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Roma, 10 gennaio 2014

 

Circolare n. 5/2014

 

Oggetto: Tributi – Rivalutazione agevolata dei beni d’impresa – Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013.

 

La Legge di Stabilità 2014 (articolo 1 commi 140 – 146) ha previsto la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

 

La rivalutazione può essere eseguita nel bilancio 2013 e deve riguardare beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

 

Il maggior valore attribuito ai beni si considererà riconosciuto ai fini delle imposte dirette e dell’Irap a partire dal 2016; la rivalutazione avviene mediante applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 16 per cento per i beni ammortizzabili, ovvero al 12 per cento per gli altri beni.

 

Inoltre il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, totalmente o parzialmente, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al 10 per cento.

 

Le imposte sostitutive (quella per la rivalutazione e quella per l’affrancamento) possono essere versate in 3 rate annuali di pari importo, senza applicazione di interessi in concomitanza con i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. E’ possibile compensare gli importi dovuti con eventuali crediti tributari.

 

Qualora entro la fine del terzo anno dalla rivalutazione, i beni siano ceduti, assegnati ai soci, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero a finalità estranee all’esercizio di impresa, non è possibile tener conto della rivalutazione agevolata ai fini della determinazione della relativa plusvalenze o minusvalenza.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)

Legge 27 dicembre 2013, n.147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1.

Omissis

 

140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e

b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del

Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non

adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del

bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice

civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,

rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui  alla  sezione

II del capo I della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  e  successive

modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o  al

cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'  di  impresa,  risultanti  dal

bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

 

  141.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o

rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  140,

per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla

data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti

i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere

annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

 

  142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in

tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di

un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella

misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma

145.

 

  143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione

si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e

dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal

terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la

rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle

attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16

per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non

ammortizzabili.

 

  144. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai

soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa

ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni

rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio

successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata

eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o

minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della

rivalutazione.

 

  145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono  versate

in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di

cui la prima entro il termine di versamento del saldo  delle  imposte

sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale

la rivalutazione e' eseguita,  e  le  altre  con  scadenza  entro  il

termine rispettivamente previsto per  il  versamento  a  saldo  delle

imposte sui redditi relative ai  periodi  d'imposta  successivi.  Gli

importi da versare possono essere compensati  ai  sensi  del  decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

  146. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli

articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle

del decreto del Ministro  delle  finanze  13  aprile  2001,  n.  162,

nonche' le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86,  e  dei

commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.

311.

 

Omissis