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Roma, 19 dicembre
2013
Circolare n. 285/2013
Oggetto: Calamità naturali –
Alluvione in Sardegna – Sospensione dei termini degli adempimenti tributari –
D.M. 30.11.2013 su G.U. n.283 del 3.12.2013.
Per i soggetti
residenti nei territori sardi colpiti dal ciclone del novembre scorso sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel
periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013.
Lo ha stabilito il
decreto ministeriale Economia e Finanze indicato in oggetto. La sospensione
vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche e enti non
commerciali.
La sospensione non
si applica ad eventuali ritenute alla fonte già operate in qualità di sostituti
di imposta (es. ritenute sui redditi di lavoro dipendente).
Con
successivo decreto saranno stabilite le modalità di effettuazione degli
adempimenti e dei versamenti sospesi.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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alla Confetra. |
G.U. n. 283 del 03.12.2013 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
DECRETO 30 novembre 2013
Sospensione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, dei termini per
l'adempimento degli obblighi
tributari
a favore dei contribuenti colpiti
dagli eventi meteorologici
del
novembre 2013, verificatisi nella
regione Sardegna.
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1
1. Nei confronti delle persone
fisiche, anche in qualita' di
sostituti d'imposta,
che, alla data del 18 novembre 2013, avevano
la
residenza ovvero la sede
operativa nel territorio dei comuni
di cui
all'elenco approvato con
l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 di cui
alle premesse,
riportato nell'allegato A al
presente decreto, sono
sospesi i termini dei
versamenti e degli
adempimenti tributari,
inclusi quelli
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione,
scadenti nel periodo compreso tra il
18 novembre
ed il 20 dicembre
2013. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia'
versato.
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 si
applicano, altresi', nei
confronti dei soggetti,
anche in
qualita'
di sostituti d'imposta
diversi dalle persone
fisiche, aventi la
sede legale o
la sede
operativa nel territorio
dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute
gia' operate in qualita' di
sostituti d'imposta devono,
comunque,
essere versate.
3. Con successivo decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione degli
adempimenti e dei
versamenti di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
Allegato A
PROVINCIA DI
OLBIA-TEMPIO:
1. Arzachena,
2. Berchidda,
3. Budduso',
4. Golfo Aranci,
5. Loiri Porto San Paolo,
6. Monti,
7. Olbia,
8. Oschiri,
9. Padru,
10. Sant'Antonio di
Gallura,
11. Telti;
PROVINCIA DI NUORO:
1. Bitti,
2. Dorgali,
3. Galtelli',
4. Irgoli,
5. Loculi,
6. Lode',
7. Lula,
8. Nuoro,
9. Oliena,
10. Onani',
11. Onifai,
12. Orgosolo,
13. Orosei,
14. Posada,
15. Siniscola,
16. Torpe';
PROVINCIA DI ORISTANO:
1. Gonnostramatza,
2. Marrubiu,
3. Masullas,
4. Mogoro,
5. Palmas Arborea,
6. San Nicolo' D'Arcidano,
7. Simaxis,
8. Solarussa,
9. Terralba,
10. Uras;
PROVINCIA DI CAGLIARI:
1. Armungia,
2. Ballao,
3. Decimoputzu,
4. Escalaplano,
5. Siliqua,
6. Vallermosa,
7. Villaputzu,
8. Villaspeciosa;
PROVINCIA MEDIO
CAMPIDANO:
1. Gonnosfanadiga,
2. Guspini,
3. Pabillonis,
4. San Gavino
Monreale,
5. Sanluri,
6. Sardara,
7. Villacidro,
8. Villanovafranca;
PROVINCIA OGLIASTRA:
1. Arzana,
2. Lanusei,
3. Seui,
4. Talana,
5. Tortoli',
6. Ussassai,
7. Villagrande
Strisaili.