciuto, nei limiti delle risorse disponibili ed in base all’ordine cronologico della presentazione delle domande, solo alle imprese che abbiano raggiunto un determinato punteggio assegnato in base ad una serie di indicatori (tra cui copertura finanziaria delle immobilizzazioni, indipendenza finanziaria, fattibilità tecnica del programma e qualità della proposta). Entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni, l’impresa dovrà presentare gli ordini di acquisto relativi ai beni previsti dal programma di investimenti e le coordinate bancarie del conto corrente dedicato esclusivamente alla realizzazione del programma.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n.288 del 9.12.2013 fonte Guritel

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 novembre 2013

Termini e modalita' di presentazione delle domande di agevolazione in

favore  di  programmi  di  investimento  innovativi   nelle   regioni

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di cui  al  decreto  29  luglio

2013.

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                     Modalita' di presentazione

                    delle domande di agevolazione

  1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste  dal

decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013  di  cui

alle premesse  (nel  seguito  decreto),  le  imprese  sono  tenute  a

presentare, secondo le modalita' indicate al  comma  2,  la  seguente

documentazione:

    a) domanda di agevolazione, redatta  secondo  lo  schema  di  cui

all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti  alla  dimensione

dell'impresa proponente, alla tipologia e all'ambito tecnologico  del

programma  di  investimento  nonche'  al   personale   dipendente   e

qualificato dell'impresa proponente;

    b)  relazione  tecnica  del  programma  di  investimento  redatta

secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;

    c) piano  di  investimento  redatto  secondo  lo  schema  di  cui

all'allegato n. 3;

    d) la dichiarazione, resa secondo le  modalita'  stabilite  dalla

Prefettura competente, in merito ai dati necessari per  la  richiesta

delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica

di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    e) con riferimento a quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera

c),  del  decreto,  la  dichiarazione  sostitutiva   d'atto   notorio

concernente i dati,  relativi  agli  ultimi  due  esercizi  contabili

chiusi alla data di  presentazione  della  domanda  di  agevolazione,

utili per il calcolo della capacita' di rimborso di  cui  all'art.  9

del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'art. 8,

comma 8, del  decreto  stesso,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui

all'allegato  n.  4.  Tale   dichiarazione   e'   resa   dal   legale

rappresentante dell'impresa proponente e  controfirmata  digitalmente

dal presidente del Collegio sindacale ovvero, nel caso  in  cui  tale

organo sociale  non  sia  presente,  da  un  professionista  iscritto

nell'albo  dei  revisori  legali,  dei  dottori  commercialisti,  dei

ragionieri e periti  commerciali  o  in  quello  dei  consulenti  del

lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

  2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma

1,   firmate   digitalmente,   devono   essere    presentate,    pena

l'invalidita', a partire  dalle  ore  10.00  del  27  febbraio  2014,

attraverso  un'apposita  procedura  informatica   accessibile   dalla

sezione   "Investimenti   innovativi   nelle   Regioni    Convergenza

(Macchinari)" del sito del Ministero dello  sviluppo  economico  (nel

seguito Ministero) www.mise.gov.it.

  3. La procedura informatica di presentazione della domanda prevede,

secondo le istruzioni di dettaglio  contenute  nell'apposita  sezione

del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attivita':

    a) registrazione dell'impresa proponente;

    b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando

l'apposita procedura guidata;

    c) acquisizione  del  codice  identificativo  della  domanda  che

attesta  il  completamento  delle  attivita'  di  compilazione  della

stessa;

    d) invio della domanda, utilizzando il codice  identificativo  di

cui alla lettera c).

  4. Nella fase di registrazione di  cui  al  comma  3,  lettera  a),

l'impresa proponente e' tenuta a inserire il proprio  codice  fiscale

in un'apposita area dedicata. La procedura  informatica  verifica  la

correttezza di tale  codice  e  invia  un  messaggio,  contenente  la

password  di  primo  accesso,  all'indirizzo  di  posta   elettronica

certificata (PEC) dell'impresa  proponente  risultante  dal  registro

delle imprese.

  5. Le attivita' di cui al comma 3, lettere da a) a c) inerenti alla

predisposizione della domanda di agevolazione possono  essere  svolte

dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di  presentazione

delle domande di cui al comma  2.  A  tal  fine  il  Ministero  rende

disponibile la procedura informatica  per  lo  svolgimento  di  dette

attivita' a partire dal 13 febbraio 2014.

  6. La domanda predisposta dall'impresa ai sensi del  comma  5  puo'

essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attivita' di  cui  al

comma 3, lettera d), solo a  partire  dal  termine  di  presentazione

delle domande di cui al comma 2.

  7. La chiusura dello sportello per la presentazione  delle  domande

e'  disposta   con   provvedimento   del   Direttore   generale   per

l'incentivazione delle attivita'  imprenditoriali  e  comunicata  nel

sito  internet  del  Ministero  e  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  8.  Le  imprese,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno  diritto  alle  agevolazioni

esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Le

domande  presentate  nell'ultimo  giorno  in  cui  risultano  risorse

finanziarie disponibili sono ammesse all'istruttoria  secondo  quanto

previsto dall'art. 8 del decreto. Le domande  presentate  nelle  more

della chiusura dello sportello che non trovano copertura  finanziaria

si considerano decadute.

 

                               Art. 2

              Istruttoria delle domande di agevolazioni

  1. L'attivita' istruttoria di cui all'art. 8 del decreto e'  svolta

direttamente dal Ministero ed e' articolata nelle seguenti fasi:

    a) verifica della completezza della documentazione  presentata  e

dei requisiti di ammissibilita';

    b)    valutazione    della    solidita'    economico-patrimoniale

dell'impresa proponente di cui all'art. 9 del decreto;

    c) valutazione della  domanda  sulla  base  dei  criteri  di  cui

all'art. 8, comma 8, del decreto.

  2. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma  1,  lettera  a),  il

Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di

cui all'art. 1, comma 1, verifica, sulla base degli elementi e  delle

dichiarazioni  fornite  dall'impresa  proponente  nella  domanda   di

agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni e i

requisiti  oggettivi  dei  programmi  di  investimento  previsti  dal

decreto.

  3.  Nel  caso  in  cui  l'impresa  presenti   piu'   programmi   di

investimento relativi alla medesima unita' produttiva, ai fini  della

verifica del rispetto dei  limiti  delle  spese  ammissibili  di  cui

all'art. 5, comma  6,  lettera  c),  del  decreto  viene  considerato

l'importo complessivo delle spese  ammissibili  relative  a  tutti  i

programmi di investimento presentati con  riferimento  alla  predetta

unita' produttiva. A tal fine per unita'  produttiva  si  intende  la

sede o l'unita' locale dell'impresa proponente  come  risultante  dal

registro delle imprese.

  4. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma  1,  lettera  b),  il

Ministero valuta  la  solidita'  economico-patrimoniale  dell'impresa

proponente sulla base della capacita' dell'impresa di  rimborsare  la

parte di sovvenzione da restituire. Tale capacita' e'  accertata,  ai

sensi dell'art. 9 del  decreto,  verificando,  sulla  base  dei  dati

relativi  all'ultimo  esercizio  contabile  chiuso   alla   data   di

presentazione della domanda di agevolazione, la seguente relazione:

    Cflow ³ 0,8 ´ (CFa /N)

  dove:

    a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al  Risultato  di

esercizio e degli Ammortamenti,  determinati,  con  riferimento  allo

schema di Conto economico di cui all'art.  2425  del  codice  civile,

come segue:

      1) il valore relativo al Risultato di esercizio e' quello della

voce "Risultato prima delle imposte";

      2) il valore degli Ammortamenti e' dato dalla somma delle  voci

di cui alla sezione  B,  punto  10,  lettera  A  (ammortamento  delle

immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10,  lettera  B

(ammortamento delle immobilizzazioni materiali);

    b)  "CFa":  indica  l'importo  della  parte  di  sovvenzione   da

restituire determinato, ai sensi dell'art. 7 del decreto, sulla  base

delle spese individuate dall'impresa nella domanda di agevolazione;

    c) "N": indica il numero degli anni di ammortamento  della  parte

di sovvenzione da restituire, secondo quanto indicato dall'impresa in

sede di domanda di  agevolazioni.  A  tal  fine  si  ricorda  che  la

sovvenzione da restituire e' rimborsata in un  periodo  della  durata

massima di 7 anni.

  5. Nel caso in  cui  l'impresa  presenti  due  o  piu'  domande  di

agevolazione,  la  verifica  di  cui  al  comma  4  viene  effettuata

complessivamente con riferimento a tutti i programmi di  investimento

presentati.

  6. Nell'ambito dell'attivita' di cui al comma  1,  lettera  c),  il

Ministero valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:

    a) Caratteristiche dell'impresa proponente, valutato  sulla  base

dei seguenti indicatori:

1) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni.

  Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai  dati

relativi agli ultimi due  esercizi  contabili  chiusi  alla  data  di

presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto dato  dalla

somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul  totale

delle immobilizzazioni.  I  predetti  valori  sono  determinati,  con

riferimento allo schema di Stato patrimoniale di  cui  all'art.  2424

del codice civile, come segue:

    il valore relativo ai mezzi propri e'  quello  del  totale  della

voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";

    il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine e' quello dato

dalla somma degli  importi  esigibili  oltre  l'esercizio  successivo

della voce D del Passivo "Totale Debiti";

    il valore relativo alle immobilizzazioni  e'  quello  del  totale

della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

2. Indipendenza finanziaria.

  Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai  dati

relativi agli ultimi due  esercizi  contabili  chiusi  alla  data  di

presentazione della domanda di agevolazione, del  rapporto  dato  dai

mezzi  propri  sul  totale  del  passivo.  I  predetti  valori   sono

determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui

all'art. 2424 del codice civile, come segue:

    il valore relativo ai mezzi propri e'  quello  del  totale  della

voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";

    il valore relativo al Passivo e' quello del  totale  del  "Totale

Passivo".

3) Incidenza delle spese in ricerca e sviluppo.

  Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai  dati

relativi agli ultimi due  esercizi  contabili  chiusi  alla  data  di

presentazione della domanda di  agevolazione,  del  rapporto  tra  le

spese di ricerca e sviluppo e il totale dei ricavi  delle  vendite  e

delle prestazioni. I predetti valori sono determinati come segue:

    il valore delle spese di ricerca e sviluppo, con riferimento allo

schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del codice  civile,

e' quello della voce B I 2 dell'Attivo "Costi di ricerca, di sviluppo

e di pubblicita'" al netto dei costi per pubblicita', come risultante

dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio;

    il valore dei ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni,  con

riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art.  2425  del

codice civile, e' quello della voce A 1 "Ricavi delle vendite e delle

prestazioni".

4) Incidenza del personale qualificato.

  Tale indicatore e' determinato  sulla  base  del  rapporto  tra  il

numero del personale qualificato e il  numero  totale  del  personale

dipendente dell'impresa proponente. A tal fine si considera:

    personale qualificato: il personale dipendente iscritto nel libro

unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso  di  una  laurea

(laurea di primo livello o titolo di diploma  di  laurea  di  vecchio

ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso  equipollenti  ai  sensi

del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione

e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in

discipline  di  ambito  tecnico  o   scientifico   come   individuate

nell'allegato  n.  2  del  decreto-legge  26  giugno  2012,  n.   83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

    personale dipendente dell'impresa  proponente:  il  personale  in

pianta organica dell'impresa proponente iscritto nel libro unico  del

lavoro.

    b) Fattibilita' tecnica  e  sostenibilita'  economico-finanziaria

del programma, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

1) Fattibilita' tecnica del programma.

  Tale indicatore e' determinato sulla base del rapporto tra le spese

ammissibili relative  ad  investimenti  puntualmente  definiti  e  il

totale  delle  spese  ammissibili.  A  tal  fine   per   investimenti

puntualmente definiti si intendono i beni per  i  quali  siano  stati

forniti unitamente alla domanda di agevolazione  adeguati  preventivi

di spesa.

2) Sostenibilita' del programma, determinata sulla base:

  Incidenza  della  gestione  caratteristica   sull'investimento   da

realizzare.

  Tale indicatore e' determinato come rapporto dato  tra  il  margine

operativo lordo e gli investimenti ammessi. I  predetti  valori  sono

determinati come segue:

    il valore del margine operativo lordo e' determinato  come  media

dei margini operativi lordi (MOL) relativi agli ultimi  due  esercizi

contabili  chiusi  alla  data  di  presentazione  della  domanda   di

agevolazione.  Il  MOL  di  ciascun  esercizio  e'  determinato,  con

riferimento allo schema di Conto economico di cui all'art.  2425  del

codice civile, come differenza tra il valore del totale della voce  A

"Valore della produzione" e le seguenti voci:

      Voce  B  6  "Costo  della   produzione   per   materie   prime,

sussidiarie, di consumo e merci";

      Voce B 7 "Costo della produzione per servizi";

      Voce B 8 "Costo della  produzione  per  godimento  di  beni  di

terzi";

      Voce B 9 "Costo della produzione per il personale";

      Voce  B  11  "Costo  della  produzione  per  variazioni   delle

rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

      Voce  B  14  "Costo  della  produzione  per  oneri  diversi  di

gestione".

  Il valore degli  investimenti  ammessi  e'  pari  al  valore  degli

investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello  svolgimento  da

parte del  Ministero  dell'analisi  di  congruita'  dei  costi  e  di

pertinenza  e  innovativita'   dei   beni   presentati   dall'impresa

proponente.

  Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato.

  Tale indicatore e' determinato come media, con riferimento ai  dati

relativi agli ultimi due  esercizi  contabili  chiusi  alla  data  di

presentazione della domanda di agevolazione,  del  rapporto  tra  gli

oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono  determinati,

con riferimento allo schema di Conto economico di cui  all'art.  2425

del codice civile, come segue:

    il valore degli oneri  finanziari  e'  quello  della  voce  C  17

"Interessi e altri oneri finanziari";

    il valore del fatturato e' quello  del  totale  della  voce  A  "

Valore della produzione".

    c) Qualita' della proposta.

  Tale  criterio  e'  valutato  sulla  base  del  rapporto  tra   gli

investimenti ammessi e il  totale  degli  investimenti  proposti.  Il

valore  degli  investimenti  ammessi  e'   pari   al   valore   degli

investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello  svolgimento  da

parte del  Ministero  dell'analisi  di  congruita'  dei  costi  e  di

pertinenza  e  innovativita'   dei   beni   presentati   dall'impresa

proponente.

  7. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 3  e  5,  i

dati contabili sono desunti dalla dichiarazione di  cui  all'art.  1,

comma 1, lettera e), allegata alla domanda di agevolazione  e  devono

essere  riscontrabili  dai  bilanci  ovvero,  nel  caso  di   imprese

individuali e societa' di persone, dalle  dichiarazioni  dei  redditi

relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data  di  presentazione

della domanda. Il Ministero nell'ambito delle attivita' di verifica e

controllo  effettua  a  campione  la  verifica  dei  predetti   dati,

acquisendo d'ufficio i bilanci delle imprese proponenti o,  nel  caso

di imprese individuali e di societa'  di  persone,  richiedendo  alle

imprese stesse le relative dichiarazioni dei redditi.

  8. In relazione a ciascuno dei criteri di  valutazione  di  cui  al

comma 6, il Ministero  attribuisce  un  punteggio  sulla  base  delle

modalita'  indicate  nella  tabella  riportata  nell'allegato  n.  5,

arrotondato alla seconda cifra decimale.

  9.  L'attivita'  istruttoria  delle  domande  di  agevolazione   e'

conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti

condizioni:

    a) il punteggio relativo ai singoli criteri  di  valutazione  sia

almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma

8;

    b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma  dei

punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno  pari

a 60 punti.

 

                               Art. 3

             Adempimenti successivi alla sottoscrizione

                  del provvedimento di concessione

  1.  Le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  sono  tenute  a

presentare, ai sensi dell'art. 8, comma 11,  del  decreto,  entro  90

giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena

la decadenza dalle  agevolazioni,  attraverso  un'apposita  procedura

informatica accessibile dalla sezione "Investimenti innovativi  nelle

Regioni   Convergenza   (Macchinari)"   del   sito   del    Ministero

www.mise.gov.it:

    a) gli ordini di acquisto relativi ai beni previsti dal programma

di  investimenti,  corredati  della   relativa   conferma   d'ordine,

sottoscritta dal fornitore, contenente l'indicazione dell'importo del

costo del bene e l'attestazione che la fornitura avverra' nei termini

previsti per la realizzazione del programma di investimenti  indicati

nel provvedimento di concessione;

    b) le  coordinate  bancarie  del  conto  corrente  dedicato  alla

realizzazione del programma di investimenti.

  2. Il Ministero verifica che gli ordini di acquisto di cui al comma

1, lettera a), siano  relativi  ai  beni  oggetto  del  programma  di

investimenti agevolato. Nel caso in cui gli ordini siano  relativi  a

beni   diversi,   fermo   restando    che    l'importo    complessivo

dell'agevolazione non puo' essere superiore  a  quanto  definito  nel

provvedimento di concessione, i beni  sono  considerati  ammissibili,

previa verifica del Ministero, solo qualora rientrino nelle categorie

di investimenti innovativi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto.

  3. Il conto corrente di cui al comma 1,  lettera  b),  deve  essere

dedicato  esclusivamente  alla   realizzazione   del   programma   di

investimenti e deve prevedere  un  utilizzo  conforme  alle  seguenti

modalita':

    a) tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi ai beni  per  i

quali sono stati inseriti gli ordini di acquisto di cui al  comma  1,

lettera a), come ritenuti ammissibili dal  Ministero,  devono  essere

effettuati attraverso tale conto corrente ed esclusivamente per mezzo

di bonifici bancari  con  causale:  "Bene  acquistato  ai  sensi  del

Decreto MiSE 29/07/2013";

    b) attraverso tale conto corrente non possono  essere  effettuati

pagamenti relativi a  titoli  di  spesa  diversi  rispetto  a  quelli

indicati alla lettera  a),  ne'  possono  essere  disposte  ulteriori

movimentazioni in uscita fino al  completamento  delle  procedure  di

erogazione relative al programma di investimenti agevolato;

    c) su tale conto corrente possono essere  versate  esclusivamente

le risorse finanziarie nella disponibilita' dell'impresa beneficiaria

necessarie al pagamento dei titoli di spesa di cui alla  lettera  a),

comprensive di IVA, nonche' le quote di agevolazione, anche a  titolo

di anticipazione, da parte del Ministero.

 

                               Art. 4

                     Modalita' di presentazione

                     delle domande di erogazione

  1. Le agevolazioni sono erogate  dal  Ministero  sulla  base  delle

richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione  a  titoli

di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di

investimenti per un importo almeno pari al 20 per cento  dell'importo

complessivo dell'investimento ammesso. Ai fini dell'erogazione  delle

agevolazioni, l'impresa beneficiaria presenta, secondo  le  modalita'

indicate al comma 2, la relativa richiesta unitamente  alla  seguente

documentazione:

    a) documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto;

    b) estratto del conto corrente dedicato  alla  realizzazione  del

programma di investimenti di cui all'art. 3,  comma  3,  relativo  al

periodo in cui sono state sostenute le spese di cui alla lettera a);

    c) quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative  ai

pagamenti ricevuti;

    d) quadro riassuntivo dei costi sostenuti;

    e) nel caso di richiesta a titolo di  anticipazione  della  prima

quota di cui all'art. 10, comma 4, del decreto, fideiussione bancaria

o polizza assicurativa.

  2. Le richieste di erogazione,  complete  di  tutti  gli  allegati,

devono essere presentate, esclusivamente in formato digitale, secondo

le indicazioni che  saranno  riportate  nella  sezione  "Investimenti

innovativi nelle  Regioni  Convergenza  (Macchinari)"  del  sito  del

Ministero,  successivamente  alla  presentazione  degli   ordini   di

acquisto di cui all'art. 8, comma 11, del decreto, entro e non  oltre

il 30 giugno 2015 e, comunque, non prima  di  60  giorni  dall'ultima

richiesta.

  3. Successivamente alla stipula della convenzione di  cui  all'art.

10, comma 5, del decreto, le imprese potranno presentare richieste di

erogazione delle agevolazioni anche a fronte di titoli di  spesa  non

ancora pagati. Con successivo decreto direttoriale si  provvedera'  a

dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta stipula della convenzione

e a individuare le modalita' di  pagamento  dei  titoli  di  spesa  e

l'elenco della  documentazione  da  presentare  in  luogo  di  quella

indicata al comma 1.

  4. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione di

cui ai commi 1, 2 e 3 e della fideiussione di cui al comma 1, lettera

e), sono resi disponibili nella sezione del sito di cui al comma 2.

 

                               Art. 5

                          Oneri informativi

  1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.

33, nell'allegato n. 6 e' riportato l'elenco degli oneri  informativi

gravanti  sulle  imprese  introdotti  dal  decreto  e  dal   presente

provvedimento.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

    Roma, 20 novembre 2013

                                       Il direttore generale: Sappino

 

ALLEGATO OMISSIS

 

GU n.236 del 8.10.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 luglio 2013

Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle

agevolazioni in favore di programmi di  investimento  finalizzati  al

perseguimento di specifici obiettivi  di  innovazione,  miglioramento

competitivo e tutela ambientale  nelle  regioni  Calabria,  Campania,

Puglia e Sicilia.

 

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    b) «Regolamento GBER»: il  Regolamento  (CE)  n.  800/2008  della

Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del  9

agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato

CE (regolamento generale di esenzione  per  categoria)  e  successive

modifiche e integrazioni;

    c) «Regolamento de minimis»: il  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006

della Commissione del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione

degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore

(«de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre  2006

e successive modifiche e integrazioni;

    d) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»,  la  Carta

degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2007-2013  (N.  117/2010

Italia), approvata  dalla  Commissione  europea  il  6  luglio  2010,

pubblicata nella G.U.U.E. C 215  del  18  agosto  2010  e  successive

modifiche e integrazioni;

    e) «Regioni dell'Obiettivo  Convergenza»:  le  regioni  Calabria,

Campania, Puglia e Sicilia;

    f) «Sovvenzione rimborsabile»: un contributo finanziario diretto,

definito dall'art. 2, paragrafo 8 del Regolamento (CE) 1083/2006 come

integrato dal Regolamento (CE) 1310/2011, che puo' essere  totalmente

o parzialmente rimborsabile, senza interessi.

 

                               Art. 2

         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

  1. Al fine di rafforzare la competitivita' dei sistemi produttivi e

lo sviluppo  tecnologico  nelle  aree  delle  Regioni  dell'Obiettivo

Convergenza il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6  del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio  2009  citato

nelle premesse, i  termini,  le  modalita'  e  le  procedure  per  la

concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei  programmi

di investimento finalizzati al perseguimento di  specifici  obiettivi

di innovazione, miglioramento competitivo e tutela  ambientale  nelle

regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

  2. L'intervento previsto dal  presente  decreto  e'  gestito  dalla

Direzione   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'

imprenditoriali del Ministero.

 

                               Art. 3

                   Risorse finanziarie disponibili

  1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli

aiuti di cui al presente decreto ammontano a  euro  150.000.000,00  a

valere sulle risorse  del  Piano  di  Azione  Coesione  di  cui  alle

delibere CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 e n. 113 del 26 ottobre 2012.

  2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al  comma  1

e' riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.

  3.  Nell'ambito  della  riserva  di  cui  al  comma  precedente  e'

istituita  una  sottoriserva  pari  al  25  per  cento  della  stessa

destinata alle micro e piccole imprese.

  4. Al fine di garantire che le risorse di  cui  al  comma  1  siano

utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione  del

Piano di Azione e Coesione, a partire dal 31 dicembre 2013 e poi, con

cadenza semestrale, ogni 30 giugno e 31 dicembre  di  ogni  anno,  il

Ministero provvede a individuare  l'ammontare  non  utilizzato  delle

risorse finanziarie imputate nelle riserve di cui ai commi 2 e 3 e  a

rendere ulteriormente disponibili tali  risorse  per  la  concessione

degli aiuti di cui al presente decreto.

 

                               Art. 4

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto le imprese che, alla data di presentazione della  domanda  di

cui all'art. 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:

    a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed  iscritte

nel Registro delle imprese; se  si  tratta  di  imprese  di  servizi,

essere costituite sotto forma di societa';

    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure

concorsuali;

    c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;

    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,

successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,

gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla

Commissione europea;

    e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di

normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione

degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in

regola con gli obblighi contributivi;

    f) non essere state destinatarie,  nei  tre  anni  precedenti  la

domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse

dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

    g) aver restituito agevolazioni godute  per  le  quali  e'  stato

disposto dal Ministero un ordine di recupero;

    h) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in

difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.

 

                              Art. 5

                        Programmi ammissibili

  1. I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la

realizzazione di investimenti  innovativi,  ossia  l'acquisizione  di

immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in

grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilita'  nello

svolgimento  dell'attivita'  economica  oggetto  del   programma   di

investimento, valutabile in termini di riduzione dei  costi,  aumento

del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, aumento  della

capacita' produttiva, introduzione di  nuovi  prodotti  e/o  servizi,

riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di

sicurezza sul lavoro.

  2. Ai fini di cui al  comma  1,  sono  considerati  innovativi  gli

investimenti relativi a:

    a) sistemi composti da una o piu' unita'  di  lavoro  gestite  da

apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la

progressione logica delle fasi  del  ciclo  tecnologico  destinate  a

svolgere  una  o  piu'  delle  seguenti  funzioni  legate  al   ciclo

produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura,

trasporto, magazzinaggio;

    b) sistemi di automazione industriale che tramite  l'interazione,

attraverso specifici algoritmi, tra parti  meccaniche  e  dispositivi

elettronici, quali computer dedicati, come i PLC (programmable  logic

controller), mezzi  robotizzati,  sensori,  trasduttori,  sistemi  di

visione artificiale, micro controller o altro, permettono il  governo

e il controllo di una o piu' fasi del ciclo produttivo;

    c) computer dedicati per il disegno industriale dei prodotti,  la

progettazione tecnica dei processi produttivi,  la  produzione  della

documentazione tecnica, la gestione delle operazioni legate al  ciclo

produttivo o alla fornitura di servizi, il controllo  e  il  collaudo

dei  prodotti  o  dei  servizi  lavorati  nonche'  per   il   sistema

gestionale, organizzativo e commerciale;

    d) apparecchiature specialistiche per  la  fornitura  di  servizi

avanzati;

    e)    programmi    informatici    per    l'utilizzazione    delle

apparecchiature e dei sistemi di  cui  alle  lettere  precedenti  non

incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi;

    f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed  uffici

di progettazione aziendale;

    g) sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche,

finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali oltre  i  livelli

stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia o  in  grado

di innalzare il livello di tutela  ambientale  in  assenza  di  norme

definite;

    h) sistemi, macchinari e programmi,  gestiti  da  apparecchiature

elettroniche,  finalizzati  al  miglioramento  delle  condizioni   di

sicurezza  in  conformita'  alle  normative  europee,   nazionali   e

regionali in materia.

  3. I programmi  di  investimento  devono  essere  finalizzati  allo

svolgimento delle seguenti attivita' economiche:

    a)  attivita'  manifatturiere  di  cui  alla  sezione   C   della

classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con esclusione

di quelle indicate al comma 4;

    b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di

cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO,  nei  limiti

indicati nell'allegato al presente decreto;

    c)  attivita'  di  servizi  come  individuate  nell'allegato   al

presente decreto.

  4. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da

disposizioni comunitarie, non sono ammissibili  alle  agevolazioni  i

programmi d'investimento riguardanti le attivita' economiche relative

ai   settori   della   siderurgia,   della   cantieristica    navale,

dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della

trasformazione e commercializzazione dei  prodotti  agricoli  di  cui

all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere

altresi'   concesse   per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse

all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per

programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,

alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre

spese correnti connesse con  l'attivita'  d'esportazione  e  per  gli

interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni

rispetto ai prodotti di importazione.

  6. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  i  programmi  di

investimento devono:

    a) prevedere la realizzazione  di  una  nuova  unita'  produttiva

ovvero l'ampliamento o la diversificazione della produzione in  nuovi

prodotti aggiuntivi o il cambiamento  fondamentale  del  processo  di

produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente;

    b) riguardare  un'unita'  produttiva  localizzata  nei  territori

delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza;

    c) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00  e

non superiori a euro 3.000.000,00;

    d)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della

domanda di agevolazioni di cui all'art. 8.  Per  data  di  avvio  del

programma di investimenti si intende la  data  del  primo  titolo  di

spesa ammissibile;

    e) prevedere una durata non superiore a 12 mesi  dalla  data  del

provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 10. Per data di

ultimazione  si  intende  la  data  dell'ultimo   titolo   di   spesa

ammissibile.

  7. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da

investimenti  di  mera  sostituzione  di   impianti,   macchinari   e

attrezzature. Non sono, altresi', ammissibili i programmi realizzati,

in tutto o in parte,  con  la  modalita'  del  cosiddetto  «contratto

chiavi in mano».

 

                               Art. 6

                          Spese ammissibili

  1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di  nuove

immobilizzazioni  materiali  e  immateriali,  come   definite   dagli

articoli  2423  e  seguenti  del  codice  civile,  che  riguardano  i

macchinari, gli impianti, le attrezzature e i  programmi  informatici

rientranti tra gli investimenti innovativi di cui all'art.  5,  comma

2.

  2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:

    a)  essere  conformi  alle  norme  contenute  nel   decreto   del

Presidente della Repubblica 3  ottobre  2008,  n.  196  e  successive

modificazioni e  integrazioni,  in  merito  all'ammissibilita'  delle

spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la  fase

di programmazione 2007-2013;

    b)  essere  pagate  esclusivamente  tramite  un  conto   corrente

bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti  e

con le modalita' che saranno individuate dal Ministero con successivo

provvedimento a firma del Direttore generale della Direzione generale

per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;

    c)  qualora  riferite  a  immobilizzazioni  immateriali,   essere

sostenute esclusivamente da imprese di piccole e medie dimensioni;

    d) qualora riferite  a  mezzi  mobili,  riguardare  mezzi  mobili

strettamente necessari al ciclo di produzione o per il  trasporto  in

conservazione condizionata dei prodotti,  purche'  dimensionati  alla

effettiva produzione,  identificabili  singolarmente  ed  a  servizio

esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni.  Per  il

settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto  di

mezzi e attrezzature di trasporto;

    e) essere capitalizzate e figurare nell'attivo  dell'impresa  per

almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole  e  medie

dimensioni;

    f) essere mantenute nella regione  in  cui  e'  ubicata  l'unita'

produttiva oggetto del programma di investimento per almeno  5  anni,

ovvero 3 anni nel caso di imprese  di  piccole  e  medie  dimensioni,

dalla data di ultimazione del programma stesso;

    g) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che nei

24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione  di

cui all'art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359

del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente

o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi

altri soggetti.

  3. Nel caso in cui le spese sono riferite  a  immobilizzazioni,  di

proprieta'  di  uno  o  piu'   soci   dell'impresa   richiedente   le

agevolazioni o, nel  caso  di  soci  persone  fisiche,  dei  relativi

coniugi ovvero di parenti o affini dei soci  stessi  entro  il  terzo

grado, tali spese sono  ammissibili  in  proporzione  alle  quote  di

partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione

della sussistenza delle predette condizioni, con  riferimento  sia  a

quella di socio che a quella  di  proprietario,  che  determinano  la

parzializzazione della spesa, va effettuata a  partire  dai  24  mesi

precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

  4. Nel caso in cui le spese sono relative alle attrezzature la  cui

installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva  interessata

dal programma bensi' presso altre unita' della stessa  impresa  o  di

altre dello stesso gruppo o  di  terzi,  le  spese  medesime  possono

essere ammesse alle agevolazioni purche' tali unita' produttive siano

ubicate in territori ammissibili.

  5. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le  spese

sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese

relative a macchinari, impianti e attrezzature  usati,  le  spese  di

funzionamento, le spese notarili, quelle relative a  imposte,  tasse,

scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno gia'

beneficiato, nei dieci anni  antecedenti  la  data  di  presentazione

della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli  di  natura

fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni  concedenti  abbiano

revocato  e  recuperato  totalmente  gli  aiuti  medesimi.  Non  sono

altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro,

al netto di IVA.

 

                               Art. 7

                      Agevolazioni concedibili

  1. Nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi

dall'art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a

finalita' regionale, e' concessa una sovvenzione rimborsabile per una

percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75%.

Nel caso in cui alla data di concessione delle agevolazioni di cui al

presente decreto sia decorso il  periodo  di  validita'  della  Carta

degli aiuti di Stato a finalita' regionale e  non  sia  stata  ancora

approvata  la   carta   valida   per   il   successivo   periodo   di

programmazione, le agevolazioni sono concesse nei limiti  di  cui  al

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli

aiuti d'importanza minore («de minimis»)  e  successive  modifiche  e

integrazioni o dei regolamenti sostitutivi del  predetto  Regolamento

(CE) 1998/2006.

  2. La sovvenzione rimborsabile deve essere parzialmente  restituita

dall'impresa  beneficiaria  per  una   percentuale   articolata,   in

relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria, come segue:

    a) per le imprese di piccola dimensione 70% della sovvenzione;

    b) per le imprese di media dimensione 80% della sovvenzione;

    c) per le imprese di grande dimensione 90% della sovvenzione.

  3.  Le  imprese  sono  classificate  di  piccola,  media  o  grande

dimensione  sulla  base  dei  criteri  indicati  nell'allegato  1  al

Regolamento  GBER  e  nel  decreto  del  Ministro   delle   attivita'

produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del  12  ottobre

2005, n. 238.

  4. La parte della sovvenzione da restituire  e'  rimborsata,  senza

interessi,  secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali

costanti scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno,  in  un

periodo della durata massima di 7 anni  a  decorrere  dalla  data  di

erogazione dell'ultima quota a saldo  della  sovvenzione  stessa.  La

sovvenzione rimborsabile non e' assistita  da  particolari  forme  di

garanzia, i crediti nascenti  dalla  ripetizione  delle  agevolazioni

erogate sono, comunque, assistiti da privilegio  ai  sensi  dell'art.

24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  5. La parte  della  sovvenzione  che  non  deve  essere  restituita

dall'impresa beneficiaria e' concessa a titolo di contributo in conto

impianti.

  6.  Qualora  il  valore  complessivo  delle   agevolazioni   superi

l'intensita' massima prevista dalla disciplina  comunitaria  indicata

al comma 1, l'ammontare della parte della sovvenzione  da  restituire

e'  aumentata  al  fine  di  garantire  il  rispetto  della  predetta

intensita'.

  7. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria

del programma di investimento apportando un  contributo  finanziario,

attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in

una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico,  pari  al  25

per cento delle spese ammissibili complessive.

  8.  L'ammontare  complessivo   delle   agevolazioni   concesse   e'

rideterminato  dal  Ministero  a   conclusione   del   programma   di

investimento, effettuati i controlli di cui  all'art.  12,  comma  1,

sulla  base  delle  spese   effettivamente   sostenute   dall'impresa

beneficiaria.

  9.   Le   agevolazioni   concesse   in   relazione   ai   programmi

d'investimento di cui al presente decreto  non  sono  cumulabili  con

altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese,  incluse

quelle concesse sulla base del Regolamento (CE)  n.  1998/2006  della

Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli

articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore  ("de

minimis").

  10. La sovvenzione rimborsabile di  cui  al  presente  articolo  e'

concessa a valere su un'apposita sezione separata  nell'ambito  della

contabilita' speciale n. 1726, gestita dalla Direzione  generale  per

l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero.

 

                               Art. 8

        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla

base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,

secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Il termine di apertura e le modalita' per la presentazione delle

domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data  di

pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, dal Ministero con un successivo decreto a  firma

del Direttore generale della Direzione generale per  l'incentivazione

delle attivita' imprenditoriali. Con il medesimo  provvedimento  sono

definiti le  condizioni,  i  punteggi  e  le  soglie  minime  per  la

valutazione delle domande,  nonche'  le  modalita'  di  presentazione

delle domande di erogazione. In ottemperanza all'art. 7  della  legge

11 novembre 2011, n. 180, e all'art. 34 del  decreto  legislativo  14

marzo 2013, n. 33,  il  predetto  provvedimento  reca,  altresi',  in

allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti  ai  fini  della

fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

  3. Alla domanda di agevolazioni deve essere  allegata  la  seguente

documentazione:

    a) relazione tecnica del programma  di  investimento  contenente,

anche, l'indicazione delle caratteristiche tecniche dei beni  oggetto

del programma;

    b) piano di investimento;

    c) ultimi 2 bilanci approvati  e  depositati  al  registro  delle

imprese;

    d)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  o   di   un   suo

procuratore speciale,  resa  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla

Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la  richiesta,

da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per  i  soggetti

sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, come  modificato  ed  integrato  dal  decreto

legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

    e) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  rilasciata  dal

legale  rappresentante  dell'impresa  richiedente   o   da   un   suo

procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  relativa  alle

dimensioni di impresa.

  4. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  rende

disponibili gli schemi in base ai quali  deve  essere  presentata  la

domanda e la documentazione da  allegare  alla  stessa,  individuando

eventualmente anche ulteriore documentazione rispetto a quella di cui

al comma 3.

  5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto  legislativo  n.  123

del 1998, le imprese hanno diritto alle  agevolazioni  esclusivamente

nei limiti delle disponibilita' finanziarie.  Il  Ministero  comunica

tempestivamente, con avviso a  firma  del  Direttore  generale  della

Direzione   generale    per    l'incentivazione    delle    attivita'

imprenditoriali  da  pubblicare  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie

disponibili, anche con riferimento alle sole risorse finanziarie  non

riservate a specifiche  categorie  di  imprese,  e  restituisce  alle

imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non  siano  state

soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese.

In caso  di  insufficienza  delle  risorse  disponibili,  le  domande

presentate nell'ultimo giorno utile e  istruite  con  esito  positivo

sono ammesse alle agevolazioni in  misura  parziale,  commisurata  ai

rispettivi  costi  ritenuti  agevolabili.  Nel  caso  in  cui   siano

destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione degli  aiuti

di cui al presente decreto ovvero siano rese disponibili  le  risorse

finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, il Ministero  con  decreto  a

firma  del  Direttore   generale   della   Direzione   generale   per

l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali   provvede   alla

riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle  domande   di

agevolazioni.

  6. Al fine di garantire che le risorse  di  cui  all'art.  3  siano

utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione  del

Piano di Azione e Coesione, il Ministero successivamente al 30 giugno

2014 potra' procedere, sulla base dei fabbisogni  finanziari  per  la

concessione delle agevolazioni, a una riprogrammazione delle  risorse

stesse con la conseguente chiusura dei termini di presentazione delle

domande, che sara'  comunicata  con  avviso  a  firma  del  Direttore

generale  della  Direzione  generale   per   l'incentivazione   delle

attivita' imprenditoriali  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana.

  7. Il Ministero procede, nel rispetto  dell'ordine  cronologico  di

presentazione, all'istruttoria delle domande  di  agevolazioni  sulla

base della documentazione  presentata  dall'impresa  richiedente.  Il

Ministero procede, in primo luogo,  alla  verifica  dei  requisiti  e

delle condizioni di ammissibilita' previste dal  presente  decreto  e

alla valutazione della solidita' economico-patrimoniale  dell'impresa

proponente, con particolare riferimento alla  capacita'  dell'impresa

di rimborsare la  parte  di  sovvenzione  da  restituire  secondo  le

modalita' indicate nell'art.  9.  Nel  caso  di  insussistenza  delle

predette condizioni il  Ministero  provvede  a  comunicare  i  motivi

ostativi all'accoglimento della domanda  ai  sensi  dell'art.  10-bis

della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e

integrazioni.

  8.  Le  domande  di  agevolazioni   che   superano   la   fase   di

ammissibilita' sono valutate,  tramite  l'attribuzione  di  punteggi,

sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente:

    a) caratteristiche  dell'impresa  proponente.  Tale  criterio  e'

valutato sulla base dei seguenti indicatori:

      1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare

sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i  debiti

a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;

      2) indipendenza finanziaria,  da  determinare  sulla  base  del

rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo;

      3) incidenza delle spese in R & S, da  determinare  sulla  base

del rapporto tra le spese di ricerca e  sviluppo  e  i  ricavi  delle

vendite e delle prestazioni;

      4) incidenza del personale qualificato,  da  determinare  sulla

base del rapporto tra il numero del personale qualificato e il numero

totale dei dipendenti;

    b) fattibilita' tecnica  e  sostenibilita'  economico-finanziaria

del programma. Tale criterio e'  valutato  sulla  base  dei  seguenti

indicatori:

      1) fattibilita' tecnica del programma, da valutare  sulla  base

della puntuale definizione dei beni di investimento proposti;

      2) sostenibilita' del  programma,  da  determinare  sulla  base

della:

        incidenza della gestione caratteristica sull'investimento  da

realizzare, determinata  sulla  base  del  rapporto  tra  il  margine

operativo lordo e gli investimenti ammessi;

        incidenza degli oneri finanziari sul  fatturato,  determinata

sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

    c) qualita' della proposta. Tale criterio e' valutato sulla  base

del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli  investimenti

proposti.

  9. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui

al comma 7 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.

  10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a  una

o piu' delle soglie previste o, comunque, non  ritenute  ammissibili,

il  Ministero  comunica  i  motivi  ostativi  all'accoglimento  della

domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni e integrazioni. Per le domande per le  quali

l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito  positivo,  il

Ministero procede all'adozione del provvedimento di  concessione,  la

cui  validita'  rimane  subordinata  alla  presentazione   da   parte

dell'impresa beneficiaria della documentazione di cui al comma 11. Il

provvedimento  di  concessione  delle   agevolazioni   contiene,   in

particolare, l'indicazione delle spese  ritenute  ammissibili,  delle

agevolazioni concesse, con l'indicazione del piano di ammortamento  e

delle ulteriori condizioni previste per il rimborso  della  parte  di

sovvenzione  da  restituire,  degli  impegni  a  carico  dell'impresa

beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, termini e  modalita'  di

realizzazione  del  programma,  degli  ulteriori  eventuali  obblighi

derivanti  dall'utilizzo  delle  risorse   cofinanziate   dai   fondi

strutturali, compresi quelli relativi alle modalita' di  informazione

e pubblicita' dell'intervento, nonche' delle condizioni di revoca.

  11.  L'impresa  beneficiaria  provvede  alla   sottoscrizione   del

provvedimento  di  concessione   entro   i   termini   indicati   nel

provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni  concesse.

L'impresa beneficiaria e', inoltre, tenuta,  entro  90  giorni  dalla

data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza

dalle agevolazioni, a inserire sulla piattaforma informatica messa  a

disposizione sul sito www.mise.gov.it gli ordini di acquisto relativi

ai beni previsti  dal  programma  di  investimenti,  corredati  della

relativa conferma d'ordine, e a comunicare le coordinate bancarie del

conto  corrente  dedicato  alla  realizzazione   del   programma   di

investimenti di cui all'art. 6, comma  2,  lettera  b).  La  conferma

d'ordine sottoscritta  dal  fornitore  deve  contenere  l'indicazione

dell'importo del costo del bene e  l'attestazione  che  la  fornitura

avverra' nei termini previsti  per  la  realizzazione  del  programma

indicati nel provvedimento di concessione.

 

                               Art. 9

   Capacita' di rimborso della parte di sovvenzione da restituire

  1. Ai fini dello svolgimento delle attivita'  di  cui  all'art.  8,

comma 7, per determinare l'ammissibilita' alla fase istruttoria della

domanda di agevolazioni il Ministero procede a valutare la  capacita'

dell'impresa richiedente di rimborsare la  parte  di  sovvenzione  da

restituire, verificando, sulla base dei dati  desumibili  dall'ultimo

bilancio approvato, la seguente relazione:

    Cflow ≥ 0,8 × (CFa/N)

  dove:

    "Cflow": indica la somma dei  valori  relativi  al  Risultato  di

esercizio e degli Ammortamenti;

    "CFa": indica l'importo della parte di sovvenzione da  restituire

determinato ai sensi dell'art. 7;

    "N": indica il numero degli anni di ammortamento della  parte  di

sovvenzione da restituire, secondo quanto  indicato  dall'impresa  in

sede di domanda di agevolazioni.

 

                               Art. 10

                    Erogazione delle agevolazioni

  1. La sovvenzione rimborsabile e' erogata dal Ministero sulla  base

delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie  in  relazione  a

titoli di spesa,  anche  singoli,  inerenti  alla  realizzazione  del

programma di investimenti per un importo almeno pari al 20 per  cento

dell'importo complessivo dell'investimento ammesso.

  2.  Le  richieste   di   erogazione   devono   essere   presentate,

successivamente alla presentazione degli ordini di  acquisto  di  cui

all'art. 8, comma 11, e non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta,

utilizzando la procedura informatica messa a  disposizione  sul  sito

www.mise.gov.it, entro e non oltre il 30 giugno 2015.

  3.  Ciascuna  richiesta  di  erogazione  deve   essere   presentata

unitamente alla documentazione di  spesa  consistente  nelle  fatture

d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte  dai  fornitori

relative ai pagamenti ricevuti.

  4. La prima quota della sovvenzione rimborsabile, per un  ammontare

pari al 20 per  cento  della  sovvenzione  complessiva,  puo'  essere

erogata  a  titolo  di  anticipazione  previa  presentazione  di  una

fideiussione  bancaria,  incondizionata   ed   escutibile   a   prima

richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del Ministero.

  5. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate nei commi 3

e 4, le singole quote  di  sovvenzione  rimborsabile  possono  essere

erogate in anticipazione, secondo modalita' stabilite con  successivo

provvedimento del Direttore generale  della  Direzione  generale  per

l'incentivazione  delle  attivita'  imprenditoriali,  sulla  base  di

fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula da

parte del Ministero di una convenzione  con  l'Associazione  Bancaria

Italiana  per  l'adozione,  da  parte  delle  banche  aderenti   alla

convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto  corrente  in

grado di garantire il pagamento ai fornitori dei  beni  agevolati  in

tempi celeri e strettamente conseguenti al  versamento  sul  predetto

conto della sovvenzione da parte del Ministero e della quota a carico

della stessa impresa beneficiaria.

  6. I beni relativi alla richiesta  di  agevolazione  devono  essere

fisicamente  individuabili  e  presenti  presso  l'unita'  produttiva

interessata dal programma di investimenti alla data della  richiesta,

ad eccezione di quelli per i quali  il  titolo  di  spesa  presentato

costituisce acconto e di quelli  installati  presso  terzi  ai  sensi

dell'art. 6, comma 4. A tal fine su ciascun bene deve essere  apposta

una specifica targhetta riportante in modo chiaro  ed  indelebile  un

numero identificativo, che puo' coincidere anche  con  il  numero  di

matricola assegnato dal fornitore. Ulteriori  adempimenti  in  merito

alle  modalita'  di  informazione  e   pubblicita'   dell'intervento,

comprese quelle relative alla predetta  targhetta,  sono  specificati

nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  all'art.

8, comma 10. Al fine di agevolare i  controlli  e  le  ispezioni,  il

legale rappresentante o un suo procuratore  speciale  deve,  inoltre,

rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e  76

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri  titoli  di

spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata  di

un apposito elenco  nel  quale  in  relazione  a  ciascun  bene  sono

indicati  il  numero  identificativo  apposto  tramite  la   predetta

targhetta, i  dati  identificativi  della  fattura  (numero,  data  e

fornitore), la  descrizione  del  bene  stesso  nonche'  gli  estremi

identificativi  del  documento  attestante  la  data   dell'eventuale

dismissione del bene.

  7. I titoli di  spesa  devono  riportare,  mediante  l'utilizzo  di

apposito timbro, la dicitura:  «Spesa  di  euro  ...  dichiarata  per

l'erogazione della  ...  (prima,  seconda,  terza,  ecc.)  quota  del

programma n. ... Bando investimenti innovativi ex DM 23 luglio 2009».

  8. Il Ministero, entro 60 giorni dalla  presentazione  di  ciascuna

richiesta di erogazione, provvede a:

    a)   verificare   la   regolarita'   e   la   completezza   della

documentazione presentata;

    b)  verificare  la  vigenza   e   la   regolarita'   contributiva

dell'impresa beneficiaria;

    c) verificare la corrispondenza tra la  documentazione  di  spesa

presentata, gli ordini di acquisto di cui all'art. 8, comma 11,  e  i

beni previsti dal programma di investimenti;

    d) determinare l'importo della quota di sovvenzione da erogare in

relazione ai titoli di spesa presentati;

    e)  erogare,  per  le  richieste  di  erogazione  per  le   quali

l'attivita' di verifica si e' conclusa con esito positivo,  la  quota

di sovvenzione sul conto corrente di cui all'art. 6, comma 2, lettera

b). Per le richieste di erogazione  per  le  quali  le  attivita'  di

verifica si sono concluse con esito negativo, il Ministero comunica i

motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai  sensi  dell'art.

10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e

integrazioni.

 

                               Art. 11

      Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie

  1. L'impresa beneficiaria,  oltre  al  rispetto  degli  adempimenti

previsti dal presente decreto, e' tenuta a:

    a) aprire un conto corrente bancario dedicato alla  realizzazione

del programma di investimenti presso una  delle  banche  che  saranno

individuate con un successivo provvedimento dal Ministero;

    b)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti   giustificativi

relativi  alle  spese  rendicontate  per   5   anni   successivi   al

completamento del programma di investimenti;

    c) consentire e favorire,  in  ogni  fase  del  procedimento,  lo

svolgimento di tutti i controlli, ispezioni  e  monitoraggi  disposti

dal Ministero nonche' da organismi statali o sovrastatali  competenti

in materia, anche mediante sopralluoghi, al  fine  di  verificare  lo

stato di avanzamento dei programmi e le  condizioni  di  mantenimento

delle agevolazioni;

    d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di

effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

    e)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'

separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le

operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili

nazionali.

  2. I programmi di investimento di cui al presente  decreto  possono

essere cofinanziati a valere sulle risorse  del  Programma  Operativo

Nazionale «Ricerca e Competitivita'» FESR 2007-2013. In  tal  caso  i

beneficiari  sono  tenuti  al  rispetto  di  quanto  previsto   dalla

normativa comunitaria in relazione agli obblighi di  controllo  e  di

pubblicita' delle operazioni, come stabilito, in  particolare,  dagli

articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) n.  1083/2006,  nonche'

dagli articoli 6, 13 e 16 del  regolamento  (CE)  n.  1828/2006.  Per

quanto  riguarda  in  particolare  gli  obblighi  di  informazione  e

pubblicita', i beneficiari  sono  tenuti  a  evidenziare,  attraverso

idonea pubblicizzazione, con le modalita' allo scopo individuate  dal

Ministero, come specificato nelle  "linee  guida  per  le  azioni  di

informazione e pubblicita' a cura dei beneficiari dei  finanziamenti"

disponibili                         sul                          sito

www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx,    che     il

programma di  investimenti  agevolato  e'  stato  realizzato  con  il

concorso di risorse del FESR nonche' a informare il pubblico circa la

sovvenzione ottenuta, in applicazione dell'art.  69  del  Regolamento

(CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE)  1828/2006.  I  beneficiari  di

agevolazioni  cofinanziate  con  risorse  comunitarie  sono   inoltre

inclusi nell'elenco dei beneficiari riportante la denominazione delle

operazioni e l'importo  del  finanziamento  pubblico  destinato  alle

operazioni, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 1828/2006.

 

                               Art. 12

                 Monitoraggio, ispezioni e controlli

  1. A  conclusione  del  programma  di  investimento,  il  Ministero

effettua un controllo, anche tramite verifica in loco,  sull'avvenuta

realizzazione del programma.

  2. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare

controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,

al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il

mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli

interventi finanziati.

  3. Per i programmi di  investimento  cofinanziati  a  valere  sulle

risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e  Competitivita'»

FESR  2007-2013,  il  Ministero  presenta  alla  Commissione  europea

relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base  del

presente  decreto,  comprendenti  in  particolare  gli  elenchi   dei

beneficiari e i relativi settori di attivita' economica, gli  importi

concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'.

 

                               Art. 13

                             Variazioni

  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a

operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',

ovvero  variazioni  del  programma  di  investimento  relative   agli

obiettivi, alla modifica  della  tempistica  di  realizzazione,  alla

localizzazione delle attivita' o agli ordini di  acquisto  presentati

ai  sensi  dell'art.  8,  comma  7,  devono  essere   tempestivamente

comunicate al Ministero affinche' proceda alle  opportune  verifiche,

valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata

da una argomentata relazione illustrativa.

  2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'

stata   approvata   il   Ministero   sospende   l'erogazione    delle

agevolazioni.

 

                               Art. 14

                      Revoca delle agevolazioni

  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in

misura totale o parziale, nei seguenti casi:

    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di

ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per

fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

    b)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei

confronti della medesima di altra procedura concorsuale;

    c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di

cui all'art. 7, comma 9;

    d)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei

termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera e);

    e) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione  in

cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati dall'art.  6,

comma 2, lettera f);

    f) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;

    g) mancata restituzione protratta per oltre un  anno  delle  rate

della parte di sovvenzione da restituire;

    h)  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal  provvedimento  di

concessione.

  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 29 luglio 2013

 

                                                Il Ministro: Zanonato

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2013

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 157

 

 

 

 

 

 

                                                         Allegato    

                                                    (art. 5, comma 3)

 

           Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni

per i programmi riferiti alle attivita' di produzione e distribuzione

di  energia  elettrica e  di calore  ed   elenco   delle attivita' di

                         servizi ammissibili

 

A. Condizioni  di  ammissibilita'  per  i  programmi  riferiti   alle

  attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica  e  di

  calore

 

    I programmi di  investimento  ammissibili  devono  riguardare  la

produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore,  di  cui

alle  classi  35.1  e  35.3  della  classificazione  delle  attivita'

economiche ATECO 2007,  limitatamente  agli  impianti  alimentati  da

fonti rinnovabili o  che  concorrono  all'incremento  dell'efficienza

energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a  50

MW elettrici.

 

    A tal fine:

 

      a) per fonti rinnovabili si  intendono:  le  fonti  energetiche

rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,

maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai

processi di depurazione e biogas). In particolare,  per  biomasse  si

intende: la parte biodegradabile  dei  prodotti,  rifiuti  e  residui

provenienti  dall'agricoltura  (comprendente  sostanze   vegetali   e

animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,  nonche'  la

parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

      b) per impianti che concorrono  all'incremento  dell'efficienza

energetica  e  al  risparmio  energetico  si  intendono:  quelli   di

cogenerazione, quelli che  utilizzano  calore  di  risulta,  fumi  di

scarico ed altre forme di  energia  recuperabile  in  processi  e  in

impianti   e   quelli   che   utilizzano   fonti   fossili   prodotte

esclusivamente da giacimenti minori isolati;

      c)  gli  impianti  di  cogenerazione   sono   quelli   definiti

dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  e  rispondenti  ai

valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il

Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' medesima. Detti impianti

devono  obbligatoriamente  dotarsi,  nell'ambito  del  programma   da

agevolare, della strumentazione necessaria per la  rilevazione  degli

elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite.  Il

mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del  5  per  cento  in

ciascuno degli anni  del  periodo  previsto  dall'art.  6,  comma  2,

lettera f), del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di

rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca  delle

agevolazioni,  commisurata  al  periodo  di  mancato  rispetto  delle

suddette condizioni;

      d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative

agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del  vapore  e

dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa

produttrice, siano realizzati su  terreni  di  cui  l'impresa  stessa

abbia piena disponibilita', per la  parte  necessaria  a  raggiungere

l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non  oltre  il

territorio comunale nel quale e'  ubicato  l'impianto  di  produzione

oggetto del programma da agevolare.

 

B. Elenco delle attivita' di servizi ammissibili

 

N.B.: le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine  di

  una loro  corretta  e  puntuale  individuazione,  ai  codici  della

  Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, alla  quale,

  pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

    52 Magazzinaggio  e  attivita'  di  supporto  ai  trasporti,  con

esclusione dei mezzi di trasporto.

    61 Telecomunicazioni, ivi inclusa  la  ricezione,  registrazione,

amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e  trasmissione

di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di  spettacoli

e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da  quelli

titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o  televisiva

in ambito nazionale di cui  alla  legge  6  agosto  1990,  n.  223  e

successive modifiche e integrazioni.

    Informatica e attivita' connesse, limitatamente a:

      a) produzione di software, consulenza informatica  e  attivita'

connesse  (rif.  62.0),  ivi  inclusi   i   servizi   connessi   alla

realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la  produzione  e/o

diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca  e

all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

      b) elaborazione dei dati, hosting e attivita' connesse, portali

web (rif. 63.1);

      c) edizione di software (rif. 58.2);

      d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);

      e) riparazione e manutenzione  di  altre  macchine  di  impiego

generale (rif. 33.12.5);

      f) riparazione e manutenzione di computer e  periferiche  (rif.

95.11.0);

      g) attivita'  dei  disegnatori  grafici  di  pagine  web  (rif.

74.10.21).

    72 Ricerca scientifica e  sviluppo,  ivi  inclusi  i  servizi  di

assistenza  alla  ricerca  e  all'introduzione/adattamento  di  nuove

tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i  servizi  di

consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli  di

supporto  alla  ricerca  e  all'innovazione  tecnologica   in   campo

informatico e telematico.

    Attivita' professionali, scientifiche e  tecniche,  limitatamente

a:

      a) ricerche di mercato (rif.  73.20),  ivi  inclusi  i  servizi

connessi  alle  problematiche  del  marketing  e  della  penetrazione

commerciale e dell'import-export;

      b) attivita' di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi  inclusa

la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e

le   pianificazioni,    l'organizzazione    amministrativo-contabile,

l'assistenza ad acquisti e appalti, le problematiche della  logistica

e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione

dell'attivita' degli amministratori di societa' ed enti;

      c) attivita' degli studi di architettura,  ingegneria  e  altri

studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di  manutenzione  e

sicurezza impiantistica, i  servizi  connessi  alla  realizzazione  e

gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio  energetico

e per la tutela ambientale in relazione alle attivita' produttive,  i

servizi per l'introduzione di nuovi  vettori  energetici,  i  servizi

connessi  alle  problematiche  dell'energia,   ambientali   e   della

sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi

alla produzione e alla lavorazione e trattamento di materiali,  anche

residuali, con tecniche avanzate;

      d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);

      e) attivita' dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);

      f) collaudi e analisi tecniche (rif.  71.20),  ivi  compresi  i

servizi  connessi  alle  problematiche  riguardanti  la  qualita'   e

relativa certificazione nell'impresa;

      g) laboratori fotografici per lo sviluppo  e  la  stampa  (rif.

74.20.2) e attivita' di aerofotografia (rif. 74.20.12);

      h) attivita' di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);

      i)  design  e  styling  relativo  a   tessili,   abbigliamento,

calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per  la  casa

(rif. 74.10.1 e 74.10.9);

      l) attivita' dei call center (rif. 82.20).

    Fornitura di acqua, reti  fognarie,  attivita'  di  gestione  dei

rifiuti e risanamento, limitatamente a:

      a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e

38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;

      b)  raccolta  e  depurazione  delle  acque  di  scarico   (rif.

37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio,  sedimentazione,

decantazione con mezzi chimici, trattamento  con  fanghi  attivati  e

altri processi finalizzati alla depurazione  delle  acque  reflue  di

origine industriale.