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Roma, 10 gennaio
2014
Circolare n. 5/2014
Oggetto: Tributi – Rivalutazione
agevolata dei beni d’impresa – Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla G.U. n.302
del 27.12.2013.
La Legge di
Stabilità 2014 (articolo 1 commi 140 – 146) ha previsto la rivalutazione
agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
La rivalutazione
può essere eseguita nel bilancio 2013 e deve riguardare beni appartenenti alla
stessa categoria omogenea.
Il maggior valore
attribuito ai beni si considererà riconosciuto ai fini delle imposte dirette e
dell’Irap a partire dal 2016; la rivalutazione avviene mediante applicazione di
un’imposta sostitutiva pari al 16 per cento per i beni ammortizzabili, ovvero
al 12 per cento per gli altri beni.
Inoltre il saldo
attivo della rivalutazione può essere affrancato, totalmente o parzialmente,
versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari al
10 per cento.
Le
imposte sostitutive (quella per la rivalutazione e quella per l’affrancamento) possono
essere versate in 3 rate annuali di pari importo, senza applicazione di
interessi in concomitanza con i versamenti a saldo delle imposte sui redditi. E’
possibile compensare gli importi dovuti con eventuali crediti tributari.
Qualora
entro la fine del terzo anno dalla rivalutazione, i beni siano ceduti,
assegnati ai soci, destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore
ovvero a finalità estranee all’esercizio di impresa, non è possibile tener
conto della rivalutazione agevolata ai fini della determinazione della relativa
plusvalenze o minusvalenza.
Daniela Dringoli |
Allegato
uno |
Responsabile di
Area |
D/d |
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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i
principi contabili internazionali nella
redazione del
bilancio, possono,
anche in
deroga all'articolo 2426
del codice
civile e ad ogni
altra disposizione di legge
vigente in materia,
rivalutare i beni
d'impresa e le partecipazioni di cui
alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e
successive
modificazioni, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta
l'attivita'
di impresa, risultanti
dal
bilancio dell'esercizio
in corso al 31 dicembre 2012.
141. La rivalutazione deve
essere eseguita nel
bilancio o
rendiconto dell'esercizio
successivo a quello di cui al comma
140,
per il quale il
termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in
vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea
e deve essere
annotata nel relativo
inventario e nella nota integrativa.
142. Il saldo attivo
della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte,
con l'applicazione in
capo alla societa' di
un'imposta
sostitutiva delle
imposte sui redditi,
dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per
cento da versare con le modalita' indicate al comma
145.
143. Il maggior valore
attribuito ai beni in sede di
rivalutazione
si considera riconosciuto
ai fini delle
imposte sui redditi
e
dell'imposta regionale
sulle attivita'
produttive a decorrere
dal
terzo esercizio
successivo a quello con
riferimento al quale
la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale
sulle
attivita' produttive e di eventuali
addizionali nella misura del 16
per cento per i
beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
144. Nel caso di
cessione a titolo oneroso,
di assegnazione ai
soci, di
destinazione a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa
ovvero al consumo
personale o familiare
dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data
anteriore a quella di inizio del quarto
esercizio
successivo a quello nel
cui bilancio la
rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della
determinazione delle plusvalenze
o
minusvalenze
si ha
riguardo al costo
del bene prima
della
rivalutazione.
145. Le imposte
sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate
in tre rate
annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro
il termine di versamento del saldo
delle imposte
sui redditi dovute
per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione e' eseguita, e le
altre con scadenza
entro il
termine
rispettivamente previsto per il versamento
a saldo delle
imposte sui redditi
relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli
importi da versare
possono essere compensati ai sensi
del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
146. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e
15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del decreto del
Ministro delle finanze
13 aprile 2001,
n. 162,
nonche' le disposizioni del
regolamento di cui
al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei
commi 475, 477 e 478
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
Omissis