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Roma, 9 gennaio 2014

 

Circolare n. 1/2014

 

Oggetto: Tributi – Nuove detrazioni Irpef sui redditi di lavoro dipendente – Articolo 1 comma 127 Legge 27.12.2013, n.147 su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

 

La Legge di Stabilità 2014 ha rimodulato le detrazioni Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

 

A decorrere dai periodi di paga 2014 le imprese, in qualità di sostituti d’imposta, devono dunque tener conto dei nuovi importi che risultano, anche se di poco, più favorevoli per i dipendenti.

 

 

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati (importi annui)

Euro

Reddito complessivo
del dipendente

Importo nuove detrazioni 2014

Fino a 8.000

1.880

Da 8.001 a 28.000

978 + 902 x (28.000 - reddito complessivo) / 20.000

Da 28.001 a 55.000

978 x (55.000 - reddito complessivo) / 27.000

 

 

Le detrazioni spettano in proporzione al periodo lavorato nell’anno, ma non possono essere inferiori a 690 euro annui nel caso di lavoro a tempo indeterminato, ovvero 1.380 euro annui nel caso di lavoro a tempo determinato.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.12/2007

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) al comma 1, alla lettera a),  le  parole:  «1.840  euro»  sono

sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

    b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

  «b) 978 euro, aumentata del  prodotto  tra  902  euro  e  l'importo

corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito

complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'

superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

    c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro

ma  non  a  55.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte

corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito

del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;

    c) il comma 2 e' abrogato.

 

Omissis