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Roma, 19 dicembre 2013

 

Circolare n. 285/2013

 

Oggetto: Calamità naturali – Alluvione in Sardegna – Sospensione dei termini degli adempimenti tributari – D.M. 30.11.2013 su G.U. n.283 del 3.12.2013.

 

 

Per i soggetti residenti nei territori sardi colpiti dal ciclone del novembre scorso sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013.

 

Lo ha stabilito il decreto ministeriale Economia e Finanze indicato in oggetto. La sospensione vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche e enti non commerciali.

 

La sospensione non si applica ad eventuali ritenute alla fonte già operate in qualità di sostituti di imposta (es. ritenute sui redditi di lavoro dipendente).

 

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 283 del 03.12.2013 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 2013

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio

2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi  tributari

a favore dei contribuenti  colpiti  dagli  eventi  meteorologici  del

novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna.

 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di

sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano  la

residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni  di  cui

all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013 di cui

alle premesse, riportato nell'allegato A al  presente  decreto,  sono

sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,

inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti

della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il  18  novembre

ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso  di  quanto  gia'

versato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei

confronti dei soggetti, anche  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta

diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede

operativa nel territorio dei comuni di cui al comma  1.  Le  ritenute

gia' operate in qualita' di  sostituti  d'imposta  devono,  comunque,

essere versate.

  3. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  sono  stabilite  le   modalita'   di   effettuazione   degli

adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 30 novembre 2013

                                              Il Ministro: Saccomanni

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Allegato A

 

    PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO:

      1. Arzachena,

      2. Berchidda,

      3. Budduso',

      4. Golfo Aranci,

      5. Loiri Porto San Paolo,

      6. Monti,

      7. Olbia,

      8. Oschiri,

      9. Padru,

      10. Sant'Antonio di Gallura,

      11. Telti;

 

    PROVINCIA DI NUORO:

      1. Bitti,

      2. Dorgali,

      3. Galtelli',

      4. Irgoli,

      5. Loculi,

      6. Lode',

      7. Lula,

      8. Nuoro,

      9. Oliena,

      10. Onani',

      11. Onifai,

      12. Orgosolo,

      13. Orosei,

      14. Posada,

      15. Siniscola,

      16. Torpe';

 

    PROVINCIA DI ORISTANO:

      1. Gonnostramatza,

      2. Marrubiu,

      3. Masullas,

      4. Mogoro,

      5. Palmas Arborea,

      6. San Nicolo' D'Arcidano,

      7. Simaxis,

      8. Solarussa,

      9. Terralba,

      10. Uras;

 

    PROVINCIA DI CAGLIARI:

      1. Armungia,

      2. Ballao,

      3. Decimoputzu,

      4. Escalaplano,

      5. Siliqua,

      6. Vallermosa,

      7. Villaputzu,

      8. Villaspeciosa;

 

    PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO:

      1. Gonnosfanadiga,

      2. Guspini,

      3. Pabillonis,

      4. San Gavino Monreale,

      5. Sanluri,

      6. Sardara,

      7. Villacidro,

      8. Villanovafranca;

 

    PROVINCIA OGLIASTRA:

      1. Arzana,

      2. Lanusei,

      3. Seui,

      4. Talana,

      5. Tortoli',

      6. Ussassai,

      7. Villagrande Strisaili.