|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 9 gennaio
2014
Circolare n. 1/2014
Oggetto: Tributi – Nuove detrazioni
Irpef sui redditi di lavoro dipendente – Articolo 1 comma 127 Legge 27.12.2013,
n.147 su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 ha rimodulato le detrazioni Irpef sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati.
A decorrere dai
periodi di paga 2014 le imprese, in qualità di sostituti d’imposta, devono
dunque tener conto dei nuovi importi che risultano, anche se di poco, più
favorevoli per i dipendenti.
Detrazioni per
redditi di lavoro dipendente e assimilati (importi annui) Euro |
|
Reddito
complessivo |
Importo nuove detrazioni
2014 |
Fino a 8.000 |
1.880 |
Da 8.001 a 28.000 |
978 + 902 x
(28.000 - reddito complessivo) / 20.000 |
Da 28.001 a 55.000
|
978 x (55.000 -
reddito complessivo) / 27.000 |
Le detrazioni
spettano in proporzione al periodo lavorato nell’anno, ma non possono essere
inferiori a 690 euro annui nel caso di lavoro a tempo indeterminato, ovvero 1.380
euro annui nel caso di lavoro a tempo determinato.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.12/2007
|
Responsabile di
Area |
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.
917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alla
lettera a), le parole:
«1.840 euro» sono
sostituite dalle
seguenti: «1.880 euro»;
b) al comma 1, le
lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
978 euro, aumentata del prodotto tra
902 euro e
l'importo
corrispondente al rapporto
tra 28.000 euro, diminuito
del reddito
complessivo, e 20.000
euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro
ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il
reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma non a 55.000
euro; la detrazione
spetta per la
parte
corrispondente al rapporto
tra l'importo di 55.000 euro,
diminuito
del reddito
complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;
c) il comma 2 e' abrogato.
Omissis