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Roma, 9 gennaio 2014

 

Circolare n. 3/2014

 

Oggetto: Tributi – Rafforzato l’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) – Art.1 commi 137 e 138 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

Le imprese che incrementano il patrimonio vengono ulteriormente favorite a decorrere dal corrente periodo d’imposta. L’ACE – l’aiuto alla crescita economica - introdotto nel 2011 dal Governo Monti col cosiddetto Decreto Salva Italia è stato infatti rafforzato per i prossimi tre anni.

 

Com’è noto, l’aiuto consiste nella deducibilità dal reddito d’impresa di una quota percentuale dell’incremento del capitale netto rispetto a quello esistente al 31.12.2010.

 

Nel triennio 2011-2013 l’aliquota è stata pari al 3 per cento. Per il prossimo triennio le aliquote saliranno progressivamente: 4 per cento nel 2014; 4,5 per cento nel 2015 e 4,75 per cento nel 2016.

 

Soggetti beneficiari – L’agevolazione spetta alle ditte individuali, alle società di persone e di capitali, alle cooperative e alle stabili organizzazioni di società e enti non residenti. Sono escluse le società che non si trovano in periodo di normale attività (es. imprese assoggettate alle procedure di fallimento).

 

Variazioni del capitale proprio – I criteri per determinare l’aumento del patrimonio sono stati disciplinati col Decreto Ministeriale 14 marzo 2012. In particolare rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro versati dai soci e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli accantonati nelle riserve non disponibili. Rilevano come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto per attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci. Gli incrementi e i decrementi rilevano pro quota in relazione al periodo in cui sono stati effettuati. Qualora l’importo deducibile superi il reddito imponibile, l’eccedenza può essere dedotta negli anni successivi.

 

Acconti delle imposte – La Legge di Stabilità ha stabilito che ai fini della determinazione degli acconti Ires/Irpef 2014 e 2015 occorre tener conto dell’agevolazione calcolata in base all’aliquota relativa al periodo precedente (3 per cento per il 2014; 4 per cento per il 2015).

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.268/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

 

Omissis

 

137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le  parole:  «Dal  quarto»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Dal settimo»;

    b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre  2016  l'aliquota

e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per  cento  e  al

4,75 per cento».

 

  138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo

1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  determinano

l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in

corso  al  31  dicembre  2014  e  al  31  dicembre  2015  utilizzando

l'aliquota percentuale per il calcolo del  rendimento  nozionale  del

capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

 

Omissis